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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/04/2024, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. N.494/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino - Presidente
Dott. Anna Mantovani - Consigliera relatrice
Dott. Maria Teresa Brena - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 494/2023
TRA
CON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO Parte_1
CON IL CERTIFICATO NR. NR. A4WBA028508 -DELLA Parte_2
rappresentata dal RAPPRESENTANTE GENERALE Parte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO
[...] P.IVA_1
GARIBALDI 86, Milano, assistito e difeso dell'avv. D'ORSI FRANCESCA, del Foro di Roma, domiciliata presso indirizzo telematico del difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_2 P.IVA_2 dell'avv. BONANNI PASQUALE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ANNUNZIATA BRUNELLA ( presso indirizzo telematico dei C.F._1
difensori
1 R.G. N.494/2023
APPELLATA
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza NR. 6126/2022 del Tribunale di
Milano, in via pregiudiziale e/o preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda di malleva della ex art. 1 delle condizioni particolari sezione I Parte_2
Responsabilità civile del vettore per violazione dell'art. 1 lett. b) ed in ogni caso l'inoperatività della copertura e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda improcedibile, inammissibile e comunque nel merito infondata, rigettandola;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza NR. 6126/2022 del Tribunale di
Milano, in via principale nel merito, accertare e dichiarare la radicale carenza di prova con riferimento al fatto costitutivo della domanda (fatto storico ed operatività della copertura ex art 8 condizioni particolari sezione I Responsabilità Civile Vettoriale) e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda improcedibile, inammissibile e comunque nel merito infondata, rigettandola;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza NR. 6126/2022 del Tribunale di
Milano, in via sempre principale nel merito, accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura ex art. 1 delle condizioni particolari sezione I Responsabilità civile del vettore e comunque sull'inoperatività della copertura in quanto non è stato dimostrato che sia impegnata la responsabilità vettoriale e l'operatività della responsabilità a carico della e per Parte_2
l'effetto, accertare e dichiarare la domanda improcedibile, inammissibile e comunque nel merito infondata, rigettandola;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza NR. 6126/2022 del Tribunale di
Milano, in via sempre principale nel merito, accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura ex art. 1 delle condizioni particolari sezione I Responsabilità civile del vettore e comunque sull'inoperatività della garanzia per violazione dell'art. 1 lett. b) e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda improcedibile, inammissibile e comunque nel merito infondata, rigettandola;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza NR. 6126/2022 del Tribunale di
Milano, in via sempre principale nel merito, accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura ex art. 1 delle condizioni particolari sezione I Responsabilità civile del vettore e comunque sull'inoperatività della garanzia per violazione dell'art. 1 lett. c) e d) e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda improcedibile, inammissibile e comunque nel merito infondata, rigettandola;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza NR. 6126/2022 del Tribunale di
Milano, in via principale, accertare e dichiarare la violazione degli obblighi ai sensi dell'art. 20
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CGP e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda improcedibile, inammissibile e comunque nel merito infondata, rigettandola;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza NR. 6126/2022 del Tribunale di
Milano, in via subordinata, in denegata e non concessa ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso formulata, accertare e dichiarare la radicale carenza di prova sul quantum debeatur e comunque accertare e dichiarare l'applicazione dei limiti ex art. 1696 c.c. il tutto comunque nel massimale di polizza (art 4 sez. I RCV) come espressamente eccepito al netto degli scoperti ex art. 1 delle norme comuni ad entrambe le sezioni;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza NR. 6126/2022 del Tribunale di
Milano, in via subordinata, in denegata e non concessa ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso formulata, accertare e dichiarare l'applicabilità del massimale di polizza ex art. 4 condizioni particolari sezione I Responsabilità Civile Vettoriale e con applicazione dello scoperto e della franchigia ex art. 1 delle norme comuni ad entrambe le sezioni e, nella ancor più denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere operante la garanzia ex art. 8 condizioni particolari sezione I
Responsabilità Civile Vettoriale, accertare e dichiarare l'applicabilità del massimale di cui all'art. 8 condizioni particolari sezione I Responsabilità Civile Vettoriale e con applicazione dell'ulteriore scoperto ivi previsto
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza NR. 6126/2022 del Tribunale di
Milano, in via subordinata, in denegata e non concessa ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso formulata, in caso di furto ex art. 13 e 14 condizioni particolari sezione I Responsabilità
Civile Vettoriale per trasporti affidati al subvettore, accertare e dichiarare l'applicazione dello scoperto ex art. 9 condizioni particolari sezione I Responsabilità Civile Vettoriale in aggiunta a quello previsto ex art. 1 delle norme comuni ad entrambe e, nella ancor più denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere operante la garanzia ex art. 8 condizioni particolari sezione I Responsabilità Civile
Vettoriale, in aggiunta a quello previsto ex art. 8 condizioni particolari sezione I Responsabilità
Civile Vettoriale - in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza NR. 6126/2022 del Tribunale di Milano, in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare la non debenza della rivalutazione monetaria e degli interessi richiesti e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda improcedibile, inammissibile e comunque nel merito infondata, rigettandola;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza NR. 6126/2022 del Tribunale di
Milano, sul pregiudizio alla rivalsa ex art. 1916 c.c. Da ultimo, in accoglimento delle difese svolte sul punto, accertare e dichiarare la responsabilità della per il pregiudizio alla Parte_2 rivalsa e per l'effetto, accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1915 c.c. dall'indennizzo assicurativo della e/o la corrispondente diminuzione del quantum debeatur con Parte_2 conseguente riconoscimento in capo agli assicuratori di una minor somma in ragione del pregiudizio sofferto.
Il tutto entro e non oltre i massimali previsti in polizza (art 4 sez. I RCV e art 8 sez. I RCV) ed applicati, rispettivamente gli scoperti ex art. 1 delle norme comuni ad entrambe le sezioni e art. 8 condizioni particolari sezione I Responsabilità Civile Vettoriale e comunque in caso di furto ex art. 13 e 14 condizioni particolari sezione I Responsabilità Civile Vettoriale per trasporti affidati al subvettore dello scoperto previsto dall'art 9 condizioni particolari sezione I Responsabilità Civile
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Vettoriale in aggiunta a quelli alternativamente previsti dagli ex art. 1 delle norme comuni ad entrambe le sezioni e art. 8 condizioni particolari sezione I Responsabilità Civile Vettoriale
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio
NELL'INTERESSE DELL' APPELLATA:
Rigettarsi l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di lite.
Svolgimento del processo
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che ha accolto la domanda svolta da nei confronti degli in base Parte_2 Parte_4 alla polizza con essi stipulata per la responsabilità civile quale vettore stradale, diretta ad ottenere l'indennizzo per un furto subito nel corso di un trasporto.
La sentenza di primo grado ha così ricostruito i fatti e le allegazioni della parte attrice
[...]
Parte_2
“Con atto di citazione notificato in data 8 ottobre 2018 la società ha convenuto Parte_2 in giudizio il Rappresentante Generale per l'Italia dei di Londra, chiedendone la condanna Pt_1 al pagamento di € 104.471,30 a titolo di indennizzo per il sinistro avvenuto il 9 gennaio 2017, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della propria domanda, parte attrice:
− ha documentato di aver stipulato con di Londra, per il tramite della CP_1 Organizzazione_1 un contratto di assicurazione per responsabilità civile del vettore stradale, deducendo che l'art. 1,
Sezione I – Responsabilità civile del vettore stradale, delle condizioni particolari del contratto obbligava la compagnia di assicurazione a tenere indenne il contraente di quanto questi fosse tenuto a pagare in qualità di vettore a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada e che l'art. 8 prevedeva inoltre un'estensione della garanzia anche alle ipotesi di colpa grave e di dolo o appropriazione indebita, perpetrata dai dipendenti dei sub-vettori;
− ha documentato di essere stata incaricata il 5 gennaio 2017 dalla società Organizzazione_2 di eseguire un trasporto di prodotti della con luogo di carico a Pastorano (CE), Org_3 presso la società depositaria e luogo di scarico a Trucazzano (MI), ove sarebbe Org_4 dovuta giungere la merce entro il 9 gennaio 2017;
− ha documentato di aver affidato, a sua volta, il trasporto all' Controparte_2
società con la quale intercorreva un rapporto di collaborazione commerciale;
[...]
− ha riferito che il conducente dell'autoarticolato su cui doveva essere ritirata e trasportata merce era , dipendente dell' ; Persona_1 Controparte_2
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− ricevuta dalla comunicazione del mancato arrivo a destinazione della merce, la Org_2 ha allegato di aver contattato l' , riferendo che Parte_2 Controparte_2 quest'ultima le aveva risposto di aver sporto querela presso la Stazione dei Carabinieri di S. Cipriano D'Aversa per appropriazione indebita, in quanto il veicolo che avrebbe dovuto trasportare la merce era stato reperito vuoto in località Palma Campania (NA);
− ha provato di aver immediatamente denunciato il sinistro alla e di aver sporto Organizzazione_1 il 22 febbraio 2017 denuncia-querela presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
− ricevuto dalla l'addebito della somma di € 130.892,88, pari al valore della Org_2 merce trasportata, la ha affermato di aver pagato tale importo, producendo a tal Parte_2 fine la quietanza di pagamento inviata dalla Org_2
− ha riferito che il tentativo di mediazione non ha avuto buon esito, producendo a tal fine il verbale negativo di mediazione.
L'attrice ha quindi dedotto la responsabilità della compagnia convenuta ai sensi dell'art. 1917 c.c., chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo nella misura di € 104.714,30, risultante dalla somma di € 130.892,88 addebitata dalla società detratto l'importo di € Org_2
26.178,58, pari allo scoperto del 20% previsto dall'art. 8, Sezione I – Responsabilità civile del vettore stradale, delle condizioni particolari di assicurazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, quale maggior danno subito ai sensi dell'art. 1224 c.c.
Quanto alla costituzione della convenuta che ha sollevato alcune contestazioni formali, Pt_1 nella sentenza vengono così riferite nel merito le eccezioni svolte:
“− l'improcedibilità della domanda di manleva per violazione dell'art. 1, lett. b), Sezione I –
Responsabilità civile del vettore stradale, delle condizioni particolari di assicurazione, avendo
l'assicurato affidato a terzi il trasporto quando era già sub-vettore e, come tale, non poteva stipulare ulteriori subcontratti, in violazione dell'art. 1, comma 247, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);
− la carenza di prova del fatto costitutivo della domanda, non avendo la società assicurata dimostrato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la verificazione del sinistro né l'entità del danno né l'inclusione del sinistro nei limiti del rischio assicurato;
− la carenza di prova circa l'operatività dell'estensione della garanzia di cui all'art. 8, lett. a) e b),
Sezione I – Responsabilità civile del vettore stradale, delle condizioni particolari di assicurazione, in quanto, in primo luogo, non sussiste alcuna vertenza giudiziale che abbia ritenuto la
[...] tenuta al risarcimento del danno;
in secondo luogo, parte attrice non ha dimostrato con Parte_2 prova documentale avente data certa anteriore al sinistro di aver ottenuto, prima del rilascio della merce, l'effettivo numero di telefono di rete fissa del sub-vettore, di aver verificato la formale rispondenza di tale numero alla società di trasporto, di aver ottenuto formale conferma telefonica mediante detta utenza dell'esistenza della società e di aver avuto conferma dell'appartenenza dell'autista alla società;
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− l'inoperatività della copertura ex art. 1 delle condizioni particolari di assicurazione, in quanto non è provato sia impegnata la responsabilità vettoriale di Parte_2
− l'inoperatività della copertura ai sensi dell'art. 1, lett. c) e d), Sezione I – Responsabilità civile del vettore stradale, delle condizioni particolari di assicurazione, ove è prevista l'esclusione dell'operatività della polizza per risarcimenti dovuti dall'assicurato in dipendenza di altre responsabilità contrattuali o eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'assicurato di una responsabilità contrattuale per perdita o avaria di cose trasportate in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti;
− la violazione dell'art. 20, lett. f), delle condizioni generali di polizza, sul presupposto che, avendo pagato la somma di € 130.892,88 addebitatale dalla la avrebbe Org_2 Parte_2 implicitamente riconosciuto la propria responsabilità in ordine al sinistro;
− l'assenza di prova del quantum debeatur, delle modalità di calcolo dell'importo nonché dell'intervenuto pagamento, ritenendo a tal fine insufficiente la produzione della fattura o della quietanza della o, ancora, del listino prezzi della Org_2 Org_3
− l'applicabilità al caso di specie del limite di un euro per ogni chilo di merce, previsto dall'art.
1696 c.c.;
− l'applicabilità del massimale stabilito dall'art. 4, Sezione I – Responsabilità civile del vettore stradale, delle condizioni particolari di assicurazione e dello scoperto di cui all'art. 1 delle norme comuni ad entrambe le sezioni o, in ipotesi di dolo o colpa grave, del massimale e scoperto stabilito dall'art. 8, Sezione I – Responsabilità civile del vettore stradale, delle condizioni particolari di assicurazione oppure ancora, in caso di furto con violazione degli obblighi di sorveglianza e custodia, dell'ulteriore scoperto di cui all'art. 9 da cumulare a quelli previsti dagli artt. 4 e 8;
- l'infondatezza della domanda da risarcimento del danno da svalutazione monetaria, sostenendo che il debito dell'indennizzo assicurativo sia un debito di valuta, in quanto tale soggetto al principio nominalistico e insuscettibile di rivalutazione;
− infine, il pregiudizio del diritto di rivalsa ex art. 1916 c.c., in quanto il contratto tra la
[...]
e l' è da ritenersi nullo per violazione dell'art. 1, comma Parte_2 Controparte_2
247, della legge n. 190/2014 e parte attrice non ha chiamato in causa l' Controparte_2
, impedendo così l'accertamento dei fatti nel contraddittorio tra le parti.”
[...]
Il Tribunale ha accolto la domanda così come proposta, disattendendo tutte le eccezioni della parte convenuta, e per l'effetto ha condannato gli che hanno assunto il rischio Parte_4 azionato, al pagamento in favore di dell'importo di € 114.557,44, oltre interessi Parte_2
e spese di lite.
Hanno proposto appello gli che hanno assunto il rischio, riproponendo Parte_4 sostanzialmente tutte le eccezioni già prospettate in primo grado e disattese dal tribunale.
Si prosegue nella disamina degli stessi.
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1) Con il primo motivo di appello si deduce che il tribunale erroneamente avrebbe rigettato l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa ex articolo 1, lettera b), Sezione I del contratto, in base alla quale l'assicurazione non opera nell'ipotesi in cui il contraente assicurato affidi il viaggio a un sub-vettore, in violazione quindi della norma di cui all'art.6 ter del DL
286/2005, che stabilisce: “Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso stabilito per le prestazioni già eseguite”.
Il Tribunale ha ritenuto che dal doc. 22 prodotto da parte attrice risulti chiaramente che
[...] ha assunto la qualità di primo vettore, mentre la che ha affidato a Parte_2 Org_2 [...]
l'incarico di consegnare la merce ricevuta da è qualificato in quel Parte_2 Org_3 documento quale spedizioniere. A detta dell'appellante, tale ricostruzione fattuale e giuridica sarebbe erronea, in quanto ignorerebbe che la stessa assicurata, sia nell'atto di citazione che nella denuncia querela, che nelle lettere di messa in mora alla , ha qualificato Controparte_2 quale primo vettore, e mai come spedizioniere. Inoltre, proprio il doc. 22 Org_2 riporterebbe come primo vettore un altro soggetto, non ma . In ogni Parte_2 Org_5 caso, oltre a tale documento, varrebbe a provare la qualità di vettore, ovvero di vettore spedizioniere
(art. 1741 c.c.) di la circostanza che secondo le regole del receptum, ha Org_2 Org_2 pagato quanto addebitato da Org_3
Ritiene la Corte che debba essere confermata la ricostruzione fatta propria dal Tribunale, secondo cui è pacifica la qualifica di primo vettore della e non di secondo vettore rispetto a Parte_2
Org_2
In primo luogo, il doc. 22, cioè il DDT, indica chiaramente che è lo spedizioniere, Org_2 mentre il riferimento a è effettuato solo in quanto presso la è Org_5 Org_5 stato effettuato il carico della merce, come riferito dai testi escussi. Inoltre, il contratto di trasporto intercorso tra e (doc.3) riporta che la prima si qualifica Organizzazione_2 Parte_2 come Committente di contratti di trasporto, affidati alla seconda in qualità di Vettore, con la conseguenza che, nel caso di specie, deve ritenersi che abbia assunto, quale di mandatario Org_2 di la veste di mittente spedizioniere, e non di primo vettore. Parte_5
Quindi il primo motivo di appello risulta infondato.
2) Con il secondo motivo di appello, gli assicuratori deducono che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto che fosse stata fornita la prova del sinistro, sotto la specie del furto della merce.
Il tribunale sul punto ha argomentato, ritenendo che il verbale di rinvenimento del veicolo (doc. 18), la denuncia querela sporta dalla e poi successivamente integrata (doc. 17-19), Controparte_2
e la denuncia querela sporta dalla stessa (doc. 21), contengano elementi di Parte_2 plausibilità e veridicità, ed inoltre risultino suffragati dalle prove testimoniali assunte.
Come riferito nella sentenza appellata, infatti, i testi , e hanno confermato il Tes_1 Tes_2 Tes_3 fatto che , autista per conto del , ha ritirato la merce presso il depositario Persona_1 CP_2
La merce poi non è giunta a destinazione perché il veicolo è stato rinvenuto vuoto e il Org_4 Per_ conducente successivamente al sinistro si è reso irreperibile. A carico del Persona_1
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, inoltre, risulta che sia stato svolto procedimento penale per i fatti oggetto del presente Per_1 giudizio.
A tale stregua, deve ritenersi che sia integrata la prova della sussistenza del furto, ovvero di un altro reato (essendo la qualificazione del reato irrilevante ai fini del presente giudizio), e dunque operante l'estensione della garanzia alle ipotesi di dolo o colpa grave, di cui all'art. 8 lett. a) e b) delle condizioni particolari di assicurazione: “La società tiene indenne il contraente/assicurato di quanto da esso dovuto, a seguito di vertenza giudiziale, in relazione a: a) colpa grave del contraente/assicurato, dei loro dipendenti e preposti o di qualsiasi soggetto di cui essi si siano avvalsi per l'esecuzione del trasporto quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni b) dolo, appropriazione indebita perpetrato dai dipendenti del Contraente/Assicurato nonché dei subvettori e/o rispettivi dipendenti o ausiliari o con il concorso degli stessi”.
La doglianza quindi viene disattesa.
3) Con il terzo motivo di appello, sempre in relazione all'eccezione in ordine alla non operatività della estensione della garanzia di cui all'art. 8, la parte appellante lamenta che erroneamente il giudice avrebbe ritenuto sussistente tale estensione della garanzia, senza tenere conto del fatto che non sarebbe stata data la prova delle ulteriori condizioni previste per l'operatività, sotto due profili:
a) l'accertamento del dovuto a seguito di comportamenti di colpa grave o di dolo necessiterebbe una previa “vertenza giudiziale” conclusa con sentenza che accerti la sussistenza del dolo o della colpa grave, dovendo in tali termini interpretarsi la dizione “a seguito di vertenza giudiziale”; b) mancherebbe la prova degli adempimenti previsti dalla norma nel caso di affidamento a sub-vettori,
e cioè: “Relativamente alle spedizioni date a subvettori la garanzia è operante a condizione che prima del rilascio della merce al subvettore la contraente abbia ottenuto l'effettivo numero di telefono di rete fissa del sub vettore stesso, abbia verificato la formale rispondenza di tale numero alla società di trasporto e dunque non ad un terzo ed abbia ottenuto conferma telefonica mediante detta utenza dell'esistenza della società ed abbia avuto formale conferma dell'appartenenza dell'autista a detta società. Di tali adempimenti la assicurata è tenuta in ogni caso a dare in caso di sinistro prova documentale con data certa anteriore al sinistro”.
Quanto al profilo sub a), il tribunale ha ritenuto che il riferimento alla “vertenza giudiziale” non possa essere interpretato come necessità, a tali fini, di una sentenza di condanna, ciò in quanto il carattere non univoco dell'espressione utilizzata “vertenza”, consente di interpretare la stessa, ai sensi dell'articolo 1370 c.c., contro il predisponente delle clausole. Nel caso di specie, quindi, la pacifica pendenza di un giudizio penale diretto ad accertare la responsabilità di quale Persona_1 dipendente del subvettore per il mancato arrivo a destinazione della merce, integra gli estremi di vertenza giudiziale ai sensi del contratto.
Le conclusioni del giudice di primo grado devono essere condivise, in quanto l'espressione utilizzata nelle condizioni particolari di contratto è obiettivamente equivoca, e la sua interpretazione nel senso propugnato dall'appellante si porrebbe come eccessivamente gravosa per l'assicurato, e incongrua rispetto alle finalità del contratto di assicurazione. L'interpretazione contro il predisponente, quindi, si configura come un criterio corretto, e pertanto può assegnarsi un significato ampio all'espressione vertenza giudiziale, nel senso che deve escludersi, in quanto non esplicitamente indicato, che sia necessaria una pronuncia con sentenza che accerti la colpa o il dolo,
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potendo ritenersi sufficiente la sussistenza di un insieme di elementi che costituiscono la “vertenza”,
e che vengono valutati nel merito dal giudicante.
Quanto al profilo sub b), il tribunale ha argomentato nel senso per cui l'assolvimento da parte della degli adempimenti previsti possa evincersi dalla documentazione versata in atti, in Parte_2 particolare il contratto che attesta la posizione di quale dipendente della Persona_1 CP_2
(doc. 13) e le fatture emesse da nei confronti di risalenti a data
[...] CP_2 Parte_2 anteriore al sinistro (doc. 7,10,11 e 12).
Anche relativamente a tale profilo, ritiene questa Corte che le conclusioni del giudice di primo grado debbano essere condivise. In particolare, si rileva che tra i documenti a supporto del pregresso rapporto tra e vi sono fatture e attestazioni di Controparte_3 Controparte_2 pagamento (doc. 11 e 12), la cui datazione può essere agevolmente riscontrata nelle scritture contabili, e pertanto in relazione alle stesse deve ritenersi che comprovino che aveva Parte_2 compiutamente identificato il proprio sub vettore in data antecedente al sinistro, nel rispetto quindi dello spirito della norma pattizia invocata, diretta a garantire che il sub vettore non sia un soggetto estemporaneamente individuato, e di incerta identificazione.
4) Con il quarto motivo di appello, gli censurano che il tribunale abbia Parte_4 accolto la domanda di indennizzo, quantificando lo stesso nella misura, dedotta la franchigia, corrispondente a quanto corrisposto da a dunque, in base a quanto Parte_2 Org_2 pagato in esecuzione di un contratto rispetto a cui gli assicuratori sono estranei. Deducono al proposito che, ai fini dell'indennizzo, poiché il rischio assicurato è quello della responsabilità civile vettoriale di cui all'art. 1693 c.c., non potrebbe essere riconosciuto un indennizzo commisurato alla responsabilità contrattuale.
In ordine a tale aspetto, l'allegazione della parte appellante è nel senso che, in base alla clausola di cui all'art. 1 lett d) e c), che recita: “La Società non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall' in dipendenza di: c) altre responsabilità contrattuali;
d) eventuali pattuizioni Parte_6 comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti”, non potrebbe essere riconosciuto l'indennizzo in termini più onerosi di quella imposta dalla legge ex art. 1693 c.c. Nell'articolare questa deduzione, qui riproposta come motivo di appello, gli assicuratori sostengono che il limite di legge per la responsabilità civile vettoriale è quello di cui all'art. 1696 c.c., che prevede l'indennizzo nella misura di € 1kg, dunque di gran lunga inferiore a quanto pagato da a in ottemperanza al contratto tra le stesse Pt_2 Org_2 intercorrente, non opponibile agli assicuratori.
Il Tribunale ha rigettato la prospettazione dell'appellante, già sviluppata in primo grado, in quanto ha ritenuto, e non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla conclusione del giudice di prime cure, che quanto pagato da a trova la sua causa proprio nella Parte_2 Org_2 responsabilità civile vettoriale, cioè nel rischio assicurato, e non in una diversa forma di responsabilità contrattuale. Si tratta, invero, di una responsabilità civile che discende dall'attività svolta, cioè quella di vettore, non di altra tipologia di responsabilità, e l'assicurazione trova la sua causa nella tutela dell'assicurato a copertura dei danni provocati per mancata consegna della merce trasportata.
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Quanto poi all'importo riconosciuto, superiore a € 1kg, su cui vi è altro motivo di appello, si evidenzia che tale limite, come - anche in questo caso - già correttamente affermato nella sentenza appellata, non può essere applicato al caso in esame, dato che risulta che la merce non è giunta a destinazione a causa di un comportamento doloso o gravemente colposo del sub vettore, ragione per cui opera il disposto di cui al comma 4 dell'art. 1696 c.c., che, in tale ipotesi, esclude l'applicazione del limite di cui al comma 2.
Quindi, anche tali motivi di doglianza vengono rigettati.
5) Con ulteriore motivo di appello, i deducono che il tribunale non avrebbe fatto corretta Pt_1 applicazione dell'art. 20 lett f) delle condizioni generali di polizza, che impone all'assicurato di astenersi da qualsivoglia riconoscimento di responsabilità.
A detta dell'appellante, con il pagamento effettuato da a avrebbe Pt_2 Org_2 Pt_2 riconosciuto la propria responsabilità, emettendo anche fattura per l'importo pagato, e imputando a sé la colpa grave, anche in violazione di quanto previsto dall'estensione di garanzia di cui all'articolo 8, che prevede l'avvenuto accertamento giudiziale del dolo o della colpa grave, come richiamato sopra.
Il tribunale al proposito ha correttamente rilevato che non ha effettuato nessun pagamento, in Pt_2 quanto si è trovata a subire un addebito in compensazione da parte di Org_2
In ogni caso, si evidenzia la speciosità delle argomentazioni dei anche su tale argomento: Pt_1 il pagamento della fattura a non costituisce un riconoscimento di responsabilità del Org_2 sinistro, dato che, al contrario, ha sempre affermato la responsabilità del sub vettore rispetto Pt_2 alla perdita del carico. Che poi abbia, in attuazione della propria responsabilità vettoriale, Pt_2 pagato al suo committente il corrispondente del valore del carico andato perduto, nulla significa in termini di assunzione della responsabilità del sinistro in quanto tale. In altri termini, non vi sono elementi per ritenere che si sia dichiarata responsabile del sinistro, e dunque il Parte_2 motivo di appello viene disatteso.
6) Con altro motivo di appello, gli assicuratori deducono che erroneamente il tribunale avrebbe riconosciuto a titolo di indennizzo l'importo addebitato da a -dedotta la Org_2 Pt_2 franchigia-, ritenendo che la fattura di addebito attesti l'avvenuto esborso da parte di quando Pt_2 per contro la prova del pagamento non può dirsi raggiunta, ed in ogni caso la fattura di addebito emessa da non sarebbe opponibile all'assicurazione. Org_2
Anche tale contestazione si presenta come pretestuosa: il tribunale ha ritenuto che i documenti in atti siano idonei a provare l'avvenuto pagamento, e non emergono ragioni per ritenere inattendibile la documentazione contabile prodotta. In ogni caso, risulta che ha fornito ampia prova Pt_2 documentale del valore della merce sottratta, attraverso il DDT n.28.893 del 05.01.2017, il listino della la mail del 11.01.2017, a cui si è aggiunta la nota debito del 20.01.2017, Org_3 emessa dalla in atti (doc.22, 23, 24 e 25). Org_3
7) L'appellante deduce che erroneamente il Tribunale abbia escluso l'applicabilità del massimale di polizza indicato dalla compagnia in € 36.000 con scoperto pari al 10%, mentre ha ritenuto che debba farsi riferimento al massimale stabilito dall'articolo 8 pari ad € 200.000 con scoperto del
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20%, in considerazione nel fatto che tale norma riguarda specificatamente l'ipotesi di furto con violazione degli obblighi di sorveglianza e custodia.
La censura a tale conclusione non è comprensibile, dato che, da quanto sopra esposto, risulta pacificamente che la norma applicabile è quella di cui all'art. 8 delle condizioni particolari di polizza, trattandosi di sinistro derivante da un fatto doloso, e dunque non vi è ragione di considerare, anche solo in via cumulativa, i diversi massimali indicati nell'art. 9, i quali risultano applicabili solo nell'ipotesi in cui il furto derivi da inosservanza di obblighi di sorveglianza e custodia, fattispecie in alcun modo riscontrabile, per le ragioni già indicate in ordine alla raggiunta prova del comportamento doloso del conducente del camion su cui era trasportata la merce.
8) Quanto al motivo di appello con cui si censura il riconoscimento della rivalutazione monetaria sull'importo riconosciuto a titolo di indennizzo, fino alla data di liquidazione, si deduce che, per contro, il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.2 deve essere oggetto di prova, nel caso di specie non fornita.
Sul punto, è sufficiente richiamarsi alla costante giurisprudenza di legittimità già invocata dal primo giudice, che afferma che, fino alla data di liquidazione, il debito derivante da obbligo di indennizzo
è debito di valore, e come tale soggetto alla rivalutazione monetaria, secondo le modalità indicate dal tribunale.
9) Infine, la parte appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha valorizzato il fatto che da parte di non siano state poste in essere le attività necessarie perché l'assicuratore Parte_2 potesse esercitare il diritto di rivalsa contro il danneggiante, segnatamente non abbia chiamato in causa per essere manlevata. Controparte_2
Il tribunale ha ritenuto che la rivalsa avrebbe potuto essere svolta direttamente da parte dell'assicurazione, chiamando in causa la . Controparte_2
Ritiene questa Corte che, a prescindere dal fatto che non sia stato convenuto Controparte_2 in giudizio né da né dagli assicuratori in ogni caso non si ravvisa alcun Pt_2 Parte_4 comportamento da parte di che abbia pregiudicato il diritto di rivalsa degli assicuratori, atteso Pt_2 che la denuncia nei conforti di è stata effettuata, con interruzione dei termini Controparte_2 di prescrizione, e dunque ogni azione nei suoi confronti, anche in via surrogatoria, è ancora possibile da parte dei senza pregiudizio attuale del diritto di rivalsa. Pt_1
Conclusivamente, l'appello viene rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 6126/2022 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
11 R.G. N.494/2023
2) Condanna l'appellante alla rifusione a delle spese del presente Parte_2 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.;
3) Raddoppio contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10/04/2024
La Consigliera est. La Presidente
Anna Mantovani Vinicia Licia Serena Calendino
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino - Presidente
Dott. Anna Mantovani - Consigliera relatrice
Dott. Maria Teresa Brena - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 494/2023
TRA
CON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO Parte_1
CON IL CERTIFICATO NR. NR. A4WBA028508 -DELLA Parte_2
rappresentata dal RAPPRESENTANTE GENERALE Parte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO
[...] P.IVA_1
GARIBALDI 86, Milano, assistito e difeso dell'avv. D'ORSI FRANCESCA, del Foro di Roma, domiciliata presso indirizzo telematico del difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_2 P.IVA_2 dell'avv. BONANNI PASQUALE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ANNUNZIATA BRUNELLA ( presso indirizzo telematico dei C.F._1
difensori
1 R.G. N.494/2023
APPELLATA
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza NR. 6126/2022 del Tribunale di
Milano, in via pregiudiziale e/o preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda di malleva della ex art. 1 delle condizioni particolari sezione I Parte_2
Responsabilità civile del vettore per violazione dell'art. 1 lett. b) ed in ogni caso l'inoperatività della copertura e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda improcedibile, inammissibile e comunque nel merito infondata, rigettandola;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza NR. 6126/2022 del Tribunale di
Milano, in via principale nel merito, accertare e dichiarare la radicale carenza di prova con riferimento al fatto costitutivo della domanda (fatto storico ed operatività della copertura ex art 8 condizioni particolari sezione I Responsabilità Civile Vettoriale) e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda improcedibile, inammissibile e comunque nel merito infondata, rigettandola;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza NR. 6126/2022 del Tribunale di
Milano, in via sempre principale nel merito, accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura ex art. 1 delle condizioni particolari sezione I Responsabilità civile del vettore e comunque sull'inoperatività della copertura in quanto non è stato dimostrato che sia impegnata la responsabilità vettoriale e l'operatività della responsabilità a carico della e per Parte_2
l'effetto, accertare e dichiarare la domanda improcedibile, inammissibile e comunque nel merito infondata, rigettandola;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza NR. 6126/2022 del Tribunale di
Milano, in via sempre principale nel merito, accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura ex art. 1 delle condizioni particolari sezione I Responsabilità civile del vettore e comunque sull'inoperatività della garanzia per violazione dell'art. 1 lett. b) e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda improcedibile, inammissibile e comunque nel merito infondata, rigettandola;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza NR. 6126/2022 del Tribunale di
Milano, in via sempre principale nel merito, accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura ex art. 1 delle condizioni particolari sezione I Responsabilità civile del vettore e comunque sull'inoperatività della garanzia per violazione dell'art. 1 lett. c) e d) e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda improcedibile, inammissibile e comunque nel merito infondata, rigettandola;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza NR. 6126/2022 del Tribunale di
Milano, in via principale, accertare e dichiarare la violazione degli obblighi ai sensi dell'art. 20
2 R.G. N.494/2023
CGP e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda improcedibile, inammissibile e comunque nel merito infondata, rigettandola;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza NR. 6126/2022 del Tribunale di
Milano, in via subordinata, in denegata e non concessa ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso formulata, accertare e dichiarare la radicale carenza di prova sul quantum debeatur e comunque accertare e dichiarare l'applicazione dei limiti ex art. 1696 c.c. il tutto comunque nel massimale di polizza (art 4 sez. I RCV) come espressamente eccepito al netto degli scoperti ex art. 1 delle norme comuni ad entrambe le sezioni;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza NR. 6126/2022 del Tribunale di
Milano, in via subordinata, in denegata e non concessa ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso formulata, accertare e dichiarare l'applicabilità del massimale di polizza ex art. 4 condizioni particolari sezione I Responsabilità Civile Vettoriale e con applicazione dello scoperto e della franchigia ex art. 1 delle norme comuni ad entrambe le sezioni e, nella ancor più denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere operante la garanzia ex art. 8 condizioni particolari sezione I
Responsabilità Civile Vettoriale, accertare e dichiarare l'applicabilità del massimale di cui all'art. 8 condizioni particolari sezione I Responsabilità Civile Vettoriale e con applicazione dell'ulteriore scoperto ivi previsto
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza NR. 6126/2022 del Tribunale di
Milano, in via subordinata, in denegata e non concessa ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso formulata, in caso di furto ex art. 13 e 14 condizioni particolari sezione I Responsabilità
Civile Vettoriale per trasporti affidati al subvettore, accertare e dichiarare l'applicazione dello scoperto ex art. 9 condizioni particolari sezione I Responsabilità Civile Vettoriale in aggiunta a quello previsto ex art. 1 delle norme comuni ad entrambe e, nella ancor più denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere operante la garanzia ex art. 8 condizioni particolari sezione I Responsabilità Civile
Vettoriale, in aggiunta a quello previsto ex art. 8 condizioni particolari sezione I Responsabilità
Civile Vettoriale - in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza NR. 6126/2022 del Tribunale di Milano, in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare la non debenza della rivalutazione monetaria e degli interessi richiesti e per l'effetto, accertare e dichiarare la domanda improcedibile, inammissibile e comunque nel merito infondata, rigettandola;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza NR. 6126/2022 del Tribunale di
Milano, sul pregiudizio alla rivalsa ex art. 1916 c.c. Da ultimo, in accoglimento delle difese svolte sul punto, accertare e dichiarare la responsabilità della per il pregiudizio alla Parte_2 rivalsa e per l'effetto, accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1915 c.c. dall'indennizzo assicurativo della e/o la corrispondente diminuzione del quantum debeatur con Parte_2 conseguente riconoscimento in capo agli assicuratori di una minor somma in ragione del pregiudizio sofferto.
Il tutto entro e non oltre i massimali previsti in polizza (art 4 sez. I RCV e art 8 sez. I RCV) ed applicati, rispettivamente gli scoperti ex art. 1 delle norme comuni ad entrambe le sezioni e art. 8 condizioni particolari sezione I Responsabilità Civile Vettoriale e comunque in caso di furto ex art. 13 e 14 condizioni particolari sezione I Responsabilità Civile Vettoriale per trasporti affidati al subvettore dello scoperto previsto dall'art 9 condizioni particolari sezione I Responsabilità Civile
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Vettoriale in aggiunta a quelli alternativamente previsti dagli ex art. 1 delle norme comuni ad entrambe le sezioni e art. 8 condizioni particolari sezione I Responsabilità Civile Vettoriale
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio
NELL'INTERESSE DELL' APPELLATA:
Rigettarsi l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di lite.
Svolgimento del processo
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che ha accolto la domanda svolta da nei confronti degli in base Parte_2 Parte_4 alla polizza con essi stipulata per la responsabilità civile quale vettore stradale, diretta ad ottenere l'indennizzo per un furto subito nel corso di un trasporto.
La sentenza di primo grado ha così ricostruito i fatti e le allegazioni della parte attrice
[...]
Parte_2
“Con atto di citazione notificato in data 8 ottobre 2018 la società ha convenuto Parte_2 in giudizio il Rappresentante Generale per l'Italia dei di Londra, chiedendone la condanna Pt_1 al pagamento di € 104.471,30 a titolo di indennizzo per il sinistro avvenuto il 9 gennaio 2017, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della propria domanda, parte attrice:
− ha documentato di aver stipulato con di Londra, per il tramite della CP_1 Organizzazione_1 un contratto di assicurazione per responsabilità civile del vettore stradale, deducendo che l'art. 1,
Sezione I – Responsabilità civile del vettore stradale, delle condizioni particolari del contratto obbligava la compagnia di assicurazione a tenere indenne il contraente di quanto questi fosse tenuto a pagare in qualità di vettore a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada e che l'art. 8 prevedeva inoltre un'estensione della garanzia anche alle ipotesi di colpa grave e di dolo o appropriazione indebita, perpetrata dai dipendenti dei sub-vettori;
− ha documentato di essere stata incaricata il 5 gennaio 2017 dalla società Organizzazione_2 di eseguire un trasporto di prodotti della con luogo di carico a Pastorano (CE), Org_3 presso la società depositaria e luogo di scarico a Trucazzano (MI), ove sarebbe Org_4 dovuta giungere la merce entro il 9 gennaio 2017;
− ha documentato di aver affidato, a sua volta, il trasporto all' Controparte_2
società con la quale intercorreva un rapporto di collaborazione commerciale;
[...]
− ha riferito che il conducente dell'autoarticolato su cui doveva essere ritirata e trasportata merce era , dipendente dell' ; Persona_1 Controparte_2
4 R.G. N.494/2023
− ricevuta dalla comunicazione del mancato arrivo a destinazione della merce, la Org_2 ha allegato di aver contattato l' , riferendo che Parte_2 Controparte_2 quest'ultima le aveva risposto di aver sporto querela presso la Stazione dei Carabinieri di S. Cipriano D'Aversa per appropriazione indebita, in quanto il veicolo che avrebbe dovuto trasportare la merce era stato reperito vuoto in località Palma Campania (NA);
− ha provato di aver immediatamente denunciato il sinistro alla e di aver sporto Organizzazione_1 il 22 febbraio 2017 denuncia-querela presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
− ricevuto dalla l'addebito della somma di € 130.892,88, pari al valore della Org_2 merce trasportata, la ha affermato di aver pagato tale importo, producendo a tal Parte_2 fine la quietanza di pagamento inviata dalla Org_2
− ha riferito che il tentativo di mediazione non ha avuto buon esito, producendo a tal fine il verbale negativo di mediazione.
L'attrice ha quindi dedotto la responsabilità della compagnia convenuta ai sensi dell'art. 1917 c.c., chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo nella misura di € 104.714,30, risultante dalla somma di € 130.892,88 addebitata dalla società detratto l'importo di € Org_2
26.178,58, pari allo scoperto del 20% previsto dall'art. 8, Sezione I – Responsabilità civile del vettore stradale, delle condizioni particolari di assicurazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, quale maggior danno subito ai sensi dell'art. 1224 c.c.
Quanto alla costituzione della convenuta che ha sollevato alcune contestazioni formali, Pt_1 nella sentenza vengono così riferite nel merito le eccezioni svolte:
“− l'improcedibilità della domanda di manleva per violazione dell'art. 1, lett. b), Sezione I –
Responsabilità civile del vettore stradale, delle condizioni particolari di assicurazione, avendo
l'assicurato affidato a terzi il trasporto quando era già sub-vettore e, come tale, non poteva stipulare ulteriori subcontratti, in violazione dell'art. 1, comma 247, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);
− la carenza di prova del fatto costitutivo della domanda, non avendo la società assicurata dimostrato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la verificazione del sinistro né l'entità del danno né l'inclusione del sinistro nei limiti del rischio assicurato;
− la carenza di prova circa l'operatività dell'estensione della garanzia di cui all'art. 8, lett. a) e b),
Sezione I – Responsabilità civile del vettore stradale, delle condizioni particolari di assicurazione, in quanto, in primo luogo, non sussiste alcuna vertenza giudiziale che abbia ritenuto la
[...] tenuta al risarcimento del danno;
in secondo luogo, parte attrice non ha dimostrato con Parte_2 prova documentale avente data certa anteriore al sinistro di aver ottenuto, prima del rilascio della merce, l'effettivo numero di telefono di rete fissa del sub-vettore, di aver verificato la formale rispondenza di tale numero alla società di trasporto, di aver ottenuto formale conferma telefonica mediante detta utenza dell'esistenza della società e di aver avuto conferma dell'appartenenza dell'autista alla società;
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− l'inoperatività della copertura ex art. 1 delle condizioni particolari di assicurazione, in quanto non è provato sia impegnata la responsabilità vettoriale di Parte_2
− l'inoperatività della copertura ai sensi dell'art. 1, lett. c) e d), Sezione I – Responsabilità civile del vettore stradale, delle condizioni particolari di assicurazione, ove è prevista l'esclusione dell'operatività della polizza per risarcimenti dovuti dall'assicurato in dipendenza di altre responsabilità contrattuali o eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'assicurato di una responsabilità contrattuale per perdita o avaria di cose trasportate in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti;
− la violazione dell'art. 20, lett. f), delle condizioni generali di polizza, sul presupposto che, avendo pagato la somma di € 130.892,88 addebitatale dalla la avrebbe Org_2 Parte_2 implicitamente riconosciuto la propria responsabilità in ordine al sinistro;
− l'assenza di prova del quantum debeatur, delle modalità di calcolo dell'importo nonché dell'intervenuto pagamento, ritenendo a tal fine insufficiente la produzione della fattura o della quietanza della o, ancora, del listino prezzi della Org_2 Org_3
− l'applicabilità al caso di specie del limite di un euro per ogni chilo di merce, previsto dall'art.
1696 c.c.;
− l'applicabilità del massimale stabilito dall'art. 4, Sezione I – Responsabilità civile del vettore stradale, delle condizioni particolari di assicurazione e dello scoperto di cui all'art. 1 delle norme comuni ad entrambe le sezioni o, in ipotesi di dolo o colpa grave, del massimale e scoperto stabilito dall'art. 8, Sezione I – Responsabilità civile del vettore stradale, delle condizioni particolari di assicurazione oppure ancora, in caso di furto con violazione degli obblighi di sorveglianza e custodia, dell'ulteriore scoperto di cui all'art. 9 da cumulare a quelli previsti dagli artt. 4 e 8;
- l'infondatezza della domanda da risarcimento del danno da svalutazione monetaria, sostenendo che il debito dell'indennizzo assicurativo sia un debito di valuta, in quanto tale soggetto al principio nominalistico e insuscettibile di rivalutazione;
− infine, il pregiudizio del diritto di rivalsa ex art. 1916 c.c., in quanto il contratto tra la
[...]
e l' è da ritenersi nullo per violazione dell'art. 1, comma Parte_2 Controparte_2
247, della legge n. 190/2014 e parte attrice non ha chiamato in causa l' Controparte_2
, impedendo così l'accertamento dei fatti nel contraddittorio tra le parti.”
[...]
Il Tribunale ha accolto la domanda così come proposta, disattendendo tutte le eccezioni della parte convenuta, e per l'effetto ha condannato gli che hanno assunto il rischio Parte_4 azionato, al pagamento in favore di dell'importo di € 114.557,44, oltre interessi Parte_2
e spese di lite.
Hanno proposto appello gli che hanno assunto il rischio, riproponendo Parte_4 sostanzialmente tutte le eccezioni già prospettate in primo grado e disattese dal tribunale.
Si prosegue nella disamina degli stessi.
6 R.G. N.494/2023
1) Con il primo motivo di appello si deduce che il tribunale erroneamente avrebbe rigettato l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa ex articolo 1, lettera b), Sezione I del contratto, in base alla quale l'assicurazione non opera nell'ipotesi in cui il contraente assicurato affidi il viaggio a un sub-vettore, in violazione quindi della norma di cui all'art.6 ter del DL
286/2005, che stabilisce: “Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso stabilito per le prestazioni già eseguite”.
Il Tribunale ha ritenuto che dal doc. 22 prodotto da parte attrice risulti chiaramente che
[...] ha assunto la qualità di primo vettore, mentre la che ha affidato a Parte_2 Org_2 [...]
l'incarico di consegnare la merce ricevuta da è qualificato in quel Parte_2 Org_3 documento quale spedizioniere. A detta dell'appellante, tale ricostruzione fattuale e giuridica sarebbe erronea, in quanto ignorerebbe che la stessa assicurata, sia nell'atto di citazione che nella denuncia querela, che nelle lettere di messa in mora alla , ha qualificato Controparte_2 quale primo vettore, e mai come spedizioniere. Inoltre, proprio il doc. 22 Org_2 riporterebbe come primo vettore un altro soggetto, non ma . In ogni Parte_2 Org_5 caso, oltre a tale documento, varrebbe a provare la qualità di vettore, ovvero di vettore spedizioniere
(art. 1741 c.c.) di la circostanza che secondo le regole del receptum, ha Org_2 Org_2 pagato quanto addebitato da Org_3
Ritiene la Corte che debba essere confermata la ricostruzione fatta propria dal Tribunale, secondo cui è pacifica la qualifica di primo vettore della e non di secondo vettore rispetto a Parte_2
Org_2
In primo luogo, il doc. 22, cioè il DDT, indica chiaramente che è lo spedizioniere, Org_2 mentre il riferimento a è effettuato solo in quanto presso la è Org_5 Org_5 stato effettuato il carico della merce, come riferito dai testi escussi. Inoltre, il contratto di trasporto intercorso tra e (doc.3) riporta che la prima si qualifica Organizzazione_2 Parte_2 come Committente di contratti di trasporto, affidati alla seconda in qualità di Vettore, con la conseguenza che, nel caso di specie, deve ritenersi che abbia assunto, quale di mandatario Org_2 di la veste di mittente spedizioniere, e non di primo vettore. Parte_5
Quindi il primo motivo di appello risulta infondato.
2) Con il secondo motivo di appello, gli assicuratori deducono che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto che fosse stata fornita la prova del sinistro, sotto la specie del furto della merce.
Il tribunale sul punto ha argomentato, ritenendo che il verbale di rinvenimento del veicolo (doc. 18), la denuncia querela sporta dalla e poi successivamente integrata (doc. 17-19), Controparte_2
e la denuncia querela sporta dalla stessa (doc. 21), contengano elementi di Parte_2 plausibilità e veridicità, ed inoltre risultino suffragati dalle prove testimoniali assunte.
Come riferito nella sentenza appellata, infatti, i testi , e hanno confermato il Tes_1 Tes_2 Tes_3 fatto che , autista per conto del , ha ritirato la merce presso il depositario Persona_1 CP_2
La merce poi non è giunta a destinazione perché il veicolo è stato rinvenuto vuoto e il Org_4 Per_ conducente successivamente al sinistro si è reso irreperibile. A carico del Persona_1
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, inoltre, risulta che sia stato svolto procedimento penale per i fatti oggetto del presente Per_1 giudizio.
A tale stregua, deve ritenersi che sia integrata la prova della sussistenza del furto, ovvero di un altro reato (essendo la qualificazione del reato irrilevante ai fini del presente giudizio), e dunque operante l'estensione della garanzia alle ipotesi di dolo o colpa grave, di cui all'art. 8 lett. a) e b) delle condizioni particolari di assicurazione: “La società tiene indenne il contraente/assicurato di quanto da esso dovuto, a seguito di vertenza giudiziale, in relazione a: a) colpa grave del contraente/assicurato, dei loro dipendenti e preposti o di qualsiasi soggetto di cui essi si siano avvalsi per l'esecuzione del trasporto quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni b) dolo, appropriazione indebita perpetrato dai dipendenti del Contraente/Assicurato nonché dei subvettori e/o rispettivi dipendenti o ausiliari o con il concorso degli stessi”.
La doglianza quindi viene disattesa.
3) Con il terzo motivo di appello, sempre in relazione all'eccezione in ordine alla non operatività della estensione della garanzia di cui all'art. 8, la parte appellante lamenta che erroneamente il giudice avrebbe ritenuto sussistente tale estensione della garanzia, senza tenere conto del fatto che non sarebbe stata data la prova delle ulteriori condizioni previste per l'operatività, sotto due profili:
a) l'accertamento del dovuto a seguito di comportamenti di colpa grave o di dolo necessiterebbe una previa “vertenza giudiziale” conclusa con sentenza che accerti la sussistenza del dolo o della colpa grave, dovendo in tali termini interpretarsi la dizione “a seguito di vertenza giudiziale”; b) mancherebbe la prova degli adempimenti previsti dalla norma nel caso di affidamento a sub-vettori,
e cioè: “Relativamente alle spedizioni date a subvettori la garanzia è operante a condizione che prima del rilascio della merce al subvettore la contraente abbia ottenuto l'effettivo numero di telefono di rete fissa del sub vettore stesso, abbia verificato la formale rispondenza di tale numero alla società di trasporto e dunque non ad un terzo ed abbia ottenuto conferma telefonica mediante detta utenza dell'esistenza della società ed abbia avuto formale conferma dell'appartenenza dell'autista a detta società. Di tali adempimenti la assicurata è tenuta in ogni caso a dare in caso di sinistro prova documentale con data certa anteriore al sinistro”.
Quanto al profilo sub a), il tribunale ha ritenuto che il riferimento alla “vertenza giudiziale” non possa essere interpretato come necessità, a tali fini, di una sentenza di condanna, ciò in quanto il carattere non univoco dell'espressione utilizzata “vertenza”, consente di interpretare la stessa, ai sensi dell'articolo 1370 c.c., contro il predisponente delle clausole. Nel caso di specie, quindi, la pacifica pendenza di un giudizio penale diretto ad accertare la responsabilità di quale Persona_1 dipendente del subvettore per il mancato arrivo a destinazione della merce, integra gli estremi di vertenza giudiziale ai sensi del contratto.
Le conclusioni del giudice di primo grado devono essere condivise, in quanto l'espressione utilizzata nelle condizioni particolari di contratto è obiettivamente equivoca, e la sua interpretazione nel senso propugnato dall'appellante si porrebbe come eccessivamente gravosa per l'assicurato, e incongrua rispetto alle finalità del contratto di assicurazione. L'interpretazione contro il predisponente, quindi, si configura come un criterio corretto, e pertanto può assegnarsi un significato ampio all'espressione vertenza giudiziale, nel senso che deve escludersi, in quanto non esplicitamente indicato, che sia necessaria una pronuncia con sentenza che accerti la colpa o il dolo,
8 R.G. N.494/2023
potendo ritenersi sufficiente la sussistenza di un insieme di elementi che costituiscono la “vertenza”,
e che vengono valutati nel merito dal giudicante.
Quanto al profilo sub b), il tribunale ha argomentato nel senso per cui l'assolvimento da parte della degli adempimenti previsti possa evincersi dalla documentazione versata in atti, in Parte_2 particolare il contratto che attesta la posizione di quale dipendente della Persona_1 CP_2
(doc. 13) e le fatture emesse da nei confronti di risalenti a data
[...] CP_2 Parte_2 anteriore al sinistro (doc. 7,10,11 e 12).
Anche relativamente a tale profilo, ritiene questa Corte che le conclusioni del giudice di primo grado debbano essere condivise. In particolare, si rileva che tra i documenti a supporto del pregresso rapporto tra e vi sono fatture e attestazioni di Controparte_3 Controparte_2 pagamento (doc. 11 e 12), la cui datazione può essere agevolmente riscontrata nelle scritture contabili, e pertanto in relazione alle stesse deve ritenersi che comprovino che aveva Parte_2 compiutamente identificato il proprio sub vettore in data antecedente al sinistro, nel rispetto quindi dello spirito della norma pattizia invocata, diretta a garantire che il sub vettore non sia un soggetto estemporaneamente individuato, e di incerta identificazione.
4) Con il quarto motivo di appello, gli censurano che il tribunale abbia Parte_4 accolto la domanda di indennizzo, quantificando lo stesso nella misura, dedotta la franchigia, corrispondente a quanto corrisposto da a dunque, in base a quanto Parte_2 Org_2 pagato in esecuzione di un contratto rispetto a cui gli assicuratori sono estranei. Deducono al proposito che, ai fini dell'indennizzo, poiché il rischio assicurato è quello della responsabilità civile vettoriale di cui all'art. 1693 c.c., non potrebbe essere riconosciuto un indennizzo commisurato alla responsabilità contrattuale.
In ordine a tale aspetto, l'allegazione della parte appellante è nel senso che, in base alla clausola di cui all'art. 1 lett d) e c), che recita: “La Società non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall' in dipendenza di: c) altre responsabilità contrattuali;
d) eventuali pattuizioni Parte_6 comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti”, non potrebbe essere riconosciuto l'indennizzo in termini più onerosi di quella imposta dalla legge ex art. 1693 c.c. Nell'articolare questa deduzione, qui riproposta come motivo di appello, gli assicuratori sostengono che il limite di legge per la responsabilità civile vettoriale è quello di cui all'art. 1696 c.c., che prevede l'indennizzo nella misura di € 1kg, dunque di gran lunga inferiore a quanto pagato da a in ottemperanza al contratto tra le stesse Pt_2 Org_2 intercorrente, non opponibile agli assicuratori.
Il Tribunale ha rigettato la prospettazione dell'appellante, già sviluppata in primo grado, in quanto ha ritenuto, e non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla conclusione del giudice di prime cure, che quanto pagato da a trova la sua causa proprio nella Parte_2 Org_2 responsabilità civile vettoriale, cioè nel rischio assicurato, e non in una diversa forma di responsabilità contrattuale. Si tratta, invero, di una responsabilità civile che discende dall'attività svolta, cioè quella di vettore, non di altra tipologia di responsabilità, e l'assicurazione trova la sua causa nella tutela dell'assicurato a copertura dei danni provocati per mancata consegna della merce trasportata.
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Quanto poi all'importo riconosciuto, superiore a € 1kg, su cui vi è altro motivo di appello, si evidenzia che tale limite, come - anche in questo caso - già correttamente affermato nella sentenza appellata, non può essere applicato al caso in esame, dato che risulta che la merce non è giunta a destinazione a causa di un comportamento doloso o gravemente colposo del sub vettore, ragione per cui opera il disposto di cui al comma 4 dell'art. 1696 c.c., che, in tale ipotesi, esclude l'applicazione del limite di cui al comma 2.
Quindi, anche tali motivi di doglianza vengono rigettati.
5) Con ulteriore motivo di appello, i deducono che il tribunale non avrebbe fatto corretta Pt_1 applicazione dell'art. 20 lett f) delle condizioni generali di polizza, che impone all'assicurato di astenersi da qualsivoglia riconoscimento di responsabilità.
A detta dell'appellante, con il pagamento effettuato da a avrebbe Pt_2 Org_2 Pt_2 riconosciuto la propria responsabilità, emettendo anche fattura per l'importo pagato, e imputando a sé la colpa grave, anche in violazione di quanto previsto dall'estensione di garanzia di cui all'articolo 8, che prevede l'avvenuto accertamento giudiziale del dolo o della colpa grave, come richiamato sopra.
Il tribunale al proposito ha correttamente rilevato che non ha effettuato nessun pagamento, in Pt_2 quanto si è trovata a subire un addebito in compensazione da parte di Org_2
In ogni caso, si evidenzia la speciosità delle argomentazioni dei anche su tale argomento: Pt_1 il pagamento della fattura a non costituisce un riconoscimento di responsabilità del Org_2 sinistro, dato che, al contrario, ha sempre affermato la responsabilità del sub vettore rispetto Pt_2 alla perdita del carico. Che poi abbia, in attuazione della propria responsabilità vettoriale, Pt_2 pagato al suo committente il corrispondente del valore del carico andato perduto, nulla significa in termini di assunzione della responsabilità del sinistro in quanto tale. In altri termini, non vi sono elementi per ritenere che si sia dichiarata responsabile del sinistro, e dunque il Parte_2 motivo di appello viene disatteso.
6) Con altro motivo di appello, gli assicuratori deducono che erroneamente il tribunale avrebbe riconosciuto a titolo di indennizzo l'importo addebitato da a -dedotta la Org_2 Pt_2 franchigia-, ritenendo che la fattura di addebito attesti l'avvenuto esborso da parte di quando Pt_2 per contro la prova del pagamento non può dirsi raggiunta, ed in ogni caso la fattura di addebito emessa da non sarebbe opponibile all'assicurazione. Org_2
Anche tale contestazione si presenta come pretestuosa: il tribunale ha ritenuto che i documenti in atti siano idonei a provare l'avvenuto pagamento, e non emergono ragioni per ritenere inattendibile la documentazione contabile prodotta. In ogni caso, risulta che ha fornito ampia prova Pt_2 documentale del valore della merce sottratta, attraverso il DDT n.28.893 del 05.01.2017, il listino della la mail del 11.01.2017, a cui si è aggiunta la nota debito del 20.01.2017, Org_3 emessa dalla in atti (doc.22, 23, 24 e 25). Org_3
7) L'appellante deduce che erroneamente il Tribunale abbia escluso l'applicabilità del massimale di polizza indicato dalla compagnia in € 36.000 con scoperto pari al 10%, mentre ha ritenuto che debba farsi riferimento al massimale stabilito dall'articolo 8 pari ad € 200.000 con scoperto del
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20%, in considerazione nel fatto che tale norma riguarda specificatamente l'ipotesi di furto con violazione degli obblighi di sorveglianza e custodia.
La censura a tale conclusione non è comprensibile, dato che, da quanto sopra esposto, risulta pacificamente che la norma applicabile è quella di cui all'art. 8 delle condizioni particolari di polizza, trattandosi di sinistro derivante da un fatto doloso, e dunque non vi è ragione di considerare, anche solo in via cumulativa, i diversi massimali indicati nell'art. 9, i quali risultano applicabili solo nell'ipotesi in cui il furto derivi da inosservanza di obblighi di sorveglianza e custodia, fattispecie in alcun modo riscontrabile, per le ragioni già indicate in ordine alla raggiunta prova del comportamento doloso del conducente del camion su cui era trasportata la merce.
8) Quanto al motivo di appello con cui si censura il riconoscimento della rivalutazione monetaria sull'importo riconosciuto a titolo di indennizzo, fino alla data di liquidazione, si deduce che, per contro, il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.2 deve essere oggetto di prova, nel caso di specie non fornita.
Sul punto, è sufficiente richiamarsi alla costante giurisprudenza di legittimità già invocata dal primo giudice, che afferma che, fino alla data di liquidazione, il debito derivante da obbligo di indennizzo
è debito di valore, e come tale soggetto alla rivalutazione monetaria, secondo le modalità indicate dal tribunale.
9) Infine, la parte appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha valorizzato il fatto che da parte di non siano state poste in essere le attività necessarie perché l'assicuratore Parte_2 potesse esercitare il diritto di rivalsa contro il danneggiante, segnatamente non abbia chiamato in causa per essere manlevata. Controparte_2
Il tribunale ha ritenuto che la rivalsa avrebbe potuto essere svolta direttamente da parte dell'assicurazione, chiamando in causa la . Controparte_2
Ritiene questa Corte che, a prescindere dal fatto che non sia stato convenuto Controparte_2 in giudizio né da né dagli assicuratori in ogni caso non si ravvisa alcun Pt_2 Parte_4 comportamento da parte di che abbia pregiudicato il diritto di rivalsa degli assicuratori, atteso Pt_2 che la denuncia nei conforti di è stata effettuata, con interruzione dei termini Controparte_2 di prescrizione, e dunque ogni azione nei suoi confronti, anche in via surrogatoria, è ancora possibile da parte dei senza pregiudizio attuale del diritto di rivalsa. Pt_1
Conclusivamente, l'appello viene rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 6126/2022 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
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2) Condanna l'appellante alla rifusione a delle spese del presente Parte_2 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.;
3) Raddoppio contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10/04/2024
La Consigliera est. La Presidente
Anna Mantovani Vinicia Licia Serena Calendino
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