TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE in persona del Presidente Istruttore dr. Geremia Casaburi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7575 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa , appello avverso sentenza n.
4706/2022 del Giudice di pace di Nola
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. FLORIO Parte_1 C.F._1
ARMANDO, , domiciliata in Indirizzo Telematico PEC C.F._2
; Email_1
-Appellante-
E
, come in atti Controparte_1 P.IVA_1
-appellata contumace-
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 3 dicembre
2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
L'atto di appello proposto da ensura la sentenza n. 4706/2022, con la quale il Parte_1
Giudice di pace di Nola, all'esito del giudizio R.G.3617/2022, in accoglimento del ricorso attoreo, ha annullato l'ordinanza prefettizia n. M IT PR NAUTG 00000351 3/01/22 CP_2 compensando le spese di lite.
Nella specie, parte ricorrente ha allegato di aver proposto ricorso al Prefetto avverso il il verbale n°007881/H/20-015312/20, con cui i Vigili Urbani di Nola avevano contestato alla la sosta Pt_1 in prossimità o corrispondenza dell'intersezione nel centro abitato;
con l'ordinanza-ingiunzione oggetto di giudizio, la aveva ritenuto legittima la contestazione di infrazione sopradetta. CP_1
Pertanto, la ricorrente ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione dinanzi al Giudice di Pace, deducendo l'illegittimità del verbale di infrazione, in ragione dell'asserita legittimità della sosta, essendo la stessa in possesso di contrassegno per invalidi; inoltre, la ha poi addotto la nullità Pt_1 2 dell'Ordinanza-ingiunzione prefettizia, perchè resa fuori termini e in assenza delle garanzie del contraddittorio, per non essere stata la ricorrente convocata per l'audizione personale.
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace, pur ritenendo infondate le contestazioni proposte avverso il Verbale di infrazione, ha annullato l'ordinanza-ingiunzione – effettivamente tardiva- compensando le spese di lite.
Della disposizione circa le spese si duole l'appellante, che, con un unico motivo di appello, lamenta la violazione dell' art.91 c.p.c. e dell'92 c.p.c., come riformulato dall'art. 2 della legge 263 del 28 dicembre 2005, che ha introdotto l'obbligo del giudice di indicare esplicitamente i motivi per cui dispone la compensazione delle spese di lite.
Nonostante la regolare notifica non si è costituita in giudizio l'appellata : ne va pertanto CP_1 dichiarata la contumacia.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 dicembre 2024, la causa è stata introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc..
Va preliminarmente dichiarata la procedibilità del gravame, essendo lo stesso sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché, la tempestività dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c
Nel caso di specie, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate (cfr. Cass. 7.6.2005, n. 11781), che attengono sostanzialmente alla disposta compensazione delle spese.
Quanto all'unico motivo di appello, il Tribunale osserva quanto segue.
Il secondo comma dell'art. 92 cpc, - come pur rilevato dall'appellante, - è stato aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69; in virtù della novella, l'espressione
"giusti motivi" di cui alla precedente formulazione è stata sostituita dall'esplicita previsione dell'obbligo del giudice di motivare la disposta compensazione delle spese in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni"; ne è derivato un impianto fortemente restrittivo, volto a valorizzare l'eccezionalità della compensazione, che, come ribadito dalla giurisprudenza, va motivata con riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa ( ex multis
Cass. Civ. sentenza 26987 del 2011; sentenza 18947 del 2 settembre 2014), non potendosi fondare su generici motivi di opportunità; viola infatti il precetto di legge l'utilizzo di espressioni generiche o di stile, quali il riferimento ad
“opportune ragioni” (poi non specificate) o “alla natura della controversia” o “al comportamento processuale”.
Con l'ulteriore modifica dell'art. 92 cpc apportata ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, come convertito, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, - applicabile ratione temporis al giudizio in esame- è stata ulteriormente circoscritta la discrezionalità del giudicante in ordine alla compensabilità delle spese di lite, prevista solo nel caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. 3 Da tanto consegue- con riferimento al caso in esame- la legittimità della compensazione delle spese di lite in ipotesi di accoglimento parziale della domanda, ove il giudice motivi adeguatamente la decisione sul punto.
Dunque, l'appello proposto non merita accoglimento e deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata, sia pur alla luce di più adeguata integrazione in punto di motivazione circa l'operata compensazione delle spese.
In proposito deve premettersi che- come la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del "devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza nr.17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 696/2002).
Tanto premesso, va senz'altro affermato che il provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale;
l'evoluzione giurisprudenziale in materia ha ravvisato, in particolare, la correttezza dell'impianto motivazionale di decisioni che ritengono configurabile la soccombenza reciproca anche a fronte dell'accoglimento parziale di una pluralità di domande o dell'unica domanda proposta, (cfr. Cass.,
Sez. III, 24 ottobre 2018, n. 26918; 23 gennaio 2018, n. 1572).
Deve certo darsi conto di un precedente contrasto giurisprudenziale, atteso che parte della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21083; 21 marzo
1994, n. 2653; Sez. I, 23 gennaio 2012, n. 901; Sez. lav., 9 aprile 1986, n. 2493 cfr. Cass., Sez. VI,
23 marzo 2016, n. 5820; 18 marzo 2014, n. 6259; Sez. III, 28 settembre 2015, n. 19122; 12 maggio
2015, n. 9587, Cass., Sez. III, 11 ottobre 2016, n. 20374) ha ritenuto illegittima, in caso di accoglimento in parte qua dell'opposizione, la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite in quanto la nozione di soccombenza, che ai sensi dello art. 91 c.p.c. costituisce il presupposto della condanna alle spese, si identifica esclusivamente con il rigetto integrale della domanda;
secondo un altro, più recente orientamento, (cfr. Cass., Sez. III, 15 gennaio 2020, n. 516; 22 febbraio 2016, n. 3438; Sez. I, 24 aprile 2018, n. 10113; Sez. VI, 23 settembre 2013, n. 21089) la soccombenza reciproca, -che, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. giustifica la compensazione totale o parziale delle spese processuali, - può essere ravvisata non solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma anche nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, sicchè, anche in caso di accoglimento dell'unica domanda proposta, così come in caso di accoglimento soltanto di alcune 4 domande proposte dall'attore, non può negarsi la sussistenza di una parziale reciproca soccombenza delle parti.
Ancora, secondo una tesi intermedia (cfr. Cass., Sez. III, 24 ottobre 2018, n. 26918; 23 gennaio
2018, n. 1572), sarebbe configurabile la soccombenza reciproca anche a fronte dell'accoglimento parziale di una pluralità di domande o dell'unica domanda proposta, restando esclusa, in tali ipotesi, la possibilità di porre le spese processuali in tutto o in parte a carico della parte risultata vittoriosa.
A dirimere il contrasto giurisprudenziale, è intervenuta la Cassazione a Sezioni unite civili, che, con Sentenza 31 ottobre 2022, n. 32061, ha ritenuto - pur dovendosi escludere il carattere eccezionale della compensazione, non limitata ad ipotesi tassativamente previste ma riferibile anche ad altre situazioni la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice,- che la stessa nozione di “soccombenza reciproca” è comprensiva non solo dell'ipotesi in cui siano state avanzate una pluralità di domande contrapposte o anche solo una domanda articolata in una pluralità di capi, ma anche di quella in cui sia stata proposta una unica domanda, accolta in misura sensibilmente ridotta (cfr. «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.».
Ebbene, applicando in principi sopra richiamati al caso in esame, va rilevato in primis che il giudice a quo ha motivato la disposta compensazione delle spese in ragione del comportamento delle parti.
Se detta motivazione può essere considerata insufficiente, in sede di appello, il Tribunale deve nondimeno rilevare che, sostanzialmente, il giudice di pace – tenuto conto del tenore della domanda introduttiva,- si è espresso circa la legittimità della sanzione elevata dai Vigili Urbani, rigettando espressamente il principale motivo di opposizione e correttamente valorizzando la rilevanza dell'infrazione commessa dalla perchè il contrassegno per invalidi Pt_1 posseduto dalla stessa senz'altro non la legittimava alla sosta selvaggia in prossimità o corrispondenza dell'intersezione nel centro abitato.
Il giudice a quo ha invece dichiarato illegittima l'ordinanza- ingiunzione prefettizia confermativa del predetto verbale di accertamento di infrazione perchè, a fronte del ricorso a Prefetto inoltrato a mezzo pec in data 7 gennaio 2021, i1 provvedimento è stato emesso in data 3 gennaio 2022, ovvero abbondantemente oltre il termine di 210 giorni previsto dalla legge.
Con le precisazioni di cui sopra, può pertanto essere condivisa la statuizione di primo grado in ordine alle spese.
Con riferimento alle spese del presente grado, invero, le stesse possono essere compensate in ragione dei mutamenti giurisprudenziali in materia, come sopra richiamati.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento della domanda originaria ed in parziale riforma della sentenza gravata:
- rigetta l'appello;
- Spese del presente grado di giudizio interamente compensate.
Nola, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE in persona del Presidente Istruttore dr. Geremia Casaburi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7575 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa , appello avverso sentenza n.
4706/2022 del Giudice di pace di Nola
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. FLORIO Parte_1 C.F._1
ARMANDO, , domiciliata in Indirizzo Telematico PEC C.F._2
; Email_1
-Appellante-
E
, come in atti Controparte_1 P.IVA_1
-appellata contumace-
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 3 dicembre
2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
L'atto di appello proposto da ensura la sentenza n. 4706/2022, con la quale il Parte_1
Giudice di pace di Nola, all'esito del giudizio R.G.3617/2022, in accoglimento del ricorso attoreo, ha annullato l'ordinanza prefettizia n. M IT PR NAUTG 00000351 3/01/22 CP_2 compensando le spese di lite.
Nella specie, parte ricorrente ha allegato di aver proposto ricorso al Prefetto avverso il il verbale n°007881/H/20-015312/20, con cui i Vigili Urbani di Nola avevano contestato alla la sosta Pt_1 in prossimità o corrispondenza dell'intersezione nel centro abitato;
con l'ordinanza-ingiunzione oggetto di giudizio, la aveva ritenuto legittima la contestazione di infrazione sopradetta. CP_1
Pertanto, la ricorrente ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione dinanzi al Giudice di Pace, deducendo l'illegittimità del verbale di infrazione, in ragione dell'asserita legittimità della sosta, essendo la stessa in possesso di contrassegno per invalidi; inoltre, la ha poi addotto la nullità Pt_1 2 dell'Ordinanza-ingiunzione prefettizia, perchè resa fuori termini e in assenza delle garanzie del contraddittorio, per non essere stata la ricorrente convocata per l'audizione personale.
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace, pur ritenendo infondate le contestazioni proposte avverso il Verbale di infrazione, ha annullato l'ordinanza-ingiunzione – effettivamente tardiva- compensando le spese di lite.
Della disposizione circa le spese si duole l'appellante, che, con un unico motivo di appello, lamenta la violazione dell' art.91 c.p.c. e dell'92 c.p.c., come riformulato dall'art. 2 della legge 263 del 28 dicembre 2005, che ha introdotto l'obbligo del giudice di indicare esplicitamente i motivi per cui dispone la compensazione delle spese di lite.
Nonostante la regolare notifica non si è costituita in giudizio l'appellata : ne va pertanto CP_1 dichiarata la contumacia.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 dicembre 2024, la causa è stata introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc..
Va preliminarmente dichiarata la procedibilità del gravame, essendo lo stesso sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché, la tempestività dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c
Nel caso di specie, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate (cfr. Cass. 7.6.2005, n. 11781), che attengono sostanzialmente alla disposta compensazione delle spese.
Quanto all'unico motivo di appello, il Tribunale osserva quanto segue.
Il secondo comma dell'art. 92 cpc, - come pur rilevato dall'appellante, - è stato aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69; in virtù della novella, l'espressione
"giusti motivi" di cui alla precedente formulazione è stata sostituita dall'esplicita previsione dell'obbligo del giudice di motivare la disposta compensazione delle spese in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni"; ne è derivato un impianto fortemente restrittivo, volto a valorizzare l'eccezionalità della compensazione, che, come ribadito dalla giurisprudenza, va motivata con riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa ( ex multis
Cass. Civ. sentenza 26987 del 2011; sentenza 18947 del 2 settembre 2014), non potendosi fondare su generici motivi di opportunità; viola infatti il precetto di legge l'utilizzo di espressioni generiche o di stile, quali il riferimento ad
“opportune ragioni” (poi non specificate) o “alla natura della controversia” o “al comportamento processuale”.
Con l'ulteriore modifica dell'art. 92 cpc apportata ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, come convertito, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, - applicabile ratione temporis al giudizio in esame- è stata ulteriormente circoscritta la discrezionalità del giudicante in ordine alla compensabilità delle spese di lite, prevista solo nel caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. 3 Da tanto consegue- con riferimento al caso in esame- la legittimità della compensazione delle spese di lite in ipotesi di accoglimento parziale della domanda, ove il giudice motivi adeguatamente la decisione sul punto.
Dunque, l'appello proposto non merita accoglimento e deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata, sia pur alla luce di più adeguata integrazione in punto di motivazione circa l'operata compensazione delle spese.
In proposito deve premettersi che- come la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del "devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza nr.17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 696/2002).
Tanto premesso, va senz'altro affermato che il provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale;
l'evoluzione giurisprudenziale in materia ha ravvisato, in particolare, la correttezza dell'impianto motivazionale di decisioni che ritengono configurabile la soccombenza reciproca anche a fronte dell'accoglimento parziale di una pluralità di domande o dell'unica domanda proposta, (cfr. Cass.,
Sez. III, 24 ottobre 2018, n. 26918; 23 gennaio 2018, n. 1572).
Deve certo darsi conto di un precedente contrasto giurisprudenziale, atteso che parte della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21083; 21 marzo
1994, n. 2653; Sez. I, 23 gennaio 2012, n. 901; Sez. lav., 9 aprile 1986, n. 2493 cfr. Cass., Sez. VI,
23 marzo 2016, n. 5820; 18 marzo 2014, n. 6259; Sez. III, 28 settembre 2015, n. 19122; 12 maggio
2015, n. 9587, Cass., Sez. III, 11 ottobre 2016, n. 20374) ha ritenuto illegittima, in caso di accoglimento in parte qua dell'opposizione, la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite in quanto la nozione di soccombenza, che ai sensi dello art. 91 c.p.c. costituisce il presupposto della condanna alle spese, si identifica esclusivamente con il rigetto integrale della domanda;
secondo un altro, più recente orientamento, (cfr. Cass., Sez. III, 15 gennaio 2020, n. 516; 22 febbraio 2016, n. 3438; Sez. I, 24 aprile 2018, n. 10113; Sez. VI, 23 settembre 2013, n. 21089) la soccombenza reciproca, -che, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. giustifica la compensazione totale o parziale delle spese processuali, - può essere ravvisata non solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma anche nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, sicchè, anche in caso di accoglimento dell'unica domanda proposta, così come in caso di accoglimento soltanto di alcune 4 domande proposte dall'attore, non può negarsi la sussistenza di una parziale reciproca soccombenza delle parti.
Ancora, secondo una tesi intermedia (cfr. Cass., Sez. III, 24 ottobre 2018, n. 26918; 23 gennaio
2018, n. 1572), sarebbe configurabile la soccombenza reciproca anche a fronte dell'accoglimento parziale di una pluralità di domande o dell'unica domanda proposta, restando esclusa, in tali ipotesi, la possibilità di porre le spese processuali in tutto o in parte a carico della parte risultata vittoriosa.
A dirimere il contrasto giurisprudenziale, è intervenuta la Cassazione a Sezioni unite civili, che, con Sentenza 31 ottobre 2022, n. 32061, ha ritenuto - pur dovendosi escludere il carattere eccezionale della compensazione, non limitata ad ipotesi tassativamente previste ma riferibile anche ad altre situazioni la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice,- che la stessa nozione di “soccombenza reciproca” è comprensiva non solo dell'ipotesi in cui siano state avanzate una pluralità di domande contrapposte o anche solo una domanda articolata in una pluralità di capi, ma anche di quella in cui sia stata proposta una unica domanda, accolta in misura sensibilmente ridotta (cfr. «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.».
Ebbene, applicando in principi sopra richiamati al caso in esame, va rilevato in primis che il giudice a quo ha motivato la disposta compensazione delle spese in ragione del comportamento delle parti.
Se detta motivazione può essere considerata insufficiente, in sede di appello, il Tribunale deve nondimeno rilevare che, sostanzialmente, il giudice di pace – tenuto conto del tenore della domanda introduttiva,- si è espresso circa la legittimità della sanzione elevata dai Vigili Urbani, rigettando espressamente il principale motivo di opposizione e correttamente valorizzando la rilevanza dell'infrazione commessa dalla perchè il contrassegno per invalidi Pt_1 posseduto dalla stessa senz'altro non la legittimava alla sosta selvaggia in prossimità o corrispondenza dell'intersezione nel centro abitato.
Il giudice a quo ha invece dichiarato illegittima l'ordinanza- ingiunzione prefettizia confermativa del predetto verbale di accertamento di infrazione perchè, a fronte del ricorso a Prefetto inoltrato a mezzo pec in data 7 gennaio 2021, i1 provvedimento è stato emesso in data 3 gennaio 2022, ovvero abbondantemente oltre il termine di 210 giorni previsto dalla legge.
Con le precisazioni di cui sopra, può pertanto essere condivisa la statuizione di primo grado in ordine alle spese.
Con riferimento alle spese del presente grado, invero, le stesse possono essere compensate in ragione dei mutamenti giurisprudenziali in materia, come sopra richiamati.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento della domanda originaria ed in parziale riforma della sentenza gravata:
- rigetta l'appello;
- Spese del presente grado di giudizio interamente compensate.
Nola, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro