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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/05/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei
Giudici:
Dr. Giuseppe Disabato Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n.
12200/2024 R.G. pendente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Cardone, in virtù di procura in atti Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arcangelo Giuseppe Annunziata e CP_1
Viviana Rita Cellamare, in virtù di procura in atti
- RESISTENTE-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 19.3.2025 la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni conformi declinate dai procuratori delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.11.2024 premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 1442/2008 del 6/9.6.2008 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con
[...] recependo le condizioni di cui alla convenzione dagli stessi CP_1 sottoscritta che prevedevano a suo carico l'obbligo di contribuire al Pers Per mantenimento dei figli e mediante la corresponsione all'ex coniuge di un contributo mensile di €650,00, oltre rivalutazione annuale istat e spese straordinarie;
- con ricorso congiunto del 15.10.2020, le parti chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio e, in particolare, la revoca del contributo paterno al Pers mantenimento del figlio divenuto economicamente autosufficiente;
- il Tribunale accoglieva il ricorso con decreto del 22.12.2020 emesso nell'ambito del giudizio n.r.g. 4629/2020; Per
- nelle more, il figlio aveva compiuto 27 anni senza, tuttavia, né concludere gli studi universitari, né adoperarsi fattivamente per la ricerca di un'occupazione; Per
- aveva interrotto qualsiasi contatto con il padre, non rispondendo alle proposte di lavoro che egli gli inviava;
- lo stato di salute del figlio non gli impediva di svolgere un'attività di lavoro;
- che egli, in pensione dall'1.9.2023, aveva visto ridotto il proprio reddito, anche perché gravato dall'onere di pagamento delle rate per il riscatto contributivo della laurea;
- che il coniuge aveva donato la propria quota di proprietà della casa coniugale, riservandosi il diritto di usufrutto;
tutto quanto premesso, chiedeva la revoca del contributo da egli dovuto alla resistente per Per il mantenimento del figlio , con condanna della a restituire in suo favore le CP_1 somme versate a tale titolo a decorrere dalla proposizione della domanda e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
Fissata la comparizione personale delle parti e inoltrati gli atti al PM perché intervenisse in giudizio, si costituiva la quale, pur fornendo una diversa ricostruzione CP_1 dei fatti di causa ed evidenziando che le offerte di lavoro indicate dal ricorrente non erano compatibili con lo stato di salute del figlio, non si opponeva alla domanda del ricorrente, Per evidenziando che nel marzo 2024 aveva sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato con una società estera.
All'udienza del 19.3.2025, ascoltate le parti, la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dai procuratori, senza assegnazione di ulteriori termini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta di modifica delle condizioni di divorzio deve essere accolta.
Come noto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
13/2/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus
e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello
Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
24/9/2002 n. 13863). Per Nel caso di specie è pacifico che il figlio della coppia, , abbia raggiunto l'indipendenza economica avendo la stessa resistente, la quale non si è opposta all'accoglimento delle Per richieste avanzate dal con il ricorso introduttivo, rappresentato che ha Pt_1 sottoscritto contratto di lavoro nel marzo 2024.
Conseguentemente va revocato, con decorrenza dalla proposizione della presente Per domanda, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio , con conseguente obbligo della alla restituzione in favore del ricorrente delle somme CP_1 eventualmente percepite a tale titolo;
attesa l'assenza di figli non economicamente indipendenti, va altresì revocata l'assegnazione della casa coniugale in favore della
CP_1
In ragione dell'omessa opposizione della parte resistente a tutte le richieste avanzate dalla parte ricorrente, le spese processuali vanno integralmente compensate.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di così provvede: CP_1
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio recepite con sentenza n. 1442/2008 del 6-9.6.2008, come già modificata con decreto del
22.12.20 emesso nell'ambito del giudizio recante n.r.g. 4629/2020:
- revoca, con decorrenza dalla presente domanda, l'obbligo posto in capo al di corrispondere alla a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 CP_1 Per del figlio , la somma di €400,00 mensile oltre rivalutazione istat e oltre al
50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della prole;
conseguentemente, dichiara la tenuta alla restituzione in favore del CP_1 delle somme eventualmente percepite a tale titolo dall'instaurazione Pt_1 della lite all'attualità;
- revoca l'assegnazione della casa familiare in favore della CP_1
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il
6.5.2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei
Giudici:
Dr. Giuseppe Disabato Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n.
12200/2024 R.G. pendente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Cardone, in virtù di procura in atti Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arcangelo Giuseppe Annunziata e CP_1
Viviana Rita Cellamare, in virtù di procura in atti
- RESISTENTE-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 19.3.2025 la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni conformi declinate dai procuratori delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.11.2024 premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 1442/2008 del 6/9.6.2008 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con
[...] recependo le condizioni di cui alla convenzione dagli stessi CP_1 sottoscritta che prevedevano a suo carico l'obbligo di contribuire al Pers Per mantenimento dei figli e mediante la corresponsione all'ex coniuge di un contributo mensile di €650,00, oltre rivalutazione annuale istat e spese straordinarie;
- con ricorso congiunto del 15.10.2020, le parti chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio e, in particolare, la revoca del contributo paterno al Pers mantenimento del figlio divenuto economicamente autosufficiente;
- il Tribunale accoglieva il ricorso con decreto del 22.12.2020 emesso nell'ambito del giudizio n.r.g. 4629/2020; Per
- nelle more, il figlio aveva compiuto 27 anni senza, tuttavia, né concludere gli studi universitari, né adoperarsi fattivamente per la ricerca di un'occupazione; Per
- aveva interrotto qualsiasi contatto con il padre, non rispondendo alle proposte di lavoro che egli gli inviava;
- lo stato di salute del figlio non gli impediva di svolgere un'attività di lavoro;
- che egli, in pensione dall'1.9.2023, aveva visto ridotto il proprio reddito, anche perché gravato dall'onere di pagamento delle rate per il riscatto contributivo della laurea;
- che il coniuge aveva donato la propria quota di proprietà della casa coniugale, riservandosi il diritto di usufrutto;
tutto quanto premesso, chiedeva la revoca del contributo da egli dovuto alla resistente per Per il mantenimento del figlio , con condanna della a restituire in suo favore le CP_1 somme versate a tale titolo a decorrere dalla proposizione della domanda e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
Fissata la comparizione personale delle parti e inoltrati gli atti al PM perché intervenisse in giudizio, si costituiva la quale, pur fornendo una diversa ricostruzione CP_1 dei fatti di causa ed evidenziando che le offerte di lavoro indicate dal ricorrente non erano compatibili con lo stato di salute del figlio, non si opponeva alla domanda del ricorrente, Per evidenziando che nel marzo 2024 aveva sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato con una società estera.
All'udienza del 19.3.2025, ascoltate le parti, la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dai procuratori, senza assegnazione di ulteriori termini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta di modifica delle condizioni di divorzio deve essere accolta.
Come noto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
13/2/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus
e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello
Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
24/9/2002 n. 13863). Per Nel caso di specie è pacifico che il figlio della coppia, , abbia raggiunto l'indipendenza economica avendo la stessa resistente, la quale non si è opposta all'accoglimento delle Per richieste avanzate dal con il ricorso introduttivo, rappresentato che ha Pt_1 sottoscritto contratto di lavoro nel marzo 2024.
Conseguentemente va revocato, con decorrenza dalla proposizione della presente Per domanda, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio , con conseguente obbligo della alla restituzione in favore del ricorrente delle somme CP_1 eventualmente percepite a tale titolo;
attesa l'assenza di figli non economicamente indipendenti, va altresì revocata l'assegnazione della casa coniugale in favore della
CP_1
In ragione dell'omessa opposizione della parte resistente a tutte le richieste avanzate dalla parte ricorrente, le spese processuali vanno integralmente compensate.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di così provvede: CP_1
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio recepite con sentenza n. 1442/2008 del 6-9.6.2008, come già modificata con decreto del
22.12.20 emesso nell'ambito del giudizio recante n.r.g. 4629/2020:
- revoca, con decorrenza dalla presente domanda, l'obbligo posto in capo al di corrispondere alla a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 CP_1 Per del figlio , la somma di €400,00 mensile oltre rivalutazione istat e oltre al
50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della prole;
conseguentemente, dichiara la tenuta alla restituzione in favore del CP_1 delle somme eventualmente percepite a tale titolo dall'instaurazione Pt_1 della lite all'attualità;
- revoca l'assegnazione della casa familiare in favore della CP_1
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il
6.5.2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato