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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/08/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.7246/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 18/7/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art 127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
- nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Laura
Croce
Ricorrente
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro – tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabrizia Florio
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data
28/6/2023, la ricorrente in epigrafe chiede il riconoscimento del proprio diritto alla indennità di accompagnamento, negato in sede amministrativa, e la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, contestando le CP_1 conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, parte ricorrente contesta l'elaborato peritale deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal CTU, la medesima, sin dal momento della domanda amministrativa, presenterebbe un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza un accompagnatore come da documentazione medica in atti. Si è costituito in giudizio l' , contestando in fatto e diritto gli avversi assunti CP_1
e concludendo per il rigetto del ricorso.
Tali risultando le richieste delle parti, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445-bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo
195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. 4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. 5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio,
2 specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio, anche sotto il profilo dell'accertamento del diritto alla prestazione.
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento -al comma
1- alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il “ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma.
Tanto premesso ed esposto, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Ed infatti, ai sensi della Legge n.18/80, la concessione della indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante tale da determinare nel medesimo la necessità di assistenza continua per impossibilità di deambulare senza un aiuto permanente e/o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi, mentre il ricovero gratuito in
Istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza (sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni).
Orbene, il CTU Dott. nominato in questa fase procedimentale, Persona_1 nella relazione tecnica depositata il 23/4/2025, ha accertato a carico della ricorrente un quadro patologico che, alla luce dell'attuale anamnesi fisiologica e patologica, comporta per la medesima una percentuale di invalidità pari al 100% ma non uno stato di necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita.
Il perito afferma infatti che “Passando ora a valutare l'incidenza del complesso patologico obiettivato sulla capacità di lavoro generica si può affermare che per poter svolgere correttamente tale attività lavorativa occorre essenzialmente possedere una sufficiente funzionalità dei principali organi e apparati.
3 Nel caso in esame il complesso patologico riscontrato compromette in misura notevole la funzione di vari apparati.
Tali apparati organo funzionali patologicamente interessati sono coinvolti direttamente nell'espletamento lavorativo generico mostrando scarsa riserva funzionale. Riteniamo quindi di poter concludere che il complesso patologico riscontrato riduce permanentemente la capacità di lavoro della Sig.ra Parte_1
in misura pari al 100%.
[...]
La Sig.ra non si trova né si è trovata nell'impossibilità di svolgere i Parte_1 comuni atti della vita quotidiana o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la assenza di contestazioni ad opera delle parti validamente contrastanti i risultati della indagine peritale.
Pertanto, non sussistendo i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, il ricorso deve essere respinto.
Si ritiene equo compensare tra le parti le spese processuali, stante la oggettiva difficoltà per la ricorrente di avere contezza con precisione del grado di invalidità da cui è affetta.
Ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c. -per come modificato dall' art. dall'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326-, non ricorrendo in capo all'istante le condizioni reddituali ivi previste, le spese di CTU vanno poste a carico della parte soccombente
Infatti, nella autodichiarazione allegata al ricorso è indicato un reddito familiare, per il 2022, pari ad € 27.321,00, laddove il limite di reddito dell'anno
2022 per fruire della esenzione dal pagamento delle spese processuali era pari ad € 23.056,82 euro e nell'anno 2023, anno in cui è stata firmata la dichiarazione ed è stato presentato il ricorso, il limite era pari ad € € 25.676,02.
Ne consegue che neanche sommando a tale importo la cifra € 1.032,00 per il familiare convivente, l'istante rientra nel limite di reddito per fruire del beneficio della esenzione dal pagamento spese processuali.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese processuali.
4 Pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di CTU liquidate in separato decreto.
Lecce, li 11/7/2025 – 10/8/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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