CA
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/06/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 377/2023 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 21 maggio 2025 promossa d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. GRAVALLESE ANTONIO Parte_1
Appalto: altre ipotesi ex elettivamente domiciliata in VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 86 24121 art. 1655 e ss. cc (ivi BERGAMO presso il difensore avv. GRAVALLESE ANTONIO, come da compresa l'azione ex procura in calce all'atto di citazione d'appello 1669cc)
APPELLANTE PRINCIPALE
c o n t r o pagina 1 di 12 rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
SAUCHELLA GIUSEPPE elettivamente domiciliata in VIA FRAGNETA 7
82030 TORRECUSO presso il difensore avv. SAUCHELLA GIUSEPPE,
come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Quarta
Civile) n. 2206/22.
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2206/22 il tribunale di Bergamo respingeva l'opposizione proposta da avverso il decreto con cui, istante Parte_1 Controparte_1
le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 75.141,13,
[...]
trattenuta a titolo di garanzia dell'esecuzione del contratto di sub appalto n. 10
del 12 marzo 2018.
In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente,
dichiarava la risoluzione di diritto del contratto di sub appalto n. 48, per inadempimento della società sub appaltatrice, concretatosi nel aver sospeso,
senza autorizzazione, l'esecuzione delle opere, e condannava a CP_2
pagare in favore dell'opposta la somma di euro 53.910,56, a titolo di pagina 2 di 12 corrispettivo per le opere eseguite;
la domanda di risarcimento dei danni subiti, proposta da veniva rigettata;
le spese di lite venivano CP_2
compensate per ¼ con condanna di al pagamento in favore CP_2
dell'opposta della restante parte.
In relazione al contratto di sub appalto n. 10 il tribunale argomentava che le somme trattenute a garanzia dovevano essere svincolate a fronte della certificazione di collaudo dell'opera; quanto, invece, al contratto di sub appalto n. 48 riteneva che l'eccezione di inadempimento, sollevata dalla sub appaltatrice- da esaminarsi prima della domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto – era infondata in quanto la maggiore onerosità e difficoltà nell'esecuzione delle opere – concretatasi nella rilevata presenza non prevista di pietrame al di sotto dei rilevati stradali -
avrebbero potuto giustificare non la sospensione dei lavori ( come era avvenuto) ma, se provate, il riconoscimento di un equo compenso;
evidenziava, altresì, che la sub appaltatrice aveva dichiarato di aver preso conoscenza dei luoghi, delle zone di lavoro e delle condizioni ambientali sicchè aveva assunto il rischio dell'eventuale aggravio dei lavori derivante dalle caratteristiche del terreno.
La sentenza è stata gravata, in via principale, da e, in via Parte_1
incidentale, da Controparte_1
All'udienza del 21 maggio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la pagina 3 di 12 decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui si è
ritenuta fondata la pretesa azionata in via monitoria relativa allo svincolo delle somme trattenute in garanzia assumendo che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il certificato di corretta posa in opera, che la sub appaltatrice non le aveva consegnato, non poteva essere sostituito dal certificato di collaudo tecnico amministrativo emesso dalla Provincia di
Bergamo sicchè in difetto di tale documento l'eccezione di inesigibilità del credito era fondata.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui si è riconosciuto in capo alla sub appaltatrice il diritto al pagamento del corrispettivo per le opere realizzate nonostante l'eccepita non conformità delle stesse.
Sul punto il primo giudice aveva argomentato che il vizio lamentato,
riguardante la corretta verticalità dei montanti “ era stato sottoposto a verifica
nel corso del sopralluogo eseguito in contraddittorio il 22 gennaio 2020
all'esito del quale ha respinto l'eccezione, Controparte_1
ritenendo l'opera nei limiti di tolleranza pattuiti. non ha svolto Parte_1
argomentazioni specifiche idonee a superare le deduzioni avversarie” né
aveva provato di aver praticato uno sconto alla committente in ragione dei pagina 4 di 12 pretesi difetti.
Al riguardo fa rilevare che la messa a piombo e la verifica degli esatti allineamenti erano circostanze che non ammettevano tolleranze.
Con il terzo motivo censura il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da omessa redazione del progetto costruttivo di installazione che il primo giudice aveva ritenuto infondato in difetto di prova dei costi sostenuti per l'affidamento a terzi dell'incarico e che,
contrattualmente, gravasse sul sub appaltatore l'obbligo di fornire non già il progetto costruttivo quanto, piuttosto, i disegni costruttivi di dettaglio.
Assume che il tribunale aveva omesso di valutare le prove e di ammettere una consulenza tecnica volta ad accertare la corretta esecuzione delle opere.
Con il quarto motivo censura il mancato riconoscimento del danno da scarico di materiali, da utilizzo dell'area deposito e servizio guardiania/vigilanza (
euro 583,89)
Assume che per lo scarico dei materiali aveva impiegato i propri operai che avevano sottratto il tempo alle lavorazioni loro comandate
Con il quinto motivo censura il mancato riconoscimento del danno per le penali che era stata costretta a pagare per il ritardo accumulato dalla
[...]
Stradale, fondato sulla natura meramente indicativa del termine CP_1
pattuito per l'esecuzione delle opere.
pagina 5 di 12 Con il sesto motivo censura il mancato riconoscimento del danno per i maggiori costi sopportati per aver affidato l'ultimazione delle opere a terzi fondato sulla tardività con cui la circostanza era stata allegata, per la prima volta, nella seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma,
c.p.c.
Appello incidentale.
Assume che il contratto di sub appalto n. 48 – dal Controparte_1
tribunale dichiarato risolto in conseguenza del suo grave inadempimento –
prevedeva la produzione, fornitura e posa in opera di barriere stradali e non anche la preparazione delle opere sottostanti per cui, una volta riscontrata la diversa consistenza granovolumetrica del terreno, essa si doveva limitare a segnalare tale circostanza ossia la non corrispondenza progettuale e la pericolosità derivante dal montaggio di barriere su di un piano non idoneo,
mentre non doveva in alcun modo provvedere ad eseguire le opere del sottofondo non di sua competenza.
---------------
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di esaminare, in via prioritaria,
le censure sollevate nell'appello incidentale.
L'appello è infondato.
La Suprema Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui, sia nell'appalto pubblico che in quello privato, rientra tra gli obblighi di diligenza pagina 6 di 12 dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione (nella specie,
peraltro, sussistente), esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso. Pertanto la scoperta in corso d'opera di peculiarità del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, non può
essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche geologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata ..
essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, mentre la sua responsabilità è esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali (Cass. 5144/2020).
Nel caso di specie, peraltro, come rilevato dal primo giudice, nel contratto
inter partes si dava espressamente atto che il sub appaltatore aveva preso conoscenza dello stato dei luoghi e delle zone di lavoro nonché delle
condizioni ambientali in cui dovrà operare e delle difficoltà, degli oneri e di
tutti i rischi inerenti i lavori da eseguire”.
Dal che discende la illegittimità della condotta di Controparte_1
concretatasi nella sospensione, senza autorizzazione, delle opere in conseguenza della presenza di pietrame al di sotto dei rilevati stradali su cui installare le barriere.
pagina 7 di 12 Passando ad esaminare le censure sollevate nell'appello principale, il primo motivo è infondato.
Nel contratto di sub appalto n. 10, all'art. 8 i contraenti prevedevano,
espressamente, che “la ritenuta in garanzia del 10% sarà svincolata entro
trenta giorni dal ricevimento da parte della Stazione Appaltante del collaudo
tecnico amministrativo dell'opera e solo se saranno soddisfatte le seguenti
condizioni: tutti i difetti riscontrati in corso d'opera siano stati corretti e
ripristinati; sia stata consegnata tutta la documentazione prevista
contrattualmente; tutte le eventuali penali da corrispondere a termine del
contratto siano state pagate”
Nel caso di specie è incontestato che il 3 luglio 2019 veniva emesso il certificato di collaudo tecnico amministrativo sicchè da tale data decorrevano i trenta giorni, contrattualmente previsti, per emettere gli schemi di fatturazione;
va rilevato, altresì, che al punto 5) del Certificato di Collaudo si dava atto che il collaudatore aveva preso visione dei documenti inerenti le barriere stradali installate da fra cui veniva, espressamente, Controparte_1
menzionata la dichiarazione di corretta posa in opera ai sensi dell'art. 79 del
DPR 107/2010 e dell'art. 5 del DM 2367/2004.
Il secondo motivo è infondato.
Come rilevato dal primo giudice, a fronte delle contestazioni sollevate da
[...]
in ordine alla pretesa non corretta verticalità dei montanti Controparte_1
pagina 8 di 12 delle barriere, l'appellante principale non ha offerto di provare la circostanza dedotta in quanto nel capitolo di prova articolato sul punto si chiedeva di dimostrare che una ditta terza era intervenuta “ per completare l'installazione
delle barriere di sicurezza stradale prodotte e fornite da Controparte_1
” né ha dimostrato che tale asserito difetto le fosse stato contestato dal
[...]
committente.
Il terzo motivo è inammissibile in quanto non si censura una delle due rationes
decidendi poste a fondamento della decisione e, segnatamente, quella che fonda il rigetto della domanda risarcitoria sulla mancanza di prova dei costi sostenuti per aver conferito a terzi l'incarico.
Il quarto motivo è inammissibile.
Anche in relazione a tale motivo l'appellante principale non censura la ratio della decisione fondata sul difetto di prova dei costi sostenuti.
Va peraltro considerato quanto ai costi sostenuti per lo scarico dei materiali che dalla documentazione prodotta dall'opposta ( doc. G/2) sul punto i contraenti avevano trovato un accordo.
Il quinto motivo è inammissibile per aspecificità in quanto non si confronta con le argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione che hanno riguardato, quanto al primo intervento, la natura meramente indicativa del termine e quanto al secondo intervento la natura di mera proposta da confermare della data di inizio dei lavori.
pagina 9 di 12 Il sesto motivo è infondato.
Il nuovo contratto d'appalto, concluso dall'appellante principale per l'ultimazione delle opere, in seguito alla sospensione dei lavori da parte di
[...]
venne stipulato in data 20 ottobre 2020, successivamente alla Controparte_1
data dell'atto di citazione in opposizione ( 20 settembre 2020), ma prima dello spirare dei termini concessi per il deposito della memoria n. 1 ex art. 183
sesto comma c.p.c.
Come rilevato dal primo giudice, nell'atto introduttivo del giudizio l'opponente, attuale appellante principale, si limitava a dedurre, del tutto genericamente, di aver subito un aggravio dei costi per l'ultimazione delle opere senza alcuna indicazione né dell'impresa cui le opere erano state affidate né del costo di tali opere.
L'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa, infatti,
richiesto dall'art. 163, n. 4, c.p.c., va adempiuto in primo luogo descrivendo tali fatti: sicché, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultare provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum.
Questi princìpi costituiscono ormai jus receptum nella giurisprudenza della
Suprema Corte, la quale ha ripetutamente affermato sia che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno esige sempre che l'attore pagina 10 di 12 indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012); sia che "la
successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti,
non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò
equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum"
La domanda di risarcimento del danno, concernendo, quale diritto di credito a cosa generica quale è il danaro, un diritto c.d. eterodeterminato, cioè uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato, dev'essere proposta con la loro necessaria individuazione.
In considerazione dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza, le spese del grado vengono integralmente compensate tra le parti.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di entrambe le parti –
appellante principale e incidentale – l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello principale;
pagina 11 di 12 respinge l'appello incidentale;
compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 12 di 12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 377/2023 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 21 maggio 2025 promossa d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. GRAVALLESE ANTONIO Parte_1
Appalto: altre ipotesi ex elettivamente domiciliata in VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 86 24121 art. 1655 e ss. cc (ivi BERGAMO presso il difensore avv. GRAVALLESE ANTONIO, come da compresa l'azione ex procura in calce all'atto di citazione d'appello 1669cc)
APPELLANTE PRINCIPALE
c o n t r o pagina 1 di 12 rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
SAUCHELLA GIUSEPPE elettivamente domiciliata in VIA FRAGNETA 7
82030 TORRECUSO presso il difensore avv. SAUCHELLA GIUSEPPE,
come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Quarta
Civile) n. 2206/22.
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2206/22 il tribunale di Bergamo respingeva l'opposizione proposta da avverso il decreto con cui, istante Parte_1 Controparte_1
le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 75.141,13,
[...]
trattenuta a titolo di garanzia dell'esecuzione del contratto di sub appalto n. 10
del 12 marzo 2018.
In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente,
dichiarava la risoluzione di diritto del contratto di sub appalto n. 48, per inadempimento della società sub appaltatrice, concretatosi nel aver sospeso,
senza autorizzazione, l'esecuzione delle opere, e condannava a CP_2
pagare in favore dell'opposta la somma di euro 53.910,56, a titolo di pagina 2 di 12 corrispettivo per le opere eseguite;
la domanda di risarcimento dei danni subiti, proposta da veniva rigettata;
le spese di lite venivano CP_2
compensate per ¼ con condanna di al pagamento in favore CP_2
dell'opposta della restante parte.
In relazione al contratto di sub appalto n. 10 il tribunale argomentava che le somme trattenute a garanzia dovevano essere svincolate a fronte della certificazione di collaudo dell'opera; quanto, invece, al contratto di sub appalto n. 48 riteneva che l'eccezione di inadempimento, sollevata dalla sub appaltatrice- da esaminarsi prima della domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto – era infondata in quanto la maggiore onerosità e difficoltà nell'esecuzione delle opere – concretatasi nella rilevata presenza non prevista di pietrame al di sotto dei rilevati stradali -
avrebbero potuto giustificare non la sospensione dei lavori ( come era avvenuto) ma, se provate, il riconoscimento di un equo compenso;
evidenziava, altresì, che la sub appaltatrice aveva dichiarato di aver preso conoscenza dei luoghi, delle zone di lavoro e delle condizioni ambientali sicchè aveva assunto il rischio dell'eventuale aggravio dei lavori derivante dalle caratteristiche del terreno.
La sentenza è stata gravata, in via principale, da e, in via Parte_1
incidentale, da Controparte_1
All'udienza del 21 maggio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la pagina 3 di 12 decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui si è
ritenuta fondata la pretesa azionata in via monitoria relativa allo svincolo delle somme trattenute in garanzia assumendo che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il certificato di corretta posa in opera, che la sub appaltatrice non le aveva consegnato, non poteva essere sostituito dal certificato di collaudo tecnico amministrativo emesso dalla Provincia di
Bergamo sicchè in difetto di tale documento l'eccezione di inesigibilità del credito era fondata.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui si è riconosciuto in capo alla sub appaltatrice il diritto al pagamento del corrispettivo per le opere realizzate nonostante l'eccepita non conformità delle stesse.
Sul punto il primo giudice aveva argomentato che il vizio lamentato,
riguardante la corretta verticalità dei montanti “ era stato sottoposto a verifica
nel corso del sopralluogo eseguito in contraddittorio il 22 gennaio 2020
all'esito del quale ha respinto l'eccezione, Controparte_1
ritenendo l'opera nei limiti di tolleranza pattuiti. non ha svolto Parte_1
argomentazioni specifiche idonee a superare le deduzioni avversarie” né
aveva provato di aver praticato uno sconto alla committente in ragione dei pagina 4 di 12 pretesi difetti.
Al riguardo fa rilevare che la messa a piombo e la verifica degli esatti allineamenti erano circostanze che non ammettevano tolleranze.
Con il terzo motivo censura il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da omessa redazione del progetto costruttivo di installazione che il primo giudice aveva ritenuto infondato in difetto di prova dei costi sostenuti per l'affidamento a terzi dell'incarico e che,
contrattualmente, gravasse sul sub appaltatore l'obbligo di fornire non già il progetto costruttivo quanto, piuttosto, i disegni costruttivi di dettaglio.
Assume che il tribunale aveva omesso di valutare le prove e di ammettere una consulenza tecnica volta ad accertare la corretta esecuzione delle opere.
Con il quarto motivo censura il mancato riconoscimento del danno da scarico di materiali, da utilizzo dell'area deposito e servizio guardiania/vigilanza (
euro 583,89)
Assume che per lo scarico dei materiali aveva impiegato i propri operai che avevano sottratto il tempo alle lavorazioni loro comandate
Con il quinto motivo censura il mancato riconoscimento del danno per le penali che era stata costretta a pagare per il ritardo accumulato dalla
[...]
Stradale, fondato sulla natura meramente indicativa del termine CP_1
pattuito per l'esecuzione delle opere.
pagina 5 di 12 Con il sesto motivo censura il mancato riconoscimento del danno per i maggiori costi sopportati per aver affidato l'ultimazione delle opere a terzi fondato sulla tardività con cui la circostanza era stata allegata, per la prima volta, nella seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma,
c.p.c.
Appello incidentale.
Assume che il contratto di sub appalto n. 48 – dal Controparte_1
tribunale dichiarato risolto in conseguenza del suo grave inadempimento –
prevedeva la produzione, fornitura e posa in opera di barriere stradali e non anche la preparazione delle opere sottostanti per cui, una volta riscontrata la diversa consistenza granovolumetrica del terreno, essa si doveva limitare a segnalare tale circostanza ossia la non corrispondenza progettuale e la pericolosità derivante dal montaggio di barriere su di un piano non idoneo,
mentre non doveva in alcun modo provvedere ad eseguire le opere del sottofondo non di sua competenza.
---------------
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di esaminare, in via prioritaria,
le censure sollevate nell'appello incidentale.
L'appello è infondato.
La Suprema Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui, sia nell'appalto pubblico che in quello privato, rientra tra gli obblighi di diligenza pagina 6 di 12 dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione (nella specie,
peraltro, sussistente), esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso. Pertanto la scoperta in corso d'opera di peculiarità del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, non può
essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche geologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata ..
essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, mentre la sua responsabilità è esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali (Cass. 5144/2020).
Nel caso di specie, peraltro, come rilevato dal primo giudice, nel contratto
inter partes si dava espressamente atto che il sub appaltatore aveva preso conoscenza dello stato dei luoghi e delle zone di lavoro nonché delle
condizioni ambientali in cui dovrà operare e delle difficoltà, degli oneri e di
tutti i rischi inerenti i lavori da eseguire”.
Dal che discende la illegittimità della condotta di Controparte_1
concretatasi nella sospensione, senza autorizzazione, delle opere in conseguenza della presenza di pietrame al di sotto dei rilevati stradali su cui installare le barriere.
pagina 7 di 12 Passando ad esaminare le censure sollevate nell'appello principale, il primo motivo è infondato.
Nel contratto di sub appalto n. 10, all'art. 8 i contraenti prevedevano,
espressamente, che “la ritenuta in garanzia del 10% sarà svincolata entro
trenta giorni dal ricevimento da parte della Stazione Appaltante del collaudo
tecnico amministrativo dell'opera e solo se saranno soddisfatte le seguenti
condizioni: tutti i difetti riscontrati in corso d'opera siano stati corretti e
ripristinati; sia stata consegnata tutta la documentazione prevista
contrattualmente; tutte le eventuali penali da corrispondere a termine del
contratto siano state pagate”
Nel caso di specie è incontestato che il 3 luglio 2019 veniva emesso il certificato di collaudo tecnico amministrativo sicchè da tale data decorrevano i trenta giorni, contrattualmente previsti, per emettere gli schemi di fatturazione;
va rilevato, altresì, che al punto 5) del Certificato di Collaudo si dava atto che il collaudatore aveva preso visione dei documenti inerenti le barriere stradali installate da fra cui veniva, espressamente, Controparte_1
menzionata la dichiarazione di corretta posa in opera ai sensi dell'art. 79 del
DPR 107/2010 e dell'art. 5 del DM 2367/2004.
Il secondo motivo è infondato.
Come rilevato dal primo giudice, a fronte delle contestazioni sollevate da
[...]
in ordine alla pretesa non corretta verticalità dei montanti Controparte_1
pagina 8 di 12 delle barriere, l'appellante principale non ha offerto di provare la circostanza dedotta in quanto nel capitolo di prova articolato sul punto si chiedeva di dimostrare che una ditta terza era intervenuta “ per completare l'installazione
delle barriere di sicurezza stradale prodotte e fornite da Controparte_1
” né ha dimostrato che tale asserito difetto le fosse stato contestato dal
[...]
committente.
Il terzo motivo è inammissibile in quanto non si censura una delle due rationes
decidendi poste a fondamento della decisione e, segnatamente, quella che fonda il rigetto della domanda risarcitoria sulla mancanza di prova dei costi sostenuti per aver conferito a terzi l'incarico.
Il quarto motivo è inammissibile.
Anche in relazione a tale motivo l'appellante principale non censura la ratio della decisione fondata sul difetto di prova dei costi sostenuti.
Va peraltro considerato quanto ai costi sostenuti per lo scarico dei materiali che dalla documentazione prodotta dall'opposta ( doc. G/2) sul punto i contraenti avevano trovato un accordo.
Il quinto motivo è inammissibile per aspecificità in quanto non si confronta con le argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione che hanno riguardato, quanto al primo intervento, la natura meramente indicativa del termine e quanto al secondo intervento la natura di mera proposta da confermare della data di inizio dei lavori.
pagina 9 di 12 Il sesto motivo è infondato.
Il nuovo contratto d'appalto, concluso dall'appellante principale per l'ultimazione delle opere, in seguito alla sospensione dei lavori da parte di
[...]
venne stipulato in data 20 ottobre 2020, successivamente alla Controparte_1
data dell'atto di citazione in opposizione ( 20 settembre 2020), ma prima dello spirare dei termini concessi per il deposito della memoria n. 1 ex art. 183
sesto comma c.p.c.
Come rilevato dal primo giudice, nell'atto introduttivo del giudizio l'opponente, attuale appellante principale, si limitava a dedurre, del tutto genericamente, di aver subito un aggravio dei costi per l'ultimazione delle opere senza alcuna indicazione né dell'impresa cui le opere erano state affidate né del costo di tali opere.
L'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa, infatti,
richiesto dall'art. 163, n. 4, c.p.c., va adempiuto in primo luogo descrivendo tali fatti: sicché, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultare provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum.
Questi princìpi costituiscono ormai jus receptum nella giurisprudenza della
Suprema Corte, la quale ha ripetutamente affermato sia che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno esige sempre che l'attore pagina 10 di 12 indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012); sia che "la
successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti,
non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò
equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum"
La domanda di risarcimento del danno, concernendo, quale diritto di credito a cosa generica quale è il danaro, un diritto c.d. eterodeterminato, cioè uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato, dev'essere proposta con la loro necessaria individuazione.
In considerazione dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza, le spese del grado vengono integralmente compensate tra le parti.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di entrambe le parti –
appellante principale e incidentale – l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello principale;
pagina 11 di 12 respinge l'appello incidentale;
compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 12 di 12