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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/06/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
N. R.G. 1251/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
NON DEFINTIVA nel procedimento con cumulo di domande di separazione e di scioglimento del matrimonio pendente tra
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
DRAGOTTA CECILIA
e
C.F. con l'Avv. MECACCI CP_1 C.F._2
CLARA
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni All'udienza del 18.3.2025 la parte resistente ha chiesto che il Tribunale voglia pronunciare sentenza di divorzio;
a quella stessa udienza la parte ricorrente nulla ha opposto alla pronuncia parziale di divorzio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/12/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Marsala.
Con la comparsa di costituzione e risposta la parte resistente ha, tra le altre cose, chiesto che una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3,
L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione, il Tribunale Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21/12/14, atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Marsala al n.53, parte 1, Uff.1, anno 2014”.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendosi in particolare la separazione protrattasi per oltre un anno dalla avvenuta comparizione delle parti dinanzi al giudice nel giudizio di separazione (risalente al 3.10.2023).
Con la richiesta di emissione della domanda di scioglimento del vincolo coniugale da parte del resistente e con il mancata opposizione alla stessa ad opera della ricorrente, le parti hanno di fatto prestato acquiescenza alla sentenza si separazione, che, dunque, deve ritenersi passata in giudicato.
Pag. 2 di 3 La causa va rimessa sul ruolo del giudice istruttore per permettere, a fronte della sopravvenuta procedibilità della domanda divorzile di articolare le difese conclusive ex art. 473 bis 28 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contatto tra le parti in data 21/12/14 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Marsala al n.53, parte 1,
Uff.1, anno 2014;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
RIMETTE
La causa sul ruolo del giudice istruttore.
Così deciso, in Grosseto nella camera di consiglio del14/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
N. R.G. 1251/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
NON DEFINTIVA nel procedimento con cumulo di domande di separazione e di scioglimento del matrimonio pendente tra
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
DRAGOTTA CECILIA
e
C.F. con l'Avv. MECACCI CP_1 C.F._2
CLARA
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni All'udienza del 18.3.2025 la parte resistente ha chiesto che il Tribunale voglia pronunciare sentenza di divorzio;
a quella stessa udienza la parte ricorrente nulla ha opposto alla pronuncia parziale di divorzio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/12/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Marsala.
Con la comparsa di costituzione e risposta la parte resistente ha, tra le altre cose, chiesto che una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3,
L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione, il Tribunale Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21/12/14, atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Marsala al n.53, parte 1, Uff.1, anno 2014”.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendosi in particolare la separazione protrattasi per oltre un anno dalla avvenuta comparizione delle parti dinanzi al giudice nel giudizio di separazione (risalente al 3.10.2023).
Con la richiesta di emissione della domanda di scioglimento del vincolo coniugale da parte del resistente e con il mancata opposizione alla stessa ad opera della ricorrente, le parti hanno di fatto prestato acquiescenza alla sentenza si separazione, che, dunque, deve ritenersi passata in giudicato.
Pag. 2 di 3 La causa va rimessa sul ruolo del giudice istruttore per permettere, a fronte della sopravvenuta procedibilità della domanda divorzile di articolare le difese conclusive ex art. 473 bis 28 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contatto tra le parti in data 21/12/14 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Marsala al n.53, parte 1,
Uff.1, anno 2014;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
RIMETTE
La causa sul ruolo del giudice istruttore.
Così deciso, in Grosseto nella camera di consiglio del14/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
Pag. 3 di 3