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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/12/2025, n. 4368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4368 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa IT NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 138/2025 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Persico elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo pec: giusta procura procura in atti telematici Email_1
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro CP_1 il Grande n.21, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto di Catania, sita in
Catania piazza della Repubblica n. 26, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 7.01.2025 ha impugnato le Parte_1
CP_ ordinanze ingiunzione n. OI-000646114 avente prot. 2100.26.11.2024.00892894 e n.
Pagina 1 CP_ OI. avente prot. 2100.27/01/2023.0055426, con le quali l' gli ha ingiunto, P.IVA_2 CP_1 quale asserito legale rappresentante della con sede legale in Controparte_2
Caltagirone via Beato Riccardo n.2, il pagamento, rispettivamente, della somma di euro
2.254,50 e di euro 5.707,55 a titolo di sanzioni amministrative per la presunta violazione dell'art. 2 comma 1 bis del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l.
11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), relative agli anni 2019 e 2020.
A sostegno della spiegata opposizione, in estrema sintesi, parte ricorrente ha eccepito:
- la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che lo stesso non è mai stato il legale rappresentante della , ricomprendo all'interno di detta società la Controparte_2
sola carica di vice presidente del consiglio di amministrazione, senza disporre di poteri rappresentativi della compagine societaria, riservati al solo presidente del C.d.A. in carica, tale
, per come si evince dalla visura camerale versata in atti;
Persona_1
- la prescrizione quinquennale del potere impositivo dell' ex art. 28 della l. n.689/1981, CP_1
CP_ con riguardo all'ordinanza ingiunzione nr. OI-00064614 avente prot.
2100.26.11.2024.00892894;
- l'estinzione degli illeciti contestati con le ordinanze impugnate per violazione dell'art.14 della l. n. 689/1981, atteso che la contestazione relativa all'anno 2019 sarebbe stata rilevata solo a seguito di un accertamento prot.2100.01/03/2022.0138826 del 01.03.2022, mentre quella relativa all'anno 2020 a seguito dell'accertamento prot. 2100.27/01/2023.0055426 del
27.01.2023.
Su tali premesse, parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzione impugnate “… in via preliminare, (di) dichiarare e ritenere la carenza di legittimazione passiva del sig. e per l'effetto annullare le gravate Parte_1 ordinanze. Nel merito senza recesso dalle superiori richieste ed eccezioni preliminari, per completezza di difesa e tuziorismo difensivo, dichiarare nulle ed improduttive di effetti le CP_ ordinanze ingiunzione: nr. OI-00064614- prot. 2100.26.11.2024.00892894 e
CP_ nr.OI.002556526- prot. 2100.27/01/2023.0055426 per le motivazioni di cui in parte motiva;
Con favore di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del … procuratore antistatario”.
In data 3.11.2025 si è ritualmente costituito in giudizio l' , depositando nel fascicolo CP_1 telematico memoria difensiva con la quale ha dedotto che “Considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata dal ricorrente, … posto che le contestazioni dell'illecito risultano consegnate per la notifica all'agente notificatore
Pagina 2 rispettivamente in data 08.03.2022 e 02.02.2023, oltre i termini di legge ex art.14 l. 689/1981, si è provveduto ad annullare in autotutela le OI oggetto di ricorso”, per cui ha chiesto
“accertata l'ammissibilità del ricorso dichiarare cessata la materia del contendere, spese compensate”.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali e, all'udienza del 5.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
______________________
Innanzitutto, va dichiarata l'ammissibilità del giudizio di opposizione che ci occupa, essendo provato in atti che entrambe le ordinanze ingiunzione oggetto di causa sono state notificate in data 11.12.2024 e dai registri di consolle risulta che il ricorso è stato depositato giorno
7.01.2025.
Nel merito, in via assorbente, si prende atto che l'ente resistente ha versato in allegato alla memoria di costituzione, provvedimenti n. 210000-25-0524 e n. 210000-25-0547, entrambi del
06.10.2025, con i quali “- Considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge
689/1981 formulata in ricorso;
- posto che l'avviso di accertamento prodromico all'emissione della OI opposta risulta consegnato all'agente notificatore … oltre i termini di legge ex art.14
l. 689/1981” (segnatamente, in data 08.03.2022 quanto all'OI-646114 e in data 02.02.2023 quanto all'OI-2556526), ha provveduto in autotutela all'annullamento dei titoli oggetto di causa.
In considerazione della situazione sopravvenuta de qua, è venuta meno la necessità di adottare nel merito la pronuncia in precedenza richiesta dal ricorrente.
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito ormai da tempo che “La cessazione della materia del contendere –che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Cass.
5.12.2005 n. 26351; conf. tra le tante, Cass. 08.07.2010 n.16150),
Pagina 3 per cui, aderendo a tale principio, nella fattispecie concreta, va adottata in dispositivo tale statuizione.
Questione del tutto diversa è l'accertamento della fondatezza del ricorso ai fini della distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Tale indagine va condotta secondo il criterio della soccombenza virtuale avendo riguardo ai canoni della causalità che ne informano il contenuto (di recente, ad esempio, Cass. 17.01.2020,
n.1005; ex plurimis, Cass. 31.01.2017, n.2570; Cass.16.10.2012, n.17683).
A tal fine, giova osservare che le iniziative assunte dalla pubblica amministrazione in autotutela rappresentano non solo un modo per evitare il ricorso giurisdizionale ma anche un metodo per porre fine allo stesso, preordinato a mantenere invariato il rapporto costi –benefici e ad assicurare la conformità dei comportamenti amministrativi alle regole giuridiche, restando legittimato il ricorso ad esso anche in pendenza di giudizio quale proiezione applicativa del principio di lealtà processuale.
Nella fattispecie concreta, l'esercizio del potere discrezionale in parola appare evidentemente influenzato dai puntuali rilievi difensivi svolti dal procuratore della parte ricorrente avendo posto in luce le criticità delle iniziali valutazioni operate dall'ente previdenziale, che, del resto, non ha prodotto in giudizio elementi utili a supportare la pretesa sanzionatoria avanzata ab origine.
In questa prospettiva, muovendo dall'insegnamento della Corte Costituzionale (v., ad esempio, sent. 23.11.2004 n.199; sent. 12.07.2005 n.274) – che seppure affermatosi con riguardo al settore tributario appare di portata generale- non può ritenersi trascurabile che parte ricorrente per affermare il suo diritto ed esercitare una compiuta difesa abbia dovuto sostenere degli esborsi causati dall'adozione di un atto non idoneo a fondare la pretesa creditoria al tempo in cui essa è stata esercitata, che, proprio in quanto tale, è stato eliminato dall'Istituto resistente attivando prontamente i propri poteri autoritativi.
Pertanto, ad avviso di questo giudice, valutate le specifiche ragioni poste alla base del dedotto annullamento, appare equo disporre la parziale compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo ritenendo meritoria la condotta processuale tenuta dalla parte resistente e sussistente un latente pregiudizio in capo alla parte ricorrente per aver dovuto attingere all'assistenza tecnica di un legale per assicurarsi la dovuta tutela a fronte delle conseguenze previste dalla legge in caso di infruttuoso decorso dei termini decadenziali entro i quali l'ordinamento consente ai privati di far valere le proprie ragioni.
In concreto, i compensi professionali in favore della parte ricorrente restano liquidati avuto riguardo alla natura e al valore della causa, al mancato svolgimento della fase istruttoria, al
Pagina 4 mancato apporto di nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare della presente controversia, al carattere seriale delle questioni oggetto del contenzioso de quo, al contegno non oppositivo assunto dall'ente resistente, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4
DM 55/2014 per come modificato dal DM n.147/2022, altresì tenendo conto della domanda di distrazione avanzata dal procuratore costituito in ricorso e reiterata nelle note cartolari depositate il 4.12.2025
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere relativa all'ordinanza ingiunzione n. OI-
000646114 e all'ordinanza ingiunzione n. OI. P.IVA_2
COMPENSA per un terzo le spese processuali
CONDANNA l' al pagamento dei restanti due terzi delle spese processuali a favore di CP_1
parte ricorrente che liquida in 43,00 a titolo di spese vive ed in euro 1.242,35 a titolo di compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del relativo procuratore antistatario
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 6.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IT NI
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