Articolo 1578 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1577Articolo 1559
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9 ottobre 2010
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23 maggio 2021
Art. 1578. Cessazione dal servizio permanente per eta' 1. Il cappellano militare, che ha compiuto il ((65°)) anno di eta', cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'.
Entrata in vigore il 23 maggio 2021
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