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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3269 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli
Nord, pubblicata in data 12/01/2022 e contraddistinta dal n.61/2022, iscritto al
n.894/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 05 novembre 2024 e pendente
TRA
, C.F. – rapp.to e difeso, giusta procura estesa Parte_1 C.F._1
in calce all'atto di citazione in appello dall'Avv. Sebastiano Pagano, C.F.
, pec: C.F._2 Email_1
–-APPELLANTE-
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Fran- Controparte_1 C.F._3
cesco Castaldo, in virtù di procura alle liti rilasciata originaria- C.F._4
mente su foglio separato ed allegata in calce alla comparsa di costituzione in appello, REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
pec: Email_2
-Appellato-
E
in persona del legale rappresentante p.t. - P.IVA – Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Palmieri ( ), pec: C.F._5 [...]
Email_3
-Appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. , con citazione notificata il primo marzo 2022 proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza, indicata in epigrafe, notificata il tre febbraio 2022, emessa dal Tri-
bunale di Napoli Nord nel giudizio di risarcimento danni per responsabilità professionale,
dal promosso contro , avvocato, che non si era costituito in sua Pt_1 Controparte_1
difesa, nonostante il mandato difensivo conferito e l'acconto versato, in un giudizio di lavoro promosso in suo danno da tal . La causa si concludeva con la Persona_1
condanna del RU al pagamento di € 70.335,33 oltre spese legali ed il RU era destinatario di un'esecuzione immobiliare previa iscrizione di ipoteca sulla casa di abi-
tazione. Concludeva poi un accordo di definizione bonaria tramite l'intervento di un di-
verso avvocato.
, nel costituirsi in giudizio, confermando l'omissione, chiedeva ed otte- Controparte_1
neva di chiamare in causa in manleva Controparte_2
Il giudizio di primo grado era trattenuto in decisione senza istruttoria, non ammessa dal giudice, ed era così decisa: “in parziale accoglimento della domanda attorea, rigettata ogni altra domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti del convenuto, con-
danna quest'ultimo, , al pagamento, in favore dell'attore, Controparte_1 Parte_2
, per le causali restitutorie di cui in motivazione, della somma complessiva di euro
[...]
1.500,00 (millecinquecento/00), oltre interessi, al tasso di cui all'art. 1284, comma 1,
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c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
2. dichiara il parziale assorbimento e,
in relazione alla condanna restitutoria innanzi riportata dal convenuto, rigetta la do-
manda di manleva e garanzia promossa dal convenuto nei confronti della chiamata in causa;
3. compensa integralmente le spese di lite relative al presente giudizio tanto tra l'attore ed il convenuto, quanto tra il convenuto e la chiamata in causa”.
Il giudice accoglieva l'azione proposta dal solo per la ripetizione dell'acconto Pt_1
versato motivando di non aver potuto procedere al giudizio prognostico sulla causa di lavoro perché di tale giudizio era versata in atti la sola sentenza.
2. proponeva all'attenzione della Corte i seguenti motivi di appello: Parte_1
a. Difetto insanabile di motivazione per omesso esame e carenza nella valuta-
zione di documenti fondamentali e dei fatti non contestati, perché il giudice, dopo aver richiamato la necessità di procedere al giudizio prognostico sull'esito del contenzioso presupposto, per la verifica del nesso di causalità tra l'inadempimento del professionista ed il danno lamentato, riteneva ingiustamente come la mancata allegazione del ricorso di lavoro e degli ulteriori atti del giudizio impedisse di valutare l'incidenza dell'omissione della costituzione in giudizio.
L'appellante opponeva che in citazione erano allegati tutti i fatti che avevano caratteriz-
zato il giudizio precedente ed il convenuto non li aveva contestati, facendoli divenire pacifici e la disamina della sentenza avrebbe consentito di rilevare tutti gli elementi ne-
cessari per la valutazione della colpa professionale dell'avvocato, risultando indicati i fatti, le pretese economiche del ricorrente, le ragioni giuridiche, le dichiarazioni rese dai testimoni, lo svolgimento del giudizio. Dalla lettura della sentenza si coglie il peso in giudizio assunto dalla contumacia, come da passaggi motivazionali che l'appellante ci-
tava. Il giudice del lavoro precisava che i testi escussi non avevano conoscenza speci-
fica dei fatti che descrivevano ma che, in mancanza di una avversa ricostruzione tesa a sconfessare o bilanciare la valutazione delle prove, le stesse dichiarazioni dovevano essere valutate.
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L'appellante rilevava di aver inutilmente indicato in primo grado i testimoni che avreb-
bero potuto chiarire i fatti.
b. Nullità della Sentenza per mancanza di valutazione dei fatti, per totale assenza del giudizio prognostico sul giudizio precedente. Il giudice di primo grado non conside-
rava il dovere di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente ricadente sull'av-
vocato che costituivano distinte violazioni perché avrebbe potuto appellare la Pt_1
sentenza, ottenendo un'altra valutazione su dichiarazioni testimoniali de relato actoris che già lo stesso Tribunale del lavoro aveva qualificato come non specifiche;
trovare delle condizioni transattive migliori, rispetto a quelle a cui è dovuto soggiacere nel caso in cui la sentenza fosse stata appellabile o già appellata, evitare ulteriori costi di com-
pensi di due precetti, spese e compensi di pignoramento, spese per cancellazione dell'ipoteca inscritta sulla propria abitazione, avrebbe evitato di veder vincolata patrimo-
nialmente la propria abitazione, non sarebbe stato segnalato al sistema bancario in esito al pignoramento in banca, non avrebbe patito emotivamente la gravissima notizia im-
provvisa, dopo tre anni, di una condanna inaspettata, severa ed irreversibile. La respon-
sabilità derivava non solo dall'esito del giudizio ma anche dalla totalità delle obbligazioni del professionista rimaste inadempiute.
c. Nullità della sentenza per non aver il Tribunale valutato le dichiarazioni testimo-
niali rese nel giudizio presupposto e per non aver ammesso la prova testimoniale nel giudizio di risarcimento danni.
Le testimonianze rese nel giudizio presupposto erano inattendibili ed irrilevanti perché
de relato, come illustrava. Chiedeva di escutere come testi coloro che erano a cono-
scenza diretta dei fatti, che avrebbero potuto confermare come il ricorrente non avesse mai lavorato come dipendente del se non per sporadiche prestazioni occasionali Pt_1
sempre ricompensate e dunque nulla sarebbe dovuto essere corrisposto a quest'ultimo a titolo di tredicesima ed a titolo di TFR in quanto emolumenti propri del lavoro subordi-
nato. Chiedeva quindi l'ammissione in appello della prova già inutilmente chiesta in
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primo grado. Precisava che il danno era così quantificato:
- € 73.346,73 di cui all'esecuzione immobiliare subita;
- € 5.303,90 per compensi professionali maturati dall'avvocato del ricorrente nella causa presupposta;
- € 3.000,00 per spese dovute per la pratica di cancellazione dell'ipoteca
- € 5.000,00 a titolo equitativo e compensativa del danno e del pregiudizio patito dal sig.
per la segnalazione al sistema bancario creditizio e la conseguente Parte_1
impossibilità di accedere al credito;
- € 10.000,00 a titolo di danno biologico ed esistenziale rappresentato dalla patologia sopraggiunta e dalla sofferenza psichica.
d. Erronea liquidazione delle spese del grado perché il convenuto non aveva parteci-
pato immotivatamente all'incontro per la stipula di una convenzione di negoziazione as-
sistita dopo aver mostrato disponibilità e per non aver condannato il convenuto al paga-
menti delle spese di lite nonostante la soccombenza.
Concludeva per: “I. Preliminarmente: si chiede assumersi la prova testimoniale peren-
toriamente richiesta in primo grado e reiterata in corso di causa, nel caso in cui Codesta
Ecc.ma Corte la ritenesse determinante onde pervenire al giudizio di responsabilità
dell'Avv. ; Controparte_1
II.Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. nato Controparte_1
a Napoli il 07/11/1966 – C.F. - con Studio legale in Afragola alla C.F._3
via Oberdan n. 43, per grave inadempimento contrattuale, non avendo adempiuto al
mandato conferitogli, per violazione degli artt. 1176 comma 2, 1375, 1712, 1713, 2236
c.c., e dunque per violazione dell'obbligo di utilizzare la diligenza qualificata del profes-
sionista, per violazione degli obblighi di sollecitazione, dissuasione ed informazione del
cliente, per violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale, per violazione dei canoni
di diligenza ordinaria del “buon padre di famiglia”, per violazione dell'obbligo di comuni-
cazione di eseguito mandato e dell'obbligo di rendiconto;
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III.Accertare e dichiarare la responsabilità professionale del predetto professionista per
grave inadempimento contrattuale non avendo posto in essere gli atti basilari e le pos-
sibili azioni a tutela dei diritti del proprio assistito nonostante avesse ricevuto pieno man-
dato e lauto acconto;
IV. Accertare e dichiarare la responsabilità professionale del predetto professionista per
imperizia, imprudenza e negligenza;
V. Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui al presente atto, la sussistenza del
nesso di causalità materiale tra l'inadempimento colpevole del predetto professionista
ed il danno patito dal sig. rappresentato dalle somme indicate negli atti Parte_1
di precetto notificatogli per sorta capitale, per spese e compensi legali;
dalle somme
maturata per la subita azione esecutiva;
dalle somme dovute per la registrazione della
Sentenza; dalle spese per la cancellazione dell'ipoteca giudiziale annotata sulla propria
abitazione; dal danno patito per la parziale “indisponibilità commerciale” del bene ipote-
cato; dal danno patito per le segnalazioni al sistema di vigilanza bancaria;
dal danno
morale ed esistenziale, dal patema d'animo rappresentato dovuto alla totale incoscienza
della propria e gravosissima situazione debitoria il tutto come meglio analiticamente
specificato a pag. 18 del presente atto e da quantizzarsi in € 98.150,66 (novantottomi-
lacentocinquanta/66) detratto l'acconto di € 1.500,00 versato all'Avv. e da CP_1
egli già ripetuto;
VI. Condannare l'Avv. nato a [...] il [...] Controparte_1
( ) in solido con la compagnia chiamata in causa C.F._3 Controparte_2
al pagamento in favore del sig. di € 98.150,66 (novantottomila-
[...] Parte_1
centocinquanta/66) oltre interessi dalla prima messa in mora all'effettivo soddisfo de-
tratto l'acconto di € 1.500,00 versato all'Avv. e da egli già ripetuto;
CP_1
VII. Condannare l'Avv. in solido con la compagnia di assicurazione Controparte_1
chiamata in causa alla refusione delle spese e compensi legali del Controparte_2
doppio grado di giudizio oltre accessori da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
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per averne fatto anticipo.”
3. eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità Controparte_1
dell'appello, comunque infondato nel merito. Perorava la conferma della sentenza di primo grado perché il giudice era stato impossibilitato a procedere alla corretta disamina del giudizio presupposto per la mancata produzione del ricorso e degli ulteriori atti del processo che precludevano il giudizio controfattuale. Le spese di lite erano state com-
pensate essendo state rigettate tutte le domande ad eccezione di quella di ripetizione della minima somma versata in acconto all'avvocato. Si opponeva all'ammissione della prova testi richiesta dall'appellante e “nella denegata ipotesi di ammissione della stessa,
si chiede di essere ammesso alla prova contraria con gli stessi testi ed ammettere i mezzi istruttori richiesti dal comparente con le memorie ex art. 183 C.p.C.”. Riproponeva
domanda di manleva nei riguardi della chiamata in causa, Controparte_2
Così quindi concludeva: “respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, riget-
tare l'appello proposto dal sig. , perché inammissibile, improcedibile ed Parte_1
improponibile, nonché infondato in fatto e diritto, chiedendo l'integrale conferma della
sentenza n. 61/2022 del Tribunale di Napoli Nord. Con vittoria di spese, competenze ed
onorari del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 C.P.C. in favore del sottoscritto
procuratore anticipatario.
In subordine in caso di accoglimento della domanda, anche parziale, CONDANNARE
la compagnia chiamata in causa, in persona del legale Controparte_3
rapp.te pro tempore, a tenere indenne e manlevare, l'Avv. , a fronte di Controparte_1
ogni pregiudiziale conseguenza, di qualunque somma e qualsiasi altra spesa giudiziale
anche per onorari in favore dell'attore per il sinistro di cui alla premessa;
Condannare, in ogni caso, la compagnia in persona del Controparte_3
legale rapp.te pro tempore al pagamento delle spese, diritti ed onorari in favore dell'Avv.
, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, per essere Controparte_1
stato costretto a costituirsi nel presente giudizio, nonostante avesse diligentemente
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denunciato l'accaduto alla stessa compagnia.”
4. Anche eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza del gra- Controparte_2
vame per la carenza della prova dell'incidenza della omissiva condotta del professioni-
sta in danno dell'attore, ritenendo corretta la gravata sentenza ed il rigetto della prova articolata.
Eccepiva la carenza di legittimazione attiva del non titolare di diritti da azionare Pt_1
nei confronti di , per domandare la condanna della compagnia in via Controparte_2
solidale e diretta con il convenuto. Reiterava le eccezioni di inoperatività della garanzia assicurativa, eccependo comunque la tardività della costituzione in appello da parte di
, perché la condotta del professionista non era stata colposa ma vo- Controparte_1
lontaria, posto che il convenuto affermava di non essersi volontariamente costituito nel giudizio presupposto. Così concludeva: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita, con-
trariis reiectis, rigettare il gravame proposto dal sig. nei confronti Parte_1
dell'avv. siccome inammissibile e, comunque, totalmente destituito di Controparte_1
fondamento in ogni sua parte e, per l'effetto, previa conferma integrale della pronuncia
di primo grado, condannare esso appellante alla refusione delle spese e competenze di
lite di cui all'impugnazione introdotta, anche, nei confronti di . In via di Controparte_2
mero subordine, salvo gravame innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, nella dene-
gata ipotesi di declaratoria di responsabilità del predetto avv. nella determi- CP_1
nazione dell'evento dannoso dedotto da parte appellante, rigettare la eventuale ripropo-
sizione della domanda di manleva, eventualmente spiegata dal predetto professionista
nei confronti della concludente appellata società assicuratrice, stante l'inoperatività della
eccepita copertura assicurativa, quale conseguenza di un pregiudizio economico deter-
minato da un atto volontario e, come tale, non indennizzabile a termine di polizza (art.
1 Allegato A condizioni generali e particolari di assicurazione). Con la condanna dell'avv.
, anche in questo caso, alla refusione di spese e competenze di lite in Controparte_1
relazione al presente grado di giudizio.”
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5. La Corte tratteneva la causa in decisione salvo rimetterla sul ruolo ritenendo ammissibile e rilevante la prova per testi articolata sin dal primo grado dall'appellante,
nel contempo rigettando la prova orale articolata dall'appellato per mancata riproposi-
zione dell'istanza anche in appello. All'udienza del 05.11.2024 ascoltava i due testimoni,
, figlio dell'attore e e, all'esito tratteneva la causa Testimone_1 Controparte_4
nuovamente in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
6. La domanda di manleva riproposta nel gravame da ex art. 346 Controparte_1
c.p.c. era ritualmente effettuata nonostante il decorso del termine per la costituzione in appello indicato dall'art 347 c.p.c., come sancito dalla S.C. a ss.uu. con la sentenza n.
7940/2019, di pronuncia del seguente principio di diritto : “Nel processo ordinario di co-
gnizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, e dalle successive modi-
fiche, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale,
sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali
è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado". Nella fattispecie in esame il primo giudice dichiarava assorbita la domanda di manleva proposta con riferimento all'azione risarcitoria, per il rigetto della pretesa atto-
rea, non accogliendola per la restituzione dell'acconto versato dall'attore all'avvocato,
perché detta domanda era “meramente restitutoria” e non oggetto della polizza. Ne
consegue che la questione giudicata assorbita, non necessitante di appello incidentale,
poteva essere riproposta ex art 346 c.p.c. anche non tempestivamente purché entro la
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prima udienza, come avvenuto, ritenendo comunque definitivamente decisa la que-
stione inerente la restituzione dell'acconto ed il rigetto della manleva per tale voce resti-
tutoria.
7. L'oggetto del contenzioso in appello è incentrato sulla verifica del nesso di cau-
salità tra il pacifico inadempimento dell'avvocato ed i danni allegati e l'impugnata sen-
tenza, sul punto, dichiarava che la verifica era impedita dalla mancata disamina degli atti del giudizio presupposto, della quale era versata in atti solo la sentenza. I primi tre motivi dell'appello, tutti incentrati sul punto appena menzionato, sono quindi tra loro connessi e necessitano di trattazione congiunta.
Il nesso di causalità doveva essere dimostrato dal creditore danneggiato e la sua veri-
fica, in materia di responsabilità dell'avvocato, è stata oggetto di recente pronuncia da parte della S.C., ordinanza n. 24670/2024, rilevante nella decisione della fattispecie in esame. L'attore, sin dall'atto di citazione in primo grado, precisa, a pag. 6, in neretto,
che “ciò che si vuole sottolineare è che la domanda giudiziale (riferita al giudizio pre-
supposto) sarebbe stata confutata totalmente ed agevolmente se solo l'odierno conve-
nuto avesse adempiuto al mandato e si fosse costituito in giudizio”, come si dilungava ad illustrare così precisando come il danno lamentato non fosse costituito dalla perdita di chance di partecipare al giudizio, ex sé non risarcibile, bensì il danno-conseguenza frutto della condotta omissiva dell'avvocato. La S.C. affronta in modo completo la que-
stione con la citata ordinanza n. 24670 del 2024 che, nell'escludere la risarcibilità della mera chance, rappresentata dalla perdita della mera possibilità di partecipare ad un giudizio, precisa che occorre verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta dell'avvocato, se un danno vi sia stato effetti-
vamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assi-
stito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle pro-
prie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la con-
dotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (tra le molte: Cass.
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n. 11901/2002; Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass.
n. 2348/2022; Cass. n. 2109/2024)., con precisazione della distinzione tra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. Nel primo caso l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione, mentre nella seconda ipotesi il danno … deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato. Tale seconda ipotesi è quella conferente in questa fattispecie che attiene alla responsabilità professionale dell'avvocato per omessa costituzione in giudizio che per l'attore avrebbe avuto valenza decisiva per il rigetto della pretesa azionata dal ricorrente nel giudizio presupposto. Il nesso causale, ribadisce la S.C., in siffatte ipotesi è costituito dall'incidenza della ipotetica costituzione in causa che “non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica” – in base alla regola della preponde-
ranza dell'evidenza o del 'più probabile che non' -, per cui l'affermazione della respon-
sabilità risarcitoria “implica una valutazione prognostica positiva” circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, abbia un esito favorevole (tra le altre, segnatamente, Cass. n. 25112/2017 e
Cass. n. 10320/2018). La mera perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio, per effetto dell'inadempimento dell'avvocato alla sua obbligazione professionale, possa co-
stituire un danno, di per sé, risarcibile, a prescindere da una correlazione con il risultato
'utile' cui mira il giudizio stesso, muovono, anzitutto, dalla considerazione della natura di detta obbligazione, che la Corte, da sempre (Cass. n. 3848/1968; Cass. n. 2230/1973;
Cass. n. 7618/1997; Cass. n. 16023/2002; Cass. n. 10289/2015; Cass. n. 30169/2018;
Cass. n. 21953/2023), ha ritenuto essere, di regola (e certamente nel caso dello svolgi-
mento dell'incarico di patrocinare in un giudizio), “di mezzi e non di risultato” (secondo una terminologia ormai risalente) in quanto il professionista si fa carico non già
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dell'obbligo di realizzare il risultato cui il cliente aspira, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere fina-
lizzata. Gli proseguono affermando come la tutela accordata al creditore sia Parte_3
quella dell'interesse primario o presupposto che, per l'avvocato, è costituito dalla “vit-
toria della causa”, sicché, “(n)on c'è obbligazione di diligenza professionale del medico o dell'avvocato se non in vista, per entrambe le parti, del risultato della guarigione dalla malattia o della vittoria della causa”, con la conseguenza di dover dimostrare che la condotta contraria alle leges artis, che costituisce l'interesse strumentale, abbia deter-
minato, eziologicamente, la lesione dell'interesse primario/presupposto e, dunque, il danno evento. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, infatti, sussistere in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, dunque, come conse-
guenza unicamente della lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione.
L'inadempimento potrà certamente costituire il presupposto della domanda di restitu-
zione del compenso che il cliente abbia corrisposto al professionista o per consentire al primo di opporsi utilmente alla richiesta in tal senso avanzata da quest'ultimo (avvalen-
dosi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.: tra le altre, Cass. n. 22487/2004); e nel peri-
metro dell'inadempimento, e quindi della lesione dell'interesse strumentale, si collo-
cherà senz'altro anche la condotta imperita/negligente dell'avvocato che abbia cagio-
nato la perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio. Tuttavia, ai fini del risarci-
mento del danno si rende necessaria, altresì, la prova del nesso eziologico tra la con-
dotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata “vittoria della causa”, non essendo la “mera partecipa-
zione ad un giudizio” ad essere tutelata dall'ordinamento, perché ad essere tutelata è
la lesione dell'interesse al “bene della vita” del cliente per il cui soddisfacimento è uni-
camente diretto l'adempimento dell'obbligazione di diligenza professionale forense e cioè l'interesse a “vincere la causa”, a vedersi riconosciute le “proprie ragioni” e, quindi,
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ad ottenere tutela dei propri diritti/interessi legittimi.
Anche in merito agli allegati danni da perdita della possibilità di transigere la vertenza o di procrastinarne la soluzione o di giovarsi di situazioni di fatto o di diritto sopravvenute,
che indiscutibilmente rappresentano, già di per sé stessi, apprezzabili vantaggi sotto il profilo economico derivanti, risarcibili secondo Cass. n. 15759/2001 e Cass. n.
22026/2004, con l'ordinanza n. 24670 del 2024 la Cassazione precisa comunque la ne-
cessità di indagine e prova di un “criterio prognostico basato sulle concrete ragionevoli possibilità di risultati utili”, cioè la presenza di “concrete ragionevoli possibilità” di con-
seguirlo. Occorrerà, quindi, che quei risultati vantaggiosi (una transazione, l'intervento di uno jus superveniens favorevole alla parte, etc.), siano possibilità 'ragionevolmente concrete' conseguibili nel corso di una lite, tali da integrare l'interesse primario/presup-
posto alla cui soddisfazione è dedotta in contratto l'obbligazione di diligenza professio-
nale dell'avvocato.
8. Tanto specificato illustrando i riferimenti giurisprudenziali assunti per la deci-
sione del giudizio, la Corte procede ala verifica della fondatezza dei motivi di gravame proposti dal e rileva come i due testimoni escussi, uno era il figlio dell'attore, Pt_1
indubbiamente avrebbero potuto costituire un elemento favorevole per il resistente nella decisione del contenzioso. Considera anche che la contumacia in giudizio, nella sua conclamata neutralità, comunque incideva in giudizio per la mancata prospettazione al giudice della ricostruzione alternativa dei fatti di causa, oltre che delle ragioni giuridiche inerenti, ad esempio, la valenza della testimonianza de relato. Di contro non concede alla rilevanza alla mancata contestazione da parte del convenuto dei fatti allegati in ci-
tazione dall'attore e riferiti al giudizio presupposto perché l'onere di contestazione sus-
siste solo per i fatti noti alla parte e non quelli ad essa ignoti ( S.C. n. 14652/2016), cioè,
in questo giudizio, quelli inerenti al giudizio presupposto al quale il convenuto non par-
tecipava.
Il giudizio prognostico demandata alla Corte, da effettuarsi secondo una valutazione ex
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ante, dovrebbe essere effettuato utilizzando la prova raccolta in questa sede, che ben può presumersi sarebbe stata espletata nel giudizio presupposto, e sulla sentenza di primo grado. Il materiale probatorio a disposizione, nonostante l'integrazione effettuata,
non è sufficiente all'accoglimento della domanda risultando ancora una volta decisiva la carenza di produzione di tutti gli atti del giudizio, il cui onere ricadeva sull'attore.
Per l'appellante la sentenza era completa ed esaustiva nell'illustrare il processo esple-
tato davanti il giudice del lavoro. Ciò tuttavia non implica che il giudice del processo risarcitorio possa in autonomia valutare l'accaduto. Il precedente contenzioso era incen-
trato sulla valutazione dell' esistenza di un rapporto di dipendenza, di lavori subordinato,
quale quello perorato dal ricorrente, o di contro di natura occasionale, come sostiene in questo contenzioso il Un rapporto di natura lavorativa comunque di certo tra Pt_1
le parti era esistente perché dedotto dallo stesso Nella sentenza di primo Pt_1
grado, sul punto, il giudice illustra che nel ricorso comunque allegava Parte_4
di aver percepito “a titolo di 13° mensilità ed indennità di ferie somme inadeguate” e,
ancora di aver “ricevuto solo un acconto a titolo di TFR e indennità di mancato preavviso dall'esito della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento in data 31.10.2023”.
In sostanza il ricorrente affermava di essere stato retribuito per un lavoro dipendente,
sia pure con pagamenti insufficienti. Tali circostanze meritavano una disamina diretta da parte della Corte, tramite lettura e valutazione delle dichiarazioni rese, delle difese addotte, dei documenti prodotti, con particolare riferimento, ove esistenti, di quelli atte-
stanti i pagamenti, l'indicazione del titolo dell'effettuazione delle dazioni, gli importi ero-
gati.
Ed ancora: l'appellante chiede in questo giudizio di dover considerare non attendibili le dichiarazioni rese nella causa di lavoro dal teste pur essendo lo stesso qua- Tes_2
lificato in sentenza come “probatoriamente rilevante …. piena di particolari, oltrechè
Tes_ spontanea e genuina”. Il teste riferiva di episodi a lui noti per conoscenza diretta,
indicava orari, luoghi di lavori e circostanze, riferiva di esserlo andato a prelevare al
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lavoro il ricorrente, di fotografie ricevute dal lavoratore mentre era impegnato nell'esple-
tamento delle sue mansioni e altre circostanze di simile tenore. Quanto dichiarato tro-
vava riscontro nelle dichiarazioni dell'altro teste, , cognato del ricorrente, Testimone_3
che dichiarava di averlo spesso accompagnato con la sua auto e averlo prelevato la sera intorno alle 22. Il quadro probatorio doveva essere esaminato direttamente dalla
Corte, non dedotto dagli stralci delle dichiarazioni rese in sentenza. Le prove raccolte erano risultate tali da indurre il giudice a ritenere sussistenti i requisiti costituitivi del rapporto di lavoro subordinato, sia pure rilevando l'incidenza nel suo convincimento della condotta processuale del resistente imputabile a . Il Tribunale Controparte_1
considerava tuttavia fondanti elementi del tutto svincolati dalla mancata costituzione in giudizio dl resistente ed a tal fine menzionava la mancanza di una propria struttura da parte del ricorrente e di mezzi propri di assunzione di rischi nelle lavorazioni. Insomma,
pur nella convinzione del pregiudizio derivante per il lavoratore dalla contumacia, la
Corte, per l'esistenza di validi elementi comunque di supporto alle ragioni del lavoratore,
emergenti dalla sentenza emessa nella causa di lavoro, ma anche a causa della man-
cata diretta disamina delle carte processuali nella loro interezza, essenziali per il for-
marsi di un convincimento autonomo circa il potenziale diverso esito del giudizio in pre-
senza della costituzione in giudizio e l'assunzione della prova testimoniale solo in questo giudizio raccolta, rigetta l'appello, non potendo concedere pieno credito alle dichiara-
zioni del figlio dell'attore e dell'atro teste secondo il quale la prestazione lavorativa era occasionale e limitata nel tempo e non comprendendo come dette dichiarazioni fossero compatibili con il versamenti del TFR, della tredicesima mensilità e delle indennità di ferie che presupponevano un rapporto continuativo di lavoro dipendente.
L'insufficiente documentazione del giudizio presupposto è quindi effettivamente deter-
minante impedendo una corretta valutazione del precedente contenzioso ed a nulla ri-
leva l'affermazione, non documentata, dell'appellante di non essere in possesso del ri-
corso introduttivo perché consegnato al convenuto e di non aver rintracciato il fascicolo
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processuale nell'archivio del Tribunale. La Corte può solo prendere atto della non suffi-
cienza degli elementi a disposizione per poter effettuare il giudizio prognostico, di non poter addivenire alla valutazione dell'esistenza delle “concrete ragionevoli possibilità” di addivenire in giudizio ad un risultato diverso, come dalla S.C. indicato.
Quanto al dovere di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente ricadente sull'avvocato, la Corte osserva come anche l'utilità della proposizione di un appello è
chiaramente indimostrata e, in merito alle condizioni transattive migliori, nulla può so-
stenere la sussistenza di una possibilità transattiva durante la pendenza del giudizio presupposto;
per il periodo successivo non emerge che fosse an- Controparte_1
cora, nonostante il grave inadempimento, ancora patrocinatore del e quindi in Pt_1
grado di intraprendere trattative dopo la sentenza ed il precetto.
In merito al danno biologico ed esistenziale ,rappresentato dalla patologia sopraggiunta e dalla sofferenza psichica, infine, emerge ancora una volta l'assenza di riscontro con la condotta inadempiente del legale, distinto dall'esito negativo del giudizio presupposto.
Precisata anche la carenza di legittimazione attiva dell'attore nei confronti della compa-
gnia di assicurazione, non essendo titolare del diritto di procedere con un'azione diretta,
ammissibile solo nei casi previsti dalla legge, di seguito la Corte procede alla disamina dell'ultimo motivo di appello proposto, quello inerente il governo delle spese di lite.
9. La censura sul punto dell'impugnata sentenza è fondata. La S.C. a ss.uu., con la sentenza n. 32061/2022, sancisce che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensi-
bile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza ed il giudice quindi avrebbe dovuto condannare al pagamento delle Controparte_1
spese di lite in favore di , applicando il valore corrispondente al deci- Parte_1
sum, €. 1.500,00. La S.C. costantemente anche afferma la sussistenza della necessità
di valutazione dell'esito complessivo della lite con la conseguenza che la soccombenza deve essere individuata non avuto riguardo ai singoli segmenti (grado e fase) del giudi-
zio, ma al processo considerato unitariamente ex post, all'esito della lite decisa dal
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giudice d'appello (Cass. 29 settembre 2011, n. 19880), senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito favorevole (Cass. Sez. 6-3, 18 maggio 2021, n. 13356). Infatti, è unitario e globale il criterio di individuazione della soccombenza, e violerebbe il principio ex art. 91 c.p.c.
il giudice che ritesse la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice,
in altro grado (Cass. 17 gennaio 2007, n. 974; Cass. 7 luglio 2006, n. 15557; Cass. 10
settembre 2004, n. 18255). Da ciò consegue che l'attore deve ricevere quindi anche le refusione delle spese di lite per l'appello, determinate secondo lo stesso criterio.
In merito alle spese di lite del terzo la Corte constatata come non risulti condivisibile, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale necessaria per individuare la parte te-
nuta al pagamento, l'assunto di secondo la quale non Controparte_2 Controparte_1
era coperto dalla polizza per la condotta volontaria tenuta. L'omissione della quale il legale era responsabile era invece determinata da una dimenticanza, come affermato dal convenuto e non contestato. La sua condotta, in altri termini, non era dolosa bensì
colposa e la compagnia quindi avrebbe dovuto garantirlo. Ne consegue che le spese sostenute da resteranno a carico del terzo. Controparte_2
, inoltre, non dovrà manlevare il convenuto per le spese da liquidare in Controparte_2
favore dell'attore, posto che la sentenza di primo grado statuiva, senza essere impu-
gnata sul punto, che la somma da restituire all'attore per l'acconto versato all'avvocato,
era di natura restitutoria e non risarcitoria, così sollevando dalla manleva la compagnia.
In sintesi, deve essere condannato il convenuto in favore dell'attore e devono essere compensate le spese di lite tra l'attore ed il terzo ed il convenuto ed il terzo.
Le spese devono essere liquidate seguendo i minimi tariffari ed il contributo unificato da versarsi nel grado di appello non può essere riconosciuto in mancanza di riscontro dell'avvenuto pagamento
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
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sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 12/01/2022, con-
traddistinta dal n.61/2022, in parziale accoglimento dell'appello ed altrettanto parziale riforma dell'impugnata sentenza, limitatamente al punto 3 del dispositivo inerente il go-
verno delle spese di lite, condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1
del giudizio in favore di che liquida in €. 2.552,00 per competenze oltre €. CP_5
1.150,00 per esborsi, o spese generali, iva e cpa come per legge iva e cpa, per il primo grado, ed in €. 2.915,00 per competenze oltre €. 27,00 per esborsi, oltre spese generali,
iva e cpa come per legge iva e cpa, per l'appello. Distrae dette spese in favore dell'avv.
Sebastiano Pagano, dichiaratosi antistatario, confermando, per il resto, la sentenza im-
pugnata.
Così deciso il 20 .6.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli
Nord, pubblicata in data 12/01/2022 e contraddistinta dal n.61/2022, iscritto al
n.894/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 05 novembre 2024 e pendente
TRA
, C.F. – rapp.to e difeso, giusta procura estesa Parte_1 C.F._1
in calce all'atto di citazione in appello dall'Avv. Sebastiano Pagano, C.F.
, pec: C.F._2 Email_1
–-APPELLANTE-
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Fran- Controparte_1 C.F._3
cesco Castaldo, in virtù di procura alle liti rilasciata originaria- C.F._4
mente su foglio separato ed allegata in calce alla comparsa di costituzione in appello, REPUBBLICA ITALIANA
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pec: Email_2
-Appellato-
E
in persona del legale rappresentante p.t. - P.IVA – Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Palmieri ( ), pec: C.F._5 [...]
Email_3
-Appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. , con citazione notificata il primo marzo 2022 proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza, indicata in epigrafe, notificata il tre febbraio 2022, emessa dal Tri-
bunale di Napoli Nord nel giudizio di risarcimento danni per responsabilità professionale,
dal promosso contro , avvocato, che non si era costituito in sua Pt_1 Controparte_1
difesa, nonostante il mandato difensivo conferito e l'acconto versato, in un giudizio di lavoro promosso in suo danno da tal . La causa si concludeva con la Persona_1
condanna del RU al pagamento di € 70.335,33 oltre spese legali ed il RU era destinatario di un'esecuzione immobiliare previa iscrizione di ipoteca sulla casa di abi-
tazione. Concludeva poi un accordo di definizione bonaria tramite l'intervento di un di-
verso avvocato.
, nel costituirsi in giudizio, confermando l'omissione, chiedeva ed otte- Controparte_1
neva di chiamare in causa in manleva Controparte_2
Il giudizio di primo grado era trattenuto in decisione senza istruttoria, non ammessa dal giudice, ed era così decisa: “in parziale accoglimento della domanda attorea, rigettata ogni altra domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti del convenuto, con-
danna quest'ultimo, , al pagamento, in favore dell'attore, Controparte_1 Parte_2
, per le causali restitutorie di cui in motivazione, della somma complessiva di euro
[...]
1.500,00 (millecinquecento/00), oltre interessi, al tasso di cui all'art. 1284, comma 1,
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c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
2. dichiara il parziale assorbimento e,
in relazione alla condanna restitutoria innanzi riportata dal convenuto, rigetta la do-
manda di manleva e garanzia promossa dal convenuto nei confronti della chiamata in causa;
3. compensa integralmente le spese di lite relative al presente giudizio tanto tra l'attore ed il convenuto, quanto tra il convenuto e la chiamata in causa”.
Il giudice accoglieva l'azione proposta dal solo per la ripetizione dell'acconto Pt_1
versato motivando di non aver potuto procedere al giudizio prognostico sulla causa di lavoro perché di tale giudizio era versata in atti la sola sentenza.
2. proponeva all'attenzione della Corte i seguenti motivi di appello: Parte_1
a. Difetto insanabile di motivazione per omesso esame e carenza nella valuta-
zione di documenti fondamentali e dei fatti non contestati, perché il giudice, dopo aver richiamato la necessità di procedere al giudizio prognostico sull'esito del contenzioso presupposto, per la verifica del nesso di causalità tra l'inadempimento del professionista ed il danno lamentato, riteneva ingiustamente come la mancata allegazione del ricorso di lavoro e degli ulteriori atti del giudizio impedisse di valutare l'incidenza dell'omissione della costituzione in giudizio.
L'appellante opponeva che in citazione erano allegati tutti i fatti che avevano caratteriz-
zato il giudizio precedente ed il convenuto non li aveva contestati, facendoli divenire pacifici e la disamina della sentenza avrebbe consentito di rilevare tutti gli elementi ne-
cessari per la valutazione della colpa professionale dell'avvocato, risultando indicati i fatti, le pretese economiche del ricorrente, le ragioni giuridiche, le dichiarazioni rese dai testimoni, lo svolgimento del giudizio. Dalla lettura della sentenza si coglie il peso in giudizio assunto dalla contumacia, come da passaggi motivazionali che l'appellante ci-
tava. Il giudice del lavoro precisava che i testi escussi non avevano conoscenza speci-
fica dei fatti che descrivevano ma che, in mancanza di una avversa ricostruzione tesa a sconfessare o bilanciare la valutazione delle prove, le stesse dichiarazioni dovevano essere valutate.
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L'appellante rilevava di aver inutilmente indicato in primo grado i testimoni che avreb-
bero potuto chiarire i fatti.
b. Nullità della Sentenza per mancanza di valutazione dei fatti, per totale assenza del giudizio prognostico sul giudizio precedente. Il giudice di primo grado non conside-
rava il dovere di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente ricadente sull'av-
vocato che costituivano distinte violazioni perché avrebbe potuto appellare la Pt_1
sentenza, ottenendo un'altra valutazione su dichiarazioni testimoniali de relato actoris che già lo stesso Tribunale del lavoro aveva qualificato come non specifiche;
trovare delle condizioni transattive migliori, rispetto a quelle a cui è dovuto soggiacere nel caso in cui la sentenza fosse stata appellabile o già appellata, evitare ulteriori costi di com-
pensi di due precetti, spese e compensi di pignoramento, spese per cancellazione dell'ipoteca inscritta sulla propria abitazione, avrebbe evitato di veder vincolata patrimo-
nialmente la propria abitazione, non sarebbe stato segnalato al sistema bancario in esito al pignoramento in banca, non avrebbe patito emotivamente la gravissima notizia im-
provvisa, dopo tre anni, di una condanna inaspettata, severa ed irreversibile. La respon-
sabilità derivava non solo dall'esito del giudizio ma anche dalla totalità delle obbligazioni del professionista rimaste inadempiute.
c. Nullità della sentenza per non aver il Tribunale valutato le dichiarazioni testimo-
niali rese nel giudizio presupposto e per non aver ammesso la prova testimoniale nel giudizio di risarcimento danni.
Le testimonianze rese nel giudizio presupposto erano inattendibili ed irrilevanti perché
de relato, come illustrava. Chiedeva di escutere come testi coloro che erano a cono-
scenza diretta dei fatti, che avrebbero potuto confermare come il ricorrente non avesse mai lavorato come dipendente del se non per sporadiche prestazioni occasionali Pt_1
sempre ricompensate e dunque nulla sarebbe dovuto essere corrisposto a quest'ultimo a titolo di tredicesima ed a titolo di TFR in quanto emolumenti propri del lavoro subordi-
nato. Chiedeva quindi l'ammissione in appello della prova già inutilmente chiesta in
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primo grado. Precisava che il danno era così quantificato:
- € 73.346,73 di cui all'esecuzione immobiliare subita;
- € 5.303,90 per compensi professionali maturati dall'avvocato del ricorrente nella causa presupposta;
- € 3.000,00 per spese dovute per la pratica di cancellazione dell'ipoteca
- € 5.000,00 a titolo equitativo e compensativa del danno e del pregiudizio patito dal sig.
per la segnalazione al sistema bancario creditizio e la conseguente Parte_1
impossibilità di accedere al credito;
- € 10.000,00 a titolo di danno biologico ed esistenziale rappresentato dalla patologia sopraggiunta e dalla sofferenza psichica.
d. Erronea liquidazione delle spese del grado perché il convenuto non aveva parteci-
pato immotivatamente all'incontro per la stipula di una convenzione di negoziazione as-
sistita dopo aver mostrato disponibilità e per non aver condannato il convenuto al paga-
menti delle spese di lite nonostante la soccombenza.
Concludeva per: “I. Preliminarmente: si chiede assumersi la prova testimoniale peren-
toriamente richiesta in primo grado e reiterata in corso di causa, nel caso in cui Codesta
Ecc.ma Corte la ritenesse determinante onde pervenire al giudizio di responsabilità
dell'Avv. ; Controparte_1
II.Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. nato Controparte_1
a Napoli il 07/11/1966 – C.F. - con Studio legale in Afragola alla C.F._3
via Oberdan n. 43, per grave inadempimento contrattuale, non avendo adempiuto al
mandato conferitogli, per violazione degli artt. 1176 comma 2, 1375, 1712, 1713, 2236
c.c., e dunque per violazione dell'obbligo di utilizzare la diligenza qualificata del profes-
sionista, per violazione degli obblighi di sollecitazione, dissuasione ed informazione del
cliente, per violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale, per violazione dei canoni
di diligenza ordinaria del “buon padre di famiglia”, per violazione dell'obbligo di comuni-
cazione di eseguito mandato e dell'obbligo di rendiconto;
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III.Accertare e dichiarare la responsabilità professionale del predetto professionista per
grave inadempimento contrattuale non avendo posto in essere gli atti basilari e le pos-
sibili azioni a tutela dei diritti del proprio assistito nonostante avesse ricevuto pieno man-
dato e lauto acconto;
IV. Accertare e dichiarare la responsabilità professionale del predetto professionista per
imperizia, imprudenza e negligenza;
V. Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui al presente atto, la sussistenza del
nesso di causalità materiale tra l'inadempimento colpevole del predetto professionista
ed il danno patito dal sig. rappresentato dalle somme indicate negli atti Parte_1
di precetto notificatogli per sorta capitale, per spese e compensi legali;
dalle somme
maturata per la subita azione esecutiva;
dalle somme dovute per la registrazione della
Sentenza; dalle spese per la cancellazione dell'ipoteca giudiziale annotata sulla propria
abitazione; dal danno patito per la parziale “indisponibilità commerciale” del bene ipote-
cato; dal danno patito per le segnalazioni al sistema di vigilanza bancaria;
dal danno
morale ed esistenziale, dal patema d'animo rappresentato dovuto alla totale incoscienza
della propria e gravosissima situazione debitoria il tutto come meglio analiticamente
specificato a pag. 18 del presente atto e da quantizzarsi in € 98.150,66 (novantottomi-
lacentocinquanta/66) detratto l'acconto di € 1.500,00 versato all'Avv. e da CP_1
egli già ripetuto;
VI. Condannare l'Avv. nato a [...] il [...] Controparte_1
( ) in solido con la compagnia chiamata in causa C.F._3 Controparte_2
al pagamento in favore del sig. di € 98.150,66 (novantottomila-
[...] Parte_1
centocinquanta/66) oltre interessi dalla prima messa in mora all'effettivo soddisfo de-
tratto l'acconto di € 1.500,00 versato all'Avv. e da egli già ripetuto;
CP_1
VII. Condannare l'Avv. in solido con la compagnia di assicurazione Controparte_1
chiamata in causa alla refusione delle spese e compensi legali del Controparte_2
doppio grado di giudizio oltre accessori da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
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per averne fatto anticipo.”
3. eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità Controparte_1
dell'appello, comunque infondato nel merito. Perorava la conferma della sentenza di primo grado perché il giudice era stato impossibilitato a procedere alla corretta disamina del giudizio presupposto per la mancata produzione del ricorso e degli ulteriori atti del processo che precludevano il giudizio controfattuale. Le spese di lite erano state com-
pensate essendo state rigettate tutte le domande ad eccezione di quella di ripetizione della minima somma versata in acconto all'avvocato. Si opponeva all'ammissione della prova testi richiesta dall'appellante e “nella denegata ipotesi di ammissione della stessa,
si chiede di essere ammesso alla prova contraria con gli stessi testi ed ammettere i mezzi istruttori richiesti dal comparente con le memorie ex art. 183 C.p.C.”. Riproponeva
domanda di manleva nei riguardi della chiamata in causa, Controparte_2
Così quindi concludeva: “respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, riget-
tare l'appello proposto dal sig. , perché inammissibile, improcedibile ed Parte_1
improponibile, nonché infondato in fatto e diritto, chiedendo l'integrale conferma della
sentenza n. 61/2022 del Tribunale di Napoli Nord. Con vittoria di spese, competenze ed
onorari del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 C.P.C. in favore del sottoscritto
procuratore anticipatario.
In subordine in caso di accoglimento della domanda, anche parziale, CONDANNARE
la compagnia chiamata in causa, in persona del legale Controparte_3
rapp.te pro tempore, a tenere indenne e manlevare, l'Avv. , a fronte di Controparte_1
ogni pregiudiziale conseguenza, di qualunque somma e qualsiasi altra spesa giudiziale
anche per onorari in favore dell'attore per il sinistro di cui alla premessa;
Condannare, in ogni caso, la compagnia in persona del Controparte_3
legale rapp.te pro tempore al pagamento delle spese, diritti ed onorari in favore dell'Avv.
, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, per essere Controparte_1
stato costretto a costituirsi nel presente giudizio, nonostante avesse diligentemente
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denunciato l'accaduto alla stessa compagnia.”
4. Anche eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza del gra- Controparte_2
vame per la carenza della prova dell'incidenza della omissiva condotta del professioni-
sta in danno dell'attore, ritenendo corretta la gravata sentenza ed il rigetto della prova articolata.
Eccepiva la carenza di legittimazione attiva del non titolare di diritti da azionare Pt_1
nei confronti di , per domandare la condanna della compagnia in via Controparte_2
solidale e diretta con il convenuto. Reiterava le eccezioni di inoperatività della garanzia assicurativa, eccependo comunque la tardività della costituzione in appello da parte di
, perché la condotta del professionista non era stata colposa ma vo- Controparte_1
lontaria, posto che il convenuto affermava di non essersi volontariamente costituito nel giudizio presupposto. Così concludeva: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita, con-
trariis reiectis, rigettare il gravame proposto dal sig. nei confronti Parte_1
dell'avv. siccome inammissibile e, comunque, totalmente destituito di Controparte_1
fondamento in ogni sua parte e, per l'effetto, previa conferma integrale della pronuncia
di primo grado, condannare esso appellante alla refusione delle spese e competenze di
lite di cui all'impugnazione introdotta, anche, nei confronti di . In via di Controparte_2
mero subordine, salvo gravame innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, nella dene-
gata ipotesi di declaratoria di responsabilità del predetto avv. nella determi- CP_1
nazione dell'evento dannoso dedotto da parte appellante, rigettare la eventuale ripropo-
sizione della domanda di manleva, eventualmente spiegata dal predetto professionista
nei confronti della concludente appellata società assicuratrice, stante l'inoperatività della
eccepita copertura assicurativa, quale conseguenza di un pregiudizio economico deter-
minato da un atto volontario e, come tale, non indennizzabile a termine di polizza (art.
1 Allegato A condizioni generali e particolari di assicurazione). Con la condanna dell'avv.
, anche in questo caso, alla refusione di spese e competenze di lite in Controparte_1
relazione al presente grado di giudizio.”
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5. La Corte tratteneva la causa in decisione salvo rimetterla sul ruolo ritenendo ammissibile e rilevante la prova per testi articolata sin dal primo grado dall'appellante,
nel contempo rigettando la prova orale articolata dall'appellato per mancata riproposi-
zione dell'istanza anche in appello. All'udienza del 05.11.2024 ascoltava i due testimoni,
, figlio dell'attore e e, all'esito tratteneva la causa Testimone_1 Controparte_4
nuovamente in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
6. La domanda di manleva riproposta nel gravame da ex art. 346 Controparte_1
c.p.c. era ritualmente effettuata nonostante il decorso del termine per la costituzione in appello indicato dall'art 347 c.p.c., come sancito dalla S.C. a ss.uu. con la sentenza n.
7940/2019, di pronuncia del seguente principio di diritto : “Nel processo ordinario di co-
gnizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, e dalle successive modi-
fiche, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale,
sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali
è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado". Nella fattispecie in esame il primo giudice dichiarava assorbita la domanda di manleva proposta con riferimento all'azione risarcitoria, per il rigetto della pretesa atto-
rea, non accogliendola per la restituzione dell'acconto versato dall'attore all'avvocato,
perché detta domanda era “meramente restitutoria” e non oggetto della polizza. Ne
consegue che la questione giudicata assorbita, non necessitante di appello incidentale,
poteva essere riproposta ex art 346 c.p.c. anche non tempestivamente purché entro la
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prima udienza, come avvenuto, ritenendo comunque definitivamente decisa la que-
stione inerente la restituzione dell'acconto ed il rigetto della manleva per tale voce resti-
tutoria.
7. L'oggetto del contenzioso in appello è incentrato sulla verifica del nesso di cau-
salità tra il pacifico inadempimento dell'avvocato ed i danni allegati e l'impugnata sen-
tenza, sul punto, dichiarava che la verifica era impedita dalla mancata disamina degli atti del giudizio presupposto, della quale era versata in atti solo la sentenza. I primi tre motivi dell'appello, tutti incentrati sul punto appena menzionato, sono quindi tra loro connessi e necessitano di trattazione congiunta.
Il nesso di causalità doveva essere dimostrato dal creditore danneggiato e la sua veri-
fica, in materia di responsabilità dell'avvocato, è stata oggetto di recente pronuncia da parte della S.C., ordinanza n. 24670/2024, rilevante nella decisione della fattispecie in esame. L'attore, sin dall'atto di citazione in primo grado, precisa, a pag. 6, in neretto,
che “ciò che si vuole sottolineare è che la domanda giudiziale (riferita al giudizio pre-
supposto) sarebbe stata confutata totalmente ed agevolmente se solo l'odierno conve-
nuto avesse adempiuto al mandato e si fosse costituito in giudizio”, come si dilungava ad illustrare così precisando come il danno lamentato non fosse costituito dalla perdita di chance di partecipare al giudizio, ex sé non risarcibile, bensì il danno-conseguenza frutto della condotta omissiva dell'avvocato. La S.C. affronta in modo completo la que-
stione con la citata ordinanza n. 24670 del 2024 che, nell'escludere la risarcibilità della mera chance, rappresentata dalla perdita della mera possibilità di partecipare ad un giudizio, precisa che occorre verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta dell'avvocato, se un danno vi sia stato effetti-
vamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assi-
stito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle pro-
prie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la con-
dotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (tra le molte: Cass.
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n. 11901/2002; Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass.
n. 2348/2022; Cass. n. 2109/2024)., con precisazione della distinzione tra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. Nel primo caso l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione, mentre nella seconda ipotesi il danno … deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato. Tale seconda ipotesi è quella conferente in questa fattispecie che attiene alla responsabilità professionale dell'avvocato per omessa costituzione in giudizio che per l'attore avrebbe avuto valenza decisiva per il rigetto della pretesa azionata dal ricorrente nel giudizio presupposto. Il nesso causale, ribadisce la S.C., in siffatte ipotesi è costituito dall'incidenza della ipotetica costituzione in causa che “non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica” – in base alla regola della preponde-
ranza dell'evidenza o del 'più probabile che non' -, per cui l'affermazione della respon-
sabilità risarcitoria “implica una valutazione prognostica positiva” circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, abbia un esito favorevole (tra le altre, segnatamente, Cass. n. 25112/2017 e
Cass. n. 10320/2018). La mera perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio, per effetto dell'inadempimento dell'avvocato alla sua obbligazione professionale, possa co-
stituire un danno, di per sé, risarcibile, a prescindere da una correlazione con il risultato
'utile' cui mira il giudizio stesso, muovono, anzitutto, dalla considerazione della natura di detta obbligazione, che la Corte, da sempre (Cass. n. 3848/1968; Cass. n. 2230/1973;
Cass. n. 7618/1997; Cass. n. 16023/2002; Cass. n. 10289/2015; Cass. n. 30169/2018;
Cass. n. 21953/2023), ha ritenuto essere, di regola (e certamente nel caso dello svolgi-
mento dell'incarico di patrocinare in un giudizio), “di mezzi e non di risultato” (secondo una terminologia ormai risalente) in quanto il professionista si fa carico non già
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dell'obbligo di realizzare il risultato cui il cliente aspira, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere fina-
lizzata. Gli proseguono affermando come la tutela accordata al creditore sia Parte_3
quella dell'interesse primario o presupposto che, per l'avvocato, è costituito dalla “vit-
toria della causa”, sicché, “(n)on c'è obbligazione di diligenza professionale del medico o dell'avvocato se non in vista, per entrambe le parti, del risultato della guarigione dalla malattia o della vittoria della causa”, con la conseguenza di dover dimostrare che la condotta contraria alle leges artis, che costituisce l'interesse strumentale, abbia deter-
minato, eziologicamente, la lesione dell'interesse primario/presupposto e, dunque, il danno evento. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, infatti, sussistere in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, dunque, come conse-
guenza unicamente della lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione.
L'inadempimento potrà certamente costituire il presupposto della domanda di restitu-
zione del compenso che il cliente abbia corrisposto al professionista o per consentire al primo di opporsi utilmente alla richiesta in tal senso avanzata da quest'ultimo (avvalen-
dosi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.: tra le altre, Cass. n. 22487/2004); e nel peri-
metro dell'inadempimento, e quindi della lesione dell'interesse strumentale, si collo-
cherà senz'altro anche la condotta imperita/negligente dell'avvocato che abbia cagio-
nato la perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio. Tuttavia, ai fini del risarci-
mento del danno si rende necessaria, altresì, la prova del nesso eziologico tra la con-
dotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata “vittoria della causa”, non essendo la “mera partecipa-
zione ad un giudizio” ad essere tutelata dall'ordinamento, perché ad essere tutelata è
la lesione dell'interesse al “bene della vita” del cliente per il cui soddisfacimento è uni-
camente diretto l'adempimento dell'obbligazione di diligenza professionale forense e cioè l'interesse a “vincere la causa”, a vedersi riconosciute le “proprie ragioni” e, quindi,
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ad ottenere tutela dei propri diritti/interessi legittimi.
Anche in merito agli allegati danni da perdita della possibilità di transigere la vertenza o di procrastinarne la soluzione o di giovarsi di situazioni di fatto o di diritto sopravvenute,
che indiscutibilmente rappresentano, già di per sé stessi, apprezzabili vantaggi sotto il profilo economico derivanti, risarcibili secondo Cass. n. 15759/2001 e Cass. n.
22026/2004, con l'ordinanza n. 24670 del 2024 la Cassazione precisa comunque la ne-
cessità di indagine e prova di un “criterio prognostico basato sulle concrete ragionevoli possibilità di risultati utili”, cioè la presenza di “concrete ragionevoli possibilità” di con-
seguirlo. Occorrerà, quindi, che quei risultati vantaggiosi (una transazione, l'intervento di uno jus superveniens favorevole alla parte, etc.), siano possibilità 'ragionevolmente concrete' conseguibili nel corso di una lite, tali da integrare l'interesse primario/presup-
posto alla cui soddisfazione è dedotta in contratto l'obbligazione di diligenza professio-
nale dell'avvocato.
8. Tanto specificato illustrando i riferimenti giurisprudenziali assunti per la deci-
sione del giudizio, la Corte procede ala verifica della fondatezza dei motivi di gravame proposti dal e rileva come i due testimoni escussi, uno era il figlio dell'attore, Pt_1
indubbiamente avrebbero potuto costituire un elemento favorevole per il resistente nella decisione del contenzioso. Considera anche che la contumacia in giudizio, nella sua conclamata neutralità, comunque incideva in giudizio per la mancata prospettazione al giudice della ricostruzione alternativa dei fatti di causa, oltre che delle ragioni giuridiche inerenti, ad esempio, la valenza della testimonianza de relato. Di contro non concede alla rilevanza alla mancata contestazione da parte del convenuto dei fatti allegati in ci-
tazione dall'attore e riferiti al giudizio presupposto perché l'onere di contestazione sus-
siste solo per i fatti noti alla parte e non quelli ad essa ignoti ( S.C. n. 14652/2016), cioè,
in questo giudizio, quelli inerenti al giudizio presupposto al quale il convenuto non par-
tecipava.
Il giudizio prognostico demandata alla Corte, da effettuarsi secondo una valutazione ex
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ante, dovrebbe essere effettuato utilizzando la prova raccolta in questa sede, che ben può presumersi sarebbe stata espletata nel giudizio presupposto, e sulla sentenza di primo grado. Il materiale probatorio a disposizione, nonostante l'integrazione effettuata,
non è sufficiente all'accoglimento della domanda risultando ancora una volta decisiva la carenza di produzione di tutti gli atti del giudizio, il cui onere ricadeva sull'attore.
Per l'appellante la sentenza era completa ed esaustiva nell'illustrare il processo esple-
tato davanti il giudice del lavoro. Ciò tuttavia non implica che il giudice del processo risarcitorio possa in autonomia valutare l'accaduto. Il precedente contenzioso era incen-
trato sulla valutazione dell' esistenza di un rapporto di dipendenza, di lavori subordinato,
quale quello perorato dal ricorrente, o di contro di natura occasionale, come sostiene in questo contenzioso il Un rapporto di natura lavorativa comunque di certo tra Pt_1
le parti era esistente perché dedotto dallo stesso Nella sentenza di primo Pt_1
grado, sul punto, il giudice illustra che nel ricorso comunque allegava Parte_4
di aver percepito “a titolo di 13° mensilità ed indennità di ferie somme inadeguate” e,
ancora di aver “ricevuto solo un acconto a titolo di TFR e indennità di mancato preavviso dall'esito della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento in data 31.10.2023”.
In sostanza il ricorrente affermava di essere stato retribuito per un lavoro dipendente,
sia pure con pagamenti insufficienti. Tali circostanze meritavano una disamina diretta da parte della Corte, tramite lettura e valutazione delle dichiarazioni rese, delle difese addotte, dei documenti prodotti, con particolare riferimento, ove esistenti, di quelli atte-
stanti i pagamenti, l'indicazione del titolo dell'effettuazione delle dazioni, gli importi ero-
gati.
Ed ancora: l'appellante chiede in questo giudizio di dover considerare non attendibili le dichiarazioni rese nella causa di lavoro dal teste pur essendo lo stesso qua- Tes_2
lificato in sentenza come “probatoriamente rilevante …. piena di particolari, oltrechè
Tes_ spontanea e genuina”. Il teste riferiva di episodi a lui noti per conoscenza diretta,
indicava orari, luoghi di lavori e circostanze, riferiva di esserlo andato a prelevare al
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lavoro il ricorrente, di fotografie ricevute dal lavoratore mentre era impegnato nell'esple-
tamento delle sue mansioni e altre circostanze di simile tenore. Quanto dichiarato tro-
vava riscontro nelle dichiarazioni dell'altro teste, , cognato del ricorrente, Testimone_3
che dichiarava di averlo spesso accompagnato con la sua auto e averlo prelevato la sera intorno alle 22. Il quadro probatorio doveva essere esaminato direttamente dalla
Corte, non dedotto dagli stralci delle dichiarazioni rese in sentenza. Le prove raccolte erano risultate tali da indurre il giudice a ritenere sussistenti i requisiti costituitivi del rapporto di lavoro subordinato, sia pure rilevando l'incidenza nel suo convincimento della condotta processuale del resistente imputabile a . Il Tribunale Controparte_1
considerava tuttavia fondanti elementi del tutto svincolati dalla mancata costituzione in giudizio dl resistente ed a tal fine menzionava la mancanza di una propria struttura da parte del ricorrente e di mezzi propri di assunzione di rischi nelle lavorazioni. Insomma,
pur nella convinzione del pregiudizio derivante per il lavoratore dalla contumacia, la
Corte, per l'esistenza di validi elementi comunque di supporto alle ragioni del lavoratore,
emergenti dalla sentenza emessa nella causa di lavoro, ma anche a causa della man-
cata diretta disamina delle carte processuali nella loro interezza, essenziali per il for-
marsi di un convincimento autonomo circa il potenziale diverso esito del giudizio in pre-
senza della costituzione in giudizio e l'assunzione della prova testimoniale solo in questo giudizio raccolta, rigetta l'appello, non potendo concedere pieno credito alle dichiara-
zioni del figlio dell'attore e dell'atro teste secondo il quale la prestazione lavorativa era occasionale e limitata nel tempo e non comprendendo come dette dichiarazioni fossero compatibili con il versamenti del TFR, della tredicesima mensilità e delle indennità di ferie che presupponevano un rapporto continuativo di lavoro dipendente.
L'insufficiente documentazione del giudizio presupposto è quindi effettivamente deter-
minante impedendo una corretta valutazione del precedente contenzioso ed a nulla ri-
leva l'affermazione, non documentata, dell'appellante di non essere in possesso del ri-
corso introduttivo perché consegnato al convenuto e di non aver rintracciato il fascicolo
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processuale nell'archivio del Tribunale. La Corte può solo prendere atto della non suffi-
cienza degli elementi a disposizione per poter effettuare il giudizio prognostico, di non poter addivenire alla valutazione dell'esistenza delle “concrete ragionevoli possibilità” di addivenire in giudizio ad un risultato diverso, come dalla S.C. indicato.
Quanto al dovere di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente ricadente sull'avvocato, la Corte osserva come anche l'utilità della proposizione di un appello è
chiaramente indimostrata e, in merito alle condizioni transattive migliori, nulla può so-
stenere la sussistenza di una possibilità transattiva durante la pendenza del giudizio presupposto;
per il periodo successivo non emerge che fosse an- Controparte_1
cora, nonostante il grave inadempimento, ancora patrocinatore del e quindi in Pt_1
grado di intraprendere trattative dopo la sentenza ed il precetto.
In merito al danno biologico ed esistenziale ,rappresentato dalla patologia sopraggiunta e dalla sofferenza psichica, infine, emerge ancora una volta l'assenza di riscontro con la condotta inadempiente del legale, distinto dall'esito negativo del giudizio presupposto.
Precisata anche la carenza di legittimazione attiva dell'attore nei confronti della compa-
gnia di assicurazione, non essendo titolare del diritto di procedere con un'azione diretta,
ammissibile solo nei casi previsti dalla legge, di seguito la Corte procede alla disamina dell'ultimo motivo di appello proposto, quello inerente il governo delle spese di lite.
9. La censura sul punto dell'impugnata sentenza è fondata. La S.C. a ss.uu., con la sentenza n. 32061/2022, sancisce che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensi-
bile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza ed il giudice quindi avrebbe dovuto condannare al pagamento delle Controparte_1
spese di lite in favore di , applicando il valore corrispondente al deci- Parte_1
sum, €. 1.500,00. La S.C. costantemente anche afferma la sussistenza della necessità
di valutazione dell'esito complessivo della lite con la conseguenza che la soccombenza deve essere individuata non avuto riguardo ai singoli segmenti (grado e fase) del giudi-
zio, ma al processo considerato unitariamente ex post, all'esito della lite decisa dal
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giudice d'appello (Cass. 29 settembre 2011, n. 19880), senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito favorevole (Cass. Sez. 6-3, 18 maggio 2021, n. 13356). Infatti, è unitario e globale il criterio di individuazione della soccombenza, e violerebbe il principio ex art. 91 c.p.c.
il giudice che ritesse la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice,
in altro grado (Cass. 17 gennaio 2007, n. 974; Cass. 7 luglio 2006, n. 15557; Cass. 10
settembre 2004, n. 18255). Da ciò consegue che l'attore deve ricevere quindi anche le refusione delle spese di lite per l'appello, determinate secondo lo stesso criterio.
In merito alle spese di lite del terzo la Corte constatata come non risulti condivisibile, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale necessaria per individuare la parte te-
nuta al pagamento, l'assunto di secondo la quale non Controparte_2 Controparte_1
era coperto dalla polizza per la condotta volontaria tenuta. L'omissione della quale il legale era responsabile era invece determinata da una dimenticanza, come affermato dal convenuto e non contestato. La sua condotta, in altri termini, non era dolosa bensì
colposa e la compagnia quindi avrebbe dovuto garantirlo. Ne consegue che le spese sostenute da resteranno a carico del terzo. Controparte_2
, inoltre, non dovrà manlevare il convenuto per le spese da liquidare in Controparte_2
favore dell'attore, posto che la sentenza di primo grado statuiva, senza essere impu-
gnata sul punto, che la somma da restituire all'attore per l'acconto versato all'avvocato,
era di natura restitutoria e non risarcitoria, così sollevando dalla manleva la compagnia.
In sintesi, deve essere condannato il convenuto in favore dell'attore e devono essere compensate le spese di lite tra l'attore ed il terzo ed il convenuto ed il terzo.
Le spese devono essere liquidate seguendo i minimi tariffari ed il contributo unificato da versarsi nel grado di appello non può essere riconosciuto in mancanza di riscontro dell'avvenuto pagamento
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
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sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 12/01/2022, con-
traddistinta dal n.61/2022, in parziale accoglimento dell'appello ed altrettanto parziale riforma dell'impugnata sentenza, limitatamente al punto 3 del dispositivo inerente il go-
verno delle spese di lite, condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1
del giudizio in favore di che liquida in €. 2.552,00 per competenze oltre €. CP_5
1.150,00 per esborsi, o spese generali, iva e cpa come per legge iva e cpa, per il primo grado, ed in €. 2.915,00 per competenze oltre €. 27,00 per esborsi, oltre spese generali,
iva e cpa come per legge iva e cpa, per l'appello. Distrae dette spese in favore dell'avv.
Sebastiano Pagano, dichiaratosi antistatario, confermando, per il resto, la sentenza im-
pugnata.
Così deciso il 20 .6.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
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