TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 4860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4860 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3578/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato CO RO, a seguito dell'udienza del
25/9/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3578/2025 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto dell'11/3/2025 con cui il Tribunale di Palermo, Sezione GIP-GUP ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore di , ammessa al CP_2
patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale n. 916/2021
R.G.N.R.;
1
considerato che
il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che
il ricorrente deduce la errata determinazione del dies a quo da cui far decorrere gli effetti dell'ammissione (non essendosi tenuto conto dell'istanza di ammissione presentata a mezzo PEC dal difensore, in data
25/5/2021); ritenuto che il ricorso sia fondato;
premesso che l'art. 109 del DM 115/2002 nel regolare la decorrenza degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale stabilisce che
“Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”; considerato che, alla stregua del dettato normativo, gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio e conseguentemente il diritto al compenso del difensore decorrono a partire: 1) dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o pervenuta all'ufficio del magistrato); 2) o dal primo atto in cui interviene il difensore (se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa
è presentata entro i venti giorni successivi); considerato che, nel caso in specie, il difensore ha dato prova di aver presentato l'istanza di ammissione in data 25/5/2021 e che tale circostanza è sufficiente a determinare il dies a quo da cui far decorrere gli effetti dell'ammissione (cfr. all. 2 e 3 al ricorso); considerato pertanto che gli effetti dell'ammissione devono decorrere a partire dal 25/5/2021;
considerato che
il ricorrente ha chiesto la liquidazione del compenso nella misura prevista dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 16/6/2016 dal
Presidente del Tribunale di Palermo, dal Presidente Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, dal Presidente della Camera Penale e dal Dirigente Amministrativo del Tribunale della medesima città (punto 21 “sole indagini preliminari senza udienza” con aumento previsto dalla lettera C) per opposizione a decreto penale di condanna);
2 rilevato, in conclusione, che il decreto impugnato deve essere annullato e va liquidato in favore del ricorrente l'importo di € 650,00 (di cui al punto 21 del
Protocollo d'Intesa, con aumento previsto dalla lettera C) del medesimo
Protocollo d'Intesa), somma già ridotta della metà ex art. 116 bis DPR n.
115/2002, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
rilevato che, infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e successive modificazioni, competenza giudizi di cognizione innanzi il Tribunale, scaglione fino a € 1.100 (nei limiti, cioè, della domanda accolta), valori medi ed esclusa la fase istruttoria/trattazione che non si è svolta.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione GIP-GUP, in data
11/3/2025, liquida a beneficio dell'avv. , a titolo di compensi Parte_1
professionali per l'attività difensiva svolta in favore di - ammessa CP_2
al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale 916/2021 R.G.N.R. - la somma di € 650,00, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 462,00 per compensi professionali, oltre € 70,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 1/12/2025.
Il Giudice
CO RO
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato CO RO, a seguito dell'udienza del
25/9/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3578/2025 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto dell'11/3/2025 con cui il Tribunale di Palermo, Sezione GIP-GUP ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore di , ammessa al CP_2
patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale n. 916/2021
R.G.N.R.;
1
considerato che
il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che
il ricorrente deduce la errata determinazione del dies a quo da cui far decorrere gli effetti dell'ammissione (non essendosi tenuto conto dell'istanza di ammissione presentata a mezzo PEC dal difensore, in data
25/5/2021); ritenuto che il ricorso sia fondato;
premesso che l'art. 109 del DM 115/2002 nel regolare la decorrenza degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale stabilisce che
“Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”; considerato che, alla stregua del dettato normativo, gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio e conseguentemente il diritto al compenso del difensore decorrono a partire: 1) dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o pervenuta all'ufficio del magistrato); 2) o dal primo atto in cui interviene il difensore (se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa
è presentata entro i venti giorni successivi); considerato che, nel caso in specie, il difensore ha dato prova di aver presentato l'istanza di ammissione in data 25/5/2021 e che tale circostanza è sufficiente a determinare il dies a quo da cui far decorrere gli effetti dell'ammissione (cfr. all. 2 e 3 al ricorso); considerato pertanto che gli effetti dell'ammissione devono decorrere a partire dal 25/5/2021;
considerato che
il ricorrente ha chiesto la liquidazione del compenso nella misura prevista dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 16/6/2016 dal
Presidente del Tribunale di Palermo, dal Presidente Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, dal Presidente della Camera Penale e dal Dirigente Amministrativo del Tribunale della medesima città (punto 21 “sole indagini preliminari senza udienza” con aumento previsto dalla lettera C) per opposizione a decreto penale di condanna);
2 rilevato, in conclusione, che il decreto impugnato deve essere annullato e va liquidato in favore del ricorrente l'importo di € 650,00 (di cui al punto 21 del
Protocollo d'Intesa, con aumento previsto dalla lettera C) del medesimo
Protocollo d'Intesa), somma già ridotta della metà ex art. 116 bis DPR n.
115/2002, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
rilevato che, infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e successive modificazioni, competenza giudizi di cognizione innanzi il Tribunale, scaglione fino a € 1.100 (nei limiti, cioè, della domanda accolta), valori medi ed esclusa la fase istruttoria/trattazione che non si è svolta.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione GIP-GUP, in data
11/3/2025, liquida a beneficio dell'avv. , a titolo di compensi Parte_1
professionali per l'attività difensiva svolta in favore di - ammessa CP_2
al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale 916/2021 R.G.N.R. - la somma di € 650,00, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 462,00 per compensi professionali, oltre € 70,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 1/12/2025.
Il Giudice
CO RO
3