CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/10/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3534/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Maura Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9979/2024, pubblicata il 18.11.2024,
TRA
(C.F. ) in persona dell'Avv. Simona Serchi rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Margherita Grassi Catapano di Milano (C.F. ) C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso Europa n. 10
-APPELLANTE CONTRO
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante Ing. Controparte_1 P.IVA_2 [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Lioia (C.F. CP_1
) e AN AR (C.F. ), elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso il di loro studio in Foggia, via Giulio De Petra n. 1
-APPELLATO-
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza Tribunale di Milano n. 9979/2024: Nel merito: pagina 1 di 5 Accogliere il presente appello per tutti i motivi in atti, e per l'effetto riformare la sentenza n. 9979/2024 del Tribunale di Milano, rigettando tutte le domande risarcitorie, oltre che di
“storno/rimborso” delle fatture, avanzate nei confronti di e dichiarando altresì Parte_1 l'inammissibilità e/o inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali, con condanna dell'appellato alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla corresponsione fino all'effettiva restituzione. In via istruttoria Si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'ufficio di primo grado. In ogni caso Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori fiscali come per legge, ed interessi legali dalla corresponsione della somma corrisposta a titolo di rimborso delle spese di lite del primo grado sino al saldo.
Per Controparte_1 perché piaccia all'Ill.ma Corte, contrariis reiectis, definitivamente giudicando per le motivazioni di fatto e di diritto di cui in premessa, ovvero per quelle altre diverse, che risulteranno opportune e di giustizia, anche equitativamente, voglia, In via definitiva rigettare il proposto appello, perché infondato in fatto e diritto e quindi confermare il provvedimento appellato. conseguentemente e per l'effetto condannare parte appellante, in p. del l.r.p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio di appello da distrarsi disgiuntamente, pro quota in favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione della metà. In via istruttoria: si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co., c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado. FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 9979/2024 con cui il Parte_1
Tribunale di Milano ha accolto le domande di e così, accertato Controparte_1
l'inadempimento contrattuale di nella fornitura di servizi telefonici/internet, Pt_1 condannato la società a stornare tutte le fatture emesse in forza del contratto inter partes dal 21/7/22 fino al 17/10/2022 nonché a pagare a le somme di €195,00 a titolo di indennizzo CP_2 ed € 11.500,00 a titolo di risarcimento del danno. In particolare il Tribunale ha ritenuto che non avesse esattamente adempiuto le Pt_1 obbligazioni a suo carico derivanti dal contratto sottoscritto il 21.7.2022 con consistenti, CP_1 prima fra tutte, in una tempestiva attivazione dei servizi, che sarebbe dovuta avvenire entro 60 giorni dalla stipula ed avvenuta invece solo in data 17.10.2022. Tale circostanza secondo le valutazioni del Tribunale, che ha istruito la causa mediante l'escussione dei testi indicati dall'attore, avrebbe determinato per la perdita di due importanti incarichi di lavoro per € CP_1
4.000,00 ed € 7.000,00. L'appellante ha contestato la decisione del Tribunale con riferimento ai capi di condanna di storno delle fatture e di risarcimento del danno. Non ha invece impugnato la condanna al pagamento dell'indennizzo. Quanto alla condanna di storno delle fatture l'appellante ha contestato le genericità della relativa domanda, non essendo stato specificato dall'attore quali fossero le fatture oggetto della richiesta e non essendo neppure mai state prodotte in giudizio. ha dedotto in proposito Pt_1
pagina 2 di 5 di aver emesso la prima fattura con riferimento al contratto oggetto di causa solo nel Novembre 2022. Quanto alla condanna di risarcimento per lucro cessante parte appellante ha censurato la valutazione del Tribunale in ordine alla prova del danno, fondata essenzialmente su quanto emerso in sede testimoniale senza alcuna valorizzazione della condotta del CP_1 si è costituito nel presente giudizio di appello chiedendo la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata. La causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe all'udienza del 30/9/2025. La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello ex 348 bis c.p.c. può ritenersi implicitamente superata e disattesa dalla Corte con l'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter cpc) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (cd. ordinanza filtro). Ritiene infatti la Corte che l'appello sia fondato e debba essere accolto. È fondato il primo motivo relativo alla genericità della domanda di storno delle fatture. Anzitutto va premesso che l'Ing. è stato intestatario di due contratti : un primo CP_1 Pt_1 contratto del 27.10.2021 (doc. 1 fascicolo ), n. 20082175, con servizi regolarmente Pt_1 attivati, erogati e fruiti, ed infine cessati a seguito di disdetta richiesta dall'utente in data 8.08.2022; un secondo contratto del 21.07.2022 (doc. 5 fascicolo ), che ha avuto un Pt_1 ritardo nell'attivazione e i cui servizi sono stati attivati in data 14.10.2022, con assegnazione del nuovo codice cliente n. 21072811. La domanda svolta da di storno delle fatture è del tutto generica: l'attore, odierno CP_1 appellato, non ha né identificato né prodotto le fatture in questione. Non vi è dunque alcune prova che le stesse siano state emesse in relazione al contratto in questione nel periodo indicato. Risulta prodotta in giudizio un'unica fattura per il periodo dal 1.9.2022 al 30.9.2022 che tuttavia è riferita al primo contratto n. 20082175 sottoscritto da il 27.10.2021, con riferimento CP_1 quale non è mai stata lamentata alcuna disfunzione e comunque estraneo al presente giudizio. I restanti motivi di appello, concernenti la condanna al risarcimento del danno, possono essere trattati congiuntamente e risultano anch'essi fondati. Il Tribunale ha fondato l'accoglimento della domanda di risarcimento sulla produzione documentale dell'attore (comunicazioni con clienti) e sulla prova testimoniale assunta, ritenendo provato il mancato guadagno per € 11.500,00 da ricondursi alla perdita di due incarichi, con ET International Inc. Italy per l'importo di € 4.500,00 e con CH Srl per l'importo di € 7.000,00, a causa l'impossibilità di avere una connessione stabile. Va innanzitutto affermata l'assoluta impossibilità di equiparare il danno da mancato guadagno all'importo dei corrispettivi che avrebbe tratto dall'esecuzione dei contratti rifiutati CP_1
(asseritamente per la mancata connessione), atteso che il suddetto danno è rappresentato soltanto dall'utile che avrebbe tratto dagli stessi, con detrazione delle spese sopportate per dar corso agli incarichi: il difetto radicale di prova sull'esistenza stessa di detto margine di utile (essendo ben possibile determinati incarichi non siano in alcun modo profittevoli), per ciò solo, comporta l'infondatezza della domanda risarcitoria. A tale conclusione portano del resto ulteriori elementi. Anzitutto ha introdotto il giudizio per chiedere il risarcimento di danni derivati dalla CP_1 mancata prestazione lavorativa del mese di settembre verso la società Matcpoint, ed allo stesso tempo ha egli stesso prodotto in giudizio una fattura intestata a detta società, per prestazioni pagina 3 di 5 rese proprio nel mese di settembre 2022 (“Consulenze Digital Marketing Settembre – Dicembre '22”, doc. 9). Ciò è significativo del fatto che, come ha lavorato per CH nel mese di settembre 2022, così avrebbe potuto lavorare anche per altri clienti, e dunque per ET. Inoltre ai sensi dell'art 1227 c.c. deve essere considerato il tempo trascorso tra la prima richiesta di incarico e la risposta, e tra il primo asserito incarico ed il secondo. La consulenza ET è stata richiesta in data 16 settembre 2022, e, nonostante la presunta urgenza dell'incarico, l'Ing. ha risposto dopo due settimane. Tale mancato riscontro ben potrebbe essere stata la causa CP_1 per cui i terzi hanno rifiutato di attendere che l'appellato risolvesse i suoi problemi. Inoltre non vi è prova che nel corso delle settimane intercorse tra la richiesta di incarico e la risposta CP_1 abbia cercato in alcun modo di reperire una diversa connessione internet e non può non osservarsi come la connessione internet sia un bene estremamente fungibile e di facilissima reperibilità, e gli strumenti disponibili sul mercato siano i più numerosi e del tutto affidabili (non solo per l'invio di mail, come ritenuto dal Tribunale). Gli incarichi rinunciati, come detto, sono peraltro due, e tra essi intercorre un lasso di tempo di tre settimane: il primo di ET (mail del 16.09.2022) ed il secondo di OI (mail del 4.10.2022), cosicché, con l'adozione dell'ordinaria diligenza, una volta perso il primo incarico qualsiasi professionista – con l'adozione dell'ordinaria diligenza - avrebbe dovuto attivarsi per procurarsi una idonea connessione internet sostitutiva. Tutto ciò anche alla luce del profilo professionale di che è un ingegnere con specializzazione in ingegneria aeronautica e CP_1 quindi certamente dotato di speciali competenze digitali (tanto che gli incarichi che assume di aver perso sarebbero state proprio consulenze nel capo del digital marketing). Per tutto quanto esposto l'eccezione svolta da ai sensi dell'art. 1227 cc risulta fondata Pt_1 ed idonea ad interrompere il nesso causale tra i lamentati disservizi ed il danno da mancato guadagno. L'appello deve pertanto essere accolto, con riforma della sentenza impugnata per quanto impugnato. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza (dell'appellante per la quasi totalità delle domande svolte) e sono liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi di cui al DM n. 147/22 (minimi solo quanto alla fase di trattazione in secondo grado, esauritasi nell'udienza di comparizione), tenuto conto del valore della controversia (€11.500,00) e della rilevanza delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.9979/2024 così provvede:
[...]
1. accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata annulla la statuizione di cui al dispositivo capo 1) e la condanna risarcitoria di cui dispositivo capo 2) dell'appellata sentenza.
2. condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1 Pt_1 delle spese processuali, liquidate quanto al giudizio avanti il Tribunale in complessivi €
[...]
5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione ed € 1.701 per la fase decisionale) e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in complessivi € 4.888,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed €1.911,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali. pagina 4 di 5 Così deciso in Milano il 06.10.2025
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Maura Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9979/2024, pubblicata il 18.11.2024,
TRA
(C.F. ) in persona dell'Avv. Simona Serchi rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Margherita Grassi Catapano di Milano (C.F. ) C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso Europa n. 10
-APPELLANTE CONTRO
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante Ing. Controparte_1 P.IVA_2 [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Lioia (C.F. CP_1
) e AN AR (C.F. ), elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso il di loro studio in Foggia, via Giulio De Petra n. 1
-APPELLATO-
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza Tribunale di Milano n. 9979/2024: Nel merito: pagina 1 di 5 Accogliere il presente appello per tutti i motivi in atti, e per l'effetto riformare la sentenza n. 9979/2024 del Tribunale di Milano, rigettando tutte le domande risarcitorie, oltre che di
“storno/rimborso” delle fatture, avanzate nei confronti di e dichiarando altresì Parte_1 l'inammissibilità e/o inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali, con condanna dell'appellato alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla corresponsione fino all'effettiva restituzione. In via istruttoria Si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'ufficio di primo grado. In ogni caso Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori fiscali come per legge, ed interessi legali dalla corresponsione della somma corrisposta a titolo di rimborso delle spese di lite del primo grado sino al saldo.
Per Controparte_1 perché piaccia all'Ill.ma Corte, contrariis reiectis, definitivamente giudicando per le motivazioni di fatto e di diritto di cui in premessa, ovvero per quelle altre diverse, che risulteranno opportune e di giustizia, anche equitativamente, voglia, In via definitiva rigettare il proposto appello, perché infondato in fatto e diritto e quindi confermare il provvedimento appellato. conseguentemente e per l'effetto condannare parte appellante, in p. del l.r.p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio di appello da distrarsi disgiuntamente, pro quota in favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione della metà. In via istruttoria: si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co., c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado. FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 9979/2024 con cui il Parte_1
Tribunale di Milano ha accolto le domande di e così, accertato Controparte_1
l'inadempimento contrattuale di nella fornitura di servizi telefonici/internet, Pt_1 condannato la società a stornare tutte le fatture emesse in forza del contratto inter partes dal 21/7/22 fino al 17/10/2022 nonché a pagare a le somme di €195,00 a titolo di indennizzo CP_2 ed € 11.500,00 a titolo di risarcimento del danno. In particolare il Tribunale ha ritenuto che non avesse esattamente adempiuto le Pt_1 obbligazioni a suo carico derivanti dal contratto sottoscritto il 21.7.2022 con consistenti, CP_1 prima fra tutte, in una tempestiva attivazione dei servizi, che sarebbe dovuta avvenire entro 60 giorni dalla stipula ed avvenuta invece solo in data 17.10.2022. Tale circostanza secondo le valutazioni del Tribunale, che ha istruito la causa mediante l'escussione dei testi indicati dall'attore, avrebbe determinato per la perdita di due importanti incarichi di lavoro per € CP_1
4.000,00 ed € 7.000,00. L'appellante ha contestato la decisione del Tribunale con riferimento ai capi di condanna di storno delle fatture e di risarcimento del danno. Non ha invece impugnato la condanna al pagamento dell'indennizzo. Quanto alla condanna di storno delle fatture l'appellante ha contestato le genericità della relativa domanda, non essendo stato specificato dall'attore quali fossero le fatture oggetto della richiesta e non essendo neppure mai state prodotte in giudizio. ha dedotto in proposito Pt_1
pagina 2 di 5 di aver emesso la prima fattura con riferimento al contratto oggetto di causa solo nel Novembre 2022. Quanto alla condanna di risarcimento per lucro cessante parte appellante ha censurato la valutazione del Tribunale in ordine alla prova del danno, fondata essenzialmente su quanto emerso in sede testimoniale senza alcuna valorizzazione della condotta del CP_1 si è costituito nel presente giudizio di appello chiedendo la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata. La causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe all'udienza del 30/9/2025. La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello ex 348 bis c.p.c. può ritenersi implicitamente superata e disattesa dalla Corte con l'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter cpc) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (cd. ordinanza filtro). Ritiene infatti la Corte che l'appello sia fondato e debba essere accolto. È fondato il primo motivo relativo alla genericità della domanda di storno delle fatture. Anzitutto va premesso che l'Ing. è stato intestatario di due contratti : un primo CP_1 Pt_1 contratto del 27.10.2021 (doc. 1 fascicolo ), n. 20082175, con servizi regolarmente Pt_1 attivati, erogati e fruiti, ed infine cessati a seguito di disdetta richiesta dall'utente in data 8.08.2022; un secondo contratto del 21.07.2022 (doc. 5 fascicolo ), che ha avuto un Pt_1 ritardo nell'attivazione e i cui servizi sono stati attivati in data 14.10.2022, con assegnazione del nuovo codice cliente n. 21072811. La domanda svolta da di storno delle fatture è del tutto generica: l'attore, odierno CP_1 appellato, non ha né identificato né prodotto le fatture in questione. Non vi è dunque alcune prova che le stesse siano state emesse in relazione al contratto in questione nel periodo indicato. Risulta prodotta in giudizio un'unica fattura per il periodo dal 1.9.2022 al 30.9.2022 che tuttavia è riferita al primo contratto n. 20082175 sottoscritto da il 27.10.2021, con riferimento CP_1 quale non è mai stata lamentata alcuna disfunzione e comunque estraneo al presente giudizio. I restanti motivi di appello, concernenti la condanna al risarcimento del danno, possono essere trattati congiuntamente e risultano anch'essi fondati. Il Tribunale ha fondato l'accoglimento della domanda di risarcimento sulla produzione documentale dell'attore (comunicazioni con clienti) e sulla prova testimoniale assunta, ritenendo provato il mancato guadagno per € 11.500,00 da ricondursi alla perdita di due incarichi, con ET International Inc. Italy per l'importo di € 4.500,00 e con CH Srl per l'importo di € 7.000,00, a causa l'impossibilità di avere una connessione stabile. Va innanzitutto affermata l'assoluta impossibilità di equiparare il danno da mancato guadagno all'importo dei corrispettivi che avrebbe tratto dall'esecuzione dei contratti rifiutati CP_1
(asseritamente per la mancata connessione), atteso che il suddetto danno è rappresentato soltanto dall'utile che avrebbe tratto dagli stessi, con detrazione delle spese sopportate per dar corso agli incarichi: il difetto radicale di prova sull'esistenza stessa di detto margine di utile (essendo ben possibile determinati incarichi non siano in alcun modo profittevoli), per ciò solo, comporta l'infondatezza della domanda risarcitoria. A tale conclusione portano del resto ulteriori elementi. Anzitutto ha introdotto il giudizio per chiedere il risarcimento di danni derivati dalla CP_1 mancata prestazione lavorativa del mese di settembre verso la società Matcpoint, ed allo stesso tempo ha egli stesso prodotto in giudizio una fattura intestata a detta società, per prestazioni pagina 3 di 5 rese proprio nel mese di settembre 2022 (“Consulenze Digital Marketing Settembre – Dicembre '22”, doc. 9). Ciò è significativo del fatto che, come ha lavorato per CH nel mese di settembre 2022, così avrebbe potuto lavorare anche per altri clienti, e dunque per ET. Inoltre ai sensi dell'art 1227 c.c. deve essere considerato il tempo trascorso tra la prima richiesta di incarico e la risposta, e tra il primo asserito incarico ed il secondo. La consulenza ET è stata richiesta in data 16 settembre 2022, e, nonostante la presunta urgenza dell'incarico, l'Ing. ha risposto dopo due settimane. Tale mancato riscontro ben potrebbe essere stata la causa CP_1 per cui i terzi hanno rifiutato di attendere che l'appellato risolvesse i suoi problemi. Inoltre non vi è prova che nel corso delle settimane intercorse tra la richiesta di incarico e la risposta CP_1 abbia cercato in alcun modo di reperire una diversa connessione internet e non può non osservarsi come la connessione internet sia un bene estremamente fungibile e di facilissima reperibilità, e gli strumenti disponibili sul mercato siano i più numerosi e del tutto affidabili (non solo per l'invio di mail, come ritenuto dal Tribunale). Gli incarichi rinunciati, come detto, sono peraltro due, e tra essi intercorre un lasso di tempo di tre settimane: il primo di ET (mail del 16.09.2022) ed il secondo di OI (mail del 4.10.2022), cosicché, con l'adozione dell'ordinaria diligenza, una volta perso il primo incarico qualsiasi professionista – con l'adozione dell'ordinaria diligenza - avrebbe dovuto attivarsi per procurarsi una idonea connessione internet sostitutiva. Tutto ciò anche alla luce del profilo professionale di che è un ingegnere con specializzazione in ingegneria aeronautica e CP_1 quindi certamente dotato di speciali competenze digitali (tanto che gli incarichi che assume di aver perso sarebbero state proprio consulenze nel capo del digital marketing). Per tutto quanto esposto l'eccezione svolta da ai sensi dell'art. 1227 cc risulta fondata Pt_1 ed idonea ad interrompere il nesso causale tra i lamentati disservizi ed il danno da mancato guadagno. L'appello deve pertanto essere accolto, con riforma della sentenza impugnata per quanto impugnato. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza (dell'appellante per la quasi totalità delle domande svolte) e sono liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi di cui al DM n. 147/22 (minimi solo quanto alla fase di trattazione in secondo grado, esauritasi nell'udienza di comparizione), tenuto conto del valore della controversia (€11.500,00) e della rilevanza delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.9979/2024 così provvede:
[...]
1. accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata annulla la statuizione di cui al dispositivo capo 1) e la condanna risarcitoria di cui dispositivo capo 2) dell'appellata sentenza.
2. condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1 Pt_1 delle spese processuali, liquidate quanto al giudizio avanti il Tribunale in complessivi €
[...]
5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione ed € 1.701 per la fase decisionale) e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in complessivi € 4.888,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed €1.911,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali. pagina 4 di 5 Così deciso in Milano il 06.10.2025
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 5 di 5