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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione
R.G. 1648/2024
Verbale di udienza
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 12:15 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere
Sono comparsi:
- Per l'appellante l'avv. Martina Nenna in sostituzione dell'avv. Alberto Di
Mauro;
- Per l'appellato l'avv. Gino Andreani in sostituzione Controparte_1
degli avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo;
- Per l'appellato l'avv. Laura Bergamo. Controparte_2
Sono presenti ai fini della pratica i dottori e Persona_1 Persona_2
La Corte invita le parti a discutere.
Le parti discutono brevemente riportandosi ai rispettivi atti.
L'appellante conclude come in atto di citazione in appello e note depositate.
Gli appellati conclude come in comparsa di costituzione e risposta e note depositate. La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12:45.
Alle ore 15:00 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia
Prima Sezione
R.G. 1648/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1648/24 rg, promossa con atto di citazione da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Alberto Di Mauro con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Padova, via degli
Scrovegni n.29
appellante
nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed
Andrea Ornati, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in La Spezia, via Paolo
Emilio Taviani n.170
e di
(P.IVA , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura
Bergamo, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Padova, via Oberdan
n.10
appellati
Oggetto: Mutuo. Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.
1408/2024, pubblicata il 9.8.24
CONCLUSIONI
Per parte appellante: 'Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria
istanza, in riforma della sentenza,
1. in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà
della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
2. in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1408/2024 emessa dal Tribunale di Padova
e dichiarare la mancata applicazione dell'art. 1892 c.c. non avendo il sig. tenuto Pt_1
un comportamento né reticente né omissivo e, pertanto, rendere operante la polizza
assicurativa stipulata dall'odierno attore
e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato
dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3. con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.'
Per parte appellata 'Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa Controparte_3
ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via pregiudiziale,
rigettare l'istanza di sospensione per carenza dei requisiti di legge;
In via principale, nel merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto i
motivi proposti infondati in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e per
l'effetto confermare la sentenza n. 1408/2024, pubblicata in data 09.08.2024 resa dal
Tribunale Civile di Padova conclusione del procedimento di opposizione a decreto
ingiuntivo rubricato al n. 2094/2022 R.G.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive
occorrende.
In via istruttoria
Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non
meritevoli di accoglimento.'
Per parte appellata ' Nel merito. In via Controparte_2
principale. Rigettarsi l'appello perché infondato in fatto ed in diritto (se non integrante
gli estremi di cui all'art. 96 cpc, comma 3) e confermarsi l'impugnata sentenza. Spese
di lite rifuse.
In via subordinata Per la denegatissima ipotesi di una qualche ritenuta fondatezza dei
motivi ex adverso esposti, rigettarsi comunque la domanda nei confronti
[...]
per inoperatività della polizza. Spese di lite rifuse. Controparte_2
In via ulteriormente subordinata. Nella denegatissima ipotesi di una qualche ritenuta
accoglibilità della domanda nei confronti della compagnia, limitarsi la chiesta condanna della compagnia entro i termini ed i limiti di polizza tutti. Spese di lite
compensate o eventuale condanna rapportata agli esiti di causa.
In via istruttoria subordinata.
In ragione del limite fatto valere, si chiede che la Corte ordini ad e/o a CP_2
e/o alla di esibire in causa un estratto conto Controparte_1 Controparte_4
indicante le singole rate di finanziamento rimborsate e quelle non rimborsate con
indica-zione, per ciascuna rata, del capitale residuo del finanziamento.'
Svolgimento processo
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 139/2022 con cui il Tribunale di Padova gli ingiungeva il pagamento, in favore di della somma di euro 33.633,20, oltre Controparte_1
interessi e spese. difatti, azionava in via monitoria, a mezzo della mandataria P_
(in qualità di cessionaria, giusta cessione conclusa il 17.6.2021 con Controparte_4
avviso pubblicato in G.U. del 3.7.2021), il credito originariamente vantato da CP_2
nei confronti di per la mancata restituzione del finanziamento dallo
[...] Parte_1
stesso stipulato il 2.8.2018.
Parte opponente deduceva come contestualmente al finanziamento egli stipulava anche con CrediRas vita s.p.a., previa compilazione dell'allegato questionario medico, una polizza assicurativa sulla vita e per danni all'assicurato in caso di invalidità permanente totale da infortunio o di malattia pari o superiore al 60% o di perdita di impiego involontaria, che avrebbe comportato, in caso di sinistro, il pagamento da parte dell'assicurazione del capitale residuo del finanziamento, ovvero delle rate del periodo di disoccupazione;
il premio assicurativo era di euro 5.292,30. Esponeva inoltre che il rimborso dei ratei avveniva in modo regolare fino a novembre 2018, quando l'opponente rimaneva disoccupato e, tempestivamente denunciato il sinistro,
l'assicurazione rimborsava le rate mensili dovute in luogo dell'assicurato.
Successivamente, a causa di gravi problemi di salute insorti in capo all'opponente,
l' gli riconosceva un'invalidità con riduzione della capacità lavorativa del 60%. CP_5
A seguito della denuncia del sinistro all'assicurazione, questa rifiutava tuttavia la liquidazione, sostenendo che la patologia riscontrata dall'assicurato gli era in realtà
stata diagnosticata anteriormente alla stipulazione della polizza, senza però fosse stata dichiarata nel questionario medico compilato.
spiegava allora che nel 2015, recatosi all'ospedale per aver accusato un Parte_1
forte dolore toracico, riferiva di aver già avuto un infarto nel 2012, quando si trovava in Bosnia: tuttavia, i medici lo consideravano guarito dalla patologia pregressa, tanto che lo stesso veniva subito dimesso;
quando poi nell'agosto 2018 stipulava Parte_1
la polizza assicurativa in discussione, lo stesso non dichiarava alcuna patologia in quanto, appunto, non era malato.
Tanto dedotto, l'attore chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo, nonché
l'autorizzazione alla chiamata in giudizio di (già Controparte_2
al fine di essere manlevato da ogni eventuale condanna Controparte_6
di pagamento pronunciata verso l'opposta. Si costituiva in giudizio riportandosi alla pretesa azionata in via monitoria ed P_
evidenziando che il credito vantato risultava provato dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB e dalla produzione del contratto di finanziamento debitamente sottoscritto dalla controparte, che non lo aveva contestato. Richiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto, la conferma dello stesso e il rigetto dell'opposizione attorea.
Accolta l'istanza di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c, veniva altresì autorizzata la chiamata in causa dell'assicurazione , la quale, Controparte_2
costituendosi in giudizio, eccepiva l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 1892
c.c., sostenendo che aveva reso dichiarazioni non veritiere sulle Parte_1
circostanze relative alla rappresentazione del rischio da assicurare, in violazione dell'art. 15 del contratto di assicurazione.
Istruita la causa documentalmente e mediante CT medico legale, il Tribunale di
Padova, con sentenza n.1408/24, pubblicata il 9.8.24, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto. Invero, delimitato il perimetro della controversia all'operatività o meno della polizza assicurativa stipulata dall'opponente contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, il giudicante, sulla scorta degli esiti della CT medico legale, riteneva che al momento della Parte_1
conclusione della polizza avesse fornito all'assicurazione informazioni non veritiere e reticenti per aver dichiarato di non aver ricevuto nei 5 anni precedenti “una
diagnosi/prescrizione di esami, cure, trattamenti, subito interventi chirurgici ricoveri
o assume o ha assunto farmaci” in merito a malattie cardio-vascolari; giudicando, altresì, sussistente l'elemento soggettivo della colpa grave richiesto dall'art. 1892 c.c,
in quanto, a prescindere dalla concreta credibilità della giustificazione offerta dall'opponente, tesa a difendere la veridicità delle dichiarazioni rese al momento della compilazione del questionario, la domanda del questionario non si limitava a richiedere all'assicurato l'esistenza di eventuali mere diagnosi passate, ma estendeva l'indagine anche a “prescrizioni, esami, cure, trattamenti e ricoveri”. Inoltre, visto il trascorso clinico (anche ospedaliero) di , come riferito dallo stesso opponente (nel Parte_1
momento in cui ha riferito dell'infarto del 2012 ma, soprattutto, a pag. 13 dell'atto di citazione ove ha precisato che il ricovero del 2015 avveniva per la percezione di un forte dolore toracico) e come ricostruito dal CT (che, giova ribadirlo, ha accertato un'invalidità permanente antecedente al 2.08.2018 attorno al 50%: dunque in percentuale molto prossima a quella costituente il rischio assicurato), doveva ritenersi che al momento della sottoscrizione della polizza, il sinistro (invalidità da malattia di grado superiore al 60%) fosse per l'assicurato certamente prevedibile, con sussistenza della colpa grave e conseguente inoperatività della polizza assicurativa.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello lamentando un'erronea Parte_1
interpretazione da parte del Tribunale delle prove allegate, dovendosi in particolare escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave ai sensi dell'art.1892 c.c. in capo all'assicurato, con conseguente declaratoria di fondatezza dell'opposizione promossa. Resistevano al gravame e Parte_2 Controparte_2
invocando il rigetto del gravame promosso, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 29 maggio 2025 fissata ex art. 281
sexies c.p.c. e la Corte, all'esito della discussione, definiva l'appello pronunciando la seguente sentenza.
Motivi della decisone
Parte appellante, con l'unico motivo di impugnazione, censura la sentenza gravata nella parte in cui il giudice ha ritenuto che , al momento della conclusione della Parte_1
polizza, avesse fornito all'assicurazione dichiarazioni non veritiere e reticenti, avendo dichiarato di non aver ricevuto nei 5 anni precedenti “una diagnosi/prescrizione di
esami, cure, trattamenti, subito interventi chirurgici ricoveri o assume o ha assunto
farmaci” in merito a malattie cardio-vascolari, dovendosi altresì ravvisare la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave richiesto dall'art. 1892 c.c.
Rappresenta, invero, l'appellante come, nonostante l'infarto da cui era stato colpito nel
2012, nell'accesso al pronto soccorso del 2015 i sanitari l'avessero rassicurato circa il fatto di essersi completamente ristabilito, motivo per il quale lo stesso al momento della sottoscrizione del questionario medico allegato alla polizza assicurativa del 2.8.2018,
in perfetta buona fede, affermava di non essere stato affetto da malattie cardio-vascolari nei 5 anni precedenti, dovendosi, pertanto, escludere non solo la falsità delle dichiarazioni rese, ma anche il dolo o la colpa grave nell'agire dell'assicurato. Il motivo non può trovare accoglimento. La consulenza tecnica d'ufficio, in relazione alla quale giova ricordare che nessuna delle parti, neppure l'opponente, formulò alcuna osservazione, dimostrando dunque di condividerne integralmente il contenuto e gli esiti, ha accertato che 'Relativamente alle malattie preesistenti il 02.08.2018, l'esame
dei dati clinico-documentali e anamnestici consente di rilevare che il signor Pt_1
è affetto dal 2012 da cardiopatia ischemica cronica postinfarturale,
[...]
insufficienza venosa cronica degli arti inferiori, esiti di embolia polmonare e infarto
polmonare e trombosi venosa profonda, ipotiroidismo. Successivamente all'agosto del
2018 sono insorte, invece, aritmie ipercinetiche ventricolari che hanno comportato la
necessità di un impianto ICD.
Per tali motivi, in ordine al quesito richiesto, risulta evidente che il soggetto era già
affetto, da epoca antecedente al 2.08.2018, dagli esiti di infarto del miocardio e infarto
polmonare con embolia polmonare. Per quanto attiene il grado percentuale
dell'invalidità permanente preesistente, prima del 2018 l'invalidità permanente era
pari ad una riduzione permanente della capacità lavorativa generica attorno al 50%;
dal novembre 2019 l'invalidità permanente è pari al 60%.' (pag.16 e 17 dell'elaborato peritale). In ragione del quadro clinico appurato dal consulente, e incontestato dall'assicurato, non risulta verosimile che lo stesso abbia, in assoluta buona fede,
dichiarato di non essere stato affetto da malattie cardio-vascolari nei 5 anni precedenti.
Peraltro, il questionario specificamente richiedeva se nei 5 anni precedenti l'assicurato avesse anche ricevuto “una diagnosi/prescrizione di esami, cure, trattamenti, subito
interventi chirurgici ricoveri o assume o ha assunto farmaci”: dalla documentazione sanitaria esaminata dal consulente risulta che già a partire dal 2012 era Parte_1
stato sottoposto a trattamento farmacologico durato ben due anni (Nel 2012 diagnosi
di Infarto Miocardico Inferiore trattato con Streptokinasi (in Bosnia). Pregressa
trombosi venosa profonda ed infarto polmonare (sempre nel 2012), per cui in
trattamento anticoagulante per due anni. cfr pag. 5) e che nel 2015 aveva subito un ricovero (Nel 2015 ricovero c/o nostra Cardiologia e dimesso con diagnosi di “Aritmie
ventricolari ripetitive in ipertiroidismo da verosimile tiroidite, pregresso infarto
miocardico con residua lieve-moderata disfunzione sistolica ventricolare sx,
ipofibrinogenemia cfr.pag.6).
Pertanto, anche a voler credere che l'assicurato si trovasse nella convinzione di non essere malato, non è comunque possibile ritenere che egli abbia reso dichiarazioni veritiere e che non gli fossero noti i fattori di rischio cardio vascolare, essendosi lo stesso comunque sottoposto, negli anni precedenti la sottoscrizione della polizza, a diversi accertamenti, esami e terapie, sia acute che croniche, per problematiche cardiache.
Inoltre, la circostanza secondo cui i sanitari dopo il ricovero del 2015 avrebbero rassicurato l'odierno appellante di essersi completamente ristabilito e di essere guarito risulta del tutto sfornita di prova, non trovando detta affermazione alcun riscontro documentale. Al contrario, tale assunto risulta smentito, oltre che dalla documentazione sanitaria, dal riconoscimento, già ante 2018, di un'invalidità
permanente della capacità lavorativa generica del 50% derivante dalle patologie cardiache riscontrate (cfr pag.17 dell'elaborato peritale). Del tutto inconferente risulta anche la giurisprudenza citata dall'appellate, dovendosi escludere che fosse affetto, al momento della sottoscrizione della polizza Parte_1
nell'agosto del 2018, da sintomi ambigui, aspecifici e non allarmanti, essendo stato dimesso, anche dal ricovero del 2015, con una diagnosi ben precisa di “Aritmie
ventricolari ripetitive in ipertiroidismo da verosimile tiroidite, pregresso infarto
miocardico con residua lieve-moderata disfunzione sistolica ventricolare sx,
ipofibrinogenemia” (pag.6 della CT) ed avendo accertato il consulente, senza che l'opponente svolgesse alcuna osservazione in merito, che il periziando era affetto dal
2012 da cardiopatia ischemica cronica postinfarturale, insufficienza venosa cronica degli arti inferiori, esiti di embolia polmonare e infarto polmonare e trombosi venosa profonda, ipotiroidismo (cfr pag.17).
Deve pertanto ritenersi, in conformità a quanto già statuito dal Tribunale, che Pt_1
al momento della conclusione della polizza assicurativa abbia fornito
[...]
all'assicurazione dichiarazioni non veritiere e reticenti, dichiarando falsamente di non aver ricevuto nei 5 anni precedenti “una diagnosi/prescrizione di esami, cure,
trattamenti, subito interventi chirurgici ricoveri o assume o ha assunto farmaci” in merito a malattie cardio-vascolari, con sussistenza, per le ragioni sopra dette, anche dell'elemento soggettivo della colpa grave di cui all'art. 1892 c.c.
Ne deriva la perdita del diritto all'indennizzo, con conseguente inoperatività della garanzia invocata.
***** In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello proposto da va Parte_1
rigettato, con conseguente condanna dello stesso, in base principio di soccombenza,
alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti appellate, secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento (da euro 26.001 ad euro 52.000), considerata la semplicità delle questioni trattate e tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
Quanto alla condanna chiesta da , ai sensi dell'art. 96, comma 3, Controparte_2
c.p.c., va escluso che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dall'infondatezza della impugnazione. L'argomento speso dalla convenuta a sostegno della richiesta di condanna per lite temeraria in forza della predetta norma è incentrato sulla necessaria consapevolezza della malattia da parte del ER (v. pag. 5 dell'impugnazione), ma tale consapevolezza (o comunque la colpevole ignoranza del predetto in relazione al suo stato di salute) è già stata valutata ai fini del rigetto dell'impugnazione e non può essere ulteriormente valorizzata ai fini della responsabilità processuale.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,
con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione, definitivamente decidendo l'appello iscritto al n.1648/2024 R.G. promosso con atto di citazione da (appellante) Parte_1 contro e (appellati), ogni Controparte_1 Controparte_2
contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Tribunale di
Padova n. 1408/2024, pubblicata il 9.8.2024;
2) condanna a rifondere a e a Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese di lite del presente grado che liquida, per ciascuna parte, Controparte_2
in euro 3.473,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante.
Venezia, 29 maggio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon