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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/09/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, seconda sezione civile, composta dai seguenti magistrati:
Dott. Antonio FR Esposito PRESIDENTE Dott. ssa Virginia Zuppetta CONSIGLIERE Dott. ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1128/2019 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 27 maggio 2025, all'esito dello spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Lovelli, Parte_1 elettivamente domiciliata in Lecce alla via Scarambone n. 56, presso lo studio dell'Avv. Lucio Caprioli
ATTRICE in riassunzione CONTRO
e rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Alessandro Gigante, elettivamente domiciliati in Taranto alla via Plinio n. 9 presso lo studio del predetto difensore
NONCHE' CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Teofilo Parente ed Controparte_3 elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Principe Amedeo 64, presso lo studio del predetto difensore
CONVENUTI in riassunzione
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 27 maggio 2025
1
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto i Parte_1 germani , e , chiedendo dichiararsi la nullità CP_2 CP_1 Controparte_3 dell'atto pubblico del 1° aprile 2003, con il quale la madre Controparte_4 aveva trasferito ai figli e la proprietà indivisa del suo CP_2 CP_1 patrimonio, con riserva di usufrutto e con obbligo dei cessionari di prestarle assistenza per tutta la vita, fornendole anche vitto, alloggio e vestiario. Chiedeva, inoltre, previa dichiarazione della nullità dell'atto innanzi indicato, lo scioglimento della comunione ereditaria. L'attrice, premesso che la madre aveva cessato di vivere il 12 giugno 2003, deduceva che il contratto del 1° aprile 2003 era stato concluso per motivi illeciti comuni alle parti, con l'intento di pretermettere lei – e il fratello FR – dalla successione materna, che lo stesso contratto era in frode alla legge e che, in ogni caso, simulava una donazione.
Espletata CTU medica, il Tribunale, con sentenza n. 658/2012 del 30 marzo 2012, rigettava la domanda dell'attrice. Osservava che il contratto integrava un cd. vitalizio alimentare e che non sussisteva illiceità della causa, né del motivo, non ravvisando, nel contempo, elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di una donazione dissimulata.
Con sentenza n. 312/2015 depositata il 28 giugno 2015, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, respingeva l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza di primo grado.
[...]
La Corte riteneva corretta la qualificazione del contratto come vitalizio alimentare e, ritenuti insussistenti i profili di nullità denunciati in citazione, escludeva la possibilità di esaminare ulteriori ipotesi di nullità del contratto che non fossero stati dedotti nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.. Regolava le spese di lite in ragione della soccombenza anche nei confronti di , Controparte_3 evocato in giudizio con riferimento alla domanda di scioglimento della comunione, che aveva come presupposto la domanda di nullità.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione , Parte_1 sulla base di tre motivi. Con il primo motivo di ricorso, deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1421 c.c., 112, 183 e 345 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c., per non avere il giudice di appello pronunciato sulla nullità del contratto vitalizio sotto il profilo della mancanza di causa, per assenza dell'alea della prestazione dovuta alle gravi condizioni di malattia della
, che rendevano prevedibile il suo esito letale, nonostante tale profilo di CP_4 nullità fosse desumibile dall'esposizione dei fatti in citazione e dall'atto di appello. Assumeva che il potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità troverebbe conferma nella sentenza delle Sezioni Unite del 12 febbraio 2014 n. 26243, sicché non rileverebbero le preclusioni relative alla modifica della domanda in primo grado e al divieto dei nova in appello.
2 Con il secondo motivo, deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1322, 1325 e 1346 c.p., in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per non avere il giudice di appello rilevato d'ufficio la nullità del contratto di vitalizio alimentare per assenza di alea, in considerazione della grave patologia da cui era affetta la e del prevedibile esito letale. CP_4 Con il terzo motivo, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente condannato alle spese di lite , il quale non Controparte_3 sarebbe stato evocato in giudizio in relazione alla domanda di nullità, ma quale litisconsorte necessario nel giudizio di divisione.
Resistevano con controricorso , e . CP_2 CP_1 Controparte_3
Con sentenza n. 26495-19 depositata il 17 ottobre 2019, la Corte di Cassazione accoglieva il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo, e cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi a questa Sezione della Corte di Appello di Lecce.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc, notificato il 13 dicembre 2019, citava , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
chiedendo: 1) di accertare e pronunciare la nullità del Controparte_3 contratto di vitalizio alimentare stipulato mediante atto pubblico per notar Per_1
del 1° aprile 2003; 2) di accertare e dichiarare, conseguentemente, che il
[...]
12 giugno 2003 si aprì la successione “ab intestato” di;
3) di Persona_2 pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria sul patrimonio relitto della defunta ed assegnare a ciascuno dei condividenti una quota del CP_4 patrimonio ereditario comune, con la determinazione di eventuali conguagli in denaro ove il valore delle singole quote fosse disomogeneo;
4) di condannare gli appellati al rimborso delle spese di lite relative a tutti i gradi del processo (di merito e di legittimità) funzionali all'accertamento ed alla declaratoria della nullità del contratto di vitalizio alimentare stipulato il 1° aprile 2003; 5) di porre a carico della massa unicamente le spese di lite funzionali allo scioglimento della comunione sul patrimonio condiviso. In via istruttoria, chiedeva disporsi una CTU finalizzata alla determinazione del valore dei beni ereditari e alla predisposizione di un progetto di divisione.
e si costituivano in giudizio, chiedendo Controparte_1 Controparte_2 il rigetto delle domande proposte dall'attrice. Deducevano, altresì, la pendenza innanzi al Tribunale di Taranto di un giudizio proposto con atto di citazione del 20 maggio 2004 da avente ad oggetto lo scioglimento della Parte_1 comunione ereditaria, nell'ambito del quale era già stata espletata una consulenza tecnica sulla valutazione dei beni oggetto della successione, opponendosi, pertanto, alla richiesta di CTU.
Si costituiva in giudizio anche , eccependo, Controparte_3 preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle questioni oggetto dell'originario giudizio e di quello conseguente all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, stante la sua mancata opposizione alla domanda di nullità avanzata dalla sorella;
deduceva
3 anch'egli la possibilità di una violazione del ne bis in idem in caso di accoglimento della richiesta di CTU avanzata da parte attrice, trattandosi di accertamento istruttorio già svolto nel parallelo giudizio pendente innanzi al Tribunale di Taranto;
chiedeva, nel merito, il rigetto delle domande avanzate nei propri confronti, nonché l'accertamento del proprio diritto al rimborso delle spese processuali sostenute in tutti i gradi di giudizio e la condanna della al Pt_1 pagamento delle spese del grado.
Con sentenza parziale pubblicata l'8 gennaio 2024, questa Corte così decideva in ordine alle domande di cui ai punti 1) e 4) formulate dall'attrice in riassunzione: “La Corte, definitivamente pronunziando sulla domanda di nullità del contratto di vitalizio alimentare stipulato mediante atto pubblico per notar
del 1° aprile 2003, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Persona_1 Cassazione, con sentenza n. 26495 - 19 , depositata il 17 ottobre 2019, in grado d'appello, a seguito di riassunzione operata da , nei confronti Parte_1 di , e , così Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 provvede:
1) In accoglimento dell'appello, dichiara la nullità del contratto di vitalizio alimentare stipulato con atto pubblico per notar del 1° Persona_1 aprile 2003 per mancanza dell'alea;
2) Condanna e , in solido, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese processuali che liquida: per il giudizio di primo grado, in 4000,00 euro per compensi e 805,57 euro per spese;
per il primo giudizio di appello, in 4900,00 euro per compensi e 998,00 euro per spese;
per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in 5250,00 euro per compensi e 1772,28,00 euro per spese;
per il presente giudizio di rinvio, in 7000,00 euro per compensi ed euro 1188,69 per spese, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
3) Dichiara integralmente compensate le spese processuali di tutti i gradi di giudizio nei rapporti tra e;
Parte_1 Controparte_3
4) Dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio in ordine alle restanti domande” .
Sentite le parti, con ordinanza del 22 marzo 2024, la Corte disponeva l'espletamento di CTU al fine di stimare l'asse ereditario e predisporre un progetto divisionale.
All'udienza del 16 aprile 2024, veniva conferito l'incarico al consulente nominato, ing. . Persona_3
Con ordinanza del 15 ottobre 2024, rilevato il mancato deposito della relazione di consulenza tecnica nel termine assegnato, la causa veniva rinviata dapprima all'udienza del 26 novembre 2024 e poi a quella del 17 dicembre 2024, per l'esame della CTU e per la precisazione delle conclusioni.
La relazione di consulenza veniva depositata il 15 gennaio 2025, successivamente all'udienza innanzi indicata, e, pertanto, la causa veniva nuovamente rinviata per l'esame della CTU all'udienza del 18 marzo 2025, di cui veniva disposta la trattazione in forma cartolare.
4 Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, , Parte_1 per mezzo del difensore, chiedeva che il collegio adottasse i provvedimenti funzionali all'estrazione a sorte dei lotti individuati dal consulente, ai sensi dell'art. 789 comma 4 c.p.c.; , per mezzo del suo difensore, Controparte_3 dichiarava di accettare tanto la proposta di assegnazione formulata dal consulente, quanto l'eventuale assegnazione a sorte dei lotti;
, Controparte_1 invece, chiedeva che l'intero compendio immobiliare oggetto del giudizio venisse posto in vendita e che il relativo guadagno venisse diviso tra le parti, evidenziando di non avere alcun interesse all'assegnazione dell'immobile sito in Taranto, alla via Dante n. 124, così come proposto dal consulente;
in subordine chiedeva che la Corte adottasse gli opportuni provvedimenti per l'estrazione a sorte dei lotti.
Con ordinanza del 18 marzo 2025, preso atto della mancata formulazione ad opera delle parti di eccezioni o contestazioni alle valutazioni espresse dal CTU in ordine alla individuazione e alla stima dei beni in comunione ereditaria, la Corte fissava, ai sensi dell'art. 789 c.p.c., apposita udienza per la discussione del progetto divisionale predisposto dal consulente, riservando all'esito l'adozione delle disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti.
All'udienza del 27 maggio 2025, la Corte, in assenza di contestazioni sul progetto di divisione, lo dichiarava esecutivo e, sulle richieste delle parti, procedeva all'estrazione a sorte dei lotti, del cui esito si dava atto a verbale nei seguenti termini: “Si dà atto che dai 2 contenitori separati ove sono contenuti i biglietti con le indicazioni dei singoli lotti e dei singoli condividenti viene estratto il lotto 4 e il nominativo di Pertanto il lotto 4 è assegnato a Controparte_1
Proseguiamo nell'estrazione e viene estratto il lotto 3 e il Controparte_1 nominativo di . Pertanto il lotto 3 come indicato nella Ctu in atti Controparte_2 viene assegnato a . Viene estratto il nominativo di Controparte_2 [...]
ed il lotto 2. Viene pertanto assegnato il lotto 2 come indicato nella CP_3 Ctu a . Viene estratto il nominativo di ed il Controparte_3 Parte_1 lotto 1. Viene pertanto assegnato il lotto 1 come indicato nella Ctu a Pt_1
”.
[...]
Sulle conclusioni delle parti, quindi, la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di venti giorni per il deposito di memorie conclusionali e venti giorni per il deposito di memorie di replica.
Motivi della decisione Preliminarmente, va confermato quanto statuito nella sentenza non definitiva del 7 dicembre 2023, con cui è stata dichiarata la nullità, per mancanza dell'alea, del contratto di vitalizio alimentare stipulato con atto pubblico per notar Per_1
del 1° aprile 2003 tra e i figli e
[...] Controparte_4 Controparte_2 : per concorde giurisprudenza, infatti, le statuizioni contenute Controparte_1 nella sentenza parziale non possono essere modificate in sede di decisione definitiva, avendo il giudice esaurito, con riferimento a tutte le statuizioni contenute in quel provvedimento, il potere decisorio conferitogli dalla legge (cfr. Cass. civ., n. 2237/2005; Cass. civ. n. 2233/01).
5 L'attrice in riassunzione ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento della comunione avente ad oggetto i beni relitti dalla madre,
, deceduta il 12 giugno 2003 e procedersi, previo espletamento Controparte_4 di CTU, all'assegnazione a ciascuno dei condividenti di una quota in natura del patrimonio ereditario, previa eventuale individuazione di conguagli in denaro.
e si opponevano a tale istanza, Controparte_1 Controparte_2 evidenziando l'esistenza di altro giudizio promosso da , Parte_1 pendente dinanzi al Tribunale di Taranto (n.rg. 3486/2004), avente ad oggetto lo scioglimento della comunione, nell'ambito del quale era già stata espletata la perizia tecnica sulla valutazione dei beni oggetto della successione, ed eccependo violazione del principio del ne bis idem. Al riguardo, come già evidenziato nella sentenza parziale, deve essere esclusa, con riferimento al suddetto giudizio promosso nel 2004 dalla stessa Parte_1
– attualmente sospeso fino alla definizione del presente giudizio - la
[...] sussistenza di una situazione di litispendenza. Le domande introdotte da nei due giudizi, aventi analogo Parte_1 oggetto (almeno in parte), infatti, non potevano dare luogo a litispendenza, perché incardinate innanzi al medesimo ufficio giudiziario, ma avrebbero potuto essere oggetto di riunione a norma dell'art. 273 c.p.c.. E' pacifico, infatti, che gli istituti della litispendenza e della continenza, operano soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, sicché la litispendenza non può realizzarsi solo perché, non operata la riunione, una delle due cause penda in appello, potendo essere dichiarata, invece, qualora “la medesima causa venga introdotta davanti a giudici diversi” e una risulti pendente in sede di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 10183 del 17/04/2023).
Deve ancora evidenziarsi che negli scritti difensivi depositati successivamente alla pronuncia della sentenza parziale i convenuti in riassunzione hanno sostanzialmente aderito alla domanda di scioglimento della comunione (cfr. le note scritte depositate dal difensore di il 13 marzo 2025 e Controparte_3 dal comune difensore di e il 17 marzo Controparte_1 Controparte_2 2025).
Ciò posto, si deve premettere che il giudizio divisorio, pur avendo natura unitaria, si compone essenzialmente di due fasi, espressamente disciplinate dal legislatore: la prima, contemplata dall'art. 785 c.p.c., tesa alla verifica del fondamento del diritto a conseguire la divisione;
la seconda, regolata dall'art. 789 c.p.c., volta all'attuazione di tale diritto. Nel presente giudizio nessuna delle parti ha avanzato contestazioni sul diritto alla divisione, e segnatamente sulla qualità di figli in capo all'attrice in riassunzione e ai convenuti e sulla loro qualità di unici chiamati all'eredità. Da quanto esposto consegue che domanda di divisione avanzata dall'attrice in riassunzione e l'adesione alla predetta domanda effettuata dai convenuti nel corso del giudizio equivalgano ad accettazione tacita dell'eredità. Non essendovi prova dell'esistenza di un testamento dalla de cuius e non essendo state sollevate eccezioni di prescrizione circa il diritto di accettare l'eredità relitta di , si deve quindi ritenere che Controparte_4 Parte_1
, , e siano
[...] Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
6 gli unici eredi legittimi, per quote uguali, trattandosi di successione ab intestato dei soli figli alla madre, per essere il padre premorto.
Dalle indagini espletate dal CTU e dalla documentazione acquisita è emerso che il compendio immobiliare è costituito dai seguenti immobili:
- Lotto 1 ‐ Abitazione ubicata in Via Liguria n. 60, piano quinto, Taranto, distinto in catasto al Foglio 254, Particella 374, Sub. 21, categoria A/3, classe 2^, Consistenza 5,5 vani, Superficie catastale totale 124 m 2, Superficie catastale totale escluse aree scoperte 118m2, Rendita € 482,89.
- Lotto 2 ‐ Locale commerciale ubicato in Via Salvo D'Acquisto n. 24, piano terra, Talsano (TA), distinto in catasto al Foglio 300, Particella 509, Sub. 17, categoria catastale C1, classe 2^, Consistenza catastale 76m2, Rendita € 1.051,92.
- Lotto 3 ‐ Abitazione ubicata in Via Dante n. 124, piano quarto, Taranto, distinto in catasto al Foglio 244, Particella 390, Sub. 9, categoria A/5, classe 2^, Consistenza 4 vani, Rendita € 194,19.
- Lotto 4 ‐ Abitazione ubicata in Via Puglia n. 35, piano primo, Taranto, distinto in catasto al Foglio 254, Particella 460, Sub. 4, categoria A/3, classe 4^, Consistenza 5 vani, Rendita € 606,84.
Quanto al lotto n.1, il metodo di stima utilizzato dal perito è il metodo di stima
“sintetico comparativo”, poiché il bene in esame è comparabile ad altri simili compravenduti in tempi recenti nella stessa zona. Il CTU ha elencato una serie di fattori determinanti ai fini di una corretta valutazione quali: posizione rispetto al centro urbano;
servizi ed infrastrutture primarie presenti in zona;
caratteristiche costruttive e materiali impiegati;
vetustà dell'immobile; stato di conservazione e manutenzione;
destinazione d'uso dell'immobile; condizione attuale del mercato immobiliare nella zona di ubicazione dell'immobile. Ha evidenziato, inoltre, che tali elementi hanno costituito la base comparativa per la determinazione del valore venale, mediante un'ampia indagine di mercato. Il parametro di riferimento utilizzato è il “prezzo” per unità di superficie (al metro quadrato) commerciale o lorda, generalmente utilizzato nelle operazioni di compravendita di beni immobili. Il CTU ha evidenziato che le quotazioni in zona per immobili aventi simili caratteristiche presentano una “forchetta di valori” compresa tra i 500,00 e 630,00 euro al metro quadrato. È stata stimata una quotazione unitaria lorda pari ad euro 500,00 al mq (euro cinquecento/00), valore che, moltiplicato per la superficie del subalterno considerato (n.21), ha determinato una valutazione complessiva dell'immobile pari ad euro 61.850,00 (sessantunomilaottocentocinquanta/00), approssimabili ad euro 60.000,00 (sessantamila/00). Quanto al lotto n. 2, il CTU ha rilevato la non perfetta corrispondenza tra lo stato di fatto e la planimetria catastale depositata presso il catasto di Taranto ed allegata alla relazione peritale e ha, pertanto, evidenziato la necessità di procedere con la redazione di una SCIA in sanatoria. Anche per questo immobile, il consulente ha proceduto alla stima utilizzando il metodo “sintetico comparativo”. Il CTU ha evidenziato che le quotazioni in zona per immobili aventi simili caratteristiche presentano una “forchetta di valori” compresa tra i 600,00 e 900,00 euro al metro quadrato. È stata stimata una quotazione unitaria lorda pari ad euro 750,00 al mq (euro settecentocinquanta/00), valore che, moltiplicato per la superficie del subalterno considerato (n.17), ha determinato una valutazione
7 complessiva dell'immobile pari ad euro 55.275,00 (cinquantacinquemiladuecentosettantacinque/00), approssimabili ad euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00), valore da cui ha decurtato il costo legato alla regolarizzazione del locale (quantificato in euro 3.000,00), giungendo ad attribuire all'immobile il valore complessivo di euro 52.000 (cinquantaduemila/00). Quanto al lotto n.3, comprendente l'immobile distinto come “subalterno 9”, il CTU ha rilevato la corrispondenza tra lo stato di fatto e la planimetria catastale depositata presso il catasto di Taranto ed allegata alla relazione peritale;
unico elemento difforme riguarda la mancata indicazione sulla planimetria catastale della presenza di una veranda, che deve essere oggetto di regolarizzazione presso l'ufficio Tecnico del Comune di Taranto. Il metodo di stima utilizzato è, anche in questo caso, quello “sintetico comparativo”, e si è tenuto conto degli stessi fattori considerati per la valutazione dell'immobile di cui ai lotti nn. 1 e 2. Il CTU ha evidenziato che le quotazioni in zona per immobili aventi simili caratteristiche presentano una “forchetta di valori” compresa tra i 430,00 e 570,00 euro al metro quadrato. In ragione delle pessime condizioni di manutenzione e conservazione è stata stimata una quotazione unitaria lorda pari ad euro 370,00 al mq (euro trecentosettanta/00), valore che, moltiplicato per la superficie del subalterno considerato (n.9), ha determinato una valutazione complessiva dell'immobile pari ad euro 18.870,00 (diciottomilaottocentosettanta/00), approssimabili ad euro 18.000,00 (diciottomila/00), valore da cui occorre decurtare il costo legato alla regolarizzazione del locale (quantificato in euro 3.000,00), per un valore complessivo pari ad euro 15.000 (quindicimila/00). Quanto al lotto n.4, comprendente l'immobile distinto come “subalterno 4”, il CTU ha rilevato la corrispondenza tra lo stato di fatto e la planimetria catastale depositata presso il catasto di Taranto ed allegata alla relazione peritale;
unico elemento difforme riguarda la mancata indicazione sulla planimetria catastale della presenza di una veranda, che deve essere oggetto di regolarizzazione. Il metodo di stima utilizzato è quello “sintetico comparativo”, e si è tenuto conto degli stessi fattori considerati per la valutazione dell'immobile di cui ai lotti nn. 1, 2 e 3. Il CTU ha evidenziato che le quotazioni in zona per immobili aventi simili caratteristiche presentano una “forchetta di valori” compresa tra i 500,00 e 630,00 euro al metro quadrato. È stata stimata una quotazione unitaria lorda pari ad euro 550,00 al mq (euro cinquecentocinquanta/00), valore che, moltiplicato per la superficie del subalterno considerato (n.4), ha determinato una valutazione complessiva dell'immobile pari ad euro 48.840,00 (quarantottomilaottocentoquaranta/00), approssimabili ad euro 49.000,00 (quarantanovemila/00), valore da cui occorre decurtare il costo legato alla regolarizzazione del locale (quantificato in euro 3.000,00), per un valore complessivo pari ad euro 46.000 (quarantaseimila/00). Quindi il valore complessivo dei beni in successione è stato quantificato in euro 173.000,00. Secondo la proposta divisionale elaborata dal CTU i beni ereditari andrebbero suddivisi in quattro quote di pari valore, per un ammontare pari ad euro 43.250,00 ciascuna (quarantatremiladuecentocinquanta/00) considerati i seguenti conguagli in denaro: 1) Quota comprendente la piena proprietà del Lotto 3 consistente nell'immobile sito in Taranto, alla via Dante n. 124, per un valore totale pari ad
8 euro 15.000,000; con previsione di un conguaglio in denaro da ricevere pari ad euro 28.250,00 euro;
2) Quota comprendente la piena proprietà del Lotto 4 consistente nell'immobile sito in Taranto, alla via Puglia n. 35, per un valore totale pari ad euro 46.000,00; con previsione di un conguaglio per il maggior valore dell'immobile pari ad euro 2.750,00 in favore dell'assegnatario della quota sub 1);
3) Quota comprendente la piena proprietà del Lotto 2 consistente nel locale commerciale sito in Talsano, alla via Salvo D'Acquisto n. 24, per un valore totale pari ad euro 52.000; con previsione di un conguaglio per il maggior valore dell'immobile pari ad euro 8.750,00 in favore dell'assegnatario della quota sub 1;
4) Quota comprendente la piena proprietà del Lotto 1 consistente nell'immobile sito in Taranto, alla via Liguria n.60, per un valore totale pari ad euro 60.000; con previsione di un conguaglio per il maggior valore dell'immobile pari ad euro 16.750,00 in favore dell'assegnatario della quota sub 1.
La Corte, con ordinanza emessa all'udienza del 27 maggio 2025, ha fatto proprio e dichiarato esecutivo il progetto di divisione, con le quote come innanzi individuate, non avendo le parti mosso alcuna contestazione con riferimento alla consistenza e al valore attribuito, e, trattandosi di quote uguali e non avendo le parti aderito alla proposta di assegnazione formulata dal consulente, ha disposto l'estrazione a sorte dei lotti. Giova rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che: “in tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione, non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte” (cfr. Cass. Sez. 2 -
Sentenza n. 4426 del 21/02/2017). Nella specie, a fronte della richiesta della parte attrice in riassunzione di procedere all'estrazione a sorte dei lotti, le controparti non hanno dedotto alcuna ragione concreta che potesse giustificare una deroga all'ordinario criterio di cui all'art. 729 c.c., avendo sostanzialmente aderito alla Controparte_3 richiesta di assegnazione causale degli immobili (cfr. note scritte del 13 marzo 2025) e chiesto, in via principale, solo in ragione del mancato Controparte_1 accordo delle parti sull'assegnazione delle quote, la vendita dell'intero compendio immobiliare e la distribuzione tra le parti del ricavato (opzione non percorribile in difetto di accordo tra le parti, in ossequio al disposto di cui all'art. 718 c.c.) e, in subordine, l'adozione dei provvedimenti per l'estrazione a sorte dei lotti, dichiarando espressamente di non avere alcun interesse all'assegnazione dell'immobile sito in Taranto alla via Dante n. 124, come proposto dal consulente
9 (cfr. note scritte del 17 marzo 2025). Nulla al riguardo ha specificamente dedotto
. Controparte_2 Ciò posto, si è pertanto proceduto immediatamente all'estrazione a sorte delle quote all'udienza del 27 maggio 2027, in ossequio al principio, affermato a più riprese dalla Suprema Corte, secondo cui “nel procedimento di scioglimento della comunione non è consentito procedere all'estrazione a sorte, ai sensi dell'art. 789, quarto comma, c.p.c., sino a quando le contestazioni al progetto di divisione non siano state risolte con sentenza passata in giudicato” (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 9848/05 e Cass. civ. n. 9547/96). Infatti, nella specie, le parti nulla avevano eccepito né in merito alla valutazione dei beni, né in merito alla composizione delle singole quote, essendo emerso disaccordo solo in ordine alla proposta di assegnazione formulata dal consulente. Ne discende, pertanto, che va pronunciato lo scioglimento della comunione esistente tra , , e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 [...]
, quali eredi di . Parte_1 Persona_2 Sulla base delle risultanze dell'estrazione a sorte alla quale si è proceduto in udienza, nel contraddittorio delle parti, le quattro quote con i relativi conguagli, individuate dal consulente d'ufficio, vanno assegnate nei termini di seguito indicati:
-a va assegnata la quota comprendente la piena proprietà del Controparte_2 Lotto 3 consistente nell'immobile sito in Taranto, alla via Dante n. 124, per un valore totale pari ad euro 15.000,000; con previsione di un conguaglio in denaro da ricevere pari ad euro 28.250,00 euro;
-a va assegnata la quota comprendente la piena proprietà Controparte_1 del Lotto 4 consistente nell'immobile sito in Taranto, alla via Puglia n. 35, per un valore totale pari ad euro 46.000,00; con previsione di un conguaglio per il maggior valore dell'immobile pari ad euro 2.750,00 da versarsi in favore di;
Controparte_2
- a va assegnata la quota comprendente la piena proprietà Controparte_3 del Lotto 2, consistente nel locale commerciale sito in Talsano, alla via Salvo D'Acquisto n. 24, per un valore totale pari ad euro 52.000,00; con previsione di un conguaglio per il maggior valore dell'immobile pari ad euro 8.750,00 da versarsi in favore di;
Controparte_2
- ad , va assegnata la quota comprendente la piena Parte_1 proprietà del Lotto 1 consistente nell'immobile sito in Taranto, alla via Liguria n.60, per un valore totale pari ad euro 60.000,00; con previsione di un conguaglio per il maggior valore dell'immobile pari ad euro 16.750,00 da versarsi in favore di . Controparte_2
Per quel che riguarda le spese di giudizio, va richiamato il principio costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo cui “nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione” (cfr., per tutte, Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 1635 del 24/01/2020).
10 Discende da tale principio che, ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale non deve considerare solo l'esito decisorio su eventuali domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto di divisione, ma deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividenti anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative. Nella specie, il complessivo contegno processuale della parte attrice in riassunzione, connotato non solo dall'opposizione alla utilizzazione nel presente giudizio della relazione di ctu già svolta in giudizio pentente innanzi al Tribunale di Taranto avente analogo oggetto, ma altresì dal rifiuto di addivenire ad una composizione bonaria della controversia, pure sollecitata dalle controparti all'udienza del 27 febbraio 2024, giustifica l'applicazione delle regole ordinarie di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.. Sussistono, in ogni caso, giustificate ragioni per l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, stante il sostanziale accordo sul progetto di divisione e sull'individuazione delle quote raggiunto in corso di causa.
Le spese della espletata C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 26495 - 19 , depositata il 17 ottobre 2019, in grado d'appello, a seguito di riassunzione operata da , nei Parte_1 confronti di , e , così Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 provvede:
1) dà atto che, con sentenza non definitiva emessa l'8 gennaio 2024, questa Corte ha dichiarato la nullità del contratto di vitalizio alimentare stipulato con atto pubblico per notar del 1° aprile 2003 per mancanza Persona_1 dell'alea;
2) dichiara aperta la successione di , deceduta il 12 giugno Controparte_4
2003;
3) accerta e dichiara che unici eredi legittimi sono le parti in causa per quote eguali;
4) accerta e dichiara che l'asse ereditario è composto come in motivazione;
5) ordina lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti in causa;
6) dispone la divisione dei beni ereditari sulla base del progetto divisionale redatto dal CTU ing. e, all'esito dell'estrazione a sorte dei lotti, assegna: Per_3
- a la quota comprendente la piena proprietà del Lotto 3, Controparte_2 consistente nell'immobile sito in Taranto, alla via Dante n. 124, distinto in catasto al Foglio 244, Particella 390, Sub. 9;
-a la quota comprendente la piena proprietà del Lotto 4, Controparte_1 consistente nell'immobile sito in Taranto, alla via Puglia n. 35, distinto in catasto al Foglio 254, Particella 460, Sub. 4;
- a la quota comprendente la piena proprietà del Lotto Controparte_3 2, consistente nel locale commerciale sito in Talsano, alla via Salvo D'Acquisto n. 24, distinto in catasto al Foglio 300, Particella 509, Sub. 17;
- ad , la quota comprendente la piena proprietà del Lotto Parte_1 1, consistente nell'immobile sito in Taranto, alla via Liguria n.60, distinto in catasto al Foglio 254, Particella 374, Sub. 21; 7) condanna a versare in favore di la Controparte_1 Controparte_2 somma di 2750,00 euro, a titolo di conguaglio;
11 8) condanna a versare in favore di la Controparte_3 Controparte_2 somma di 8750,00 euro a titolo di conguaglio;
9) condanna a versare in favore di la Parte_1 Controparte_2 somma di 16.750,00 euro, a titolo di conguaglio;
10) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese sostenute successivamente alla sentenza parziale;
11) pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese della espletata C.T.U.;
12) ordina al Conservatore dei RR.II. di Lecce di procedere, con esonero da ogni responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza
Così deciso in Lecce il 4 settembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Antonio FR Esposito
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