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Decreto 9 aprile 2025
Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 285/2024 VG
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE-MINORI
Il Collegio, composto da: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott. Massimo Coltro Consigliere dott.ssa Barbara Gallo Consigliera-Relatrice dott. Matteo Milazzo Componente privato dott.ssa Loredana Carniel Componente privata nel procedimento di Reclamo (avverso il Decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Venezia in data 12.04.2024 nel procedimento n. 674/2019 RR [minore nata a [...]
Castelfranco-TV il 25.12.2018], iscritto al n. r.g. 285/2024 VG da:
(C.F.: ), nella qualità di genitore della minore Parte_1 C.F._1 [...]
nata il [...], con il patrocinio dell'avv.to Ivana Taschin del Foro di Treviso, Persona_1
giusta procura in atti;
contro
Avv. Alessandra Del Giudice del Foro di Treviso, Curatore Speciale della minore Persona_1
, nata il [...], costituita in proprio;
[...]
(CF ), nella qualità di genitore della minore Parte_2 C.F._2 [...]
, nata il [...], con il patrocinio dell'avv. Maria Arvia del Foro di Cosenza, giusta Persona_1
procura in atti;
e con
Procura Generale della Repubblica di Venezia, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti;
a cui è stato riunito il procedimento di Reclamo iscritto al n. r.g. 287/2024 VG da:
1 (CF ), nella veste di genitore della minore Parte_2 C.F._2 [...]
, nata il [...], con il patrocinio dall'avv. Maria Arvia del Foro di Cosenza;
Persona_1
contro
Avv. Alessandra Del Giudice, Curatore Speciale della minore nata il Persona_1
25.12.2018;
(C.F.: ), nella veste di genitore della minore Parte_1 C.F._1 [...]
, nata il [...]; Persona_1
e con
Procura Generale della Repubblica di Venezia, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.03.2025, sentite le parti;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
considerata la CTU a firma della dott.ssa Persona_2
ha emesso il seguente
DECRETO
1. I reclamanti e genitori della minore Parte_1 Parte_2 Persona_1
(nata il [...]), hanno proposto gravami riuniti formulando le seguenti conclusioni:
[...]
per Per_1
“- dichiarata la nullità, inefficacia e/o la revoca del decreto dei data 12.04.2024 per i motivi sopra meglio precisati, disporre l'immediato ripristino delle modalità di collocamento della minore presso l'abitazione del padre così come regolate dal decreto di data 31.05.2023 emesso dall'odierna Ecc.ma Corte d'Appello in data 31.05.2023.
. disporre, per i motivi tutti sopra indicati, stante le gravi criticità sopra precisate, la sostituzione dell'equipe del Servizio con altra più imparziale, anche di diverso distretto”;
per Pt_2
“- di voler modificare/annullare/revocare il decreto di data 12.04.24 comunicato in data 22.04.24 in quanto fondato su presupposti e dati fattuali artatamente ricostruiti dal servizio Sociale interessato, ancor prima che generico ed immotivato e, quindi, contrario ai presupposti di legge
- Per l'effetto, accertare e dichiarare l'inottemperanza di un provvedimento giudiziale in capo al
Servizio sociale di competenza per non aver attivato le visite tra la madre e la figlia dal maggio 2023 ad aprile 2024 e di conseguenza, predisporre, in via prioritaria la reintroduzione della Signora
nella vita della minore , calendarizzando i giorni e modalità in cui la Pt_2 Persona_1 stessa potrà incontrare la figlia, anche in modalità protetta;
2 - Per l'ulteriore effetto, autorizzare la signora a poter contattare la minore anche nei giorni Pt_2 in cui la stessa è collocata presso la famiglia affidataria, comunicando alla stessa, in via prioritaria ed urgente un valido contatto telefonico
- disporre una calendarizzazione, precisa e puntuale ed in ossequio al decreto della Corte d'appello i previsti incontri madre/figlia delineando tempi e modalità di gestione della minore da parte della stessa madre;
- disporre la verbalizzazione anche con strumenti audio e/o video registrati degli eventuali incontri tra la ed i servizi sociali in intestazione ancor prima che eventuali incontri Parte_2 tra la madre e la minore.
- Disporre la revoca dell'equipe tutela dei minori in intestazione, in quanto l'operato sino ad ora condotto appare negligente e in netto contrasto con il supremo interesse del minore, risultando tale operato evidentemente frutto di numerosi ed ingiustificati pregiudizi nei confronti della Parte_2
in quanto condotte negligente e non tutelante tendenti ad escludere completamente la
[...] madre, , recidendo allo stato e tout court la partecipazione della stessa nella vita e nel quotidiano di Per_
con evidenti pregiudizi compromettenti il rapporto madre / figlia
- per l'effetto, qualora ritenuto necessario, accogliere la presente richiesta di sostituzione dell'equipe minori con altra, competente ed imparziale previa revoca della nomina del tutore così come in atti, in quanto allo stato non sussistono i presupposti di legge né altre necessità atteso che la paventata e non provata conflittualità tra la coppia genitoriale non sembra allo stato sussistere tanto da generare disaccordi negli stessi.
- in subordine muovere fermo ammonimento al predetto servizio affinchè non attuino condotte miranti ad escludere la signora dalla vita di , risultando altamente Pt_2 Persona_1 pregiudizievoli per la salute e stabilità psicofisica della minore”.
2. L'impugnato Decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia, emesso in data 12.04.2024, ha rigettato le istanze paterne del 25.01.2024 e del 02.04.2024 nonché quella materna del 02.02.2024.
Con la prima istanza, il padre aveva chiesto - alla luce delle gravi criticità riscontrate nella valutazione depositata dal Servizio - una CTU urgente al fine di valutare la sua capacità genitoriale e quella della e di predisporre un apposito piano di supporto e di risoluzione delle fragilità in Pt_2
capo ai genitori.
Nella seconda istanza, aveva domandato il ripristino immediato delle modalità di visita Per_1
della minore con il padre (in ottemperanza del Decreto di data 19.05.2023 della Corte d'Appello di
Venezia - Sezione speciale per i Minori), la sostituzione dell'equipe del Servizio di Castelfranco
Veneto con altra competente ed imparziale (anche di diverso distretto), stante l'operato caratterizzato da un eccesso di potere, pregiudizievole, non tutelante per la minore e per la sua famiglia di origine in virtù dei principi che regolano l'affido etero-familiare, nonché la nomina urgente di un CTU per accertare la capacità genitoriale in capo allo stesso ed alla e per valutare il rapporto Per_1 Pt_2
della minore con entrambi i genitori e le sue attuali condizioni, disponendo altresì un piano di supporto e di risoluzione delle fragilità a beneficio dei medesimi genitori al fine di permettere il reinserimento della bambina nella famiglia d'origine nonché un chiaro calendario di permanenza della minore presso – eventualmente - ciascun genitore e con i collocatari.
3 Con la sua richiesta, la aveva inteso ottenere una disciplina ed una calendarizzazione degli Pt_2
incontri con la figlia, stante il lamentato comportamento inerte ed ostruzionistico nei suoi confronti tenuto dai Servizi di Castelfranco.
3. Ebbene, il provvedimento sottoposto a gravami - in particolare - ha evidenziato:
“Nella relazione dell' del 19.3.2024 (con le relazioni allegate del 15 e 19.3.2024 e 5.5.2023) Pt_3
è chiarito che la minore prosegue positivamente il collocamento presso la famiglia individuata dal servizio e dove si trova dal giorno 8.3.2023.
Da febbraio 2024, a causa del disagio grave manifestato dalla bambina al rientro (in più occasioni la bambina è tornata dagli incontri turbata e spesso trascorreva tutto il pomeriggio seguente dormendo), oltre che per il fatto che, per la presenza della madre presso l'abitazione del padre, la frequentazione madre-figlia avveniva fuori dal contesto predisposto dal servizio sociale affidatario, sono stati interrotti i rientri con pernottamento nel fine settimana presso l'abitazione del padre. Attualmente i genitori incontrano ogni settimana in spazio neutro la bambina e l'andamento degli incontri è sostanzialmente positivo. Quegli incontri, a causa delle disdette e della mancata reperibilità della madre, per lei, sono stati avviati solo il 27.2.2024”. La madre non ha dimostrato di voler effettivamente collaborare con il servizio sociale, verso cui mantiene un atteggiamento di diffidenza e critica e non ha chiarito le sue attuali condizioni lavorative e abitative, affermando genericamente che vive in un'abitazione a Piombino Dese e che non intende proseguire l'attuale occupazione in un'azienda. Invariato è risultato l'esito della valutazione delle capacità genitoriali dei genitori, illustrate nella relazione del servizio del 5.5.2023 da cui sono emersi fattori di rischio circa le carenze nelle relazioni interpersonali;
carenza di reti di integrazione sociale;
sfiducia verso le norme e le istituzioni;
scarsa consapevolezza e interesse per il bambino;
abuso di sostanze;
debole o carente capacità di assunzione di responsabilità; sindrome da risarcimento;
conflitti di coppia e violenza domestica.
Riguardo in particolare al padre, a causa della rigidità di pensiero, non è possibile mettere in discussione il suo ruolo di genitore e il ruolo che assegna alla figlia, così che non rende possibile la promozione della soggettività della bambina, che fa le esperienze del padre, iper adattandosi. Quelle modalità di controllo (lo si consideri soprattutto riguardo l'aspetto della funzione normativa per cui ha “scarsa consapevolezza dell'importanza di stabilire regole e limiti e manca di una coerenza interna alla funzione stessa”) e di rigidità sfuggono alla consapevolezza del genitore e rendono difficile la possibilità di cambiamento e di evoluzione.
Riguardo alla madre, a causa della mancanza di consapevolezza delle proprie difficoltà personali, con disponibilità solo apparente a intraprendere un percorso psicoterapico volto a rielaborare la propria storia personale, pare difficile la prognosi positiva sul recupero delle funzioni genitoriali.
La minore è seguita dalla NPI per un importante deficit nella capacità espressiva (conclamato disturbo del linguaggio). Necessita di stabilità in una routine che sia ampliata un po' alla volta a nuove esperienze in contesti educativi e di socializzazione.
La modifica del regime di visita della bambina con il padre effettuata dal servizio a seguito del malessere evidente manifestato dalla minore al rientro della sua permanenza presso l'abitazione paterna è stato disposto dal servizio sociale, concordando la decisione con il curatore speciale, in conformità a quanto stabilito dalla Corte d'Appello nella sua decisione 31.5.2023, secondo cui era fatta salva la “facoltà per il servizio di adeguare le visite alla situazione di fatto.” Preso atto di quanto diffusamente illustrato nella citata relazione del 19.3.2024, che si richiama integralmente, vanno rigettate le istanze avanzate in data 25.1.2024 e 2.4.2024 da parte del padre e in data 2.2.2024 da parte della madre della minore”.
4 4. A seguito di doveroso approfondimento in II Grado, la relazione di data 31.01.2025 a firma della
CTU, dott.ssa , ha messo in luce quanto segue. Persona_2
I. “il sig. oggi appare in grado: Per_1
- di connettersi con le proprie ragioni interiori (bisogni, desideri, timori);
- di mettersi in discussione calandosi nella storia familiare tenuto conto di tutte le vicende altamente conflittuali vissute con la sig.a ; Pt_2
- ad ammettere parzialmente eventuali comportamenti inadeguati rispetto a Sè (tema che dovrà affrontare maggiormente in psicoterapia);
- di comprendere che va salvaguardata da situazioni pericolose sia dal punto di vista Persona_1
fisico che psichico;
- di mettersi in un rapporto empatico con la figlia;
- parzialmente di reperire risorse (dovrà essere accompagnato nella scelta di chi lo aiuterà nell'accudimento della figlia riflettendo sulla fragilità della stessa).
Il sig. appare avere le sufficienti capacità genitoriali per svolgere il suo ruolo in modo Per_1 adeguato con la figlia ”. Persona_1
II. “La sig.a non ha presenziato agli incontri di CTU seppur invitata più volte. Parte_2
Da ciò che emerge agli atti e dalle informazioni acquisite non solo dal sig. ma anche dai Per_1
servizi sociali la stessa appare in forte difficoltà nel funzionamento di base psichico, oltre non aver ben compreso se la stessa agisca nei momenti di scompenso in risposta alla reazione di una sostanza psicotropa o per un disturbo di personalità che le impedisce di instaurare relazioni significative, occuparsi della prole e realizzarsi come persona anche nel lavoro. Si suggerisce pertanto, visto anche le regressioni di legate all'incapacità della madre ad essere costante nella sua presenza Persona_1
agli incontri protetti che vengano sospesi fino a quando la madre non verrà valutata sul piano psichico e tossicologico.
Si suggerisce che la sig.a inizi un percorso di valutazione psichiatrica presso l'ulss di residenza o di domicilio e un percorso di controllo bisettimanale delle urine presso il Serd di riferimento che dovrà essere costante nel tempo (almeno un anno). Alla valutazione psichiatrica dovrà seguire un progetto di cura e sostegno alla sig.a atto a stabilizzarla sul piano umorale e re-inserirla socialmente Pt_2
con un lavoro stabile e una residenza. Gli esiti dovranno essere inviati al servizio sociale che avrà in carico che potranno valutare la reintroduzione delle visite alla figlia in base alla Persona_1 costanza e all'impegno che dimostrerà la sig.a . Anche le telefonate eventuali (che dovranno Pt_2
essere gestite dai servizi sociali e non in autonomia dal sig. o dalla famiglia affidataria) Per_1 alla figlia dovranno essere sospese qualora non si ravvedesse l'impegno della sig.a nel farsi Pt_2 aiutare”.
5 III. “Tenuto conto di tutto quello che è stato osservato nella consulenza tecnica si ritiene che debba iniziare un percorso di riavvicinamento al padre in quanto appare la figura Persona_1
più stabile e in grado di occuparsi della minore rispetto alla madre.
Si ritiene che sia necessaria una certa gradualità nel passaggio ad una vita stabile della minore con il padre. Gli step che suggerisco sono diluiti nel tempo in base a un'ipotetica calendarizzazione che deve essere però controllata dal servizio affidatario (che dovrà essere cambiato totalmente) per verificare le risposte della piccola . Nel passato infatti tutti i cambiamenti sono stati Persona_1
programmati in modo repentino senza rispettare i tempi della minore (gli allontanamenti dal padre sono stati numerosi e improvvisi fin dai suoi primi mesi di vita).
Per , seppur inizialmente ha dovuto faticare ad adattarsi, i genitori affidatari attuali Persona_1
dopo ben 2 anni sono dei riferimenti importanti anche affettivi e visto la loro autentica disponibilità sarà necessario prevedere un collocamento misto per la minore almeno per i primi 18 mesi”.
IV. “Si suggeriscono le seguenti MODALITÀ tenuto conto che il padre ha dichiarato che investirà il suo tempo nella cura della figlia quando l'avrà con sè mettendo da parte i suoi impegni lavorativi.
Prima della fine dell'anno scolastico il padre potrà avere la figlia in forma libera nei seguenti giorni:
Primo mese
- week-end alternati da fine scuola (venerdì pomeriggio alla domenica sera prima di cena, preferibilmente entro le ore 19.30);
- un giorno infrasettimanale che dovrà coincidere con la logopedia della minore o con il nuoto in modo da far vivere anche al padre la responsabilità di occuparsi degli impegni della figlia;
Secondo mese
- week-end alternati da fine scuola (venerdì pomeriggio alla domenica sera prima di cena, preferibilmente entro le ore 19.30);
- un giorno infrasettimanale che dovrà coincidere con la logopedia della minore o con il nuoto in modo da far vivere anche al padre la responsabilità di occuparsi degli impegni della figlia;
- un altro giorno settimanale (il mercoledì o il giovedì dove non ha attività) da fine scuola alle ore
19.30.
I riaccompagnamenti presso la famiglia affidataria dovranno essere coordinati dal curatore in base alle disponibilità degli affidatari stessi.
Alternative:
- il padre porta la bambina a casa degli affidatari a Santa Cristina;
- gli affidatari ritirano la minore presso la casa del padre
- si trovano a metà strada in un posto decoroso magari vicino a un parco giochi visto l'arrivo della primavera.
6 Da fine scuola
- Settimane alternate in modo che possa frequentare i centri estivi in modo alternato di Persona_1
Montebelluna e quelli della zona di residenza del padre dove ci sono i suoi ex compagni della scuola materna.
Vacanze estive sia gli affidatari che il padre potranno fare una vacanza con anche per 10 giorni Persona_1
consecutivi.
Dovranno comunicarsi le ferie e il luogo di villeggiatura entro il 30 maggio 2025 e dovranno essere coordinati dal curatore speciale.
Da settembre 2025 a giugno 2026
potrà stare con il padre in via paritetica con i genitori affidatari con un calendario Persona_1
5+2+2: lunedì e martedì sempre con il padre - mercoledì e giovedì sempre con i genitori affidatari e week- end alternati da fine scuola al rientro del lunedì mattina.
Ognuno sarà autonomo nel gestire le malattie e dovrà informare il curatore, i servizi dello stato di salute di nel suo tempo. Persona_1
dovrà mantenere la scuola che oggi frequenta almeno per il prossimo anno scolastico Persona_1
2025-26. Se tutto procede regolarmente la minore potrà essere inserita in una scuola del territorio paterno per la III elementare, chiedendo un sacrificio logistico al padre in nome di una gradualità nei cambiamenti che mai è stata contemplata nella vita di questa bambina.
Per l'anno scolastico 2026-27 i genitori affidatari potranno stare con a week-end Persona_1
alternati da venerdì fine scuola alla domenica ore 19.30. E per dei periodi di vacanza (estiva o natalizia) se richiesto dovranno non superare la settimana tranne diversi accordi con il padre. Per
l'anno scolastico 2027-28 (IV elementare) i genitori affidatari vedranno o il sabato o Persona_1
la domenica senza pernotto e periodi di vacanza concordati con il padre se richiesti. Dalla V elementare la famiglia affidataria potrà sganciarsi dalla vita di . Se riterranno in modo Persona_1
autonomo e in accordo con il padre le frequentazioni potranno mantenersi in modo non programmato o per periodi di vacanza concordati con il sig. . Per_1
Tutte le festività dell'anno 2025 dovranno essere divise tra il padre e i genitori affidatari per permettere ad di inserirsi anche nella famiglia paterna e godere del loro effetto. Il padre Persona_1
per il primo anno non dovrà attivarsi alla ricerca di baby-sitter ma dovrà cercare, nel suo tempo, di occuparsi della figlia personalmente o con le risorse familiari a sua disposizione (zia cugina ecc per breve tempo) in modo da non far cambiare alla piccola le figure di riferimento avendone già avute troppe nel passato. Si sconsiglia al sig di attuare una convivenza con una eventuale Per_1
7 compagna fino ai 9 anni di avendo l'accortezza di iniziare una tale esperienza con una Persona_1
progettualità solida per il bene della figlia.
Le telefonate dovranno essere giornaliere al padre e agli affidatari quando la minore non è con loro tra le ore 19.00 e le ore 20.30, chiama chi ha con sé la bambina.
In ogni visita medica della minore dovrà essere coinvolto il padre che potrà essere presente nello studio medico anche assieme alla sig.a avvisandolo non appena viene comunicato CP_1
l'appuntamento dal medico di base o dall' Se non potrà presenziare per motivi importanti dovrà Pt_3
prontamente comunicarlo e avere dal servizio sociale diagnosi e terapia.
Si suggerisce che il sig, non abbia più contatti con la sig.a (nè telefonici nè Per_1 Pt_2
tantomeno in presenza) e che la stessa si rivolga ai servizi sociali per avere informazioni sulla figlia.
Se necessario il sig. dovrebbe essere autorizzato a rivolgersi anche alle forze dell'ordine Per_1
per garantire la tutela della figlia . Persona_1
Pare necessario, inoltre, che la minore venga presa in carico dal servizio dell'età evolutiva per offrire uno spazio terzo dove rileggere le sue difficoltà e avere risposte competenti alle sue domande circa il suo passato e soprattutto l'assenza della madre”.
V. Osservazioni alla CTU dell'avv. Alessandra Del Giudice, CURATRICE SPECIALE della minore, di data 17.02.2025:
“Letta la bozza dell'Elaborato Peritale concorda nelle rese conclusioni. Per mero scrupolo rileva la Co necessita che i tempi e le modalità di gestione di ad opera della famiglia affidataria siano mantenuti almeno sino a che la stessa non abbia superato o dimostrato di essere in grado di superare le forti criticità che hanno limitato il Suo sviluppo, atteso che il Sig , pur padre sicuramente Per_1 affettuoso, e presente, non ha gli strumenti per supportarla in questo percorso. Osserva che l'avvicendamento nell'incarico di diversi Servizi Sociale, renderà maggiormente neutro il rapporto tra le Parti interessate con beneficio per la minore e dovrà essere finalizzato a agevolare la necessaria cooperazione tra il Sig e la famiglia affidataria Imprescindibile per il corretto e Per_1 fruttuoso sviluppo della Minore e il Suo affrancamento dalla situazione di grave disagio in cui versa attesa l'Assenza materna. Riguardo alla figura della sig ra si rileva come le sue crititicità, Pt_2 che ha dimostrato di non voler concretamente affrontare in questi anni, siano gravemente penalizzanti per la Minore la quale necessitata ad avere una figura femminili qualificata di riferimento ma concretamente presente. Pertanto, sia pur con tutte le riserve affettive del caso, non si può non concordare con la posizione assunta dalla Ctu”.
VI. Osservazioni del CTP-TREVISAN di data 14.02.2025:
Si chiede al CTU di rivedere la propria proposta alla luce della seguente proposta:
Primo mese
- week-end alternati da fine scuola (venerdì pomeriggio alla domenica sera prima di cena
(preferibilmente entro le ore 19.30);
- due giorni infrasettimanali (martedì o mercoledì) di cui uno dovrà coincidere con la logopedia della minore o con il nuoto in modo da far vivere anche al padre la responsabilità di occuparsi degli impegni della figlia. In tali giorni il padre dovrà riaccompagnare a casa degli affidatari la minore alle ore 19.30
8 Secondo mese
- tre week al mese con il padre, di cui due consecutivi (venerdì pomeriggio alla domenica sera prima di cena, preferibilmente entro le ore 19.30);
- due giorni infrasettimanali (martedì o mercoledì), di cui uno dovrà coincidere con la logopedia della minore o con il nuoto in modo da far vivere anche al padre la responsabilità di occuparsi degli impegni della figlia.
In tali giorni la minore starà a dormire con il padre, che provvederà a riaccompagnarla direttamente a scuola
Da fine scuola tre week al mese con il padre, di cui due consecutivi (venerdì pomeriggio al lunedì mattina) -
Settimane alternate in modo che possa frequentare i centri estivi in modo alternato di Persona_1
Montebelluna e quelli della zona di residenza del padre dove ci sono i suoi ex compagni della scuola materna.
Vacanze estive gli affidatari potranno fare una vacanza con anche per 10 giorni consecutivi mentre il Persona_1 padre potrà portare la figlia in vacanza anche per due settimane consecutive. Dovranno comunicarsi le ferie e il luogo villeggiatura entro il 30 maggio 2025 e dovranno essere coordinati dal curatore speciale.
Vacanze di Natale 2025: potrà vedere i genitori affidatari per lo scambio dei regali e Persona_1 stare con loro per tre giorni consecutivi da concordarsi
Da settembre 2025 a giugno 2026
potrà stare il mercoledì e giovedì (con pernotto) sempre con i genitori affidatari e 1 Persona_1 week- end al mese dal sabato mattina al lunedì mattina ove verrà accompagnata a scuola. Per il giorni rimanenti e tre week end al mese (due dei quali consecutivi) sempre con il padre, il quale provvederà ad accompagnare la figlia direttamente a scuola.
dovrà mantenere la scuola che oggi frequenta almeno per il prossimo anno scolastico Persona_1
2025-26. Se tutto procede regolarmente la minore potrà essere inserita in una scuola del territorio paterno per la III elementare, chiedendo un sacrificio logistico al padre in nome di una gradualità nei cambiamenti che mai è stata contemplata nella vita di questa bambina. Per l'anno scolastico 2026-27 i genitori affidatari potranno stare con per due weekend Persona_1 al mese, o il sabato o la domenica dalle ore 10 fino alle ore 20.00 Per le vacanze natalizie, se richiesto, gli affidatari potranno vedere la minore un giorno da concordarsi con il padre e durante le vacanze estive da concordarsi con il padre non più di tre giorni anche consecutivi.
Dalla IV elementare la famiglia affidataria potrà sganciarsi dalla vita di . Se riterranno Persona_1 in modo autonomo e in accordo con il padre le frequentazioni potranno mantenersi in modo non programmato o per periodi di vacanza concordati con il sig. . Per_1 Per quanto attiene l'indicazione data circa la necessità che il padre non intrattenga ulteriori rapporti con la madre, soprattutto atti a favorire i rapporti con la minore nell'ambito degli spazi protetti, si condivide pienamente l'opinione del CTU. Si demanda alla valutazione del Servizio invece l'opportunità o meno che vi siano contatti tra il sig. e i nonni che per tutto questo Per_1 Pt_2 tempo hanno mantenuto contatti telefonici costanti con il padre al fine di avere notizie della nipote.
Probabilmente tale aspetto potrebbe essere mantenuto. Infine, si sottolinea la necessità che, nell'ambito del progetto di reinserimento familiare della bambina sia prevista – diversamente da quanto accaduto fino ad ora – una fattiva e concreta cooperazione del Servizio incaricato con il Dott. psicoterapeuta che sostiene il Parte_4 lavoro sulla funzione genitoriale del sig. , affinchè tutti gli interlocutori coinvolti possano Per_1 lavorare proficuamente insieme nella medesima direzione.
9 VII. REPLICHE FINALI del CTU del 17.02.2025:
“Pur comprendendo il desiderio profondo e autentico del sig. di avere la figlia con sé nel Per_1
più breve tempo possibile. Sono a ribadire che è necessario rendere più graduale l'allontanamento di dalla famiglia affidataria che per due anni ha rappresentato un punto di riferimento Persona_1
importante per la minore.
Sono pertanto a confermare quanto riportato nella bozza di relazione concordando con la dr.ssa
CTP del sig. , che è necessaria una fattiva e concreta cooperazione del Servizio Per_3 Per_1
incaricato con il Dott. psicoterapeuta che sostiene il lavoro sulla funzione Parte_4
genitoriale del sig. , affinchè tutti gli interlocutori coinvolti possano lavorare proficuamente Per_1 insieme nella medesima direzione”.
5. A questo punto, considerato che la capacità genitoriale va sempre valutata nell'attualità ed in una visione prospettica, non si sono rilevate criticità tali da compromettere il ruolo paterno di Parte_1 che pare essere conscio delle sue “lacune” nonché desideroso di porvi rimedio nell'interesse
[...]
della figlia minore a cui ha mostrato di tenere profondamente.
6. Il principale obiettivo è quello di garantire a un ausilio strumentale al migliore inserimento Per_1 di nel contesto familiare paterno;
l'attenzione deve continuare ad essere Persona_1
opportunamente focalizzata sul recupero per gradi delle carenze pregresse in funzione di un consolidamento della genitorialità e della realizzazione del pieno e duraturo benessere della minore assieme al padre.
Si tratta di un programma particolarmente articolato [quello elaborato dalla dott.ssa perché la Per_2 minore ha un'età delicata, vive una situazione complessa segnata dall'inadeguatezza e completa assenza della madre, ha consolidato un legame affettivo con gli attuali collocatari e deve abituarsi lentamente e con estrema cautela a nuove situazioni che potrebbero risultare destabilizzanti se non introdotte con speciale gradualità, necessaria anche per agevolare il padre nel difficile compito di riuscire a seguire la figlia in modo sempre più autonomo.
7. Nel parere reso dalla Procura Generale di Venezia il 14.03.2025, è stato precisato:
“dichiara di intervenire e chiede che l'assetto dei rapporti tra il ricorrente e la figlia minore e tra quest'ultima e gli affidatari sia determinato secondo le indicazioni della CTU”.
8. Pertanto, questa Corte ritiene proficuo mantenere - in un'ottica c.d. riparatoria di ampio respiro - la massima collaborazione fra il padre e gli attuali affidatari, con la mediazione, il costante supporto ed il monitoraggio dei Servizi Sociali competenti inderogabilmente per territorio, salvo eventuale modifica dei componenti dell'equipe che ha finora seguito Per_1
e che si è rapportata con .
[...] Parte_1
10 Il calendario indicato dalla dott.ssa all'esito del contraddittorio con le parti, risulta il Per_2
migliore strumento per realizzare gli obiettivi stabiliti a beneficio della minore e non può che essere condiviso in toto;
ciò comporta - inevitabilmente - una “proroga” dell'affidamento etero- familiare di per il tempo necessario al compimento del programma stilato in sede Persona_1
di CTU a cui si fa rinvio.
9. Non resta che modificare la pronuncia impugnata nei termini di cui è detto.
10. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese legali, mentre le spese di
CTU vanno poste a carico dei genitori al 50% ciascuno.
PQM
1. ACCOGLIE parzialmente il gravame proposto da , DISPONE la proroga Parte_5 dell'affidamento etero-familiare in essere della minore almeno per Persona_1
ulteriori 18 mesi e DISCIPLINA le visite paterne e la reintegrazione della genitorialità paterna conformemente al calendario indicato dal CTU alle pagine 100-101-102-103 della perizia.
2. RIGETTA il gravame di Parte_2
3. COMPENSA le spese del grado.
4. PONE definitivamente le spese di CTU a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali.
Venezia, 21.03.2025.
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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