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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/10/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Patrizia Evangelista presidente dr. Virginia Zuppetta consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile, in grado di appello, iscritto al n° 285 del ruolo generale delle dell'anno 2022
tra
(c.f. ), in persona dell'amministratore di Parte_1 CodiceFiscale_1 sostegno rappresentata e difesa dall' avv. Maria Gabriella Parte_2
Rossi come da mandato in atti.
APPELLANTE
e
CP_ con sede in (p.i. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Arcucci come da mandato in atti
APPELLATA A seguito di trattazione scritta, disposta con ordinanza 10.4.2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato il 18.4.2019 la
[...] proponeva opposizione avverso il decreto Parte_3 ingiuntivo n. 415/19, emesso il 27.2.2019 dal Tribunale di Lecce, con cui Parte_2
, oltre che per sé, anche in qualità di amministratore di sostegno di
[...]
in nome e per conto della stessa, aveva ottenuto nei confronti della Parte_1 banca ingiunzione per il pagamento della somma di € 29.320,13 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di risarcimento del danno per quanto statuito dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie con la decisione n. 1352 del 16 gennaio
2019. La banca opponente eccepiva in via preliminare l'inidoneità di tale decisione a costituire prova di un diritto di credito azionabile in sede monitoria, in quanto la stessa non aveva valore vincolante per le parti. Nel merito, poi, deduceva l'erroneità della decisione, atteso che in relazione ai rapporti di investimento oggetto di causa la banca aveva assolto correttamente ai propri obblighi informativi nei confronti della
, contestando, comunque anche la quantificazione del danno riconosciuto Parte_1 dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie, evidenziando in particolare come si sarebbe dovuto tener conto eventualmente della differenza tra il prezzo di vendita di €
7,50 ed il valore delle singole azioni al momento della instaurazione del giudizio, oppure della differenza tra il prezzo di acquisto delle azioni ed il loro valore al momento della instaurazione del giudizio, tenendo peraltro conto che sarebbe stato necessario escludere o significativamente ridurre il risarcimento in considerazione del concorso colposo della stessa nella causazione del danno espressamente Parte_1 eccepito ex art. 1227 c.c., per aver fornito informazioni fuorvianti e sottoscritto sempre tutta la documentazione informativa prevista dalla normativa in materia. Pertanto, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo e, comunque, nel merito per l'accertamento dell'infondatezza di qualsivoglia diritto in favore delle opposte, nonché, in via subordinata, chiedendo, per l'ipotesi in cui fosse stata accertata una responsabilità della banca, che le somme dovute fossero ridotte, anche in ragione del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227 c.c., con vittoria di spese processuali.
, per sé e in qualità di amministratore di sostegno di Parte_2 Parte_1
in nome e per conto della stessa, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto
[...] dell'opposizione, deducendo l'idoneità della decisione dell'Arbitro per le Controversie
Finanziarie a consentire l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, nonché, comunque, Cont evidenziando la correttezza della decisione dell in relazione alla violazione dei doveri di informazione gravanti sulla banca opposta. Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite o, in via subordinata, comunque la condanna della banca opponente al risarcimento del danno in misura adeguata, pari Cont a quanto riconosciuto dall' con compensazione di spese.”
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce con sentenza n. 2797/2021 ha accolto l'opposizione di e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo, e CP_3 ha condannato la creditrice opposta al pagamento delle spese.
§ 1.2
A fondamento della propria decisione il tribunale ha argomentato come segue:
- ha escluso che il provvedimento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie potesse costituire principio di prova scritta del credito vantato con il ricorso monitorio, valido a fondare l'emissione di un decreto ingiuntivo;
- ha rigettato, nel merito, la domanda risarcitoria ritenendo adeguatamente provato l'adempimento degli obblighi informativi osservato dalla banca in occasione degli investimenti del 2007 e 2013, coerentemente con il profilo di rischio dell'investitrice
, già azionista della banca, sin dal 2001. Parte_1
§ 2
Per , ha proposto appello in qualità di sua Parte_1 Parte_2
pag. 3/9 amministratrice di sostegno ed ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo, con condanna della Controparte_1 al pagamento di € 29.320,00, oppure di una somma maggiore da accertare in corso
[...] di causa, ed attualizzare, oltre agli interessi dalla data della decisione fino al completo soddisfo.
Si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
In data 19.09.2024 a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in cinque motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto che il tribunale avrebbe errato a ritenere che la decisione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie non costituisse prova scritta del credito vantato in via monitoria.
Il motivo è infondato.
L'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) è un organismo stragiudiziale istituito da ON e BA d'IT per una gestione semplificata delle liti tra clienti e intermediari finanziari. Pur strutturandosi con un procedimento dialettico e motivazioni Contr che ricordano una sentenza, l' non esercita funzioni giurisdizionali e non si fonda su accordo compromissorio tra le parti. L'accesso è riservato al cliente, mentre l'intermediario è tenuto a partecipare per obbligo normativo, senza che vi sia una volontà negoziale di devoluzione della controversia. Contr Le decisioni dell' vincolano solo l'intermediario, soggetto, in caso di inottemperanza, alla sanzione reputazionale della pubblicazione nell'elenco degli inadempienti. Non generano effetti di giudicato, non assumono natura di titolo esecutivo né costituiscono scritture private (assimilabili al riconoscimento di debito), in quanto non accertano diritti con la certezza, liquidità ed esigibilità richieste dall'art. 633 c.p.c. . Contr La giurisprudenza conferma l'inidoneità delle pronunce a fondare misure cautelari pag. 4/9 o esecutive e ad avere efficacia vincolante verso autorità giudiziarie (Trib.Roma Contr 3654/2022). La Corte Costituzionale ha escluso il carattere giurisdizionale dell' non riconoscendogli poteri di sollevare questioni di legittimità costituzionale (Corte cost., 21 Luglio 2011, n. 218).
In conclusione, le pronunce dell'ACF, seppur utili come documento istruttorio in un giudizio ordinario, non possono costituire titolo idoneo ad ottenere l'emissione di decreto ingiuntivo.
§ 3.2
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto che il tribunale avrebbe omesso di considerare la denunciata falsità delle firme apposte sui documenti depositati in atti dalla trascurando di affermare la conseguente invalidità del contratto. CP_1
Il motivo è infondato.
Nel giudizio civile, la contestazione dell'autenticità di una scrittura privata, per produrre effetti processuali, deve essere compiuta nel rispetto delle forme e dei termini stabiliti dall'art. 214 c.p.c.. In particolare, la parte contro la quale è prodotta la scrittura – nel caso di specie l'appellante – aveva l'onere di disconoscere formalmente Parte_1
e inequivocabilmente la propria sottoscrizione (per il tramite dell'amministratrice di sostegno), entro la prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione del documento.
Soltanto a seguito di tale disconoscimento avrebbe potuto aprirsi, eventualmente, la fase di verificazione giudiziale.
Nel caso di specie, tuttavia, l'odierna appellante ha introdotto per la prima volta in sede di gravame una generica contestazione circa la falsità delle firme apposte su documenti contrattuali, senza aver mai proceduto, nel giudizio di primo grado né in fase monitoria, al necessario disconoscimento formale delle sottoscrizioni ai sensi dell'art. 214 c.p.c.
Contrariamente a quanto asserito nell'atto di appello, però, l'eccezione relativa alla falsità delle firme non è mai stata sollevata in primo grado, né in comparsa di costituzione e risposta, né in prima udienza, né tanto meno nelle successive memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. Al contrario, la questione è stata posta per la prima volta nel giudizio di secondo grado, in palese violazione delle preclusioni assertive e istruttorie pag. 5/9 previste dal nostro ordinamento processuale.
Tale rilievo, oltre a risultare tardivo e inammissibile ai sensi dell'art. 345, co. 2, c.p.c., è altresì infondato sul piano sostanziale, non potendo ritenersi sufficiente – come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità – una contestazione generica, mossa a fini meramente esplorativi, senza specifico riferimento ai singoli documenti.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: "Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco, essendo inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti"
(Cass. civ., Sez. V, ord. 17.06.2021, n. 17313).
Alla luce di quanto sopra, è evidente che , mai avendo disconosciuto Parte_1 giudizialmente le sottoscrizioni, prima della proposizione dell'appello, non può ora introdurre nuovi temi di indagine e di decisione, che risultano inammissibili in questa sede.
§ 3.3
Con il terzo motivo di impugnazione, l'amministratrice di sostegno dell'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado non avrebbe valutato correttamente la condizione patologica dell'amministrata, al momento della sottoscrizione dei contratti d'investimento, errando, di conseguenza, nell'applicazione delle norme in tema di validità contrattuale e di protezione dell'investitore vulnerabile.
Il motivo è infondato.
, al momento degli investimenti contestati (dicembre 2007 e Parte_1 gennaio 2013), era perfettamente capace di intendere e di volere. La diagnosi di disturbo bipolare e la nomina di un amministratore di sostegno sono intervenute solo nel 2015, ben otto anni dopo il primo degli acquisti oggetto di controversia e quattordici anni Cont dopo l'ingresso della tra gli azionisti di (risalente all'ottobre 2001); le Parte_1 nuove profilature dei rischi predisposte dalla banca nel 2006 e nel 2010 attestano inoltre la piena idoneità della cliente a comprendere le caratteristiche degli strumenti finanziari, senza margini di inadeguatezza. La copiosa documentazione informativa, messa a disposizione di , e poi depositata in atti, conferma la sua consapevolezza Parte_1
pag. 6/9 dei rischi associati agli investimenti. Quanto alla sentenza penale prodotta dalla difesa dell'appellante, la corte rileva che tale provvedimento riguarda fatti estranei alle Cont operazioni e la perizia ivi citata non accerta l'incapacità decisionale di
[...]
al tempo degli acquisti. Parte_1
Il tribunale, pertanto, ha correttamente escluso qualsiasi condizionamento della volontà al momento degli acquisti che si assumono fonte di danno risarcibile, ritenendo inverosimile la asserita retrodatazione della patologia.
§ 3.4
Con il quarto motivo di impugnazione, ha dedotto che avrebbe errato il Parte_1 tribunale a ritenere assolti, da parte dell'intermediario, gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, laddove invece, la BA non le aveva fornito un'adeguata informazione precontrattuale e contrattuale in ordine alla natura, ai rischi e alla compatibilità degli strumenti finanziari sottoscritti con il profilo dell'investitore, in violazione degli artt. 21 TUF e 28 ss. del Regolamento Intermediari Consob. Secondo
l'appellante, tale inadempimento avrebbe determinato l'invalidità o comunque l'inefficacia dei contratti di investimento e l'illegittimità del comportamento tenuto dall'intermediario.
Il motivo è infondato. Cont La lunghissima durata dei rapporti contrattuali tra la e la , ed i molteplici Parte_1 investimenti della in strumenti finanziari della stessa natura di quelli Parte_1 commercializzati dalla banca in occasione dei due aumenti di capitale (nel 2007 e nel
2013), offerti in opzione agli azionisti, consentono di ritenere che la stessa fosse pienamente consapevole dei rischi che andava assumendo;
in particolare di quello specifico connesso alla liquidità delle azioni;
a pag. 5 della sentenza impugnata, il tribunale ha estrapolato dai prospetti informativi sottoscritti dalla e prodotti in Parte_1 atti, la espressa previsione che “le azioni oggetto della presente offerta non sono quotate in un mercato regolamentato o equivalente, pertanto l'investitore potrebbe subire delle perdite in conto capitale nel disinvestimento dei titoli stessi in quanto
l'eventuale vendita potrebbe avvenire a un prezzo inferiore al prezzo di acquisto dei titoli . Inoltre, tali titoli potrebbero presentare problemi di liquidità per l'investitore che
pag. 7/9 intenda alienare i titoli azionari in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare tempestiva ed adeguata contropartita”.
Di tanto vi è riscontro nella documentazione messa a disposizione della cliente e prodotta dalla banca in atti, ed in particolare: il “Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari” (ritirato in origine nel 2001 e poi rinnovato nel Cont 2010), i prospetti informativi dedicati alle offerte di azioni del 2007, 2012 e 2013, nonché le schede di adesione e le schede prodotto, che illustravano con chiarezza i profili di rischio legati alla natura degli strumenti (liquidità, possibili perdite in conto capitale, conflitti di interesse) e le modalità di smobilizzo attraverso i mercati interno e
Hi-MTF. Tutta la documentazione è stata sottoscritta dalla e mai contestata. Parte_1
In secondo luogo, il questionario MIFID compilato dalla cliente sia nel 2006 sia nel
2010 conferma la sua piena esperienza e conoscenza dei mercati finanziari, l'orizzonte temporale di medio-lungo termine, la propensione alla diversificazione e la disponibilità ad accettare oscillazioni e perdite. Non esistono in atti contestazioni plausibili o elementi di contraddittorietà tali da mettere in dubbio l'attendibilità delle risposte fornite dalla cliente.
In aggiunta, la BA ha garantito un'informativa continuativa anche ex post, trasmettendo estratti-conto titoli che riportano il fair value, la quantità, il valore nominale e il codice identificativo degli investimenti, nonché tutte le comunicazioni richieste dall'articolo 56 del Regolamento ON 16190/2007 e, per quanto rilevante, le raccomandazioni della Comunicazione ON 9019104/2009.
La completa osservanza degli obblighi di trasparenza e correttezza priva di fondamento la domanda risarcitoria.
§ 3.5
Con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto che il tribunale avrebbe erroneamente condannato al pagamento delle spese di lite anche Parte_2 che aveva agito come rappresentante legale di . Parte_1
Il motivo è infondato.
Dagli atti di causa, e in particolare dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, risulta con evidenza che ha agito in proprio e nella qualità di Parte_2
pag. 8/9 amministratore di sostegno di assumendo dunque la doppia veste di Parte_1 parte sostanziale e rappresentante legale. In tale veste ha formulato domande e svolto deduzioni processuali anche a tutela di interessi propri, rendendosi così legittimamente destinataria della decisione giudiziale.
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte, rigetta l'appello; condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Patrizia Evangelista
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Patrizia Evangelista presidente dr. Virginia Zuppetta consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile, in grado di appello, iscritto al n° 285 del ruolo generale delle dell'anno 2022
tra
(c.f. ), in persona dell'amministratore di Parte_1 CodiceFiscale_1 sostegno rappresentata e difesa dall' avv. Maria Gabriella Parte_2
Rossi come da mandato in atti.
APPELLANTE
e
CP_ con sede in (p.i. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Arcucci come da mandato in atti
APPELLATA A seguito di trattazione scritta, disposta con ordinanza 10.4.2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato il 18.4.2019 la
[...] proponeva opposizione avverso il decreto Parte_3 ingiuntivo n. 415/19, emesso il 27.2.2019 dal Tribunale di Lecce, con cui Parte_2
, oltre che per sé, anche in qualità di amministratore di sostegno di
[...]
in nome e per conto della stessa, aveva ottenuto nei confronti della Parte_1 banca ingiunzione per il pagamento della somma di € 29.320,13 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di risarcimento del danno per quanto statuito dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie con la decisione n. 1352 del 16 gennaio
2019. La banca opponente eccepiva in via preliminare l'inidoneità di tale decisione a costituire prova di un diritto di credito azionabile in sede monitoria, in quanto la stessa non aveva valore vincolante per le parti. Nel merito, poi, deduceva l'erroneità della decisione, atteso che in relazione ai rapporti di investimento oggetto di causa la banca aveva assolto correttamente ai propri obblighi informativi nei confronti della
, contestando, comunque anche la quantificazione del danno riconosciuto Parte_1 dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie, evidenziando in particolare come si sarebbe dovuto tener conto eventualmente della differenza tra il prezzo di vendita di €
7,50 ed il valore delle singole azioni al momento della instaurazione del giudizio, oppure della differenza tra il prezzo di acquisto delle azioni ed il loro valore al momento della instaurazione del giudizio, tenendo peraltro conto che sarebbe stato necessario escludere o significativamente ridurre il risarcimento in considerazione del concorso colposo della stessa nella causazione del danno espressamente Parte_1 eccepito ex art. 1227 c.c., per aver fornito informazioni fuorvianti e sottoscritto sempre tutta la documentazione informativa prevista dalla normativa in materia. Pertanto, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo e, comunque, nel merito per l'accertamento dell'infondatezza di qualsivoglia diritto in favore delle opposte, nonché, in via subordinata, chiedendo, per l'ipotesi in cui fosse stata accertata una responsabilità della banca, che le somme dovute fossero ridotte, anche in ragione del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227 c.c., con vittoria di spese processuali.
, per sé e in qualità di amministratore di sostegno di Parte_2 Parte_1
in nome e per conto della stessa, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto
[...] dell'opposizione, deducendo l'idoneità della decisione dell'Arbitro per le Controversie
Finanziarie a consentire l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, nonché, comunque, Cont evidenziando la correttezza della decisione dell in relazione alla violazione dei doveri di informazione gravanti sulla banca opposta. Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite o, in via subordinata, comunque la condanna della banca opponente al risarcimento del danno in misura adeguata, pari Cont a quanto riconosciuto dall' con compensazione di spese.”
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce con sentenza n. 2797/2021 ha accolto l'opposizione di e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo, e CP_3 ha condannato la creditrice opposta al pagamento delle spese.
§ 1.2
A fondamento della propria decisione il tribunale ha argomentato come segue:
- ha escluso che il provvedimento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie potesse costituire principio di prova scritta del credito vantato con il ricorso monitorio, valido a fondare l'emissione di un decreto ingiuntivo;
- ha rigettato, nel merito, la domanda risarcitoria ritenendo adeguatamente provato l'adempimento degli obblighi informativi osservato dalla banca in occasione degli investimenti del 2007 e 2013, coerentemente con il profilo di rischio dell'investitrice
, già azionista della banca, sin dal 2001. Parte_1
§ 2
Per , ha proposto appello in qualità di sua Parte_1 Parte_2
pag. 3/9 amministratrice di sostegno ed ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo, con condanna della Controparte_1 al pagamento di € 29.320,00, oppure di una somma maggiore da accertare in corso
[...] di causa, ed attualizzare, oltre agli interessi dalla data della decisione fino al completo soddisfo.
Si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
In data 19.09.2024 a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in cinque motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto che il tribunale avrebbe errato a ritenere che la decisione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie non costituisse prova scritta del credito vantato in via monitoria.
Il motivo è infondato.
L'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) è un organismo stragiudiziale istituito da ON e BA d'IT per una gestione semplificata delle liti tra clienti e intermediari finanziari. Pur strutturandosi con un procedimento dialettico e motivazioni Contr che ricordano una sentenza, l' non esercita funzioni giurisdizionali e non si fonda su accordo compromissorio tra le parti. L'accesso è riservato al cliente, mentre l'intermediario è tenuto a partecipare per obbligo normativo, senza che vi sia una volontà negoziale di devoluzione della controversia. Contr Le decisioni dell' vincolano solo l'intermediario, soggetto, in caso di inottemperanza, alla sanzione reputazionale della pubblicazione nell'elenco degli inadempienti. Non generano effetti di giudicato, non assumono natura di titolo esecutivo né costituiscono scritture private (assimilabili al riconoscimento di debito), in quanto non accertano diritti con la certezza, liquidità ed esigibilità richieste dall'art. 633 c.p.c. . Contr La giurisprudenza conferma l'inidoneità delle pronunce a fondare misure cautelari pag. 4/9 o esecutive e ad avere efficacia vincolante verso autorità giudiziarie (Trib.Roma Contr 3654/2022). La Corte Costituzionale ha escluso il carattere giurisdizionale dell' non riconoscendogli poteri di sollevare questioni di legittimità costituzionale (Corte cost., 21 Luglio 2011, n. 218).
In conclusione, le pronunce dell'ACF, seppur utili come documento istruttorio in un giudizio ordinario, non possono costituire titolo idoneo ad ottenere l'emissione di decreto ingiuntivo.
§ 3.2
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto che il tribunale avrebbe omesso di considerare la denunciata falsità delle firme apposte sui documenti depositati in atti dalla trascurando di affermare la conseguente invalidità del contratto. CP_1
Il motivo è infondato.
Nel giudizio civile, la contestazione dell'autenticità di una scrittura privata, per produrre effetti processuali, deve essere compiuta nel rispetto delle forme e dei termini stabiliti dall'art. 214 c.p.c.. In particolare, la parte contro la quale è prodotta la scrittura – nel caso di specie l'appellante – aveva l'onere di disconoscere formalmente Parte_1
e inequivocabilmente la propria sottoscrizione (per il tramite dell'amministratrice di sostegno), entro la prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione del documento.
Soltanto a seguito di tale disconoscimento avrebbe potuto aprirsi, eventualmente, la fase di verificazione giudiziale.
Nel caso di specie, tuttavia, l'odierna appellante ha introdotto per la prima volta in sede di gravame una generica contestazione circa la falsità delle firme apposte su documenti contrattuali, senza aver mai proceduto, nel giudizio di primo grado né in fase monitoria, al necessario disconoscimento formale delle sottoscrizioni ai sensi dell'art. 214 c.p.c.
Contrariamente a quanto asserito nell'atto di appello, però, l'eccezione relativa alla falsità delle firme non è mai stata sollevata in primo grado, né in comparsa di costituzione e risposta, né in prima udienza, né tanto meno nelle successive memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. Al contrario, la questione è stata posta per la prima volta nel giudizio di secondo grado, in palese violazione delle preclusioni assertive e istruttorie pag. 5/9 previste dal nostro ordinamento processuale.
Tale rilievo, oltre a risultare tardivo e inammissibile ai sensi dell'art. 345, co. 2, c.p.c., è altresì infondato sul piano sostanziale, non potendo ritenersi sufficiente – come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità – una contestazione generica, mossa a fini meramente esplorativi, senza specifico riferimento ai singoli documenti.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: "Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco, essendo inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti"
(Cass. civ., Sez. V, ord. 17.06.2021, n. 17313).
Alla luce di quanto sopra, è evidente che , mai avendo disconosciuto Parte_1 giudizialmente le sottoscrizioni, prima della proposizione dell'appello, non può ora introdurre nuovi temi di indagine e di decisione, che risultano inammissibili in questa sede.
§ 3.3
Con il terzo motivo di impugnazione, l'amministratrice di sostegno dell'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado non avrebbe valutato correttamente la condizione patologica dell'amministrata, al momento della sottoscrizione dei contratti d'investimento, errando, di conseguenza, nell'applicazione delle norme in tema di validità contrattuale e di protezione dell'investitore vulnerabile.
Il motivo è infondato.
, al momento degli investimenti contestati (dicembre 2007 e Parte_1 gennaio 2013), era perfettamente capace di intendere e di volere. La diagnosi di disturbo bipolare e la nomina di un amministratore di sostegno sono intervenute solo nel 2015, ben otto anni dopo il primo degli acquisti oggetto di controversia e quattordici anni Cont dopo l'ingresso della tra gli azionisti di (risalente all'ottobre 2001); le Parte_1 nuove profilature dei rischi predisposte dalla banca nel 2006 e nel 2010 attestano inoltre la piena idoneità della cliente a comprendere le caratteristiche degli strumenti finanziari, senza margini di inadeguatezza. La copiosa documentazione informativa, messa a disposizione di , e poi depositata in atti, conferma la sua consapevolezza Parte_1
pag. 6/9 dei rischi associati agli investimenti. Quanto alla sentenza penale prodotta dalla difesa dell'appellante, la corte rileva che tale provvedimento riguarda fatti estranei alle Cont operazioni e la perizia ivi citata non accerta l'incapacità decisionale di
[...]
al tempo degli acquisti. Parte_1
Il tribunale, pertanto, ha correttamente escluso qualsiasi condizionamento della volontà al momento degli acquisti che si assumono fonte di danno risarcibile, ritenendo inverosimile la asserita retrodatazione della patologia.
§ 3.4
Con il quarto motivo di impugnazione, ha dedotto che avrebbe errato il Parte_1 tribunale a ritenere assolti, da parte dell'intermediario, gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, laddove invece, la BA non le aveva fornito un'adeguata informazione precontrattuale e contrattuale in ordine alla natura, ai rischi e alla compatibilità degli strumenti finanziari sottoscritti con il profilo dell'investitore, in violazione degli artt. 21 TUF e 28 ss. del Regolamento Intermediari Consob. Secondo
l'appellante, tale inadempimento avrebbe determinato l'invalidità o comunque l'inefficacia dei contratti di investimento e l'illegittimità del comportamento tenuto dall'intermediario.
Il motivo è infondato. Cont La lunghissima durata dei rapporti contrattuali tra la e la , ed i molteplici Parte_1 investimenti della in strumenti finanziari della stessa natura di quelli Parte_1 commercializzati dalla banca in occasione dei due aumenti di capitale (nel 2007 e nel
2013), offerti in opzione agli azionisti, consentono di ritenere che la stessa fosse pienamente consapevole dei rischi che andava assumendo;
in particolare di quello specifico connesso alla liquidità delle azioni;
a pag. 5 della sentenza impugnata, il tribunale ha estrapolato dai prospetti informativi sottoscritti dalla e prodotti in Parte_1 atti, la espressa previsione che “le azioni oggetto della presente offerta non sono quotate in un mercato regolamentato o equivalente, pertanto l'investitore potrebbe subire delle perdite in conto capitale nel disinvestimento dei titoli stessi in quanto
l'eventuale vendita potrebbe avvenire a un prezzo inferiore al prezzo di acquisto dei titoli . Inoltre, tali titoli potrebbero presentare problemi di liquidità per l'investitore che
pag. 7/9 intenda alienare i titoli azionari in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare tempestiva ed adeguata contropartita”.
Di tanto vi è riscontro nella documentazione messa a disposizione della cliente e prodotta dalla banca in atti, ed in particolare: il “Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari” (ritirato in origine nel 2001 e poi rinnovato nel Cont 2010), i prospetti informativi dedicati alle offerte di azioni del 2007, 2012 e 2013, nonché le schede di adesione e le schede prodotto, che illustravano con chiarezza i profili di rischio legati alla natura degli strumenti (liquidità, possibili perdite in conto capitale, conflitti di interesse) e le modalità di smobilizzo attraverso i mercati interno e
Hi-MTF. Tutta la documentazione è stata sottoscritta dalla e mai contestata. Parte_1
In secondo luogo, il questionario MIFID compilato dalla cliente sia nel 2006 sia nel
2010 conferma la sua piena esperienza e conoscenza dei mercati finanziari, l'orizzonte temporale di medio-lungo termine, la propensione alla diversificazione e la disponibilità ad accettare oscillazioni e perdite. Non esistono in atti contestazioni plausibili o elementi di contraddittorietà tali da mettere in dubbio l'attendibilità delle risposte fornite dalla cliente.
In aggiunta, la BA ha garantito un'informativa continuativa anche ex post, trasmettendo estratti-conto titoli che riportano il fair value, la quantità, il valore nominale e il codice identificativo degli investimenti, nonché tutte le comunicazioni richieste dall'articolo 56 del Regolamento ON 16190/2007 e, per quanto rilevante, le raccomandazioni della Comunicazione ON 9019104/2009.
La completa osservanza degli obblighi di trasparenza e correttezza priva di fondamento la domanda risarcitoria.
§ 3.5
Con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto che il tribunale avrebbe erroneamente condannato al pagamento delle spese di lite anche Parte_2 che aveva agito come rappresentante legale di . Parte_1
Il motivo è infondato.
Dagli atti di causa, e in particolare dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, risulta con evidenza che ha agito in proprio e nella qualità di Parte_2
pag. 8/9 amministratore di sostegno di assumendo dunque la doppia veste di Parte_1 parte sostanziale e rappresentante legale. In tale veste ha formulato domande e svolto deduzioni processuali anche a tutela di interessi propri, rendendosi così legittimamente destinataria della decisione giudiziale.
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte, rigetta l'appello; condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Patrizia Evangelista
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