Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/05/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3440/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/10/1978, con il patrocinio dell'avv. DONELLI MAURIZIO PARIDE, con elezione di domicilio in
B.GO BASINI, 1 PARMA presso e nello studio dell'avv. DONELLI MAURIZIO PARIDE;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. , nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. RUSSO FRANCESCA, con elezione di domicilio in B.GO AL COLLEGIO
MARIA LUIGIA, 16 PARMA, presso e nello studio dell'avv. RUSSO FRANCESCA;
RESISTENTE
E
(C.F: , rappresentata e difesa dalla Curatrice Controparte_2 C.F._3
speciale avv. Simona Brianti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Fidenza (PR), via
Gramsci 30;
INTERVENUTO
pagina 1 di 12
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Parma
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente: come nelle note di trattazione scritta depositate in data 16.12.2024;
Conclusioni per parte resistente: come nelle note di trattazione scritta depositate in data 10.12.2024;
Conclusioni per parte intervenuta: come nelle note di trattazione scritta depositate in data 9.12.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.10.2020 adiva il Tribunale di Parma allegando che: in Parte_1
data 25.5.2013 aveva contratto matrimonio con;
il 30.10.2014 era nata la figlia, Controparte_1
con sentenza non definitiva pubblicata in data 5.2.2019, il Tribunale di Parma aveva CP_2
dichiarato la separazione personale dei coniugi. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale di Parma volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
, prevedendo altresì l'affidamento esclusivo in capo a lei della minore e il suo collocamento in
[...]
via prevalente presso la madre, con possibilità per il padre di incontrarla solo con modalità protette. In punto di provvedimenti economici, insisteva affinché il Tribunale volesse quantificare il contributo paterno al mantenimento indiretto della minore in mensili euro 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria depositata in data 7.12.2020 si costituiva in giudizio il resistente deducendo che: nel mese di luglio 2016, a seguito di querela della sig.ra gli era stata applicata una misura Pt_1
cautelare e con sentenza emessa nel 2018 era stato condannato ad anni uno e mesi cinque di reclusione;
da quel momento, cioè da quando la figlia aveva soltanto un anno e mezzo, aveva potuto incontrare solo nell'ambito di incontri protetti;
all'esito delle due consulenze tecniche disposte nel CP_2
giudizio di separazione era emerso che la madre aveva ostacolato il suo rapporto con la figlia, sminuendo il rischio evolutivo per la minore;
dalle perdette consulenze si evinceva altresì la sussistenza di gravi indici di inidoneità della madre;
egli era quasi completamente estromesso dalla vita della minore e non era mai stato coinvolto nelle scelte che la riguardavano;
egli beneficiava di un reddito pagina 2 di 12 mensile di euro 2.150,00; era proprietario della casa nella quale viveva e per l'acquisto della quale aveva contratto un mutuo per l'importo mensile di euro 600,00; poteva altresì contare su risparmi del valore complessivo di euro 150.000,00. Tanto premesso, il resistente aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva che il Tribunale volesse affidare la figlia in via esclusiva a lui o, in subordine, al Servizio Sociale, collocandola in via prevalente presso il padre e prevedendo un contributo materno al mantenimento della minore da fissarsi in via equitativa.
Fintantoché il Tribunale non avesse modificato il collocamento prevalente della minore, chiedeva che il suo contributo al mantenimento indiretto di fosse quantificato in misura pari ad euro CP_2
300,00.
Comparsi innanzi al Giudice delegato all'esercizio delle funzioni presidenziali all'udienza tenutasi in data 7.1.2021, le parti davano atto di non volersi riconciliare. Con ordinanza del 12.1.2021 il Giudice delegato confermava la regolamentazione contenuta nei provvedimenti adottati nel corso del giudizio di separazione e in particolare l'affidamento della minore al Servizio Sociale, il suo collocamento presso la madre, nonché un programma di visite tra il padre e la minore che prevedeva due incontri alla settimana alla presenza dell'educatore e del nonno materno, oltre ad un contributo paterno al mantenimento della minore di mensili euro 350,00, e il 50% delle spese straordinarie.
Correttamente proseguito il giudizio innanzi al Giudice istruttore, con sentenza non definitiva pubblicata in data 28.4.2021 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
La causa veniva istruita mediante indagine delegata ai Servizi Sociali del Comune di Parma, nonché
CTU psicosociale sul nucleo familiare.
Con ordinanza del 29.3.2023 il Giudice istruttore nominava la Curatrice speciale della minore nella persona dell'avv. Brianti, costituitasi con comparsa del 21.2.2024.
All'udienza del 29.11.2023 il Giudice istruttore procedeva all'ascolto della minore.
Con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 12.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
*** ***
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale, collocamento della minore e visite con il genitore non collocatario
pagina 3 di 12 In punto di affidamento del minore, si premette che in ragione della previsione di cui all'art. 337 ter, comma II, c.c., l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori rappresenta l'ordinario regime di esercizio della responsabilità genitoriale, al quale si può derogare unicamente in caso di pregiudizio per il minore, poiché il suo diritto alla bigenitorialità può subire limitazioni solo all'esito di un rigoroso accertamento del pregiudizio che la relazione con i genitori possa arrecare al minore (v.
Cass. sent. n. 27346/22).
Con riferimento alla modalità di esercizio della responsabilità genitoriale su si osserva CP_2
quanto segue. Nonostante il lungo lasso di tempo intercorso dall'introduzione del giudizio e i numerosi interventi di supporto che si sono avvicendati per tentare di ricomporre la frattura esistente nel nucleo familiare, ancora è del tutto assente una genitorialità condivisa, tenuto conto che tra le parti non è mai ripreso un dialogo nell'interesse della minore. Non risulta quindi possibile prevedere un affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, stante la radicale assenza di collaborazione tra le due CP_2
figure e il pericolo che questo comporti una sostanziale paralisi decisionale o una definitiva cristallizzazione del ruolo marginale del padre nella vita di , laddove tale affidamento CP_2 rimanga, per così dire, “sulla carta”.
Ed infatti, non si può non evidenziare che il giudizio di separazione è iniziato quando aveva CP_2
circa tre anni e da quel momento la minore ha incontrato il padre quasi esclusivamente nell'ambito di incontri protetti, o comunque alla presenza di una terza figura educativa. Sia nel corso del giudizio di separazione, che in quello di divorzio, gli operatori coinvolti hanno tentato in innumerevoli occasioni di ampliare i tempi di visita tra il padre e la minore, stante l'assenza di pregiudizi per la minore riscontrata nel corso dell'osservazione degli incontri, ma ha sempre contrastato tale decisione, senza CP_2
ragioni apparenti. Così come evidenziato dalle CTU, alle quali è stata affidata l'indagine psicosociale sul nucleo, nell'ottica di il padre non ha soltanto un ruolo marginale, ma rappresenta CP_2
addirittura una figura nociva (v. pag. 13, CTU). Secondo la prospettazione materna, il rifiuto di di incontrare il padre sarebbe giustificato dal ricordo che serba delle condotte CP_2 CP_2
violente tenute dal padre nei confronti della madre, condotte che hanno trovato riscontro all'esito di un giudizio penale, terminato con la condanna definitiva del sig. alla pena di anni 1 di reclusione CP_1
(v. doc. n. 71, fascicolo attoreo). In realtà, l'eventualità che la minore sia stata vittima di violenza assistita e rechi con sé il ricordo degli agiti maltrattanti paterni è stata esclusa dal collegio peritale, che, facendo richiamo alle valutazioni effettuate su da parte della neuropsichiatria infantile, ha CP_2
pagina 4 di 12 ribadito che “la valutazione clinica effettuata (dr. ) esclude un PTDS in e, di Per_1 CP_2 conseguenza, si escludono noxe patogene relative la violenza assistita” (v. pag. 6, CTU). Pertanto, le ragioni alla base del rifiuto di rispetto alla figura paterna vanno ricercate nella totale CP_2
immersione ed esposizione di al conflitto tra le due figure genitoriali, le quali non sono CP_2
state interessate a proteggerla dai rischi evolutivi che ne potevano derivare, rimanendo piuttosto focalizzate sulla propria persona.
Le dinamiche familiari, che appaiono ormai cristallizzate dopo quasi dieci anni dall'inizio delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il nucleo, vedono quindi la figura materna come assolutamente prevalente nella gestione della figlia, mentre il padre assume un ruolo estremamente marginale, non avendo mai nemmeno avuto la possibilità di iniziare a conoscere e a costruire un rapporto autonomo con la figlia, che ha sempre visto per pochissime ore alla settimana e alla presenza di una terza figura. I genitori non sono in grado di confrontarsi e di cercare decisioni condivise, tanto che i Servizi Sociali del Comune di Parma, già nominati ente affidatario nel giudizio di separazione, hanno sempre dovuto rivestire il ruolo di tramite comunicativo. Come rilevato dalle CTU, la mancanza di comunicazione reciproca impedisce qualsiasi scambio ed irrigidisce le relazioni in una fissità di schemi formali densi di contenuti rivendicativi, mentre l'assenza di qualsiasi momento congiunto di riflessione alimenta il distanziamento emotivo della coppia e si ripercuote in modo dannoso sullo sviluppo emotivo della minore. La frattura tra le parti è così radicata che i Servizi Sociali si sono espressi definendo la coppia genitoriale “inesistente”.
Peraltro, le parti si sono dimostrate del tutto disinteressate rispetto alla possibilità di trovare validi strumenti di collaborazione, essendosi opposte all'inizio di un percorso comune sulla genitorialità e una terapia familiare, caldeggiata da tutti gli specialisti che sono entrati in contatto con il nucleo in questi dieci anni. Soltanto nell'ultimo anno il sig. ha aderito ad un percorso di sostegno alla CP_1
genitorialità, che tuttavia non è stato condiviso dalla sig.ra la quale si è rifiutata di prendere Pt_1
parte ad un percorso unitamente all'ex marito.
La cristallizzazione dei singoli convincimenti ed il mantenimento di siderali distanze emotive tra genitori non ha permesso quindi alcuna evoluzione della capacità riflessiva, in termini di una rivisitazione maggiormente autocritica della dimensione genitoriale.
pagina 5 di 12 Da qui il rischio che un affidamento condiviso, in assenza della benché minima forma di dialogo tra le parti, porti nel concreto la madre ad assumere tutte le decisioni per senza che al padre sia CP_2
dato alcuno spazio.
Né appare praticabile una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo a nessuna delle due figure genitoriali, stante i gravi indici di inidoneità palesati da entrambe.
Ed infatti, con riferimento alla figura paterna, non si può non considerare che egli ha una scarsa conoscenza dei bisogni della figlia, che, come evidenziato, sin da quando aveva circa un anno e mezzo, incontra soltanto nell'ambito di incontri protetti. Dal 2019 a questi incontri ha partecipato, su indicazione del Tribunale, anche il nonno materno, il quale, anziché assumere un ruolo di facilitatore dei contatti tra la nipote e il padre, ha di fatto provocato un ulteriore allontanamento tra le due figure.
Come evidenziato dalle CTU, “tale modalità di gestione degli incontri non ha più assunto una modalità evolutiva, ma ha preso la direzione di ingessato rito ripetitivo, nell'ambito del quale la bimba veniva protetta dal nonno paterno e dall'educatore. tendeva ad eludere di fatto il contatto CP_2 con il padre, limitandolo a pochi e diffidenti scambi verbali, spesso connotati da critiche” (v. pag. 11,
CTU). A fronte di questo stallo, nell'ottobre 2021 il padre ha deciso autonomamente, e senza preavviso alcuno, di interrompere gli incontri con la figlia, perché da lui reputati fonte di disagio per la minore, e ciò ha drammaticamente creato uno iato di circa un anno nel rapporto. Come evidenziato dalle CTU,
l'improvvisa decisione del padre di abdicare al proprio ruolo genitoriale ha certamente creato confusione nella mente della minore e contributo ad aumentare la sua sofferenza. Peraltro, se è vero che gli incontri avvenivano in un contesto neutro ma poco strutturato, disagevole in base alle variazioni climatiche o all'illuminazione e a tratti disfunzionale, poiché l'educativa si svolgeva sempre all'esterno, circostanze che il padre ha continuato a sperimentare emotivamente come indice di un'indiretta, soggettiva, svalutazione del suo ruolo genitoriale, è altresì vero che il sig. non ha CP_1
saputo riflettere sulle conseguenze che la sua decisione avrebbe potuto avere sulla minore. Ed infatti, la minore non ne ha compreso il motivo, ma ha sperimentato l'abbandono e la conferma indiretta che il padre non fosse interessato a lei. Il padre ha mostrato di non possedere un codice di lettura adeguato dei bisogni della figlia, non avendo riflettuto sugli effetti negativi che la sua sparizione improvvisa poteva avere sulla minore.
Del pari, risulta compromesso nel sig. il criterio della riflessitività, in quanto “è fermo nel CP_1 considerarsi una vittima dell'ostatività materna: come in passato, egli sottolinea l'inadeguatezza delle
pagina 6 di 12 accuse mosse dalla madre o comunque le riporta ad un passato ormai “archiviato”, nell'ambito del quale non è dovuta alcuna ammissione di colpevolezza. L'assetto rigido della personalità di CP_1 non sembra particolarmente predisposto all'autocritica” (v. pag. 12, CTU).
Si aggiunga che, come accennato, il percorso consulenziale ha fatto emergere criticità anche con riferimento alla figura materna. Ed infatti, per quanto riguarda il criterio dell'accesso, la madre ha solo formalmente cooperato al mantenimento degli incontri tra il padre e la figlia, ma in realtà non ha mai modificato i suoi convincimenti in merito all'inadeguatezza del padre, né ha mai abbandonato quell'ottica di sospetto e necessità di protezione, trasmettendo a l'idea che dagli incontri CP_2
con il padre le potesse derivare qualche forma di pregiudizio. Come rilevato dalle CTU, “la conferma della condanna penale dell'altro genitore ha rinforzato i sentimenti di vittimizzazione e la necessità di
“proteggere” la figlia dalla presenza di . I processi identificatori con la figlia non permettono CP_1 alla di decentrarsi dall'opinione che l'altro genitore sia unicamente dannoso e pericoloso in Pt_1
termini di impulsività. La figura paterna assume una valenza traumatizzante secondo la madre: la minore va tutelata dai traumi tramite la presenza materna o del nonno materno e gli interventi degli operatori e dei servizi vengono letti anche essi come disturbanti e destabilizzanti l'equilibrio della minore. L'assenza del padre è fonte di serenità, la sua presenza è origine di disturbo. Questo appare ancora a distanza di tempo l'intimo convincimento materno, in base al quale la figlia, memore dei ricordi di violenza assistita nei primi venti mesi di vita, preserverebbe ancora l'immagine di un paterno minaccioso, ostile, prevaricante” (v. pag. 12, CTU). Sebbene la madre rappresenti per il genitore di riferimento, è innegabile che la sig.ra riconosca come figura CP_2 Pt_1
genitoriale solamente se stessa, mentre il rapporto con il padre è vissuto con ansia e con persistenti tentativi di sottrazione della minore allo stesso, messi in atto con varie modalità. Peraltro, il fatto che la madre adotti uno stile educativo accondiscendente e tendenzialmente poco normativo, aggrava ulteriormente la frattura tra il padre e , che è lasciata pienamente libera, nonostante la sua CP_2
giovane età, di fare ciò che desidera. Per incontrare il papà corrisponde ad essere ostacolata CP_2 nel suo desiderio di non vederlo e, a questo, non c'è argine;
nessuno a dichiarare che è desiderio che non si può soddisfare perché non corretto per lei che, poiché piccola, non sa e non può sapere cosa sia bene per lei (v. pag. 17, CTU).
Le criticità evidenziate nelle figure genitoriali certamente hanno avuto un impatto negativo sulla minore, che ha dovuto fare i conti con l'amputazione del mondo paterno, che non è altro che pagina 7 di 12 un'amputazione di una parte di sé (v. pag. 13, CTU). Aggiungono le CTU che “la posizione che
assume è, ad oggi, l'unica che le sia possibile: schierarsi da una parte cercando di CP_2 cancellare l'esistenza dell'altra. Questo risolve la dicotomia affettiva pur rendendola “orfana” del paterno che non è possibile nemmeno rimpiangere nelle parti “buone”. Queste ultime, taciute se non oscurate, scompaiono insieme alla figura paterna malamente sostituita dal nonno materno, che è
l'unico riferimento maschile presente. Ne consegue una fragilità interna, ben evidenziata dal corpo docente, ipercompensata dall' onnipotenza infantile cui si lascia campo libero e che espone, senza difesa, a qualsiasi frustrazione. decide perché pensa di poter decidere, pensiero che le CP_2
viene confermato senza che nessuno si accorga di come ciò comporti una assurda assunzione di responsabilità che dovrebbe, anzi deve, essere solo adulta” (v. pag. 16, CTU).
Tanto premesso, il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni alle quali sono pervenute le CTU, che hanno rappresentato come unica strada possibile per la gestione dell'affidamento di quella CP_2
di coinvolgere i Servizi Sociali, ai quali delegare l'assunzione delle scelte di maggiore importanza per la minore in tema di educazione, istruzione e salute. Ai Servizi Sociali, oltre all'assunzione di queste decisioni, previo coinvolgimento dei genitori, spetterà anche verificare che continui il suo CP_2
percorso di psicoterapia, fondamentale per aiutarla nel superamento del disagio che già la minore palesa. Il compito affidato ai Servizi Sociali non deve quindi essere interpretato soltanto come un mandato di supporto e vigilanza, ma come un affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, che incide quindi, per sottrazione, sulla responsabilità genitoriale (v.
Cass. ord. n. 32290/23). Tale decisione è peraltro in linea anche con le conclusioni rassegnate dalla
Curatrice speciale della minore, nell'interesse di quest'ultima.
Per tutte le ragioni già espresse, non vi sono margini per prevedere un collocamento diverso della minore rispetto a quello presso la casa materna, essendo l'unica figura genitoriale che CP_2
percepisce come presente. Del resto, il padre, che inizialmente aveva chiesto che fosse CP_2
collocata in via prevalente presso di lui, non ha reiterato tale istanza in sede di precisazione delle conclusioni, così facendo sostanziale acquiescenza alle conclusioni materne sul punto.
Non essendo ipotizzabile allo stato una chiara evoluzione dei tempi e delle modalità di incontro tra il padre e la minore, come si evince anche dall'ultima relazione dei Servizi Sociali depositata, deve essere dato incarico all'Ente affidatario anche di regolare i tempi e i modi degli incontri tra il padre e la figlia, con l'auspicio che presto accetti di incontrare il padre liberamente presso il suo domicilio, CP_2
pagina 8 di 12 stante la radicale assenza di fattori di pregiudizio per la minore, che sarebbero di certo emersi dopo dieci anni di osservazione.
Sul mantenimento della minore
In forza del disposto di cui all'art. 337 ter, comma IV, c.c., ogni genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenuto conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di unione e dei tempi di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori.
A tal riguardo, si premette che nessuna delle due parti ha depositato documentazione reddituale aggiornata, cosicché si deve presumere che non vi siano state variazioni nel reddito e nel patrimonio a disposizione di ciascuno. Ed infatti, non è sufficiente a provare una contrazione del patrimonio a disposizione del sig. l'immagine di una schermata del computer, dalla quale – in tesi – si CP_1
dovrebbe evincere che il suo portafoglio titoli ha subito una diminuzione del proprio valore.
L'immagine, infatti, reca solo un'indicazione quantitativa di “minusvalenze”, ma il resistente non ha offerto alcuna ricostruzione del valore attuale del suo portafoglio, dato che poteva facilmente far emergere mediante deposito dell'estratto conto aggiornato (v. doc. non numerato, allegato alla comparsa conclusionale). In assenza di tale documentazione, non è dato comprendersi a quanto ammonti il valore attuale del capitale investito dal sig. , né se vi sia stata una diminuzione CP_1
rispetto al momento in cui è stato introdotto il giudizio.
Si aggiunga che la situazione che emerge dalla documentazione reddituale e patrimoniale versata in atti dalle parti nel presente giudizio è uguale a quella già presa in considerazione dal giudice della separazione, che, come nel caso di specie, aveva a sua disposizione le dichiarazioni dei redditi sino al periodo di imposta 2019. Non vi sono quindi ragioni per discostarsi dalla quantificazione degli oneri di mantenimento paterni già effettuata dal giudice della separazione, che nell'ottobre 2021 aveva previsto che il padre dovesse corrispondere alla madre la somma mensile di euro 400,00, a far data dalla domanda, introdotta nel marzo 2016, oltre al 50% delle spese straordinarie. Non si ritiene che tale somma possa essere aumentata, nonostante in quattro anni le esigenze di potrebbero essersi CP_2
accresciute, tenuto conto che il fatto che il padre non possa in alcun modo contribuire direttamente alle esigenze di è una scelta che è stata assunta dalla minore, scelta che, come accennato, è stata CP_2
pienamente avvallata dalla madre. Ed infatti, da molti anni ormai il padre ha manifestato il suo pagina 9 di 12 desiderio di prendersi cura per tempi maggiori della figlia, chiedendo che vengano introdotti tempi di permanenza della figlia presso la sua abitazione, in modo tale da occuparsi direttamente delle esigenze della minore. Come precisato, l'incremento dei tempi di visita non è stato realizzato a causa di una forte opposizione della minore, alla quale la madre ha aderito, cosicché non è possibile prevedere un aumento del contributo al mantenimento indiretto della minore in capo al padre, che invero subisce la decisione della figlia e della madre di non poter farsi carico in prima persona dei bisogni di CP_2
Sulle spese di lite
A fronte della reciproca soccombenza, le spese di lite tra tutte le parti, compresa la minore, devono essere integralmente compensate.
Del pari, le spese di CTU devono essere poste in via definitiva in capo a e Parte_1 CP_1
, che se ne faranno carico nella misura della metà ciascuno.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 3440/2020, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. Conferma l'affidamento di ai Servizi Sociali del Comune di Parma, ai quali Controparte_2
spetteranno i compiti meglio indicati in parte motiva;
2. Conferma il collocamento della minore presso la madre;
3. Rimette all'Ente affidatario la predisposizione del calendario di viste tra il padre e la figlia;
4. Conferma, a far data dalla domanda, la quantificazione del contributo paterno al mantenimento indiretto della minore già operata in sede di sentenza di separazione in mensili euro 400,00, somma soggetta a rivalutazione ISTAT (prima rivalutazione marzo 2017) oltre al 50% delle spese straordinarie così elencate: spese straordinarie extra assegno, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare: Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva
(lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal pagina 10 di 12 SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN; cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia,
pagina 11 di 12 naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia); cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
5) Compensa le spese di lite tra le parti;
6) Pone in via definitiva le spese di CTU in capo a e , che se ne Parte_1 Controparte_1
faranno carico nella misura di metà ciascuna.
Così deciso in data 7.5.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del Tribunale di Parma.
Manda la Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Parma.
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Angela Casalini
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Medioli Devoto
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