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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/07/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. EF FO Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 14 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 1504/2024 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Parte_1
D'NI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Scafati, Via Trieste 202;
APPELLANTE
E
in proprio e quale titolare della ditta LEONE BUS TURISMO di Leone CP_1
Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Murmura ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via della Giuliana 73;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Cassino n. 858/2023, pubblicata in data 11 dicembre 2023, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: Chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma – Sezione lavoro e previdenza, fissata ai sensi dell'art. 435 cpc. l'udienza di discussione della causa, voglia, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza n. 858/2023 depositata il giorno 11 dicembre 2023 emessa dal Tribunale di Cassino Sezione lavoro e previdenza nel giudizio RGL
1527/2022 e di conseguenza dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso proposto da CP_1 , con ogni connessa domanda e condanna dell'appellato al pagamento di spese e competenze
[...] del doppio grado di giudizio.
CONCLUSIONI APPELLATO: Chiede che l'Ecc.ma Corte di appello adita voglia:
• respingere il ricorso proposto, in quanto infondato per i motivi esposti in narrativa sub I, II e III della presente memoria confermando l'impugnata sentenza di primo grado.
• condannare la parte appellante al pagamento delle spese di lite di ogni grado.
Fatto e diritto
1 in proprio e nella qualità, ricorreva in data 19 luglio 2022 al giudice del lavoro del CP_1
Tribunale di Cassino, ai sensi dell'art. 615, comma 1 c.p.c., allegando di avere ricevuto, in data 7 giugno 2022, presso la casella di PEC aziendale della ditta "Leone Bus Turismo di Leone Angelo", la notifica dell'intimazione di pagamento n. 047 2022 90020247 05/000 per complessivi € 6.367,69
(incluse sanzioni ed interessi) dovuti in ragione del mancato pagamento della cartella n. 047 2017
0005147172 000 emessa per sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981 irrogate dalla
Direzione provinciale del lavoro di Frosinone.
Ciò premesso, il ricorrente impugnava la notificata intimazione per l'avvenuta estinzione del credito a causa dell'intervenuta prescrizione di cui all'art. 28 della legge 689/1981.
Osservava che la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative è disciplinata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che prevede che il diritto alla riscossione "si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".
Rilevava che la cartella di pagamento, che costituiva il presupposto dell'intimazione di pagamento impugnata, non risultava essere stata notificata, mentre la sanzione amministrativa risultava invece essere stata irrogata nel corso dell'anno 2013.
Evidenziava, quindi, che la notifica dell'intimazione era avvenuta in data 7 giugno 2022, dunque ben oltre il termine quinquennale e, pertanto, la pretesa creditoria era senz'altro prescritta.
Osservava in ogni caso che, se anche la cartella di pagamento n. 047 2017 0005147172 000 fosse stata effettivamente notificata in data 28 marzo 2017, come richiamato nell'intimazione di pagamento, la notificazione di quest'ultimo atto sarebbe stata comunque da ritenersi tardiva per gli stessi motivi sopra esposti. Dunque, seppure l'eventuale notifica della cartella di pagamento avesse comportato l'interruzione del termine di prescrizione, lo stesso sarebbe comunque iniziato nuovamente a decorrere dal giorno successivo alla notifica, con conseguente perfezionamento del termine quinquennale della prescrizione in data antecedente al 7 giugno 2022.
Tanto premesso concludeva chiedendo:
2 - in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecutività dei ruoli, delle cartelle e dell'intimazione opposta;
- in via principale: accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nell'intimazione di pagamento n. 047 2022 90020247 05/000 e dei ruoli presupposti per i motivi dedotti in narrativa, annullando gli stessi e dichiarare non dovuta la somma richiesta a titolo di sanzione amministrativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
2. Si costituiva in giudizio l' (d'ora in poi, per brevità, solo Parte_1
che eccepiva: CP_2
- il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo che l'Agente della Riscossione è legittimato a stare in giudizio solo se l'impugnazione concerne vizi dell'attività allo stesso direttamente riferibili, mentre andava esclusa per i motivi di ricorso relativi alla debenza del tributo;
- la tardività dell'opposizione;
- l'infondatezza della stessa, atteso che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata a mezzo PEC in data 28 marzo 2017 e, successivamente, ad interrompere nuovamente la prescrizione era intervenuta la notifica di ulteriori procedure, quali: a) il preavviso di fermo amministrativo n.
04780202200001526000, effettuata a mezzo PEC in data 12 ottobre 2017; b) il pignoramento presso terzi n. 04784201700002536001, effettuata a mezzo PEC in data 31 ottobre 2017.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto del ricorso.
3. Il processo era istruito con i documenti prodotti dalle parti.
All'esito, con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Cassino così provvedeva: <- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara inefficace l'intimazione di pagamento opposta per l'intervenuta prescrizione del credito portato alla cartella di pagamento sottesa alla intimazione;
-condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate in € 1.800,00 oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA.>>.
Il Tribunale così motivava la decisione: <Il ricorso merita di essere accolto per i seguenti motivi.
Per vero la pretesa creditoria dell' riguarda sanzioni Controparte_3 amministrative irrogate nell'anno 2013 che ai sensi dell'art. 28 L. 689 del 1981 si prescrivono in cinque anni.
Oltretutto, conformemente alla sentenza della Cassazione Sez. Unite n. 23397 pubblicata in data
17/11/16, la mancata opposizione alla cartella sottesa alla intimazione opposta, produce soltanto
3 l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ai sensi dell'art.
2953 c.c., atteso che la cartella esattoriale o avviso di addebito non impugnati non possono essere equiparati a titolo esecutivo (sentenza passata in giudicato).
In conclusione essendo stata l'intimazione di pagamento notificata oltre i cinque anni dalla corresponsione delle sanzioni dovute ed oltre i cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento, non avendo parte resistente fornito alcuna prova in ordine all'eventuale sussistenza di atti interruttivi della prescrizione notificati a parte ricorrente, il credito portato dalla cartella di pagamento sottesa alla intimazione deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
Parte resistente risulta comunque soccombente avendo attivato il procedimento di riscossione di un credito prescritto.>>.
4. Avverso la suddetta decisione propone l'odierno appello sulla base di due motivi CP_2
d'impugnazione.
- Con il primo denuncia la violazione di legge in merito all'accertata prescrizione.
Censura, in particolare, l'avvenuta violazione, da parte del Tribunale di Cassino, dell'art. 3, commi
9 e 10, della legge n. 335 del 1995, in quanto il termine di prescrizione quinquennale ivi previsto non sarebbe decorso, giusta la notifica di numerosi atti interruttivi della prescrizione.
Rileva, infatti, che la cartella esattoriale sottesa all'impugnata intimazione di pagamento è stata notificata in data 28 marzo 2017, come provato in primo grado e affermato in sentenza.
Evidenzia che, a seguito di ciò, sono stati notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
a) pignoramento presso terzi n. 04784201700002536001 in data 31 ottobre 2017 (notifica provata a mezzo della produzione di PEC in primo grado);
b) avviso di intimazione n. 047 2022 90020247 05/000 in data 7 giugno 2022 (notifica provata a mezzo della produzione di PEC in primo grado);
c) preavviso di fermo amministrativo n. 04780202200001526000 in data 12 ottobre 2022 (notifica provata a mezzo della produzione di PEC in primo grado).
Rileva, quindi, come appaia evidente che non sono trascorsi 5 anni fra i vari atti interruttivi della prescrizione.
Censura, infine, la sentenza impugnata per non avere tenuto conto della normativa emergenziale che ha sospeso i termini di prescrizione.
-Con il secondo motivo d'impugnazione censura la condanna al pagamento delle spese di lite.
Osserva che queste ultime non avrebbero dovuto essere poste a suo carico, stante l'infondatezza della proposta opposizione.
4 5. Si costituisce in proprio e nella qualità, che osserva che, come già rilevato nel CP_1 contraddittorio svoltosi nel giudizio di primo grado (in particolare nelle "note autorizzate" da lui depositate), le notificazioni prodotte dalla difesa di al fine di sostenere l'interruzione del CP_2 decorso del termine prescrizionale devono ritenersi giuridicamente inesistenti.
Rileva che le notificazioni a mezzo PEC della cartella di pagamento n. 047 2017 0005147172 000
(che costituisce atto presupposto rispetto a quello oggi impugnato) e degli altri atti (atto di pignoramento e fermo amministrativo) risultano essere state effettuate da indirizzi PEC che, all'epoca di effettuazione delle notifiche, non risultavano essere stati ancora inseriti in nessuno dei registri ufficiali quali Registro PPAA, Reginde o Indice PA.
Deduce, alla luce di quanto esposto, che debba ritenersi infondato il motivo di gravame perché, nella fattispecie, non può venire in considerazione qualsivoglia disposizione in tema di sospensione dei termini di decadenza e/o prescrizione, come sostenuto dalla difesa di parte appellante, non essendo stato notificato alcun valido atto interruttivo dal 2013, anno di irrogazione della sanzione, al giorno 7 giugno 2022, data della notifica dell'intimazione di pagamento, ed essendo quindi interamente decorso il termine quinquennale di prescrizione che, al più tardi, è maturato il 31 dicembre 2018, ben prima dell'entrata in vigore delle disposizioni emergenziali invocate.
6. Preliminarmente va osservato, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, che la giurisprudenza afferma che nella riscossione esattoriale di cui al DPR 602/73 il principio generale è quello che sta necessariamente in giudizio l'agente della riscossione, il quale può poi chiamare, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 112/99, l'ente titolare del credito per non rispondere dell'esito negativo del giudizio
(Cass. 3870/2024).
Tale principio è derogato in tema di opposizione a crediti previdenziali per l'esistenza dell'articolo
24 del d.lgs. 46/1999 che stabilisce che, quando l'opposizione concerne il merito del credito, sta in giudizio l'ente titolare della posizione creditoria.
Nel caso di specie, però, tale ultima disposizione non viene in rilievo perché il titolo non è costituito da un credito previdenziale, bensì da sanzioni amministrative irrogate dalla Direzione provinciale del lavoro di Frosinone, rispetto alle quali, peraltro, non risulta che il abbia CP_1 proposto opposizione ai sensi della legge 689/1981.
Pertanto, essendo necessariamente legittimato l'agente della riscossione, lo stesso ha altresì titolo ad impugnare la sentenza, anche per non rispondere nei confronti dell'ente titolare del credito dell'esito negativo del giudizio di primo grado.
5 7.Fatta tale premessa, passando al merito del gravame, si osserva che il primo motivo d'appello è fondato. ha prodotto, in allegato alla memoria difensiva del primo grado la notifica a mezzo PEC CP_2 della cartella di pagamento n. 047 2017 0005147172 000, consegnata nella casella di destinazione di il 28 marzo 2017, e la notifica a mezzo PEC del pignoramento presso terzi n. CP_1
04784201700002536/001, consegnata nella casella di destinazione di il 31 ottobre CP_1
2017.
Ebbene, tenuto conto che – come allegato dallo stesso opponente – la sanzione amministrativa è stata irrogata dalla Direzione provinciale del lavoro nell'anno 2013, la prescrizione è stata interrotta, una prima volta, con la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 28 marzo 2017, allorché non era ancora decorso il quinquennio utile alla maturazione della prescrizione.
Dal 28 marzo 2017, quindi, ha iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione che, però, è stato nuovamente interrotto il 31 ottobre 2017 con la notifica del pignoramento presso terzi.
Da tale ultima data è iniziato a decorrere, quindi, un ulteriore nuovo termine quinquennale di prescrizione che, però, è stato nuovamente interrotto il 7 giugno 2022, allorché non era ancora decorso il quinquennio utile alla maturazione della prescrizione, dalla notifica dell'intimazione di pagamento avverso cui ha proposto l'odierna opposizione all'esecuzione CP_1
7.1. La difesa dell'appellato è fondata unicamente sulla tesi dell'inesistenza delle predette notifiche, effettuate da un indirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri.
La tesi è infondata.
La Corte di cassazione, pronunciando su un ricorso con cui si censurava la decisione della regionale che aveva accolto l'appello dell' sul rilievo Controparte_4 Controparte_5 che la circostanza che l'indirizzo da cui era stata effettuata la notifica non sarebbe presente nel registro INI-PEC non viziava in radice il procedimento notificatorio non inficiando la presunzione di riferibilità dell'atto al soggetto da cui essa risultava provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, ha respinto il ricorso affermando: <Il motivo di impugnazione è infondato.
Secondo questa Corte, infatti: in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla
Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente
6 regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito Co alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della ., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022)>> (Cass. 982/2023).
Con altra più recente pronuncia la Suprema Corte ha confermato il suddetto indirizzo, su analogo ricorso con cui si censurava che l'Ufficio avesse proceduto alla notifica da indirizzo non risultante nel Registro INI-PEC, affermando quanto segue: <D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri
(RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica.
Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023).
Di tale concreto pregiudizio la ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue, anche sotto tale profilo, l'infondatezza della censura.>> (Cass. 18684/2023).
Questo Collegio non ravvisa elementi per andare in contrario avviso rispetto al citato orientamento di legittimità, ormai consolidato, né parte appellata ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento e del pignoramento presso terzi da un indirizzo diverso da quello telematico presente nei citati registri
RegInde, INI-Pec e Ipa.
7.2. Alla luce delle pregresse osservazioni il motivo d'appello merita, quindi, accoglimento con conseguente accertamento dell'inesistenza della prescrizione dichiarata dal primo giudice.
Da ciò consegue l'efficacia dell'intimazione di pagamento notificata il 7 giugno 2022, avente ad oggetto la richiesta di pagamento del credito non prescritto portato dalla sottesa cartella, ed il rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta da CP_1
8. L'accoglimento dell'appello proposto da impone a questa Corte di procedere d'ufficio CP_2
7 alla revisione della regolamentazione delle spese del giudizio in base all'esito della lite risultante dalla presente pronuncia, circostanza che determina l'assorbimento del secondo motivo d'impugnazione.
Stante il rigetto dell'opposizione proposta dal le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio CP_1 devono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza.
Le spese sono liquidate in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, tenendo contro del valore della controversia, dato dall'intimazione di pagamento opposta recante la richiesta di € 6.367,69
(scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00), e dell'attività processuale effettivamente espletata in entrambi i gradi del giudizio (non si liquida, quindi, per entrambi i gradi la fase di istruttoria/trattazione che non si è tenuta).
P.q.m.
Accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza respinge il ricorso in opposizione all'esecuzione proposto da in proprio e nella qualità, avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. 047 2022 90020247 05 000 notificata da in data 7 Parte_1 giugno 2022.
Condanna in proprio e nella qualità, a rimborsare ad CP_1 Parte_1
le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per ciascuno, nella somma
[...] di € 3.000,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso all'udienza del 14 maggio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
EF FO
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