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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/05/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dott. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. TA NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di riassunzione iscritto al n. 52 del ruolo generale dell'anno 2024
T R A
ING. c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Gargione e Gennaro Greco in virtù di procura allegata all'atto di riassunzione
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
c.f. Controparte_1 P.IVA_1
1 rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Tedesco e Luigi Tepedino in virtù di procura generale alle liti per notaio rep.79987 del 16/02/2019, allegata alla Persona_1
comparsa nel giudizio di riassunzione c.f. Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
avente ad OGGETTO: Riassunzione ai sensi dell'art. 392 cpc a seguito dell'ordinanza n. 31757/2023 con la quale è stata cassata la sentenza della Corte di Appello di Salerno
n. 955/2017 ( Azione di arricchimento senza causa )
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nelle note scritte inviate nel termine del 14/11/2024 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 18/03/1998 l'ing. Parte_1
premesso che la Provincia di , con delibera di G. P. n. 4583 del 23/11/87 gli CP_1
aveva conferito l'incarico di direttore dei Lavori per la realizzazione del 3° lotto – II
tronco della variante alla SS. 18 come da progetto n. 5314 elaborato nel 1973 dallo studio tecnico Lotti & Associati di Roma e commissionato dalla Parte_2
; che a seguito di presunte difformità tra tale progetto e lo stato dei luoghi,
[...]
l'Ente gli aveva affidato un ulteriore e distinto incarico per la redazione di un nuovo progetto;
che, espletato tale incarico, essendo mutato il quadro economico fissato dalla allora , Ente concedente e Controparte_3
finanziatore dell'opera, la aveva richiesto l'elaborazione di un Controparte_1
progetto stralcio, realizzato e presentato in data 03/03/93 limitatamente all'importo finanziato;
che successivamente la aveva revocato l'incarico di direttore dei CP_1
Lavori, senza corrispondergli alcunché per l'attività svolta, conveniva in giudizio
2 innanzi al Tribunale di Salerno la al fine di veder accolte in suo Controparte_1
favore le seguenti conclusioni: “…1) condannare la , in persona Controparte_1
del suo Presidente e legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'Ing.
[...]
della somma di £. 6.288.291.000=, oltre IVA al 20% - se dovuta – Parte_1
interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo e rivalutazione monetaria
quale compenso professionale per la redazione di un progetto esecutivo relativo alla
realizzazione del 3° lotto – II tronco – di una strada a scorrimento veloce in Variante
alla SS 18, ovvero in via subordinata e salvo gravame, di quella diversa somma che
sarà ritenuta dovuta per le casuali indicate, all'esito dell'istruttoria a compiersi;
2)
condannare, la , in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., Controparte_1
al pagamento in favore dell'Ing. della somma di £. Parte_1
1.577.089.000, oltre interessi legali dalla maturazione all'effettivo soddisfo,
rivalutazione monetaria ed IVA 20% - se dovuta – per l'incarico di Direttore dei Lavori
della Variante alla SS 18, oltre risarcimento danni ex art. 18 L. 143/49, ovvero, in via
subordinata e salvo gravame della diversa somma che dovesse essere ritenuta dovuta
all'esito dell'istruttoria da compiersi;
3) in via più subordinata, salvo gravame, avendo
la in ogni caso utilizzato concretamente il progetto realizzato Controparte_1
dall'Ing. su incarico espressamente conferitogli dall'amministrazione, Pt_1
riguardare la fattispecie nell'ottica dell'art. 2041 c.c. e condannare ugualmente la
, in persona del suo Presidente p.t., al pagamento in favore Controparte_1
dell'attore a titolo di indennizzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. della somma
di £ 6.288.291.000 oltre IVA 20% se dovuta, interessi legali e rivalutazione monetaria
per la redazione del progetto esecutivo, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta
dovuta all'esito dell'istruttoria da compiersi”.
2. Si costituiva la che eccepiva l'invalidità della delibera di Controparte_1
incarico e delle delibere di ratifica richiamate dall'attore; l'inesistenza di un contratto
3 scritto;
l'inutilità della prestazione professionale atteso che la delibera di incarico era stata revocata prima che l'ing. eseguisse qualsiasi attività; l'inammissibilità della Pt_1
domanda di arricchimento per la previsione dell'art. 23 del DL n. 66/1989 conv. in L. n.
144/1989; la prescrizione della pretesa;
l'infondatezza della pretesa anche nel quantum;
la carenza di legittimazione passiva di essa convenuta essendo mera concessionaria dei lavori de quibus da parte della in virtù di deliberazione 5351/V assunta in data CP_4
21/07/77 e del che era subentrato alla dopo la sua Controparte_5 Pt_2
liquidazione, e pertanto chiedeva il rigetto della domande e l'autorizzazione a chiamare in causa il . PP. ovvero l'ex Casmez, per essere tenuta indenne o Controparte_6
comunque manlevata di quanto eventualmente chiamata a corrispondere all'attore.
3. Evocato in giudizio il PP., si costituiva l'Avvocatura dello Stato Controparte_6
che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea ed alla domanda di manleva spiegata dalla;
in subordine aderiva Controparte_1
alle eccezioni processuali e di merito sollevate dall'Ente convenuto .
4. La causa veniva trattata con l'espletamento di una TU con incarico conferito all'ing.
di accertare: “1) se sia stata, o meno, eseguito dall'ing. , Persona_2 Pt_1
nell'anno 1988, per l'Amministrazione Provinciale di , un progetto per la CP_1
realizzazione della strada a scorrimento veloce, specificata in atti, indicandone la
natura (esecutivo o di massima); 2) se tale progetto sia stato, o meno, in tutto o in
parte, utilizzato per l'esecuzione dell'opera in questione;
3) quale sia il compenso, in
ipotesi, spettante al professionista attore per tale attività professionale”.
All'esito dell'accertamento il consulente individuava le opere progettate dall'attore;
dava atto che la aveva materialmente usufruito del progetto Controparte_1
esecutivo in variazione elaborato nell'ottobre del 1988; quantificava nell'importo di €
220.217,00 (corrispondenti a £. 426.400.000) il compenso dovuto per l'intera attività
professionale prestata dall'ingegner , di cui £ 326.100.000 per il Parte_1
4 progetto in variante del 1988 e £. 100.300.000 per il “primo stralcio” del 1993, oltre alla complessiva somma di € 33.001,00 a titolo di spese sostenute, corrispondenti al 15%
dell'onorario complessivamente dovuto.
5. Con sentenza n. 923/08, pubblicata in data 01/04/08, il Tribunale di Salerno
rigettava le domande svolte in via principale per l'intervenuta prescrizione presuntiva e perché, comunque, infondate nel merito attesa l'inesistenza di un contratto valido ed efficace che vincolasse l'Amministrazione; rigettava la domanda ex art. 2041 c.c. in relazione all'opera professionale completata nel marzo del 1993 ovvero nella vigenza dell'art. 23 del D.L. n. 66/89 che aveva introdotto il principio della responsabilità diretta degli amministratori e dei funzionari per le attività in violazione delle norme sulla contabilità pubblica;
rigettava la domanda relativa all'opera professionale svolta nel
1988 in quanto non risultavano indicati, né tantomeno provati, elementi, circostanze ed atti concreti sufficienti a quantificare anche solo in via equitativa la misura dell'indennizzo richiesto.
6. Con atto notificato in data 15/05/09, l'ing. impugnava la sentenza dinanzi Pt_1
alla Corte di Appello di Salerno lamentando che il Tribunale avesse erroneamente dichiarato la prescrizione presuntiva;
erroneamente ritenuto autonome le prestazioni di progettista e di direttore dei lavori, che invece costituivano fasi di un unico rapporto professionale;
erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 23 del DL n.
66/1989, da cui aveva fatto derivare il rigetto della domanda ex art. 2041 cc per difetto del requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 cc;
erroneamente rigettato la domanda di pagamento relativa al progetto del 1988 per difetto della dimostrazione del
quantum dell'indennizzo, e
per questi motivi
chiedeva la riforma della sentenza di primo grado insistendo per la condanna della al pagamento in suo Controparte_1
favore della somma di £. 6.288.291.000, per la progettazione della variante in sede di verifica e di £ 1.577.089.000 per la direzione dei lavori, maggiorate dell'IVA se
5 dovuta, degli interessi legali dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo e del danno da svalutazione oltre al risarcimento del danno per la revoca dell'incarico,
ovvero della minor somma dovuta ex art. 2041 c.c. per tutta l'attività professionale resa dall'appellante dal 1988 al 1993 così come dedotta e precisata agli atti di causa,
maggiorata degli accessori di legge.
7. Si costituiva il , che resisteva al gravame, di cui Controparte_2
chiedeva il rigetto col favore delle spese, riproponendo, nell'ipotesi di riforma della sentenza di rigetto della domanda, tutte le deduzioni ed eccezioni sollevate in primo grado in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea,
mai estesa nei suoi confronti, nonché alla domanda di garanzia formulata dall' . Parte_3
8. Si costituiva pure la , che chiedeva il rigetto dei motivi di Controparte_1
gravame e spiegava appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Salerno aveva riconosciuto l'utilità dell'Ente convenuto in relazione alle prestazioni professionale rese dall'Ingegner . Parte_1
9. Con sentenza n. 955/2017 la Corte di Appello rigettava l'impugnazione principale e quella incidentale compensando tra le parti le spese di lite. In particolare la Corte
confermava la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Salerno aveva ritenuto inammissibile l'azione di adempimento contrattuale proposta dall'ing. per Pt_1
l'assenza di alcun contratto scritto con la Provincia di;
dichiarava la CP_1
prescrizione presuntiva del credito vantato;
dichiarava infine inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. per insussistenza del requisito della “residualità” di cui all'art. 2042
c.c. non avendo l'attore esperito il rimedio “tipico” previsto a tutela della relativa pretesa creditoria.
10. Avverso la sentenza di appello l'ing. proponeva ricorso dinanzi la Pt_1
Suprema Corte di Cassazione articolando due motivi.
6 11. La ed il si costituivano e CP_1 CP_1 Controparte_2
chiedevano il rigetto del ricorso.
12. Con ordinanza n. 31757/2023 il Giudice di legittimità accoglieva il primo motivo,
con il quale il ricorrente aveva dedotto la violazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ.
poiché la Corte d'Appello, nel respingere la domanda, non si era data cura di considerare – ancorché essa stessa avesse valorizzato la circostanza per respingere la pure esercitata domanda di adempimento contrattuale – che detta domanda era stata rigettata per la nullità del titolo in quanto gli incarichi conferiti al non erano stati Pt_1
formalizzati secondo le prescrizioni di cui al r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, in ordine all'adozione della forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A. Richiamati i principi ormai consolidati in ordine alla sussidiarietà di cui all'art. 2042 cc , la Suprema
Corte rilevava che la decisione impugnata si mostrava “viziata da una contraddizione
insanabile: da un lato, essa ha ritenuto il ricorrente privo dell'azione contrattuale
perché l'incarico conferitogli non era stato formalizzato nei modi previsti dalla legge
per le obbligazioni della P.A.; dall'altro, ha però pure negato che il ricorrente,
malgrado fosse privo all'origine di un titolo contrattuale che lo legittimasse all'azione
specifica, potesse esercitare l'azione di arricchimento, quantunque nella specie, per
quanto da essa stessa premesso, non potesse dirsi che facesse difetto il presupposto
della sussidiarietà”, e pertanto cassava la sentenza e rinviava la causa dinanzi alla
Corte di Appello di Salerno in diversa composizione per un nuovo esame.
13. Con atto di citazione notificato il 12/01/2024 l'ing. ha Parte_1
riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello “1. in riforma delle sentenze di primo e
secondo grado ed in ossequio al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte con
l'ordinanza n. 31757/2023, dichiarare, preliminarmente, ammissibilità la domanda ex
art. 2041 c.c. proposta dall'ingegner nei confronti della Parte_1
7 ; 1.1. Nel merito, accertare e dichiarare il diritto dell'ingegner CP_1 CP_1
ad essere ristorato per il depauperamento subito in ragione Parte_1
dell'attività professionale concretizzatasi con la redazione nel mese di ottobre 1988
della “Perizia di Aggiornamento Tecnico-Economica” riferitamente al progetto per la
realizzazione della “Strada a scorrimento veloce in variante alla SS. 18 per il
miglioramento delle comunicazioni principali del Cilento”, di cui la CP_1
si è ingiustificatamente arricchita, avendone tratto la relativa utilità come già
[...]
accertato dal Tribunale di Salerno con il relativo capo della sentenza n. 923/2008
oramai passato in giudicato per quanto meglio dedotto al punto di diritto n. 2 che
precede. Per l'effetto, condannare la al pagamento in favore Controparte_1
dell'ingegner del richiesto indennizzo ex art. 2041 c.c. nella Parte_1
misura non inferiore ad € 700.000,00, ovvero del diverso importo maggiore o minore
che sarà accertato in corso di causa come ritenuto dovuto, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo. 2) Il tutto con
vittoria di spese e compenso professionale per tutti i gradi di giudizio relativi al doppio
grado di giudizio di merito, al giudizio di legittimità ed al presente giudizio di rinvio,
con attribuzione agli avvocati Giancarlo Gargione e Gennaro Greco, antistatari per
dichiarato anticipo. In via istruttoria, e per quanto più specificamente dedotto al punto
di diritto n.
2.1. che precede, si reitera l'istanza per il rinnovo della C.T.U. al fine di
determinare, anche con criterio equitativo, l'indennizzo ex art. 2041 c.c. dovuto in
favore dell'ingegner per il depauperamento conseguito a Parte_1
seguito dell'attività professionale concretizzatasi con la più volte citata perizia di
aggiornamento dell'ottobre 1988 di cui la Provincia di si è ingiustificatamente CP_1
arricchita”.
14. Si è costituita la , che, “nel riportarsi in ogni caso Controparte_1
integralmente a quanto dedotto, eccepito e richiesto in primo grado, secondo grado e
8 giudizio di legittimità”, ha concluso “per il rigetto dell'appello principale, in quanto
inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto e per l'accoglimento
degli svolti appelli incidentali. In ogni caso per il rigetto di ogni domanda spiegata nei
confronti della;
in via gradata dovrà essere condannato in via diretta il CP_1
al pagamento di quanto eventualmente dovuto o comunque dovrà essere CP_2
condannato a rivalere la di quanto eventualmente sborsato. Con Controparte_1
vittoria di spese ed onorari dei vari gradi di giudizio”.
15.Si è altresì costituito il che ha Controparte_2
concluso chiedendo che “l'adita Corte così provveda: a) dia atto della mancata
proposizione di domande da parte dell'appellante nei confronti del;
b) CP_2
dichiari il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo rispetto alla domanda di
garanzia spiegata dalla;
c) rigetti la domanda attrice di Controparte_1
arricchimento senza causa in quanto -ancorché astrattamente proponibile, per come
statuito dalla Cassazione- in concreto infondata, anche per carenza di prova. Vinte, in
ogni caso, le spese di lite”.
16. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione inviate con le note scritte entro il termine del 14/11/2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, questa Corte con ordinanza del 28/11/2024 ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
17. In via preliminare alla disamina del merito della causa, al fine di delimitare l'oggetto della presente fase di riassunzione, è utile richiamare il principio per cui “Il
giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per
motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce -- come desumibile dall'art.
393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non
consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua
9 inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente
l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio --
la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare
la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che,
pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente
procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla
pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza
sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce
direttamente sulle domande proposte dalle parti” ( cfr. Cass. 21/15143; 22/24372).
18. Sulla base di questa necessaria premessa deve affermarsi che, tenendo conto dell'esito dei vari gradi di giudizio, nella presente fase prosecutoria la Corte di Appello
non deve più esaminare, in quanto ormai coperte da giudicato, la domanda contrattuale,
ritenuta inammissibile per difetto di contratto scritto;
l'eccezione di prescrizione,
affermata con riferimento ai compensi per l'attività di direttore dei lavori;
la verifica della c.d. utilitas, per la Provincia, della perizia di aggiornamento del 1988, in quanto definitivamente accertata dal Tribunale.
Ne consegue che, stante la sostanziale rinuncia alla richiesta dei compensi relativi al progetto stralcio del 1993, oggetto del presente giudizio è esclusivamente la quantificazione dell'indennizzo ex art. 2041 cc. per l'attività professionale espletata dall'ing. consistente nella redazione della “Perizia di Aggiornamento Tecnico- Pt_1
Economica” riferita al progetto per la realizzazione della “Strada a scorrimento veloce
in variante alla SS18 per il miglioramento delle comunicazioni principali del Cilento”
del 1988.
19. La domanda va dichiarata ammissibile.
Ed infatti secondo il principio che la Suprema Corte a Sezioni Unite ha di recente espresso nella sentenza n. 33954/2023, “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà
10 di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata
autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è
proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una
specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab
origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia
rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del
pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per
contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
Ne consegue che nella specie l'azione ex art. 2041 cc è sicuramente ammissibile giacché
il Tribunale, con statuizione confermata dalla Corte di Appello, dichiarando l'inesistenza del contratto in forma scritta di conferimento dell'incarico sia di Direttore
dei Lavori che di progettazione, ha escluso che l'avente diritto potesse nuovamente esercitare l'azione contrattuale ed al contempo ha accertato la sussistenza dell'indefettibile presupposto della sussidiarietà, ovvero l'indisponibilità di un rimedio alternativo a quello contrattuale.
In tale evenienza “- a differenza di quanto accade in caso di rigetto della domanda per
nullità del titolo contrattuale, preclusivo dell'azione ex art. 2041 c.c. - la domanda di
indebito arricchimento non si configura come uno strumento volto ad aggirare
l'operatività di norme imperative, bensì come l'unico mezzo idoneo a far valere il diritto
all'indennizzo per il pregiudizio subito” ( Cass. 2023 n. 13203).
20. L'azione di arricchimento è altresì fondata e va accolta per quanto di ragione.
20.1. Ed infatti, con delibera n. 1511 del 17 ottobre 1988 la aveva Controparte_1
approvato la “Perizia di Aggiornamento tecnico – economica” redatta dal Direttore dei
Lavori ing. e rimesso l'elaborato all'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo Pt_1
del Mezzogiorno per richiedere un ulteriore finanziamento dell'opera; con comunicazione protocollata in data 13 gennaio 1992 l'Agenzia per la Promozione dello
11 Sviluppo rappresentava che il Ministero competente, nel luglio del Controparte_3
1991, nel recepire l'attività professionale dell'ing. , rideterminava in £. Pt_1
205.000.000.000 l'importo complessivamente stanziato per la realizzazione dell'intera opera secondo le varianti apportate all'iniziale progetto;
con nota Prot. n. 01371 del 18
gennaio 1993 l'Amministrazione Provinciale ribadiva la: “…già dichiarata disponibilità
a riceversi il trasferimento dell'opera nei limiti dell'importo disponibile”, nel mentre con delibera del 03 febbraio 1993 della Commissione Lavori Pubblici chiedeva all'ing.
di verificare la possibilità di predisporre, limitatamente all'importo già stanziato Pt_1
di £. 95.000.000.000, la suddivisione dell'opera in due lotti per poter procedere subito,
considerata la disponibilità del finanziamento, alla realizzazione del primo lotto.
La circostanza che la aveva materialmente usufruito del progetto Controparte_1
esecutivo in variazione elaborato dall'ing. nell'ottobre del 1988 risulta pure dalla Pt_1
relazione depositata il 05 luglio 2003 dal TU ing. , che, dopo aver Persona_2
individuato le opere progettate dal professionista, aveva dato atto che: “…il progetto
Lotti 1997, nel recepire le indicazioni contenute negli aggiornamenti dell'ing. , Pt_1
introduce opere di sostegno, gallerie artificiali ed una galleria naturale (galleria delle
Monache) non previste nell'originario progetto del 1973”.
20.2. Ai fini della determinazione dei criteri da applicare per la liquidazione dell'indennizzo, appare utile ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica ( cfr. Cass. SU 08/23385 ), nei confronti della
Pubblica Amministrazione il diritto all'indennità per arricchimento senza causa riguarda le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite dal privato (danno emergente), ma non anche i benefici e le aspettative connessi con il corrispettivo non percepito dell'opera,
della fornitura o della prestazione professionale (lucro cessante) (“l'indennità prevista
dall'art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita
dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di
12 quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale
fosse stato valido ed efficace”).
In particolare, in motivazione, le Sezioni Unite, dopo aver chiarito che il professionista autore della prestazione non ha diritto ad una controprestazione né, tanto meno, a quella stessa prestazione che gli sarebbe spettata se il contratto stipulato fosse stato valido ed efficace stante l'insussistenza di un rapporto sinallagmatico, hanno preso in esame l'orientamento giurisprudenziale che, sia pure al limitato fine di determinare le utilità
spettanti all'impoverito, faceva ricorso alla finzione che il negozio sussistesse, con sistematico riferimento, sia pure in via indiretta e meramente parametrica, al corrispettivo contrattualmente previsto ovvero a quello stabilito dalle tariffe professionali nonché ad ogni ulteriore condizione contrattuale più favorevole all'autore della prestazione, pervenendo in tal modo a una liquidazione estremamente favorevole all'impoverito, ed hanno ribadito che l'attività negoziale della P.A. è comunque soggetta a specifiche condizioni e limitazioni apposte direttamente dal legislatore, costituite dalle regole c.d. dell'evidenza pubblica, che presidiano e condizionano l'attività negoziale della P.A. e che costituiscono un sistema rigido e vincolante essendo rivolte a sollecitare il rigoroso rispetto dei principi di legalità e correttezza da parte di coloro che operano nelle gestioni locali, ricollegabili al buon andamento di dette amministrazioni, i quali devono essere comunque contemperati con la regola generale che non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili neppure a favore della P.A.
Trattandosi di regole inderogabili, aventi forza talmente cogente da invalidare e travolgere qualsiasi convenzione con esse confliggente, la S. Corte ha di conseguenza ritenuto del tutto illogico utilizzare il rimedio dell'art. 2041 cod. civ. per renderle inoperanti e ricollocare l'autore della prestazione nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato se avesse concluso proprio quel contratto che la legge considera invalido
13 o addirittura giuridicamente inesistente, perciò consentendone la sostanziale neutralizzazione in nome di imprecisate esigenze equitative.
In quest'ottica, nei confronti della P.A. il depauperamento di cui all'art. 2041 cod. civ.
deve comprendere tutto quanto il patrimonio ha perduto (in elementi ed in valore)
rispetto alla propria precedente consistenza, ma non anche i benefici e le aspettative connessi con la controprestazione pattuita quale corrispettivo non percepito dell'opera,
della fornitura o della prestazione professionale ( ad esempio, il profitto di impresa, le spese generali e la retribuzione dell'opera che non sia consistita nella progettazione o direzione dei lavori, con i relativi accessori, nonché ogni altra posta rivolta ad assicurare egualmente al richiedente, direttamente o indirettamente, quanto si riprometteva di ricavare dall'esecuzione del contratto o dall'esecuzione di analoghe attività remunerative nello stesso periodo di tempo).
Questi principi sono stati successivamente ribaditi dalla giurisprudenza delle Sezioni
semplici della Cassazione (cfr. Cass. 19/14329; 19/9317; 15/19886; 11/20648; 14/
23780), sia pure con alcune incertezze e contrasti (cfr. Cass.11/19942; 11/26193).
20.3. Orbene, in adesione alla prevalente giurisprudenza conforme all'arresto delle
Sezioni Unite, questo Collegio ritiene che l'indennizzo in favore dell'appellante non possa essere determinato in base alla tariffa professionale che sarebbe stata applicabile se egli avesse svolto la sua opera a favore di un privato, né in base all'onorario che la
P.A. avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido, e che possa invece essere quantificato utilizzando la tariffa professionale come parametro di valutazione per desumere il risparmio conseguito dalla
P.A. committente rispetto alla spesa cui essa sarebbe andata incontro nel caso di incarico professionale contrattualmente valido.
Tuttavia se, da un lato, la tariffa non può essere utilizzata come parametro sic et
simpliciter, attribuendo cioè al professionista esattamente quel che avrebbe ricavato da
14 un contratto di prestazione d'opera intellettuale validamente stipulato (cfr. sul punto anche Cass. 17/351; 19/14329), dall'altro la liquidazione deve comunque essere rispettosa dell'importanza dell'opera e del decoro della professione (cfr. art. 2233
cod.civ.) ed esprimere in termini economici, sia pure con una valutazione di carattere equitativo ex art.1226 cod.civ., il valore del sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche del professionista, al netto della percentuale di guadagno (Cass. 23/24370;
24/7178; 15/7415; 15/18804; 08/16577; 05/6570).
20.4. Per quel che qui interessa, il C.T.U. nominato dal Tribunale, ing.
[...]
, provvedeva a quantificare nell'importo di £. 426.400.000 (€ 220.217,00) il Per_2
compenso dovuto per l'intera attività professionale prestata dall'ingegner
[...]
, di cui £ 326.100.000 ( € 168.416,60) per il progetto in variante del 1988 e Parte_1
£. 100.300.000 per il “primo stralcio” del 1993, oltre alla complessiva somma di €
33.001,00 a titolo di spese sostenute, calcolata nella misura forfettaria del 15%
dell'onorario complessivo.
Ritiene la Corte di poter utilizzare le risultanze della TU decurtando equitativamente del 15% la somma di € 168.416,60 calcolata per il progetto per il quale qui si chiede la liquidazione dell'indennizzo, senza riconoscere altro né a titolo di spese forfettarie né di mancato guadagno.
La somma definitiva di € 145.154,11 appare congrua in considerazione del costo e dell'importanza dell'opera progettata, delle problematiche tecniche che avevano comportato la necessità di revisione in variante del progetto originario, dell'impegno professionale profuso anche con riferimento all'utilizzo di strumentazione tecnica all'avanguardia e di maestranze specializzate.
Del tutto priva di dimostrazione appare invece la richiesta, avanzata dall'attore in questa sede di riassunzione a fronte dei superiori importi chiesti nei precedenti gradi, della somma di € 700.000,00, così come inammissibile al fine di ottenere il rinnovo 15 dell'accertamento peritale è il richiamo fatto per relatiomen alle argomentazioni mosse avverso la TU di primo grado dai consulenti di parte attrice.
20.5. Per principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità
“L'indennizzo previsto dall'art. 2041 cod. civ. è un debito di valore - anche se
l'arricchimento consiste in un risparmio di spesa e il depauperamento in attività od
erogazioni - da liquidare, in via sostitutiva, con danaro, rapportato alla data
dell'illecito tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria fino alla
decisione (costitutiva della liquidazione dell'obbligazione di valore, previo
accertamento dei requisiti normativamente richiesti) per reintegrare il patrimonio del
creditore, e riconoscendo gli interessi - di natura compensativa, in base all'art. 1499
cod. civ., espressione di un principio generale di equità - non accessori e non autonomi,
perché non normativamente previsti non essendo l'obbligazione originariamente
pecuniaria (principio di tipicità delle obbligazioni: art. 1173 cod. civ.), ma idonei come
criterio di liquidazione del danno, presunto fino a prova contraria, con decorrenza
dalla data dell'altrui arricchimento e nei limiti di questo (art. 2041 cod. civ.), costituito
dal ritardo nell'utilizzazione, nei singoli momenti, dell'equivalente danaro, determinante
diminuzione patrimoniale” ( Cass. 98/1287; 13/1889; 22/28930 ).
L'indennizzo ex art. 2041 cod. civ., in quanto credito di valore, va pertanto liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione,
anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto
16 effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento.
La somma qui riconosciuta va pertanto devalutata dal mese di luglio 2003 (epoca in cui fu depositata la TU dell'ing. contenente il calcolo dei compensi al Persona_2
professionista ) al mese di ottobre 1988 ( epoca del deposito della perizia di variante da parte dell'ing. e quindi dell'arricchimento da parte della ). Sulla somma Pt_1 CP_1
anno per anno rivalutata in base agli indici Istat vanno poi calcolati gli interessi compensativi al tasso legale da ottobre 1988 alla presente sentenza.
21. Il soggetto passivamente legittimato al pagamento è la , in Controparte_1
quanto Ente concessionario della ex , e, dopo la sua Parte_2
cessazione, del . Controparte_2
Trattandosi di una delegazione amministrativa intersoggettiva, il soggetto delegante è
mero finanziatore dell'opera, ovvero della “Strada a scorrimento veloce in variante alla
SS 18 del Cilento” e successiva variante plano-altimetrica, di cui al progetto approvato con delibera n. 4213 del 29/11/1985.
Costituisce infatti principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità
quello secondo il quale “ Nel caso in cui la affidi l'esecuzione Parte_2
delle opere da essa programmate e finanziate ad organi dello Stato o ad aziende
autonome statali, ovvero ne dia la concessione ad enti locali o a loro consorzi o ad altri
enti pubblici, secondo le leggi che regolano l'attività ed il funzionamento della , si Pt_2
verifica un'ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva, la quale, importando
una deroga, preventivamente consentita dalla legge, alle norme sulla competenza
amministrativa, pone il delegato, nei limiti della delega e per la durata di essa, in una
condizione pari a quella del delegante ed investe l'ente delegato del potere di
provvedere in ordine all'oggetto della delega in nome proprio e non quale
rappresentante dell'altro soggetto. Pertanto, al soggetto delegato spetta ogni potere e,
17 conseguentemente, ogni obbligo in relazione a tutta l'attività da compiere per la
realizzazione dell'opera, comprese le occupazioni e le espropriazioni per pubblica
utilità che si rendano necessarie, nonché la legittimazione passiva rispetto alle azioni
promosse dai proprietari dei fondi occupati o espropriati” ( cfr. Cass. 95/707; 03/7511;
06/9284; 07/14973; SU 07/8366;13/ 28809).
Ne consegue che, come statuito da Cass. 13/28809 in una vicenda analoga, anch'essa relativa alla delega di poteri di espropriazione, “resta del tutto ininfluente che la
titolarità dell'opera realizzata appartenga alla concedente e che questa, essendo il
soggetto le cui esigenze l'opera stessa tende a soddisfare, resti titolare dei poteri di
vigilanza e di controllo, in quanto ciò che rileva è che il concessionario agisce in nome
proprio, sia pure come organo indiretto dell'Amministrazione concedente, ed in tale
qualità compie materialmente l'attività espropriativa. Da qui la conseguenza, comune
alla delegazione amministrativa intersoggettiva, che la sua azione produce, nei
confronti dei terzi, gli stessi effetti che produrrebbe l'azione diretta
dell'Amministrazione, alla quale il concessionario viene sostituito per effetto della
concessione, e che, correlativamente egli risponde direttamente dei danni cagionati a
terzi dall'opera pubblica e delle obbligazioni strumentalmente preordinate alla sua
esecuzione, derivino gli stessi da attività legittima ovvero (ed a maggior ragione, atteso
anche il carattere personale della relativa responsabilità) da illecito aquiliano - ed in
questo secondo caso, sia dall'illegittima occupazione illegittima temporanea o, come nel
caso definitiva perfino se la colpa sia riferibile al concedente nella predisposizione del
progetto e nell'imposizione delle direttive: ciò potendo rilevare esclusivamente nei
rapporti interni derivanti dalla concessione, ai fini di un'eventuali rivalse o manleve”
(cfr. Cass. Sez. Un. 09/8609; 03/10163; 00/299, 04/17881; 03/11139, 02/ 17260,
richiamate da Cass. 13/28809).
18 Alla luce di siffatti consolidati principi, prive di rilevanza, al fine di escludere la legittimazione della , sono quindi la circostanza che il sia stato il CP_1 CP_2
soggetto finanziatore dell'opera; che abbia esercitato funzioni di vigilanza e controllo sulla sua realizzazione;
che l'opera pubblica sia stata trasferita alla Controparte_1
soltanto nel 1998, dopo il suo completamento, e quindi, per quel che qui interessa, dopo che l'ing. aveva già espletato l'attività per la quale chiede di essere pagato. Pt_1
Va comunque altresì rilevato che la chiamata in causa del era a titolo di CP_2
garanzia, sicché, in difetto di espressa volontà dell'attore, la domanda non si è
automaticamente estesa al terzo chiamato;
inoltre l' non ha mai Controparte_7
specificato a quale titolo e in virtù di quale previsione normativa il avrebbe CP_2
dovuto tenerlo indenne.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva e al contempo della domanda di garanzia spiegata dalla nei confronti del . CP_1 CP_2
22. Considerato l'esito del giudizio, la soccombente deve Controparte_1
rimborsare le spese processuali sia all'attore che al . CP_2
Alla liquidazione si provvede in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al
DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, tenuto conto che il valore del
decisum è compreso nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 e considerando le fasi effettivamente trattate nei vari gradi di giudizio, con applicazione degli importi medi.
Le spese in favore del possono essere Controparte_2
compensate del 50% in considerazione della natura processuale della pronuncia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione ex art 392 cpc introdotto, a seguito della ordinanza della
Cassazione civile n. 31757/2023, dall'ing. con atto di Parte_1
19 citazione notificato il 12/01/2024 nei confronti della e del Controparte_1
così provvede: Controparte_2
1. ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda proposta dall'ing. e per l'effetto Pt_1
condanna la al pagamento in suo favore, a titolo di indennizzo ex Controparte_1
art. 2041 cc, per la redazione nell'ottobre 1988 della “Perizia di Aggiornamento
Tecnico-Economica“ nell'ambito del progetto per la realizzazione della “Strada
scorrimento veloce in variante alla SS18 per il miglioramento delle comunicazioni
principali del Cilento”, della somma di € 143.154,11 che, devalutata dal mese di luglio
2003 sino al mese di ottobre 1988, va anno per anno rivalutata in base agli indici Istat e maggiorata degli interessi compensativi al tasso legale da ottobre 1988 alla pubblicazione della presente sentenza;
2. RIGETTA la domanda di garanzia proposta dalla nei confronti Controparte_1
del ; CP_2
3. CONDANNA la pagamento delle spese processuali, che liquida Controparte_1
a) in favore dell'ing. per il giudizio di primo grado in € 14.103,00 per compenso, Pt_1
per l'appello di prime cure in € 1.110,00 per spese vive ed € 9.991,00 per compenso;
per il giudizio di cassazione in € 5.880 per compenso;
per questo giudizio di rinvio in €
545,00 per spese vive ed € 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15%
per spese generali, iva e cap, con attribuzione agli avv. Giancarlo Gargione e Gennaro
Greco, che dichiarano di averne fatto anticipo;
b) in favore del , a titolo di CP_2
compenso, per il giudizio di primo grado in € 7.051,00; per l'appello di prime cure in
€ 4.995,50 ; per il giudizio di cassazione in € 2.940,00 ; per questo giudizio di rinvio in
€ 4.995,00, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Il PRESIDENTE
dr.ssa M. TA OL dr. Vito Colucci
20 21