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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/05/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 2282/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Annunziato
Seminara per parte opponente e dall'avv. Gianluca De Lima Souza per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2282 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Annunziato Seminara;
CodiceFiscale_2
- opponenti - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca de Lima Souza;
- società opposta - Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 344/2022, emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 26.6.2022, pubblicato il 27.6.2022 e notificato il 27.7.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti in epigrafe hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 344/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 26.6.2022 e notificato il 27.7.2022, con cui - su istanza di - era stato loro intimato il Controparte_1 pagamento della somma di € 30.641,99, oltre interessi e spese della procedura, quale saldo debitorio maturato in relazione al contratto di finanziamento n. 20086862141013 del 14.3.2008 stipulato da con OM CA S.p.a. e rispetto al quale assunse le Parte_1 Parte_2 vesti di coobbligata.
A tal fine ha dedotto: 1) l'inidoneità della documentazione prodotta a provare l'esistenza del diritto di credito;
2) l'omessa prova della conclusione del contratto non costituendo la sottoscrizione della documentazione “alcuna prova dell'accettazione da parte dell'istituto finanziario né della sottoscrizione del contratto di finanziamento e delle relative condizioni, né, tantomeno, della successiva erogazione delle somme finanziate”; 3) l'omessa produzione “dell'estratto conto certificato o, quantomeno, del saldo conto”; così concludendo per la revoca del provvedimento monitorio de quo, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica il 26.7.2023 si è costituita in giudizio , la quale, in via preliminare, ha chiesto la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, ha ribadito la totale fondatezza della pretesa creditoria e la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con conseguente conferma del decreto opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle competenze di lite.
Esperita la mediazione, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Infondate risultano le contestazioni mosse da parte opposta in merito all'asserito non corretto espletamento della procedura di mediazione per essere il legale della parte convenuta “intervenuto in mediazione, in sostituzione del titolare del procedimento, in forza di delega orale e, quindi, senza essere munito di alcuna idonea procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”.
Ed infatti, dalle risultanze del verbale negativo di mediazione (prodotto unitamente alle note d'udienza depositate telematicamente in data 30.4.2024) si evince che la società opposta è comparsa personalmente innanzi all'organismo di mediazione nella persona del Dott. , Persona_1 munito dei relativi poteri di rappresentanza e di firma in virtù di delibera assembleare del
19.10.2020 (allegata al fascicolo di parte opposta).
2. Par d'uopo, inoltre, osservare come prive di pregio risultino le doglianze con cui parte opponente, in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha dedotto la “carenza di legittimazione passiva” in capo a e, quindi, il difetto di prova della titolarità del credito. Controparte_1
Come noto la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha efficacemente chiarito che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. civile, ordinanza n. 17944 del 22.06.2023). Quanto, poi, all'efficacia probatoria da attribuire al meccanismo pubblicitario della Gazzetta Ufficiale “occorre rammentare che il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire
«la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass.
13/06/2019, n. 15884)” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile n. 4277/2023).
Nella fattispecie che ci occupa, parte opposta ha prodotto - oltre alla documentazione attestante la cessione tra OM CA S.p.a e CA FI S.p.a. (v. doc. n. 2 e doc. n. 3 allegati al facsicolo di parte opposta) - l'estratto elenco debitori a firma del Notaio (n. Repertorio Persona_2
52.854, numero di Raccolta 26.325) relativo alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 08/08/2020 (v. all. 4 fascicolo di parte opposta) riportante la cessione dei crediti da a Controparte_2 Controparte_1 alla cui pagina 4 è riportato il credito riferito a individuato mediante codice n. Parte_1
0323100919 (v. doc. n. 10 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.), identificativo del credito come si evince anche dalla comunicazione di cessione del credito inviata da CP_1 agli opponenti (v. doc. 5 allegato al fascicolo di parte opposta).
[...]
Ciò consente - mutuando l'espressione utilizzata dalla Suprema Corte - di “individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. Pertanto, alla luce di quanto sopra rilevato, può affermarsi che sussistono elementi tali da far ritenere, con un sufficiente grado di certezza, che il credito di cui al decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione sia effettivamente transitato nella sfera giuridica della la Controparte_1 quale risulta essere titolare dal lato attivo del rapporto per cui è causa.
3. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Con particolare riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo per credito derivante da un contratto di finanziamento, secondo condivisibile giurisprudenza, in tema di distribuzione dell'onere della prova, spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione della stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata;
compete, invece, all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
4. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
5. A tanto va aggiunto come il principio di non contestazione tragga fondamento dal nuovo testo dell'art. 115, comma 1 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, secondo cui nei processi relativi a diritti disponibili se una parte non contesta specificamente i fatti specifici e precisi allegati dall'altra parte, il giudice deve porli a fondamento della decisione dovendoli ritenere provati. Il principio di non contestazione comporta, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale. Laddove ciò non avvenga, la non contestazione assume la veste di comportamento processuale rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, trattandosi di principio che assume rilievo determinante anche al fine di non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'adempimento dell'onere probatorio incombente su ei qui dicit ed evitare così il compimento di attività inutili in un'ottica di semplificazione ed economia processuale.
Detto altrimenti, il principio di non contestazione comporta che nei processi relativi a diritti disponibili i fatti non contestati siano posti fuori dal thema probandum, per cui - non necessitando di essere provati - devono essere considerati come esistenti dal giudice.
Il deficit di contestazione rende inutile provare il fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza.
L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e,
a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761.
Pertanto, incombe sulla parte il preciso onere di prendere posizione sui fatti posti da parte avversaria a base della propria pretesa, con la conseguenza che la non contestazione diventa comportamento processualmente valutabile. In particolare, il contegno processuale del convenuto sostanziale che non contesti i fatti costitutivi del diritto allegati dall'attore sostanziale comporta, in applicazione del principio dispositivo che caratterizza il processo civile, l'inutilità di inserire i fatti stessi all'interno del thema probandum, per la rinuncia della parte a ciò interessata ed onerata a renderli appunto fatti controversi.
6. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, del tutto priva di fondamento appare la deduzione di parte opponente secondo cui il credito non potrebbe ritenersi provato in quanto nel procedimento di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione,
l'estratto ex art. 50 TUB non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la produzione degli estratti conto completi. Ed infatti, quanto dedotto dall'opponente vale certamente per il credito relativo a conti correnti (in cui, per la determinazione del saldo dovuto, è necessario avere contezza degli accrediti ed addebiti effettuati nel corso del rapporto), ma non anche per i crediti relativi a mutui, nei quali è sufficiente che il creditore provi il contratto, contenente anche le condizioni economiche di cui si vuole avvalere, e la consegna del denaro, gravando invece sul debitore l'onere di avere adempiuto.
Ritiene questo Tribunale che - sulla scorta della documentazione versata in atti - parte opposta abbia fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria con documentazione analitica, dimostrando per tabulas che in data 14.3.2008 ebbe a Parte_1 stipulare con OM CA S.p.a. il contratto di finanziamento n. 20086862141013, così conseguendo in data 19.3.2018 l'erogazione dell'importo di € 41.000,00, da restituire a mezzo 84 rate mensili posticipate secondo le condizioni negoziali ivi pattiziamente convenute (doc. n. 1 e doc.
n. 6 allegati al fascicolo della società opposta).
Parte opponente, di contro, non ha mai inteso contestare sia l'avvenuta sottoscrizione del contratto, sia il proprio inadempimento rispetto all'obbligo di pagare le rate di rimborso.
Pertanto, alla luce di tali risultanze può affermarsi che l'opposta ha dato prova del credito certo, liquido ed esigibile vantato nei confronti di parte opponente e già azionato in sede monitoria.
7. Infondata è, ancora, la doglianza con cui è stata dedotta la mancata conclusione del contratto di finanziamento (in quanto, a dire di parte eccipiente, alla proposta non sarebbe seguita la comunicazione della sua accettazione) ed il difetto di forma scritta.
Le sollevate eccezioni non tengono conto del principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, n. 898 del 16.1.2018 in materia di contratti di intermediazione finanziaria (ma che si ritiene pacificamente applicabile anche agli altri contratti bancari, attesa la medesima ratio sottesa agli artt. 117 e 127 TU, cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/05/2018, n.12087).
Secondo la Suprema Corte può affermarsi che, essendo la nullità per difetto di forma posta nell'interesse del cliente, la mancata sottoscrizione della banca è priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'Istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.
Nella specie, parte opposta ha azionato il rapporto in sede monitoria, versando in atti il contratto di finanziamento corredato dalle condizioni generali, con ciò dimostrando di volersi avvalere del contratto. Si aggiunga che detto contratto presenta la sottoscrizione di entrambi gli opponenti, peraltro, mai disconosciuta.
Peraltro, gli odierni opponenti ben conoscevano le condizioni applicate e correlate alla sottoscrizione del finanziamento. Ed infatti, nel contratto si legge: “Dopo aver preso conoscenza delle condizioni generali riportate a tergo, che accetto tutte integralmente, senza alcuna riserva…”. Pertanto, avendo la società creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria, e non avendo - di
contro
- l'odierna parte opponente fornito la prova di aver adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, va da sé che l'opposizione dai medesimi proposta debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo in esame.
8. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del complessivo livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 900,00 per la fase di studio;
€ 650,00 per la fase introduttiva;
€ 950,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 2282/22 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma, il decreto ingiuntivo n. 344/22 emesso dal
Tribunale di Castrovillari, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2. Condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere - in favore di parte creditrice, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 24 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra
Minardi.
Proc. n. 2282/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Annunziato
Seminara per parte opponente e dall'avv. Gianluca De Lima Souza per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2282 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Annunziato Seminara;
CodiceFiscale_2
- opponenti - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca de Lima Souza;
- società opposta - Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 344/2022, emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 26.6.2022, pubblicato il 27.6.2022 e notificato il 27.7.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti in epigrafe hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 344/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 26.6.2022 e notificato il 27.7.2022, con cui - su istanza di - era stato loro intimato il Controparte_1 pagamento della somma di € 30.641,99, oltre interessi e spese della procedura, quale saldo debitorio maturato in relazione al contratto di finanziamento n. 20086862141013 del 14.3.2008 stipulato da con OM CA S.p.a. e rispetto al quale assunse le Parte_1 Parte_2 vesti di coobbligata.
A tal fine ha dedotto: 1) l'inidoneità della documentazione prodotta a provare l'esistenza del diritto di credito;
2) l'omessa prova della conclusione del contratto non costituendo la sottoscrizione della documentazione “alcuna prova dell'accettazione da parte dell'istituto finanziario né della sottoscrizione del contratto di finanziamento e delle relative condizioni, né, tantomeno, della successiva erogazione delle somme finanziate”; 3) l'omessa produzione “dell'estratto conto certificato o, quantomeno, del saldo conto”; così concludendo per la revoca del provvedimento monitorio de quo, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica il 26.7.2023 si è costituita in giudizio , la quale, in via preliminare, ha chiesto la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, ha ribadito la totale fondatezza della pretesa creditoria e la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con conseguente conferma del decreto opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle competenze di lite.
Esperita la mediazione, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Infondate risultano le contestazioni mosse da parte opposta in merito all'asserito non corretto espletamento della procedura di mediazione per essere il legale della parte convenuta “intervenuto in mediazione, in sostituzione del titolare del procedimento, in forza di delega orale e, quindi, senza essere munito di alcuna idonea procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”.
Ed infatti, dalle risultanze del verbale negativo di mediazione (prodotto unitamente alle note d'udienza depositate telematicamente in data 30.4.2024) si evince che la società opposta è comparsa personalmente innanzi all'organismo di mediazione nella persona del Dott. , Persona_1 munito dei relativi poteri di rappresentanza e di firma in virtù di delibera assembleare del
19.10.2020 (allegata al fascicolo di parte opposta).
2. Par d'uopo, inoltre, osservare come prive di pregio risultino le doglianze con cui parte opponente, in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha dedotto la “carenza di legittimazione passiva” in capo a e, quindi, il difetto di prova della titolarità del credito. Controparte_1
Come noto la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha efficacemente chiarito che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. civile, ordinanza n. 17944 del 22.06.2023). Quanto, poi, all'efficacia probatoria da attribuire al meccanismo pubblicitario della Gazzetta Ufficiale “occorre rammentare che il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire
«la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass.
13/06/2019, n. 15884)” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile n. 4277/2023).
Nella fattispecie che ci occupa, parte opposta ha prodotto - oltre alla documentazione attestante la cessione tra OM CA S.p.a e CA FI S.p.a. (v. doc. n. 2 e doc. n. 3 allegati al facsicolo di parte opposta) - l'estratto elenco debitori a firma del Notaio (n. Repertorio Persona_2
52.854, numero di Raccolta 26.325) relativo alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 08/08/2020 (v. all. 4 fascicolo di parte opposta) riportante la cessione dei crediti da a Controparte_2 Controparte_1 alla cui pagina 4 è riportato il credito riferito a individuato mediante codice n. Parte_1
0323100919 (v. doc. n. 10 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.), identificativo del credito come si evince anche dalla comunicazione di cessione del credito inviata da CP_1 agli opponenti (v. doc. 5 allegato al fascicolo di parte opposta).
[...]
Ciò consente - mutuando l'espressione utilizzata dalla Suprema Corte - di “individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. Pertanto, alla luce di quanto sopra rilevato, può affermarsi che sussistono elementi tali da far ritenere, con un sufficiente grado di certezza, che il credito di cui al decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione sia effettivamente transitato nella sfera giuridica della la Controparte_1 quale risulta essere titolare dal lato attivo del rapporto per cui è causa.
3. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Con particolare riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo per credito derivante da un contratto di finanziamento, secondo condivisibile giurisprudenza, in tema di distribuzione dell'onere della prova, spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione della stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata;
compete, invece, all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
4. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
5. A tanto va aggiunto come il principio di non contestazione tragga fondamento dal nuovo testo dell'art. 115, comma 1 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, secondo cui nei processi relativi a diritti disponibili se una parte non contesta specificamente i fatti specifici e precisi allegati dall'altra parte, il giudice deve porli a fondamento della decisione dovendoli ritenere provati. Il principio di non contestazione comporta, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale. Laddove ciò non avvenga, la non contestazione assume la veste di comportamento processuale rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, trattandosi di principio che assume rilievo determinante anche al fine di non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'adempimento dell'onere probatorio incombente su ei qui dicit ed evitare così il compimento di attività inutili in un'ottica di semplificazione ed economia processuale.
Detto altrimenti, il principio di non contestazione comporta che nei processi relativi a diritti disponibili i fatti non contestati siano posti fuori dal thema probandum, per cui - non necessitando di essere provati - devono essere considerati come esistenti dal giudice.
Il deficit di contestazione rende inutile provare il fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza.
L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e,
a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761.
Pertanto, incombe sulla parte il preciso onere di prendere posizione sui fatti posti da parte avversaria a base della propria pretesa, con la conseguenza che la non contestazione diventa comportamento processualmente valutabile. In particolare, il contegno processuale del convenuto sostanziale che non contesti i fatti costitutivi del diritto allegati dall'attore sostanziale comporta, in applicazione del principio dispositivo che caratterizza il processo civile, l'inutilità di inserire i fatti stessi all'interno del thema probandum, per la rinuncia della parte a ciò interessata ed onerata a renderli appunto fatti controversi.
6. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, del tutto priva di fondamento appare la deduzione di parte opponente secondo cui il credito non potrebbe ritenersi provato in quanto nel procedimento di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione,
l'estratto ex art. 50 TUB non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la produzione degli estratti conto completi. Ed infatti, quanto dedotto dall'opponente vale certamente per il credito relativo a conti correnti (in cui, per la determinazione del saldo dovuto, è necessario avere contezza degli accrediti ed addebiti effettuati nel corso del rapporto), ma non anche per i crediti relativi a mutui, nei quali è sufficiente che il creditore provi il contratto, contenente anche le condizioni economiche di cui si vuole avvalere, e la consegna del denaro, gravando invece sul debitore l'onere di avere adempiuto.
Ritiene questo Tribunale che - sulla scorta della documentazione versata in atti - parte opposta abbia fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria con documentazione analitica, dimostrando per tabulas che in data 14.3.2008 ebbe a Parte_1 stipulare con OM CA S.p.a. il contratto di finanziamento n. 20086862141013, così conseguendo in data 19.3.2018 l'erogazione dell'importo di € 41.000,00, da restituire a mezzo 84 rate mensili posticipate secondo le condizioni negoziali ivi pattiziamente convenute (doc. n. 1 e doc.
n. 6 allegati al fascicolo della società opposta).
Parte opponente, di contro, non ha mai inteso contestare sia l'avvenuta sottoscrizione del contratto, sia il proprio inadempimento rispetto all'obbligo di pagare le rate di rimborso.
Pertanto, alla luce di tali risultanze può affermarsi che l'opposta ha dato prova del credito certo, liquido ed esigibile vantato nei confronti di parte opponente e già azionato in sede monitoria.
7. Infondata è, ancora, la doglianza con cui è stata dedotta la mancata conclusione del contratto di finanziamento (in quanto, a dire di parte eccipiente, alla proposta non sarebbe seguita la comunicazione della sua accettazione) ed il difetto di forma scritta.
Le sollevate eccezioni non tengono conto del principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, n. 898 del 16.1.2018 in materia di contratti di intermediazione finanziaria (ma che si ritiene pacificamente applicabile anche agli altri contratti bancari, attesa la medesima ratio sottesa agli artt. 117 e 127 TU, cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/05/2018, n.12087).
Secondo la Suprema Corte può affermarsi che, essendo la nullità per difetto di forma posta nell'interesse del cliente, la mancata sottoscrizione della banca è priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'Istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.
Nella specie, parte opposta ha azionato il rapporto in sede monitoria, versando in atti il contratto di finanziamento corredato dalle condizioni generali, con ciò dimostrando di volersi avvalere del contratto. Si aggiunga che detto contratto presenta la sottoscrizione di entrambi gli opponenti, peraltro, mai disconosciuta.
Peraltro, gli odierni opponenti ben conoscevano le condizioni applicate e correlate alla sottoscrizione del finanziamento. Ed infatti, nel contratto si legge: “Dopo aver preso conoscenza delle condizioni generali riportate a tergo, che accetto tutte integralmente, senza alcuna riserva…”. Pertanto, avendo la società creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria, e non avendo - di
contro
- l'odierna parte opponente fornito la prova di aver adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, va da sé che l'opposizione dai medesimi proposta debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo in esame.
8. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del complessivo livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 900,00 per la fase di studio;
€ 650,00 per la fase introduttiva;
€ 950,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 2282/22 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma, il decreto ingiuntivo n. 344/22 emesso dal
Tribunale di Castrovillari, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2. Condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere - in favore di parte creditrice, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 24 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra
Minardi.