Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/06/2025, n. 4649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4649 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
RG 16522/2024
N. R.G. 16522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di
Tribunale dott.ssa Alessandra Caiazzo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 16522/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in MILANO, Parte_1 C.F._1
VIA LUCIANO MANARA N. 17, presso lo studio dei difensori avvocati MANISCALCO STEFANIA
e MARELLI ALBERTO che lo rappresentano e difendono giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio.
ATTORE contro
(C.F. ), titolare dell'omonima ditta individuale CP_1 C.F._2
(P.IVA ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
La sola parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato nel fascicolo informatico, conclusioni confermate all'udienza del 29 maggio 2025, da intendersi qui integralmente richiamate.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il sig. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il sig. Parte_1 CP_1
nella veste di titolare dell'omonima ditta individuale, per sentirlo condannare,
[...] accertato il pieno diritto alla garanzia per evizione, alla restituzione della somma di euro
17.000#, oltre interessi, pagata a titolo di prezzo ovvero, in via subordinata, previa dichiarazione di risoluzione del contratto inter partes per inadempimento del venditore, la condanna del convenuto a quanto pagato a titolo di prezzo e, in ogni caso, al pagamento a titolo di risarcimento per tutti i danni patiti della somma di euro 1.135,87#, vinte le spese.
Parte attrice deduceva in fatto che
- nell'estate del 2019, attraverso il sito web Autoscout, trovava l'annuncio di una concessionaria di Bergamo relativo ad un'auto usata Toyota Rav 4 Hybrid Exclusive, immatricolata nell'anno 2017 e targata FC618XS con 85.000 km percorsi, che acquistava dal convenuto al prezzo concordato di euro 17.000#;
- provvedeva a pagare l'intero prezzo, come da fattura emessa dal convenuto e quietanzata il 27 agosto 2019 con l'apposizione del timbro e della firma del convenuto stesso (doc 4);
- in data 29 agosto 2019 il venditore provvedeva al passaggio di proprietà e alla consegna dell'auto, unitamente al libretto di circolazione;
- il giorno 11 gennaio 2023, mentre era alla guida dell'auto, veniva fermato dalla Polizia
Locale di Milano per un controllo e, accertato che il veicolo era di provenienza furtiva e con numero di telaio contraffatto, l'autoveicolo dell'attore veniva sottoposto a sequestro, successivamente convalidato con decreto datato 13 gennaio 2023 della
Procura della Repubblica di Milano che lo avvertiva che sarebbe stato perseguitato per il reato di ricettazione (cfr. doc 7, 8 e 9);
- totalmente estraneo ai fatti, il 15 maggio 2023 si era visto costretto a denunciare al
PRA la perdita di possesso dell'autoveicolo (doc 10 e 11);
- solo in data 14 settembre 2023, tramite il proprio difensore ed a seguito di apposita istanza alla Procura della Repubblica di Genova (cui il fascicolo del procedimento era stato trasmesso per ragioni di competenza), apprendeva che a far data dal 2 febbraio
2023 l'autoveicolo per cui è causa era stato dissequestrato a favore della compagnia di
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assicurazione del proprietario dell'autoveicolo, vittima del furto;
- si era, quindi, rivolto all'autorità giudiziaria, perché aveva diritto alla garanzia per l'evizione ex art. 1476 cod. civ. e il venditore era responsabile ex art. 1483 cod. civ. in caso di sequestro penale o, comunque, previa risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, chiedeva il pagamento di quanto pagato a titolo di prezzo, oltre il risarcimento di tutti i danni subiti.
2. Su indicazione del precedente titolare, parte attrice provvedeva ad assolvere alla condizione di procedibilità mediante l'invio al convenuto dell'invito alla conclusione di una negoziazione assistita, rimasta senza riscontro.
Pur ritualmente evocato in giudizio, il sig. non si costituiva, restando CP_1 contumace.
Con ordinanza riservata del 5 marzo 2025, il precedente assegnatario, ritenuta l'irrilevanza delle prove testimoniali dedotte dalla difesa attorea al fine del decidere, in quanto vertenti su circostanze di natura documentale, e, quindi, la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 28 maggio 2025.
Nelle more, e precisamente con provvedimento del 19 maggio 2025, la presente causa è stata assegnata in via definitiva alla sottoscritta per la decisione. Disposto per esigenze organizzative il breve differimento all'udienza del 29 maggio 2025, la causa, all'esito della discussione orale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c..
3. La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Ai fini della decisione risulta accertato e documentato (cfr. doc. 3 e 4) che nel mese di agosto
2019 l'attore abbia acquistato dal sig. titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1
l'autoveicolo usato Toyota Rav 4 targato FC618XS, provvedendo a corrispondere il prezzo concordato.
Risulta ugualmente pacifico in causa che l'autovettura, acquistata usata dall'attore, sia stata sottoposta a sequestro penale nel mese di gennaio 2023 su ordine della Procura della
Repubblica di Milano nell'ambito di un procedimento gestito dal P.M. allo stato preliminare, in quanto di provenienza furtiva e con numero di telaio contraffatto (la fattispecie di reato contestata all'attore nel decreto era quella di riciclaggio cfr. doc 9).
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Risulta pure documentato come la Procura di Genova, interpellata dal legale dell'attore (doc
12), abbia comunicato come a far data dal 2 febbraio 2023 il veicolo per cui è causa era stato dissequestrato dalla Procura di Milano con consegna alla compagnia di assicurazione del proprietario dell'auto.
Ciò posto, avendo le parti stipulato un contratto di compravendita di autovettura, va osservato come ai sensi dell'art. 1476 primo comma n°3 cod. civ. tra le “obbligazioni principali” del venditore risulta essere compresa espressamente quella di garanzia per l'evizione; ai sensi dell'art. 1479 cod. civ., richiamato dall'art. 1483 cod. civ., in caso di evizione totale della cosa “il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato”.
Ora, secondo consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n°87/2011), si può parlare di evizione nel caso in cui la cosa compravenduta sia oggetto di confisca penale, come misura comportante l'acquisto della cosa da parte dello Stato e lo spossessamento da parte del compratore, a differenza invero da quanto accade in presenza di sequestro, comportante solamente una minaccia di evizione.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame, si rileva come, unitamente al provvedimento di sequestro, è stata prodotta anche ulteriore documentazione, sempre di provenienza pubblica, in cui si dà atto che il bene non è stato restituito all'odierno attore ma ad un soggetto terzo. Ne consegue che la sottrazione del bene dalla disponibilità del proprietario non può configurarsi come meramente temporanea, ben dovendo viceversa considerarsi definitiva e giustificare la risoluzione del contratto di compravendita in conseguenza dell'evizione.
Si rileva, inoltre, come la risoluzione nella specie non possa avere un effetto restitutorio – ripristinatorio della situazione anteriore, proprio in ragione dell'impossibilità di recuperare la vettura sequestrata. La reintegrazione patrimoniale dell'acquirente dovrà, dunque, avvenire per equivalente, alla stregua del prezzo di acquisto della vettura che il venditore è tenuto a restituire in favore dell'attore.
Inoltre, sul venditore grava la responsabilità risarcitoria di cui all'art. 1494 cod. civ., operando a suo carico la presunzione di colpa stabilita dal primo comma di tale disposizione a mente del quale “in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa”.
Dalla responsabilità risarcitoria ex art. 1494 cod. civ. il venditore può esimersi provando di
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aver ignorato senza colpa i vizi della cosa venduta, dimostrando di avere eseguito i dovuti accertamenti secondo il parametro della diligenza professionale.
Nel giudizio che ci occupa il convenuto è rimasto contumace.
Ora, pur escludendo effetti automatici, appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale per cui la contumacia possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice. In altri termini, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, tuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie laddove l'esito del procedimento penale (bene dissequestrato in favore di un terzo) depone per ritenere sussistente un'ipotesi di truffa ai danni dell'attore che ha, quindi, legittimamente diritto al risarcimento dei danni.
Nel caso di specie, l'attore, oltre a richiedere la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto dell'autovettura pari ad euro 17.000#, formula una domanda di risarcimento così specificato a) le spese di bollo auto inutilmente corrisposte per sei mesi (gennaio-giugno 2023) per un importo di euro 149,92# (totale 299,85:12x6= euro 149,92),
b) le spese per la denuncia di perdita del possesso per euro 32# (doc 10 e 11),
c) le spese legali pari ad euro 520# (doc 16).
Tali voci di spesa risultano documentate dagli allegati giustificativi di spesa e vanno, pertanto, liquidate a titolo di risarcimento in complessivi euro 701,92#, mentre nulla può essere riconosciuto per il tagliando di manutenzione (doc 15), atteso che il documento prodotto costituisce un mero preventivo di spesa, non accompagnato dalla prova dell'effettivo esborso di parte attrice.
4. Secondo il criterio della soccombenza, le spese processuali sostenute da parte attrice, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014, come recentemente aggiornato, devono essere poste a carico della parte convenuta contumace, avuto riguardo al valore della causa, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e con esclusione degli importi relativi alla fase istruttoria e riduzione nella misura del 50% di quella decisionale, attesa la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di tribunale dott.ssa Alessandra Caiazzo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
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eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'evizione totale subita dal sig. e per l'effetto Parte_1 dichiara la risoluzione del contratto avente ad oggetto l'acquisto dell'autoveicolo usato
Toyota Rav 4 targato FC618XS;
- dichiara la parte convenuta tenuta al versamento a favore di parte attrice della somma di euro 17.000# a titolo di prezzo e di euro 701,92# a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo;
- condanna, altresì, il sig. , nella veste di titolare dell'omonima ditta CP_1 individuale, convenuto contumace, a rimborsare alla parte attrice le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.547,00# per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, 08/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Caiazzo
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