Sentenza 26 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/04/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4027 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 30/04/1969 Parte_1 E
, nato\a a Palermo (PA), in data 05/03/1979 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 229, presso lo studio dell'avv. Li Sacchi Giuseppe, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso, così come modificato al punto 5), con verbale di udienza del 15/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 13/09/2024.
All'udienza del 15 aprile 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
2.) I figli resteranno nella casa coniugale di 197 che, per concorde Parte_3 Per_ volontà dei coniugi, viene assegnata al padre sicche il piccolo sarà Parte_1 affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso il padre nella predetta coniugale.
3.) Fermo che entrambi i coniugi stabiliscono che in relazione agli incontri madre/figlio questa potrà vederlo quando vorrà, in caso di disaccordo i ricorrenti hanno concordemente stabilito un regime di incontri madre/figlio che tenga conto delle esigenze del minore:
a)La sig.ra incontrerà ii figlio minore, salvo diverso accordo tra le parti, due Pt_2 pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dall'uscita da scuola (o dalle ore 14) alle ore
20:30;
b)a settimane alterne, dalle ore 16 del sabato sino alle ore 21 della domenica;
c)durante le vacanze natalizie per cinque giorni consecutivi, alternando dalle16.00 del Par 24 dicembre alle 20.00 de! 29 dicembre, un anno, e dalle 16.00 30 dicembre alle
20.00 del 4 gennaio, il successivo;
d)durante le festività pasquali alternando dalle 16:00 del giovedì santo alle 20.00 della domenica di Pasqua e dalle ore 10.00 del lunedì dell' Angelo alle ore 20.00 del mercoledì;
e)in ordine al periodo estivo, per 15 giorni consecutivi, da concordarsi entro il 15 giugno di ciascun anno;
f)entrambi i genitori si impegnano a presenziare, se necessario congiuntamente, alle visite mediche del figlio minore;
g)entrambi i genitori si dichiarano disponibili, nei confronti del figlio adolescente
[...]
al fine di consentirgli gli impegni scolastici ed extrascolastici, ad Per_2 accompagnarlo per le uscite diurne e serali;
h)In ogni caso, al fine di favorire le relazioni interpersonali tra il genitore non collocatario ed i figli, le parti stabiliscono che la sig.ra avrà facoltà di interloquire con Parte_2 figli mediante telefono, videochiamate e/o altri sistemi informatici quali collegamenti da remoto mediante piattaforme all'uopo prescelte (Skype, Zoom o altro), almeno una volta al giorno, tenuto canto degli orari di impegno scolastico dei minori;
i)Entrambi i genitori, consapevoli dei loro "Doveri verso i figli", di cui all'art.147 cod. civ., si obbligano in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale, a mantenere, istruire ed educare i figli, tenendo conto delle capacita, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi ed, in particolare, ad offrirgli le condizioni necessarie per ii corretto sviluppo psico-fisico; ad assisterli moralmente e materialmente;
a collaborare ed a mantenerli fino al momento in cui non disporranno di sufficiente autonomia economica e ad istruirli almeno fino al completamento degli studi universitari, nella sussistenza dei relativi presupposti e, il tutto, con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale e nel rispetto dei diritti costituenti la loro sfera soggettiva - personale di libertà.
4.) La dimora coniugale, ubicata a in Strada Statale Centotredici Ovest N. 197, viene Pt_3 assegnata integralmente al sig. comprensiva di tutti gli arredi e corredi Parte_1 presenti. Si sottolinea che la sig.ra ha provveduto al prelievo dei suoi effetti personali. Pt_2
Inoltre le parti, a modifica del punto 5) dell'accordo di separazione, hanno dichiarato a verbale di udienza del 15/04/2025 quanto di seguito riportato:
“ i sig.ri e , concordemente dichiarano che con Parte_1 Parte_2 riferimento all'obbligo di mantenimento dei figli, a carico dellas madre, si fissa l'importo a € 150,00 mensili per il figlio minorenne e € 100,00 mensili per la figlia maggiorenne”.
II detto importo sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT con riferimento all'indice previsto per le famiglie di operai ed impiegati. Per espresso accordo tra le parti l'assegno unico erogato dall'lnps in favore dei figli verrà accreditato nella misura del 100% al sig.
[...]
con esclusione di qualsivoglia pretesa da parte della sig.ra la quale, al Parte_1 Pt_2 riguardo, rinuncia dal presentare istanza di liquidazione di detto emolumento in suo favore all'lnps.
6.) Con riferimento alle spese straordinarie, dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente alla quota dovuta dall'altro, pari al 50%) previo accordo tra i coniugi:
a) le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari e) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
f) cure termali e fisioterapiche;
g) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
h) farmaci particolari;
b) le spese di abbigliamento e spese scolastiche relative a: a) abbigliamento giornaliero, sportivo ed elegante b) acquisto scarpe c) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici e/o privati;
d) corsi di specializzazione;
e) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
f) gite scolastiche senza o con pernottamento;
g) trasposto pubblico;
h) mensa;
i) corsi di recupero e lezioni private;
l) alloggio presso la sede universitaria;
c) le spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
d) spese di custodia (baby sitter); e) viaggi e vacanze e) ricariche cellulare.
Relativamente alle spese mediche straordinarie per le quali ii diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, resta previsto che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare ii relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente alla quota di sua pertinenza); in caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della meta del preventivo alternativo.
È fatto obbligo a ciascun coniuge di comunicare tempestivamente all'altro eventuali ricoveri ospedalieri e/o esigenze di cure mediche e/o interventi chirurgici della figlia.
Per_ 7.) Eventuali trasferimenti di residenza del piccolo in altro Comune saranno stabiliti di comune accordo tra i genitori. Resta inteso comunque che ciascun genitore e tenuto al dovere di informativa nei confronti dell'altro in caso di allontanamento momentaneo del figlio minore in un luogo diverso dalla residenza abituale.
8.) La sottoscrizione, da parte dei coniugi, delle presenti condizioni vale anche quale reciproca autorizzazione per ii rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
9.) Le parti con la sottoscrizione del presente verbale ne accettano incondizionatamente le clausole.
10.) Con la sottoscrizione delle presenti condizioni di separazione le Parti espressamente e definitivamente dichiarano di essere pienamente soddisfatte e precisano di non avere altro a pretendere, rispetto a quanto ivi contenuto, l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa in relazione alla vicenda in questione.
11.) Entrambi i coniugi, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di supporto finanziario o mantenimento”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 13/09/2024 così come modificato con il verbale di udienza del
15/04/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 09/09/2002 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 161 - parte II – serie A - Anno 2002); Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 23/04/2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini