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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
SETTORE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON PRONUNCIA DI
SENTENZA CONTESTUALE A NORMA DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C. nel
PROCEDIMENTO
NR. 2240/2020 R.G.A.C.C.
Promosso da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. TOMMASO BERTUCCELLI, Avv. MATTEO PASQUINELLI
DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. FRANCESCA PANESI, Avv. MANUELA PELLEGRINI
DOMICILIO ELETTO: c/o studio legale
PARTE CONVENUTA
All'udienza del giorno 14/01/2025 alle ore 10.30 circa davanti al giudice Dott. Alessandro Pellegri viene chiamata la causa specificata in epigrafe. Compaiono:
Per l'Avv. TOMMASO BERTUCCELLI Parte_1
Per , l'Avv. FRANCESCA PANESI Controparte_1
IL GIUDICE
Invita alla discussione orale della causa come previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'AVV. TOMMASO BERTUCCELLI “insiste nell'istanza di CTU salvo che il giudice, sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, ritenga di poter pervenire ad una stima del danno senza bisogno dell'ausilio di un esperto e chiede di essere autorizzato a depositare nota spese;
discute oralmente in maniera ampia la causa nel merito riportandosi ai propri atti e documenti ed insistendo come negli stessi”.
Il Giudice lo autorizza a depositare nota spese.
1 L'Avv. FRANCESCA PANESI: “discute oralmente la causa riportandosi a tutti i suoi scritti;
produce, quale doc. 74, la sentenza n. 1015/2024 della corte di appello di Genova definitiva del giudizio n.
203/2022 r.g. con cui è stato rigettato l'appello”.
L'AVV. BERTUCCELLI “eccepisce la tardività dell'odierna produzione di controparte, risalente a
Luglio 2024, dunque non sopravvenuta rispetto alla scorsa udienza del 27.11.2024, oltre che irrilevante”.
L'AVV. PANESI: “fa presente che la sentenza è un atto pubblico e la produce solamente per una completezza in fatto, atteso che nell'ultimo atto di questo processo si dava atto che era stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni”
Entrambe le parti chiedono di essere esonerate dalla presenza alla lettura in udienza del provvedimento che sarà emesso all'esito della camera di consiglio.
Il giudice, alle ore 10.50 circa, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17.25 circa il Giudice pronuncia la seguente sentenza dandone lettura:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione civile unica
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Art. 281 sexies c.p.c. nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 2240 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2020, promosso da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. TOMMASO BERTUCCELLI, Avv. MATTEO PASQUINELLI
DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. FRANCESCA PANESI, Avv. MANUELA PELLEGRINI
DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE CONVENUTA
2 * * * * * * * * * * * *
Oggetto: difetto di giurisdizione dell'Autorità Giurisdizionale Ordinaria in favore della Autorità Giurisdizionale Amministrativa.
* * * * * * * * * * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello di sentenza elaborato dallo scrivente in attuazione di prassi virtuosa in funzione di attuazione dei principii giuridici di economia processuale e di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice , allegava che: in forza di Determina Parte_1
dirigenziale n. 737 del del 13.2.2002, Controparte_1 Parte_1
conseguiva il diritto di avere la disponibilità e di godere della cava denominata Colle delle
Scope; il non ottemperava alla stipula del contratto di concessione Controparte_1
entro il termine del 28/02/2003, previsto nella predetta determina dirigenziale, nonostante il concessionario avesse adempiuto al pagamento dei relativi oneri e nonostante il parere
3 favorevole della Conferenza dei Servizi. L'attrice aveva già agito per il riconoscimento del diritto innanzi al Giudice Amministrativo, rinunciando successivamente all'azione e preferendo coltivarla davanti al Giudice Ordinario. A sostegno della propria tesi adduceva che con sentenza n. 242/2018, pronunciata in punto di soccombenza virtuale, il Tar
Toscana avrebbe accertato il diritto al risarcimento danni in favore dell'odierna attrice.
Chiedeva: il risarcimento dei danni – che quantificava complessivamente in Euro
23.887.499,10 – patiti e patendi a seguito dell'inerzia del che avrebbe CP_1 determinato l'impossibilità del godimento e dello sfruttamento della cava. Con vittoria di spese di lite.
Parte convenuta. , si costituiva eccependo: 1) in via pregiudiziale di Controparte_1
rito, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quello amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), del c.p.a. (Codice del Processo Amministrativo); 2) la carenza di legittimazione della società attrice, in quanto al momento dell'apertura della successione l'impresa artigiana era già cessata, di conseguenza il compendio aziendale non sarebbe potuto essere ereditato dagli eredi di , ragion per cui questi Controparte_2 ultimi non avrebbero potuto cedere alcun diritto all'odierna attrice;
3) la cessione del credito non si sarebbe correttamente perfezionata;
4) il diritto al risarcimento si sarebbe prescritto;
5) l'aggiudicatario non avrebbe adempiuto al pagamento degli oneri di concessione né alcun canone. Chiedeva: in via pregiudiziale di rito, la dichiarazione del difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria;
nel merito, in via principale, il rigetto delle domande di parte attrice;
in via subordinata, ridurre il preteso risarcimento alla minor somma che sarebbe risultata all'esito dell'istruttoria. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
OSSERVA
In via pregiudiziale di rito, si rileva – preso atto della conforme eccezione sollevata dal quale parte convenuta – la questione del difetto di giurisdizione Controparte_1 dell'autorità giurisdizionale ordinaria relativamente alla materia oggetto della presente controversia.
A norma dell'art. 37 c.p.c. nel testo pre-vigente rispetto alla riforma Cartabia e dunque nel testo applicabile ratione temporis al presente processo, instaurato nell'anno 2020: “Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo”
(enfasi aggiunta).
4 A norma dell'art. 37 c.p.c.: “Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo (…) è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado” (enfasi aggiunta).
Il tenore letterale della prima disposizione normativa (applicabile ratione temporis al presente giudizio) evidenzia che non sussistono mai preclusioni processuali al rilievo, anche d'ufficio (e dunque, a maggior ragione, su istanza di parte, come nella presente fattispecie), del difetto di giurisdizione.
Il tenore letterale della seconda disposizione normativa or ora testualmente riportata (pur non applicabile alla presente fattispecie poiché relativa a processi instaurati dopo il
28.02.2023 secondo il c.d. ) evidenzia che, nell'ambito del giudizio di primo Persona_1
grado (come il presente) non sussistono preclusioni processuali alla rilevazione, anche d'ufficio (e dunque, a maggior ragione, su istanza di parte, come nella presente fattispecie), del difetto di giurisdizione.
A norma dell'art. 187 comma terzo c.p.c.: “1. Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito (…) rimette le parti davanti al collegio. (…) 3. Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione (…)” (enfasi aggiunta)
A maggior ragione, nella presente fattispecie concreta, il difetto di giurisdizione è certamente rilevabile poiché espressamente e dettagliatamente eccepito, con dovizia di argomentazioni in fatto ed in diritto, dalla parte convenuta, costituendo dunque altresì questione sulla quale il contraddittorio si è ampiamente dispiegato in questo processo.
Ai sensi dell'art. 133, comma primo, lettera b) del D. Lgs. 104/2010 (C.P.A. – Codice del
Processo Amministrativo), sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al
Tribunale superiore delle acque pubbliche”.
In proposito la giurisprudenza è intervenuta più volte per affermare che “Come chiarito reiteratamente dalla Corte di cassazione (cfr., ex multis, ord. n. 4803 del 2020) "la giurisprudenza di queste Sezioni Unite è consolidata nel senso che, in materia di concessioni demaniali, le controversie concernenti "indennità, canoni ed altri corrispettivi" riservate alla giurisdizione dell'A.G.O. sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, nelle quali cioè non assume rilievo un potere di intervento della pubblica amministrazione "a tutela di interessi generali", mentre resta attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo la lite che coinvolga l'azione autoritativa della P.A. sul rapporto
5 concessorio sottostante” (Consiglio di Stato sez. VII, 24/07/2024, (ud. 02/07/2024, dep.
24/07/2024), n.6687).
Nel caso di specie, l'elemento che viene in rilievo, ai fini di stabilire se parte attrice ha diritto al risarcimento del danno per la supposta inerzia del è il perfezionamento CP_1
del rapporto concessorio sottostante;
pertanto, si ritiene che la presente controversia sia attratta dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Si deve aggiungere altresì che risulta pacifico come non sia stato sottoscritto il contratto formale di concessione ed anzi, proprio nella supposta inosservanza di questo obbligo risiederebbe la supposta inadempienza dell'ente pubblico, su cui parte attrice fonda la sua domanda risarcitoria. Ebbene, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, intervenuta nell'interpretazione dell'art. 133 c.p.a, “tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente o prodromica al contratto, inerenti alla formazione della sua volontà ed alla scelta del contraente privato in base alle regole c.d. dell'evidenza pubblica, appartengono al giudice amministrativo, mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute al giudice ordinario: conseguentemente, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie concernenti l'interpretazione di diritti e di obblighi derivanti dal contratto” (Cons. Stato 6210/2024, Cass. S.U. n. 23468 del 2016; Cass. S.U.
n. 13660 del 2019).
L'attribuzione della giurisdizione sulla presente controversia al Giudice Amministrativo è sancita anche dall'art. 7 comma 1 C.P.A.. Infatti, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale “Il coinvolgimento dell'azione pubblica amministrativa, come autorità, va peraltro riconosciuto anche negli atti e comportamenti riconducibili pur solo mediatamente all'esercizio del potere, così come si desume dall'art. 7, comma 1, c.p.a. Con ciò vuole intendersi che il carattere pregiudicante del rapporto amministrativo, rispetto a quello dedotto in giudizio, va riconosciuto pur quando il rapporto di diritto comune, attinente ad un diritto soggettivo, sia avvinto da un nesso di pregiudizialità-dipendenza al rapporto amministrativo. Quando pertanto ricorre un nesso di pregiudizialità-dipendenza fra la controversia su diritti soggettivi ed il rapporto amministrativo, e si tratti di una delle materie, che l'art. 133 c.p.a. considera di giurisdizione esclusiva, la giurisdizione è del giudice amministrativo” (Cass. SS.UU. 15464/2024).
Nel caso in esame, come già evidenziato poco sopra, per verificare la sussistenza del diritto soggettivo al risarcimento del danno è necessario pregiudizialmente accertare il
6 rapporto amministrativo sottostante: per questa ulteriore ragione la controversia deve ritenersi sottoposta alla giurisdizione amministrativa (esclusiva).
Le argomentazioni appena svolte sembrano trovare riprova nella circostanza che il procedimento n. 451/2015 R.G. TAR Toscana non si è concluso con una pronuncia circa la giurisdizione, ma si è concluso semplicemente perché parte ricorrente (odierna attrice) ha ritenuto di presentare una “dichiarazione di carenza sopravvenuta di interesse alla definizione della causa”.
Il Giudice Amministrativo, chiamato a decidere sulla soccombenza virtuale, non ha ritenuto un proprio difetto di giurisdizione ma, passando alla sommaria delibazione del merito della controversia al fine di decidere sulla soccombenza virtuale, ha compensato le spese fra le parti (Sent. Tar Toscana n. 242/2018, doc. n. 9 parte attrice).
Pertanto, la suddetta pronuncia del TAR Toscana non è in alcun modo e da alcun angolo visuale suscettibile di precludere la presente dichiarazione di difetto di giurisdizione (non essendosi il giudice amministrativo pronunciato sulla giurisdizione declinandola ma semmai anzi implicitamente ammettendola in quanto ha pronunciato in punto di soccombenza seppure meramente virtuale) né un nuovo processo di merito davanti alla autorità giurisdizionale amministrativa che non costituirebbe un “bis in idem” non essendosi la stessa pronunciata nel merito (ma solo sulla soccombenza virtuale, ossia una pronuncia di mero rito ai limitati fini della regolazione delle spese processuali), non sussistendo alcun precedente giudicato di merito sulla medesima controversia.
Per tutti i motivi appena esposti, ai sensi dell'art. 37 c.p.c., applicabile ratione temporis, si ritiene di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore dell'Autorità Giurisdizionale Amministrativa.
La legge 18 giugno 2009, n. 69 disciplina, all'art. 59, le decisioni delle questioni di giurisdizione.
Il citato art. 59, rubricato “Decisioni sulle questioni di giurisdizione”, ha, nella parte suscettibile di assumere rilievo in questa sede, il seguente tenore letterale:
“1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.
7 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile”.(enfasi aggiunta)
Sulle Spese Processuali
Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità: “In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cass. Civile 26 aprile 2021, Sez. 1, Ord. n. 10984; Cass.
7 novembre 2018, n. 28417; Cass. 30novembre 2011, n. 25553; Cass. 30 novembre 2011,
n. 25553; Cass. 11 marzo 2006, n. 5381; Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; in tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462).
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014) e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, e successive modifiche e integrazioni, tra cui segnatamente il D.M. 147/2022, per i “giudizi di cognizione innanzi al tribunale”, scaglione di valore da € 16.000.001 a € 32.000.000 (valore dichiarato in atto di in sede di ricorso ex art. 702 bis c.p.c.: Euro 23.887.499,10), nei valori standard senza applicazione di alcun coefficiente per le fasi di studio della controversia
(Euro 17.107,00), introduttiva del giudizio (11.284,00) e decisionale (Euro 29.753,00), nel valore standard ridotto applicando il massimo coefficiente di riduzione (ottenendosi così il valore minimo), per la fase di trattazione/istruttoria (Euro 25.125,00), posto che a titolo di trattazione sono state autorizzate e depositate le memorie previste dall'art. 183 comma
8 sesto numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e svolte alcune udienze mentre non è stata disposta né svolta attività istruttoria mediante CTU o assunzione di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, visti gli artt. 37 (nella sua formulazione anteriore all'entrata in vigore del D.lgs. 150/2022) e 279 comma 2 n. 1 c.p.c. nonché l'art. 59 L. 69/2009, decide quanto segue:
1. ACCERTA e, per l'effetto, DICHIARA il difetto di giurisdizione della Autorità Giurisdizionale Ordinaria;
2. INDICA la Autorità Giurisdizionale Amministrativa quale “giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione”;
3. CONDANNA parte attrice (P. I.V.A. ), Parte_1 P.IVA_1
CORRENTE IN MASSA, NELLA PERSONA DEL SUO RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, alla rifusione, in favore di parte convenuta, , delle spese Controparte_1 processuali, relative al presente giudizio, che liquida in Euro 83.269,00, per compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre accessori normativamente previsti.
Massa, 14/01/2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
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