Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/02/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 12884/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa EL Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12884 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
(CF , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in
Casoria (NA) alla Via A. Del Giudice n. 32 presso lo studio dell'Avv. Rosario Santella (CF
), che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._2
Santolo De Rosa (CF ), come da procura in atti C.F._3
- attore e
(CF/PI: ) in persona del l.r.p.t., con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1 alla Via Salaria n. 1322, elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla Via Cardinale Guglielmo
Sanfelice n. 33, presso lo studio dell'Avv. Danilo Aita (CF: ) che la C.F._4 rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Stefano Sargenti (CF: ) e C.F._5
Alessandro Capanni (CF: come da procura agli atti C.F._6
- convenuta oltre
(CF: – PI: ), in persona Controparte_2 C.F._7 P.IVA_2 dell'omonimo titolare l.r.p.t., n.q. di gestore del distributore IP sito in Frattamaggiore (NA) alla
Via Roma n.365, sedente per la carica alla Via Rettifilo al Bravo Snc, Frattamaggiore (NA)
- convenuto contumace
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
1
Con citazione ritualmente notificata il Sig. deduceva che in data Parte_1
14.10.2020, alle ore 14.30 circa, con la sua vettura Peugeot 308 tg. FL022YL, si recava presso il distributore di carburante IP sito in Frattamaggiore (NA) alla Via Roma n. 365, gestito dalla e che circa venti minuti dopo aver effettuato il rifornimento di gasolio, il Controparte_2 veicolo di sua proprietà si spegneva e non riusciva più a ripartire.
Esponeva l'attore che, trasportato il veicolo all'officina in Frattaminore, Controparte_3 veniva riscontrata la presenza nel motore di carburante non conforme, con traccia di sedimenti nel serbatoio e necessità di sostituire i componenti danneggiati per un costo totale di €. 6.410,33, per cui procedeva a denuncia di sinistro nei confronti della Ditta e della CP_2 CP_4
Tutto ciò premesso, ritenuta la responsabilità dei convenuti per i danni subiti, il Sig. Parte_1 rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare che la causa dei danni riportati dalla vettura Peugeot 308, tg.
FL022YL, per cui è lite sono da ascriversi unicamente al carburante non conforme (gasolio) C erogato dal distributore , gestito dalla , sito in Frattamaggiore (NA) alla Controparte_2
Via Roma n.365, in data 14.10.2020 e per l'effetto
2. Condannare, in persona del legale rapp.nte p.t., in solido con il Controparte_5 gestore dell'impianto, , in persona dell'omonimo titolare, al pagamento, in Controparte_2 favore di , a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla vettura Peugeot Parte_1
308, tg. FL022YL, di proprietà di esso attore, a seguito del rifornimento avvenuto in data C 14.10.2020, presso il distributore sito in Frattamaggiore (NA) alla Via Roma n. 365, della somma qui espressamente dichiarata e quantificata in euro 5.200,00, oltre al maturando pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla domanda.
3. Condannare la convenuta in persona del legale rapp.te p.t., in Controparte_5 solido con il gestore dell'impianto, , in persona dell'omonimo titolare, Controparte_2
l.r.p.t., al pagamento di ogni competenza del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.”.
Costituitasi la eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, per Controparte_5 essere mero soggetto intermediario essendosi limitata all'acquisto del carburante presso il produttore e alla successiva rivendita alla Ditta CP_2
Nel merito contestava la fondatezza della domanda e la ricostruzione di fatto operata dalla parte attrice, in particolare deduceva la mancata prova sia dell'esistenza di impurità all'interno del
2 serbatoio dell'auto di questa, sia del fatto che i danni dei quali invocava il risarcimento fossero stati effettivamente prodotti da carburante impuro.
Ciò premesso, la rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_5
“- in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., del Sig.
nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA CP_2
), residente in [...] e, per l'effetto, differire la P.IVA_2 prima udienza di comparizione delle parti, già fissata per la data del 25 marzo 2022, al fine di consentire la chiamata in causa nel rispetto dei termini di legge;
- nel merito: (i) in via principale, rigettare tutte le domande formulate dal Sig. nei Parte_1
C confronti di perché inammissibili, oltreché infondate sia in fatto che in diritto e, comunque, non provate;
(ii) nella denegata e non creduta ipotesi di loro accoglimento, totale o parziale, accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità esclusiva e/o dell'obbligo di manleva
a carico del Sig. nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale CP_2
(P.IVA , per i fatti di causa e, per l'effetto, condannare lo stesso (a) al pagamento P.IVA_2 diretto al Sig. di quanto riconosciuto come dovutogli per sorte, capitale ed interessi, Parte_1
C (b) ovvero, in subordine, a manlevare e tenere indenne la medesima per tutte le somme che
a qualsivoglia titolo quest'ultima fosse condannata a corrispondere al Sig. all'esito Parte_1 del presente giudizio, per sorte, capitale ed interessi;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa.”.
Il Sig. non si costituiva nel giudizio. CP_2
Concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., escussi i testi, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, come da ordinanza del 13.7.2024.
Sul merito della domanda
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Sig. nell'intestata CP_2 qualità, non essendosi costituito nonostante la regolare notifica della citazione (Cfr. nota di deposito parte attrice del 25.11.2022).
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Orbene, la disciplina applicabile alla fattispecie in esame rientra nel perimetro normativo delineato dall'art. 1494 c.c. e dal Titolo II del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del
Consumo) e dalla normativa comunitaria.
3 L'art. 1494 c.c. prevede che “In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”.
La Suprema Corte ha osservato, con riferimento alle c.d. vendite a catena, circostanza ricorrente nel caso di specie stante le deduzioni della convenuta e alla documentazione prodotta CP_4 dall'attore stesso, da cui emerge il ruolo di venditore della concessionaria Controparte_2
C
, che “spettano all'acquirente due azioni, quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori […]; quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica”. (Cfr. Cass., Sez. III, n. 11612 del 31 maggio 2005; v. anche Cass., Sez. II, n. 5428 del 15 aprile 2002; Cass., Sez. II, n. 2115 del 5 febbraio 2015;
Sez. 2, Sentenza n. 1631 del 24/01/2020).
Relativamente all'onere probatorio gravante sulle parti, mentre sul compratore grava l'onere di provare il difetto e il danno, nonché il nesso causale tra gli stessi, la Suprema Corte ha chiarito che “[…] l'art. 1494 c.c. […] pone a carico del venditore una presunzione di colpa, la quale viene meno solo se lo stesso provi di aver ignorato incolpevolmente l'esistenza dei vizi. Nella valutazione degli elementi di prova contrari alla presunzione anzidetta il giudice del merito deve avere riguardo alla diligenza impiegata dal venditore nella verifica dei vizi, con riguardo alla specifica attività esercitata […] tenendo conto in particolare degli usi invalsi nello specifico settore commerciale, da intendersi non come usi giuridici e normativi, ma come semplici usi di fatto consistenti in pratiche abitualmente eseguite nella produzione e nel commercio di un determinato prodotto, oltre che dei risultati ottenuti in precedenza dallo stesso procedimento nella prestazione del prodotto messo in vendita” (Cfr.: Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 13593 del 21/07/2004; Cass., Sez. 2, n. 4564 del 26 aprile 1991).
Inoltre, secondo la Suprema Corte “in tema di vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della stessa, giacché i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione” (Cfr.: Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014).
4 Il Codice del Consumo, a rafforzare ulteriormente la tutela fornita al soggetto consumatore, qualifica da riconoscere sicuramente all'attore, prevede all'art. 114 che “Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto” e all'art. 117 co. 1 che “Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.”.
Per quanto riguarda la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, l'art. 120 prevede ai commi
1 e 2 che “Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto
e danno. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.”.
L'art. 121 del Codice del Consumo, prevede poi che “Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.”
Deve poi rilevarsi che, a sgomberare ogni dubbio sulla legittimazione della Controparte_5
è intervenuta la giurisprudenza Comunitaria, come correttamente osservato da parte
[...]
attrice.
Difatti, la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-264/21 Parte_2
contro sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Controparte_6
sulla base della Direttiva 85/374/CEE, in materia di responsabilità per danno Parte_3
da prodotti difettosi sull'articolo 3, paragrafo 1, circa la nozione di produttore decisa con la sentenza della decima Sezione del 7 luglio 2022, ha dichiarato che la nozione di «produttore», di cui alla citata disposizione, non richiede che la persona che ha apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, o che ha autorizzato tale apposizione, si presenti anche come il produttore dello stesso in qualsiasi altro modo.
Difatti, secondo il tenore letterale stesso dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374, «il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso».
Pertanto, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 contiene, in sostanza, un'alternativa, di cui solo la prima parte riguarda la persona che è almeno parzialmente coinvolta nel processo
5 di fabbricazione del prodotto. Per contro, la seconda parte dell'alternativa designa una persona che si presenta come produttore apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo. Dal tenore chiaro e inequivocabile di tale disposizione risulta, quindi, che la partecipazione della persona che si presenta come produttore nel processo di fabbricazione del prodotto non è necessaria affinché quest'ultima sia qualificata come «produttore», ai sensi di detta disposizione. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte Europea risulta che la cerchia dei responsabili contro i quali il danneggiato ha il diritto di intentare un'azione in base al regime di responsabilità previsto dalla direttiva 85/374 è definita agli articoli 1 e 3 di quest'ultima e che, poiché tale direttiva persegue un'armonizzazione totale sui punti da essa disciplinati, la determinazione della cerchia dei responsabili operata ai suddetti articoli deve essere considerata tassativa (Cfr.: sentenza del 10 gennaio 2006, e , C-402/03, EU:C:2006:6, punti 32 Per_1 Per_2
e 33).
Pertanto, la determinazione della cerchia dei responsabili non può essere subordinata alla fissazione di criteri supplementari che non derivano dal tenore letterale degli articoli 1 e 3 della direttiva 85/374.
Orbene, poiché la definizione accolta all'articolo 3, paragrafo 1, seconda parte dell'alternativa, della direttiva 85/374 non contiene alcun criterio supplementare, dal tenore letterale di tale disposizione risulta che è l'apposizione di segni distintivi da parte della persona designata da questi ultimi o da una persona autorizzata a fondare la qualità di «produttore», ai sensi di detta disposizione. In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 e lo scopo perseguito da quest'ultima, dal quarto e dal quinto considerando di tale direttiva nonché dall'articolo 5 di quest'ultima risulta che il legislatore dell'Unione ha inteso adottare un'accezione ampia della nozione di «produttore» al fine di tutelare il consumatore. Infatti, ai sensi del quarto considerando della direttiva 85/374, la tutela del consumatore esige che la responsabilità di chiunque si presenti come produttore apponendo il suo nome, marchio o qualsiasi altro segno distintivo sul prodotto sussista allo stesso titolo della responsabilità del vero produttore. Inoltre, sia dall'articolo 5 di tale direttiva sia dal suo quinto considerando risulta che la responsabilità della persona che si presenta come produttore si trova allo stesso livello di quella del vero produttore e che il consumatore può scegliere liberamente di chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili, essendo la loro responsabilità solidale. Pertanto, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 ha lo scopo di facilitare l'onere di dover determinare il vero produttore del prodotto difettoso.
A tale riguardo, proprio dalla relazione introduttiva relativa all'articolo 2 della proposta di direttiva della Commissione del 9 settembre 1976, all'origine della direttiva 85/374, articolo
6 che è divenuto, senza modifiche sostanziali, l'articolo 3 di tale direttiva, risulta che il legislatore dell'Unione ha ritenuto che la tutela del consumatore non sarebbe sufficiente se il distributore potesse «rinviare» il consumatore al produttore, il quale può non essere conosciuto dal consumatore. Inoltre, occorre rilevare che, apponendo sul prodotto di cui trattasi il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, il soggetto che si presenta come produttore dà
l'impressione di essere implicato nel processo di produzione o di assumerne la responsabilità.
Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la si deve necessariamente Controparte_5
constatare che una ripartizione delle responsabilità tra essa e gli altri produttori, del resto nemmeno indicati, non produce effetti nei confronti del consumatore, che deve essere appunto liberato dall'onere di dover determinare il vero produttore al fine di proporre la sua domanda di risarcimento del danno.
Ciò chiarito per quanto riguarda il contesto normativo rilevante nel caso di specie, deve osservarsi che il Sig. ha provato sufficientemente il danno subito e la Parte_1 riconducibilità dello stesso a vizio del carburante acquistato dalla e fornito CP_2 CP_2 dalla CP_4
Risulta documentalmente provato il rifornimento effettuato in data 14.10.2020 presso il distributore della ditta convenuta (Cfr. doc. 5 atto di citazione), così come è documentalmente provata la “diagnosi” di danno alla vettura riconducibile ai vizi del carburante e proveniente dall'officina (Cfr. doc. 18 atto di citazione), con conseguente denuncia dei vizi Controparte_3 al gestore del punto di rifornimento (Cfr. doc.
8-9 atto di citazione).
Le suddette circostanze trovano ulteriore conferma nelle dichiarazioni dei testi di parte attrice raccolte nel corso dell'istruttoria processuale.
Il teste escusso all'udienza del 18.1.2024, ha dichiarato: “Si è vero, io Testimone_1 ricordo che il 14 ottobre 2020, verso le ore 14.00 se non ricordo male, mi trovavo a bordo della vettura del Sig. in procinto di recarci al lavoro presso il Commissariato di Parte_1
CP Frattamaggiore, si fermò al distributore della per fare rifornimento di 10,00 o Parte_1
20,00 euro di gasolio. Ricordo che al distributore c'erano una ragazza ed un signore di mezza età, ricordo che si fermò alla pompa n. 1 e mentre la colonnina erogava il carburante, dopo pochissimo si bloccò e i gestori dissero a di passare ad un altro erogatore, del quale Parte_1 non ricordo il numero. Terminato il rifornimento, pagò e partimmo. Dopo pochi Parte_1 attimi l'auto si fermò e si accesero tutte le spie sul cruscotto. Io consigliai a di non Parte_1 mettere in modo l'auto e di farla prelevare da un carro attrezzi per condurla nell'officina della
Peugeot. Fummo informati che l'officina non era momentaneamente disponibile, pertanto, il titolare del carro attrezzi l'avrebbe tenuta qualche giorno presso di sé ed il lunedì l'avrebbe
7 portata presso l'officina della Peugeot. Ricordo che contattò prima telefonicamente Parte_1 la Signora che gestiva l'impianto, preciso che il commissariato presso il quale presto servizio in passato aveva una convenzione con il detto impianto, poi ci siamo anche recati sul posto per denunciare l'accaduto, sempre nella stessa giornata, circa una mezz'oretta dopo;
Sì gli addetti dell'officina ci fecero vedere una bottiglia nella quale era conservato un liquido di colore arancione che ci dissero essere stato estratto dal serbatorio della vettura di . Si è Parte_1 vero, io ero presente. Si è vero, ma non ricordo il nome dei coinvolti.”.
La teste escussa all'udienza del 4.4.2024, ha dichiarato: “Io lavoravo per il Testimone_2
C sig. per il distributore di Via Roma 365 in Frattamaggiore e gli agenti di CP_2 polizia avevano dei buoni perché convenzionati con il nostro distributore. Il Sig. Parte_1 veniva anche lui presso il nostro distributore. Ricordo che verso la metà di ottobre 2020 il sig.
in auto con un altro collega venne a fare rifornimento presso di noi. Ricordo che ad Parte_1 un certo punto la colonnina 1 del gasolio si bloccò ed il mio collega consigliò al Tessitore di spostarsi ad un altro erogatore il n.
2. Ricordo che dopo qualche ora mi chiamò al mio cellulare il per informarmi che aveva avuto un problema all'auto, cioè l'auto si era bloccata Parte_1 ed avevano riscontrato che c'era acqua nel serbatoio del gasolio. Ricordo che nello stesso giorno del Tessitore mi contattò un altro cliente, il Sig. che lamentò lo stesso problema. Pt_4
Si il Sig. ha lamentato lo stesso episodio del sig. lo stesso giorno. Io ho Parte_5 Parte_1 fatto compilare i moduli dopo averli scaricati dal portale della Io ho lavorato Controparte_5 per il per circa sette anni. Ricordo che problemi come quello accaduto al CP_2
Tessitore si verificavano almeno una volta l'anno. Noi compilavamo i moduli e poi veniva un ispettore Sig. che faceva delle verifiche con l'asta metrica e della pasta per Persona_3 vedere se c'era acqua nel gasolio. Io ero inquadrata;
al termine del rapporto non sono stata liquidata. Il è sparito all'improvviso senza nulla comunicare. Nel giorno in cui il CP_2
Tessitore ha fatto rifornimento ci sono stati pochi clienti circa 15/20. Io lavoravo dalla 07:00 alle 15:00, talvolta rimanevo fino alle 16:00, quando non c'era il Il giorno del CP_2 rifornimento del Tessitore ho osservato il detto orario.
Io ero sempre presente quando si faceva manutenzione e quando c'era lo scarico del carburante. I controlli del carburante non venivano fatti quasi mai. Deputato al controllo era
l'autista dell'autocisterna unitamente al benzinaio. La cisterna non veniva mai controllata nel nostro impianto, anche perché gli autisti quando venivano a scaricare andavano molto di fretta.
Il contratto di gestione tra il e l'IP io l'ho visto ma non l'ho mai letto. Nell'ufficio io CP_2 mi occupavo di fatturazione, di carico e scarico carburante con i DAS, della manutenzione
8 dell'impianto con la società Locrid. L'altro benzinaio si chiamava che Parte_6 lavorava tutto il giorno dalle 07:00 alle 19:00.”.
Il teste di parte convenuta, sig. , escusso all'udienza del 18.1.2024, ha Persona_3 dichiarato: “Si è vero, si inserisce nella cisterna del distributore l'asta metrica con all'estremità pasta rivelatrice che in caso di presenza di acqua diventa rosa. Si è vero, dopo il riempimento della cisterna viene nuovamente inserita l'asta metrica con la pasta rivelatrice per verificare che non ci sia acqua. Si è vero;
ci sono dei moduli di consegna dove si annotano solo le anomalie. Si è vero confermo, il documento n. 5 che mi viene mostrato, esso non riporta l'orario in cui è avvenuta l'operazione di scarico, la copia che ho esaminato non reca la sottoscrizione del gestore dell'impianto. In genere tali documenti devono recare la sottoscrizione del gestore in apposito campo. Come ho detto non risulta la sottoscrizione del Si è vero, sia le CP_2 pompe di aspirazione che la pistola erogatrice degli erogatori sono dotati di filtri, così è per tutti gli impianti. non posso dire nello specifico i filtri dell'erogatore in questione in che situazione si trovassero, posso dire che i filtri sono controllati dal gestore;
sono previste e CP disposte verifiche periodiche delle ditte di manutenzione incaricate dalla Se vi sono CP anomalie nell'erogazione, tipo una lentezza della stessa, il gestore segnala alla la anomalia, in modo da fare intervenire la ditta di manutenzione incaricata. Al momento non mi risulta nulla, comunque io sovrintendo a circa sessanta impianti. Si è vero;
tutti gli impianti sono realizzati in modo da evitare che la pompa per la aspirazione del carburante peschi al di sotto di un certo livello. Si è vero, il documento che ho esaminato riporta orari e quantitativi di erogazione di gasolio il cui codice è 40016, mentre la benzina ha un altro codice. Nel documento che ho visionato è riportato il codice del punto vendita dell'impianto di
Frattamaggiore che è 46001, e l'indicazione circa le modalità di erogazione, cioè servita o self.”.
Le dichiarazioni dei testi escussi hanno, quindi, dato conferma agli assunti di cui alla narrativa attorea.
Peraltro, e ciò risulta dirimente ai fini della configurazione della responsabilità extracontrattuale della le dichiarazioni rese dai testi e la Sig.ra EL Esposito, CP_4 Persona_3
C inducono, altresì, a ritenere sussistente il comportamento negligente della nel caso di specie.
Difatti, emerge dalla documentazione depositata dalla convenuta (Cfr. doc. 5 comparsa di C costituzione che in occasione del rifornimento di carburante effettuato dalla presso CP_4 la stazione di rifornimento della proprio il 14.10.2020, le parti abbiano CP_2 CP_2 effettivamente omesso, o comunque non rendicontato, le operazioni di controllo sulla qualità del carburante effettivamente consegnato: il documento prodotto agli atti è privo di
9 sottoscrizione del gestore e dell'incaricato, come confermato dal teste Sig. , Persona_3
C dipendente con mansioni di assistente rete commerciale all'udienza del 18.1.2024 (il documento n. 5 che mi viene mostrato, esso non riporta l'orario in cui è avvenuta l'operazione di scarico, la copia che ho esaminato non reca la sottoscrizione del gestore dell'impianto. In genere tali documenti devono recare la sottoscrizione del gestore in apposito campo. Come ho detto non risulta la sottoscrizione del e come in via più generale confermato dalla Sig. CP_2
dipendente della (Io ero sempre presente quando si Testimone_2 Controparte_2 faceva manutenzione e quando c'era lo scarico del carburante. I controlli del carburante non venivano fatti quasi mai. Deputato al controllo era l'autista dell'autocisterna unitamente al benzinaio. La cisterna non veniva mai controllata nel nostro impianto, anche perché gli autisti quando venivano a scaricare andavano molto di fretta.).
Ciò conferma la condotta colposa tenuta da entrambi i convenuti, circostanza questa che porta ad affermarne, tenuto conto del complesso normativo sopra richiamato e degli orientamenti giurisprudenziali citati, la responsabilità solidale delle parti nella causazione del danno subito dall'attore.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente il diritto dell'attore al risarcimento dei danni causati dal carburante viziato, sulla base del c.d. “criterio di probabilità prevalente”, ritenendo che tra le plurali ragioni che avrebbero potuto causare il danno al veicolo di cui alla domanda, la contaminazione del carburante è senz'altro la più probabile delle altre.
In ordine al quantum della pretesa, limitata alla somma di €. 5.200,00 pur a fronte di un preventivo danni di €. 6.410,33 IVA inclusa, si reputa equa la quantificazione del danno in €.
5.000,00 totali, tenuto conto appunto del valore di cui al preventivo in atti, proveniente da un soggetto terzo, officina autorizzata Peugeot.
Atteso che tale somma è un credito di valore, deve tenersi conto della svalutazione monetaria sino alla decisione, nonché degli interessi compensativi maturati che devono essere calcolati anno per anno, sulla somma via via rivalutata nell'arco temporale compreso tra l'evento dannoso (14.10.2020) e la data di deposito della presente sentenza.
Sulla somma di euro 5.000,00, previa maggiorazione della rivalutazione dall'evento fino alla data della presente pronuncia, sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sino al saldo con decorrenza dalla data della presente pronuncia, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.
Sulle spese di lite
10 Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute e sono liquidate come da parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il Sig. nella CP_2 qualità, e la in solido al pagamento, in favore del Sig. Controparte_5 Parte_1
, della somma di €. 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come in
[...] parte motiva.
2) Condanna il Sig. nella qualità, e la al rimborso, in CP_2 Controparte_5 favore del Sig. , delle spese di lite che liquida in €. 125,00 per esborsi ed €. Parte_1
2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa, 15 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa EL Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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