Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile in persona del giudice onorario di pace Dott.ssa Maria Cristina Bongiorno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16085/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, avente ad oggetto: appalto - altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.,
promossa da
, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Renato Parte_1
Pulcini, domiciliato presso il suo studio parte attrice-opponente contro
rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. Alessandro CP_1
Boldini, domiciliata presso il suo studio,
parte convenuta- opposta
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, la parte opponente chiedeva, in via preliminare, si autorizzare la chiamata in garanzia della compagnia Reale Mutua Ass.ni al fine di tenere indenne e manlevare l'opponente dal pagamento dovuto alla in via principale, CP_1
accogliere l'opposizione e dichiarare nullo o invalido o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, annullarlo o revocarlo.
in via principale, rigettarsi l'opposizione; in via subordinata, condannarsi comunque l'opponente a pagare all'opposta la somma di €
24.572,74, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo.
La causa era coassegnata al giudice onorario di pace che, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, riservato ogni provvedimento sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, disponeva la comparizione personale delle parti per l'interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione, che aveva esito negativo.
Respinta la domanda di chiamata in giudizio del terzo e concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concessi altresì i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c. ante-riforma, il giudice ammetteva ed assumeva la prova testimoniale sui capitoli dedotti dalla convenuta.
Escussi i testimoni e ritenuta la causa matura per la decisione, senza l'ammissione di ulteriori mezzi di prova, era fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, che veniva differita a causa della redistribuzione e coassegnazione della causa a questo giudice onorario di pace.
Non essendo intervenuti accordi transattivi, l'opponente insisteva per l'ammissione di una c.t.u. sul quantum della domanda, ritenuta meramente esplorativa.
Rifissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. ante-riforma; solo la parte opposta depositava la comparsa conclusionale.
L'opposizione è infondata e dev'essere respinta per i motivi che seguono.
FATTO E DIRITTO
La parte opponente contesta la pretesa dell'ingiungente di pagamento della somma di euro 24.572,74 quale corrispettivo pro-quota per i lavori di rifacimento della copertura (tetto) dell'immobile in cui si trova il suo appartamento, a causa di un incendio;
deduce che la copertura era dotata di un controsoffitto ligneo che attribuiva all'immobile un particolare pregio e aveva il vantaggio di isolare acusticamente e termicamente l'ambiente interno;
che l'opposta era stata incaricata dell'esecuzione dei lavori in base ad un preventivo per la ricostruzione del tetto privo del controsoffitto in legno, in maniera più economica e difforme rispetto agli accordi;
che la relativa tavola del progetto, in cui non è raffigurato il controsoffitto, è sottoscritta dagli altri condomini e non dall'opponente e che su altre tavole del progetto era stata apposta una firma apocrifa;
che nelle varie relazioni presentate agli uffici tecnici comunali per ottenere il permesso di costruire era stata prevista la ricostruzione del tetto come prima dell'incendio; che il condominio non aveva costituito il fondo speciale obbligatorio previsto per le opere di manutenzione straordinaria dall'art. 1135 c.c.; che l'edificio, in mancanza della controsoffittatura lignea della copertura, aveva perso valore ed un'eventuale alienazione dell'unità immobiliare avrebbe causato all'opponente un grave pregiudizio;
che la quantificazione della pretesa, in ogni caso, eccede l'indennizzo di euro 17.360,00 ricevuto dalla compagnia assicurativa.
Costituendosi in giudizio, la parte opposta deduce di essere stata contattata dai comproprietari, tra i quali l'opponente, per la ricostruzione della copertura dell'immobile gravemente danneggiato da un incendio e che, nel corso di plurimi incontri, costoro avevano convenuto di rimuovere il controsoffitto in legno e non sostituirlo, con recupero di altezze utili e miglioramento dell'estetica degli appartamenti al primo piano;
che i committenti avevano sottoscritto per accettazione le tavole di progetto, compresa quella che raffigurava la nuova copertura senza il controsoffitto, su cui l'opponente non aveva disconosciuto la propria firma;
che solo dopo molti solleciti aveva appreso delle contestazioni dell'opponente, proprietario di un appartamento al piano terra che non ha visibilità né accesso alle travi di copertura;
che il controsoffitto, collocato nel sottotetto, non aveva proprietà di isolamento termico e acustico dell'immobile; che a nulla rileva la mancata costituzione di un fondo o di un assemblea, in quanto l'opposta era stata incaricata direttamente dalla totalità dei condomini o comproprietari;
che l'opponente non ha provato l'asserito pregiudizio subito che, considerato l'indennizzo già percepito, ammonterebbe ad oltre euro 40.000,00. La domanda non è supportata da un adeguato riscontro documentale:
l'opponente si limita a produrre un preventivo datato 3/6/2017, contestato solo con l'atto di opposizione;
le relazioni del professionista presentate con la DIA per manutenzione straordinaria, antecedenti agli accordi citati nel preventivo, in cui si legge, tra l'altro, che il progetto prevede la ricostruzione fedele della copertura con una “struttura principale con travi e secondaria con travetti in legno, assito in legno e manto di coppi” ma non di un controsoffitto;
le schede o tavole presentate con il progetto, non numerate (tranne la prima) e non firmate, di cui appare incomprensibile il disconoscimento dell'opponente.
L'opponente non ha contestato l'incarico alla convenuta né l'esecuzione dei lavori, limitandosi a denunciare con l'atto di opposizione - a lavori finiti -
l'asserita difformità della ricostruzione del tetto senza il controsoffitto in legno, prevista nel preventivo in suo possesso da oltre un anno e da egli stesso prodotto.
Appare evidente sin da subito che la mancata costruzione del controsoffitto, conformemente al preventivo (non contestato), esclude di per sé che possa configurarsi una qualche “difformità” che, comunque, sarebbe una difformità da lui già conosciuta.
Nello stesso preventivo è stata prevista la divisione della spesa tra i comproprietari per millesimali di proprietà, corrispondente a quanto fatturato pro-quota all'opponente.
Ciò nonostante, non può dirsi che vi sia stata l'accettazione dell'opera da parte dal committente.
In particolare, secondo la Suprema Corte, “in tema di garanzia per vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera, e non la mera consegna, costituisce il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché
l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 25566 del 30/9/2021). Va, dunque, osservato che, se prima dell'accettazione dell'opera il committente non ha l'onere di denuncia di vizi o difformità, è solo dopo la consegna e l'accettazione, espressa o tacita, che trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. con i relativi termini di decadenza.
Assume rilievo l'art. 1665 c.c., che “al comma IV prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente e come fatto concludente la ricezione senza riserva da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica” (Cass, civ. sez. II, ord. n. 402 del 9/2/2023).
Da richiamare è il consolidato principio di legittimità per cui l'accettazione non si esaurisce con la semplice presa in consegna dell'opera (la traditio) ma si concreta in una manifestazione di volontà del committente, “occorrendo in concreto stabilire se nel comportamento delle parti siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera senza riserve” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 22879/2015).
E' ravvisabile, nel caso di specie, l'insussistenza dei presupposti dell'accettazione dell'opera, costituiti dalla presa in consegna della stessa unita all'avvenuto pagamento del corrispettivo (Cassazione civile, sez. II, sent. n. 10452/2020), e non degli acconti pagati in corso d'opera (Cass. civ., sez. II, ord. n. 13224/2019).
Nel caso in cui si versi in un'ipotesi d'inadempimento contrattuale dell'appalto, pertanto, spetta all'appaltatore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo l'onere di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione qualora il committente eccepisca l'inadempimento (Cass. civ., n.
25566/2021, cit.).
Onere che è stato adempiuto dall'opposta con la produzione, già con il fascicolo monitorio, della tavola sottoscritta da tutti committenti, non disconosciuta dall'opponente, e la deposizione dei testimoni, che hanno confermato l'accordo dei comproprietari sulle scelte costruttive e il costo delle opere nonché la sottoscrizione delle tavole di progetto da parte dei medesimi. Priva di pregio, altresì, è l'eccezione dell'opponente sulla mancata costituzione del fondo speciale previsto dall'art. 1335 c.c., che dev'essere obbligatoriamente previsto nella delibera assembleare di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria.
Nella fattispecie, i lavori straordinari di rifacimento del tetto, con i relativi costi, non sono stati deliberati dall'assemblea ma concordati all'unanimità dai condomini, la cui volontà negoziale si evince per facta concludentia, come la sottoscrizione delle tavole di progetto (in particolare, quella che raffigura il tetto senza il controsoffitto) ed il pagamento delle opere eseguite da parte di quei condomini che rappresentano il 75% del valore dell'edificio.
In ambito condominiale, la sussistenza o meno di fatti concludenti che confermino l'intento negoziale dei condomini rileva, specificamente, nell'ipotesi di contratto d'appalto concluso dall'amministratore senza delibera favorevole dell'assemblea.
Sul punto è intervenuta, nel corso del tempo, la giurisprudenza di legittimità, secondo cui "la ratifica relativa al contratto concluso dal falso rappresentante per il quale non sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem può essere anche tacita e consistere, perciò, in qualsiasi atto o comportamento da cui risulti in maniera chiara ed univoca la volontà del dominus di far proprio il negozio concluso in suo nome e conto da falsus procurator “
(Cass. civ., sez. III, sent. n. 408 edl 12/1/2006; da ultimo, Cass. civ., sez. II, sent. n.
35278 del 30/11/2022).
In tal senso, può ritenersi tacitamente ratificato dal il contratto CP_2
d'appalto de quo concluso senza previa delibera dell'assemblea.
Con il rigetto della domanda trova conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge la domanda di nei confronti di e conferma il Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo n. 4284/2018 del 28/8/2018, n. 11722/2018 R.G. emesso dal
Tribunale di Brescia per la somma capitale di € 24.572,74, oltre interessi e spese liquidate in € 850,00 per compenso professionale e € 145,50 per esborsi, oltre
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna a Parte_1
rifondere a le spese processuali, che liquida in € 5.077,00 ex d.m. n° CP_1
147/2022 (valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Brescia il 26/3/2025
Il giudice onorario di pace
Maria Cristina Bongiorno
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.