TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17585/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 17585/18 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
, nato a [...] il [...], cf. , res.te in Parte_1 C.F._1
Paternò in via Presidenti Einaudi nr. 1 i. 3, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avvocato Carmela Filo;
-attore-
contro
1) , in persona del legale rapp. pro tempore con sede legale in Milano CP_1
C.so Como nr. 17, P. iva nr. , rappresentata e difesa per procura in atti P.IVA_1
dall'Avvocato Gesualda Bizzini;
pagina 1 di 11 2) , nato a [...] il [...] ivi res.te in vico Gaetano Pulvirenti nr. 9 CP_2
cf: ; C.F._2
- Convenuti -
-- -- --
All'udienza del 26 marzo 2025 venivano precisate le conclusioni come da verbale in atti.
-- -- --
In fatto e in diritto
Con atto di citazione datato 24 ottobre 2018 conveniva in giudizio la Parte_1
e , deducendo quanto segue: Controparte_3 CP_2
“- A) che, in data 14 giugno 2014, alle ore 23.00 circa, il sig. alla Parte_1
guida del ciclomotore Honda targ. CV15258 di proprietà del sig. Parte_2
percorreva la via Teatro in Paternò, con direzione di marcia verso Piazza San
Francesco di Paola allorquando, all'altezza di Piazza Della Posta, veniva tamponato da
tergo dalla vettura Fiat Punto targ. CA522RZ di proprietà di , dallo CP_2
stesso condotta assicurata per la r.c.a. dalla compagnia assicurativa con CP_1
polizza nr. 1.8203.5.062905669;
- B) che, infatti, la Fiat Punto summenzionata percorreva la via Teatro con direzione di
marcia verso Piazza Posta quando improvvisamente tamponava il motociclo Honda
condotto da il quale attinto rovinava malamente per terra, unitamente Parte_1
al motociclo che rimaneva danneggiato;
- C) che la responsabilità del sinistro è da imputare a colpa e negligenza esclusivi del
pagina 2 di 11 conducente della Fiat Punto targ. CA522RZ che ometteva di
rispettare la distanza di sicurezza, tamponando il ciclomotore dell'istante, facendolo
cadere per terra;
-D) che, in conseguenza della collisione appena descritta, il ciclomotore Honda
dell'istante riportava danni materiali che tuttavia non costituiscono oggetto della
presente domanda;
-E) che il conducente, , veniva sbalzato per terra, riportando gravi Parte_1
lesioni fisiche che lo costringevano a ricorrere alle cure mediche dei sanitari del Pronto
Soccorso dell'Ospedale SS Salvatore di Paternò, dove veniva trasportato con ambulanza del 118, come risulta da attestazione e foglio di intervento 118 che si allega
in atti;
-F) che nella caduta per terra, il conducente subiva lesioni alla persona che lo
costringevano a ricorrere alle cure mediche dei sanitari del Pronto soccorso di Paternò, che gli diagnosticavano:”Trauma contusivo anca sinistra con frattura pluriframmentaria completa del terzo prossimale diafisario del femore e frattura a
Contr livello del grande e piccolo trocantere. e arcata sopracigliare CP_4
sinistra. Ciò risulta documentato da certificato di pronto soccorso agli atti e dal referto
radiografico in atti. Successivamente veniva ricoverato presso il presidio Ospedaliero di
Paternò U.O. di ortopedia con diagnosi: Frattura scomposta III prossimale diafisario femore sinistro”.
Ciò premesso, l'attore chiedeva la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni subiti e specificati in citazione.
pagina 3 di 11 Si costituiva in giudizio l'assicurazione convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda attrice. rimaneva invece contumace, anche se regolarmente CP_2
citato.
Venivano espletate una c.t.u. ed una consulenza medico-legale.
Nel merito, si osserva che alla stregua delle attendibili e concordanti risultanze istruttorie tra cui quelle documentali e peritali, deve ritenersi provato l'incidente nei termini indicati in citazione e sopra già esposti, non sussistendo alcun dubbio sulla veridicità dello stesso e non ritenendosi in conseguenza necessaria l'assunzione della prova testimoniale richiesta da parte attrice. In particolare, il c.t.u. sulla base della documentazione in atti e dell'attività svolta ha così ricostruito il sinistro:
“in data 14/06/2014, alle ore 23:00 circa, il ciclomotore HONDA SH targato CV15258, condotto dal Sig. si trovava in transito sulla Via Teatro, nel Comune Parte_1
di Paternò.
La FIAT PUNTO targata CA522RZ percorreva la medesima via, dietro al ciclomotore di cui sopra;
giunti nei pressi di Piazza Della Posta, l'autovettura tamponava lievemente da tergo il ciclomotore che rovinava a terra, sul lato sinistro, unitamente al
proprio conducente.
L'urto si concretizzava quindi tra la parte posteriore del ciclomotore HONDA SH targato CV15258 e la parte anteriore della FIAT PUNTO targata CA522RZ; nello
specifico entrarono a contatto il parafango posteriore del ciclomotore ed il paraurti anteriore dell'autovettura. A seguito dell'urto, avvento a bassa velocità, stante la moderata andatura dei due mezzi protagonisti, questi riportavano lievi danni.
La collisione faceva perdere la governabilità del mezzo al Sig. che Parte_1
pagina 4 di 11 rovinava poi a terra, unitamente al ciclomotore, sul lato sinistro”.
Il CTU ha così concluso: “
1. i danni riportati da entrambi i veicoli appaiono
compatibili per tipologia, entità e quote, e sono riconducibili ad un urto avvento a bassa
velocità;
2. il ciclomotore ed il proprio conducente, a seguito del tamponamento da tergo,
rovinavano a terra sul lato sinistro;
3. la dinamica del sinistro appare compatibile sia in rapporto ai danni rilevati sul
ciclomotore, che anche dal referto del P.S., infatti questo indica che i danni rilevati sul
Sig. sono ubicati sulla parte sinistra;
Parte_3
4. a parere dello scrivente quindi il sinistro appare compatibile”.
Sussiste quindi in maniera evidente l'esclusiva responsabilità in ordine al sinistro de quo del convenuto , per l'evidente violazione dell'art. 149 Codice della Strada CP_2
(mancato rispetto della distanza di sicurezza); non sussiste invece alcun concorso di responsabilità dell'attore, per come eccepito l'assicurazione convenuta sul presupposto che lo stesso sarebbe stato privo del casco protettivo: tale circostanza non è stata provata in alcun modo e comunque è irrilevante ai fini della decisione in quanto il consulente d'ufficio medico-legale ha accertato solo i seguenti postumi permanenti: “Esiti di frattura pluriframmentaria completa del III prossimale diafisario del femore e di frattura a livello del grande e piccolo trocantere. Esiti cicatriziali”.
Per quanto riguarda il risarcimento dei danni subiti da parte attrice, la c.t.u. medico legale ha accertato che dalle lesioni subite in occasione dell'incidente de quo é
derivato un danno biologico temporaneo pari a giorni 25 di inabilità assoluta e a giorni
90, 20 e 20 di inabilità parziale rispettivamente al 75%, 50% e 25%, oltre al danno pagina 5 di 11 biologico permanente del 10%.
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità
psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827
e 8828) e alla sofferenza morale ad esso correlata.
Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti da parte attrice, si rileva che la liquidazione va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 del 2008. La giurisprudenza di legittimità, a
Sezioni Unite, ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass
SS.UU. n. 26972/2008 e, successivamente, Cass., 15 gennaio 2014 n. 687);
conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad un'integrale riparazione, valutando congiuntamente tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità
psico-fisica ha comportato, quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita. In questa prospettiva è stato affermato che "Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una pagina 6 di 11 duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale,
inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale". Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008; analogamente,
Cass., 9/12/2010 n. 24864; Cass., 16 maggio 2013 n. n. 11950; Cass., 23 settembre 2013
n. 21716).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalle Tabelle del tribunale di Milano 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
Nel caso di specie, tenuto conto della tipologia di lesioni subite, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 19 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti per come evidenziate dal CTU, alla luce delle citate tabelle milanesi, è possibile liquidare in via equitativa, per la voce di danno non patrimoniale, le somme di € 12.362,50 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 115,00 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto del presumibile grado di sofferenza psico-
fisica in costanza di inabilità temporanea tenuto conto sia della tipologia di sinistro che pagina 7 di 11 della entità del danno biologico consolidatosi alla stabilizzazione dei postumi) e di Euro
29.954,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, e dunque per un complessivo importo di Euro 42.316,50 in valori monetari attuali. Si
osserva che se nessuna prova è stata offerta con riferimento alla chiesta personalizzazione del danno de quo.
Deve inoltre rilevarsi che l'importo pari ad Euro 42.316,50 altro non è che il valore monetario previsto dalle ultime Tabelle 2024 della liquidazione del danno che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazione che della sofferenza morale soggettiva interiore, sofferenza che può ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione delle modalità di accadimento del sinistro sussumibile nella fattispecie del reato di lesioni colpose e dell'entità del grado di invalidità permanente.
Sulla predetta somma di Euro 42.316,50, liquidata all'attualità, devono essere altresì
riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ.,
SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in pagina 8 di 11 anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (14 giugno 2014),
a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno,
dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (14 giugno 2014) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 14 giugno 2014 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Va infine rigettata la domanda attrice avente ad oggetto l'asserito danno alla propria capacità lavorativa in quanto non provato in alcun modo e tra l'altro dedotto in maniera assolutamente generica. Si osserva inoltre che non è stata formulata alcuna rituale domanda di rimborso di spese mediche.
In definitiva, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di € 42.316,50, oltre agli interessi per come sovra specificato.
In virtù del principio della soccombenza, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. Dato che parte attrice è stata ammessa al gratuito patrocinio, si dispone che il pagamento di tali spese processuali sia eseguito da parte del convenuto a pagina 9 di 11 favore dello Stato in virtù della disposizione normativa di cui all'art.133 del D.P.R.
n.115/02. In relazione a tali spese processuali non viene effettuata alcuna dimidiazione in conformità all'orientamento espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è
tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente,
ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. II Civ. 11.9.2018, n.
22017/2018; Cass. Sez. II Civ. 3.1.2020, n. 19).
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
17585/18 R.G.:
1) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di € 42.316,50, oltre agli interessi per come specificato in motivazione;
pagina 10 di 11 2) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in euro 7.000,00 per compensi professionali,
oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for. ed alle spese elencate nel foglio notizie;
dispone che il pagamento di tali spese processuali sia eseguito da parte dei convenuti in solido tra loro a favore dello
Stato ex art.133 del D.P.R. n.115/02; pone a carico solidale dei due convenuti le spese di c.t.u., come già liquidate in atti.
Deciso in Catania il 19 maggio 2025.
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 17585/18 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
, nato a [...] il [...], cf. , res.te in Parte_1 C.F._1
Paternò in via Presidenti Einaudi nr. 1 i. 3, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avvocato Carmela Filo;
-attore-
contro
1) , in persona del legale rapp. pro tempore con sede legale in Milano CP_1
C.so Como nr. 17, P. iva nr. , rappresentata e difesa per procura in atti P.IVA_1
dall'Avvocato Gesualda Bizzini;
pagina 1 di 11 2) , nato a [...] il [...] ivi res.te in vico Gaetano Pulvirenti nr. 9 CP_2
cf: ; C.F._2
- Convenuti -
-- -- --
All'udienza del 26 marzo 2025 venivano precisate le conclusioni come da verbale in atti.
-- -- --
In fatto e in diritto
Con atto di citazione datato 24 ottobre 2018 conveniva in giudizio la Parte_1
e , deducendo quanto segue: Controparte_3 CP_2
“- A) che, in data 14 giugno 2014, alle ore 23.00 circa, il sig. alla Parte_1
guida del ciclomotore Honda targ. CV15258 di proprietà del sig. Parte_2
percorreva la via Teatro in Paternò, con direzione di marcia verso Piazza San
Francesco di Paola allorquando, all'altezza di Piazza Della Posta, veniva tamponato da
tergo dalla vettura Fiat Punto targ. CA522RZ di proprietà di , dallo CP_2
stesso condotta assicurata per la r.c.a. dalla compagnia assicurativa con CP_1
polizza nr. 1.8203.5.062905669;
- B) che, infatti, la Fiat Punto summenzionata percorreva la via Teatro con direzione di
marcia verso Piazza Posta quando improvvisamente tamponava il motociclo Honda
condotto da il quale attinto rovinava malamente per terra, unitamente Parte_1
al motociclo che rimaneva danneggiato;
- C) che la responsabilità del sinistro è da imputare a colpa e negligenza esclusivi del
pagina 2 di 11 conducente della Fiat Punto targ. CA522RZ che ometteva di
rispettare la distanza di sicurezza, tamponando il ciclomotore dell'istante, facendolo
cadere per terra;
-D) che, in conseguenza della collisione appena descritta, il ciclomotore Honda
dell'istante riportava danni materiali che tuttavia non costituiscono oggetto della
presente domanda;
-E) che il conducente, , veniva sbalzato per terra, riportando gravi Parte_1
lesioni fisiche che lo costringevano a ricorrere alle cure mediche dei sanitari del Pronto
Soccorso dell'Ospedale SS Salvatore di Paternò, dove veniva trasportato con ambulanza del 118, come risulta da attestazione e foglio di intervento 118 che si allega
in atti;
-F) che nella caduta per terra, il conducente subiva lesioni alla persona che lo
costringevano a ricorrere alle cure mediche dei sanitari del Pronto soccorso di Paternò, che gli diagnosticavano:”Trauma contusivo anca sinistra con frattura pluriframmentaria completa del terzo prossimale diafisario del femore e frattura a
Contr livello del grande e piccolo trocantere. e arcata sopracigliare CP_4
sinistra. Ciò risulta documentato da certificato di pronto soccorso agli atti e dal referto
radiografico in atti. Successivamente veniva ricoverato presso il presidio Ospedaliero di
Paternò U.O. di ortopedia con diagnosi: Frattura scomposta III prossimale diafisario femore sinistro”.
Ciò premesso, l'attore chiedeva la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni subiti e specificati in citazione.
pagina 3 di 11 Si costituiva in giudizio l'assicurazione convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda attrice. rimaneva invece contumace, anche se regolarmente CP_2
citato.
Venivano espletate una c.t.u. ed una consulenza medico-legale.
Nel merito, si osserva che alla stregua delle attendibili e concordanti risultanze istruttorie tra cui quelle documentali e peritali, deve ritenersi provato l'incidente nei termini indicati in citazione e sopra già esposti, non sussistendo alcun dubbio sulla veridicità dello stesso e non ritenendosi in conseguenza necessaria l'assunzione della prova testimoniale richiesta da parte attrice. In particolare, il c.t.u. sulla base della documentazione in atti e dell'attività svolta ha così ricostruito il sinistro:
“in data 14/06/2014, alle ore 23:00 circa, il ciclomotore HONDA SH targato CV15258, condotto dal Sig. si trovava in transito sulla Via Teatro, nel Comune Parte_1
di Paternò.
La FIAT PUNTO targata CA522RZ percorreva la medesima via, dietro al ciclomotore di cui sopra;
giunti nei pressi di Piazza Della Posta, l'autovettura tamponava lievemente da tergo il ciclomotore che rovinava a terra, sul lato sinistro, unitamente al
proprio conducente.
L'urto si concretizzava quindi tra la parte posteriore del ciclomotore HONDA SH targato CV15258 e la parte anteriore della FIAT PUNTO targata CA522RZ; nello
specifico entrarono a contatto il parafango posteriore del ciclomotore ed il paraurti anteriore dell'autovettura. A seguito dell'urto, avvento a bassa velocità, stante la moderata andatura dei due mezzi protagonisti, questi riportavano lievi danni.
La collisione faceva perdere la governabilità del mezzo al Sig. che Parte_1
pagina 4 di 11 rovinava poi a terra, unitamente al ciclomotore, sul lato sinistro”.
Il CTU ha così concluso: “
1. i danni riportati da entrambi i veicoli appaiono
compatibili per tipologia, entità e quote, e sono riconducibili ad un urto avvento a bassa
velocità;
2. il ciclomotore ed il proprio conducente, a seguito del tamponamento da tergo,
rovinavano a terra sul lato sinistro;
3. la dinamica del sinistro appare compatibile sia in rapporto ai danni rilevati sul
ciclomotore, che anche dal referto del P.S., infatti questo indica che i danni rilevati sul
Sig. sono ubicati sulla parte sinistra;
Parte_3
4. a parere dello scrivente quindi il sinistro appare compatibile”.
Sussiste quindi in maniera evidente l'esclusiva responsabilità in ordine al sinistro de quo del convenuto , per l'evidente violazione dell'art. 149 Codice della Strada CP_2
(mancato rispetto della distanza di sicurezza); non sussiste invece alcun concorso di responsabilità dell'attore, per come eccepito l'assicurazione convenuta sul presupposto che lo stesso sarebbe stato privo del casco protettivo: tale circostanza non è stata provata in alcun modo e comunque è irrilevante ai fini della decisione in quanto il consulente d'ufficio medico-legale ha accertato solo i seguenti postumi permanenti: “Esiti di frattura pluriframmentaria completa del III prossimale diafisario del femore e di frattura a livello del grande e piccolo trocantere. Esiti cicatriziali”.
Per quanto riguarda il risarcimento dei danni subiti da parte attrice, la c.t.u. medico legale ha accertato che dalle lesioni subite in occasione dell'incidente de quo é
derivato un danno biologico temporaneo pari a giorni 25 di inabilità assoluta e a giorni
90, 20 e 20 di inabilità parziale rispettivamente al 75%, 50% e 25%, oltre al danno pagina 5 di 11 biologico permanente del 10%.
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità
psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827
e 8828) e alla sofferenza morale ad esso correlata.
Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti da parte attrice, si rileva che la liquidazione va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 del 2008. La giurisprudenza di legittimità, a
Sezioni Unite, ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass
SS.UU. n. 26972/2008 e, successivamente, Cass., 15 gennaio 2014 n. 687);
conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad un'integrale riparazione, valutando congiuntamente tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità
psico-fisica ha comportato, quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita. In questa prospettiva è stato affermato che "Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una pagina 6 di 11 duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale,
inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale". Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008; analogamente,
Cass., 9/12/2010 n. 24864; Cass., 16 maggio 2013 n. n. 11950; Cass., 23 settembre 2013
n. 21716).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalle Tabelle del tribunale di Milano 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
Nel caso di specie, tenuto conto della tipologia di lesioni subite, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 19 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti per come evidenziate dal CTU, alla luce delle citate tabelle milanesi, è possibile liquidare in via equitativa, per la voce di danno non patrimoniale, le somme di € 12.362,50 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 115,00 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto del presumibile grado di sofferenza psico-
fisica in costanza di inabilità temporanea tenuto conto sia della tipologia di sinistro che pagina 7 di 11 della entità del danno biologico consolidatosi alla stabilizzazione dei postumi) e di Euro
29.954,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, e dunque per un complessivo importo di Euro 42.316,50 in valori monetari attuali. Si
osserva che se nessuna prova è stata offerta con riferimento alla chiesta personalizzazione del danno de quo.
Deve inoltre rilevarsi che l'importo pari ad Euro 42.316,50 altro non è che il valore monetario previsto dalle ultime Tabelle 2024 della liquidazione del danno che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazione che della sofferenza morale soggettiva interiore, sofferenza che può ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione delle modalità di accadimento del sinistro sussumibile nella fattispecie del reato di lesioni colpose e dell'entità del grado di invalidità permanente.
Sulla predetta somma di Euro 42.316,50, liquidata all'attualità, devono essere altresì
riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ.,
SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in pagina 8 di 11 anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (14 giugno 2014),
a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno,
dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (14 giugno 2014) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 14 giugno 2014 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Va infine rigettata la domanda attrice avente ad oggetto l'asserito danno alla propria capacità lavorativa in quanto non provato in alcun modo e tra l'altro dedotto in maniera assolutamente generica. Si osserva inoltre che non è stata formulata alcuna rituale domanda di rimborso di spese mediche.
In definitiva, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di € 42.316,50, oltre agli interessi per come sovra specificato.
In virtù del principio della soccombenza, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. Dato che parte attrice è stata ammessa al gratuito patrocinio, si dispone che il pagamento di tali spese processuali sia eseguito da parte del convenuto a pagina 9 di 11 favore dello Stato in virtù della disposizione normativa di cui all'art.133 del D.P.R.
n.115/02. In relazione a tali spese processuali non viene effettuata alcuna dimidiazione in conformità all'orientamento espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è
tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente,
ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. II Civ. 11.9.2018, n.
22017/2018; Cass. Sez. II Civ. 3.1.2020, n. 19).
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
17585/18 R.G.:
1) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di € 42.316,50, oltre agli interessi per come specificato in motivazione;
pagina 10 di 11 2) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in euro 7.000,00 per compensi professionali,
oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for. ed alle spese elencate nel foglio notizie;
dispone che il pagamento di tali spese processuali sia eseguito da parte dei convenuti in solido tra loro a favore dello
Stato ex art.133 del D.P.R. n.115/02; pone a carico solidale dei due convenuti le spese di c.t.u., come già liquidate in atti.
Deciso in Catania il 19 maggio 2025.
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 11 di 11