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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6656 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dott.ssa Raffaella Filoni Consigliera rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4823/2024 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 23 ottobre 2025 a seguito di note scritte di trattazione e vertente tra in persona del legale rappresentante CF. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Cristina Cecconi (CF ,) e Carmelo Fabrizio Ferrara (CF C.F._1
) giusto mandato in atti ed elettivamente domiciliata in C.F._2
Roma, Via Pietro de Cristofaro nr. 40 presso lo studio dell'Avv. Cristina Cecconi ( comunicazioni del presente giudizio via fax al nr. 0639734047 e nr. 0645423646 ovvero ai seguenti indirizzi e Email_1
Email_2 appellante-appellata incidentale e Ing. c.f. , elettivamente domiciliato CP_1 CodiceFiscale_3 presso lo studio dell'Avv. Davide Fabrizi (c.f. ) del Foro CodiceFiscale_4 di Velletri, sito in Via Emilio Reverberi n. 20, presenta e difende giusta procura in atti (avvisi e comunicazioni all'indirizzo pec:
Email_3 appellato-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Roma n. 12342 del 19.7.2024, resa nel procedimento iscritto al n. 48065/2020, notificata il 24.7.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti.
All'udienza del 13.2.2025 la Corte, ascoltate le difese delle parti e considerato l'oggetto del contendere ha sottoposto alle Parti la seguente proposta di definizione della causa: rinuncia alla impugnativa principale nonché a quella incidentale, compensazione delle spese di lite. All'udienza del 23 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta, concordemente i Procuratori delle Parti hanno dato atto della accettazione da parte dei propri Assistiti delle predetta proposta transattiva, consistente nelle rinunce reciproche alle impugnazioni con compensazione delle spese di lite, e per l'effetto hanno chiesto dichiararsi estinto il procedimento per intervenuta definizione consensuale, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti e ordine di cancellazione della causa dal ruolo.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'art. 306 c.p.c..
Va quindi dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306, III comma cpc.
L'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità.
Le spese sono compensate, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2025
Il Consigliere est Dott.ssa Raffaella Filoni La Presidente Dr.ssa Maria Grazia Serafin
pag. 2/2
) giusto mandato in atti ed elettivamente domiciliata in C.F._2
Roma, Via Pietro de Cristofaro nr. 40 presso lo studio dell'Avv. Cristina Cecconi ( comunicazioni del presente giudizio via fax al nr. 0639734047 e nr. 0645423646 ovvero ai seguenti indirizzi e Email_1
Email_2 appellante-appellata incidentale e Ing. c.f. , elettivamente domiciliato CP_1 CodiceFiscale_3 presso lo studio dell'Avv. Davide Fabrizi (c.f. ) del Foro CodiceFiscale_4 di Velletri, sito in Via Emilio Reverberi n. 20, presenta e difende giusta procura in atti (avvisi e comunicazioni all'indirizzo pec:
Email_3 appellato-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Roma n. 12342 del 19.7.2024, resa nel procedimento iscritto al n. 48065/2020, notificata il 24.7.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti.
All'udienza del 13.2.2025 la Corte, ascoltate le difese delle parti e considerato l'oggetto del contendere ha sottoposto alle Parti la seguente proposta di definizione della causa: rinuncia alla impugnativa principale nonché a quella incidentale, compensazione delle spese di lite. All'udienza del 23 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta, concordemente i Procuratori delle Parti hanno dato atto della accettazione da parte dei propri Assistiti delle predetta proposta transattiva, consistente nelle rinunce reciproche alle impugnazioni con compensazione delle spese di lite, e per l'effetto hanno chiesto dichiararsi estinto il procedimento per intervenuta definizione consensuale, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti e ordine di cancellazione della causa dal ruolo.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'art. 306 c.p.c..
Va quindi dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306, III comma cpc.
L'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità.
Le spese sono compensate, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2025
Il Consigliere est Dott.ssa Raffaella Filoni La Presidente Dr.ssa Maria Grazia Serafin
pag. 2/2