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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 24/03/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
Rappresentato e difeso dall' avv. Humera Khan e domiciliato presso il suo studio in Rovereto (TN) via delle Zigherane n.58, giusta delega allegata al ricorso
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Saiani Paola e domiciliata presso il suo studio in Rovereto (TN) via Matteo del Ben 3/D, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 04.07.2015 in Calliano (TN) preso atto che all'udienza del 15.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti, i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti Parte_1 Controparte_1
condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, salvi gli obblighi di legge e nel reciproco rispetto;
2) affidare la figlia minore in via condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare sita in
Calliano, via dei Voi nr. 15/11 unitamente agli arredi ivi presenti;
disponendo altresì l'obbligo del SI. di consegnare le chiavi Parte_1
dell'abitazione familiare alla SI.ra a semplice richiesta di CP_1
quest'ultima;
3) disporre che entrambi i genitori potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione;
4) disporre che il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore compatibilmente con le eSIenze di vita e di Persona_1
studio della stessa e compatibilmente con gli impegni dei genitori e sempre pag. 2 di 5 in accordo con la madre;
in ogni caso nei seguenti periodi: i fine settimane alternati, da venerdì pomeriggio dall'uscita dall'asilo/scuola/attività extrascolastiche/ricreativa fino a lunedì mattina, con accompagnamento alla scuola materna/scuola primaria/scuola media, nonché un pernottamento infrasettimanale, individuato nella giornata di martedì dall'uscita dall'asilo/scuola primaria fino alla mattina seguente, con accompagnamento all'asilo/scuola la mattina seguente, e, inoltre, nelle settimane in cui la minore non trascorrerà con il padre il fine settimana, il venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola fino alle ore 20.30 con riconsegna presso l'abitazione della madre;
5) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per metà delle vacanze natalizie (alternativamente il Persona_1
Natale ed il Capodanno) e metà delle vacanze pasquali (alternativamente
Pasqua e Pasquetta) con modalità da concordarsi tra i genitori almeno 15 giorni prima;
6) disporre che in caso di malattia od impedimento sia dei minori che dei genitori, ciascun genitore potrà recuperare il proprio diritto di visita il primo fine settimana utile od il primo giorno infrasettimanale disponibile, compatibilmente con le eSIenze di vita e di studio della minore e previo accordo tra i genitori;
7) disporre l'obbligo per i genitori di tenersi informati delle questioni più importanti relative alla figlia, in particolare all'educazione, all'istruzione, alla salute, e in generale quelle attinenti a una crescita sana ed equilibrata della minore, con impegno a dialogare e a trovare soluzioni pag. 3 di 5 nell'interesse della minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni della figlia;
8) disporre che il padre avrà, inoltre, la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore durante le vacanze estive per un periodo di 2 settimane consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
9) disporre che il SI. contribuirà per il Parte_1
mantenimento ordinario della figlia con l'importo di € Persona_1
400,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, versando detta somma sul conto corrente della SI.ra entro il CP_1
giorno 20 di ogni mese e ciò sino a quando la figlia non Persona_1
sarà economicamente autosufficiente;
10) disporre che ciascun genitore contribuirà per il 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia;
individuate secondo le linee del
C.N.F., che si allegano e che i coniugi dichiarano di aver compreso e di conoscere, da concordarsi, ove previsto dalle predette linee guida, solo se superiori, per singola spesa ancorché frazionata, ad € 200,00 mensili;
11) disporre a favore della SI.ra gli assegni ed i Controparte_1
contributi previsti dalla legge a favore dei figli, mentre i benefici fiscali saranno fruiti da ciascun genitore secondo il riparto effettivo delle spese straordinarie;
12) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla è dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento per sé stessi;
13) disporre l'onere per le parti di prestare reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio, nonché del passaporto della figlia;
pag. 4 di 5 14) disporre che entro un anno dalla firma del presente ricorso il SI. verserà alla SI.ra , mediante bonifico bancario, la Parte_1 CP_1
somma di Euro 28.250,00, a titolo di restituzione di somme mutuate;
15) disporre che i coniugi attenderanno almeno un anno dalla firma del presente ricorso prima di far frequentare alla minore le nuove relazioni sentimentali;
16) disporre che i coniugi estingueranno il conto corrente comune, con saldo residuo a favore della SI.ra , e procederanno alla voltura CP_1
delle utenze domestiche entro 2 mesi dal deposito del ricorso;
17) disporre che il SI. invierà alla SI.ra , a Parte_1 CP_1
richiesta della stessa, gli estratti conto del libretto postale aperto a beneficio della figlia obbligandosi a concertare con la moglie l'adozione di Per_1
operazioni condivisamente ritenute a beneficio della minore.
18) disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di ConSIlio
Addì 20.3.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
Rappresentato e difeso dall' avv. Humera Khan e domiciliato presso il suo studio in Rovereto (TN) via delle Zigherane n.58, giusta delega allegata al ricorso
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Saiani Paola e domiciliata presso il suo studio in Rovereto (TN) via Matteo del Ben 3/D, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 04.07.2015 in Calliano (TN) preso atto che all'udienza del 15.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti, i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti Parte_1 Controparte_1
condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, salvi gli obblighi di legge e nel reciproco rispetto;
2) affidare la figlia minore in via condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare sita in
Calliano, via dei Voi nr. 15/11 unitamente agli arredi ivi presenti;
disponendo altresì l'obbligo del SI. di consegnare le chiavi Parte_1
dell'abitazione familiare alla SI.ra a semplice richiesta di CP_1
quest'ultima;
3) disporre che entrambi i genitori potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione;
4) disporre che il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore compatibilmente con le eSIenze di vita e di Persona_1
studio della stessa e compatibilmente con gli impegni dei genitori e sempre pag. 2 di 5 in accordo con la madre;
in ogni caso nei seguenti periodi: i fine settimane alternati, da venerdì pomeriggio dall'uscita dall'asilo/scuola/attività extrascolastiche/ricreativa fino a lunedì mattina, con accompagnamento alla scuola materna/scuola primaria/scuola media, nonché un pernottamento infrasettimanale, individuato nella giornata di martedì dall'uscita dall'asilo/scuola primaria fino alla mattina seguente, con accompagnamento all'asilo/scuola la mattina seguente, e, inoltre, nelle settimane in cui la minore non trascorrerà con il padre il fine settimana, il venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola fino alle ore 20.30 con riconsegna presso l'abitazione della madre;
5) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per metà delle vacanze natalizie (alternativamente il Persona_1
Natale ed il Capodanno) e metà delle vacanze pasquali (alternativamente
Pasqua e Pasquetta) con modalità da concordarsi tra i genitori almeno 15 giorni prima;
6) disporre che in caso di malattia od impedimento sia dei minori che dei genitori, ciascun genitore potrà recuperare il proprio diritto di visita il primo fine settimana utile od il primo giorno infrasettimanale disponibile, compatibilmente con le eSIenze di vita e di studio della minore e previo accordo tra i genitori;
7) disporre l'obbligo per i genitori di tenersi informati delle questioni più importanti relative alla figlia, in particolare all'educazione, all'istruzione, alla salute, e in generale quelle attinenti a una crescita sana ed equilibrata della minore, con impegno a dialogare e a trovare soluzioni pag. 3 di 5 nell'interesse della minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni della figlia;
8) disporre che il padre avrà, inoltre, la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore durante le vacanze estive per un periodo di 2 settimane consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
9) disporre che il SI. contribuirà per il Parte_1
mantenimento ordinario della figlia con l'importo di € Persona_1
400,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, versando detta somma sul conto corrente della SI.ra entro il CP_1
giorno 20 di ogni mese e ciò sino a quando la figlia non Persona_1
sarà economicamente autosufficiente;
10) disporre che ciascun genitore contribuirà per il 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia;
individuate secondo le linee del
C.N.F., che si allegano e che i coniugi dichiarano di aver compreso e di conoscere, da concordarsi, ove previsto dalle predette linee guida, solo se superiori, per singola spesa ancorché frazionata, ad € 200,00 mensili;
11) disporre a favore della SI.ra gli assegni ed i Controparte_1
contributi previsti dalla legge a favore dei figli, mentre i benefici fiscali saranno fruiti da ciascun genitore secondo il riparto effettivo delle spese straordinarie;
12) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla è dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento per sé stessi;
13) disporre l'onere per le parti di prestare reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio, nonché del passaporto della figlia;
pag. 4 di 5 14) disporre che entro un anno dalla firma del presente ricorso il SI. verserà alla SI.ra , mediante bonifico bancario, la Parte_1 CP_1
somma di Euro 28.250,00, a titolo di restituzione di somme mutuate;
15) disporre che i coniugi attenderanno almeno un anno dalla firma del presente ricorso prima di far frequentare alla minore le nuove relazioni sentimentali;
16) disporre che i coniugi estingueranno il conto corrente comune, con saldo residuo a favore della SI.ra , e procederanno alla voltura CP_1
delle utenze domestiche entro 2 mesi dal deposito del ricorso;
17) disporre che il SI. invierà alla SI.ra , a Parte_1 CP_1
richiesta della stessa, gli estratti conto del libretto postale aperto a beneficio della figlia obbligandosi a concertare con la moglie l'adozione di Per_1
operazioni condivisamente ritenute a beneficio della minore.
18) disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di ConSIlio
Addì 20.3.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5