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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 28.5.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6144/2020 R.G. a
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Perillo, con il quale Parte_1 elettivamente domiciliata in Avellino, via Carmine n. 15
Ricorrente
E
, nella qualità di già socio unico della società Secur Bull Controparte_1
Srl in liquidazione, elettivamente domiciliato in Avella (AV), alla Via G. Brodolini
1, presso lo studio dell'avv. Silvio Sepe, che lo rappresenta e difende
Resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Gianfranco Pepe, elettivamente domiciliato in Napoli via A. De Gasperi n.55, presso l'Avvocatura I.n.p.s.
Terzo chiamato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 7.11.2020 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale per sentirlo così provvedere: «
1. Accertato e dichiarato che il Sig. Parte_1 prestava la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'impresa
SECUR BULL SRL UNIPERSONALE (c.f. P.IVA , con sede in P.IVA_1
Nola (NA), alla Via San Francesco Parco Rosmary n. 9 per il periodo dal
12.06.2016 al 10.11.2015, svolgendo le mansioni di “Addetto alla Vigilanza” livello D1 del CCNL di categoria “Vigilanza privata” con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, condannare la datrice di lavoro, in persona del legale rappresentante p. t., a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di € 41.270,00 di cui: € 35.122,00 per differenze retributive, € 6.148,00 per TF (da cui, si precisa, va detratta la somma di € 1.472,00 già percepita a titolo di acconto in data 11.04.2016), come da allegati conteggi, o la somma che l'On.le Giudicante riterrà di giustizia in corso di causa, con interessi
1 e rivalutazione ex artt.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo.
2. Accertato e dichiarato che il Sig. Parte_1 prestava la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'impresa
SECUR BULL SRL UNIPERSONALE (c.f. P.IVA ), con sede in P.IVA_1
Nola (NA), alla Via San Francesco Parco Rosmary n. 9, per il periodo dal
12.06.2016 al 10.11.2015, svolgendo le mansioni di “Addetto alla Vigilanza” livello D1 del CCNL di categoria “Vigilanza privata” con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, condannare la datrice di lavoro, in persona del legale rappresentante p. t., alla regolarizzazione contributiva della posizione del ricorrente.».
In fatto ha premesso di avere prestato attività di lavoratore subordinato presso
SECUR BULL SRL, con sede in Nola (NA), alla Via San Francesco Parco
Rosmary n. 9; di avere svolto di fatto le mansioni di “Addetto alla Vigilanza”, corrispondenti al livello D1 del CCNL di categoria “Vigilanza privata”, contrariamente all'errato inquadramento contrattuale di cui ai prospetti paga dove si fa riferimento alla qualifica di “Portiere” livello A1 del predetto CCNL di categoria “Vigilanza privata”; di avere svolto la predetta attività lavorativa dal 12.06.2012 al 10.11.2015; 4) che l'attività in parola veniva svolta dal lunedì alla domenica, dalle ore 20.00 alle 8.00, e un giorno di riposo settimanale in base ai turni;
di avere goduto solamente di una settimana di ferie all'anno ricadente a volte a luglio a volte ad agosto sempre a seconda delle esigenze dell'azienda; che la cessazione del rapporto di lavoro avveniva in data 10.11.2015, per licenziamento comminatogli dal datore di lavoro;
che percepiva una retribuzione mensile inferiore al dovuto, in quanto non gli veniva riconosciuta la reale categoria di appartenenza, ovvero “Addetto alla Vigilanza” livello D1, il lavoro straordinario nonché il lavoro notturno quotidianamente svolto;
altresì, non gli venivano riconosciute la 14° mensilità, né gli aumenti contrattuali e gli scatti di anzianità tutti previsti dal CCNL di categoria;
che alla cessazione del rapporto di lavoro non percepiva il TF.
Si è costituito , quale socio unico della estinta società, Controparte_1 eccependo che nel febbraio dell'anno 2019 il ricorrente, unitamente ad altri, inoltrava innanzi il Tribunale di Nola istanza di fallimento della Secur Bull Srl;
che a seguito di corrispondenza intercorsa tra i difensori si addiveniva a una transazione in conseguenza della quale il ricorrente inoltrava atto di desistenza nella procedura di fallimento n. 58/19, per cui al ricorrente erano corrisposti € 5.000,00, in aggiunta ai 1.472,00 € già riconosciuti. CP_ Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , in data
17.4.2025, in attuazione del Decreto n. 59/2025 del Presidente del Tribunale di
Nola - avente a oggetto la variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla Sezione Lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo del PNNR (cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti) – è stato disposto, inter alia, lo
2 scardinamento dal ruolo più gravato della Sezione di n. 10 giudizi in materia di previdenza e n. 10 giudizi in materia di lavoro e riassegnati allo scrivente, tra cui il presente giudizio.
Prevista per la discussione l'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 28.5.2025, il giudice, ritenuta la causa definibile allo stato degli atti, provvede con sentenza e contestale motivazione.
Preliminarmente, anche alla luce delle risultanze processuali, va delineato l'oggetto del giudizio.
Nel costituirsi in prosecuzione, il socio unico della estinta società convenuta ha documentato che con una (seconda) conciliazione innanzi alla DPL il
29.10.2014 era stipulato un verbale con cui era tacitata la pretesa oggetto delle differenze retributive maturate sino a quel momento, comprensiva di lavoro straordinario. Successivamente, in ragione della rinuncia all'istanza di fallimento, è stato documentato carteggio tra i difensori e, in particolare, una prima email del 27.3.2019 del difensore del ricorrente in cui si dichiarava la disponibilità a ricevere € 5.500,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa maturata, comprensiva di 13ma, 14ma, straordinario e tfr. Con una seconda email del
29.3.2019 si rappresentava la disponibilità, a seguito dei chiarimenti richiesti, a definire, a saldo e stralcio, la posizione afferente al periodo lavorativo intercorso per l'importo di € 5.000,00, cui faceva seguito l'emissione di assegno bancario, versato in atti (precedentemente, in data 11.4.2016 era stato versato l'importo di € 1.472,00, come riconosciuto in ricorso).
Ebbene, occorre rilevare che a seguito della costituzione del convenuto, la parte ricorrente non ha disconosciuto il pagamento dei 5.000,00 euro, né il suddetto accordo è stato impugnato, ma ha rappresentato che la società avrebbe accettato solo la seconda proposta (quella del 29.3.2019), non comprensiva della 13^ e 14^ mensilità, TF e straordinario.
Tale assunto, invero, non convince, in ragione della complessiva interpretazione delle risultanze documentali. La volontà espressa con l'email del
29.3.2019 di «definire a saldo e stralcio le posizioni» non può che essere letta alla luce della precedente email del 27.3.2019, in cui il lavoratore si era dichiarato disponibile a tacitare ogni pretesa, comprensiva di 13ma, 14ma, straordinario e tfr;
sicché la “posizione” del comprendeva anche Pt_1 mensilità differite, compenso per lavoro straordinario e tfr. Del resto, non appare credibile che nella sola differenza di € 500,00 fossero dalla parte ricomprese tutte le suddette voci.
L'odierna pretesa del ricorrente appare dunque infondata.
Ad abundantiam, si osserva, come già evidenziato in fattispecie analoga (rg. n.
6819/2020), che l'intera narrazione attorea si palesa affatto generica. Nel dettaglio, la parte riferisce di avere svolto mansioni di “Addetto alla vigilanza livello D1”, in luogo di quelle attribuite di “Portiere livello A1”, senza null'altro aggiungere. È dunque evidente, al di là della mancata indicazione delle
3 declaratorie contrattuali, che non ricorrono elementi, seppur minimi, utili a discernere le une dalle altre mansioni. Del resto, dalla lettura del Ccnl prodotto emerge la complessità delle mansioni di vigilanza, che possono articolarsi in vigilanza fissa, vigilanza antirapina, vigilanza antitaccheggio, vigilanza ispettiva, telesorveglianza etc.
Quanto al lavoro straordinario, va invece evidenziata una discrasia tra la ricostruzione in fatto e la domanda attorea. Invero, in ricorso si deduce che il ricorrente avrebbe lavorato dal lunedì alla domenica dalle ore 20.00 alle ore
8.00, con un giorno di riposo settimanale in base ai turni. Si tratterebbe dunque di un orario settimanale di ben 72 ore, mentre nei conteggi, su cui si fondano le conclusioni di parte, si riportano “solo” quattro ore di straordinario diurno e due di notturno alla settimana.
Infine, con riferimento alle ferie, il ricorrente ha osservato di avere goduto di una sola settimana all'anno di riposo tra i mesi di luglio e agosto. Come noto, è costante l'orientamento della giurisprudenza per cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento
(Cass., sez. Lav., n. 26985 del 2009).
Ancora una volta, dunque, l'indeterminatezza dei fatti narrati osta all'approfondimento istruttorio, imponendo il rigetto della domanda.
La reiezione della domanda principale travolge anche quella di regolarizzazione contributiva;
a ogni buon conto la domanda sarebbe coperta da prescrizione - di rilievo pubblicistico e pertanto rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass. Civ., sez. lav.,
14/11/2008, n. 27163) - posto che il diritto al pagamento dei contributi può ritenersi azionato solo al momento della costituzione in giudizio dell' , CP_2 mancante la prova di precedenti atti interruttivi della prescrizione da parte dell' . CP_3
Sono compensate le spese con riguardo all in ragione della posizione CP_2 processuale dell'ente e del fatto che l si è costituito solo in data CP_3
12.5.2025.
Appare, altresì, equo compensare le spese di lite tra l'istante e il convenuto, atteso che la costituzione di quest'ultimo si è esplicata in mere difese.
PQM
Il Tribunale rigetta la domanda e compensa le spese di lite tra le parti.
Nola, 28.5.2025
Il Gl Dott. Francesco Fucci
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