TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/05/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice rel. dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 43-1/2025 P.U., per l'apertura della liquidazione controllata di
, C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. C.F._2
letto il ricorso ex art. 268 CCII per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni depositato dai debitori sopra indicati;
letta la relazione dei dott.ri e nominati Gestori Persona_1 Persona_2
della Crisi da Sovraindebitamento dall'OCC; esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
rilevato che, ai sensi dell'art. 268 CCI, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2 CCI,
l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;
rilevato che, ai sensi dell'art. 269 CCI, al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della pagina 1 di 4 documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCI), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;
ritenuto che
i debitori proponenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65 comma 1, 2, co. 1 lett. c) e 268 comma 1 CCI, risultano legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.
ritenuto che
sussiste in capo ai ricorrenti uno stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata pari a complessivi
€ 2.461.557,61, a fronte della percezione di un reddito lordo di circa € 8.400,00, quanto a , e di circa € 14.000,00 quanto a e di beni mobili e Parte_1 Parte_2
immobili dal valore stimato di € 1.944.000,00 circa;
appare chiara la sussistenza dello stato di sovraindebitamento atteso che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e delle rispettive famiglie, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata dai beni mobili (credito verso la Regione Siciliana) e immobili, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;
ritenuto che
i debitori hanno depositato la relazione di cui all'art. 269 comma 2 CCI, con la quale i gestori della crisi nominati dall'OCC hanno verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda ed hanno adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
pagina 2 di 4
ritenuto che
i gestori, dopo aver individuato il fabbisogno familiare, hanno indicato la spesa corrente necessaria al sostentamento dei ricorrenti e dei nuclei familiari in €
11.745,00 annui per e in € 10.950,00 per Parte_1 Parte_2
ritenuto che la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento dei ricorrenti va rimessa al Giudice delegato (ex art. 268 comma 4 lett. b) CCI). ritenuti sussistenti, alla luce di quanto sopra, tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
ritenuto che
, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, possa essere nominato quale liquidatore uno dei due gestori nominati dall'OCC, non apparendo le operazioni di complessità tale da nominare un collegio di liquidatori;
visti gli artt. 268 e 270 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di Pt_1
C.F. , e di C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
residenti a [...] e il secondo C.F._2
in via Maiorana n. 8;
NOMINA il dott. Claudio Maggioni Giudice Delegato per la procedura
NOMINA il dott. liquidatore;
Persona_1
ORDINA ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascun debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di pagina 3 di 4 restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione degli immobili in comproprietà od oggetto di assegnazione di casa coniugale in favore di terzi;
DISPONE
l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270 comma 4 CCI), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI, oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4 e dell'art. 272 CCI.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 29/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice rel. dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 43-1/2025 P.U., per l'apertura della liquidazione controllata di
, C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. C.F._2
letto il ricorso ex art. 268 CCII per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni depositato dai debitori sopra indicati;
letta la relazione dei dott.ri e nominati Gestori Persona_1 Persona_2
della Crisi da Sovraindebitamento dall'OCC; esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
rilevato che, ai sensi dell'art. 268 CCI, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2 CCI,
l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;
rilevato che, ai sensi dell'art. 269 CCI, al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della pagina 1 di 4 documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCI), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;
ritenuto che
i debitori proponenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65 comma 1, 2, co. 1 lett. c) e 268 comma 1 CCI, risultano legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.
ritenuto che
sussiste in capo ai ricorrenti uno stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata pari a complessivi
€ 2.461.557,61, a fronte della percezione di un reddito lordo di circa € 8.400,00, quanto a , e di circa € 14.000,00 quanto a e di beni mobili e Parte_1 Parte_2
immobili dal valore stimato di € 1.944.000,00 circa;
appare chiara la sussistenza dello stato di sovraindebitamento atteso che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e delle rispettive famiglie, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata dai beni mobili (credito verso la Regione Siciliana) e immobili, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;
ritenuto che
i debitori hanno depositato la relazione di cui all'art. 269 comma 2 CCI, con la quale i gestori della crisi nominati dall'OCC hanno verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda ed hanno adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
pagina 2 di 4
ritenuto che
i gestori, dopo aver individuato il fabbisogno familiare, hanno indicato la spesa corrente necessaria al sostentamento dei ricorrenti e dei nuclei familiari in €
11.745,00 annui per e in € 10.950,00 per Parte_1 Parte_2
ritenuto che la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento dei ricorrenti va rimessa al Giudice delegato (ex art. 268 comma 4 lett. b) CCI). ritenuti sussistenti, alla luce di quanto sopra, tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
ritenuto che
, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, possa essere nominato quale liquidatore uno dei due gestori nominati dall'OCC, non apparendo le operazioni di complessità tale da nominare un collegio di liquidatori;
visti gli artt. 268 e 270 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di Pt_1
C.F. , e di C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
residenti a [...] e il secondo C.F._2
in via Maiorana n. 8;
NOMINA il dott. Claudio Maggioni Giudice Delegato per la procedura
NOMINA il dott. liquidatore;
Persona_1
ORDINA ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascun debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di pagina 3 di 4 restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione degli immobili in comproprietà od oggetto di assegnazione di casa coniugale in favore di terzi;
DISPONE
l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270 comma 4 CCI), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI, oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4 e dell'art. 272 CCI.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 29/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4