Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 785. Sospensione dalla nomina a carabiniere 1. La nomina a carabiniere e' sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, se pur giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; c) sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; c) sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 29/02/2012, n. 2084Provvedimento: N. 10150/2011 REG.RIC. N. 02084/2012 REG.PROV.COLL. N. 10150/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 10150 del 2011, proposto dalla signora LI De NC, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ruta, Giuliana Ruzzi e Fabio Del Vecchio, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, piazza della Libertà 20; contro il Ministero della Difesa (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per …Leggi di più...
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- valutazione dei requisiti alla data di incorporamento·
- rinvio a giudizio del candidato·
- art. 3 del bando di concorso·
- esclusione da concorso pubblico·
- condanna alle spese di giudizio·
- graduatoria del concorso·
- sospensione della nomina a Carabiniere·
- requisiti di partecipazione al concorso·
- art. 785 del d.lg. n.66/2010