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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 405/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta da:
Dott. VA CA Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa UL DO Consigliera Rel. all'udienza del 22 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4240/2024 (est. Atanasio), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Paoletti, presso il cui studio in Milano, via Podgora n. 11, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Santucci, presso il cui studio in Firenze, via Fra' VA Angelico n. 14/b, sono elettivamente domiciliati,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, richiamate integralmente tutte le difese, allegazioni, deduzioni, eccezioni ed istanze istruttorie contenute
- in memoria di costituzione in data 5 gennaio 2024 nel giudizio di merito n. 6966/2023 R.G. innanzi al Tribunale di Milano,
- in memoria di costituzione in data 5 gennaio 2024 nel giudizio di merito n. 6968/2023 R.G. innanzi al Tribunale di Milano, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, in riforma della sentenza n. 4240/2024 resa inter partes nelle cause riunite n. 6966/2023 R.G. e n. 6968/2023 R.G., in data 30 settembre 2024 dal Giudice Unico di Milano, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Riccardo Atanasio, pubblicata in data 16 marzo 2025, notificata in data 22 marzo 2025, così giudicare:
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dei sigg.ri e Controparte_2 CP_1 ad ottenere il riconoscimento dell'“indennità disagi carro soccorso” di cui al
[...] codice retributivo aziendale 1335 mediante la corresponsione di una “ora di retribuzione base” per ogni giorno lavorato;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dei sigg.ri e Controparte_2 CP_1 ad ottenere l'incidenza delle voci variabili della retribuzione dagli stessi indicate
[...] nei rispettivi ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado n. 6966/2023 R.G. e n. 6968/2023 R.G. ai fini della determinazione della retribuzione agli stessi spettante nel periodo di godimento delle ferie e, per l'effetto
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da ai sigg.ri e Parte_1 Controparte_2 in relazione alle domande dagli stessi svolte rispettivamente nel Controparte_1 giudizio n. 6966/2023 R.G. e nel giudizio n. 6968/2023 R.G., entrambi radicati innanzi al Tribunale civile di Milano - Sezione Lavoro, successivamente riuniti, per l'effetto
- condannare i sigg.ri e alla restituzione ad Controparte_2 Controparte_1 Pt_1 delle somme dalla stessa a loro corrisposte nella misura, rispettivamente
[...]
- - di Euro 13.941,17.=, quanto al sig. ; Controparte_2
- - di Euro 47.305,79.=, quanto al sig. Controparte_1 ovvero in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia da questa Ecc.ma Corte di Appello di Milano, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso
- rigettare le avversarie domande tutte, con vittoria di spese, competenze e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni ulteriore contraria istanza rigettata, respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4240/2024 Pt_1 del 16/3/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano Sezione Lavoro e, per l'effetto, confermare integralmente detta sentenza;
con vittoria di compensi e spese di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 16 marzo 2025, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 6966/2023 e n. 6968/2023 R.G. rispettivamente promosse da e da Controparte_1 Controparte_2 Part contro . ha così deciso: “dichiara il diritto dei ricorrenti alla determinazione Pt_1 della “indennità disagi carro soccorso” (codice 1335) attraverso il riconoscimento di
Pag. 2 di 15 una “ora di retribuzione base” per ogni giorno lavorato;
condanna a pagare le seguenti somme lorde: Pt_1 in favore di 13.948,04 lordi (con riferimento al periodo dal Controparte_1
1.3.2011 alla data del 31/05/2023); in favore di € 3.667,26 lordi (con riferimento al periodo dal Controparte_2
1.1.2019 alla data del 31/05/2023); oltre interessi e rivalutazione monetaria. dichiara il diritto dei ricorrenti al calcolo della incidenza delle voci variabili della retribuzione –tutte comprese, come meglio indicate nei rispettivi ricorsi di ognuno dei ricorrenti, effettuata sulla base di una media della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi - ai fini della determinazione della retribuzione spettante ai ricorrenti nel periodo di godimento delle ferie;
condanna a pagare le seguenti somme lorde: Pt_1 in favore di 13.199,00 lordi (con riferimento al periodo dal Controparte_1
1.1.2008 alla data del 31/12/2021); in favore di € 5.640,78 lordi (con riferimento al periodo dal Controparte_2
1.1.2009 alla data del 31/12/2021); oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condanna altresì a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite […]”. Pt_1
Con separati ricorsi successivamente riuniti, e Controparte_1 CP_2
hanno esposto:
[...]
- di essere dipendenti di nquadrato come Parte_1 Controparte_1 capo operaio parametro 188, area professionale 2, area operativa manutenzione impianti ed officine e come Controparte_2 operaio tecnico parametro 170, area professionale 3, area operativa manutenzione, impianti e officine;
- di essere entrambi assegnati al deposito di CO;
- di essere entrambi addetti al settore infrastrutture, dedicato alla circolazione dei mezzi che corrono su rotaia o su filo, il cui personale opera stabilmente all'esterno dell'officina, percependo l'indennità per prestazioni esterne;
- di lavorare sul cosiddetto carro soccorso (motocarro ferroviario munito di ponte necessario per lavorare sulla linea aerea, utilizzato per il trasporto delle persone e delle attrezzature);
- di avere diritto all'indennità disagi carro soccorso per tutti i giorni in cui viene riconosciuta l'indennità per prestazioni esterne, essendo le due attività sempre collegate;
- che, invece, la datrice di lavoro riconosceva l'indennità disagi carro soccorso in misura più limitata rispetto all'indennità per prestazioni esterne;
- che, per quanto riguarda l'entità dell'indennità disagi caro soccorso, rivendicava il pagamento di un importo orario di € Controparte_1
12,90 (a fronte di un importo orario riconosciuto dall'azienda pari ad €
Pag. 3 di 15 8,75) e il pagamento di un importo orario di € 11,17, a Controparte_2 fronte di un importo orario riconosciuto dall'azienda pari ad euro 6,97;
- che, inoltre, la contrattazione collettiva applicata dall'azienda prevedeva che durante i giorni di ferie i lavoratori venissero retribuiti con i soli elementi retributivi fissi;
- che, pertanto, la retribuzione percepita nel periodo di godimento delle ferie risultava inferiore rispetto a quella normalmente percepita negli altri mesi, mentre avrebbe dovuto essere calcolata computando anche gli elementi di retribuzione variabile legati alla particolare modalità della prestazione lavorativa;
- che, in particolare, nella retribuzione feriale di dovevano Controparte_2 essere computate: indennità riferibile al turno notturno avvicendato
“MAggHH nott. avvi. tratt. az” (codice 1222); indennità riferibile al turno notturno non avvicendato “MAggHH nott. non avvi. tr. a” (codice 1223); indennità per turno notturno avvicendato “MagLav. Tnotteavv. tr. naz” (codice 1362) e per turno notturno non avvicendato “Mag. lav. T.N. nnavv. tr. naz ” (codice 1363); indennità per prestazioni esterne (codice 1324); indennità di galleria (codice 1331); indennità disagi carro soccorso (codice 1335); indennità “giornate particolari” (codice 1383); indennità riconosciuta agli operai abilitati alla guida (codice 1387); indennità giornaliera prestazione (codice 1394); indennità di turno (codice 1397); indennità lavoro domenicale (codice 1398); indennità per la reperibilità (codice 1333);
- che nella retribuzione feriale di dovevano essere Controparte_1 computate le seguenti voci: emolumento riferibile al turno “a notte fissa” non avvicendato “MAggHH nott. non avvi. tr. a” (codice 1223); indennità per prestazioni esterne (codice 1324); indennità di galleria (codice 1331); indennità disagi carro soccorso (codice 1335); indennità riferibile al turno notturno non avvicendato (codice 1363); indennità operai abilitati alla guida (codice 1387); indennità giornaliera prestazione (codice 1394); indennità di turno (codice 1397); indennità di reggenza (codice 1338); indennità giornaliera di mansione (codice 1396). Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, ha Parte_1 contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria testimoniale, ha accolto le domande dei ricorrenti. Quanto alla domanda relativa all'indennità disagi carro soccorso (codice 1335), il giudice di prime cure ha ritenuto provata, sulla base delle risultanze istruttorie, l'allegazione dei ricorrenti secondo cui entrambi (componenti di due diverse squadre formate da quattro operai ciascuna ed operanti sul carro soccorso) esercitano “attività di manutenzione tutti insieme sul ponte del carro soccorso, azionando i comandi per la sua movimentazione e quindi guidandolo tutti
Pag. 4 di 15 indifferentemente, in quanto tutti abilitati alla conduzione del mezzo”. Ha, perciò, statuito che “come dedotto dai ricorrenti, gli stessi hanno diritto a tale indennità tutte le volte che essi escono in turno, in quanto, attraverso la prova testimoniale, è stato comprovato che tutti conducono il carro soccorso indifferentemente, tutti essendo dotati della specifica abilitazione che glielo consente, provvedendo sempre tutti indifferentemente ad operare sulla linea”. Ha ritenuto, altresì, fondata la domanda con riguardo alla corretta determinazione della misura dell'indennità disagi carro soccorso ed ha concluso sul punto: “ai ricorrenti spetta 1 ora di retribuzione base per ogni turno di lavoro: ebbene per il calcolo della retribuzione base occorre certamente sommare la retribuzione nazionale a quella aziendale e dividere per 195 che è il divisore utile alla determinazione della paga orario degli Parte_2
La società va pertanto condannata a pagare: in favore di € Controparte_1
13.948,04 lordi (con riferimento al periodo dal 1.3.2011 alla data del 31/05/2023); in favore di € 3.667,26 lordi (con riferimento al periodo dal 1.1.2019 alla Controparte_2 data del 31/05/2023); oltre interessi e rivalutazione monetaria”. In ordine alla domanda relativa alla determinazione della retribuzione spettante nel periodo di godimento delle ferie, il giudice di prime cure, esaminate le componenti della retribuzione corrisposta ai ricorrenti nei periodi in cui gli stessi sono in servizio e richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione in tema di nozione e misura della retribuzione feriale, ha osservato che “le indennità riconosciute ai ricorrenti sono tutte strettamente connesse all'attività lavorativa dagli stessi espletata in considerazione della maggior penosità” della stessa e si pongono “in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni” e in correlazione “allo status personale e professionale” dei lavoratori. Per tale ragione ha concluso che dette voci retributive devono essere “prese in considerazione, ai fini del computo delle ferie ordinarie, calcolate sulla base della media annuale di tali voci complessivamente”. Ha ritenuto irrilevante la circostanza, dedotta da “che alcuni Parte_1 accordi hanno escluso che alcune indennità possano essere computate al fine della retribuzione feriale”, essendo “evidente che tali accordi non possono che essere affetti da nullità in quanto contrastanti col principio di diritto affermato dalle Supreme Corti e dalla circostanza che il diritto alle ferie retribuite è assicurato da una norma di carattere costituzionale”. Parimenti non decisiva è stata ritenuta la circostanza, pure dedotta dalla società, “che, con l'Accordo Nazionale del 22 maggio 2022 e l'Accordo Aziendale del 3 aprile 2023, in tema di ferie, è stata istituita una nuova indennità denominata
“indennità retribuzione ferie” del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'articolo 10 del CCNL 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000”. Ciò in quanto, rileva la sentenza di primo grado, “l'indennità predetta compensa solo in parte della retribuzione giornaliera feriale cui ha diritto ognuno dei ricorrenti in quanto a fronte dell'importo di € 8,00 riconosciuto da quell'accordo, i
Pag. 5 di 15 ricorrenti vantano un importo ben maggiore di circa 18 €. In ogni caso si deve considerare che tale accordo è vigente a far data della sua introduzione per mezzo degli Accordi predetti, mentre le richieste dei ricorrenti si riferiscono a differenze retributive ben anteriori a quella data”. Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a due Parte_1 motivi. Con il primo motivo impugna il capo di sentenza che ha statuito sul diritto dei ricorrenti all'indennità disagi carro soccorso (codice 1335). Si duole che il Tribunale sia giunto a riconoscere ai lavoratori il diritto a tale indennità “tutte le volte che essi escono in turno”, fondando il proprio convincimento essenzialmente sulla testimonianza di , la cui deposizione Testimone_1 avrebbe dovuto essere vagliata con particolare attenzione quanto meno sotto il profilo dell'attendibilità “sia per il fatto che lo stesso aveva (ed ha) un interesse diretto consistente nel riconoscimento “fisso” del codice 1335 giacché fa parte della stessa squadra, sia per il fatto di essere comunque un sottoposto del sig. che è il suo CP_1 capo squadra”. Sottolinea che l'indennità in parola (disciplinata da accordi aziendali che non la prevedono per gli addetti al deposito di CO, ma solo per gli addetti ad altri depositi aziendali) è stata riconosciuta come condizione di maggior favore al personale del deposito di CO limitatamente a due soggetti per turno e segnatamente: a colui che il capo reparto decide di assegnare alla guida del carro soccorso e a colui che il capo reparto decide debba fungere da “scorta” addetto all'operatività sugli scambi. Il Tribunale - si deduce - aveva ignorato la deposizione del teste
[...]
il quale aveva chiarito l'esistenza di una prescrizione/prassi aziendale relativa Tes_2 alla scelta dei due (soli) soggetti a cui riconoscere l'indennità in parola, effettuata dal capo reparto. Parte appellante denuncia, inoltre, un ulteriore errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado per non aver adeguatamente valutato la documentazione in atti, dalla quale si evince che gli accordi aziendali che hanno introdotto e disciplinato nel tempo l'indennità disagi carro soccorso non l'hanno mai espressamente riconosciuta al personale del deposito di CO al quale appartengono CP_1
e , sicché l'attribuzione a questi ultimi rappresenta una
[...] Controparte_2 condizione di maggior favore concessa da Parte_1
Censura la sentenza anche in relazione alla quantificazione dell'indennità, in quanto il Tribunale “si è limitato a recepire de plano la domanda dei lavoratori affermando unicamente che “per il calcolo della retribuzione base occorre certamente sommare la retribuzione nazionale a quella aziendale e dividere per 195 che è il divisore utile alla determinazione della paga orario degli , senza Parte_2 argomentare in alcun modo la propria decisione e senza minimamente considerare le eccezioni e le argomentazioni spese dalla società nella propria memoria di costituzione ed integralmente richiamate in sede di gravame. Evidenzia, in particolare, che “il valore della “paga base nazionale” è congelato da oltre venticinque anni e cioè da quando, nel 1997, il CCNL di settore ha
Pag. 6 di 15 espressamente disposto che solo alcuni istituti, tra i quali, appunto, NON figura la
“paga base nazionale”, sarebbero stati sottoposti a rivalutazione. Tutti i CCNL successivi hanno poi ribadito tale disposizione, dunque, per effetto di ciò, il valore dell'istituto in questione è rimasto quello dell'epoca (salvi alcuni lievissimi aggiustamenti), ed è per tale motivo che ogni elemento retributivo che in un qualche modo sia agganciato alla “paga base” (come anche il codice 1335) viene determinato sulla scorta del valore dell'epoca della “paga base” NON rivalutata”. Con il secondo motivo impugna il capo di sentenza inerente alla rideterminazione della retribuzione spettante nel periodo di godimento delle ferie, denunciando vizio di omissione motivazionale, vizio di manifesta illogicità e/o contraddittorietà anche in relazione all'orientamento giurisprudenziale europeo e nazionale. Si duole che il Tribunale abbia “deciso per l'inserimento di tutte le indennità rivendicate ex adverso nella retribuzione feriale senza però avere effettuato alcun tipo di accertamento e/o di approfondimento prodromico”. Ritiene che il giudice di prime cure abbia omesso le necessarie motivazioni e non abbia valutato le difese di che aveva stigmatizzato, per tutte le Parte_1 posizioni, la carenza di allegazione e prova. In tal modo, nell'ottica del gravame, il Tribunale aveva proceduto in modo difforme rispetto a quanto prescritto dalla giurisprudenza europea e nazionale (che pure aveva richiamato), poiché non aveva chiarito i motivi per cui le indennità menzionate sarebbero intrinsecamente connesse alle mansioni affidate e compenserebbero la maggior gravosità dell'attività lavorativa. Evidenzia, in particolare, come lo stesso Tribunale di Milano abbia più volte escluso dalla retribuzione feriale il lavoro festivo, domenicale e notturno, trattandosi non di una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma di una semplice collocazione oraria della prestazione, comune a qualsiasi altra attività espletabile in regime di subordinazione. Infine, richiama integralmente le argomentazioni svolte nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado in relazione alle singole indennità incluse dal giudice di prime cure nella retribuzione feriale. Sulla base delle argomentazioni esposte l'appellante ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. Costituendosi ritualmente in giudizio, gli appellati Controparte_1 CP_2
hanno chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle
[...] conclusioni sopra richiamate. All'udienza del 22 ottobre 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. L'appello è infondato e dev'essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata. In ordine al primo motivo di gravame, inerente al ricalcolo dell'indennità disagi carro soccorso (codice 1335), ritiene il Collegio che non possa essere condiviso
Pag. 7 di 15 l'assunto di parte appellante, secondo cui detta indennità sarebbe riconosciuta in favore degli addetti al deposito di CO quale trattamento di miglior favore, concesso unilateralmente dall'azienda. L'indennità in parola, inizialmente disciplinata dall'accordo aziendale del 28 luglio 1949 (che, “richiamando l'accordo del 30/1/1947 in base al quale veniva stabilita la corresponsione di un'ora di retribuzione base per coloro che erano chiamati a prestare l'opera loro ai carri soccorso delle nonché Parte_3 del deposito di Messina”, ne ha esteso il riconoscimento anche agli operai “dei depositi e dell' ”, cfr. doc. 22 fascicolo appellati di primo grado), è stata infatti Controparte_3 estesa al personale in servizio presso tutti i depositi ed officine di Parte_1 dall'accordo aziendale dell'1 luglio 2008 (allegato sub doc. 23 fascicolo appellati di primo grado). L'esplicita finalità di detto accordo, con riguardo al “codice 335 indennità di disagio utilizzo carro soccorso e mezzi speciali” è quella di “uniformare i trattamenti in essere” (cfr. clausola 1 dell'accordo): poiché sino ad allora l'indennità disagi carro soccorso era riconosciuta solo a favore del personale appartenente a determinati depositi ed officine, l'accordo ha inteso estenderla a coloro che, a parità di mansioni, non la percepivano, ossia al personale, appartenente agli altri depositi ed officine, che parimenti utilizzava il carro soccorso, in tal modo realizzandosi l'uniformità dei
“trattamenti in essere” relativamente alla voce in questione. In questo senso depongono i canoni ermeneutici dell'interpretazione letterale, dell'interpretazione secondo l'intenzione dei contraenti e dell'interpretazione secondo buona fede, di cui agli artt. 1362 e 1366 c.c.: nello stabilire di voler “uniformare i trattamenti in essere”, la clausola dell'accordo aziendale 1 luglio 2008 prende le mosse dalla pacifica difformità dei trattamenti sino ad allora applicati, con riguardo all'indennità in parola, in ragione dell'appartenenza del personale alle diverse sedi aziendali;
in tale contesto, la finalità dell'accordo di
“uniformare i trattamenti in essere” non può, dunque, che riferirsi al superamento dell'anzidetta disparità di trattamento legata alla sede di appartenenza dei lavoratori. La stessa con la comunicazione inviata al difensore degli odierni Parte_1 appellanti in data 19 giugno 2023 (cfr. doc. 21 fascicolo di primo grado), ha CP_1 precisato che “per l'individuazione del personale” a cui spetta l'indennità, “Accordo di riferimento è quello dell'1/07/2008”. Ritiene, pertanto, il Collegio che l'indennità in parola spetti al personale in servizio presso il deposito di CO (tra cui gli odierni appellati) non quale trattamento di miglior favore, concesso unilateralmente da (come Parte_1 sostenuto dalla società appellante), bensì in forza delle obbligazioni dalla stessa assunte con l'accordo aziendale dell'1 luglio 2008. Ciò posto, secondo detto accordo l'indennità di disagio utilizzo carro soccorso è riconosciuta “per ogni turno di lavoro a tutto l'equipaggio giornalmente designato ad operare sul carro soccorso tranviario”. Ne deriva la fondatezza della pretesa azionata da e da Controparte_1
, i quali, in conformità alla previsione dell'accordo aziendale, Controparte_2
Pag. 8 di 15 rivendicano l'indennità in parola per ogni turno di lavoro in cui hanno prestato servizio quali componenti dell'equipaggio designato ad operare sul carro soccorso. La fondatezza della pretesa è corroborata dalla deposizione del teste
[...]
, il quale ha riferito che le squadre della “trazione elettrica” (di cui Testimone_1 fanno parte gli odierni appellati) operano sulle linee aeree, rimanendo sempre sul carro soccorso, e che i componenti della squadra si alternano nella conduzione del carro, essendo tra loro fungibili. Contrariamente a quanto argomentato da parte appellante, la testimonianza di non è confutata dalle dichiarazioni del teste Testimone_1 [...]
(responsabile dell'unità rilevazione presenze), il quale ha dichiarato di non Tes_2 sapere “cosa facciano esattamente i ricorrenti per quanto riguarda la mansione” e si è limitato a riferire che l'indennità disagi carro soccorso viene corrisposta solo a due persone per squadra (l'addetto alla conduzione del carro soccorso e l'addetto alla scorta), individuate dal capo reparto. Le dichiarazioni del teste danno conto di una prassi aziendale Tes_2
(secondo la quale l'indennità disagi carro soccorso viene riconosciuta a due sole persone per squadra), che confligge con la previsione del richiamato contratto aziendale dell'1 luglio 2008 e configura inadempimento della società alle obbligazioni assunte con detto contratto, che, si ribadisce, impone di riconoscere l'indennità “a tutto l'equipaggio giornalmente designato ad operare sul carro soccorso tranviario”. Gli argomenti di parte appellante vanno, pertanto, disattesi e merita invece conferma la sentenza di primo grado laddove ha accertato il diritto degli appellati di percepire l'indennità in parola per ogni turno di lavoro all'esterno. La sentenza merita conferma anche laddove ha determinato la retribuzione oraria per la quantificazione dell'indennità sommando le componenti della retribuzione fissa, indicate nella colonna “a”, relativa alla “retribuzione nazionale”, e nella colonna “b”, relativa alla “retribuzione aziendale”, del cedolino paga (cfr. cedolini paga allegati sub docc. da 37 a 52 fascicolo di primo grado e sub docc. da 37 a CP_1
51 fascicolo di primo grado) e dividendo l'importo così ottenuto per il divisore CP_2 orario contrattuale 195. Si osserva al riguardo che, secondo l'accordo aziendale del 28 luglio 1949, l'indennità disagi carro soccorso è pari a “un'ora di retribuzione base” (cfr. doc. 22 fascicoli appellati di primo grado); il successivo accordo del 1990 la indica come pari a
“1 ora di retribuzione ordinaria” (cfr. doc. 22 bis fascicolo di primo grado). CP_2
Anche a tale proposito si osserva che è la stessa società, nella citata comunicazione inviata al difensore degli odierni appellanti in data 19 giugno 2023, ad individuare quale fonte negoziale di riferimento l'accordo aziendale del 28 luglio 1949 (“si evidenzia come, per il riconoscimento della parte economica, ovvero 1 ora di retribuzione, l'Accordo di riferimento è quello del 28/07/1949”). Tanto premesso, nel censurare la decisione di primo grado parte appellante argomenta diffusamente in ordine alla struttura della retribuzione come delineata dai CCNL succedutisi nel tempo ed evidenzia, in particolare, che “il valore della “paga base nazionale” è congelato da oltre venticinque anni e cioè da quando, nel 1997, il CCNL di
Pag. 9 di 15 settore ha espressamente disposto che solo alcuni istituti, tra i quali, appunto, NON figura la “paga base nazionale”, sarebbero stati sottoposti a rivalutazione”. Aggiunge che “è, perciò, rimasta inalterata la retribuzione “normale”” e che
“nello stesso CCNL del 1997 è stata poi sancita la nuova politica degli aumenti retributivi di cui all'art. 22, mediante un intervento specifico sulle retribuzioni
“tabellari” (ex “conglobate”), determinandole in cifra fissa, senza alcun meccanismo rivalutativo o meglio, con l'applicazione di un meccanismo rivalutativo che ha però interessato unicamente i seguenti istituti nazionali: “lavoro straordinario, festivo e notturno, indennità di trasferta e diaria ridotta, TFR”. Gli argomenti spesi da parte appellante non si confrontano con l'effettiva ratio decidendi della pronuncia in punto di quantificazione del valore unitario dell'indennità disagi carro soccorso: l'affermata assenza, nei contratti collettivi di settore succedutisi, di meccanismi di rivalutazione retributiva della “paga base nazionale” a decorrere dal 1997 non integra una puntuale ragione di dissenso rispetto all'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, secondo cui l'ora di retribuzione base da utilizzare ai fini del calcolo dell'indennità disagi carro soccorso si compone della somma delle voci fisse della retribuzione nazionale e delle voci fisse della retribuzione aziendale (rispettivamente raggruppate sub “a” e “b” nella parte alta del cedolino paga), con esclusione delle voci variabili (indicate sub “c”). Detto iter logico-giuridico – non confutato, come evidenziato, dalle argomentazioni di parte appellante – appare invero corretto, in assenza di disposizioni della contrattazione collettiva che elenchino le voci retributive da includere nella base di calcolo (tali non essendo le disposizioni collettive richiamate da parte appellante). Si osserva, inoltre, che dall'esame dei cedolini paga in atti emerge che la retribuzione tabellare è aumentata nel corso degli anni, così come è aumentato il valore unitario dell'indennità disagi carro soccorso, il che contraddice l'affermazione della società secondo cui “il valore della “paga base nazionale” è congelato da oltre venticinque anni”. Da ultimo, non chiarisce quali siano, secondo la propria tesi, le Parte_1 voci da includere nella base di calcolo dell'indennità in parola, né i criteri in concreto utilizzati per determinarla: le critiche formulate non configurano, pertanto, ragioni di dissenso idonee a modificare la decisione censurata, difettando della necessaria individuazione di criteri di decisione alternativi. Per tutte le ragioni esposte il motivo di appello scrutinato dev'essere respinto. Infondato si ritiene anche il secondo motivo, inerente alla determinazione della retribuzione spettante nei periodi di godimento delle ferie. Possono richiamarsi al riguardo i condivisi arresti della giurisprudenza di legittimità, recentemente espressasi nei seguenti termini: “nel solco di una serie di pronunce sul tema (ex aliis, Cass. n. 14089/2024, Cass. n. 20216/2022), questa Corte ha ribadito […] che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che,
Pag. 10 di 15 per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. la cit. Cass. n. 14089/2024 che richiama a sua volta Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C- 350/06 e C520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022); i principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C- 155/10, CGUE 3.12.2018, C- 385/17, ); Per_1 Persona_2 in questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS Per_ c. ); conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019); atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012); pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)” (così Cass., 29 giugno 2025 n. 17743; in termini cfr. anche Cass., 9 marzo 2025 n. 6282). La Suprema Corte ha, altresì chiarito che “nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le componenti della retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune
Pag. 11 di 15 indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate;
la giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva;
è stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE MS cit., par. 21); che "l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 […] è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par. 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par. 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore […] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE MS cit., par. 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un Lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par. 41)” (cfr. Cass., 29 giugno 2025 n. 17743, cit.). Alla luce dei principi enunciati è, dunque, compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (il “nesso intrinseco”, secondo la sentenza MS e altri, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. In proposito vanno condivise le conclusioni del giudice di prime cure in ordine all'inclusione, nella base di computo della retribuzione da corrispondere agli odierni appellati nel periodo feriale, delle voci variabili della retribuzione indicate in sentenza.
Pag. 12 di 15 Innanzitutto, contrariamente a quanto argomentato da parte appellante, non si ravvisa il denunciato vizio di carenza di allegazione e di prova, dal momento che i lavoratori hanno puntualmente descritto, nel ricorso introduttivo, le mansioni svolte da ciascuno di essi (e le relative allegazioni non sono state specificamente contestate dalla società); hanno, inoltre, prodotto in atti i cedolini paga ed i contratti e accordi collettivi che hanno istituito e regolamentato le voci retributive in discussione. Ciò posto, pacifico che entrambi gli appellati svolgono mansioni di manutentori della “trazione elettrica” ed operano in esterno sulle linee aeree della metropolitana (circostanza, questa, che oltre a non essere stata contestata da Pt_1
risulta altresì confermata dalla deposizione del teste );
[...] Testimone_1 pacifico, altresì, che essi sono abilitati alla guida del carro soccorso ed operano abitualmente su tale mezzo, non vi è dubbio che l'indennità per prestazioni esterne (codice 1324), il compenso per operai abilitati alla guida (codice 1387), l'indennità disagi carro soccorso (codice 1335) e l'indennità di galleria (codice 1331) – che gli stessi percepiscono - si pongono in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni descritte e con lo status professionale dei lavoratori, essendo corrisposte proprio in ragione del contenuto intrinseco delle mansioni assegnate. E' parimenti pacifico ed attestato dai cedolini paga in atti che CP_1 percepisce in modo non occasionale l'indennità di reggenza (codice 1338), in
[...] quanto facente funzioni della figura professionale di grado superiore: tale indennità, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, è correlata allo status professionale del lavoratore, essendo volta a compensare le maggiori responsabilità connesse alla posizione professionale rivestita. Anche le indennità di turno notturno non avvicendato (codice 1223 e codice 1363) e le indennità di turno notturno avvicendato (codici 1222 e 1362), come pure l'indennità di lavoro domenicale (codice 1398), l'indennità per “giornate particolari” (codice 1383), l'indennità di turno (codice 1397) e l'indennità di reperibilità (codice 1333) vanno incluse nella base di computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure. Tali voci, infatti, rispondono ad entrambi i criteri individuati dalla Corte di Giustizia nella giurisprudenza richiamata, ossia: essere intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni o essere correlate al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Per un verso, si tratta di indennità corrisposte in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività prestata dal personale addetto al servizio di manutenzione nell'ambito di un'azienda di trasporto pubblico locale (attività che va garantita per 24 ore al giorno e che richiede necessariamente l'organizzazione del lavoro su turni, la prestazione del servizio in orario notturno, nella giornata di domenica e nelle festività, nonché l'attivazione di un servizio di reperibilità). Per altro verso, dette indennità compensano gli specifici disagi derivanti dall'espletamento di attività lavorativa che presenta le descritte caratteristiche ed impone di operare secondo particolari modalità organizzative.
Pag. 13 di 15 Non coglie nel segno, a parere del Collegio, l'argomento di parte appellante secondo cui, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, le indennità in parola non dovrebbero essere incluse nella retribuzione feriale, poiché non attinenti intrinsecamente alla qualifica professionale, ma alla sola collocazione oraria del lavoro. L'argomento non considera che l'articolazione degli orari di lavoro cui si correlano le indennità anzidette riflette le peculiari esigenze organizzative del servizio erogato da e che, a sua volta, la componente organizzativa non può Parte_1 ritenersi estrinseca alle mansioni, poiché concorre a plasmarle e a definirne in concreto i contenuti e le modalità di esecuzione. Del resto, l'articolazione del lavoro su turni a copertura anche delle ore notturne e dei giorni festivi risponde all'esigenza – intrinseca al servizio di manutenzione della rete di trasporto pubblico locale - di assicurare l'efficiente funzionamento dei trasporti urbani e riflette uno dei caratteri qualificanti delle mansioni degli addetti alle manutenzioni, sia in astratto, sia per come declinate in concreto nella specifica realtà organizzativa. Le indennità di cui si controverte, in altri termini, si pongono in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e sono volte a compensare un
“incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro” (cfr. CGUE, sentenza MS e altri, cit., punto 24). Infine, sono intrinsecamente collegate allo svolgimento delle mansioni e correlate allo status professionale del lavoratore (in particolare all'anzianità di servizio) sia l'indennità giornaliera di prestazione (codice 1394), sia l'indennità giornaliera di mansione (codice 1396), riconosciute per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa, con la differenza che l'indennità giornaliera di mansione è riconosciuta al solo personale avente anzianità di servizio maturata di 15 anni (cfr. accordo aziendale del 21 luglio 1983, allegato sub doc. 30 fascicoli appellati di primo grado). In sintesi, tutte le indennità di cui si controverte vanno incluse nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie annuali, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure. Alle medesime conclusioni questa Corte è già pervenuta in controversia analoga alla presente (promossa nei confronti della società odierna appellante ed avente ad oggetto il computo nella retribuzione feriale di una serie di voci, alcune delle quali coincidenti con quelle sopra esaminate), con pronuncia le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenza n. 620/2025, pres. est. Cuomo, allegata sub doc. VIII bis fascicolo appellati). Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto da deve essere respinto, con Parte_1 integrale conferma della sentenza n. 4240/2024 del Tribunale di Milano. Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, del numero delle parti e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo
Pag. 14 di 15 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147. Atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4240/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado, che liquida in € 5.200,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 22 ottobre 2025
Consigliera est. Presidente
UL DO VA CA
Pag. 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta da:
Dott. VA CA Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa UL DO Consigliera Rel. all'udienza del 22 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4240/2024 (est. Atanasio), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Paoletti, presso il cui studio in Milano, via Podgora n. 11, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Santucci, presso il cui studio in Firenze, via Fra' VA Angelico n. 14/b, sono elettivamente domiciliati,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, richiamate integralmente tutte le difese, allegazioni, deduzioni, eccezioni ed istanze istruttorie contenute
- in memoria di costituzione in data 5 gennaio 2024 nel giudizio di merito n. 6966/2023 R.G. innanzi al Tribunale di Milano,
- in memoria di costituzione in data 5 gennaio 2024 nel giudizio di merito n. 6968/2023 R.G. innanzi al Tribunale di Milano, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, in riforma della sentenza n. 4240/2024 resa inter partes nelle cause riunite n. 6966/2023 R.G. e n. 6968/2023 R.G., in data 30 settembre 2024 dal Giudice Unico di Milano, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Riccardo Atanasio, pubblicata in data 16 marzo 2025, notificata in data 22 marzo 2025, così giudicare:
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dei sigg.ri e Controparte_2 CP_1 ad ottenere il riconoscimento dell'“indennità disagi carro soccorso” di cui al
[...] codice retributivo aziendale 1335 mediante la corresponsione di una “ora di retribuzione base” per ogni giorno lavorato;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dei sigg.ri e Controparte_2 CP_1 ad ottenere l'incidenza delle voci variabili della retribuzione dagli stessi indicate
[...] nei rispettivi ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado n. 6966/2023 R.G. e n. 6968/2023 R.G. ai fini della determinazione della retribuzione agli stessi spettante nel periodo di godimento delle ferie e, per l'effetto
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da ai sigg.ri e Parte_1 Controparte_2 in relazione alle domande dagli stessi svolte rispettivamente nel Controparte_1 giudizio n. 6966/2023 R.G. e nel giudizio n. 6968/2023 R.G., entrambi radicati innanzi al Tribunale civile di Milano - Sezione Lavoro, successivamente riuniti, per l'effetto
- condannare i sigg.ri e alla restituzione ad Controparte_2 Controparte_1 Pt_1 delle somme dalla stessa a loro corrisposte nella misura, rispettivamente
[...]
- - di Euro 13.941,17.=, quanto al sig. ; Controparte_2
- - di Euro 47.305,79.=, quanto al sig. Controparte_1 ovvero in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia da questa Ecc.ma Corte di Appello di Milano, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso
- rigettare le avversarie domande tutte, con vittoria di spese, competenze e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni ulteriore contraria istanza rigettata, respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4240/2024 Pt_1 del 16/3/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano Sezione Lavoro e, per l'effetto, confermare integralmente detta sentenza;
con vittoria di compensi e spese di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 16 marzo 2025, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 6966/2023 e n. 6968/2023 R.G. rispettivamente promosse da e da Controparte_1 Controparte_2 Part contro . ha così deciso: “dichiara il diritto dei ricorrenti alla determinazione Pt_1 della “indennità disagi carro soccorso” (codice 1335) attraverso il riconoscimento di
Pag. 2 di 15 una “ora di retribuzione base” per ogni giorno lavorato;
condanna a pagare le seguenti somme lorde: Pt_1 in favore di 13.948,04 lordi (con riferimento al periodo dal Controparte_1
1.3.2011 alla data del 31/05/2023); in favore di € 3.667,26 lordi (con riferimento al periodo dal Controparte_2
1.1.2019 alla data del 31/05/2023); oltre interessi e rivalutazione monetaria. dichiara il diritto dei ricorrenti al calcolo della incidenza delle voci variabili della retribuzione –tutte comprese, come meglio indicate nei rispettivi ricorsi di ognuno dei ricorrenti, effettuata sulla base di una media della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi - ai fini della determinazione della retribuzione spettante ai ricorrenti nel periodo di godimento delle ferie;
condanna a pagare le seguenti somme lorde: Pt_1 in favore di 13.199,00 lordi (con riferimento al periodo dal Controparte_1
1.1.2008 alla data del 31/12/2021); in favore di € 5.640,78 lordi (con riferimento al periodo dal Controparte_2
1.1.2009 alla data del 31/12/2021); oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condanna altresì a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite […]”. Pt_1
Con separati ricorsi successivamente riuniti, e Controparte_1 CP_2
hanno esposto:
[...]
- di essere dipendenti di nquadrato come Parte_1 Controparte_1 capo operaio parametro 188, area professionale 2, area operativa manutenzione impianti ed officine e come Controparte_2 operaio tecnico parametro 170, area professionale 3, area operativa manutenzione, impianti e officine;
- di essere entrambi assegnati al deposito di CO;
- di essere entrambi addetti al settore infrastrutture, dedicato alla circolazione dei mezzi che corrono su rotaia o su filo, il cui personale opera stabilmente all'esterno dell'officina, percependo l'indennità per prestazioni esterne;
- di lavorare sul cosiddetto carro soccorso (motocarro ferroviario munito di ponte necessario per lavorare sulla linea aerea, utilizzato per il trasporto delle persone e delle attrezzature);
- di avere diritto all'indennità disagi carro soccorso per tutti i giorni in cui viene riconosciuta l'indennità per prestazioni esterne, essendo le due attività sempre collegate;
- che, invece, la datrice di lavoro riconosceva l'indennità disagi carro soccorso in misura più limitata rispetto all'indennità per prestazioni esterne;
- che, per quanto riguarda l'entità dell'indennità disagi caro soccorso, rivendicava il pagamento di un importo orario di € Controparte_1
12,90 (a fronte di un importo orario riconosciuto dall'azienda pari ad €
Pag. 3 di 15 8,75) e il pagamento di un importo orario di € 11,17, a Controparte_2 fronte di un importo orario riconosciuto dall'azienda pari ad euro 6,97;
- che, inoltre, la contrattazione collettiva applicata dall'azienda prevedeva che durante i giorni di ferie i lavoratori venissero retribuiti con i soli elementi retributivi fissi;
- che, pertanto, la retribuzione percepita nel periodo di godimento delle ferie risultava inferiore rispetto a quella normalmente percepita negli altri mesi, mentre avrebbe dovuto essere calcolata computando anche gli elementi di retribuzione variabile legati alla particolare modalità della prestazione lavorativa;
- che, in particolare, nella retribuzione feriale di dovevano Controparte_2 essere computate: indennità riferibile al turno notturno avvicendato
“MAggHH nott. avvi. tratt. az” (codice 1222); indennità riferibile al turno notturno non avvicendato “MAggHH nott. non avvi. tr. a” (codice 1223); indennità per turno notturno avvicendato “MagLav. Tnotteavv. tr. naz” (codice 1362) e per turno notturno non avvicendato “Mag. lav. T.N. nnavv. tr. naz ” (codice 1363); indennità per prestazioni esterne (codice 1324); indennità di galleria (codice 1331); indennità disagi carro soccorso (codice 1335); indennità “giornate particolari” (codice 1383); indennità riconosciuta agli operai abilitati alla guida (codice 1387); indennità giornaliera prestazione (codice 1394); indennità di turno (codice 1397); indennità lavoro domenicale (codice 1398); indennità per la reperibilità (codice 1333);
- che nella retribuzione feriale di dovevano essere Controparte_1 computate le seguenti voci: emolumento riferibile al turno “a notte fissa” non avvicendato “MAggHH nott. non avvi. tr. a” (codice 1223); indennità per prestazioni esterne (codice 1324); indennità di galleria (codice 1331); indennità disagi carro soccorso (codice 1335); indennità riferibile al turno notturno non avvicendato (codice 1363); indennità operai abilitati alla guida (codice 1387); indennità giornaliera prestazione (codice 1394); indennità di turno (codice 1397); indennità di reggenza (codice 1338); indennità giornaliera di mansione (codice 1396). Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, ha Parte_1 contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria testimoniale, ha accolto le domande dei ricorrenti. Quanto alla domanda relativa all'indennità disagi carro soccorso (codice 1335), il giudice di prime cure ha ritenuto provata, sulla base delle risultanze istruttorie, l'allegazione dei ricorrenti secondo cui entrambi (componenti di due diverse squadre formate da quattro operai ciascuna ed operanti sul carro soccorso) esercitano “attività di manutenzione tutti insieme sul ponte del carro soccorso, azionando i comandi per la sua movimentazione e quindi guidandolo tutti
Pag. 4 di 15 indifferentemente, in quanto tutti abilitati alla conduzione del mezzo”. Ha, perciò, statuito che “come dedotto dai ricorrenti, gli stessi hanno diritto a tale indennità tutte le volte che essi escono in turno, in quanto, attraverso la prova testimoniale, è stato comprovato che tutti conducono il carro soccorso indifferentemente, tutti essendo dotati della specifica abilitazione che glielo consente, provvedendo sempre tutti indifferentemente ad operare sulla linea”. Ha ritenuto, altresì, fondata la domanda con riguardo alla corretta determinazione della misura dell'indennità disagi carro soccorso ed ha concluso sul punto: “ai ricorrenti spetta 1 ora di retribuzione base per ogni turno di lavoro: ebbene per il calcolo della retribuzione base occorre certamente sommare la retribuzione nazionale a quella aziendale e dividere per 195 che è il divisore utile alla determinazione della paga orario degli Parte_2
La società va pertanto condannata a pagare: in favore di € Controparte_1
13.948,04 lordi (con riferimento al periodo dal 1.3.2011 alla data del 31/05/2023); in favore di € 3.667,26 lordi (con riferimento al periodo dal 1.1.2019 alla Controparte_2 data del 31/05/2023); oltre interessi e rivalutazione monetaria”. In ordine alla domanda relativa alla determinazione della retribuzione spettante nel periodo di godimento delle ferie, il giudice di prime cure, esaminate le componenti della retribuzione corrisposta ai ricorrenti nei periodi in cui gli stessi sono in servizio e richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione in tema di nozione e misura della retribuzione feriale, ha osservato che “le indennità riconosciute ai ricorrenti sono tutte strettamente connesse all'attività lavorativa dagli stessi espletata in considerazione della maggior penosità” della stessa e si pongono “in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni” e in correlazione “allo status personale e professionale” dei lavoratori. Per tale ragione ha concluso che dette voci retributive devono essere “prese in considerazione, ai fini del computo delle ferie ordinarie, calcolate sulla base della media annuale di tali voci complessivamente”. Ha ritenuto irrilevante la circostanza, dedotta da “che alcuni Parte_1 accordi hanno escluso che alcune indennità possano essere computate al fine della retribuzione feriale”, essendo “evidente che tali accordi non possono che essere affetti da nullità in quanto contrastanti col principio di diritto affermato dalle Supreme Corti e dalla circostanza che il diritto alle ferie retribuite è assicurato da una norma di carattere costituzionale”. Parimenti non decisiva è stata ritenuta la circostanza, pure dedotta dalla società, “che, con l'Accordo Nazionale del 22 maggio 2022 e l'Accordo Aziendale del 3 aprile 2023, in tema di ferie, è stata istituita una nuova indennità denominata
“indennità retribuzione ferie” del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'articolo 10 del CCNL 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000”. Ciò in quanto, rileva la sentenza di primo grado, “l'indennità predetta compensa solo in parte della retribuzione giornaliera feriale cui ha diritto ognuno dei ricorrenti in quanto a fronte dell'importo di € 8,00 riconosciuto da quell'accordo, i
Pag. 5 di 15 ricorrenti vantano un importo ben maggiore di circa 18 €. In ogni caso si deve considerare che tale accordo è vigente a far data della sua introduzione per mezzo degli Accordi predetti, mentre le richieste dei ricorrenti si riferiscono a differenze retributive ben anteriori a quella data”. Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a due Parte_1 motivi. Con il primo motivo impugna il capo di sentenza che ha statuito sul diritto dei ricorrenti all'indennità disagi carro soccorso (codice 1335). Si duole che il Tribunale sia giunto a riconoscere ai lavoratori il diritto a tale indennità “tutte le volte che essi escono in turno”, fondando il proprio convincimento essenzialmente sulla testimonianza di , la cui deposizione Testimone_1 avrebbe dovuto essere vagliata con particolare attenzione quanto meno sotto il profilo dell'attendibilità “sia per il fatto che lo stesso aveva (ed ha) un interesse diretto consistente nel riconoscimento “fisso” del codice 1335 giacché fa parte della stessa squadra, sia per il fatto di essere comunque un sottoposto del sig. che è il suo CP_1 capo squadra”. Sottolinea che l'indennità in parola (disciplinata da accordi aziendali che non la prevedono per gli addetti al deposito di CO, ma solo per gli addetti ad altri depositi aziendali) è stata riconosciuta come condizione di maggior favore al personale del deposito di CO limitatamente a due soggetti per turno e segnatamente: a colui che il capo reparto decide di assegnare alla guida del carro soccorso e a colui che il capo reparto decide debba fungere da “scorta” addetto all'operatività sugli scambi. Il Tribunale - si deduce - aveva ignorato la deposizione del teste
[...]
il quale aveva chiarito l'esistenza di una prescrizione/prassi aziendale relativa Tes_2 alla scelta dei due (soli) soggetti a cui riconoscere l'indennità in parola, effettuata dal capo reparto. Parte appellante denuncia, inoltre, un ulteriore errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado per non aver adeguatamente valutato la documentazione in atti, dalla quale si evince che gli accordi aziendali che hanno introdotto e disciplinato nel tempo l'indennità disagi carro soccorso non l'hanno mai espressamente riconosciuta al personale del deposito di CO al quale appartengono CP_1
e , sicché l'attribuzione a questi ultimi rappresenta una
[...] Controparte_2 condizione di maggior favore concessa da Parte_1
Censura la sentenza anche in relazione alla quantificazione dell'indennità, in quanto il Tribunale “si è limitato a recepire de plano la domanda dei lavoratori affermando unicamente che “per il calcolo della retribuzione base occorre certamente sommare la retribuzione nazionale a quella aziendale e dividere per 195 che è il divisore utile alla determinazione della paga orario degli , senza Parte_2 argomentare in alcun modo la propria decisione e senza minimamente considerare le eccezioni e le argomentazioni spese dalla società nella propria memoria di costituzione ed integralmente richiamate in sede di gravame. Evidenzia, in particolare, che “il valore della “paga base nazionale” è congelato da oltre venticinque anni e cioè da quando, nel 1997, il CCNL di settore ha
Pag. 6 di 15 espressamente disposto che solo alcuni istituti, tra i quali, appunto, NON figura la
“paga base nazionale”, sarebbero stati sottoposti a rivalutazione. Tutti i CCNL successivi hanno poi ribadito tale disposizione, dunque, per effetto di ciò, il valore dell'istituto in questione è rimasto quello dell'epoca (salvi alcuni lievissimi aggiustamenti), ed è per tale motivo che ogni elemento retributivo che in un qualche modo sia agganciato alla “paga base” (come anche il codice 1335) viene determinato sulla scorta del valore dell'epoca della “paga base” NON rivalutata”. Con il secondo motivo impugna il capo di sentenza inerente alla rideterminazione della retribuzione spettante nel periodo di godimento delle ferie, denunciando vizio di omissione motivazionale, vizio di manifesta illogicità e/o contraddittorietà anche in relazione all'orientamento giurisprudenziale europeo e nazionale. Si duole che il Tribunale abbia “deciso per l'inserimento di tutte le indennità rivendicate ex adverso nella retribuzione feriale senza però avere effettuato alcun tipo di accertamento e/o di approfondimento prodromico”. Ritiene che il giudice di prime cure abbia omesso le necessarie motivazioni e non abbia valutato le difese di che aveva stigmatizzato, per tutte le Parte_1 posizioni, la carenza di allegazione e prova. In tal modo, nell'ottica del gravame, il Tribunale aveva proceduto in modo difforme rispetto a quanto prescritto dalla giurisprudenza europea e nazionale (che pure aveva richiamato), poiché non aveva chiarito i motivi per cui le indennità menzionate sarebbero intrinsecamente connesse alle mansioni affidate e compenserebbero la maggior gravosità dell'attività lavorativa. Evidenzia, in particolare, come lo stesso Tribunale di Milano abbia più volte escluso dalla retribuzione feriale il lavoro festivo, domenicale e notturno, trattandosi non di una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma di una semplice collocazione oraria della prestazione, comune a qualsiasi altra attività espletabile in regime di subordinazione. Infine, richiama integralmente le argomentazioni svolte nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado in relazione alle singole indennità incluse dal giudice di prime cure nella retribuzione feriale. Sulla base delle argomentazioni esposte l'appellante ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. Costituendosi ritualmente in giudizio, gli appellati Controparte_1 CP_2
hanno chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle
[...] conclusioni sopra richiamate. All'udienza del 22 ottobre 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. L'appello è infondato e dev'essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata. In ordine al primo motivo di gravame, inerente al ricalcolo dell'indennità disagi carro soccorso (codice 1335), ritiene il Collegio che non possa essere condiviso
Pag. 7 di 15 l'assunto di parte appellante, secondo cui detta indennità sarebbe riconosciuta in favore degli addetti al deposito di CO quale trattamento di miglior favore, concesso unilateralmente dall'azienda. L'indennità in parola, inizialmente disciplinata dall'accordo aziendale del 28 luglio 1949 (che, “richiamando l'accordo del 30/1/1947 in base al quale veniva stabilita la corresponsione di un'ora di retribuzione base per coloro che erano chiamati a prestare l'opera loro ai carri soccorso delle nonché Parte_3 del deposito di Messina”, ne ha esteso il riconoscimento anche agli operai “dei depositi e dell' ”, cfr. doc. 22 fascicolo appellati di primo grado), è stata infatti Controparte_3 estesa al personale in servizio presso tutti i depositi ed officine di Parte_1 dall'accordo aziendale dell'1 luglio 2008 (allegato sub doc. 23 fascicolo appellati di primo grado). L'esplicita finalità di detto accordo, con riguardo al “codice 335 indennità di disagio utilizzo carro soccorso e mezzi speciali” è quella di “uniformare i trattamenti in essere” (cfr. clausola 1 dell'accordo): poiché sino ad allora l'indennità disagi carro soccorso era riconosciuta solo a favore del personale appartenente a determinati depositi ed officine, l'accordo ha inteso estenderla a coloro che, a parità di mansioni, non la percepivano, ossia al personale, appartenente agli altri depositi ed officine, che parimenti utilizzava il carro soccorso, in tal modo realizzandosi l'uniformità dei
“trattamenti in essere” relativamente alla voce in questione. In questo senso depongono i canoni ermeneutici dell'interpretazione letterale, dell'interpretazione secondo l'intenzione dei contraenti e dell'interpretazione secondo buona fede, di cui agli artt. 1362 e 1366 c.c.: nello stabilire di voler “uniformare i trattamenti in essere”, la clausola dell'accordo aziendale 1 luglio 2008 prende le mosse dalla pacifica difformità dei trattamenti sino ad allora applicati, con riguardo all'indennità in parola, in ragione dell'appartenenza del personale alle diverse sedi aziendali;
in tale contesto, la finalità dell'accordo di
“uniformare i trattamenti in essere” non può, dunque, che riferirsi al superamento dell'anzidetta disparità di trattamento legata alla sede di appartenenza dei lavoratori. La stessa con la comunicazione inviata al difensore degli odierni Parte_1 appellanti in data 19 giugno 2023 (cfr. doc. 21 fascicolo di primo grado), ha CP_1 precisato che “per l'individuazione del personale” a cui spetta l'indennità, “Accordo di riferimento è quello dell'1/07/2008”. Ritiene, pertanto, il Collegio che l'indennità in parola spetti al personale in servizio presso il deposito di CO (tra cui gli odierni appellati) non quale trattamento di miglior favore, concesso unilateralmente da (come Parte_1 sostenuto dalla società appellante), bensì in forza delle obbligazioni dalla stessa assunte con l'accordo aziendale dell'1 luglio 2008. Ciò posto, secondo detto accordo l'indennità di disagio utilizzo carro soccorso è riconosciuta “per ogni turno di lavoro a tutto l'equipaggio giornalmente designato ad operare sul carro soccorso tranviario”. Ne deriva la fondatezza della pretesa azionata da e da Controparte_1
, i quali, in conformità alla previsione dell'accordo aziendale, Controparte_2
Pag. 8 di 15 rivendicano l'indennità in parola per ogni turno di lavoro in cui hanno prestato servizio quali componenti dell'equipaggio designato ad operare sul carro soccorso. La fondatezza della pretesa è corroborata dalla deposizione del teste
[...]
, il quale ha riferito che le squadre della “trazione elettrica” (di cui Testimone_1 fanno parte gli odierni appellati) operano sulle linee aeree, rimanendo sempre sul carro soccorso, e che i componenti della squadra si alternano nella conduzione del carro, essendo tra loro fungibili. Contrariamente a quanto argomentato da parte appellante, la testimonianza di non è confutata dalle dichiarazioni del teste Testimone_1 [...]
(responsabile dell'unità rilevazione presenze), il quale ha dichiarato di non Tes_2 sapere “cosa facciano esattamente i ricorrenti per quanto riguarda la mansione” e si è limitato a riferire che l'indennità disagi carro soccorso viene corrisposta solo a due persone per squadra (l'addetto alla conduzione del carro soccorso e l'addetto alla scorta), individuate dal capo reparto. Le dichiarazioni del teste danno conto di una prassi aziendale Tes_2
(secondo la quale l'indennità disagi carro soccorso viene riconosciuta a due sole persone per squadra), che confligge con la previsione del richiamato contratto aziendale dell'1 luglio 2008 e configura inadempimento della società alle obbligazioni assunte con detto contratto, che, si ribadisce, impone di riconoscere l'indennità “a tutto l'equipaggio giornalmente designato ad operare sul carro soccorso tranviario”. Gli argomenti di parte appellante vanno, pertanto, disattesi e merita invece conferma la sentenza di primo grado laddove ha accertato il diritto degli appellati di percepire l'indennità in parola per ogni turno di lavoro all'esterno. La sentenza merita conferma anche laddove ha determinato la retribuzione oraria per la quantificazione dell'indennità sommando le componenti della retribuzione fissa, indicate nella colonna “a”, relativa alla “retribuzione nazionale”, e nella colonna “b”, relativa alla “retribuzione aziendale”, del cedolino paga (cfr. cedolini paga allegati sub docc. da 37 a 52 fascicolo di primo grado e sub docc. da 37 a CP_1
51 fascicolo di primo grado) e dividendo l'importo così ottenuto per il divisore CP_2 orario contrattuale 195. Si osserva al riguardo che, secondo l'accordo aziendale del 28 luglio 1949, l'indennità disagi carro soccorso è pari a “un'ora di retribuzione base” (cfr. doc. 22 fascicoli appellati di primo grado); il successivo accordo del 1990 la indica come pari a
“1 ora di retribuzione ordinaria” (cfr. doc. 22 bis fascicolo di primo grado). CP_2
Anche a tale proposito si osserva che è la stessa società, nella citata comunicazione inviata al difensore degli odierni appellanti in data 19 giugno 2023, ad individuare quale fonte negoziale di riferimento l'accordo aziendale del 28 luglio 1949 (“si evidenzia come, per il riconoscimento della parte economica, ovvero 1 ora di retribuzione, l'Accordo di riferimento è quello del 28/07/1949”). Tanto premesso, nel censurare la decisione di primo grado parte appellante argomenta diffusamente in ordine alla struttura della retribuzione come delineata dai CCNL succedutisi nel tempo ed evidenzia, in particolare, che “il valore della “paga base nazionale” è congelato da oltre venticinque anni e cioè da quando, nel 1997, il CCNL di
Pag. 9 di 15 settore ha espressamente disposto che solo alcuni istituti, tra i quali, appunto, NON figura la “paga base nazionale”, sarebbero stati sottoposti a rivalutazione”. Aggiunge che “è, perciò, rimasta inalterata la retribuzione “normale”” e che
“nello stesso CCNL del 1997 è stata poi sancita la nuova politica degli aumenti retributivi di cui all'art. 22, mediante un intervento specifico sulle retribuzioni
“tabellari” (ex “conglobate”), determinandole in cifra fissa, senza alcun meccanismo rivalutativo o meglio, con l'applicazione di un meccanismo rivalutativo che ha però interessato unicamente i seguenti istituti nazionali: “lavoro straordinario, festivo e notturno, indennità di trasferta e diaria ridotta, TFR”. Gli argomenti spesi da parte appellante non si confrontano con l'effettiva ratio decidendi della pronuncia in punto di quantificazione del valore unitario dell'indennità disagi carro soccorso: l'affermata assenza, nei contratti collettivi di settore succedutisi, di meccanismi di rivalutazione retributiva della “paga base nazionale” a decorrere dal 1997 non integra una puntuale ragione di dissenso rispetto all'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, secondo cui l'ora di retribuzione base da utilizzare ai fini del calcolo dell'indennità disagi carro soccorso si compone della somma delle voci fisse della retribuzione nazionale e delle voci fisse della retribuzione aziendale (rispettivamente raggruppate sub “a” e “b” nella parte alta del cedolino paga), con esclusione delle voci variabili (indicate sub “c”). Detto iter logico-giuridico – non confutato, come evidenziato, dalle argomentazioni di parte appellante – appare invero corretto, in assenza di disposizioni della contrattazione collettiva che elenchino le voci retributive da includere nella base di calcolo (tali non essendo le disposizioni collettive richiamate da parte appellante). Si osserva, inoltre, che dall'esame dei cedolini paga in atti emerge che la retribuzione tabellare è aumentata nel corso degli anni, così come è aumentato il valore unitario dell'indennità disagi carro soccorso, il che contraddice l'affermazione della società secondo cui “il valore della “paga base nazionale” è congelato da oltre venticinque anni”. Da ultimo, non chiarisce quali siano, secondo la propria tesi, le Parte_1 voci da includere nella base di calcolo dell'indennità in parola, né i criteri in concreto utilizzati per determinarla: le critiche formulate non configurano, pertanto, ragioni di dissenso idonee a modificare la decisione censurata, difettando della necessaria individuazione di criteri di decisione alternativi. Per tutte le ragioni esposte il motivo di appello scrutinato dev'essere respinto. Infondato si ritiene anche il secondo motivo, inerente alla determinazione della retribuzione spettante nei periodi di godimento delle ferie. Possono richiamarsi al riguardo i condivisi arresti della giurisprudenza di legittimità, recentemente espressasi nei seguenti termini: “nel solco di una serie di pronunce sul tema (ex aliis, Cass. n. 14089/2024, Cass. n. 20216/2022), questa Corte ha ribadito […] che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che,
Pag. 10 di 15 per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. la cit. Cass. n. 14089/2024 che richiama a sua volta Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C- 350/06 e C520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022); i principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C- 155/10, CGUE 3.12.2018, C- 385/17, ); Per_1 Persona_2 in questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS Per_ c. ); conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019); atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012); pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)” (così Cass., 29 giugno 2025 n. 17743; in termini cfr. anche Cass., 9 marzo 2025 n. 6282). La Suprema Corte ha, altresì chiarito che “nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le componenti della retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune
Pag. 11 di 15 indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate;
la giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva;
è stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE MS cit., par. 21); che "l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 […] è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par. 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par. 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore […] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE MS cit., par. 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un Lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par. 41)” (cfr. Cass., 29 giugno 2025 n. 17743, cit.). Alla luce dei principi enunciati è, dunque, compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (il “nesso intrinseco”, secondo la sentenza MS e altri, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. In proposito vanno condivise le conclusioni del giudice di prime cure in ordine all'inclusione, nella base di computo della retribuzione da corrispondere agli odierni appellati nel periodo feriale, delle voci variabili della retribuzione indicate in sentenza.
Pag. 12 di 15 Innanzitutto, contrariamente a quanto argomentato da parte appellante, non si ravvisa il denunciato vizio di carenza di allegazione e di prova, dal momento che i lavoratori hanno puntualmente descritto, nel ricorso introduttivo, le mansioni svolte da ciascuno di essi (e le relative allegazioni non sono state specificamente contestate dalla società); hanno, inoltre, prodotto in atti i cedolini paga ed i contratti e accordi collettivi che hanno istituito e regolamentato le voci retributive in discussione. Ciò posto, pacifico che entrambi gli appellati svolgono mansioni di manutentori della “trazione elettrica” ed operano in esterno sulle linee aeree della metropolitana (circostanza, questa, che oltre a non essere stata contestata da Pt_1
risulta altresì confermata dalla deposizione del teste );
[...] Testimone_1 pacifico, altresì, che essi sono abilitati alla guida del carro soccorso ed operano abitualmente su tale mezzo, non vi è dubbio che l'indennità per prestazioni esterne (codice 1324), il compenso per operai abilitati alla guida (codice 1387), l'indennità disagi carro soccorso (codice 1335) e l'indennità di galleria (codice 1331) – che gli stessi percepiscono - si pongono in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni descritte e con lo status professionale dei lavoratori, essendo corrisposte proprio in ragione del contenuto intrinseco delle mansioni assegnate. E' parimenti pacifico ed attestato dai cedolini paga in atti che CP_1 percepisce in modo non occasionale l'indennità di reggenza (codice 1338), in
[...] quanto facente funzioni della figura professionale di grado superiore: tale indennità, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, è correlata allo status professionale del lavoratore, essendo volta a compensare le maggiori responsabilità connesse alla posizione professionale rivestita. Anche le indennità di turno notturno non avvicendato (codice 1223 e codice 1363) e le indennità di turno notturno avvicendato (codici 1222 e 1362), come pure l'indennità di lavoro domenicale (codice 1398), l'indennità per “giornate particolari” (codice 1383), l'indennità di turno (codice 1397) e l'indennità di reperibilità (codice 1333) vanno incluse nella base di computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure. Tali voci, infatti, rispondono ad entrambi i criteri individuati dalla Corte di Giustizia nella giurisprudenza richiamata, ossia: essere intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni o essere correlate al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Per un verso, si tratta di indennità corrisposte in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività prestata dal personale addetto al servizio di manutenzione nell'ambito di un'azienda di trasporto pubblico locale (attività che va garantita per 24 ore al giorno e che richiede necessariamente l'organizzazione del lavoro su turni, la prestazione del servizio in orario notturno, nella giornata di domenica e nelle festività, nonché l'attivazione di un servizio di reperibilità). Per altro verso, dette indennità compensano gli specifici disagi derivanti dall'espletamento di attività lavorativa che presenta le descritte caratteristiche ed impone di operare secondo particolari modalità organizzative.
Pag. 13 di 15 Non coglie nel segno, a parere del Collegio, l'argomento di parte appellante secondo cui, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, le indennità in parola non dovrebbero essere incluse nella retribuzione feriale, poiché non attinenti intrinsecamente alla qualifica professionale, ma alla sola collocazione oraria del lavoro. L'argomento non considera che l'articolazione degli orari di lavoro cui si correlano le indennità anzidette riflette le peculiari esigenze organizzative del servizio erogato da e che, a sua volta, la componente organizzativa non può Parte_1 ritenersi estrinseca alle mansioni, poiché concorre a plasmarle e a definirne in concreto i contenuti e le modalità di esecuzione. Del resto, l'articolazione del lavoro su turni a copertura anche delle ore notturne e dei giorni festivi risponde all'esigenza – intrinseca al servizio di manutenzione della rete di trasporto pubblico locale - di assicurare l'efficiente funzionamento dei trasporti urbani e riflette uno dei caratteri qualificanti delle mansioni degli addetti alle manutenzioni, sia in astratto, sia per come declinate in concreto nella specifica realtà organizzativa. Le indennità di cui si controverte, in altri termini, si pongono in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e sono volte a compensare un
“incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro” (cfr. CGUE, sentenza MS e altri, cit., punto 24). Infine, sono intrinsecamente collegate allo svolgimento delle mansioni e correlate allo status professionale del lavoratore (in particolare all'anzianità di servizio) sia l'indennità giornaliera di prestazione (codice 1394), sia l'indennità giornaliera di mansione (codice 1396), riconosciute per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa, con la differenza che l'indennità giornaliera di mansione è riconosciuta al solo personale avente anzianità di servizio maturata di 15 anni (cfr. accordo aziendale del 21 luglio 1983, allegato sub doc. 30 fascicoli appellati di primo grado). In sintesi, tutte le indennità di cui si controverte vanno incluse nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie annuali, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure. Alle medesime conclusioni questa Corte è già pervenuta in controversia analoga alla presente (promossa nei confronti della società odierna appellante ed avente ad oggetto il computo nella retribuzione feriale di una serie di voci, alcune delle quali coincidenti con quelle sopra esaminate), con pronuncia le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenza n. 620/2025, pres. est. Cuomo, allegata sub doc. VIII bis fascicolo appellati). Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto da deve essere respinto, con Parte_1 integrale conferma della sentenza n. 4240/2024 del Tribunale di Milano. Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, del numero delle parti e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo
Pag. 14 di 15 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147. Atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4240/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado, che liquida in € 5.200,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 22 ottobre 2025
Consigliera est. Presidente
UL DO VA CA
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