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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 21/02/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 11958 del R.G. dell'anno 2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. G. Di Pasqua in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. M. Gaggia in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5/04/23, e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro ed ha concluso chiedendo:
“a) accertare e dichiarare che tra il sig. e la dal Parte_1 Controparte_1
1.11.2020 al 8.4.2022, ovvero nel diverso periodo che risulterà in corso di causa, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato e/o l'applicazione della integrale disciplina del lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 81/2015; b) accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente dal 1.11.2020 al 8.4.2022, ovvero dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia, rientrano tra quelle del 7° Livello del CCNL Metalmeccanici PMI ovvero nel diverso livello che sarà ritenuto di giustizia ed accertare e dichiarare il diritto del medesimo all'inquadramento nel medesimo livello del CCNL Metalmeccanici PMI o nel diverso livello che sarà ritenuto di giustizia;
c) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al sig. la somma di euro 29.436,42, oltre interessi e rivalutazione, così Parte_1 come calcolata nei conteggi analitici di cui al presente atto, a titolo di differenze retributive per il VII livello CCNL Metalmeccanici PMI, o in subordine altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
1 d) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al sig. la somma di euro 3.025,41, oltre interessi e rivalutazione, così come Parte_1 calcolata nei conteggi analitici di cui al presente atto, a titolo di trattamento di fine rapporto, o in subordine altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
e) accertare e dichiarare l'omissione contributiva e condannare alla Controparte_1 regolarizzazione contributiva ed al pagamento all'INPS in favore del ricorrente dei contributi previdenziali relativi ai periodi in ordine ai quali sarà accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
f) in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo su ognuna delle somme sopra indicate;
g) con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Si è tardivamente costituita in giudizio la società convenuta indicata in epigrafe, contestando quanto ex adverso dedotto e, concludendo, ha chiesto:
“- in via principale, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e redatto sulla base di conteggi palesemente errati, evidentemente sproporzionati, inconferenti e fuorvianti, la cui mancata notifica insieme al ricorso introduttivo non ha consentito, tra l'altro, un adeguato e pieno esercizio del diritto di difesa alla resistente;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga fondata la pretesa di controparte, ridurre considerevolmente l'entità della condanna a titolo di spettanze economiche ancora dovute Con vittoria in ogni caso di spese, competenze ed onorari di lite, oltre Iva e Cpa come per legge.”. La causa è stata istruita con documenti e testimoni ed è stata discussa e decisa all'udienza del 21/02/25 con la lettura del dispositivo in udienza sulle conclusioni delle parti, dovendo precisare che parte ricorrente all'udienza del 27/10/23 ha dichiarato di rinunciare alla domanda di cui al punto e) delle conclusioni del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve precisarsi che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015 ed anche in coerenza con le recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile con ricadute in particolare sull'art. 46 disp. att. c.p.c. e con gli effetti previsti dal D.M. 07/08/2023, n. 110. Inoltre si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità ( Cass. n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al “processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione-schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudice non deve estrinsecare la “specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma adempie al proprio obbligo motivazionale con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”. E' consentito, dunque, al giudice adempiere all'obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere, quindi, accolto per quanto di ragione. Occorre premettere che costituisce onere della parte interessata provare la sussistenza degli elementi che la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 c..c. e la costante elaborazione
2 giurisprudenziale hanno individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione nemmeno iuris tantum. In primis è fondamentale dimostrare il vincolo della subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'imprenditore, mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante, desumendolo, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo notevolmente attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari valutabili nell'ambito di un apprezzamento globale quali il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa.
Cass. n. 4171/06 ha precisato che “ l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto” ( conf. Cass. n. 5645/09).
Ciò premesso in via generale, osserva il giudice che la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dal vincolo della subordinazione per il periodo dall' 1/11/20 all'08/04/22 tra le parti deve ritenersi sussistente alla luce dell'istruttoria orale e documentale compiuta. Concorda il Giudice con la valutazione delle risultanze dell'istruttoria orale e documentale svolta da parte ricorrente nelle note conclusive autorizzate:
“La teste ha confermato che il ricorrente ha lavorato presso la società resistente Testimone_1 dall'ottobre 2020 all'aprile 2022, prima presso la sede sita in via Franco Angeli e poi presso l'ufficio sito in via Luigi Schiavonetti.
Sia il teste (che ha iniziato la propria attività lavorativa presso la resistente nel Testimone_2 dicembre 2020), che la teste (che ha iniziato il proprio rapporto di lavoro con la Testimone_3 convenuta nel luglio 2021), hanno inoltre confermato che all'inizio della loro attività lavorativa il ricorrente già prestava servizio presso la , dapprima negli uffici di via Franco Controparte_1
Angeli e successivamente in quelli di via Schiavonetti.
Risulta peraltro, dalla documentazione in atti, che il ricorrente ha emesso fatture per la società resistente sin dal novembre 2020 (cfr. Doc. 3) e che ha iniziato a scambiare messaggi whatsapp con la sig.ra – direttrice generale della società convenuta – relativi al rapporto di Testimone_4 lavoro sin da ottobre 2020 (cfr. Doc. 11).
Sul potere direttivo della società convenuta.
La prova testimoniale esperita ha dimostrato che il ricorrente è stato assoggettato al potere direttivo e di controllo della società convenuta. Nello specifico è stato provato che il ricorrente era sottoposto alle direttive della Sig.ra che impartiva al sig. gli ordini relativi alle Testimone_4 Parte_1 attività da svolgere, indicandogli anche i tempi e le modalità, stabilendo mansioni anche specifichi incarichi.
3 La teste a precisazione del capitolo 15 del ricorso, ha specificato che “era la sig.ra Tes_1 ad affidare al ricorrente l'attività di progettazione da svolgere”; anche la teste ha Tes_4 Tes_3 affermato “era la sig.ra ad affidare al ricorrente l'attività da svolgere”. Tes_4
Il teste ha confermato il capitolo 17) del ricorso, ossia la circostanza che il ricorrente, dal Tes_2
1.11.2020 al 8.4.2022, è stato sottoposto alla supervisione e al controllo della sig.ra Tes_4
che stabiliva specificatamente, tramite precisi ordini e direttive, le attività che il ricorrente
[...] avrebbe dovuto effettuare, le pratiche a cui il ricorrente avrebbe dovuto dare la priorità o quali pratiche svolgere sul portale ed i tempi entro cui il ricorrente avrebbe dovuto concluderle (ad esempio: se rispondere alle mail di uno specifico cliente o predisporre un particolare preventivo). Sulla totale eterodeterminazione di tempo e di luogo e la continuità della prestazione resa dall'Ing.
Parte_1
Nel presente giudizio è stato provato che il ricorrente ha ricevuto settimanalmente i turni di lavoro tramite messaggio Whatsapp: tale circostanza è stata confermata anche dalla teste e anche Tes_1 dagli altri due testi escussi. La Sig.ra peraltro, ha specificato che il ricorrente ha ricevuto i turni “che gli inviavo io Tes_1 che ricevevo a mia volta dalla Sig.ra che si occupava della gestione della Testimone_4 società”. Sull'orario di lavoro. Risulta provato l'orario di lavoro dedotto nel ricorso. Il ricorrente ha osservato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, con un'ora di pausa dalle 13:00 alle 14:00 e talvolta ha lavorato anche il martedì ed il giovedì. L'orario di lavoro è stato confermato da tutti e tre i testi escussi ( e . Tes_1 Tes_3 Tes_2 La teste ha precisato: “è capitato che la sig.ra organizzasse appuntamenti di Tes_1 Tes_4 lavoro per il ricorrente nelle giornate di martedì e giovedì senza chiedere preventivamente la disponibilità del ricorrente”. La teste ha specificato che è capitato che la sig.ra chiedesse al ricorrente di Tes_3 Tes_4 recuperare le ore non svolte, prestando servizio il martedì ed il giovedì. Sul potere di controllo e sulla richiesta di rendicontazione giornaliera dell'attività svolta. Risulta provato che il ricorrente è stato tenuto a giustificare le assenze e/o eventuali ritardi con obbligo di avvisare la sig.ra se si verificavano le richiamate circostanze e che lo stesso è Tes_4 stato tenuto a rendicontare l'attività svolta attraverso dei report giornalieri. Tali circostanze risultano dalla documentazione in atti (cfr. Doc. 11 e Doc. 5) e sono state altresì confermate da tutti e tre i testi escussi.
Sul punto la teste ha precisato di essere a conoscenza del report giornaliero che il ricorrente Tes_3 era tenuto a redigere su richiesta della Sig.ra in quanto “ho visto dei fogli excel Testimone_4 contenenti tale rendiconto”. La teste ha precisato che “il ricorrente giornalmente doveva effettuare un rendiconto Tes_1 dell'attività svolta alla sig.ra o per iscritto o tramite email. In caso di assenza il ricorrente Tes_4 doveva inviare alla sig.ra una mail con la giustificazione dell'assenza ed è capitato anche Tes_4 che gli venisse imposto di non essere assente in determinati giorni. Ricordo che una volta il ricorrente è stato chiamato a lavoro prima mentre era in ferie” ed ancora “confermo che in caso di assenza o ritardo il ricorrente doveva recuperare l'orari di lavoro non svolto” Sull'utilizzo esclusivo di strumentazione e macchinari forniti dal datore di lavoro. La prova testimoniale ha confermato le deduzioni del ricorso.
La teste ha confermato che il ricorrente ha utilizzato presso la sede in via Franco Angeli Tes_1 una “postazione di lavoro attrezzata con computer e scrivania di proprietà aziendale”, all'interno di una stanza condivisa con altri colleghi e dotata anche di stampante e fotocopiatrice condivise;
le circostanze sono state confermate anche dalla teste e dal teste Tes_3 Tes_2
4 Tutti i testi hanno peraltro confermato che il ricorrente ha effettuato l'accesso agli uffici di via Schiavonetti mediante l'utilizzo di un badge nominativo aziendale e che, presso tale sede, ha utilizzato solo attrezzature aziendali.
Sullo stabile inserimento del ricorrente nell'organizzazione aziendale. Le prove testimoniali hanno confermato che il ricorrente è stato stabilmente inserito nell'ufficio tecnico della società odierna convenuta.
Il ricorrente, oltre quanto sopra rappresentato, ha avuto accesso agli indirizzi mail aziendali, attraverso specifiche password assegnate dalla Sig.ra e ha avuto altresì le Testimone_4 credenziali di accesso dei portali di progettazione.
Tale circostanza risulta dalla documentazione in atti (cfr. Doc. 4) ed è stata confermata da tutti e tre i testi escussi.
Risulta provato che il ricorrente ha partecipato alle riunioni bimestrali con gli installatori, con l'Ufficio tecnico, rappresentato dall'Ing. (teste escusso) e con la sig.ra tale Tes_2 Tes_4 circostanza è stata confermata sia dalla teste che dal teste presenti a tali riunioni. Tes_1 Tes_2
Risulta altresì provato che il ricorrente ha più volte richiesto alla Sig.ra la regolarizzazione Tes_4 della propria posizione all'interno dell'azienda, attraverso la stipula di un contratto di lavoro subordinato: sia la teste che il teste infatti, hanno confermato di aver assistito Tes_1 Tes_2 personalmente a conversazioni in cui il ricorrente avanzava tali richieste alla Sig.ra Tes_4
Sull'infungibilità della prestazione del ricorrente. L'istruttoria ha confermato che la prestazione del ricorrente era infungibile. Il ricorrente si è occupato anche della progettazione degli impianti fotovoltaici e della formazione dei POS, oltre che dell'attività di supporto degli operai per la parte tecnica e la gestione dei clienti. Tale circostanza risulta provata dalla documentazione in atti (cfr. Doc. 5 e 9), oltre che dai testi escussi, che hanno tutti confermato lo svolgimento di tali attività. Nello specifico, la teste ha precisato che è capitato “che la sig,ra organizzasse Tes_1 Tes_4 appuntamenti di lavoro il ricorrente nelle giornate di martedì e giovedì senza chiedere preventivamente la disponibilità del ricorrente”, ciò a comprova della necessità della presenza dello stesso nella fase di gestione dei clienti.
Sulle ferie.
Risulta provato che il ricorrente è stato inserito nel piano ferie aziendale: tale circostanza è stata confermata da tutti e tre i testi escussi e, in merito, la teste ha anche precisato che “il Tes_1 ricorrente veniva inserito nel piano ferie estivo che redigevo io, con l'accorgimento che il suo periodo di ferie non coincidesse con quello dell'Ing. Io redigevo insieme alla Sig.ra il Tes_2 Per_1 piano ferie che poi veniva inviato a tutti i dipendenti”. Sulle mansioni svolte e sull'inquadramento contrattuale Stante tutto quanto rappresentato in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il dipendente e la società convenuta, in merito all'inquadramento contrattuale e alle conseguenti differenze retributive si specifica quanto segue.
I testi hanno confermato le circostanze riportate nel capitolo 32) del ricorso, ossia tutte le attività e mansioni svolte dall'Ing. Parte_1 Risulta, quindi, provato che il ricorrente, dall'1.11.2020 all'8.4.2022 ha svolto le mansioni di cui ai punti dalla lettera a) alla lettera m) del capitolo 32) del ricorso che di seguito si riportano: gestione dei rapporti con i clienti mediante invio di mail per l'aggiornamento dello stato delle pratiche, la richiesta di documentazione e l'invio di preventivi e contratti;
rapporti con i clienti telefonici per richiedere informazioni e/o documenti, offrire chiarimenti e aggiornamenti sullo stato delle pratiche, sia con il telefono dell'ufficio che con il proprio telefono cellulare – in tal caso anche durante il periodo feriale -;
assistenza informatica e gestione del programma di sincronizzazione di tutti i file dei computer aziendali;
5 risoluzione delle eventuali problematiche tecniche relative al programma gestionale MegaSync, utilizzato per sincronizzare i file al cloud e caricare ogni tipo di file sull'account aziendale, e al dispositivo di archiviazione file denominato NAS;
richiesta dei preventivi ai fornitori;
predisposizione delle pratiche amministrative di concessione alla rete elettrica per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, da caricare sui portali dei Gestori di Servizi Integrati (Gse) Enel, Acea ed Areti, a seconda del gestore territorialmente competente, a nome dell'Ing. (le pratiche Tes_2 venivano preparate dal ricorrente e l'Ing. apponeva il timbro, essendo il responsabile tecnico Tes_2 della società);
Predisposizione dei Piani Operativi di Sicurezza per i cantieri e dei progetti per l'istallazione delle c.d. Linee Vita – dispositivi di sicurezza contro le cadute dall'altro – da installare nei cantieri;
Gestione del calendario dei sopralluoghi e coordinamento con gli installatori sul materiale necessario da portare in cantiere;
Gestione e caricamento della parte amministrativa relativa alle pratiche di concessione da caricare sui portali dei Gestori di Servizi Integrati (Gse), inclusa la preparazione delle documentazioni tecniche, delle fotografie dell'impianto e delle certificazioni da allegare alla domanda.
progettazione ed esecuzione delle pratiche autorizzative per la realizzazione degli impianti fotovoltaici e predisposizione dei prospetti guadagni su tale tipologia di impianti;
monitoraggio della fase esecutiva dei cantieri, gestione e caricamento nei relativi programmi informatici delle pratiche amministrative (foto, schede dei sopralluoghi e schede tecniche);
effettuazione di sopralluoghi per assistere gli installatori e, quando necessario, aiutarli fisicamente nello svolgimento del lavoro - in talune occasioni, il ricorrente si è dovuto recare a acquistare materiali elettrici su richiesta della sig.ra ed ha anche scaricato i materiali necessari per Tes_4
l'effettuazione delle installazioni (Doc. 9);
coordinamento e supervisione dei cantieri (al massimo una decina di volte durante tutto il rapporto di lavoro);
colloqui di selezione del personale. Risulta altresì provato che il ricorrente ha svolto in autonomia operativa anche le mansioni di gestione del sistema AutoCAD, per l'inserimento delle pratiche burocratiche sui portali di Enel, Acea ed Areti.
Tali mansioni sono tutte state confermate dai testi e e, peraltro, il teste ha Tes_1 Tes_2 Tes_2 specificatamente confermato che il ricorrente ha svolto le mansioni suindicate in autonomia operativa, confutando in tal modo quanto sostenuto dalla società resistente che, nella propria memoria ha genericamente affermato che il ricorrente ha svolto tali mansioni in affiancamento allo stesso testimone.
Le mansioni sopra brevemente riportate e dettagliatamente descritte nei capitoli 28), 30) 32) e 33) del ricorso– tutti confermati dai testi e -, rientrano fra quelle indicate nel livello 7° Tes_1 Tes_2 del CCNL Metalmeccanici PMI. Si pone all'attenzione del Giudicante che l'Ing. (escusso anche quale teste nel presente Tes_2 giudizio) è stato dipendente della convenuta, svolgendo le stesse mansioni del ricorrente, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nel livello 7° del CCNL
Metalmeccanica PMI Confapi (Cfr. doc. 15).
6 Si ritiene dunque provato il diritto del lavoratore all'inquadramento nel livello 7° del CCNL Metalmeccanici PMI, a tempo pieno, con conseguente diritto al riconoscimento delle differenze retributive così come dettagliatamente quantificate nel ricorso.” Sulla scorta di tali risultanze probatorie, che peraltro non sono state smentite probatoriamente da parte convenuta in quanto tardivamente costituita in giudizio, ritiene il Giudice che dall'istruttoria orale e documentale espletata debba ritenersi raggiunta la prova che il rapporto di lavoro inter partes abbia avuto la durata dedotta in ricorso e che abbia avuto il carattere della subordinazione sulla base della sottoposizione al potere organizzativo e direttivo della società convenuta quale effettivo datore di lavoro, del pieno inserimento del ricorrente nell'organizzazione produttiva datoriale, della continuità temporale della prestazione svolta secondo le medesime modalità anche temporali, dell'orario di lavoro fisso a tempo pieno osservato, dell'assenza di rischio economico e della natura delle mansioni svolte. Dall'accertamento effettuato circa le mansioni svolte e dalla mancata specifica contestazione dell'applicabilità del CCNL applicabile al rapporto di lavoro prodotto in atti da parte ricorrente discende il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel livello 7° previsto dal CCNL invocato – metalmeccanici PMI, la cui declaratoria prevede che rientrano nel 7° livello i
“lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite”, tra i quali a titolo esemplificativo sono comprese le figure professionali: “segretario assistente;
contabile; contabile cliente;
approvigionatore; analista;
programmatore analista;
tecnico di laboratorio;
tecnico di sala prove;
disegnatore progettista;
tecnico programmatore di assistenza e installazione;
programmatore di produzione;
analista di metodi;
analisti di processi e cicli”. E, con riferimento alla figura del segretario assistente, il CCNL prevede che sono considerati tali i “lavoratori che svolgono, nell'ambito della loro attività e sulla base di indicazioni generali, compiti di segreteria e assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare, in forma corretta e sintetica, eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di collegamento fra l'ente in cui operano ed altri enti aziendali o esterni, diramano, su preciso mandato, disposizioni o istruzioni operative”. In ordine alle differenze retributive maturate, rispetto alla retribuzione percepita come dedotta in ricorso, per i titoli indicati nei conteggi analitici prodotti da parte ricorrente ( retribuzione ordinaria, festività, 13^ mensilità, indennità ferie e permessi non goduti, TFR) deve rilevarsi che tali differenze ammontano alla somma complessiva di euro 32.461,83 e che i conteggi di parte ricorrente non risultano essere stati specificamente contestati da parte convenuta, dovendosi rammentare secondo Cass. n. 5949/18 : “L'art. 416 c.p.c. impone al convenuto di «prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione», in ordine ai fatti affermati dall'attore, il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti da quest'ultimo circa l'ammontare del proprio credito, implica che non sia all'uopo sufficiente un mero dissenso (Cass. n. 25588 del 2010), ma occorra una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento (Cass. nn. 11667 del 2010, 6202 del 2004), dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate (Cass. n. 83 del 2003)”. La parte convenuta debitrice non ha ottemperato all'onere di provare l'adempimento delle obbligazioni retributive dedotte in ricorso dal ricorrente – creditore in virtù del riparto dell'onere probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. e 2697 c.c. e del principio secondo il quale ( Cass. S.U. n.13533 del 30/10/2001) :” In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi
7 alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) ( conf. Cass. n. 826/15). Sulle differenze dovute, ammontanti complessivamente alla somma indicata in dispositivo ed al cui pagamento deve essere condannata la parte convenuta, spettano gli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione al soddisfo ai sensi dell'art. 429 c.3 c.p.c. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) applicabile ratione temporis, debbono essere poste a carico della parte convenuta in virtù della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dall'1/11/20 all' 8/04/22 nonché il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel livello 7° previsto dal CCNL di settore applicabile;
condanna la società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 32.461,83 per le differenze dovute per i titoli indicati nei conteggi analitici in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 21/02/25 IL GIUDICE
Luca Redavid
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 21/02/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 11958 del R.G. dell'anno 2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. G. Di Pasqua in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. M. Gaggia in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5/04/23, e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro ed ha concluso chiedendo:
“a) accertare e dichiarare che tra il sig. e la dal Parte_1 Controparte_1
1.11.2020 al 8.4.2022, ovvero nel diverso periodo che risulterà in corso di causa, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato e/o l'applicazione della integrale disciplina del lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 81/2015; b) accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente dal 1.11.2020 al 8.4.2022, ovvero dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia, rientrano tra quelle del 7° Livello del CCNL Metalmeccanici PMI ovvero nel diverso livello che sarà ritenuto di giustizia ed accertare e dichiarare il diritto del medesimo all'inquadramento nel medesimo livello del CCNL Metalmeccanici PMI o nel diverso livello che sarà ritenuto di giustizia;
c) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al sig. la somma di euro 29.436,42, oltre interessi e rivalutazione, così Parte_1 come calcolata nei conteggi analitici di cui al presente atto, a titolo di differenze retributive per il VII livello CCNL Metalmeccanici PMI, o in subordine altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
1 d) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al sig. la somma di euro 3.025,41, oltre interessi e rivalutazione, così come Parte_1 calcolata nei conteggi analitici di cui al presente atto, a titolo di trattamento di fine rapporto, o in subordine altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
e) accertare e dichiarare l'omissione contributiva e condannare alla Controparte_1 regolarizzazione contributiva ed al pagamento all'INPS in favore del ricorrente dei contributi previdenziali relativi ai periodi in ordine ai quali sarà accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
f) in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo su ognuna delle somme sopra indicate;
g) con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Si è tardivamente costituita in giudizio la società convenuta indicata in epigrafe, contestando quanto ex adverso dedotto e, concludendo, ha chiesto:
“- in via principale, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e redatto sulla base di conteggi palesemente errati, evidentemente sproporzionati, inconferenti e fuorvianti, la cui mancata notifica insieme al ricorso introduttivo non ha consentito, tra l'altro, un adeguato e pieno esercizio del diritto di difesa alla resistente;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga fondata la pretesa di controparte, ridurre considerevolmente l'entità della condanna a titolo di spettanze economiche ancora dovute Con vittoria in ogni caso di spese, competenze ed onorari di lite, oltre Iva e Cpa come per legge.”. La causa è stata istruita con documenti e testimoni ed è stata discussa e decisa all'udienza del 21/02/25 con la lettura del dispositivo in udienza sulle conclusioni delle parti, dovendo precisare che parte ricorrente all'udienza del 27/10/23 ha dichiarato di rinunciare alla domanda di cui al punto e) delle conclusioni del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve precisarsi che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015 ed anche in coerenza con le recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile con ricadute in particolare sull'art. 46 disp. att. c.p.c. e con gli effetti previsti dal D.M. 07/08/2023, n. 110. Inoltre si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità ( Cass. n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al “processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione-schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudice non deve estrinsecare la “specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma adempie al proprio obbligo motivazionale con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”. E' consentito, dunque, al giudice adempiere all'obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere, quindi, accolto per quanto di ragione. Occorre premettere che costituisce onere della parte interessata provare la sussistenza degli elementi che la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 c..c. e la costante elaborazione
2 giurisprudenziale hanno individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione nemmeno iuris tantum. In primis è fondamentale dimostrare il vincolo della subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'imprenditore, mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante, desumendolo, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo notevolmente attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari valutabili nell'ambito di un apprezzamento globale quali il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa.
Cass. n. 4171/06 ha precisato che “ l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto” ( conf. Cass. n. 5645/09).
Ciò premesso in via generale, osserva il giudice che la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dal vincolo della subordinazione per il periodo dall' 1/11/20 all'08/04/22 tra le parti deve ritenersi sussistente alla luce dell'istruttoria orale e documentale compiuta. Concorda il Giudice con la valutazione delle risultanze dell'istruttoria orale e documentale svolta da parte ricorrente nelle note conclusive autorizzate:
“La teste ha confermato che il ricorrente ha lavorato presso la società resistente Testimone_1 dall'ottobre 2020 all'aprile 2022, prima presso la sede sita in via Franco Angeli e poi presso l'ufficio sito in via Luigi Schiavonetti.
Sia il teste (che ha iniziato la propria attività lavorativa presso la resistente nel Testimone_2 dicembre 2020), che la teste (che ha iniziato il proprio rapporto di lavoro con la Testimone_3 convenuta nel luglio 2021), hanno inoltre confermato che all'inizio della loro attività lavorativa il ricorrente già prestava servizio presso la , dapprima negli uffici di via Franco Controparte_1
Angeli e successivamente in quelli di via Schiavonetti.
Risulta peraltro, dalla documentazione in atti, che il ricorrente ha emesso fatture per la società resistente sin dal novembre 2020 (cfr. Doc. 3) e che ha iniziato a scambiare messaggi whatsapp con la sig.ra – direttrice generale della società convenuta – relativi al rapporto di Testimone_4 lavoro sin da ottobre 2020 (cfr. Doc. 11).
Sul potere direttivo della società convenuta.
La prova testimoniale esperita ha dimostrato che il ricorrente è stato assoggettato al potere direttivo e di controllo della società convenuta. Nello specifico è stato provato che il ricorrente era sottoposto alle direttive della Sig.ra che impartiva al sig. gli ordini relativi alle Testimone_4 Parte_1 attività da svolgere, indicandogli anche i tempi e le modalità, stabilendo mansioni anche specifichi incarichi.
3 La teste a precisazione del capitolo 15 del ricorso, ha specificato che “era la sig.ra Tes_1 ad affidare al ricorrente l'attività di progettazione da svolgere”; anche la teste ha Tes_4 Tes_3 affermato “era la sig.ra ad affidare al ricorrente l'attività da svolgere”. Tes_4
Il teste ha confermato il capitolo 17) del ricorso, ossia la circostanza che il ricorrente, dal Tes_2
1.11.2020 al 8.4.2022, è stato sottoposto alla supervisione e al controllo della sig.ra Tes_4
che stabiliva specificatamente, tramite precisi ordini e direttive, le attività che il ricorrente
[...] avrebbe dovuto effettuare, le pratiche a cui il ricorrente avrebbe dovuto dare la priorità o quali pratiche svolgere sul portale ed i tempi entro cui il ricorrente avrebbe dovuto concluderle (ad esempio: se rispondere alle mail di uno specifico cliente o predisporre un particolare preventivo). Sulla totale eterodeterminazione di tempo e di luogo e la continuità della prestazione resa dall'Ing.
Parte_1
Nel presente giudizio è stato provato che il ricorrente ha ricevuto settimanalmente i turni di lavoro tramite messaggio Whatsapp: tale circostanza è stata confermata anche dalla teste e anche Tes_1 dagli altri due testi escussi. La Sig.ra peraltro, ha specificato che il ricorrente ha ricevuto i turni “che gli inviavo io Tes_1 che ricevevo a mia volta dalla Sig.ra che si occupava della gestione della Testimone_4 società”. Sull'orario di lavoro. Risulta provato l'orario di lavoro dedotto nel ricorso. Il ricorrente ha osservato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, con un'ora di pausa dalle 13:00 alle 14:00 e talvolta ha lavorato anche il martedì ed il giovedì. L'orario di lavoro è stato confermato da tutti e tre i testi escussi ( e . Tes_1 Tes_3 Tes_2 La teste ha precisato: “è capitato che la sig.ra organizzasse appuntamenti di Tes_1 Tes_4 lavoro per il ricorrente nelle giornate di martedì e giovedì senza chiedere preventivamente la disponibilità del ricorrente”. La teste ha specificato che è capitato che la sig.ra chiedesse al ricorrente di Tes_3 Tes_4 recuperare le ore non svolte, prestando servizio il martedì ed il giovedì. Sul potere di controllo e sulla richiesta di rendicontazione giornaliera dell'attività svolta. Risulta provato che il ricorrente è stato tenuto a giustificare le assenze e/o eventuali ritardi con obbligo di avvisare la sig.ra se si verificavano le richiamate circostanze e che lo stesso è Tes_4 stato tenuto a rendicontare l'attività svolta attraverso dei report giornalieri. Tali circostanze risultano dalla documentazione in atti (cfr. Doc. 11 e Doc. 5) e sono state altresì confermate da tutti e tre i testi escussi.
Sul punto la teste ha precisato di essere a conoscenza del report giornaliero che il ricorrente Tes_3 era tenuto a redigere su richiesta della Sig.ra in quanto “ho visto dei fogli excel Testimone_4 contenenti tale rendiconto”. La teste ha precisato che “il ricorrente giornalmente doveva effettuare un rendiconto Tes_1 dell'attività svolta alla sig.ra o per iscritto o tramite email. In caso di assenza il ricorrente Tes_4 doveva inviare alla sig.ra una mail con la giustificazione dell'assenza ed è capitato anche Tes_4 che gli venisse imposto di non essere assente in determinati giorni. Ricordo che una volta il ricorrente è stato chiamato a lavoro prima mentre era in ferie” ed ancora “confermo che in caso di assenza o ritardo il ricorrente doveva recuperare l'orari di lavoro non svolto” Sull'utilizzo esclusivo di strumentazione e macchinari forniti dal datore di lavoro. La prova testimoniale ha confermato le deduzioni del ricorso.
La teste ha confermato che il ricorrente ha utilizzato presso la sede in via Franco Angeli Tes_1 una “postazione di lavoro attrezzata con computer e scrivania di proprietà aziendale”, all'interno di una stanza condivisa con altri colleghi e dotata anche di stampante e fotocopiatrice condivise;
le circostanze sono state confermate anche dalla teste e dal teste Tes_3 Tes_2
4 Tutti i testi hanno peraltro confermato che il ricorrente ha effettuato l'accesso agli uffici di via Schiavonetti mediante l'utilizzo di un badge nominativo aziendale e che, presso tale sede, ha utilizzato solo attrezzature aziendali.
Sullo stabile inserimento del ricorrente nell'organizzazione aziendale. Le prove testimoniali hanno confermato che il ricorrente è stato stabilmente inserito nell'ufficio tecnico della società odierna convenuta.
Il ricorrente, oltre quanto sopra rappresentato, ha avuto accesso agli indirizzi mail aziendali, attraverso specifiche password assegnate dalla Sig.ra e ha avuto altresì le Testimone_4 credenziali di accesso dei portali di progettazione.
Tale circostanza risulta dalla documentazione in atti (cfr. Doc. 4) ed è stata confermata da tutti e tre i testi escussi.
Risulta provato che il ricorrente ha partecipato alle riunioni bimestrali con gli installatori, con l'Ufficio tecnico, rappresentato dall'Ing. (teste escusso) e con la sig.ra tale Tes_2 Tes_4 circostanza è stata confermata sia dalla teste che dal teste presenti a tali riunioni. Tes_1 Tes_2
Risulta altresì provato che il ricorrente ha più volte richiesto alla Sig.ra la regolarizzazione Tes_4 della propria posizione all'interno dell'azienda, attraverso la stipula di un contratto di lavoro subordinato: sia la teste che il teste infatti, hanno confermato di aver assistito Tes_1 Tes_2 personalmente a conversazioni in cui il ricorrente avanzava tali richieste alla Sig.ra Tes_4
Sull'infungibilità della prestazione del ricorrente. L'istruttoria ha confermato che la prestazione del ricorrente era infungibile. Il ricorrente si è occupato anche della progettazione degli impianti fotovoltaici e della formazione dei POS, oltre che dell'attività di supporto degli operai per la parte tecnica e la gestione dei clienti. Tale circostanza risulta provata dalla documentazione in atti (cfr. Doc. 5 e 9), oltre che dai testi escussi, che hanno tutti confermato lo svolgimento di tali attività. Nello specifico, la teste ha precisato che è capitato “che la sig,ra organizzasse Tes_1 Tes_4 appuntamenti di lavoro il ricorrente nelle giornate di martedì e giovedì senza chiedere preventivamente la disponibilità del ricorrente”, ciò a comprova della necessità della presenza dello stesso nella fase di gestione dei clienti.
Sulle ferie.
Risulta provato che il ricorrente è stato inserito nel piano ferie aziendale: tale circostanza è stata confermata da tutti e tre i testi escussi e, in merito, la teste ha anche precisato che “il Tes_1 ricorrente veniva inserito nel piano ferie estivo che redigevo io, con l'accorgimento che il suo periodo di ferie non coincidesse con quello dell'Ing. Io redigevo insieme alla Sig.ra il Tes_2 Per_1 piano ferie che poi veniva inviato a tutti i dipendenti”. Sulle mansioni svolte e sull'inquadramento contrattuale Stante tutto quanto rappresentato in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il dipendente e la società convenuta, in merito all'inquadramento contrattuale e alle conseguenti differenze retributive si specifica quanto segue.
I testi hanno confermato le circostanze riportate nel capitolo 32) del ricorso, ossia tutte le attività e mansioni svolte dall'Ing. Parte_1 Risulta, quindi, provato che il ricorrente, dall'1.11.2020 all'8.4.2022 ha svolto le mansioni di cui ai punti dalla lettera a) alla lettera m) del capitolo 32) del ricorso che di seguito si riportano: gestione dei rapporti con i clienti mediante invio di mail per l'aggiornamento dello stato delle pratiche, la richiesta di documentazione e l'invio di preventivi e contratti;
rapporti con i clienti telefonici per richiedere informazioni e/o documenti, offrire chiarimenti e aggiornamenti sullo stato delle pratiche, sia con il telefono dell'ufficio che con il proprio telefono cellulare – in tal caso anche durante il periodo feriale -;
assistenza informatica e gestione del programma di sincronizzazione di tutti i file dei computer aziendali;
5 risoluzione delle eventuali problematiche tecniche relative al programma gestionale MegaSync, utilizzato per sincronizzare i file al cloud e caricare ogni tipo di file sull'account aziendale, e al dispositivo di archiviazione file denominato NAS;
richiesta dei preventivi ai fornitori;
predisposizione delle pratiche amministrative di concessione alla rete elettrica per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, da caricare sui portali dei Gestori di Servizi Integrati (Gse) Enel, Acea ed Areti, a seconda del gestore territorialmente competente, a nome dell'Ing. (le pratiche Tes_2 venivano preparate dal ricorrente e l'Ing. apponeva il timbro, essendo il responsabile tecnico Tes_2 della società);
Predisposizione dei Piani Operativi di Sicurezza per i cantieri e dei progetti per l'istallazione delle c.d. Linee Vita – dispositivi di sicurezza contro le cadute dall'altro – da installare nei cantieri;
Gestione del calendario dei sopralluoghi e coordinamento con gli installatori sul materiale necessario da portare in cantiere;
Gestione e caricamento della parte amministrativa relativa alle pratiche di concessione da caricare sui portali dei Gestori di Servizi Integrati (Gse), inclusa la preparazione delle documentazioni tecniche, delle fotografie dell'impianto e delle certificazioni da allegare alla domanda.
progettazione ed esecuzione delle pratiche autorizzative per la realizzazione degli impianti fotovoltaici e predisposizione dei prospetti guadagni su tale tipologia di impianti;
monitoraggio della fase esecutiva dei cantieri, gestione e caricamento nei relativi programmi informatici delle pratiche amministrative (foto, schede dei sopralluoghi e schede tecniche);
effettuazione di sopralluoghi per assistere gli installatori e, quando necessario, aiutarli fisicamente nello svolgimento del lavoro - in talune occasioni, il ricorrente si è dovuto recare a acquistare materiali elettrici su richiesta della sig.ra ed ha anche scaricato i materiali necessari per Tes_4
l'effettuazione delle installazioni (Doc. 9);
coordinamento e supervisione dei cantieri (al massimo una decina di volte durante tutto il rapporto di lavoro);
colloqui di selezione del personale. Risulta altresì provato che il ricorrente ha svolto in autonomia operativa anche le mansioni di gestione del sistema AutoCAD, per l'inserimento delle pratiche burocratiche sui portali di Enel, Acea ed Areti.
Tali mansioni sono tutte state confermate dai testi e e, peraltro, il teste ha Tes_1 Tes_2 Tes_2 specificatamente confermato che il ricorrente ha svolto le mansioni suindicate in autonomia operativa, confutando in tal modo quanto sostenuto dalla società resistente che, nella propria memoria ha genericamente affermato che il ricorrente ha svolto tali mansioni in affiancamento allo stesso testimone.
Le mansioni sopra brevemente riportate e dettagliatamente descritte nei capitoli 28), 30) 32) e 33) del ricorso– tutti confermati dai testi e -, rientrano fra quelle indicate nel livello 7° Tes_1 Tes_2 del CCNL Metalmeccanici PMI. Si pone all'attenzione del Giudicante che l'Ing. (escusso anche quale teste nel presente Tes_2 giudizio) è stato dipendente della convenuta, svolgendo le stesse mansioni del ricorrente, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nel livello 7° del CCNL
Metalmeccanica PMI Confapi (Cfr. doc. 15).
6 Si ritiene dunque provato il diritto del lavoratore all'inquadramento nel livello 7° del CCNL Metalmeccanici PMI, a tempo pieno, con conseguente diritto al riconoscimento delle differenze retributive così come dettagliatamente quantificate nel ricorso.” Sulla scorta di tali risultanze probatorie, che peraltro non sono state smentite probatoriamente da parte convenuta in quanto tardivamente costituita in giudizio, ritiene il Giudice che dall'istruttoria orale e documentale espletata debba ritenersi raggiunta la prova che il rapporto di lavoro inter partes abbia avuto la durata dedotta in ricorso e che abbia avuto il carattere della subordinazione sulla base della sottoposizione al potere organizzativo e direttivo della società convenuta quale effettivo datore di lavoro, del pieno inserimento del ricorrente nell'organizzazione produttiva datoriale, della continuità temporale della prestazione svolta secondo le medesime modalità anche temporali, dell'orario di lavoro fisso a tempo pieno osservato, dell'assenza di rischio economico e della natura delle mansioni svolte. Dall'accertamento effettuato circa le mansioni svolte e dalla mancata specifica contestazione dell'applicabilità del CCNL applicabile al rapporto di lavoro prodotto in atti da parte ricorrente discende il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel livello 7° previsto dal CCNL invocato – metalmeccanici PMI, la cui declaratoria prevede che rientrano nel 7° livello i
“lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite”, tra i quali a titolo esemplificativo sono comprese le figure professionali: “segretario assistente;
contabile; contabile cliente;
approvigionatore; analista;
programmatore analista;
tecnico di laboratorio;
tecnico di sala prove;
disegnatore progettista;
tecnico programmatore di assistenza e installazione;
programmatore di produzione;
analista di metodi;
analisti di processi e cicli”. E, con riferimento alla figura del segretario assistente, il CCNL prevede che sono considerati tali i “lavoratori che svolgono, nell'ambito della loro attività e sulla base di indicazioni generali, compiti di segreteria e assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare, in forma corretta e sintetica, eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di collegamento fra l'ente in cui operano ed altri enti aziendali o esterni, diramano, su preciso mandato, disposizioni o istruzioni operative”. In ordine alle differenze retributive maturate, rispetto alla retribuzione percepita come dedotta in ricorso, per i titoli indicati nei conteggi analitici prodotti da parte ricorrente ( retribuzione ordinaria, festività, 13^ mensilità, indennità ferie e permessi non goduti, TFR) deve rilevarsi che tali differenze ammontano alla somma complessiva di euro 32.461,83 e che i conteggi di parte ricorrente non risultano essere stati specificamente contestati da parte convenuta, dovendosi rammentare secondo Cass. n. 5949/18 : “L'art. 416 c.p.c. impone al convenuto di «prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione», in ordine ai fatti affermati dall'attore, il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti da quest'ultimo circa l'ammontare del proprio credito, implica che non sia all'uopo sufficiente un mero dissenso (Cass. n. 25588 del 2010), ma occorra una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento (Cass. nn. 11667 del 2010, 6202 del 2004), dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate (Cass. n. 83 del 2003)”. La parte convenuta debitrice non ha ottemperato all'onere di provare l'adempimento delle obbligazioni retributive dedotte in ricorso dal ricorrente – creditore in virtù del riparto dell'onere probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. e 2697 c.c. e del principio secondo il quale ( Cass. S.U. n.13533 del 30/10/2001) :” In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi
7 alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) ( conf. Cass. n. 826/15). Sulle differenze dovute, ammontanti complessivamente alla somma indicata in dispositivo ed al cui pagamento deve essere condannata la parte convenuta, spettano gli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione al soddisfo ai sensi dell'art. 429 c.3 c.p.c. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) applicabile ratione temporis, debbono essere poste a carico della parte convenuta in virtù della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dall'1/11/20 all' 8/04/22 nonché il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel livello 7° previsto dal CCNL di settore applicabile;
condanna la società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 32.461,83 per le differenze dovute per i titoli indicati nei conteggi analitici in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 21/02/25 IL GIUDICE
Luca Redavid
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