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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/10/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
2^sez. Contenzioso Ordinario
R.G. 147/2025
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana UZ Presidente
Dott.ssa AR Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado promossa con ricorso depositato in data 20 giugno 2025 da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
( CF ,) assistiti e Parte_2 C.F._2
difesi dall'Avv. DALPONTE ANDREA (C.F. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda (Trento), viale A. Lutti n. 1 come da procura in atti appellanti
e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente in carica e
[...]
Controparte_2 (P.I. ), in persona del suo Dirigente Generale
[...] P.IVA_1
ing. con sede in via San Nazzaro n. 2/D, Riva del Garda CP_3
(Trento) giusta mandato speciale in calce al presente atto, rappresentati e difesi dagli avvocati EVELINA STEFANI (C.F. ), C.F._4
PEC RI UI RE (C.F. Email_1
),PEC e C.F._5 Email_2
NI CA (C.F. ), PEC C.F._6
dell'Avvocatura della Provincia, e Email_3
elettivamente domiciliati presso l'avv. AR Luisa Torresani nella sede dell'Avvocatura, in Trento, Piazza Dante n. 15, che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di legge all'indirizzo PEC:
ovvero al numero di telefax Email_4
0461 494611,
[...]
[...]
Controparte_4
, P.I. , in persona del suo Dirigente in
[...] P.IVA_1
carica, con sede in via San Nazzaro n. 2/D, Riva del Garda (Trento).
appellati
CONCLUSIONI:
Per parte appellante nel merito: - in riforma della sentenza di primo grado, annullare l'ordinanza-ingiunzione prot. D327/2024/11.15-2023-69, emessa dal
Controparte_5 Parte_3 [...]
nei confronti dei signori Controparte_2 [...]
e Parte_1 Parte_2
pag. 2/25 - disporre, altresì, l'annullamento del verbale di accertamento n. 0223F122 notificato il 27 febbraio 2023; nel merito in via subordinata:
- ridurre le sanzioni elevate al minimo edittale;
- in ogni caso, con revoca della condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. e con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori di legge;
in via istruttoria: A. ordinarsi al Controparte_2
e/o all'organo accertatore il
[...]
deposito in giudizio di ogni atto in suo possesso relativo all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione della violazione;
B. ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
cap. 1) “vero che la p.f. 650, C.C. Dro, presenta nella sua interezza un andamento lineare e per lo più pianeggiante”;
cap. 2) “vero che la p.f. 650, C.C. Dro, è stata interamente destinata alla coltivazione di alberi da frutto per oltre trent'anni”;
cap. 3) “vero che la coltivazione dell'intera p.f. 650, C.C. Dro, si è protratta sino all'anno 2015”;
cap. 4) “vero che gli arbusti presenti sulla p.f. 650, C.C. Dro, e oggetto di estirpazione erano di origine recente, successiva al 2015”;
cap. 5) “vero che gli arbusti estirpati nel 2023 erano spontaneamente cresciuti da meno di dieci anni”.
Si indicano i seguenti testi: signor residente in [...]Testimone_1
(Trento), via Bresadola n. 14; signor residente in [...]Testimone_2
(Trento), via Largo Roma n. 2; signor residente in [...]Testimone_3
(Trento), via Giuseppe Mazzini n. 37; signor residente in Controparte_6
pag. 3/25 Dro (Trento), frazione Pietramurata, via Cavedine n. 29/A; arch. Per_1
con studio professionale in Dro (Trento), via Capitelli n. 29.
[...]
Per parte appellata:
In via principale: respingere il ricorso in appello promosso dai signori e , in quanto infondato in fatto e in Parte_1 Parte_2
diritto per le ragioni illustrate, e per l'effetto confermare la sentenza n.
47/2025 del 26 febbraio 2025, del Tribunale di Rovereto e quindi l'ordinanza-ingiunzione prot. n. D327/2024/11.15-2023-69 (n. 0755194) di dat 7.10.2024 del Dirigente generale del Controparte_7
e il verbale di
[...] Controparte_2
accertamento n. 0223F122 notificato il 27.2.2023.
In via istruttoria: si chiede di respingere integralmente le istanze istruttorie formulate da parte appellante e di dichiarare l'inammissibilità dei seguenti capitoli di prova formulati da parte appellante, già ritenuti non ammissibili dal giudice di primo grado, per le seguenti ragioni: il capitolo 1 è relativo a circostanze ininfluenti ai fini della decisione;
i capitoli 2, 3, 4, 5 sono smentiti documentalmente e da riscontri oggettivi fotografici.
Più in generale, si evidenzia che la prova istruttoria richiesta non aggiunge di nuovo o di significativo rispetto a quanto provato in via documentale.
Si richiede, nei limiti dell'art. 345 c.p.c., che venga ammessa la testimonianza, già richiesta e non ammessa in primo grado, sul seguenti capitoli di prova della comparsa di costituzione di data 2.1.2024:
1) vero che la p.f. 650 in CC. Dro era quasi interamente coperta da bosco già
pag. 4/25 nell'anno 2009; 2) vero che la p.f. 650 in CC. Dro risultava coperta da vegetazione forestale anche negli anni 2011, 2014, 2015, 2017 e 2020;
3) vero che la vegetazione forestale presente sulla p.f. 650 C.C. Dro aveva un'altezza compresa tra i 5 e i 10 metri;
4) vero che soltanto la porzione centrale della p.f. 650 in CC. Dro di circa mq. 400 è sempre stata coltivata;
5) vero che sulla porzione della p.f. 650 in CC. Dro oggetto di disboscamento è stata rilevata la movimentazione di terreno a scopo agricolo;
6) vero che, prima della realizzazione dell'intervento, il custode forestale suggeriva al sig. di rivolgersi alla Stazione CP_8 Parte_1
forestale per l'autorizzazione alla trasformazione di coltura;
7) vero che rispondeva al custode forestale Parte_1 CP_8
di non aver voglia di aspettare i tempi necessari al rilascio delle autorizzazioni;
8) vero che le circostanze di cui ai punti 6) e 7) furono riferite dallo stesso al personale forestale in occasione Parte_1
della notifica del verbale di contestazione presso gli uffici della Stazione
Forestale.
Si indicano come testi sui capitoli di prova: , , Testimone_4 Testimone_5
, e , domiciliati presso la Testimone_6 Testimone_7 CP_8
Stazione Forestale di Riva del Garda, in Via San Nazzaro, 2 - 38066 Riva del Garda (TN).
Si chiede inoltre ammettersi prova contraria anche a mezzo dei testi sopra indicati, sui capitoli di prova ex adverso formulati, nella denegata ipotesi della loro ammissione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.11.2024 , e Parte_1 Parte_2
pag. 5/25 proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot.
D327/2024/11.15-2023-69 emessa dal
[...]
, notificata in data 14 Controparte_2
ottobre 2024, con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.432,00 a quale autore materiale della Parte_1
violazione, ed a quale obbligato in solido in quanto Parte_2
proprietario della p.f. 650 C.c. Dro (TN), in relazione all'illecito amministrativo previsto dagli artt. 13 e 16 legge provinciale 23 maggio
2017 nr. 11 e punito dall'art. 111, comma 1 lett. b) stessa legge, per aver trasformato il bosco insistente su parte della p.f. 650 C.C. Dro in altra forma di utilizzazione del suolo, in assenza del titolo autorizzativo.
Facevano presente che nel verbale di contestazione n. 0223F122 del
27/02/2023 (prot. n. 0157951 dd. 27/02/2023), della Stazione forestale di
Riva del Garda (TN) e notificata in data 27/02/2023, si attestava che il giorno 4 febbraio 2023, alle ore 16.00 circa, i forestali e Testimone_4
durante un normale servizio in loc. “Marocche” nel Testimone_5
Comune di Dro (TN) avevano accertato che sulla particella fondiaria 650
C.C. di Dro, di proprietà del ricorrente era stato Parte_2
recentemente attuato un intervento, con soppressione di una porzione di bosco, del tipo ostrio-querceto con presenza di robinia, con successiva fresatura del suolo, in assenza dell'autorizzazione prescritta dalla normativa provinciale.
I ricorrenti contestavano la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione sulla base di due motivi: in primo luogo, deducevano la erronea classificazione dell'area interessata ai lavori della p.f. 650 C.C. Dro ed in secondo luogo negavano l'esistenza dell'illecito di trasformazione del bosco per pag. 6/25 mancanza del requisito dell'asportazione o modifica del profilo del suolo forestale.
Sotto il primo profilo evidenziano come l'art. 2, comma 4 l.p. nr. 11/2007 dispone che non sono considerati bosco le aree di neocolonizzazione da parte della vegetazione forestale su cui l'attività di sfalcio, pascolo o coltivazione è documentabile negli ultimi 10 anni;
deducevano che l'area in questione era stata oggetto di coltivazione sino al 2015, come desumibile da una perizia di stima del 1995 a firma del geom.
[...]
, da foto dei luoghi antecedenti all'intervento, dalle foto delle Per_2
radici delle piante estirpate, chiaramente non riconducibili a piante da bosco nonché dai residui dell'impianto di irrigazione a pioggia esistente in loco e che erano stati ricoperti dalla vegetazione erbacea, ragione per cui doveva concludersi che l'area non poteva essere qualificata come area boschiva per cui l'intervento non necessitava di autorizzazione alcuna.
Sotto il secondo profilo, sottolineavano che l'art. 13, comma 5 l.p.s definisce come trasformazione del bosco “ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente e l'asportazione o la modifica del profilo del suolo forestale, finalizzato a un'utilizzazione diversa dal quella forestale”. Inoltre dall'art. 16, comma 1 lett. c) bis legge cit., che disciplina l'autorizzazione degli interventi di trasformazione del bosco si evince come siano essenziali non solo l'asportazione della vegetazione esistente ma anche le opere di movimentazione di terra.
Evidenziavano che il verbale di contestazione escludeva che gli interventi eseguiti avessero intaccato la conformazione del suolo,per cui negavano che ricorresse l'illecito contestato.
pag. 7/25 Nel costituirsi ritualmente in giudizio l'autorità amministrativa resistente contestava entrambi i motivi di opposizione .
Con sentenza n. 47/2025, il Tribunale di Rovereto rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti alla rifusione a favore di controparte delle spese vive di lite liquidate in € 60,00; li condannava inoltre, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della resistente;
condannava infine i ricorrenti e al Controparte_9 Parte_2
pagamento della somma di € 500,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
In via preliminare, ravvisava la legittimazione passiva del
[...]
, che Controparte_2
si era ritualmente costituita in giudizio a norma degli artt. 17, 18 e 23 lege nr. 689 del 1981 e 7, comma 5 d.lvo nr. 150 del 2011 in forza del principio generale che afferma la legittimazione passiva alla autorità che irroga la sanzione;
mentre riteneva il difetto di legittimazione passiva sia della sia della Stazione forestale che aveva Controparte_2
redatto il rapporto, citate erroneamente in giudizio a scopo puramente cautelativo.
Nel merito, affermava che dalle foto contenute nelle precisazioni in merito alle controdeduzioni del 09.04.2024 della Stazione forestale di Riva del
Garda dd. 01.01.2025,tratte da Google Earth del 19.07.2009, emergeva con certezza che a quella data fosse presente nella zona in contestazione un'area boschiva che circondava la piccola porzione centrale coltivata;
e che analoghe conclusioni si desumevano dalle foto del 10.05.2011 nonché dalle risalenti agli anni 2014, 2015, 2017, 2020 e 2017, Parte_4
quantunque non datate in modo più preciso;
e che ulteriore conferma era fornita dal rilievo LIDAR effettuato nel corso dell'anno 2014 ed integrato pag. 8/25 con voli del 2018 che doveva ritenersi particolarmente affidabile perché si basava sull'emissione di raggi laser che consentono di rilevare con estrema precisione le diverse caratteristiche del suolo e, in particolare, l'altezza della vegetazione esistente. Prendeva atto che le rilevazioni eseguite attestavano la presenza già nel 2014 di vegetazione forestale di altezza tra i
5 e i 10 metri. Concludeva quindi che dalla predetta documentazione emergeva in modo certo che solo la parte centrale della p.f. 615 CC Dro, per un'area di circa 400 mq , era sempre stata oggetto di coltivazione;
mentre le due aree ad est ed ST erano state aree boschive perlomeno dal
2009, per cui doveva escludersi che fossero state oggetto di coltivazione negli ultimi 10 anni.
Riteneva che tali evidenze non fossero efficacemente contrastate dalle prove contrarie di parte ricorrente, in quanto la perizia di stima sub doc. 4 risaliva all'anno 1995 e si limitava ad affermare che la pf. 650 può essere coltivata;
mentre la foto sub 10 raffigurava solo una piccola area coltivata, circondata da bosco;
le foto sub doc. 5, che sarebbero state asseritamente state scattate prima del contestato intervento, non ritraevano l'intera particella ma solo aree assai circoscritte e, pertanto, essendo pacifico che la parte centrale di circa mq. 400 era stata sempre coltivata, non risultano risolutive. Non riteneva rilevanti neppure le foto delle radici delle piante estirpate (cfr. doc. 6) nonché i residui degli impianti di irrigazione (cfr. doc.
7), non essendovi alcuna certezza della loro riferibilità ai lavori contestati e, in ogni caso, perché non erano sufficienti ad escludere che le aree oggetto dell'intervento contestato fosse un vero e proprio bosco. Osservava infine che la circostanza che nel 2014 il rilievo LIDAR avesse misurato l'altezza delle piante esistenti sulle aree contestate da 5 a 10 mt, induceva ad pag. 9/25 escludere che si potesse trattare di alberi da frutto;
infine che il raffronto delle foto delle aree effettuate nel corso degli anni non permetteva di ritenere che nel periodo 2014- 2017 sulle aree contestate fossero state svolte attività di coltivazione.
Quanto alla pretesa insussistenza della trasformazione del bosco per assenza della necessaria movimentazione di terra, riteneva che i ricorrenti non avessero operato una corretta interpretazione del verbale di accertamento su tale aspetto, in quanto l'organo accertatore non aveva affatto attestato l'assenza di movimentazione terra ma aveva fatto presente che non era stata ritenuta rilevante ai fini del calcolo della sanzione perché non calcolabile in termini volumetrici essendo avvenuta al solo fine di ripristinare il profilo del suolo dopo l'estirpazione delle ceppaie.
Contestava infine l'interpretazione della legge suggerita nel ricorso, secondo la quale non vi sarebbe alcuna trasformazione di bosco, pur in presenza di sradicamento di tutte le piante spontanee, al fine di trasformazione dell'area a scopo di renderla coltivabile, come indiscutibilmente avvenuto nel caso di specie, qualora non fosse riscontrabile una movimentazione di terreno di tale entità di modificare il profilo del suolo;
deduceva che, se si accedesse a tale impostazione, sarebbe consentita la distruzione generalizzata di tutti i boschi, senza alcun controllo e necessità di autorizzazione a patto di non modificare il profilo del suolo, anche a mezzo di riporti di terreno a seguito dello sradicamento, che peraltro è attività che necessariamente implica una movimentazione di terreno con modifica del profilo del suolo Rilevava ,poi, che la circostanza che la movimentazione del terreno non fosse stata considerata ai fini del calcolo della sanzione pecuniaria, per l'impossibilità di determinarla in pag. 10/25 modo certo dopo l'ultimazione dei lavori ed il ripristino del profilo, non poteva che essere positivamente apprezzata a beneficio del trasgressore.
In punto di attribuibilità soggettiva dell'illecito amministrativo, prendeva atto che dal verbale di contestazione dd. 27.02.2023 emergeva che
[...]
si era dichiarato estraneo ai fatti contestati, avendo di recente Parte_2
acquistato il terreno della cui gestione si era sempre occupato il padre,
il quale aveva nell'occasione confermato “di aver Parte_1
eseguito un bel lavoro riportando il terreno alla sua origine secondo catasto, smaltendo anche tutti i rifiuti presenti sul posto”. Individuato quindi come autore materiale della violazione contestata Parte_1
affermava che al contempo era responsabile in solido a Parte_2
norma dell'art. 6 legge nr. 689 del 1981.
Riteneva ampiamente provato l'elemento soggettivo, essendo emerso che aveva deliberatamente eseguito l'intervento senza Parte_1
richiedere la prescritta autorizzazione e, pertanto, con un coefficiente psicologico qualificabile come dolo intenzionale, dal momento che nelle controdeduzioni dei verbalizzanti e si Testimone_5 Testimone_7
riferiva che all'atto della notifica del verbale di Parte_1
contestazione, aveva dichiarato spontaneamente che prima dell'esecuzione dei lavori aveva contattato il custode forestale il quale gli CP_8
aveva suggerito di rivolgersi alla Stazione forestale ai fini dell'autorizzazione, ma di non aver voluto aspettare i tempi necessari, come confermato anche dallo stesso custode forestale, sentito a riscontro.
Preso atto che l' estensione dell'area era di mq. 1.152, pari a 11 are, ricordava che la sanzione pecuniaria prevista, nel caso in cui l'area oggetto di intervento sia superiore alle 2 are, è determinata da minimo di pag. 11/25 € 143,00 ad un massimo di € 1.430,00 per ara o frazione di ara, con la conseguenza che la sanzione minima, nel caso di specie era di € 1.716,00
(=143x12) e quella massima di € 17.160,00 (=1430x12). Sottolineava che era stata applicata la c.d. misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 legge nr. 689 del 1981, pari al doppio del minimo edittale, ossia € 3.432,00, che riteneva congrua rispetto alla gravità della violazione commessa in considerazione della estensione dell'area interessata dall'illecito intervento e della pregnanza dell'elemento psicologico da parte dell'autore, oltre che della pervicacia dimostrata nella contestazione degli elementi costitutivi dell'illecito .
Infine, riteneva che la manifesta infondatezza, al limite della lite temeraria, giustificava la condanna d'ufficio, a norma dell'art. 96, comma 3 c.p.c. la condanna degli opponenti, in via solidali tra loro dell'ulteriore somma di €
1.000,00 in favore della resistente nonché la condanna di ciascun opponente al pagamento della somma di € 500,00 in favore della
[...]
CP_10
Con ricorso depositato in data 20 giugno 2025, proponevano appello e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza- Pt_2 Parte_1
ingiunzione prot. D327/2024/11.15-2023-69, emessa dal
[...]
Controparte_11 CP_2
nei loro confronti nonché l'annullamento Controparte_2
del verbale di accertamento n. 0223F122 notificato il 227 febbraio2023; in via subordinata di merito chiedevano la riduzione delle sanzioni al minimo edittale ed in ogni caso la revoca della condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori di legge pag. 12/25 Con comparsa depositata in data 12.9.2025 si costituivano la
[...]
Parte_5 CP_2 Controparte_2
, chiedendo il rigetto dell'appello con
[...]
conferma della impugnata sentenza.
Alla udienza del 23 settembre 2025 le parti discutevano la causa e si richiamavano alle rispettive conclusioni;
all'esito della camera di consiglio il Collegio leggeva il dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano il capo di sentenza con il quale il Tribunale ha escluso la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 2, co.
4, lett. b), l.p. n. 11/2007 non avendo ritenuto provato che la p.f. 650 era stata coltivata perlomeno sino al 2015 ed ha di contro ravvisato , sulla base di una lettura degli atti non corretta, che le porzioni ad est ed ST della p.f. 650 fossero aree boschive quantomeno a far data dal 2009, come sarebbe stato dimostrato dalle fotografie aeree ritraenti i luoghi di causa nonché dai rilievi LIDAR, dai quali sarebbe emersa la presenza di vegetazione di altezza ricompresa tra i 5 e i 10 metri, che dovrebbe condurre ad escludere che le piante estirpate potessero essere catalogate quali alberi da frutto.
Con riferimento alla ritenuta presenza di aree boschive sulla p.f. 650 sin dal
2009 desunta dalle foto aeree prodotte da controparte, gli appellanti negano che le immagini, da cui si evince la presenza di vegetazione sulle porzioni est ed ST della particella, siano idonee a dimostrarne la natura. Ribadiscono che tali piante, di cui non era mai stata contestata la presenza erano invece alberi da frutto di cui è stata progressivamente pag. 13/25 trascurata la coltivazione sino ad un totale abbandono risalente al 2015.
Obiettano che le motivazioni del Tribunale si fondano o su una lettura non corretta dei dati dal momento che il rilievo LIDAR, prodotto in giudizio, essendo stato “effettuato nel corso dell'anno 2014, e poi era stato poi integrato con voli del 2018”, si riferisce ad una epoca in cui la coltivazione era stata abbandonata da circa tre anni. Contestano , inoltre, come errato, l'assunto secondo cui le piante da frutto non potrebbero raggiungere l'altezza di 5/10 metri;
obiettano che gran parte degli alberi da frutto raggiungono altezze del tutto ragguardevoli, che frequentemente superano i 5 ed anche i 10 metri, quali ad esempio gli alberi di ciliegio, albicocco, cachi, castagno, olivo e susine. Negano quindi che la natura di alberi da frutto possa essere contestata sulla base della semplice altezza.
Aggiungono che la flora circostante la particella in contestazione, pacificamente costituente bosco, evidenziata in rosso nel doc 5, ha una altezza ricompresa tra 10 e 20 metri;
pertanto se le aree interessate dall'intervento presentavano in parte una vegetazione di altezza ricompresa tra i 2 e 5 metri (colorazione gialla) e in altra parte tra i 5 e 10 metri
(colorazione rossa) , risulta conferma la tesi difensiva secondo cui si trattava di piante frutto rimaste incolte e di qualche marginale arbusto spuntato in seguito all'abbandono della coltivazione. Ulteriore conferma era data dagli elementi di prova offerti dagli appellanti da cui si evince lo stato dei luoghi di causa ante e post intervento, che mostrano le radici degli alberi estirpati corrispondenti a quelle degli alberi da frutto;
reiterano la richiesta di prova orali che avrebbero potuto dimostrare la natura della vegetazione estirpata, di cui reiterano la richiesta di ammissione.
pag. 14/25 Con il secondo motivo, impugnano il capo di sentenza con il quale il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso sulla base di un'interpretazione della nozione di “trasformazione di bosco” divergente e più ampia di quella attribuita dalla normativa in materia, che invece richiede la simultanea ricorrenza di due diversi elementi: da un lato l'eliminazione della vegetazione e dall'altro l'asportazione/modifica del profilo del suolo forestale. Lamentano che il Tribunale ha ritenuto integrata la fattispecie di trasformazione boschiva in ragione della sola rimozione della vegetazione, a prescindere dalla trasformazione del suolo, con una interpretazione che si pone in contrasto con il testo normativo dell'art. 13, co. 5, lett. a), L.P. n. 11/07, che menziona espressamente di eliminazione della vegetazione esistente e asportazione o modifica del profilo del suolo forestale, utilizzando quindi la congiunzione “e” con funzione aggiuntiva .
Evidenziano la differenza con altri testi normativi in cui il legislatore aveva inteso qualificare come trasformazione del bosco la sola rimozione della vegetazione (all'art. 8, co. 1, D.Lgs. 34/18; D.G.R. n.
4-3018 della
Regione Piemonte all'articolo 7, comma 1; l'art. 43, co. 1, L.R. Lombardia
n. 31/2008).
Censurano infine che il Tribunale ha rimproverato agli appellanti di aver equivocato il tenore del verbale di accertamento. Ribadiscono che l'art. 13 non si limita a prevedere, unitamente alla rimozione della vegetazione, la semplice movimentazione del terreno, ma chiede specificatamente che il profilo del suolo venga asportato o modificato, determinando dunque un'alterazione significativa rispetto al suo stato originario;
e che è invece ininfluente la movimentazione del terreno connessa all'attività di pag. 15/25 estirpazione, specialmente ove non si rifletta in una modificazione del profilo boschivo.
I motivi, che appare opportuno esaminare congiuntamente in quanto riguardano la qualificazione della condotta contestata, non sono fondati.
Con verbale di accertamento n. 0223F122 notificato in data 27.2.2023 si dava atto che in data 4.2.2023 verso le ore 16.00 i forestali e Testimone_4
, mentre si trovavano in servizio in località “Marocche”, Testimone_5
ove era presente un bosco ceduo del tipo ostrio-querceto con presenza di robinia, zona soggetta a vincolo idrogeologico del Comune amministrativo di Dro (TN), avevano accertato che sulla p.f. 650 C.C. Dro
(TN),appartenente a , era stato recentemente attuato un Parte_2
intervento che aveva comportato la completa soppressione di una porzione di bosco e la successiva fresatura del suolo, in assenza del titolo previsto dalla L.P. n. 11 del 23.5.2007. Veniva precisato che foto aeree della zona (
2017 e 2020) ed il rilievo “laser scanning e realizzazione digitale del Pt_4
terreno (DTM) e delle superfici( DSM) sull'intero territorio della Provincia
di Trento”, denominato servizio di rilievo LIDAR della PAT, CP_2
ed in particolare il modello digitale dell'altezza della vegetazione (CHM) davano atto della preesistenza del bosco sulle superfici oggetto di lavorazione;
inoltre che in data 15 febbraio 2023, con l'ausilio di strumentazione GPS, cordella metrica e successiva elaborazione GIS, personale del corpo Forestale aveva effettuato un rilievo dell'area interessata dall'intervento che era stata accertata in complessivi mq 1152, costituita da due superfici rispettivamente di mq 654 e 498. Era inoltre accertato che la movimentazione connessa alla trasformazione del bosco era avvenuta al solo scopo di ripristinare il profilo del suolo in seguito pag. 16/25 all'estirpazione delle ceppaie e pertanto la relativa volumetria non era rilevante ai fini della quantificazione sanzionatoria .
All'esito della istruttoria, svolta nel contraddittorio con gli appellanti, nell'ambito della quale aveva presentato osservazione Parte_1
ai sensi dell'art 18 L 689/81 e la Provincia aveva, a propria volta, dimesso controdeduzioni dei verbalizzanti, il Dirigente generale del
[...]
Controparte_12
emetteva l'ordinanza ingiunzione prot. n.
[...]
755194 di data 07/10/2024 con cui veniva ordinato il pagamento della somma di Euro 3.432,00, oltre Euro 28,00 di spese di notificazione per un totale di Euro 3.460,00, entro 30 giorni dalla avvenuta notifica, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni di cui agli artt.
13 e 16 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11, sanzionata dall'art. 111 comma 1 lettera b) della Legge provinciale 23.05.2007 n. 11 ed accertata con il verbale di accertamento n. 0223F122 del 27 Febbraio 2023.
La difesa degli opponenti non ha negato che fossero stati eseguiti degli interventi che avevano interessato l'area per l'estensione accertata, in relazione alla quale non ha mosso rilievi, ma, in primo luogo, ha contestando che si trattasse di una “ trasformazione del bosco” invocando la definizione di cui all'art 2 LP 23 maggio 2003 n11 , che al comma 4 lettera b afferma che non sono considerati bosco: “ le aree di neocolonizzazione da parte della vegetazione forestale su cui l'attività di sfalcio, pascolo o coltivazione è documentabile negli ultimi dieci anni”.
Gli elementi addotti dal Dipartimento Protezione civile, Foresta e Fauna-
Comando del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento sono costituiti da rilievi effettuati nel corso del tempo con diverse tecnologie:
pag. 17/25 rilevazione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , di
Google Earth, del Portale Geocartografico della Provincia nonché il rilievo laser scanning e realizzazione digitale del terreno (DTM) e delle superfici (DSM) sull'intero territorio della Provincia Autonoma di Trento.
Come indicato nell'atto di accertamento, ed ulteriormente precisato nelle controdeduzioni, dimessi in atti e richiamate negli atti difensivi dell'appellata, effettivamente dall'ortofoto PAT del 1994 si evince che a tale epoca la particella 650 risultava priva di vegetazione forestale e quindi presumibilmente interessata da coltivazione agricola.
La presenza di vegetazione forestale, con caratteristiche del tutto analoghe a quelle delle porzioni boscate limitrofe, è invece percepibile in modo chiaro dalle ortofoto inserite alla pagina due del verbale di Pt_4
accertamento, di cui la n 1 risale al 2017 e la seconda al 2020, ed è ulteriormente confermato dalle foto 3 e 4 riportanti la cartografia rilievo
LIDAR della PAT da cui si desume la presenza di piante boschive superiori ai due metri.
Inoltre, tale situazione risultava in modo chiaro già da due Ortofoto
Google Hearth del 2009 e 2011 che raffigurano l'area centrale di mq 400 coltivata mentre le zone laterali coperte da vegetazione boschiva;
ed emerge anche dalla 2014 , da quella PAT del 2015 e Parte_4
dalla ortofoto del 2017, tutte inserite nella relazione di contro Pt_4
deduzioni , in cui si rinviene anche la figura 10 che riproduce l'ortofoto
PAT 2015 con sovrapposizione del tematismo “tipologie forestali” da cui risulta che sulle porzioni ad est ed ST della particella 650 era presente la foresta ostrio- querceto .
pag. 18/25 Deve convenirsi con il Tribunale che tale quadro probatorio non può ritenersi confutato dagli elementi addotti dalla difesa degli opponenti : la perizia di parte risale al 1995; inoltre si limita a qualificare il terreno come a vocazione agricola , circostanza mai contestata, e richiama la foto 10, non particolarmente chiara, che in ogni caso, anche volendo ritenere che riguardi l'area interessata dalla contestazione, risale all'epoca della redazione e quindi non apporta elementi utili a dimostrare che la coltivazione si fosse interrotta nel decennio precedente il 2024 .
In relazione alle ulteriori fotografie dimesse dalla difesa degli opponenti, vanno inoltre pienamente condivise le valutazioni formulate in sentenza, per le quali gli appellanti non hanno formulato controdeduzioni atte a confutarle. Deve quindi ribadirsi che si tratta di immagini in relazione ai quali difettano elementi che permettano di confermare non solo l'epoca in cui sono state scattare, ma altresì che riguardano proprio l'area in contestazione, circostanza determinante dal momento che nel mappale è presente anche un'area centrale pacificamente già coltivata in precedenza.
Gli elementi probatori non potrebbero essere utilmente integrati neppure dalle prove testimoniali, di cui è stata reiterata la richiesta di ammissione da parte degli appellanti, in quanto sono formulati in modo generico con riguardo alle indicazioni temporali ed al contempo difettano di indicazioni riferibili con certezza all' area oggetto di contestazione, che costituisce parte del più ampio mappale.
Conclusivamente, sulla base degli elementi forniti dalla parte appellata deve ritenersi provato che l'abbandono di coltivazioni di parte della pl
650 è avvenuta molto prima della 2015, addotto dalla difesa degli appellanti, per cui la vegetazione forestale presente nelle porzioni est ed pag. 19/25 ST , oggetto di contestazione, ha iniziato ad insediarsi prima del 2015, in quanto già nel 2009 era presente in continuità con le porzioni boscate limitrofe con la particella , mentre l'area centrale è sempre rimasta oggetto di coltivazione per una estensione di mq 400,00, esclusa dalla contestazione .
Pertanto non può essere invocata l'applicazione della fattispecie di cui all'art 2 comma 4 lett b.
In relazione al secondo profilo di contestazione, va ricordato che nel verbale n 0223F122 , notificato il 27.2.2023, si dà atto che i verbalizzanti
“avevano accertato che sulla particella fondiaria 650 C.C. di Dro, di proprietà del ricorrente era stato recentemente attuato Parte_2
un intervento, con soppressione di una porzione di bosco, del tipo ostrio- querceto con presenza di robinia, con successiva fresatura del suolo”.
E' stato inoltre rilevato che “Per quanto riguarda la movimentazione del terreno connessa alla trasformazione del bosco, si precisa come la stessa sia avvenuta al solo scopo di ripristinare il profilo del suolo dopo la rimozione delle ceppaie e pertanto la relativa volumetria non risulta rilevante ai fini della quantificazione sanzionatoria” .
Lo stato dei luoghi è puntualmente confermato dalla foto n 1 che la difesa degli opponenti non ha negato che raffigurasse l'area in contestazione;
ha in ogni caso obiettato che non si fosse verificata “l'asportazione e/o modifica del profilo del suolo forestale” che deve ricorrere per integrare la fattispecie di illecito amministrativo.
L'art 13 L11/2007 prevede che “ Ai fini dell'applicazione e della gestione del regime del vincolo idrogeologico si intende: a) per trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo: ogni intervento
pag. 20/25 artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente e
l'asportazione o la modifica del profilo del suolo forestale, finalizzato a un'utilizzazione diversa da quella forestale;
b) per movimenti di terra: tutti gli interventi che comportano modifiche permanenti dell'assetto dei suoli e dei terreni in area non boscata.”
La previsione sub a), applicabile nello specifico dal momento che è stata contestata la trasformazione del bosco, richiede la modifica del profilo del suolo forestale, che si è verificato atteso che dopo l'estirpazione è stata effettuata la fresatura del terreno che ha comportato la modifica del preesistente profilo del suolo forestale.
La lettura del verbale suggerita dagli opponenti , secondo cui dalla omessa quantificazione della terra movimentata dovrebbe desumersi che manca uno degli elementi della fattispecie contestata non è condivisibile : nel caso di trasformazione del bosco è richiesta la modifica del profilo del suolo forestale, che è stato accertato dai verbalizzanti e confermato dalla foto inserita nel verbale. Infatti, dopo l'eliminazione delle ceppaie, il terreno è stato livellato il terreno a scopi agricoli con conseguente modifica del profilo del suolo preesistente. Per cui la violazione risulta integrata anche a prescindere da ulteriori movimentazioni del terreno, nei termini indicati dalla lettera b) che invece disciplina altra fattispecie .
Con l'ultimo motivo, la difesa degli appellanti impugna il capo di sentenza con il quale il Tribunale ha ritenuto congrua la sanzione comminata avendo valorizzato l'affermato intento doloso , ravvisato sulla base di elementi privi di efficacia probatoria ed in particolare delle affermazioni di asseritamente rese in occasione della Parte_1
notifica del verbale di accertamento. Censura che si tratta di dichiarazioni pag. 21/25 di provenienza unilaterale, riconducibili alla stessa parte appellata (o, comunque, ad un suo organo), espressamente contestate nel primo atto utile, vale a dire alla pag. 4 delle note finali “Del tutto fantasiosa è, infine, la circostanza secondo cui il signor sarebbe stato Parte_1
consapevole della necessità di premunirsi di adeguata autorizzazione, ma di non aver voluto attendere i tempi necessari.”. Aggiunge che la totale assenza di credibilità di tale circostanza si desume dal fatto che, per stessa ammissione dell'Amministrazione l'intervento contestato non necessitava di autorizzazione ma era assoggettato ad una semplice comunicazione da presentarsi venti giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 6, D.P.P. n. 13-45 Leg. Del 27 aprile 2010). Chiede quindi la riforma della sentenza nella parte in cui si afferma che avrebbe agito Parte_1
con dolo intenzionale e, per l'effetto, anche relativamente alla sanzione , per cui invoca la applicazione della sanzione al minimo edittale (pari ad €
1.716,00) e la revoca della condanna degli appellanti ex art. 96, co. 3,
c.p.c.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Il Tribunale ha preso atto che era stata applicata la c.d. misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 legge nr. 689 del 1981, pari al doppio del minimo edittale, ossia € 3.432,00, posto che l'estensione complessiva dell'intervento illecito era pari a complessivi mq. 1.152,00 (pari alla somma di mq. 654 e
498) e che la sanzione pecuniaria prevista, nel caso l'area oggetto di intervento sia superiore alle 2 are è pari ad un minimo di € 143 ed un massimo di € 1.430,00 per ogni ara o frazione di ara,, per cui la sanzione minima, nel caso di specie è pari ad € 1.716,00 (=143x12) e quella massima è pari ad € 17.160,00 (=1430x12),
pag. 22/25 Ha quindi ritenuto tale sanzione “del tutto congrua rispetto alla gravità della violazione commessa in considerazione della relativa estensione dell'area interessata all'illecito intervento e della pregnanza dell'elemento psicologico da parte dell'autore, oltre che della pervicacia nel contestare gli elementi costitutivi dell'illecito commesso, pur emergendo in modo evidente da prove documentali inoppugnabili.”
Deve quindi prendersi atto che la valutazione di congruità della sanzione applicata non è stato formulata esclusivamente in ragione dell'intensità dell'elemento soggettivo dell'autore materiale del fatto, ma anche considerando altri due elementi distinti ed autonomi , che non sono stati oggetto di contestazione in sede di gravame .
Infatti, la difesa non ha preso in alcun modo posizione sulla affermata gravità oggettiva della violazione, avuto riguardo alla estensione dell'intervento, che costituisce argomentazione singolarmente idonea a sorreggere sul piano logico e giuridico la decisione in punto di determinazione della sanzione. Ne consegue l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, della censura diretta a contestare la sussistenza di un c.d. dolo intenzionale in quanto non potrebbe comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla riforma della decisione stessa.(Cass 3386/2011; Cass18641/2917)
Per completezza di motivazione, va in ogni caso richiamato il consolidato indirizzo della Suprema Corte ( Cass. SU n. 20930/2009, Cass.
n. 720/2018 e Cass. n. 11777/2020), secondo cui : “in tema di illeciti amministrativi, il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689/1981, secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa
pag. 23/25 dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. Ciò implica che la sufficienza, al fine d'integrare l'elemento soggettivo della violazione, della semplice colpa ai sensi del citato art. 3, comporta che, al fine di escludere la responsabilità dell'autore dell'infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza.” E nello specifico non solo tale prova non è emersa, ma la circostanza non è stata neppure dedotta dalla difesa.
Ciò premesso va pienamente condivisa la valutazione del Tribunale in punto di gravità della violazione in ragione della notevole estensione dell'area interessata dall'intervento, per cui la sanziona applicata, pari al doppio del minimo, vale a dire nella misura minima prevista dall'art 16
L 689/1981, appare congrua e quindi va confermata.
Deve infine rilevarsi la inammissibilità del gravame proposto in relazione alla condanna ex art 96 co III c.p.c., dal momento che la difesa ne ha chiesto la revoca come conseguenza del mancato accertamento del comportamento intenzionale di , mentre il Tribunale ha Parte_1
ritenuto che fosse giustificato dalla “manifesta infondatezza, al limite della lite temeraria”, aspetto che non è stato oggetto di censura in alcun modo.
Alla infondatezza dei motivi consegue il rigetto dell'appello .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
pag. 24/25 Ai sensi dell'art 91 c.p.c. gli appellanti, in solido , vanno condannati a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado che si liquidano, applicando il DM 147/2022 nello scaglione entro cui è ricompreso il valore dichiarato della causa, in euro 536,00 per la fase studio, euro
536,00 per la fase introduttiva, euro 992,00 per la fase trattazione, euro
851,00 per la fase decisionale e quindi complessivamente euro 2915,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge .
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto n 147/2025.
Condanna e , in solido, a rifondere alla Parte_1 Parte_2
parte appellata le spese di lite che si liquidano complessivamente in euro
2915,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
Così deciso in data 23 settembre 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
AR Tulumello Liliana UZ
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
2^sez. Contenzioso Ordinario
R.G. 147/2025
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana UZ Presidente
Dott.ssa AR Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado promossa con ricorso depositato in data 20 giugno 2025 da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
( CF ,) assistiti e Parte_2 C.F._2
difesi dall'Avv. DALPONTE ANDREA (C.F. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda (Trento), viale A. Lutti n. 1 come da procura in atti appellanti
e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente in carica e
[...]
Controparte_2 (P.I. ), in persona del suo Dirigente Generale
[...] P.IVA_1
ing. con sede in via San Nazzaro n. 2/D, Riva del Garda CP_3
(Trento) giusta mandato speciale in calce al presente atto, rappresentati e difesi dagli avvocati EVELINA STEFANI (C.F. ), C.F._4
PEC RI UI RE (C.F. Email_1
),PEC e C.F._5 Email_2
NI CA (C.F. ), PEC C.F._6
dell'Avvocatura della Provincia, e Email_3
elettivamente domiciliati presso l'avv. AR Luisa Torresani nella sede dell'Avvocatura, in Trento, Piazza Dante n. 15, che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di legge all'indirizzo PEC:
ovvero al numero di telefax Email_4
0461 494611,
[...]
[...]
Controparte_4
, P.I. , in persona del suo Dirigente in
[...] P.IVA_1
carica, con sede in via San Nazzaro n. 2/D, Riva del Garda (Trento).
appellati
CONCLUSIONI:
Per parte appellante nel merito: - in riforma della sentenza di primo grado, annullare l'ordinanza-ingiunzione prot. D327/2024/11.15-2023-69, emessa dal
Controparte_5 Parte_3 [...]
nei confronti dei signori Controparte_2 [...]
e Parte_1 Parte_2
pag. 2/25 - disporre, altresì, l'annullamento del verbale di accertamento n. 0223F122 notificato il 27 febbraio 2023; nel merito in via subordinata:
- ridurre le sanzioni elevate al minimo edittale;
- in ogni caso, con revoca della condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. e con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori di legge;
in via istruttoria: A. ordinarsi al Controparte_2
e/o all'organo accertatore il
[...]
deposito in giudizio di ogni atto in suo possesso relativo all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione della violazione;
B. ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
cap. 1) “vero che la p.f. 650, C.C. Dro, presenta nella sua interezza un andamento lineare e per lo più pianeggiante”;
cap. 2) “vero che la p.f. 650, C.C. Dro, è stata interamente destinata alla coltivazione di alberi da frutto per oltre trent'anni”;
cap. 3) “vero che la coltivazione dell'intera p.f. 650, C.C. Dro, si è protratta sino all'anno 2015”;
cap. 4) “vero che gli arbusti presenti sulla p.f. 650, C.C. Dro, e oggetto di estirpazione erano di origine recente, successiva al 2015”;
cap. 5) “vero che gli arbusti estirpati nel 2023 erano spontaneamente cresciuti da meno di dieci anni”.
Si indicano i seguenti testi: signor residente in [...]Testimone_1
(Trento), via Bresadola n. 14; signor residente in [...]Testimone_2
(Trento), via Largo Roma n. 2; signor residente in [...]Testimone_3
(Trento), via Giuseppe Mazzini n. 37; signor residente in Controparte_6
pag. 3/25 Dro (Trento), frazione Pietramurata, via Cavedine n. 29/A; arch. Per_1
con studio professionale in Dro (Trento), via Capitelli n. 29.
[...]
Per parte appellata:
In via principale: respingere il ricorso in appello promosso dai signori e , in quanto infondato in fatto e in Parte_1 Parte_2
diritto per le ragioni illustrate, e per l'effetto confermare la sentenza n.
47/2025 del 26 febbraio 2025, del Tribunale di Rovereto e quindi l'ordinanza-ingiunzione prot. n. D327/2024/11.15-2023-69 (n. 0755194) di dat 7.10.2024 del Dirigente generale del Controparte_7
e il verbale di
[...] Controparte_2
accertamento n. 0223F122 notificato il 27.2.2023.
In via istruttoria: si chiede di respingere integralmente le istanze istruttorie formulate da parte appellante e di dichiarare l'inammissibilità dei seguenti capitoli di prova formulati da parte appellante, già ritenuti non ammissibili dal giudice di primo grado, per le seguenti ragioni: il capitolo 1 è relativo a circostanze ininfluenti ai fini della decisione;
i capitoli 2, 3, 4, 5 sono smentiti documentalmente e da riscontri oggettivi fotografici.
Più in generale, si evidenzia che la prova istruttoria richiesta non aggiunge di nuovo o di significativo rispetto a quanto provato in via documentale.
Si richiede, nei limiti dell'art. 345 c.p.c., che venga ammessa la testimonianza, già richiesta e non ammessa in primo grado, sul seguenti capitoli di prova della comparsa di costituzione di data 2.1.2024:
1) vero che la p.f. 650 in CC. Dro era quasi interamente coperta da bosco già
pag. 4/25 nell'anno 2009; 2) vero che la p.f. 650 in CC. Dro risultava coperta da vegetazione forestale anche negli anni 2011, 2014, 2015, 2017 e 2020;
3) vero che la vegetazione forestale presente sulla p.f. 650 C.C. Dro aveva un'altezza compresa tra i 5 e i 10 metri;
4) vero che soltanto la porzione centrale della p.f. 650 in CC. Dro di circa mq. 400 è sempre stata coltivata;
5) vero che sulla porzione della p.f. 650 in CC. Dro oggetto di disboscamento è stata rilevata la movimentazione di terreno a scopo agricolo;
6) vero che, prima della realizzazione dell'intervento, il custode forestale suggeriva al sig. di rivolgersi alla Stazione CP_8 Parte_1
forestale per l'autorizzazione alla trasformazione di coltura;
7) vero che rispondeva al custode forestale Parte_1 CP_8
di non aver voglia di aspettare i tempi necessari al rilascio delle autorizzazioni;
8) vero che le circostanze di cui ai punti 6) e 7) furono riferite dallo stesso al personale forestale in occasione Parte_1
della notifica del verbale di contestazione presso gli uffici della Stazione
Forestale.
Si indicano come testi sui capitoli di prova: , , Testimone_4 Testimone_5
, e , domiciliati presso la Testimone_6 Testimone_7 CP_8
Stazione Forestale di Riva del Garda, in Via San Nazzaro, 2 - 38066 Riva del Garda (TN).
Si chiede inoltre ammettersi prova contraria anche a mezzo dei testi sopra indicati, sui capitoli di prova ex adverso formulati, nella denegata ipotesi della loro ammissione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.11.2024 , e Parte_1 Parte_2
pag. 5/25 proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot.
D327/2024/11.15-2023-69 emessa dal
[...]
, notificata in data 14 Controparte_2
ottobre 2024, con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.432,00 a quale autore materiale della Parte_1
violazione, ed a quale obbligato in solido in quanto Parte_2
proprietario della p.f. 650 C.c. Dro (TN), in relazione all'illecito amministrativo previsto dagli artt. 13 e 16 legge provinciale 23 maggio
2017 nr. 11 e punito dall'art. 111, comma 1 lett. b) stessa legge, per aver trasformato il bosco insistente su parte della p.f. 650 C.C. Dro in altra forma di utilizzazione del suolo, in assenza del titolo autorizzativo.
Facevano presente che nel verbale di contestazione n. 0223F122 del
27/02/2023 (prot. n. 0157951 dd. 27/02/2023), della Stazione forestale di
Riva del Garda (TN) e notificata in data 27/02/2023, si attestava che il giorno 4 febbraio 2023, alle ore 16.00 circa, i forestali e Testimone_4
durante un normale servizio in loc. “Marocche” nel Testimone_5
Comune di Dro (TN) avevano accertato che sulla particella fondiaria 650
C.C. di Dro, di proprietà del ricorrente era stato Parte_2
recentemente attuato un intervento, con soppressione di una porzione di bosco, del tipo ostrio-querceto con presenza di robinia, con successiva fresatura del suolo, in assenza dell'autorizzazione prescritta dalla normativa provinciale.
I ricorrenti contestavano la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione sulla base di due motivi: in primo luogo, deducevano la erronea classificazione dell'area interessata ai lavori della p.f. 650 C.C. Dro ed in secondo luogo negavano l'esistenza dell'illecito di trasformazione del bosco per pag. 6/25 mancanza del requisito dell'asportazione o modifica del profilo del suolo forestale.
Sotto il primo profilo evidenziano come l'art. 2, comma 4 l.p. nr. 11/2007 dispone che non sono considerati bosco le aree di neocolonizzazione da parte della vegetazione forestale su cui l'attività di sfalcio, pascolo o coltivazione è documentabile negli ultimi 10 anni;
deducevano che l'area in questione era stata oggetto di coltivazione sino al 2015, come desumibile da una perizia di stima del 1995 a firma del geom.
[...]
, da foto dei luoghi antecedenti all'intervento, dalle foto delle Per_2
radici delle piante estirpate, chiaramente non riconducibili a piante da bosco nonché dai residui dell'impianto di irrigazione a pioggia esistente in loco e che erano stati ricoperti dalla vegetazione erbacea, ragione per cui doveva concludersi che l'area non poteva essere qualificata come area boschiva per cui l'intervento non necessitava di autorizzazione alcuna.
Sotto il secondo profilo, sottolineavano che l'art. 13, comma 5 l.p.s definisce come trasformazione del bosco “ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente e l'asportazione o la modifica del profilo del suolo forestale, finalizzato a un'utilizzazione diversa dal quella forestale”. Inoltre dall'art. 16, comma 1 lett. c) bis legge cit., che disciplina l'autorizzazione degli interventi di trasformazione del bosco si evince come siano essenziali non solo l'asportazione della vegetazione esistente ma anche le opere di movimentazione di terra.
Evidenziavano che il verbale di contestazione escludeva che gli interventi eseguiti avessero intaccato la conformazione del suolo,per cui negavano che ricorresse l'illecito contestato.
pag. 7/25 Nel costituirsi ritualmente in giudizio l'autorità amministrativa resistente contestava entrambi i motivi di opposizione .
Con sentenza n. 47/2025, il Tribunale di Rovereto rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti alla rifusione a favore di controparte delle spese vive di lite liquidate in € 60,00; li condannava inoltre, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della resistente;
condannava infine i ricorrenti e al Controparte_9 Parte_2
pagamento della somma di € 500,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
In via preliminare, ravvisava la legittimazione passiva del
[...]
, che Controparte_2
si era ritualmente costituita in giudizio a norma degli artt. 17, 18 e 23 lege nr. 689 del 1981 e 7, comma 5 d.lvo nr. 150 del 2011 in forza del principio generale che afferma la legittimazione passiva alla autorità che irroga la sanzione;
mentre riteneva il difetto di legittimazione passiva sia della sia della Stazione forestale che aveva Controparte_2
redatto il rapporto, citate erroneamente in giudizio a scopo puramente cautelativo.
Nel merito, affermava che dalle foto contenute nelle precisazioni in merito alle controdeduzioni del 09.04.2024 della Stazione forestale di Riva del
Garda dd. 01.01.2025,tratte da Google Earth del 19.07.2009, emergeva con certezza che a quella data fosse presente nella zona in contestazione un'area boschiva che circondava la piccola porzione centrale coltivata;
e che analoghe conclusioni si desumevano dalle foto del 10.05.2011 nonché dalle risalenti agli anni 2014, 2015, 2017, 2020 e 2017, Parte_4
quantunque non datate in modo più preciso;
e che ulteriore conferma era fornita dal rilievo LIDAR effettuato nel corso dell'anno 2014 ed integrato pag. 8/25 con voli del 2018 che doveva ritenersi particolarmente affidabile perché si basava sull'emissione di raggi laser che consentono di rilevare con estrema precisione le diverse caratteristiche del suolo e, in particolare, l'altezza della vegetazione esistente. Prendeva atto che le rilevazioni eseguite attestavano la presenza già nel 2014 di vegetazione forestale di altezza tra i
5 e i 10 metri. Concludeva quindi che dalla predetta documentazione emergeva in modo certo che solo la parte centrale della p.f. 615 CC Dro, per un'area di circa 400 mq , era sempre stata oggetto di coltivazione;
mentre le due aree ad est ed ST erano state aree boschive perlomeno dal
2009, per cui doveva escludersi che fossero state oggetto di coltivazione negli ultimi 10 anni.
Riteneva che tali evidenze non fossero efficacemente contrastate dalle prove contrarie di parte ricorrente, in quanto la perizia di stima sub doc. 4 risaliva all'anno 1995 e si limitava ad affermare che la pf. 650 può essere coltivata;
mentre la foto sub 10 raffigurava solo una piccola area coltivata, circondata da bosco;
le foto sub doc. 5, che sarebbero state asseritamente state scattate prima del contestato intervento, non ritraevano l'intera particella ma solo aree assai circoscritte e, pertanto, essendo pacifico che la parte centrale di circa mq. 400 era stata sempre coltivata, non risultano risolutive. Non riteneva rilevanti neppure le foto delle radici delle piante estirpate (cfr. doc. 6) nonché i residui degli impianti di irrigazione (cfr. doc.
7), non essendovi alcuna certezza della loro riferibilità ai lavori contestati e, in ogni caso, perché non erano sufficienti ad escludere che le aree oggetto dell'intervento contestato fosse un vero e proprio bosco. Osservava infine che la circostanza che nel 2014 il rilievo LIDAR avesse misurato l'altezza delle piante esistenti sulle aree contestate da 5 a 10 mt, induceva ad pag. 9/25 escludere che si potesse trattare di alberi da frutto;
infine che il raffronto delle foto delle aree effettuate nel corso degli anni non permetteva di ritenere che nel periodo 2014- 2017 sulle aree contestate fossero state svolte attività di coltivazione.
Quanto alla pretesa insussistenza della trasformazione del bosco per assenza della necessaria movimentazione di terra, riteneva che i ricorrenti non avessero operato una corretta interpretazione del verbale di accertamento su tale aspetto, in quanto l'organo accertatore non aveva affatto attestato l'assenza di movimentazione terra ma aveva fatto presente che non era stata ritenuta rilevante ai fini del calcolo della sanzione perché non calcolabile in termini volumetrici essendo avvenuta al solo fine di ripristinare il profilo del suolo dopo l'estirpazione delle ceppaie.
Contestava infine l'interpretazione della legge suggerita nel ricorso, secondo la quale non vi sarebbe alcuna trasformazione di bosco, pur in presenza di sradicamento di tutte le piante spontanee, al fine di trasformazione dell'area a scopo di renderla coltivabile, come indiscutibilmente avvenuto nel caso di specie, qualora non fosse riscontrabile una movimentazione di terreno di tale entità di modificare il profilo del suolo;
deduceva che, se si accedesse a tale impostazione, sarebbe consentita la distruzione generalizzata di tutti i boschi, senza alcun controllo e necessità di autorizzazione a patto di non modificare il profilo del suolo, anche a mezzo di riporti di terreno a seguito dello sradicamento, che peraltro è attività che necessariamente implica una movimentazione di terreno con modifica del profilo del suolo Rilevava ,poi, che la circostanza che la movimentazione del terreno non fosse stata considerata ai fini del calcolo della sanzione pecuniaria, per l'impossibilità di determinarla in pag. 10/25 modo certo dopo l'ultimazione dei lavori ed il ripristino del profilo, non poteva che essere positivamente apprezzata a beneficio del trasgressore.
In punto di attribuibilità soggettiva dell'illecito amministrativo, prendeva atto che dal verbale di contestazione dd. 27.02.2023 emergeva che
[...]
si era dichiarato estraneo ai fatti contestati, avendo di recente Parte_2
acquistato il terreno della cui gestione si era sempre occupato il padre,
il quale aveva nell'occasione confermato “di aver Parte_1
eseguito un bel lavoro riportando il terreno alla sua origine secondo catasto, smaltendo anche tutti i rifiuti presenti sul posto”. Individuato quindi come autore materiale della violazione contestata Parte_1
affermava che al contempo era responsabile in solido a Parte_2
norma dell'art. 6 legge nr. 689 del 1981.
Riteneva ampiamente provato l'elemento soggettivo, essendo emerso che aveva deliberatamente eseguito l'intervento senza Parte_1
richiedere la prescritta autorizzazione e, pertanto, con un coefficiente psicologico qualificabile come dolo intenzionale, dal momento che nelle controdeduzioni dei verbalizzanti e si Testimone_5 Testimone_7
riferiva che all'atto della notifica del verbale di Parte_1
contestazione, aveva dichiarato spontaneamente che prima dell'esecuzione dei lavori aveva contattato il custode forestale il quale gli CP_8
aveva suggerito di rivolgersi alla Stazione forestale ai fini dell'autorizzazione, ma di non aver voluto aspettare i tempi necessari, come confermato anche dallo stesso custode forestale, sentito a riscontro.
Preso atto che l' estensione dell'area era di mq. 1.152, pari a 11 are, ricordava che la sanzione pecuniaria prevista, nel caso in cui l'area oggetto di intervento sia superiore alle 2 are, è determinata da minimo di pag. 11/25 € 143,00 ad un massimo di € 1.430,00 per ara o frazione di ara, con la conseguenza che la sanzione minima, nel caso di specie era di € 1.716,00
(=143x12) e quella massima di € 17.160,00 (=1430x12). Sottolineava che era stata applicata la c.d. misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 legge nr. 689 del 1981, pari al doppio del minimo edittale, ossia € 3.432,00, che riteneva congrua rispetto alla gravità della violazione commessa in considerazione della estensione dell'area interessata dall'illecito intervento e della pregnanza dell'elemento psicologico da parte dell'autore, oltre che della pervicacia dimostrata nella contestazione degli elementi costitutivi dell'illecito .
Infine, riteneva che la manifesta infondatezza, al limite della lite temeraria, giustificava la condanna d'ufficio, a norma dell'art. 96, comma 3 c.p.c. la condanna degli opponenti, in via solidali tra loro dell'ulteriore somma di €
1.000,00 in favore della resistente nonché la condanna di ciascun opponente al pagamento della somma di € 500,00 in favore della
[...]
CP_10
Con ricorso depositato in data 20 giugno 2025, proponevano appello e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza- Pt_2 Parte_1
ingiunzione prot. D327/2024/11.15-2023-69, emessa dal
[...]
Controparte_11 CP_2
nei loro confronti nonché l'annullamento Controparte_2
del verbale di accertamento n. 0223F122 notificato il 227 febbraio2023; in via subordinata di merito chiedevano la riduzione delle sanzioni al minimo edittale ed in ogni caso la revoca della condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori di legge pag. 12/25 Con comparsa depositata in data 12.9.2025 si costituivano la
[...]
Parte_5 CP_2 Controparte_2
, chiedendo il rigetto dell'appello con
[...]
conferma della impugnata sentenza.
Alla udienza del 23 settembre 2025 le parti discutevano la causa e si richiamavano alle rispettive conclusioni;
all'esito della camera di consiglio il Collegio leggeva il dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano il capo di sentenza con il quale il Tribunale ha escluso la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 2, co.
4, lett. b), l.p. n. 11/2007 non avendo ritenuto provato che la p.f. 650 era stata coltivata perlomeno sino al 2015 ed ha di contro ravvisato , sulla base di una lettura degli atti non corretta, che le porzioni ad est ed ST della p.f. 650 fossero aree boschive quantomeno a far data dal 2009, come sarebbe stato dimostrato dalle fotografie aeree ritraenti i luoghi di causa nonché dai rilievi LIDAR, dai quali sarebbe emersa la presenza di vegetazione di altezza ricompresa tra i 5 e i 10 metri, che dovrebbe condurre ad escludere che le piante estirpate potessero essere catalogate quali alberi da frutto.
Con riferimento alla ritenuta presenza di aree boschive sulla p.f. 650 sin dal
2009 desunta dalle foto aeree prodotte da controparte, gli appellanti negano che le immagini, da cui si evince la presenza di vegetazione sulle porzioni est ed ST della particella, siano idonee a dimostrarne la natura. Ribadiscono che tali piante, di cui non era mai stata contestata la presenza erano invece alberi da frutto di cui è stata progressivamente pag. 13/25 trascurata la coltivazione sino ad un totale abbandono risalente al 2015.
Obiettano che le motivazioni del Tribunale si fondano o su una lettura non corretta dei dati dal momento che il rilievo LIDAR, prodotto in giudizio, essendo stato “effettuato nel corso dell'anno 2014, e poi era stato poi integrato con voli del 2018”, si riferisce ad una epoca in cui la coltivazione era stata abbandonata da circa tre anni. Contestano , inoltre, come errato, l'assunto secondo cui le piante da frutto non potrebbero raggiungere l'altezza di 5/10 metri;
obiettano che gran parte degli alberi da frutto raggiungono altezze del tutto ragguardevoli, che frequentemente superano i 5 ed anche i 10 metri, quali ad esempio gli alberi di ciliegio, albicocco, cachi, castagno, olivo e susine. Negano quindi che la natura di alberi da frutto possa essere contestata sulla base della semplice altezza.
Aggiungono che la flora circostante la particella in contestazione, pacificamente costituente bosco, evidenziata in rosso nel doc 5, ha una altezza ricompresa tra 10 e 20 metri;
pertanto se le aree interessate dall'intervento presentavano in parte una vegetazione di altezza ricompresa tra i 2 e 5 metri (colorazione gialla) e in altra parte tra i 5 e 10 metri
(colorazione rossa) , risulta conferma la tesi difensiva secondo cui si trattava di piante frutto rimaste incolte e di qualche marginale arbusto spuntato in seguito all'abbandono della coltivazione. Ulteriore conferma era data dagli elementi di prova offerti dagli appellanti da cui si evince lo stato dei luoghi di causa ante e post intervento, che mostrano le radici degli alberi estirpati corrispondenti a quelle degli alberi da frutto;
reiterano la richiesta di prova orali che avrebbero potuto dimostrare la natura della vegetazione estirpata, di cui reiterano la richiesta di ammissione.
pag. 14/25 Con il secondo motivo, impugnano il capo di sentenza con il quale il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso sulla base di un'interpretazione della nozione di “trasformazione di bosco” divergente e più ampia di quella attribuita dalla normativa in materia, che invece richiede la simultanea ricorrenza di due diversi elementi: da un lato l'eliminazione della vegetazione e dall'altro l'asportazione/modifica del profilo del suolo forestale. Lamentano che il Tribunale ha ritenuto integrata la fattispecie di trasformazione boschiva in ragione della sola rimozione della vegetazione, a prescindere dalla trasformazione del suolo, con una interpretazione che si pone in contrasto con il testo normativo dell'art. 13, co. 5, lett. a), L.P. n. 11/07, che menziona espressamente di eliminazione della vegetazione esistente e asportazione o modifica del profilo del suolo forestale, utilizzando quindi la congiunzione “e” con funzione aggiuntiva .
Evidenziano la differenza con altri testi normativi in cui il legislatore aveva inteso qualificare come trasformazione del bosco la sola rimozione della vegetazione (all'art. 8, co. 1, D.Lgs. 34/18; D.G.R. n.
4-3018 della
Regione Piemonte all'articolo 7, comma 1; l'art. 43, co. 1, L.R. Lombardia
n. 31/2008).
Censurano infine che il Tribunale ha rimproverato agli appellanti di aver equivocato il tenore del verbale di accertamento. Ribadiscono che l'art. 13 non si limita a prevedere, unitamente alla rimozione della vegetazione, la semplice movimentazione del terreno, ma chiede specificatamente che il profilo del suolo venga asportato o modificato, determinando dunque un'alterazione significativa rispetto al suo stato originario;
e che è invece ininfluente la movimentazione del terreno connessa all'attività di pag. 15/25 estirpazione, specialmente ove non si rifletta in una modificazione del profilo boschivo.
I motivi, che appare opportuno esaminare congiuntamente in quanto riguardano la qualificazione della condotta contestata, non sono fondati.
Con verbale di accertamento n. 0223F122 notificato in data 27.2.2023 si dava atto che in data 4.2.2023 verso le ore 16.00 i forestali e Testimone_4
, mentre si trovavano in servizio in località “Marocche”, Testimone_5
ove era presente un bosco ceduo del tipo ostrio-querceto con presenza di robinia, zona soggetta a vincolo idrogeologico del Comune amministrativo di Dro (TN), avevano accertato che sulla p.f. 650 C.C. Dro
(TN),appartenente a , era stato recentemente attuato un Parte_2
intervento che aveva comportato la completa soppressione di una porzione di bosco e la successiva fresatura del suolo, in assenza del titolo previsto dalla L.P. n. 11 del 23.5.2007. Veniva precisato che foto aeree della zona (
2017 e 2020) ed il rilievo “laser scanning e realizzazione digitale del Pt_4
terreno (DTM) e delle superfici( DSM) sull'intero territorio della Provincia
di Trento”, denominato servizio di rilievo LIDAR della PAT, CP_2
ed in particolare il modello digitale dell'altezza della vegetazione (CHM) davano atto della preesistenza del bosco sulle superfici oggetto di lavorazione;
inoltre che in data 15 febbraio 2023, con l'ausilio di strumentazione GPS, cordella metrica e successiva elaborazione GIS, personale del corpo Forestale aveva effettuato un rilievo dell'area interessata dall'intervento che era stata accertata in complessivi mq 1152, costituita da due superfici rispettivamente di mq 654 e 498. Era inoltre accertato che la movimentazione connessa alla trasformazione del bosco era avvenuta al solo scopo di ripristinare il profilo del suolo in seguito pag. 16/25 all'estirpazione delle ceppaie e pertanto la relativa volumetria non era rilevante ai fini della quantificazione sanzionatoria .
All'esito della istruttoria, svolta nel contraddittorio con gli appellanti, nell'ambito della quale aveva presentato osservazione Parte_1
ai sensi dell'art 18 L 689/81 e la Provincia aveva, a propria volta, dimesso controdeduzioni dei verbalizzanti, il Dirigente generale del
[...]
Controparte_12
emetteva l'ordinanza ingiunzione prot. n.
[...]
755194 di data 07/10/2024 con cui veniva ordinato il pagamento della somma di Euro 3.432,00, oltre Euro 28,00 di spese di notificazione per un totale di Euro 3.460,00, entro 30 giorni dalla avvenuta notifica, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni di cui agli artt.
13 e 16 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11, sanzionata dall'art. 111 comma 1 lettera b) della Legge provinciale 23.05.2007 n. 11 ed accertata con il verbale di accertamento n. 0223F122 del 27 Febbraio 2023.
La difesa degli opponenti non ha negato che fossero stati eseguiti degli interventi che avevano interessato l'area per l'estensione accertata, in relazione alla quale non ha mosso rilievi, ma, in primo luogo, ha contestando che si trattasse di una “ trasformazione del bosco” invocando la definizione di cui all'art 2 LP 23 maggio 2003 n11 , che al comma 4 lettera b afferma che non sono considerati bosco: “ le aree di neocolonizzazione da parte della vegetazione forestale su cui l'attività di sfalcio, pascolo o coltivazione è documentabile negli ultimi dieci anni”.
Gli elementi addotti dal Dipartimento Protezione civile, Foresta e Fauna-
Comando del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento sono costituiti da rilievi effettuati nel corso del tempo con diverse tecnologie:
pag. 17/25 rilevazione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , di
Google Earth, del Portale Geocartografico della Provincia nonché il rilievo laser scanning e realizzazione digitale del terreno (DTM) e delle superfici (DSM) sull'intero territorio della Provincia Autonoma di Trento.
Come indicato nell'atto di accertamento, ed ulteriormente precisato nelle controdeduzioni, dimessi in atti e richiamate negli atti difensivi dell'appellata, effettivamente dall'ortofoto PAT del 1994 si evince che a tale epoca la particella 650 risultava priva di vegetazione forestale e quindi presumibilmente interessata da coltivazione agricola.
La presenza di vegetazione forestale, con caratteristiche del tutto analoghe a quelle delle porzioni boscate limitrofe, è invece percepibile in modo chiaro dalle ortofoto inserite alla pagina due del verbale di Pt_4
accertamento, di cui la n 1 risale al 2017 e la seconda al 2020, ed è ulteriormente confermato dalle foto 3 e 4 riportanti la cartografia rilievo
LIDAR della PAT da cui si desume la presenza di piante boschive superiori ai due metri.
Inoltre, tale situazione risultava in modo chiaro già da due Ortofoto
Google Hearth del 2009 e 2011 che raffigurano l'area centrale di mq 400 coltivata mentre le zone laterali coperte da vegetazione boschiva;
ed emerge anche dalla 2014 , da quella PAT del 2015 e Parte_4
dalla ortofoto del 2017, tutte inserite nella relazione di contro Pt_4
deduzioni , in cui si rinviene anche la figura 10 che riproduce l'ortofoto
PAT 2015 con sovrapposizione del tematismo “tipologie forestali” da cui risulta che sulle porzioni ad est ed ST della particella 650 era presente la foresta ostrio- querceto .
pag. 18/25 Deve convenirsi con il Tribunale che tale quadro probatorio non può ritenersi confutato dagli elementi addotti dalla difesa degli opponenti : la perizia di parte risale al 1995; inoltre si limita a qualificare il terreno come a vocazione agricola , circostanza mai contestata, e richiama la foto 10, non particolarmente chiara, che in ogni caso, anche volendo ritenere che riguardi l'area interessata dalla contestazione, risale all'epoca della redazione e quindi non apporta elementi utili a dimostrare che la coltivazione si fosse interrotta nel decennio precedente il 2024 .
In relazione alle ulteriori fotografie dimesse dalla difesa degli opponenti, vanno inoltre pienamente condivise le valutazioni formulate in sentenza, per le quali gli appellanti non hanno formulato controdeduzioni atte a confutarle. Deve quindi ribadirsi che si tratta di immagini in relazione ai quali difettano elementi che permettano di confermare non solo l'epoca in cui sono state scattare, ma altresì che riguardano proprio l'area in contestazione, circostanza determinante dal momento che nel mappale è presente anche un'area centrale pacificamente già coltivata in precedenza.
Gli elementi probatori non potrebbero essere utilmente integrati neppure dalle prove testimoniali, di cui è stata reiterata la richiesta di ammissione da parte degli appellanti, in quanto sono formulati in modo generico con riguardo alle indicazioni temporali ed al contempo difettano di indicazioni riferibili con certezza all' area oggetto di contestazione, che costituisce parte del più ampio mappale.
Conclusivamente, sulla base degli elementi forniti dalla parte appellata deve ritenersi provato che l'abbandono di coltivazioni di parte della pl
650 è avvenuta molto prima della 2015, addotto dalla difesa degli appellanti, per cui la vegetazione forestale presente nelle porzioni est ed pag. 19/25 ST , oggetto di contestazione, ha iniziato ad insediarsi prima del 2015, in quanto già nel 2009 era presente in continuità con le porzioni boscate limitrofe con la particella , mentre l'area centrale è sempre rimasta oggetto di coltivazione per una estensione di mq 400,00, esclusa dalla contestazione .
Pertanto non può essere invocata l'applicazione della fattispecie di cui all'art 2 comma 4 lett b.
In relazione al secondo profilo di contestazione, va ricordato che nel verbale n 0223F122 , notificato il 27.2.2023, si dà atto che i verbalizzanti
“avevano accertato che sulla particella fondiaria 650 C.C. di Dro, di proprietà del ricorrente era stato recentemente attuato Parte_2
un intervento, con soppressione di una porzione di bosco, del tipo ostrio- querceto con presenza di robinia, con successiva fresatura del suolo”.
E' stato inoltre rilevato che “Per quanto riguarda la movimentazione del terreno connessa alla trasformazione del bosco, si precisa come la stessa sia avvenuta al solo scopo di ripristinare il profilo del suolo dopo la rimozione delle ceppaie e pertanto la relativa volumetria non risulta rilevante ai fini della quantificazione sanzionatoria” .
Lo stato dei luoghi è puntualmente confermato dalla foto n 1 che la difesa degli opponenti non ha negato che raffigurasse l'area in contestazione;
ha in ogni caso obiettato che non si fosse verificata “l'asportazione e/o modifica del profilo del suolo forestale” che deve ricorrere per integrare la fattispecie di illecito amministrativo.
L'art 13 L11/2007 prevede che “ Ai fini dell'applicazione e della gestione del regime del vincolo idrogeologico si intende: a) per trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo: ogni intervento
pag. 20/25 artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente e
l'asportazione o la modifica del profilo del suolo forestale, finalizzato a un'utilizzazione diversa da quella forestale;
b) per movimenti di terra: tutti gli interventi che comportano modifiche permanenti dell'assetto dei suoli e dei terreni in area non boscata.”
La previsione sub a), applicabile nello specifico dal momento che è stata contestata la trasformazione del bosco, richiede la modifica del profilo del suolo forestale, che si è verificato atteso che dopo l'estirpazione è stata effettuata la fresatura del terreno che ha comportato la modifica del preesistente profilo del suolo forestale.
La lettura del verbale suggerita dagli opponenti , secondo cui dalla omessa quantificazione della terra movimentata dovrebbe desumersi che manca uno degli elementi della fattispecie contestata non è condivisibile : nel caso di trasformazione del bosco è richiesta la modifica del profilo del suolo forestale, che è stato accertato dai verbalizzanti e confermato dalla foto inserita nel verbale. Infatti, dopo l'eliminazione delle ceppaie, il terreno è stato livellato il terreno a scopi agricoli con conseguente modifica del profilo del suolo preesistente. Per cui la violazione risulta integrata anche a prescindere da ulteriori movimentazioni del terreno, nei termini indicati dalla lettera b) che invece disciplina altra fattispecie .
Con l'ultimo motivo, la difesa degli appellanti impugna il capo di sentenza con il quale il Tribunale ha ritenuto congrua la sanzione comminata avendo valorizzato l'affermato intento doloso , ravvisato sulla base di elementi privi di efficacia probatoria ed in particolare delle affermazioni di asseritamente rese in occasione della Parte_1
notifica del verbale di accertamento. Censura che si tratta di dichiarazioni pag. 21/25 di provenienza unilaterale, riconducibili alla stessa parte appellata (o, comunque, ad un suo organo), espressamente contestate nel primo atto utile, vale a dire alla pag. 4 delle note finali “Del tutto fantasiosa è, infine, la circostanza secondo cui il signor sarebbe stato Parte_1
consapevole della necessità di premunirsi di adeguata autorizzazione, ma di non aver voluto attendere i tempi necessari.”. Aggiunge che la totale assenza di credibilità di tale circostanza si desume dal fatto che, per stessa ammissione dell'Amministrazione l'intervento contestato non necessitava di autorizzazione ma era assoggettato ad una semplice comunicazione da presentarsi venti giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 6, D.P.P. n. 13-45 Leg. Del 27 aprile 2010). Chiede quindi la riforma della sentenza nella parte in cui si afferma che avrebbe agito Parte_1
con dolo intenzionale e, per l'effetto, anche relativamente alla sanzione , per cui invoca la applicazione della sanzione al minimo edittale (pari ad €
1.716,00) e la revoca della condanna degli appellanti ex art. 96, co. 3,
c.p.c.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Il Tribunale ha preso atto che era stata applicata la c.d. misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 legge nr. 689 del 1981, pari al doppio del minimo edittale, ossia € 3.432,00, posto che l'estensione complessiva dell'intervento illecito era pari a complessivi mq. 1.152,00 (pari alla somma di mq. 654 e
498) e che la sanzione pecuniaria prevista, nel caso l'area oggetto di intervento sia superiore alle 2 are è pari ad un minimo di € 143 ed un massimo di € 1.430,00 per ogni ara o frazione di ara,, per cui la sanzione minima, nel caso di specie è pari ad € 1.716,00 (=143x12) e quella massima è pari ad € 17.160,00 (=1430x12),
pag. 22/25 Ha quindi ritenuto tale sanzione “del tutto congrua rispetto alla gravità della violazione commessa in considerazione della relativa estensione dell'area interessata all'illecito intervento e della pregnanza dell'elemento psicologico da parte dell'autore, oltre che della pervicacia nel contestare gli elementi costitutivi dell'illecito commesso, pur emergendo in modo evidente da prove documentali inoppugnabili.”
Deve quindi prendersi atto che la valutazione di congruità della sanzione applicata non è stato formulata esclusivamente in ragione dell'intensità dell'elemento soggettivo dell'autore materiale del fatto, ma anche considerando altri due elementi distinti ed autonomi , che non sono stati oggetto di contestazione in sede di gravame .
Infatti, la difesa non ha preso in alcun modo posizione sulla affermata gravità oggettiva della violazione, avuto riguardo alla estensione dell'intervento, che costituisce argomentazione singolarmente idonea a sorreggere sul piano logico e giuridico la decisione in punto di determinazione della sanzione. Ne consegue l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, della censura diretta a contestare la sussistenza di un c.d. dolo intenzionale in quanto non potrebbe comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla riforma della decisione stessa.(Cass 3386/2011; Cass18641/2917)
Per completezza di motivazione, va in ogni caso richiamato il consolidato indirizzo della Suprema Corte ( Cass. SU n. 20930/2009, Cass.
n. 720/2018 e Cass. n. 11777/2020), secondo cui : “in tema di illeciti amministrativi, il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689/1981, secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa
pag. 23/25 dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. Ciò implica che la sufficienza, al fine d'integrare l'elemento soggettivo della violazione, della semplice colpa ai sensi del citato art. 3, comporta che, al fine di escludere la responsabilità dell'autore dell'infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza.” E nello specifico non solo tale prova non è emersa, ma la circostanza non è stata neppure dedotta dalla difesa.
Ciò premesso va pienamente condivisa la valutazione del Tribunale in punto di gravità della violazione in ragione della notevole estensione dell'area interessata dall'intervento, per cui la sanziona applicata, pari al doppio del minimo, vale a dire nella misura minima prevista dall'art 16
L 689/1981, appare congrua e quindi va confermata.
Deve infine rilevarsi la inammissibilità del gravame proposto in relazione alla condanna ex art 96 co III c.p.c., dal momento che la difesa ne ha chiesto la revoca come conseguenza del mancato accertamento del comportamento intenzionale di , mentre il Tribunale ha Parte_1
ritenuto che fosse giustificato dalla “manifesta infondatezza, al limite della lite temeraria”, aspetto che non è stato oggetto di censura in alcun modo.
Alla infondatezza dei motivi consegue il rigetto dell'appello .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
pag. 24/25 Ai sensi dell'art 91 c.p.c. gli appellanti, in solido , vanno condannati a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado che si liquidano, applicando il DM 147/2022 nello scaglione entro cui è ricompreso il valore dichiarato della causa, in euro 536,00 per la fase studio, euro
536,00 per la fase introduttiva, euro 992,00 per la fase trattazione, euro
851,00 per la fase decisionale e quindi complessivamente euro 2915,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge .
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto n 147/2025.
Condanna e , in solido, a rifondere alla Parte_1 Parte_2
parte appellata le spese di lite che si liquidano complessivamente in euro
2915,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
Così deciso in data 23 settembre 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
AR Tulumello Liliana UZ
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