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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/04/2025, n. 3339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3339 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32813/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 32813/22 promossa da:
(c.f.: ), in persona dell'avv. (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) n.q. di Amministratrice Giudiziaria della predetta società - sottoposta a C.F._1 sequestro dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Gip, nell'ambito del procedimento penale n. 5644/2013 RGNR DDA - OCC n. 11/2018, eseguito il 14/02/2018 , rappresentata e difesa dall'avv.
Simona Carlo (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio C.F._2
Calabria via Prato n. 2, giusta procura alle liti
PARTE OPPONENTE
contro
– Controparte_1
(p.i.v.a. ), rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, P.IVA_2 dall'Avv. Alfredo Adolfini, c.f. ed elettivamente domiciliata presso lo Studio C.F._3 di quest'ultimo, sito a Milano in Via Marcantonio Colonna n. 43
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,: In via preliminare: - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del D.I. n. 7038/2022 R.G. D.I. emesso dal Tribunale di Milano il 14/04/2022 nell'ambito del proc. n. 14000/2022 RGAC e notificato unitamente al pedissequo ricorso in data 14/06/2022 stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel merito: - accertare e dichiarare la nullità/infondatezza/illegittimità e comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 7038/2022 R.G. D.I. emesso dal Tribunale di Milano il 14/04/2022 nell'ambito del proc. n. 14000/2022 RGAC, notificato unitamente al pedissequo ricorso in data 14/06/2022, oggi opposto, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, disporne la revoca. Con richiesta di pagina 1 di 7 condanna della controparte alle spese e competenze di causa nonché di condanna della stessa al risarcimento dei danni “da lite temeraria” ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Parte opposta
CONCLUSIONI: Voglia il Tribunale adito, previa ogni e più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: IN VIA
PRELIMINARE - concedere la provvisoria esecutorietà, anche parziale, del decreto ingiuntivo n.
7038/2022 - R.G. D.I. n. 1400/2022 emesso dal Tribunale di Milano su istanza di Controparte_1 in data 2.5.2022, da un lato, non essendo l'opposizione fondata su alcuna prova scritta e,
[...] dall'altro, sussistendo invece la prova del fatto costitutivo della pretesa avanzata da
[...]
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE - respingere l'opposizione proposta Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 7038/2022 - R.G. D.I. n. 1400/2022 emesso dal Tribunale di Milano su istanza di in data 2.5.2022, e comunque tutte le domande, eccezioni e Controparte_1 istanze formulate con l'atto di citazione in opposizione, confermando integralmente il provvedimento monitorio stesso con condanna pertanto di parte opponente al pagamento della somma ingiunta per sorte capitale, oltre agli interessi come ivi calcolati sino all'effettivo saldo, nonché alle spese monitorie già liquidate e alle successive occorrende;
IN OGNI CASO - nel denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare parte opponente tenuta a versare, quindi condannarla a pagare, ad la somma di € 56.395,60 per sorte capitale, ovvero quella diversa Controparte_1 maggiore o minore che verrà accertata, oltre agli interessi calcolati dal dì del pagamento della Compagnia in favore del Roccastrada sino all'effettivo saldo, nonché a titolo risarcitorio Parte_3 per le spese monitorie in quanto resesi comunque necessarie ai fini del recupero e nella misura già liquidata nel decreto ingiuntivo stesso e qui opposto e alle successive occorrende;
IN OGNI CASO - condannare parte opponente a versare ad le spese e le competenze Controparte_1 professionali relative al procedimento monitorio e al presente giudizio di opposizione, oltre oneri fiscali e rimborso spese forfettarie ex art. 2 del D.M. n. 55/2014 nella misura del 15%). Con ogni e più ampia riserva
FATTO E DIRITTO
Con atto di opposizione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 7038/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 14/04/2022 con cui le veniva ingiunto di corrispondere ad la somma di € 56.395,60, oltre interessi legali e spese del Controparte_1 procedimento monitorio. L'opponente allegava che il titolo era una polizza fidejussoria, sottoscritta dalla società in epoca anteriore alla sottoposizione della alla misura patrimoniale del sequestro ex art. 321 co. 1 Parte_1 cpp, nella quale l'Amministrazione Giudiziaria non era subentrata;
che, infatti, la comunicazione ricevuta da il 17/02/2021 (menzionata in ricorso) in relazione al “sinistro Controparte_1 2021.10010.13 su pol. fideiussoria 2015.13.6288401 benef.: Comune di Roccastrada”, veniva riscontrata dall'Amministratrice Giudiziaria a mezzo pec del 18.03.2021, con la quale quest'ultima comunicava di non essere subentrata nel contratto n. 2015/13/6288401 e, conseguentemente che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 D. lgs. 159/2011, il contratto andava considerato sospeso;
che la situazione debitoria eventualmente maturata a carico della società interessata prima della irrogazione della misura patrimoniale poteva essere oggetto di regolazione esclusivamente nelle forme previste dagli artt. 57 e ss d. lgs. 159/11 ss.mm.ii., che prevede apposita udienza per la verifica dei crediti e che costituisce previsione applicabile a tutti i crediti maturati ante sequestro.
pagina 2 di 7 L'opponente deduceva la nullità e/o illegittimità e/o l'inefficacia del titolo monitorio per violazione dell'art 52 e ss. D.Lgs. n. 159/2011 (Codice TI); che il provvedimento del 14/02/2018 del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Gip, nell'ambito del procedimento penale n. 5644/2013 RGNR DDA - OCC n. 11/2018, aveva sottoposto a sequestro le quote sociali e dell'intero patrimonio aziendale della come dallo stralcio del Decreto di sequestro e dalla visura camerale Parte_1 aggiornata della società allegate;
che l'opposta si riferiva al contratto di polizza fidejussoria n. 2015/13/6288401, sottoscritto dalla società in epoca anteriore alla sottoposizione della alla Parte_1 misura patrimoniale del sequestro ex art. 321 co. 1 cpp, eseguito il 14/02/2018; che da un punto di vista strettamente cronologico, dunque, non essendo l'amministrazione giudiziaria subentrata nel suddetto contratto di polizza fideiussoria, sottoscritto dalla società in bonis in epoca antecedente l'esecuzione del sequestro, l'accertamento dell'eventuale debito in capo alla in forza della suddetta polizza, Parte_1 doveva avvenire mediante la c.d. procedura di verifica dei crediti ante sequestro prevista dal Codice Antimafia;
che l'art. 56 D.lgs 159/2011 nell'ambito della disciplina del codice TI regolamenta disciplina “i rapporti pendenti” al comma 1, prevede che: “Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto…”; che il mancato subentro nel contratto de quo, regolarmente comunicato all'odierna opposta determinava la sospensione degli effetti del contratto;
che non corrispondeva al vero quanto asserito dalla controparte circa il mancato riscontro della rispetto alla comunicazione del 17/02/2021, posto che Parte_1 l'amministratrice giudiziaria aveva puntualmente risposto informando l'odierna intimante del mancato subentro. L'opponente altresì allegava che l'opposta aveva ignorato la suddetta comunicazione, ed aveva introdotto la relativa azione monitoria, pur consapevole della sua illegittimità per assenza dei presupposti di legge e, in evidente malafede, evitando di allegare e neppure menzionare la comunicazione del 18/03/2021 ricevuta da parte dell'amministratrice giudiziaria, che evidentemente, qualora fosse stata allegata o menzionata non avrebbe consentito l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
che la suddetta circostanza legittimava la richiesta di condanna della CP_1 anche per temerarietà.
[...] L'opponente esponeva che l'assoggettamento della società opponente alla misura indicata e il mancato subentro dell'amministrazione giudiziaria nel contratto di fidejussione dedotto in giudizio, determinavano l'applicazione della disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 159/2011 (il cd. Codice delle leggi TI e delle misure di prevenzione) e, per quanto di interesse, delle disposizioni dettate dagli articoli 52 e seguenti del citato D.lgs., in virtù delle quali le ragioni di credito vantate dai terzi nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione dovevano essere accertate secondo le disposizioni contenute negli artt. 57, 58 e 59, ovvero, innanzi al Giudice delegato nominato nell'ambito della misura cautelare. L'opponente deduceva che le medesime ragioni rendevano nulla ed inefficace peraltro la concessione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato decreto ingiuntivo e faceva istanza per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. L'opponente concludeva in via preliminare: - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del D.I. n. 7038/2022, stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel merito: - accertare e dichiarare la nullità/infondatezza/illegittimità e comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 7038/2022 per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, disporne la revoca;
con richiesta di condanna della controparte alle spese e competenze di causa nonché di condanna della pagina 3 di 7 stessa al risarcimento dei danni “da lite temeraria” ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Si costituiva l'opposta che in punto di fatto esponeva : che a mezzo della polizza fideiussoria n. 2015.13.6288401 del 26.5.2015 si era costituita fideiussore, sino a Controparte_1 concorrenza dell'importo di € 104.800,00, di nei confronti del di Controparte_2 Pt_3 Roccastrada a garanzia dell'adempimento dei “lavori di “intervento di consolidamento del versante denominato chiusone nel capoluogo di Roccastrada – 3° stralcio”; che a mezzo della polizza fideiussoria n. 2015.13.6305215 del 6.11.2015 si era costituita fideiussore, sino a concorrenza dell'importo di € 52.595,00, di nei confronti del Comune di Roccastrada a Controparte_2 garanzia dell'adempimento dei “lavori di “intervento di consolidamento del versante denominato chiusone nel capoluogo di Roccastrada – 3° STRALCIO”; che a mezzo della polizza fideiussoria n. 2015.13.6297415 dell'1.9.015 si era costituita fideiussore, sino a concorrenza dell'importo di € 27.750,00, di nei confronti del a garanzia Controparte_2 Controparte_3 dell'adempimento dei “opere di arredo urbano del centro storico”; che a mezzo della polizza fideiussoria n. 2016.13.6327672 del 5.5.2016 si era costituita fideiussore, Controparte_1 sino a concorrenza dell'importo di € 25.900,00, di nei confronti del Controparte_2 a garanzia dell'adempimento dei “lavori di manutenzione ordinaria della Controparte_4 rete idrica del territorio comunale lotto 6”; che a mezzo della polizza fideiussoria n. 2016.13.6331726 del 28.6.2016 si era costituita fideiussore, sino a concorrenza dell'importo di € 28.160,00, di
[...] nei confronti del Comune di a garanzia dell'adempimento dei Controparte_2 Controparte_3
“adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene, agibilita' superamento delle barriere architettoniche del plesso scolastico c.alvaro di via faccioli – scuola elementare e media”; che con comunicazioni in data 1.7.2016 e 1.2.2021, il Comune di Roccastrada aveva contestato l'inadempimento di ed aveva, pertanto, escusso rispettivamente le polizze Controparte_2 fideiussoria n. 2015.13.6305215 e n. 2015.13.6288401, chiedendo quindi ad Controparte_1 il pagamento della somma;
che il successivo 4.8.2016 e 17.2.2021
[...] Controparte_1 aveva dato avviso al contraente dell'escussione delle predette garanzie, chiedendogli di soddisfare direttamente la richiesta dell'Ente anzidetto e di darne contezza documentale alla Compagnia stessa;
che non avendo ricevuto alcun riscontro in merito da parte del debitore, Controparte_1 in adempimento dell'obbligazione fideiussoria precedentemente assunta, si era vista quindi costretta ad eseguire in favore del Comune di Roccastrada, fra il 10.5.2021 ed l'11.5.2021, il pagamento della minor somma di € 47.640,00; che inoltre, aveva omesso di versare i premi Controparte_2 di proroga delle polizze n. 2015.13.6288401 e n. 2015.13.6305215 pari a complessivi € 8.755,00 ; che a nulla erano serviti i solleciti e la diffida di pagamento diretta al rimborso di tale somma ed il pagamento dei premi di proroga da parte del sottoscritto procuratore, ed si Controparte_1 vede costretta a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
che risultando creditrice nei confronti, e in via solidale fra loro, della predetta società e del coobbligato, si era rivolta al Tribunale di Milano ottenendo in data 2.5.2022 l'ingiunzione di pagamento, qui opposta, n. 7039/2022 - R.G. D.I. n. 13999/2022. L'opposto eccepiva che l'opposizione promossa dal debitore avverso il decreto ingiuntivo era palesemente infondata e, quindi, andava disattesa in virtù di quanto esposto in narrativa ma anche in forza dei seguenti motivi;
che la figura negoziale che emergeva dal contratto stipulato dalle parti
(polizza) era soltanto quella assimilabile alla fideiussione e che, pertanto, la disciplina cui occorreva fare riferimento per dirimere qualsiasi lite scaturente dall'esecuzione, inadempimento e/o interpretazione di tali contratti era quella espressa normativamente dagli artt. 1936 - 1957 c.c.; che le CP_ polizze fideiussorie oggetto di causa (afferente quindi il rapporto tra Controparte_1
e i Comuni) erano precisamente dei contratti autonomi di garanzia;
che il beneficiario della
[...] garanzia può esigere l'immediato pagamento da parte del garante senza dover dimostrare, pagina 4 di 7 preventivamente, la fondatezza della sua pretesa creditoria, e per altro verso il garante è tenuto al pagamento della somma richiesta senza poter sollevare eccezione alcuna al creditore e pure contro la volontà e l'opposizione del debitore stesso;
il debitore, nell'ipotesi in cui il garante paghi il creditore, non ha modo di opporsi all'adempimento dell'obbligazione c.d. restitutoria, anzi è tenuto a rimborsare il garante sic et sempliciter, senza poter sollevare eccezione alcuna, quanto il garante stesso ha dovuto versare al creditore, restando, ferma la possibilità del debitore di rivalersi sul creditore qualora la garanzia sia stata illegittimamente escussa, in tutto o in parte. L'opposta allegava che le condizioni per ritenere certo, liquido ed esigibile il credito di
[...] dipendono, quindi, dalle seguenti circostanze: era provato documentalmente Controparte_1 attraverso le polizze prodotte;
era provato documentalmente, attraverso le copie dei due bonifici prodotte sub doc. n. 9 del fascicolo monitorio, oltre che non contestato, che Controparte_1 aveva eseguito il versamento della somma complessiva di € 47.640,00 in favore del Comune di
[...] Roccastrada, di cui € 40.671,14 per la polizza n. 2015.13.6305215 ed € 6.969,46 per la polizza n. 2015.13.6288401; che in materia di contratto autonomo di garanzia e non di fidejussione c.d.
“classica”, ogni eventuale eccezione fondata sul rapporto garantito era da considerarsi tanquam non esset come anche le vicissitudini che avevano riguardato la società in seguito all'assunzione CP_2 degli impegni nei confronti della Compagnia;
che non era di alcun pregio giuridico la contestazione in base alla quale ricorrendo al procedimento d'ingiunzione, avrebbe violato il Controparte_1 precetto di cui all'art. 52 e ss. D.Lgs. n. 159/2011 dando così luogo ad un presunto difetto di competenza del Tribunale di Milano quale giudice ordinario;
che l'azione non era circoscritta all'escussione della polizza fidejussoria n. 2015.13.6288401 ma riguardava anche la polizza fidejussoria n. 2015.13.6305215 e l'eccezione di parte opponente riguardava soltanto la prima delle garanzie predette, vale a dire la polizza n. 2015.13.6288401; che l'importo di € 40.671,14 attiene alla polizza n. 2015.13.6305215 ed il debito di parte opponente era sorto ben prima della sottoposizione di alla misura patrimoniale del sequestro, eseguito il 14.2.2018, posto infatti che l'escussione CP_2 della suddetta garanzia era avvenuta con comunicazioni del Roccastrada in data 1.7.2016; Parte_3 che non era necessario esperire dapprima la procedura di “subentro” nelle polizze fidejussorie in parola, per la loro validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 159/2011, atteso che non CP_2 era parte nei rapporti fra la Compagnia e le Stazioni appaltanti fra cui il Controparte_5 altrimenti sarebbe venuta meno la ratio di simili garanzie imposte dalla legge, che è quella di mettere al riparo gli Enti pubblici dagli eventuali inadempimenti degli utenti che con essi contraggono;
che lo scioglimento di dette garanzie poteva verificarsi soltanto in specifiche ipotesi di natura pattizia, come risulta dall'art. 2, primo comma, lett. b) delle condizioni generali di contratto.; che la comunicazione di del 18.3.2021, con la quale sarebbe stato comunicato ad il “mancato CP_2 Controparte_1 subentro”, oltre a non spiegare alcun effetto nel rapporto fra quest'ultima ed il di Roccastrada Pt_3 risultava comunque essere relativa alla sola polizza n. 2015.13.6288401 con la conseguenza, implicita, che la contraente ha ritenuto invece subentrare nella polizza n. 2015.13.6305215 per la quale ora deve necessariamente rimborsare l'importo di € 40.671,14; che , nessuna procedura di verifica crediti fu mai avviata dall'amministrazione giudiziaria di quando era suo onere farlo, né era mai pervenuto CP_2 alcun avviso in tal senso, motivo per cui appare pretestuoso sostenere che si Controparte_1 sarebbe comportata in mala fede pagando il Comune di Roccastrada. L'opposta concludeva in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà, anche parziale, del decreto ingiuntivo n. 7038/2022; da un lato, non essendo l'opposizione fondata su alcuna prova scritta e, dall'altro, sussistendo invece la prova del fatto costitutivo della pretesa avanzata da
[...]
nel merito, in via principale respingere l'opposizione proposta avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 7038/2022, e comunque tutte le domande, eccezioni e istanze formulate con l'atto di citazione in opposizione, confermando integralmente il provvedimento monitorio stesso con condanna pagina 5 di 7 pertanto di parte opponente al pagamento della somma ingiunta per sorte capitale, oltre agli interessi come ivi calcolati sino all'effettivo saldo, nonché alle spese monitorie già liquidate e alle successive occorrende;
in ogni caso nel denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare parte opponente tenuta a versare, quindi condannarla a pagare, ad la Controparte_1 somma di € 56.395,60 per sorte capitale, ovvero quella diversa maggiore o minore che verrà accertata, oltre agli interessi calcolati dal dì del pagamento della Compagnia in favore del Comune di Roccastrada sino all'effettivo saldo, nonché a titolo risarcitorio per le spese monitorie in quanto resesi comunque necessarie ai fini del recupero e nella misura già liquidata nel decreto ingiuntivo stesso e qui opposto e alle successive occorrende;
in ogni caso condannare parte opponente a versare ad
[...] le spese e le competenze professionali relative al procedimento monitorio e al Controparte_1 presente giudizio di opposizione, oltre oneri fiscali e rimborso spese forfettarie ex art. 2 del D.M. n.
55/2014 nella misura del 15%). Il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione ed assegnava i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c; all'esito, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.. Oggetto di causa sono due polizze fideiussorie sottoscritte tra le parti in favore del Comune di
Roccastrada ed escusse dalla garantita fra il 10.5.2021 ed l'11.5.2021 per la minor somma di € 47.640,00, pagamento effettuato dall'odierna opposta. L'opposta altresì richiedeva il pagamento dei premi di proroga delle polizze n. 2015.13.6288401 e n. 2015.13.6305215 pari a complessivi € 8.755,00 non pagati dalla opponente. Rileva ai fini della decisione che la società opponente risulta essere sottoposta alla misura del sequestro patrimoniale ex art.321 co.1 cpp.
Si deve osservare che nei rapporti con soggetti sottoposti alla misura del sequestro preventivo i diritti dei terzi creditori sono disciplinati dagli artt. 52 e ss. D.lgs 159/2011. (Codice Antimafia). Orbene il Codice Antimafia in relazione ai diritti dei terzi all'art. 52 co.1 dispone : “La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento”. Ai sensi del secondo comma: “i crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59”. Pertanto i crediti vantati da terzi nei confronti della società sottoposta a sequestro secondo la procedura disposta dal Codice Antimafia devono essere sottoposti ad accertamento dal Giudice delegato nominato in relazione alla procedura cautelare, controllo teso a verificare che il credito non sia collegato all'illecito contestato e la buona fede del terzo creditore. Orbene ciò premesso con riferimento al caso in esame si rileva quanto segue . L'opponente eccepiva l' illegittimità e/o l'inefficacia del titolo monitorio per violazione dell'art 52 e ss. D.Lgs. n. 159/2011 (Codice TI ) ed il difetto di competenza del Giudice Ordinario. L'opposto rilevava che la aveva comunicato il “mancato subentro”, relativamente alla sola CP_2 polizza n. 2015.13.6288401 deducendo che implicitamente era quindi subentrata nella polizza n.
2015.13.6305215 e che trattandosi di contratti autonomi di garanzia ogni eventuale eccezione fondata sul rapporto garantito era da considerarsi tanquam non esset come anche le vicissitudini che avevano riguardato la società in seguito all'assunzione degli impegni nei confronti della Compagnia. CP_2
Rilevato che con il decreto del 14/02/2018 il Tribunale di Reggio Calabria (doc.1 fasc. opponente) ha sottoposto a sequestro patrimoniale ex art. 321 co. 1 cpp, le quote sociali e l'intero patrimonio aziendale della opponente. pagina 6 di 7 Altresì rilevato che il decreto penale di sequestro chiariva che l'intero patrimonio della società e delle quote societarie era sottoposto alla misura pertanto avendo il decreto colpito l'intero patrimonio alcun credito poteva essere soddisfatto in assenza dell'accertamento del Giudice delegato in quanto la società alcun autonomia economica aveva conservato. Rilevato che per nessuno dei crediti oggetto di domanda risulta intervenuto l'accertamento prescritto di cui agli art. 52 e ss. cod. Antimafia.
Orbene, per le motivazioni esposte, il giudizio avente per oggetto le domande azionate con il ricorso monitorio - in assenza dell'accertamento dei crediti prescritto dal Codice Antimafia – deve essere dichiarato improcedibile e pertanto il decreto ingiuntivo emesso in data 2.5.2022 deve essere revocato.
Non si ritiene fondata la richiesta di condanna della opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., rilevata la particolarità della questione e che l'opponente non provava di aver subito alcun danno dall'azione proposta. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come aggiornati ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q. M.
Il tribunale di Milano definitivamente pronunciando ogni altra istanza eccezione disattesa: dichiara improcedibili le domande azionate con il decreto ingiuntivo n. 7038/2022 emesso dal
Tribunale di Milano il 2.5.2022 e revoca il decreto;
condanna la a rifondere a Controparte_1 [...] in persona dell'avv. n.q. di Amministratrice Giudiziaria della predetta Parte_1 Parte_2 società - sottoposta a sequestro dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Gip, nell'ambito del procedimento penale n. 5644/2013 RGNR DDA - OCC n. 11/2018, eseguito il 14/02/2018 - le spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre al rimborso di spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 18 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Rossella Filippi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 32813/22 promossa da:
(c.f.: ), in persona dell'avv. (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) n.q. di Amministratrice Giudiziaria della predetta società - sottoposta a C.F._1 sequestro dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Gip, nell'ambito del procedimento penale n. 5644/2013 RGNR DDA - OCC n. 11/2018, eseguito il 14/02/2018 , rappresentata e difesa dall'avv.
Simona Carlo (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio C.F._2
Calabria via Prato n. 2, giusta procura alle liti
PARTE OPPONENTE
contro
– Controparte_1
(p.i.v.a. ), rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, P.IVA_2 dall'Avv. Alfredo Adolfini, c.f. ed elettivamente domiciliata presso lo Studio C.F._3 di quest'ultimo, sito a Milano in Via Marcantonio Colonna n. 43
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,: In via preliminare: - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del D.I. n. 7038/2022 R.G. D.I. emesso dal Tribunale di Milano il 14/04/2022 nell'ambito del proc. n. 14000/2022 RGAC e notificato unitamente al pedissequo ricorso in data 14/06/2022 stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel merito: - accertare e dichiarare la nullità/infondatezza/illegittimità e comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 7038/2022 R.G. D.I. emesso dal Tribunale di Milano il 14/04/2022 nell'ambito del proc. n. 14000/2022 RGAC, notificato unitamente al pedissequo ricorso in data 14/06/2022, oggi opposto, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, disporne la revoca. Con richiesta di pagina 1 di 7 condanna della controparte alle spese e competenze di causa nonché di condanna della stessa al risarcimento dei danni “da lite temeraria” ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Parte opposta
CONCLUSIONI: Voglia il Tribunale adito, previa ogni e più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: IN VIA
PRELIMINARE - concedere la provvisoria esecutorietà, anche parziale, del decreto ingiuntivo n.
7038/2022 - R.G. D.I. n. 1400/2022 emesso dal Tribunale di Milano su istanza di Controparte_1 in data 2.5.2022, da un lato, non essendo l'opposizione fondata su alcuna prova scritta e,
[...] dall'altro, sussistendo invece la prova del fatto costitutivo della pretesa avanzata da
[...]
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE - respingere l'opposizione proposta Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 7038/2022 - R.G. D.I. n. 1400/2022 emesso dal Tribunale di Milano su istanza di in data 2.5.2022, e comunque tutte le domande, eccezioni e Controparte_1 istanze formulate con l'atto di citazione in opposizione, confermando integralmente il provvedimento monitorio stesso con condanna pertanto di parte opponente al pagamento della somma ingiunta per sorte capitale, oltre agli interessi come ivi calcolati sino all'effettivo saldo, nonché alle spese monitorie già liquidate e alle successive occorrende;
IN OGNI CASO - nel denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare parte opponente tenuta a versare, quindi condannarla a pagare, ad la somma di € 56.395,60 per sorte capitale, ovvero quella diversa Controparte_1 maggiore o minore che verrà accertata, oltre agli interessi calcolati dal dì del pagamento della Compagnia in favore del Roccastrada sino all'effettivo saldo, nonché a titolo risarcitorio Parte_3 per le spese monitorie in quanto resesi comunque necessarie ai fini del recupero e nella misura già liquidata nel decreto ingiuntivo stesso e qui opposto e alle successive occorrende;
IN OGNI CASO - condannare parte opponente a versare ad le spese e le competenze Controparte_1 professionali relative al procedimento monitorio e al presente giudizio di opposizione, oltre oneri fiscali e rimborso spese forfettarie ex art. 2 del D.M. n. 55/2014 nella misura del 15%). Con ogni e più ampia riserva
FATTO E DIRITTO
Con atto di opposizione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 7038/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 14/04/2022 con cui le veniva ingiunto di corrispondere ad la somma di € 56.395,60, oltre interessi legali e spese del Controparte_1 procedimento monitorio. L'opponente allegava che il titolo era una polizza fidejussoria, sottoscritta dalla società in epoca anteriore alla sottoposizione della alla misura patrimoniale del sequestro ex art. 321 co. 1 Parte_1 cpp, nella quale l'Amministrazione Giudiziaria non era subentrata;
che, infatti, la comunicazione ricevuta da il 17/02/2021 (menzionata in ricorso) in relazione al “sinistro Controparte_1 2021.10010.13 su pol. fideiussoria 2015.13.6288401 benef.: Comune di Roccastrada”, veniva riscontrata dall'Amministratrice Giudiziaria a mezzo pec del 18.03.2021, con la quale quest'ultima comunicava di non essere subentrata nel contratto n. 2015/13/6288401 e, conseguentemente che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 D. lgs. 159/2011, il contratto andava considerato sospeso;
che la situazione debitoria eventualmente maturata a carico della società interessata prima della irrogazione della misura patrimoniale poteva essere oggetto di regolazione esclusivamente nelle forme previste dagli artt. 57 e ss d. lgs. 159/11 ss.mm.ii., che prevede apposita udienza per la verifica dei crediti e che costituisce previsione applicabile a tutti i crediti maturati ante sequestro.
pagina 2 di 7 L'opponente deduceva la nullità e/o illegittimità e/o l'inefficacia del titolo monitorio per violazione dell'art 52 e ss. D.Lgs. n. 159/2011 (Codice TI); che il provvedimento del 14/02/2018 del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Gip, nell'ambito del procedimento penale n. 5644/2013 RGNR DDA - OCC n. 11/2018, aveva sottoposto a sequestro le quote sociali e dell'intero patrimonio aziendale della come dallo stralcio del Decreto di sequestro e dalla visura camerale Parte_1 aggiornata della società allegate;
che l'opposta si riferiva al contratto di polizza fidejussoria n. 2015/13/6288401, sottoscritto dalla società in epoca anteriore alla sottoposizione della alla Parte_1 misura patrimoniale del sequestro ex art. 321 co. 1 cpp, eseguito il 14/02/2018; che da un punto di vista strettamente cronologico, dunque, non essendo l'amministrazione giudiziaria subentrata nel suddetto contratto di polizza fideiussoria, sottoscritto dalla società in bonis in epoca antecedente l'esecuzione del sequestro, l'accertamento dell'eventuale debito in capo alla in forza della suddetta polizza, Parte_1 doveva avvenire mediante la c.d. procedura di verifica dei crediti ante sequestro prevista dal Codice Antimafia;
che l'art. 56 D.lgs 159/2011 nell'ambito della disciplina del codice TI regolamenta disciplina “i rapporti pendenti” al comma 1, prevede che: “Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto…”; che il mancato subentro nel contratto de quo, regolarmente comunicato all'odierna opposta determinava la sospensione degli effetti del contratto;
che non corrispondeva al vero quanto asserito dalla controparte circa il mancato riscontro della rispetto alla comunicazione del 17/02/2021, posto che Parte_1 l'amministratrice giudiziaria aveva puntualmente risposto informando l'odierna intimante del mancato subentro. L'opponente altresì allegava che l'opposta aveva ignorato la suddetta comunicazione, ed aveva introdotto la relativa azione monitoria, pur consapevole della sua illegittimità per assenza dei presupposti di legge e, in evidente malafede, evitando di allegare e neppure menzionare la comunicazione del 18/03/2021 ricevuta da parte dell'amministratrice giudiziaria, che evidentemente, qualora fosse stata allegata o menzionata non avrebbe consentito l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
che la suddetta circostanza legittimava la richiesta di condanna della CP_1 anche per temerarietà.
[...] L'opponente esponeva che l'assoggettamento della società opponente alla misura indicata e il mancato subentro dell'amministrazione giudiziaria nel contratto di fidejussione dedotto in giudizio, determinavano l'applicazione della disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 159/2011 (il cd. Codice delle leggi TI e delle misure di prevenzione) e, per quanto di interesse, delle disposizioni dettate dagli articoli 52 e seguenti del citato D.lgs., in virtù delle quali le ragioni di credito vantate dai terzi nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione dovevano essere accertate secondo le disposizioni contenute negli artt. 57, 58 e 59, ovvero, innanzi al Giudice delegato nominato nell'ambito della misura cautelare. L'opponente deduceva che le medesime ragioni rendevano nulla ed inefficace peraltro la concessione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato decreto ingiuntivo e faceva istanza per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. L'opponente concludeva in via preliminare: - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del D.I. n. 7038/2022, stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel merito: - accertare e dichiarare la nullità/infondatezza/illegittimità e comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 7038/2022 per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, disporne la revoca;
con richiesta di condanna della controparte alle spese e competenze di causa nonché di condanna della pagina 3 di 7 stessa al risarcimento dei danni “da lite temeraria” ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Si costituiva l'opposta che in punto di fatto esponeva : che a mezzo della polizza fideiussoria n. 2015.13.6288401 del 26.5.2015 si era costituita fideiussore, sino a Controparte_1 concorrenza dell'importo di € 104.800,00, di nei confronti del di Controparte_2 Pt_3 Roccastrada a garanzia dell'adempimento dei “lavori di “intervento di consolidamento del versante denominato chiusone nel capoluogo di Roccastrada – 3° stralcio”; che a mezzo della polizza fideiussoria n. 2015.13.6305215 del 6.11.2015 si era costituita fideiussore, sino a concorrenza dell'importo di € 52.595,00, di nei confronti del Comune di Roccastrada a Controparte_2 garanzia dell'adempimento dei “lavori di “intervento di consolidamento del versante denominato chiusone nel capoluogo di Roccastrada – 3° STRALCIO”; che a mezzo della polizza fideiussoria n. 2015.13.6297415 dell'1.9.015 si era costituita fideiussore, sino a concorrenza dell'importo di € 27.750,00, di nei confronti del a garanzia Controparte_2 Controparte_3 dell'adempimento dei “opere di arredo urbano del centro storico”; che a mezzo della polizza fideiussoria n. 2016.13.6327672 del 5.5.2016 si era costituita fideiussore, Controparte_1 sino a concorrenza dell'importo di € 25.900,00, di nei confronti del Controparte_2 a garanzia dell'adempimento dei “lavori di manutenzione ordinaria della Controparte_4 rete idrica del territorio comunale lotto 6”; che a mezzo della polizza fideiussoria n. 2016.13.6331726 del 28.6.2016 si era costituita fideiussore, sino a concorrenza dell'importo di € 28.160,00, di
[...] nei confronti del Comune di a garanzia dell'adempimento dei Controparte_2 Controparte_3
“adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene, agibilita' superamento delle barriere architettoniche del plesso scolastico c.alvaro di via faccioli – scuola elementare e media”; che con comunicazioni in data 1.7.2016 e 1.2.2021, il Comune di Roccastrada aveva contestato l'inadempimento di ed aveva, pertanto, escusso rispettivamente le polizze Controparte_2 fideiussoria n. 2015.13.6305215 e n. 2015.13.6288401, chiedendo quindi ad Controparte_1 il pagamento della somma;
che il successivo 4.8.2016 e 17.2.2021
[...] Controparte_1 aveva dato avviso al contraente dell'escussione delle predette garanzie, chiedendogli di soddisfare direttamente la richiesta dell'Ente anzidetto e di darne contezza documentale alla Compagnia stessa;
che non avendo ricevuto alcun riscontro in merito da parte del debitore, Controparte_1 in adempimento dell'obbligazione fideiussoria precedentemente assunta, si era vista quindi costretta ad eseguire in favore del Comune di Roccastrada, fra il 10.5.2021 ed l'11.5.2021, il pagamento della minor somma di € 47.640,00; che inoltre, aveva omesso di versare i premi Controparte_2 di proroga delle polizze n. 2015.13.6288401 e n. 2015.13.6305215 pari a complessivi € 8.755,00 ; che a nulla erano serviti i solleciti e la diffida di pagamento diretta al rimborso di tale somma ed il pagamento dei premi di proroga da parte del sottoscritto procuratore, ed si Controparte_1 vede costretta a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
che risultando creditrice nei confronti, e in via solidale fra loro, della predetta società e del coobbligato, si era rivolta al Tribunale di Milano ottenendo in data 2.5.2022 l'ingiunzione di pagamento, qui opposta, n. 7039/2022 - R.G. D.I. n. 13999/2022. L'opposto eccepiva che l'opposizione promossa dal debitore avverso il decreto ingiuntivo era palesemente infondata e, quindi, andava disattesa in virtù di quanto esposto in narrativa ma anche in forza dei seguenti motivi;
che la figura negoziale che emergeva dal contratto stipulato dalle parti
(polizza) era soltanto quella assimilabile alla fideiussione e che, pertanto, la disciplina cui occorreva fare riferimento per dirimere qualsiasi lite scaturente dall'esecuzione, inadempimento e/o interpretazione di tali contratti era quella espressa normativamente dagli artt. 1936 - 1957 c.c.; che le CP_ polizze fideiussorie oggetto di causa (afferente quindi il rapporto tra Controparte_1
e i Comuni) erano precisamente dei contratti autonomi di garanzia;
che il beneficiario della
[...] garanzia può esigere l'immediato pagamento da parte del garante senza dover dimostrare, pagina 4 di 7 preventivamente, la fondatezza della sua pretesa creditoria, e per altro verso il garante è tenuto al pagamento della somma richiesta senza poter sollevare eccezione alcuna al creditore e pure contro la volontà e l'opposizione del debitore stesso;
il debitore, nell'ipotesi in cui il garante paghi il creditore, non ha modo di opporsi all'adempimento dell'obbligazione c.d. restitutoria, anzi è tenuto a rimborsare il garante sic et sempliciter, senza poter sollevare eccezione alcuna, quanto il garante stesso ha dovuto versare al creditore, restando, ferma la possibilità del debitore di rivalersi sul creditore qualora la garanzia sia stata illegittimamente escussa, in tutto o in parte. L'opposta allegava che le condizioni per ritenere certo, liquido ed esigibile il credito di
[...] dipendono, quindi, dalle seguenti circostanze: era provato documentalmente Controparte_1 attraverso le polizze prodotte;
era provato documentalmente, attraverso le copie dei due bonifici prodotte sub doc. n. 9 del fascicolo monitorio, oltre che non contestato, che Controparte_1 aveva eseguito il versamento della somma complessiva di € 47.640,00 in favore del Comune di
[...] Roccastrada, di cui € 40.671,14 per la polizza n. 2015.13.6305215 ed € 6.969,46 per la polizza n. 2015.13.6288401; che in materia di contratto autonomo di garanzia e non di fidejussione c.d.
“classica”, ogni eventuale eccezione fondata sul rapporto garantito era da considerarsi tanquam non esset come anche le vicissitudini che avevano riguardato la società in seguito all'assunzione CP_2 degli impegni nei confronti della Compagnia;
che non era di alcun pregio giuridico la contestazione in base alla quale ricorrendo al procedimento d'ingiunzione, avrebbe violato il Controparte_1 precetto di cui all'art. 52 e ss. D.Lgs. n. 159/2011 dando così luogo ad un presunto difetto di competenza del Tribunale di Milano quale giudice ordinario;
che l'azione non era circoscritta all'escussione della polizza fidejussoria n. 2015.13.6288401 ma riguardava anche la polizza fidejussoria n. 2015.13.6305215 e l'eccezione di parte opponente riguardava soltanto la prima delle garanzie predette, vale a dire la polizza n. 2015.13.6288401; che l'importo di € 40.671,14 attiene alla polizza n. 2015.13.6305215 ed il debito di parte opponente era sorto ben prima della sottoposizione di alla misura patrimoniale del sequestro, eseguito il 14.2.2018, posto infatti che l'escussione CP_2 della suddetta garanzia era avvenuta con comunicazioni del Roccastrada in data 1.7.2016; Parte_3 che non era necessario esperire dapprima la procedura di “subentro” nelle polizze fidejussorie in parola, per la loro validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 159/2011, atteso che non CP_2 era parte nei rapporti fra la Compagnia e le Stazioni appaltanti fra cui il Controparte_5 altrimenti sarebbe venuta meno la ratio di simili garanzie imposte dalla legge, che è quella di mettere al riparo gli Enti pubblici dagli eventuali inadempimenti degli utenti che con essi contraggono;
che lo scioglimento di dette garanzie poteva verificarsi soltanto in specifiche ipotesi di natura pattizia, come risulta dall'art. 2, primo comma, lett. b) delle condizioni generali di contratto.; che la comunicazione di del 18.3.2021, con la quale sarebbe stato comunicato ad il “mancato CP_2 Controparte_1 subentro”, oltre a non spiegare alcun effetto nel rapporto fra quest'ultima ed il di Roccastrada Pt_3 risultava comunque essere relativa alla sola polizza n. 2015.13.6288401 con la conseguenza, implicita, che la contraente ha ritenuto invece subentrare nella polizza n. 2015.13.6305215 per la quale ora deve necessariamente rimborsare l'importo di € 40.671,14; che , nessuna procedura di verifica crediti fu mai avviata dall'amministrazione giudiziaria di quando era suo onere farlo, né era mai pervenuto CP_2 alcun avviso in tal senso, motivo per cui appare pretestuoso sostenere che si Controparte_1 sarebbe comportata in mala fede pagando il Comune di Roccastrada. L'opposta concludeva in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà, anche parziale, del decreto ingiuntivo n. 7038/2022; da un lato, non essendo l'opposizione fondata su alcuna prova scritta e, dall'altro, sussistendo invece la prova del fatto costitutivo della pretesa avanzata da
[...]
nel merito, in via principale respingere l'opposizione proposta avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 7038/2022, e comunque tutte le domande, eccezioni e istanze formulate con l'atto di citazione in opposizione, confermando integralmente il provvedimento monitorio stesso con condanna pagina 5 di 7 pertanto di parte opponente al pagamento della somma ingiunta per sorte capitale, oltre agli interessi come ivi calcolati sino all'effettivo saldo, nonché alle spese monitorie già liquidate e alle successive occorrende;
in ogni caso nel denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare parte opponente tenuta a versare, quindi condannarla a pagare, ad la Controparte_1 somma di € 56.395,60 per sorte capitale, ovvero quella diversa maggiore o minore che verrà accertata, oltre agli interessi calcolati dal dì del pagamento della Compagnia in favore del Comune di Roccastrada sino all'effettivo saldo, nonché a titolo risarcitorio per le spese monitorie in quanto resesi comunque necessarie ai fini del recupero e nella misura già liquidata nel decreto ingiuntivo stesso e qui opposto e alle successive occorrende;
in ogni caso condannare parte opponente a versare ad
[...] le spese e le competenze professionali relative al procedimento monitorio e al Controparte_1 presente giudizio di opposizione, oltre oneri fiscali e rimborso spese forfettarie ex art. 2 del D.M. n.
55/2014 nella misura del 15%). Il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione ed assegnava i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c; all'esito, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.. Oggetto di causa sono due polizze fideiussorie sottoscritte tra le parti in favore del Comune di
Roccastrada ed escusse dalla garantita fra il 10.5.2021 ed l'11.5.2021 per la minor somma di € 47.640,00, pagamento effettuato dall'odierna opposta. L'opposta altresì richiedeva il pagamento dei premi di proroga delle polizze n. 2015.13.6288401 e n. 2015.13.6305215 pari a complessivi € 8.755,00 non pagati dalla opponente. Rileva ai fini della decisione che la società opponente risulta essere sottoposta alla misura del sequestro patrimoniale ex art.321 co.1 cpp.
Si deve osservare che nei rapporti con soggetti sottoposti alla misura del sequestro preventivo i diritti dei terzi creditori sono disciplinati dagli artt. 52 e ss. D.lgs 159/2011. (Codice Antimafia). Orbene il Codice Antimafia in relazione ai diritti dei terzi all'art. 52 co.1 dispone : “La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento”. Ai sensi del secondo comma: “i crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59”. Pertanto i crediti vantati da terzi nei confronti della società sottoposta a sequestro secondo la procedura disposta dal Codice Antimafia devono essere sottoposti ad accertamento dal Giudice delegato nominato in relazione alla procedura cautelare, controllo teso a verificare che il credito non sia collegato all'illecito contestato e la buona fede del terzo creditore. Orbene ciò premesso con riferimento al caso in esame si rileva quanto segue . L'opponente eccepiva l' illegittimità e/o l'inefficacia del titolo monitorio per violazione dell'art 52 e ss. D.Lgs. n. 159/2011 (Codice TI ) ed il difetto di competenza del Giudice Ordinario. L'opposto rilevava che la aveva comunicato il “mancato subentro”, relativamente alla sola CP_2 polizza n. 2015.13.6288401 deducendo che implicitamente era quindi subentrata nella polizza n.
2015.13.6305215 e che trattandosi di contratti autonomi di garanzia ogni eventuale eccezione fondata sul rapporto garantito era da considerarsi tanquam non esset come anche le vicissitudini che avevano riguardato la società in seguito all'assunzione degli impegni nei confronti della Compagnia. CP_2
Rilevato che con il decreto del 14/02/2018 il Tribunale di Reggio Calabria (doc.1 fasc. opponente) ha sottoposto a sequestro patrimoniale ex art. 321 co. 1 cpp, le quote sociali e l'intero patrimonio aziendale della opponente. pagina 6 di 7 Altresì rilevato che il decreto penale di sequestro chiariva che l'intero patrimonio della società e delle quote societarie era sottoposto alla misura pertanto avendo il decreto colpito l'intero patrimonio alcun credito poteva essere soddisfatto in assenza dell'accertamento del Giudice delegato in quanto la società alcun autonomia economica aveva conservato. Rilevato che per nessuno dei crediti oggetto di domanda risulta intervenuto l'accertamento prescritto di cui agli art. 52 e ss. cod. Antimafia.
Orbene, per le motivazioni esposte, il giudizio avente per oggetto le domande azionate con il ricorso monitorio - in assenza dell'accertamento dei crediti prescritto dal Codice Antimafia – deve essere dichiarato improcedibile e pertanto il decreto ingiuntivo emesso in data 2.5.2022 deve essere revocato.
Non si ritiene fondata la richiesta di condanna della opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., rilevata la particolarità della questione e che l'opponente non provava di aver subito alcun danno dall'azione proposta. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come aggiornati ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q. M.
Il tribunale di Milano definitivamente pronunciando ogni altra istanza eccezione disattesa: dichiara improcedibili le domande azionate con il decreto ingiuntivo n. 7038/2022 emesso dal
Tribunale di Milano il 2.5.2022 e revoca il decreto;
condanna la a rifondere a Controparte_1 [...] in persona dell'avv. n.q. di Amministratrice Giudiziaria della predetta Parte_1 Parte_2 società - sottoposta a sequestro dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Gip, nell'ambito del procedimento penale n. 5644/2013 RGNR DDA - OCC n. 11/2018, eseguito il 14/02/2018 - le spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre al rimborso di spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 18 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Rossella Filippi
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