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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 31/07/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3845/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3845/2025 promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...], con il Parte_1 patrocinio dell'avv. BIZZARRI FRANCO e dell'avv. CITTADINI NICOLA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nata a [...] il [...], con il Parte_2 patrocinio dell'avv. BIZZARRI FRANCO e dell'avv. CITTADINI NICOLA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Maria Chiara Vedovato
Avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Modificarsi le condizioni del divorzio, tra le stesse pronunciato, con le condizioni di cui al ricorso depositato il 22/05/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 22/05/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti contenute nelle note scritte depositate in relazione all'udienza a trattazione scritta del 25/07/2025;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dispone la modifica delle condizioni del divorzio pronunciato tra Parte_1
e , con le condizioni di cui al ricorso depositato il 22/05/2025, da Parte_2 intendersi integralmente riportate.
Nulla per spese.
Perugia, 28/07/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3845/2025 promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...], con il Parte_1 patrocinio dell'avv. BIZZARRI FRANCO e dell'avv. CITTADINI NICOLA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nata a [...] il [...], con il Parte_2 patrocinio dell'avv. BIZZARRI FRANCO e dell'avv. CITTADINI NICOLA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Maria Chiara Vedovato
Avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Modificarsi le condizioni del divorzio, tra le stesse pronunciato, con le condizioni di cui al ricorso depositato il 22/05/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 22/05/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti contenute nelle note scritte depositate in relazione all'udienza a trattazione scritta del 25/07/2025;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dispone la modifica delle condizioni del divorzio pronunciato tra Parte_1
e , con le condizioni di cui al ricorso depositato il 22/05/2025, da Parte_2 intendersi integralmente riportate.
Nulla per spese.
Perugia, 28/07/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino