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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/10/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3325/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3325/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDELE Parte_1 C.F._1
VI ER, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FEDELE
VI ER
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTELLACCI CP_1 C.F._2 IE e dell'avv. PETTAZZONI VERONICA ( ) VIA G. MATTEOTTI N. C.F._3
154 40014 CREVALCORE, elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO MATTEOTTI 154 40014
CREVALCORE presso il difensore avv. MARTELLACCI IE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DALE Controparte_2 C.F._4 FABRIZIO e dell'avv. ( Indirizzo Telematico, Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DALE FABRIZIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta In via principale:
Accertare e dichiarare che il reato di calunnia perpetrato dai sigg. e CP_1 CP_2
, in concorso tra loro, ai danni del Cap. ha causato a quest'ultimo
[...] Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali per un totale di € 20.000,00 come esposto in narrativa. Di conseguenza, condannare i suddetti sigg. e , in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2 risarcire Il Cap. per i danni subiti in relazione ai fatti oggetto della causa, nella Parte_1 misura di € 20.000 oltre alla somma provvisionale già liquidata in sede penale, oppure nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
pagina 1 di 4 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via preliminare: disporre la riunione del presente procedimento con i procedimenti connessi R.G.
n. 2497/2025, R.G. n. 3297/2025 e R.G. n. 2462/2025, pendenti innanzi al medesimo Tribunale, per le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito, in via principale: rigettare la domanda del signor per la parte eccedente la Parte_1 somma di € 10.000,00 già liquidata a titolo di provvisionale in sede penale, in quanto infondata in fatto e in diritto per carenza di allegazione e prova di un danno ulteriore;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice per somme eccedenti la provvisionale, contenere la condanna del signor nella CP_1 misura che risulterà di stretta giustizia all'esito dell'istruttoria, tenuto debitamente conto della somma già liquidata a titolo di provvisionale;
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Per Controparte_2
“Chiede la cessata materia del contendere per intervenuta transazione tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il Cap. ha chiesto la condanna di Parte_1 [...]
e al risarcimento dei pregiudizi subiti in conseguenza del reato di calunnia CP_1 Controparte_2 commesso da questi ultimi ai suoi danni e di altri colleghi militari appartenenti II Gruppo della Guardia di Finanza di Bologna e accertato con sentenza passata in giudicato.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti contestando la domanda risarcitoria per carenza di specifica allegazione e, soprattutto, di rigorosa prova dei presunti danni, ritenendo già satisfattiva dei pregiudizi subiti dal ricorrente la provvisionale liquidata dal giudice penale nell'importo di €10.000,00.
Con atto depositato il 15.07.2025 la difesa del resistente ha chiesto dichiararsi Controparte_2 cessata la materia del contendere in relazione alla posizione del proprio assistito sulla scorta dell'accordo transattivo raggiunto tra e con il quale il resistente si è impegnato, a Parte_1 CP_2 tacitazione di ogni altra pretesa, a corrispondere al ricorrente la somma di €10.000,00 in aggiunta alla provvisionale già integralmente onorata pro quota.
All'udienza in data 30.09.2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti alla discussione e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore breve sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§
La domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate, nel rapporto tra e , deve trovare accoglimento alla luce dell'accordo Parte_1 Controparte_2 transattivo intercorso tra le parti, depositato in atti, sulla base del quale il resistente si è impegnato a corrispondere al ricorrente, a tacitazione di ogni pretesa, la somma di €10.000,00 in aggiunta alla provvisionale stabilita dal giudice penale e già interamente onorata pro quota da . Controparte_2
pagina 2 di 4 La domanda spiegata da nei confronti di merita accoglimento nei Parte_1 CP_1 limiti di seguito spiegati.
Non vi è controversia tra le parti in ordine all'an della pretesa risarcitoria.
La presente domanda è stata, infatti, radicata a seguito della sentenza del Tribunale di Bologna resa nel processo penale n. 14603/14 R.G.N.R. - 965/18 R.G. Dib. in data 30 settembre 2020, con la quale gli odierni resistenti, e avv. venivano condannati per il reato di CP_1 Controparte_2 calunnia commesso nei confronti sia del Cap. , sia di altri Ufficiali e Sottufficiali Parte_1 della Guardia di Finanza (doc.1 ricorrente).
In particolare la sentenza di primo grado aveva accertato che gli odierni convenuti: “...con un atto denominato “Osservazioni e richieste ai sensi dell'art. 12 co.7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) recapitato al II Gruppo della G.d.F. di Bologna ed al Garante del Contribuente in Bologna, via Larga n. 35 (che provvedeva a trasmetterlo alla Procura della Repubblica di Bologna per il quale veniva aperto il p.p. nr. 14601/14 mod. 44 confluito nel p.p. 5651/15 riunito al presente) avevano dichiarato fatti penalmente rilevanti-pur sapendoli innocenti - a carico dei militari Controparte_3
, , e Brig. , appartenenti al II Gruppo
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 della Guardia di Finanza di Bologna, che avevano effettuato la verifica fiscale nei confronti di CP_1
contestando la veridicità, la genuinità nonché la correttezza delle procedure adottate dai
[...] verbalizzanti nell'ambito degli accertamenti e paventando il reato di falso in atto pubblico compiuto dalla P.G. che aveva proceduto alle contestazioni fiscali di cui al precedente capo a carico di CP_1
.
[...]
Con detta sentenza gli imputati (odierni convenuti) venivano condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio avanti al giudice civile, e al pagamento in solido della somma di € 10.000,00 per ciascuna parte civile, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Con sentenza n. 2519/21, la Corte d'Appello di Bologna, sezione 3^ Penale ha confermato la decisione del giudice di primo grado (doc. 2 ricorrente).
La sentenza della Corte di Appello di Bologna veniva, poi, impugnata davanti alla Suprema Corte soltanto da , divenendo in tal modo irrevocabile nei confronti di in Controparte_2 CP_1 data 01/07/2022.
La Suprema Corte con sentenza emessa in data 22/02/2023 dichiarava inammissibile il ricorso e di conseguenza la sentenza diveniva irrevocabile anche nei confronti di (doc. 2 Controparte_2 ricorrente).
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., le statuizioni passate in giudicato sono irrevocabili “quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato o del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale”, sicchè il presente giudizio verte unicamente sulla spettanza e sull'entità del risarcimento del danno nei confronti dell'attore.
Sul punto la Suprema Corte, con recentissimo pronunciamento (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3
Num. 25281 Anno 2025) ha stabilito che il danno conseguente al fatto di reato accertato (calunnia), di natura morale, pur non costituendo un mero danno - evento, e cioè “in re ipsa”, e dovendo quindi essere oggetto di allegazione e di prova, può essere tuttavia desunto da presunzioni semplici (Cass., sez. 6 -3,
18/07/2019, n. 19434; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 8861 del 31/03/2021; Sez. 3 -, Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023).
Nel caso di specie ricorre indubbiamente il danno morale, allegato dal ricorrente, posto che la calunnia pagina 3 di 4 causa sempre un danno morale alla dignità, all'onore e alla reputazione della persona denunciata. Tale danno pare vieppiù accentuato nel caso in esame in considerazione del fatto che il Cap. Parte_1 quale ufficiale della Guardia di Finanza, facente parte della Polizia Giudiziaria, ricopriva il ruolo di pubblico ufficiale e, in quanto tale, è tenuto a sottostare a comportamenti improntati a particolare inappuntabilità che devono essere assistiti da una altrettanto particolare tutela della lesione dell'onore.
In proposito, occorre considerare che, a cagione della calunnia subita, il ricorrente venne sollevato dall'incarico delle indagini sul conto di e le indagini vennero assegnate ad altro Gruppo CP_1 della Guardia di Finanza facente capo allo stesso Comando e da ciò derivò, come notoriamente accade in qualsiasi ambiente lavorativo, una inevitabile diffusione, nell'ambito della Guardia di Finanza bolognese, della notizia della infamante accusa di cui era stato oggetto l'ufficiale con conseguente discredito professionale e stress emotivo del ricorrente per la lesione alla sua reputazione professionale.
A ciò va aggiunto l'ulteriore da danno derivante da procedimento penale: infatti, il Cap. a Parte_1 seguito dell'esposto presentato dagli odierni resistenti, venne iscritto nel registro degli indagati per il delitto di falso in atto pubblico, e non v'è dubbio che la sottoposizione a un procedimento penale, anche se conclusosi con archiviazione o prescrizione del reato, è di per sé causa di sofferenza, ansia e stress, che rientrano nel danno risarcibile.
La liquidazione di tali danni non può che avvenire in via equitativa sulla base di criteri presuntivi che tengono conto della gravità dell'accusa, della posizione sociale della vittima e delle conseguenze concrete della calunnia.
Ebbene, tenuto conto di tali criteri e considerato che i resistenti sono già stati condannati in sede penale al pagamento, in solido, di una provvisionale di €10.000,00 in favore del ricorrente, pare congruo al ristoro del danno subito, porre a carico del resistente il pagamento dell'ulteriore somma CP_1 di €10.000,00, oltre rivalutazione e interessi dal fatto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente così come CP_1 liquidate in dispositivo, sulla base del decisum, in applicazione del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere tra il ricorrente e il resistente a Controparte_2 spese di lite compensate.
2) Condanna al risarcimento, in favore di , per i titoli di cui in CP_1 Parte_1 motivazione, della somma di €10.000,00, oltre rivalutazione e interessi dal fatto al saldo, in aggiunta a quanto dovuto dal resistente, pro quota, a titolo di provvisionale stabilita con la sentenza penale.
3) Condanna al pagamento, in favore di , delle spese del CP_1 Parte_1 presente giudizio, liquidate in €3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 03.10.2025 Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3325/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDELE Parte_1 C.F._1
VI ER, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FEDELE
VI ER
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTELLACCI CP_1 C.F._2 IE e dell'avv. PETTAZZONI VERONICA ( ) VIA G. MATTEOTTI N. C.F._3
154 40014 CREVALCORE, elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO MATTEOTTI 154 40014
CREVALCORE presso il difensore avv. MARTELLACCI IE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DALE Controparte_2 C.F._4 FABRIZIO e dell'avv. ( Indirizzo Telematico, Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DALE FABRIZIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta In via principale:
Accertare e dichiarare che il reato di calunnia perpetrato dai sigg. e CP_1 CP_2
, in concorso tra loro, ai danni del Cap. ha causato a quest'ultimo
[...] Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali per un totale di € 20.000,00 come esposto in narrativa. Di conseguenza, condannare i suddetti sigg. e , in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2 risarcire Il Cap. per i danni subiti in relazione ai fatti oggetto della causa, nella Parte_1 misura di € 20.000 oltre alla somma provvisionale già liquidata in sede penale, oppure nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
pagina 1 di 4 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via preliminare: disporre la riunione del presente procedimento con i procedimenti connessi R.G.
n. 2497/2025, R.G. n. 3297/2025 e R.G. n. 2462/2025, pendenti innanzi al medesimo Tribunale, per le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito, in via principale: rigettare la domanda del signor per la parte eccedente la Parte_1 somma di € 10.000,00 già liquidata a titolo di provvisionale in sede penale, in quanto infondata in fatto e in diritto per carenza di allegazione e prova di un danno ulteriore;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice per somme eccedenti la provvisionale, contenere la condanna del signor nella CP_1 misura che risulterà di stretta giustizia all'esito dell'istruttoria, tenuto debitamente conto della somma già liquidata a titolo di provvisionale;
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Per Controparte_2
“Chiede la cessata materia del contendere per intervenuta transazione tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il Cap. ha chiesto la condanna di Parte_1 [...]
e al risarcimento dei pregiudizi subiti in conseguenza del reato di calunnia CP_1 Controparte_2 commesso da questi ultimi ai suoi danni e di altri colleghi militari appartenenti II Gruppo della Guardia di Finanza di Bologna e accertato con sentenza passata in giudicato.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti contestando la domanda risarcitoria per carenza di specifica allegazione e, soprattutto, di rigorosa prova dei presunti danni, ritenendo già satisfattiva dei pregiudizi subiti dal ricorrente la provvisionale liquidata dal giudice penale nell'importo di €10.000,00.
Con atto depositato il 15.07.2025 la difesa del resistente ha chiesto dichiararsi Controparte_2 cessata la materia del contendere in relazione alla posizione del proprio assistito sulla scorta dell'accordo transattivo raggiunto tra e con il quale il resistente si è impegnato, a Parte_1 CP_2 tacitazione di ogni altra pretesa, a corrispondere al ricorrente la somma di €10.000,00 in aggiunta alla provvisionale già integralmente onorata pro quota.
All'udienza in data 30.09.2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti alla discussione e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore breve sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§
La domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate, nel rapporto tra e , deve trovare accoglimento alla luce dell'accordo Parte_1 Controparte_2 transattivo intercorso tra le parti, depositato in atti, sulla base del quale il resistente si è impegnato a corrispondere al ricorrente, a tacitazione di ogni pretesa, la somma di €10.000,00 in aggiunta alla provvisionale stabilita dal giudice penale e già interamente onorata pro quota da . Controparte_2
pagina 2 di 4 La domanda spiegata da nei confronti di merita accoglimento nei Parte_1 CP_1 limiti di seguito spiegati.
Non vi è controversia tra le parti in ordine all'an della pretesa risarcitoria.
La presente domanda è stata, infatti, radicata a seguito della sentenza del Tribunale di Bologna resa nel processo penale n. 14603/14 R.G.N.R. - 965/18 R.G. Dib. in data 30 settembre 2020, con la quale gli odierni resistenti, e avv. venivano condannati per il reato di CP_1 Controparte_2 calunnia commesso nei confronti sia del Cap. , sia di altri Ufficiali e Sottufficiali Parte_1 della Guardia di Finanza (doc.1 ricorrente).
In particolare la sentenza di primo grado aveva accertato che gli odierni convenuti: “...con un atto denominato “Osservazioni e richieste ai sensi dell'art. 12 co.7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) recapitato al II Gruppo della G.d.F. di Bologna ed al Garante del Contribuente in Bologna, via Larga n. 35 (che provvedeva a trasmetterlo alla Procura della Repubblica di Bologna per il quale veniva aperto il p.p. nr. 14601/14 mod. 44 confluito nel p.p. 5651/15 riunito al presente) avevano dichiarato fatti penalmente rilevanti-pur sapendoli innocenti - a carico dei militari Controparte_3
, , e Brig. , appartenenti al II Gruppo
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 della Guardia di Finanza di Bologna, che avevano effettuato la verifica fiscale nei confronti di CP_1
contestando la veridicità, la genuinità nonché la correttezza delle procedure adottate dai
[...] verbalizzanti nell'ambito degli accertamenti e paventando il reato di falso in atto pubblico compiuto dalla P.G. che aveva proceduto alle contestazioni fiscali di cui al precedente capo a carico di CP_1
.
[...]
Con detta sentenza gli imputati (odierni convenuti) venivano condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio avanti al giudice civile, e al pagamento in solido della somma di € 10.000,00 per ciascuna parte civile, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Con sentenza n. 2519/21, la Corte d'Appello di Bologna, sezione 3^ Penale ha confermato la decisione del giudice di primo grado (doc. 2 ricorrente).
La sentenza della Corte di Appello di Bologna veniva, poi, impugnata davanti alla Suprema Corte soltanto da , divenendo in tal modo irrevocabile nei confronti di in Controparte_2 CP_1 data 01/07/2022.
La Suprema Corte con sentenza emessa in data 22/02/2023 dichiarava inammissibile il ricorso e di conseguenza la sentenza diveniva irrevocabile anche nei confronti di (doc. 2 Controparte_2 ricorrente).
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., le statuizioni passate in giudicato sono irrevocabili “quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato o del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale”, sicchè il presente giudizio verte unicamente sulla spettanza e sull'entità del risarcimento del danno nei confronti dell'attore.
Sul punto la Suprema Corte, con recentissimo pronunciamento (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3
Num. 25281 Anno 2025) ha stabilito che il danno conseguente al fatto di reato accertato (calunnia), di natura morale, pur non costituendo un mero danno - evento, e cioè “in re ipsa”, e dovendo quindi essere oggetto di allegazione e di prova, può essere tuttavia desunto da presunzioni semplici (Cass., sez. 6 -3,
18/07/2019, n. 19434; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 8861 del 31/03/2021; Sez. 3 -, Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023).
Nel caso di specie ricorre indubbiamente il danno morale, allegato dal ricorrente, posto che la calunnia pagina 3 di 4 causa sempre un danno morale alla dignità, all'onore e alla reputazione della persona denunciata. Tale danno pare vieppiù accentuato nel caso in esame in considerazione del fatto che il Cap. Parte_1 quale ufficiale della Guardia di Finanza, facente parte della Polizia Giudiziaria, ricopriva il ruolo di pubblico ufficiale e, in quanto tale, è tenuto a sottostare a comportamenti improntati a particolare inappuntabilità che devono essere assistiti da una altrettanto particolare tutela della lesione dell'onore.
In proposito, occorre considerare che, a cagione della calunnia subita, il ricorrente venne sollevato dall'incarico delle indagini sul conto di e le indagini vennero assegnate ad altro Gruppo CP_1 della Guardia di Finanza facente capo allo stesso Comando e da ciò derivò, come notoriamente accade in qualsiasi ambiente lavorativo, una inevitabile diffusione, nell'ambito della Guardia di Finanza bolognese, della notizia della infamante accusa di cui era stato oggetto l'ufficiale con conseguente discredito professionale e stress emotivo del ricorrente per la lesione alla sua reputazione professionale.
A ciò va aggiunto l'ulteriore da danno derivante da procedimento penale: infatti, il Cap. a Parte_1 seguito dell'esposto presentato dagli odierni resistenti, venne iscritto nel registro degli indagati per il delitto di falso in atto pubblico, e non v'è dubbio che la sottoposizione a un procedimento penale, anche se conclusosi con archiviazione o prescrizione del reato, è di per sé causa di sofferenza, ansia e stress, che rientrano nel danno risarcibile.
La liquidazione di tali danni non può che avvenire in via equitativa sulla base di criteri presuntivi che tengono conto della gravità dell'accusa, della posizione sociale della vittima e delle conseguenze concrete della calunnia.
Ebbene, tenuto conto di tali criteri e considerato che i resistenti sono già stati condannati in sede penale al pagamento, in solido, di una provvisionale di €10.000,00 in favore del ricorrente, pare congruo al ristoro del danno subito, porre a carico del resistente il pagamento dell'ulteriore somma CP_1 di €10.000,00, oltre rivalutazione e interessi dal fatto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente così come CP_1 liquidate in dispositivo, sulla base del decisum, in applicazione del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere tra il ricorrente e il resistente a Controparte_2 spese di lite compensate.
2) Condanna al risarcimento, in favore di , per i titoli di cui in CP_1 Parte_1 motivazione, della somma di €10.000,00, oltre rivalutazione e interessi dal fatto al saldo, in aggiunta a quanto dovuto dal resistente, pro quota, a titolo di provvisionale stabilita con la sentenza penale.
3) Condanna al pagamento, in favore di , delle spese del CP_1 Parte_1 presente giudizio, liquidate in €3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 03.10.2025 Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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