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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/04/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 17 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3409/2023 R.G. e vertente tra
nata il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in S. Teresa, Via Torrente Agrò, presso lo studio legale dell'avv.
Sebastiano Antonino Crisafulli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno d'invalidità civile Legge 118/'71
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 22/06/2023, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_2 proponendo opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 163/2022, ex art. 445 bis c.p.c., che aveva ritenuto che le sue infermità non fossero tali da determinare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile.
Pertanto nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 74%, eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con la condanna dell' CP_2
alla corresponsione dei corrispettivi emolumenti. Vittoria di spese e compensi, anche della fase sommaria, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Si costituiva nel presente giudizio l' deducendo il difetto di interesse ad agire della parte CP_2
per insussistenza del presupposto economico necessario all'ottenimento del beneficio richiesto ed eccependo la carenza del requisito sanitario utile al riconoscimento del diritto preteso, dovendo concludere per il rigetto del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede contestando tali risultanze peritali, lamentandone l'erroneità, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario per la concessione del beneficio richiesto, anche alla luce della consulenza tecnica di parte del dott. Persona_1
Giova a tal fine premettere che, ai sensi dell'art. 13 della Legge 118/1971: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile”. CP_2
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente nominato dal giudice, dott. che, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente ed esaminato la Persona_2
documentazione medica in atti, ha concluso come il complesso morboso da cui la predetta risulta affetta, è caratterizzato da “Artrosi polidistrettuale interessante particolarmente la colonna vertebrale nei suoi tratti cervicale e lombare (assimilato complessivamente al cod.
7010 nella sua percentuale inferiore 31%). Ipertensione arteriosa con iniziali segni di organicità cardiaca (cod. 6441; attribuito 21%). Nevrosi ansiosa (cod. 2207, attribuito 15%). Ipoacusia neurosensoriale di entità lieve (a sinistra perdita di 105 db e a destra 90 db quali somme alle frequenze 500, 1000 e 1500 Hz - attribuito 6% in base alla tabella 1992 codice
4005)”: secondo il perito tali affezioni integravano una condizione invalidante nella misura del 55% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa e pertanto non riconosceva i requisiti sanitari necessari per la concessione della provvidenza assistenziale richiesta.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. – Ctu nominato nel presente giudizio – ha esaminato la Persona_3
documentazione prodotta, accertando che la paziente è portatrice di “Artrosi polidistrettuale.
Ipertensione arteriosa con iniziale organicità cardiaca. Nevrosi ansiosa. Lieve ipoacusia neurosensoriale”, accertando un'invalidità nella misura del 57%.
non possiede quindi i requisiti medico-legali per permettere l'attribuzione Parte_1 dell'assegno mensile d'invalidità ed il ricorso è da ritenersi rigettato, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Nulla sulle spese di lite, stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp.att.c.p.c.
Le spese di consulenza sono poste a carico dell' stante l'esonero suddetto. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile;
- nulla sulle spese;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2
del dott. Persona_3
Messina, 18 aprile 2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando