Art. 2.
Le lettere f) ed 1) dell' articolo 11 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , sono sostituite dalle seguenti:
"f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, ne' in genere a quelle ad incentivo".
"1) di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzioni in serie".
Le lettere f) ed 1) dell' articolo 11 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , sono sostituite dalle seguenti:
"f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, ne' in genere a quelle ad incentivo".
"1) di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzioni in serie".