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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3073 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 6.2.25
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. BARRA SABATO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 18/06/2024 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio status di invalido nella misura del 74% al fine delle CP_ conseguenti prestazioni con decorrenza dalla domanda amministrativa;
L' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
veniva disposta la trattazione scritta della controversia ex art 127 ter c.p.c. ed oggi, ritenuto inopportuno disporre nuova CTU la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito da parte dei procuratori delle parti di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha infatti posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario al fine dell'ottenimento della prestazione richiesta (cfr CTU in atti )
Il CTU ha evidenziato che il Sig è affetto da : Diabete mellito tipo 2 , in terapia insulinica. Parte_1
Spondilodiscoartrosi lombo-sacrale , senza impedimento funzionale e da lievissima ipoacusia percettiva bilaterale;
che i fenomeni degenerativi articolari al rachide lombosacrale, non comportavano né restringimento del canale vertebrale né compressione radicolare a livello dei punti di uscita dei nervi periferici – e tanto risultava sia da rm del rachide che dall'esame clinico obbiettivo rilevato-, che non vi erano segni neurologici deficitari a carico degli arti inferiori , che il diabete, trattato con ipoglicemizzanti orali ed insulina e si presenta in discreto compenso metabolico;
che “fatta eccezione per un unico episodio , nell'anno 2010 , di aritmia da fibrillazione atriale” non risultavano patologie cardiache in quanto gli esami risultavano nella norma e pertanto non condivideva la relazionata ( anno 2021 ) seconda classe NYHA per l'assenza di anomalie morfo-funzionali miocardiche ( che non risultavano né da eco né da ecg); con riferimento alla ipertensione arteriosa sistemica evidenziava che la patologia non aveva creato alcun danno d'organo né al cuore , normofunzionante , né alla retina , ( visus corretto 10/10 , in ambedue gli occhi ), che la ipoacusia refertata era di bassissima entità e non inficiava in alcun modo la vita di relazione, che la documentazione sanitaria inerente la prescrizione di calzature con plantare per neuropatia diabetica e busto ortopedico per artrosi lombare , non modificava la capacità articolare e motoria (verificata nella norma all'atto della visita medicolegale) e che la diagnosi dermatologica di lieve psoriasi cutanea e lichen, non aveva rilievo medico-legale , in quanto privi di follow up clinico e priva di compromissione articolare documentata e rilevata.
Riconosceva pertanto il ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura complessiva del 60% applicando cod. analogia cod. 9309 Diabete mellito tipo 2 in insulinoterapia = 30%; analogia cod. 7004 : spondilodiscoartrosi lombo-sacrale senza stenosi midollare e senza .limitazioni funzionali articolari = 30% Lievissima Ipoacusia percettiva bilaterale , deficit tabellare : 15%
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerata la genericità delle contestazioni sollevate avverso la stessa oltre che la mancata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Spese di lite compensate tra le parti tenendo conto in ogni caso della controvertibilità dei giudizi medici
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 3073 /2024
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato (dott.ssa ) in Per_1 euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 06/02/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 6.2.25
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. BARRA SABATO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 18/06/2024 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio status di invalido nella misura del 74% al fine delle CP_ conseguenti prestazioni con decorrenza dalla domanda amministrativa;
L' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
veniva disposta la trattazione scritta della controversia ex art 127 ter c.p.c. ed oggi, ritenuto inopportuno disporre nuova CTU la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito da parte dei procuratori delle parti di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha infatti posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario al fine dell'ottenimento della prestazione richiesta (cfr CTU in atti )
Il CTU ha evidenziato che il Sig è affetto da : Diabete mellito tipo 2 , in terapia insulinica. Parte_1
Spondilodiscoartrosi lombo-sacrale , senza impedimento funzionale e da lievissima ipoacusia percettiva bilaterale;
che i fenomeni degenerativi articolari al rachide lombosacrale, non comportavano né restringimento del canale vertebrale né compressione radicolare a livello dei punti di uscita dei nervi periferici – e tanto risultava sia da rm del rachide che dall'esame clinico obbiettivo rilevato-, che non vi erano segni neurologici deficitari a carico degli arti inferiori , che il diabete, trattato con ipoglicemizzanti orali ed insulina e si presenta in discreto compenso metabolico;
che “fatta eccezione per un unico episodio , nell'anno 2010 , di aritmia da fibrillazione atriale” non risultavano patologie cardiache in quanto gli esami risultavano nella norma e pertanto non condivideva la relazionata ( anno 2021 ) seconda classe NYHA per l'assenza di anomalie morfo-funzionali miocardiche ( che non risultavano né da eco né da ecg); con riferimento alla ipertensione arteriosa sistemica evidenziava che la patologia non aveva creato alcun danno d'organo né al cuore , normofunzionante , né alla retina , ( visus corretto 10/10 , in ambedue gli occhi ), che la ipoacusia refertata era di bassissima entità e non inficiava in alcun modo la vita di relazione, che la documentazione sanitaria inerente la prescrizione di calzature con plantare per neuropatia diabetica e busto ortopedico per artrosi lombare , non modificava la capacità articolare e motoria (verificata nella norma all'atto della visita medicolegale) e che la diagnosi dermatologica di lieve psoriasi cutanea e lichen, non aveva rilievo medico-legale , in quanto privi di follow up clinico e priva di compromissione articolare documentata e rilevata.
Riconosceva pertanto il ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura complessiva del 60% applicando cod. analogia cod. 9309 Diabete mellito tipo 2 in insulinoterapia = 30%; analogia cod. 7004 : spondilodiscoartrosi lombo-sacrale senza stenosi midollare e senza .limitazioni funzionali articolari = 30% Lievissima Ipoacusia percettiva bilaterale , deficit tabellare : 15%
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerata la genericità delle contestazioni sollevate avverso la stessa oltre che la mancata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Spese di lite compensate tra le parti tenendo conto in ogni caso della controvertibilità dei giudizi medici
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 3073 /2024
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato (dott.ssa ) in Per_1 euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 06/02/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale