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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/02/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3391/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore dott. Carlotta Bruno Giudice dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3391/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONANGELI MARCO (PEC: Parte_1
) Email_1
ATTORE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI NICOLA BARBARA (PEC: PEC Controparte_1
) Email_2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Collegio del 21.2.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti:
Come da verbale di precisazione delle conclusioni del 6.5.2024.
Per il P.M.
Visto in data 25.10.2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con sentenza non definitiva n. 755/2022 del 11.4.2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La presente decisione, in ragione della maggiore età delle figlie e dell'assenza di domande volte al riconoscimento di un assegno divorzile, ha ad oggetto esclusivamente la regolamentazione del mantenimento delle figlie.
Sul punto deve darsi atto dell'intervenuta autosufficienza economica della figlia , assunta con Per_1
contratto a tempo indeterminato nella Guardia di Finanza con la conseguenza che deve disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico della madre con effetto dalla mensilità di aprile
2024.
Per quanto riguarda la figlia , studentessa, ritiene il collegio che – in ragione delle esigenze Per_2
della ragazza evidentemente aumentate in ragione dell'età con conseguente maggiori oneri di mantenimento in capo ad entrambi i genitori (cfr. Cass. 8927/2012 “L'accrescimento delle esigenze della prole in funzione del progredire degli anni non abbisogna di specifica dimostrazione nel giudizio avente ad oggetto la domanda finalizzata ad ottenere l'aumento del contributo di mantenimento in favore della stessa. Si rivela, pertanto, erronea la pronuncia giudiziale che, nell'accogliere parzialmente la domanda attorea, ometta di considerare le pur dedotte circostanze di cui innanzi” e da ultimo Cass.
13664/2022 “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.”) nonché dei redditi delle parti risultanti dalle dichiarazioni in atti (da cui risulta che la madre percepisce un reddito netto mensile pari alla somma d euro 1.720,00 circa per dodici mensilità inferiore al reddito del padre pari alla somma mensile di euro 226,00 circa per dodici mensilità) nonché degli oneri che gravano sulla madre a seguito della costruzione di un nuovo nucleo familiare da cui sono nate due figlie – che possa essere posto a carico della madre un assegno perequativo di mantenimento pari alla somma mensile di euro
400,00 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, disciplinate dal protocollo siglato da questo
Tribunale con il locale COA.
Stante gli esiti della decisione le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Velletri, respinta ogni diversa domanda e/o istanza e/o eccezione, in contraddittorio delle parti, preso atto che con sentenza non definitiva n. 755/2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto in Roma il
16/09/2000 dai signori e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti civili del Comune di Roma al n. 778 parte II serie A05, anno 2000 , definitivamente pronunciando: revoca l'assegno di mantenimento per la figlio;
Per_1
dispone che il padre corrisponda all'altro coniuge, a titolo di assegno perequativo per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 400,00, da versare entro il 10 di ogni mese e da rivalutare Per_2 annualmente secondo gli indici ISTAT “costo della vita” FOI;
le spese straordinarie (di istruzione, mediche non coperte da SSN, sportive e straordinarie, se concordate, ad eccezione di quelle necessarie e/o urgenti, e documentate) graveranno su entrambi i coniugi, nella misura del 50%.
Compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Velletri in data
21.2.2025.
Il Presidente Relatore
dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore dott. Carlotta Bruno Giudice dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3391/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONANGELI MARCO (PEC: Parte_1
) Email_1
ATTORE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI NICOLA BARBARA (PEC: PEC Controparte_1
) Email_2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Collegio del 21.2.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti:
Come da verbale di precisazione delle conclusioni del 6.5.2024.
Per il P.M.
Visto in data 25.10.2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con sentenza non definitiva n. 755/2022 del 11.4.2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La presente decisione, in ragione della maggiore età delle figlie e dell'assenza di domande volte al riconoscimento di un assegno divorzile, ha ad oggetto esclusivamente la regolamentazione del mantenimento delle figlie.
Sul punto deve darsi atto dell'intervenuta autosufficienza economica della figlia , assunta con Per_1
contratto a tempo indeterminato nella Guardia di Finanza con la conseguenza che deve disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico della madre con effetto dalla mensilità di aprile
2024.
Per quanto riguarda la figlia , studentessa, ritiene il collegio che – in ragione delle esigenze Per_2
della ragazza evidentemente aumentate in ragione dell'età con conseguente maggiori oneri di mantenimento in capo ad entrambi i genitori (cfr. Cass. 8927/2012 “L'accrescimento delle esigenze della prole in funzione del progredire degli anni non abbisogna di specifica dimostrazione nel giudizio avente ad oggetto la domanda finalizzata ad ottenere l'aumento del contributo di mantenimento in favore della stessa. Si rivela, pertanto, erronea la pronuncia giudiziale che, nell'accogliere parzialmente la domanda attorea, ometta di considerare le pur dedotte circostanze di cui innanzi” e da ultimo Cass.
13664/2022 “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.”) nonché dei redditi delle parti risultanti dalle dichiarazioni in atti (da cui risulta che la madre percepisce un reddito netto mensile pari alla somma d euro 1.720,00 circa per dodici mensilità inferiore al reddito del padre pari alla somma mensile di euro 226,00 circa per dodici mensilità) nonché degli oneri che gravano sulla madre a seguito della costruzione di un nuovo nucleo familiare da cui sono nate due figlie – che possa essere posto a carico della madre un assegno perequativo di mantenimento pari alla somma mensile di euro
400,00 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, disciplinate dal protocollo siglato da questo
Tribunale con il locale COA.
Stante gli esiti della decisione le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Velletri, respinta ogni diversa domanda e/o istanza e/o eccezione, in contraddittorio delle parti, preso atto che con sentenza non definitiva n. 755/2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto in Roma il
16/09/2000 dai signori e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti civili del Comune di Roma al n. 778 parte II serie A05, anno 2000 , definitivamente pronunciando: revoca l'assegno di mantenimento per la figlio;
Per_1
dispone che il padre corrisponda all'altro coniuge, a titolo di assegno perequativo per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 400,00, da versare entro il 10 di ogni mese e da rivalutare Per_2 annualmente secondo gli indici ISTAT “costo della vita” FOI;
le spese straordinarie (di istruzione, mediche non coperte da SSN, sportive e straordinarie, se concordate, ad eccezione di quelle necessarie e/o urgenti, e documentate) graveranno su entrambi i coniugi, nella misura del 50%.
Compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Velletri in data
21.2.2025.
Il Presidente Relatore
dott. Marco Valecchi
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