Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 16 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 750/2021 R.G. lavoro vertente
TRA
) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Biondi ( ) in virtù C.F._2 di procura in calce al ricorso introduttivo, valida anche per la presente fase, ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso il seguente indirizzo pec:
o al seguente numero di fax: 082497833 Email_1
APPELLANTE E
, Controparte_1
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, nonché P.IVA_1 [...]
(C.F. ) con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Napoli alla Via Ponte Maddalena n. 55, in persona del rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede alla Via A. Diaz n.11, Napoli (NA) ( ; pec: PartitaIVA_3
, telefax: 0815525515) Email_2
APPELLATO
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato presso il Tribunale di BENEVENTO in funzione di Giudice del lavoro il ricorrente in epigrafe espose:
- di essere un collaboratore scolastico inserito nella graduatoria provinciale per la Mobilità Professionale ATA - Biennio Scolastico 2009/2011 e di non aver mai ottenuto il passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad assistente tecnico,
1
-di aver denunciato l'illegittimità del comportamento del , invitandolo CP_1
a revocare, in via di autotutela, il provvedimento con il quale aveva disposto lo scorrimento dalle graduatorie permanenti anziché dalle graduatorie della mobilità professionale, senza però ricevere alcun riscontro;
-di non aver ottenuto l'assegnazione neppure del posto - resosi disponibile nell'a.s. 2018/2019 - per la provincia di Benevento di assistente tecnico (area meccanica), in quanto l'Ufficio periferico del aveva disposto di assegnarlo CP_3 tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti. Ritenendo illegittimo il comportamento dell'Amministrazione che, pur in presenza di un posto vacante e disponibile, sia nell'a.s. 13/14 sia nel successivo a.s. 18/19, in violazione della normativa di carattere regolamentare citata in ricorso, non gli aveva conferito l'incarico di assistente tecnico, provvedendo mediante scorrimento delle graduatorie permanenti invece di attingere a quella della mobilità professionale, concluse chiedendo:
1. ritenere e dichiarare illegittimo il comportamento dell'Amministrazione, previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo per gli interessi del ricorrente, laddove, pur individuando un posto vacante e disponibile per la provincia di Benevento per la qualifica di assistente tecnico, ha disposto l'assegnazione di tale posto tramite lo scorrimento della graduatoria permanente, non attingendo dalla graduatoria della mobilità professionale;
2. conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a transitare nella qualifica professionale di assistente tecnico, con decorrenza giuridica ed economica a decorrere dal 1/9/2013 ovvero a decorrere dal 1/9/2018 o da diversa data ritenuta di giustizia con ogni conseguenza di legge;
3. per l'effetto condannare l'amministrazione resistente a disporre il trasferimento di parte ricorrente nella qualifica professionale di assistente tecnico presso l'AT di Benevento, con decorrenza giuridica ed economica a decorrere dal 1/9/2013 ovvero a decorrere dal 1/9/2018 o da diversa data ritenuta di giustizia con ogni conseguenza di legge;
vinte le spese. Instaurato il contraddittorio, con sentenza N. 796/2020 pubbl. il 21/09/2020, il Giudice adito – disattese sia l'eccezione di parte resistente di difetto di giurisdizione che la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzate dal
- rigettò il ricorso. CP_3
Con atto depositato presso questa Corte in data 19.3.2021 il ricorrente in epigrafe ha proposto appello rilevando, con un primo articolato motivo, che erroneamente il Giudice non aveva applicato il principio di prevalenza della mobilità rispetto alle nuove assunzioni disposto dall'art. 470 del d.lgs. n. 297/1994 relativamente alla materia scolastica, nonché, più in generale, dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 (testo unico pubblico impiego). Ha osservato che il D.M. 17/2012, in occasione dell'annuale disciplina sulle immissioni in ruolo, aveva disposto che le nomine dei soggetti individuati nelle graduatorie della mobilità professionale non richiedessero alcuna ulteriore autorizzazione, essendo ricomprese nel computo di cui al decreto interministeriale 3 agosto 2011, relativo alle immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico
2 2010/2011. Pertanto ha osservato che non può essere dichiarata l'inefficacia delle graduatorie della mobilità professionale posto che l'intento era quello di giungere all'esaurimento delle stesse. Ad avviso dell'appellante devono ritenersi efficaci le graduatorie relative alla mobilità professionale e conseguentemente deve disporsi la disapplicazione dei decreti ministeriali che hanno autorizzato le immissioni in ruolo per l'a.s. 2013/2014 e successivamente per l'a.s. 2018/2019, mediante l'utilizzo delle graduatorie permanenti del personale Ata senza previamente attingere da quelle della mobilità professionale. In mancanza di una espressa norma sulla disciplina della validità temporale delle graduatorie della mobilità professionale, secondo la tesi dell'appellante, si deve ritenere che le stesse siano vigenti fino al loro completo esaurimento, alla luce dei principi generali ricavabili dall'ordinamento sul pubblico impiego e dalla normativa speciale in materia scolastica. All'esito di ampie argomentazioni in diritto, ha ritenuto quindi che dal D.M. 17 del 9/2/2012 emerga il diritto del ricorrente all'immissione in ruolo nel profilo di assistente tecnico, una volta resosi disponibile un posto (condizione verificatasi nell'a.s. 2013/14 e poi nell'a.s. 2018/19). Con il secondo motivo si è lamentato - alla luce di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018 - del governo delle spese, ingiustamente regolate secondo soccombenza, con condanna a carico di esso ricorrente. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle pretese avanzate in primo grado, vinte le spese di lite. Si è costituito l'appellato resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto. La causa è stata assegnata all'attuale relatore all'esito di scardinamento da altro ruolo (resosi vacante), per la prioritaria esigenza di definizione dei fascicoli di più risalente iscrizione e fissata per la trattazione in data odierna. La Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato;
le parti hanno depositato le note e quindi all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato. 1.Deve premettersi che sulle eccezioni preliminari formulate dalla difesa erariale in primo grado e rigettate dal Tribunale si è formato il giudicato, non risultando proposto appello incidentale.
2.Pacifici sono i dati di fatto: il ricorrente- appartenente al personale ATA della scuola, con qualifica di collaboratore Scolastico – all'esito della procedura di selezione per la mobilità professionale biennio scolastico 2009/10-2010/11 indetta con d.d. n. 979 del 28.01.2010 per il passaggio dalla qualifica di collaboratore scolastico a quella di assistente tecnico, area meccanica – si era collocato al sesto posto della graduatoria. Nel presente giudizio ha denunciato l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione che - dopo l'assegnazione, nel 2010, dei posti ai vincitori della selezione nei limiti del contingente autorizzato con D.M. 73/2009, pari a quattro unità - aveva poi ritenuto di attingere alle graduatorie permanenti piuttosto che a quella della mobilità del personale ATA, con particolare riguardo all'a.s. 2013/14 e poi all'a.s. 2018/19 nei quali si era verificata la disponibilità di un posto vacante nell'area professionale corrispondente ai titoli posseduti dal ricorrente.
3 Il Giudice di primo grado ha ritenuto infondata la pretesa del ricorrente, sulla base di una ricostruzione ed esegesi del quadro normativo che ad avviso del collegio va condivisa e confermata, resistendo alle critiche dell'appellante. 3.Deve premettersi che nel primo grado la parte ricorrente aveva lamentato l'illegittimità del comportamento datoriale, in quanto ritenuto in aperta violazione del decreto ministeriale n. 17/2012 e della circolare ministeriale n. 1985 del 16 marzo 2012. Secondo la tesi difensiva, l'Amministrazione, sovvertendo la disciplina dettata dalla normativa regolamentare (che aveva previsto la necessità di esaurire le graduatorie della mobilità professionale prima di utilizzare le graduatorie permanenti), non aveva tenuto conto dell'esistenza della graduatoria della mobilità professionale, a decorrere dall'a.s. 2013/2014, allorquando si era reso vacante e disponibile un posto per la provincia di Benevento per il profilo di assistente tecnico. Nell'impostazione dell'atto di gravame invece la prospettazione, in punto di diritto, assume diversi toni, fondandosi le articolate argomentazioni dell'appellante sull'asserito principio di prevalenza, nel quadro normativo di riferimento, della mobilità rispetto alle nuove assunzioni disposto dall'art. 470 del d.lgs. n. 297/1994 relativamente alla materia scolastica, nonché, più in generale, dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 (testo unico pubblico impiego). Quindi in questa fase la tesi dell'appellante si fonda su basi normative diverse, deducendo inammissibilmente un nuovo profilo l'illegittimità della condotta datoriale.
4.Con riguardo alla questione come introdotta in contraddittorio sin dal primo grado, il Giudice ha osservato che con il D.M. 10 agosto 2011, n. 74, che -anche alla luce del Decreto Interministeriale del 3 agosto 2011 che definisce la programmazione triennale delle assunzioni - ha disciplinato le assunzioni per l'a.s. 2011/12 per il personale ATA, era stato stabilito che “3.3.Le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. 23 febbraio 2009, n. 21 ed hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2011 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio”, senza alcun riferimento alla possibilità di fare ricorso alle graduatorie della procedura di mobilità professionale di cui al CCNI 3.12.2009 (se non per il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativo e per l'ipotesi di esaurimento delle graduatorie permanenti). Successivamente, con D.M. 9 febbraio 2012, n. 17 il Ministero aveva così disposto:
“1.1. Al fine della salvaguardia dell'interesse generale e collettivo all'efficacia dell'azione didattica ed amministrativa delle istituzioni scolastiche nonché allo scopo di non disperdere le risorse finanziarie impegnate in procedure concorsuali proficuamente definite a garanzia delle professionalità rispondenti alle declaratorie professionali del vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola, le immissioni in ruolo per la mobilità professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di cui al decreto interministeriale citato in preambolo sono disposte per l'anno scolastico 2011/2012 a favore del personale incluso nelle graduatorie provinciali per la mobilità professionale, definite per effetto dell'articolo 9 del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 3 dicembre 2009, come attuato dal decreto Direttore generale 28 gennaio 2010, n. 979”. CP_4
All'art. 2 del decreto è stato precisato che le nomine non conferibili per indisponibilità di posto sarebbero state attribuite a favore del personale incluso nelle graduatorie provinciali per la mobilità professionale di cui al CCNI 3.12.2009,
4 come attuato dal d.d. 28 gennaio 2010, n. 979, “secondo criteri e modalità da definire nell'annuale provvedimento ministeriale di disciplina delle immissioni in ruolo”. Tuttavia – come è pacifico - per l'a.s. 2011/12 non si è verificata la condizione della esistenza di posti vacanti e disponibili corrispondenti all'area professionale di interesse del;
soltanto nell'a.s. 2013/14, presso l'I.I.S. di Pt_1
Telese Terme si è reso disponibile un posto di assistente tecnico per l'area AR01 (meccanica) in relazione al quale il ricorrente ha lamentato l'illegittima pretermissione. Deve poi ribadirsi quanto già affermato dal primo Giudice e non contestato, e cioè che per gli anni scolastici successivi al 2011/12 non è stato adottato alcun decreto ministeriale che abbia previsto la copertura dei posti mediante ricorso alle graduatorie provinciali per la mobilità professionale di cui al CCNI 3.12.2009 come attuato dal d.d. 28 gennaio 2010, n. 979. In sede di contrattazione collettiva integrativa era stata definita dalle parti sociali la disciplina della mobilità, prevedendo (come riportato alla pag. 6 del ricorso di primo grado) che La mobilità viene attivata, con cadenza biennale a partire dall'a.s. 2009/2010 per una quota che, in prima dell'applicazione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11, è fissata in misura corrispondente a quanto previsto dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 rispetto ai posti individuati come vacanti e disponibili in ciascuna provincia ed in ciascuna area professionale (art. 2.2). Detta percentuale può essere successivamente rideterminata in sede di contrattazione nazionale, prima dell'avvio di ciascuna procedura biennale. L'art. 9 aveva stabilito che 9.3.Con decreto del Direttore generale dell'
[...]
, o del dirigente dell' , a tal fine Controparte_2 Controparte_5 vate e rese pubbliche, egionali e a quelli provinciali, le graduatorie provinciali definitive. 9.4.Il personale utilmente collocato nella graduatoria di cui al comma 3 consegue la mobilità professionale in ragione dei posti annualmente autorizzati per la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale. Per quanto riguarda gli assistenti tecnici sono nominati in base alla graduatoria e nel limite dei posti messi a mobilità professionale, coloro che abbiano prodotto il titolo di accesso corrispondente ad una area disponibile, a scelta dell'interessato. 9.6. Le graduatorie relative alla mobilità professionale sono periodicamente aggiornate ed integrate con la cadenza indicata all'articolo 2 (cioè biennale). Non si rinvengono dunque previsioni contrattuali che estendano la validità delle graduatorie della procedura selettiva oltre il biennio per il quale la procedura stessa è indetta;
peraltro, come sottolineato in sentenza, non è noto – non essendo stato chiarito neppure in questo grado – se l'ipotesi di intesa del 14.07.2011, che prevedeva la proroga dell'efficacia delle graduatorie provinciali per la mobilità professionale del personale ATA definite per effetto dell'articolo 9 del CCNI 3 dicembre 2009 e la riserva, nel contesto del piano triennale per le assunzioni 2011- 2013, di aliquote di posti rispetto ai contingenti annualmente autorizzati a favore degli aspiranti collocati nelle suddette graduatorie definitive, sia effettivamente divenuta efficace. Quindi, per estendere l'efficacia oltre tale limite, è stata necessaria l'adozione di un'apposita previsione, quale è quella sopra citata contenuta nel D.M. 17/2012 che, però, per gli anni successivi a quello ivi considerato, ha formulato un espresso rinvio ai provvedimenti ministeriali annuali di disciplina delle immissioni in ruolo, nei quali tuttavia non sono state introdotte previsioni analoghe.
5 La disciplina regolamentare e contrattuale in esame, dunque, non si pone in contrasto con le norme di rango superiore (quelle evocate per la prima volta in appello, a fondamento delle censure), in quanto non nega ma delinea, ragionevolmente e coerentemente, l'ambito di efficacia temporale delle suddette graduatorie di mobilità cui il si è attenuto. CP_1
Del resto, se si opinasse diversamente, non vi sarebbe alcuna ragione per giustificare la necessità della formulazione di un'ipotesi di intesa tra le parti sociali al fine di prorogare l'efficacia delle stesse graduatorie, né dell'adozione di un successivo decreto ministeriale (D.M. 17/2012) per disporre che -per l'anno scolastico 2011/2012- le immissioni in ruolo per la mobilità professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui al D.I. 3 agosto 2011 sarebbero state disposte a favore del personale incluso nelle graduatorie provinciali per la mobilità professionale formate al termine della procedura indetta con d.d. 979/2010.
Né può ritenersi determinante la successiva circolare ministeriale n. 1985 del 16 marzo 2012 con la quale è stato ribadito che il decreto 17/2012 è finalizzato a disciplinare la nomina di tutti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ex articolo 9 ccni 3 dicembre 2009, a condizione della esistenza del posto vacante e disponibile. Pertanto, la nomina non effettuabile viene rinviata all'anno scolastico in cui si matura il presupposto enunciato. A tal fine, come indicato all'articolo 2, comma 3, del decreto 17/2012, in occasione dell'annuale disciplina sulle immissioni in ruolo, saranno definiti i criteri e le modalità per pervenire alle nomine del personale ancora in attesa. Ai sensi del medesimo decreto, le nomine disposte negli anni scolastici successivi non abbisognano di alcuna ulteriore autorizzazione, essendo ricomprese nel computo di cui al decreto interministeriale 3 agosto 2011, relativo alle immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2010/2011. Si tratta infatti di un atto interno relativo all'interpretazione del suddetto D.M..
5. Il governo delle spese di primo grado è oggetto di censura con il secondo motivo di gravame. Parte appellante ha invocato la compensazione delle spese di lite, atteso che l'art. 92 cod. proc. civ. prevede che il giudice compensare le spese di lite, quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni. Ha osservato che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77, la deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipizzate, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella specie devono ravvisarsi nella “particolare novità della questione” ed
“assenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario alle pretese del ricorrente”. In proposito deve rilevarsi che viene in evidenza la formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
6 Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il Giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
Con riguardo alla fattispecie in esame tali condizioni non ricorrono, atteso che il tema dell'utilizzo delle graduatorie permanenti e della validità ed efficacia della graduatoria della mobilità, nell'impiego nel settore scolastico e sotto vari profili, non presenta quei connotati di assoluta novità ovvero incertezza né tantomeno risulta attinto da sopravvenienze significative o mutamenti giurisprudenziali in ipotesi di assoluta incertezza, assimilabili per gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche. Del resto il motivo di appello è di carattere assertivo, limitato all'evocazione degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale per la “particolare novità della
7 questione ed in assenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario alle pretese del ricorrente”.
L'appello deve essere respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a decorrere dal 31 gennaio 2013. La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese legali del grado che liquida in euro 1.984,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Così deciso in Napoli, 16 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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