Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/01/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5503/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p,t., elettivamente domiciliata in VIA L.DA VINCI N.7 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. BOTTONI FABIO ROSARIO (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine C.F._1 dell'atto di citazione OPPONENTE E (P.IVA ), in persona del legale rapp.te p,t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA N.43 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. D'ANTONIO MICHELE (C.F. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione OPPOSTO NONCHÉ TERZO CHIAMATO IN GARANZIA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 16/10/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21/11/2013, la ditta Pt_1 dell'ing. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1208/2013, notificato in data 16/10/2013, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della società della somma di € 886.749,00, oltre interessi Controparte_1
e spese legali, credito che si articolava nei seguenti importi: un credito di €. 486.360,00 vantato nei confronti della dell'ing. dalla società Officine Pt_1 Parte_1
Raiola srl, in persona dell'amministratore p.t. , e da questa ceduto alla CP_2 società con atto del 02/01/2012, relativo alle fatture n. 389/2008 Controparte_1
N.R.G.5503/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
30/11/2012 dell'importo di euro 78.835,00; fattura n. 274 del 30/11/2012 dell'importo di euro 30.855,00; fattura n. 276 del 30/11/2012 dell'importo di euro 68.365,00; fattura n. 285 del 30/11/2012 dell'importo di euro 78.650,00; fattura n. 290 del 03/12/2012 dell'importo di euro 43.560,00; fattura n. 317 del 31/12/2012 dell'importo di euro 102.124,00. Parte opponente eccepiva l'inesistenza dei crediti per la mancata corrispondenza nella contabilità con le fatture presentate dall'opposta, in quanto le prestazioni in Pt_1 esse indicate non erano mai state commissionate e/o effettuate, né i prodotti indicati nelle stesse risultavano essere stati consegnati.
Disconosceva la sottoscrizione dell'opponente sui D.D.T n. 582 del 6.11.12, n. 602 del 16.11.12, n. 590 del 9.11.12, n. 627 del 28.11.12; n. 631 del 30.11.12, n. 632 del 30.11.12, n 635/bis del 3.12.12, n. 671 del 27.12.12, n. 674 del 31.12.12, in quanto non riferibile ad alcun soggetto addetto al ritiro, né all'amministratore Parte_2
Con riguardo al credito ceduto dalla Officine Raiola alla , disconosceva CP_1 la sottoscrizione delle fatture interessate ed i relativi DDT, in quanto non riferibile ad alcun soggetto addetto al ritiro, né all'amministratore Parte_2
Eccepiva altresì la nullità dell'atto di cessione dei crediti del 2/1/2012, trattandosi di una falsa attestazione della realtà in relazione ad un credito inesistente. Eccepiva inoltre la falsità della sottoscrizione in calce alla notifica dell'intervenuta cessione dei crediti, trattandosi di sottoscrizione riprodotta mediante fotomontaggio, sovrapposto sull'atto originale. Rappresentava altresì di aver sporto querela nei confronti dei legali rappresentanti delle società asseritamente creditrici. In data 05/03/2014 si costituiva in giudizio la società depositando, per CP_1 provare l'esistenza del credito ceduto di €. 486.360,00, le fatture accompagnatorie sottoscritte e accettate dalla ceduta dell'ing. per le Pt_1 Parte_1 prestazioni d'opera e fornitura eseguite dalla cedente e Parte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del d.i., nè autorizzava il giudizio di verificazione delle scritture disconosciute, ammettendo unicamente la prova per testi articolata dalle rispettive parti. Escussi i testi e precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 23/07/2023 con la quale ritenuta superflua la proposizione di querela di falso civile ex art. 313 cpc, attesa la omessa produzione da parte della società opposta degli originali disconosciuti, veniva ordinato all'opponente ex art. 210 cpc, l'esibizione delle proprie scritture contabili. La ditta dell'ing. procedeva all'esibizione documentale, Pt_1 Parte_1 ed all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 cpc.
1. Sul merito.
N.R.G.5503/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie deve ritenersi che parte opponente, attrice in senso sostanziale non abbia adeguatamente provato il proprio credito. Il credito vantato da parte opposta si fonda su documenti le cui sottoscrizioni sono state disconosciute dalla società opponente, documenti in relazione ai quali non è stato possibile accertare l'autenticità o meno delle sottoscrizioni, non essendo gli stessi prodotti in originale. La mancata produzione degli originali di tali documenti e, dunque, la conseguente impossibilità di svolgere una c.t.u. sulla paternità di tale sottoscrizione è sicuramente nel caso di specie imputabile alla parte opposta. Con riguardo alle fatture n. 273 del 30/11/2012 dell'importo di euro 78.835,00; fattura n. 274 del 30/11/2012 dell'importo di euro 30.855,00; fattura n. 276 del 30/11/2012 dell'importo di euro 68.365,00; fattura n. 285 del 30/11/2012 dell'importo di euro 78.650,00; fattura n. 290 del 03/12/2012 dell'importo di euro 43.560,00; fattura n. 317
N.R.G.5503/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 del 31/12/2012 dell'importo di euro 102.124,00 ed ai relativi D.D.T n. 582 del 6.11.12, n. 602 del 16.11.12, n. 590 del 9.11.12, n. 627 del 28.11.12; n. 631 del 30.11.12, n. 632 del 30.11.12, n 635/bis del 3.12.12, n. 671 del 27.12.12, n. 674 del 31.12.12, se è vero che gli originali sono stati acquisiti alla Guardia di Finanza, come risulta dal verbale di acquisizione di documentazione del 17/6/2014, nell'ambito del procedimento penale 6294/2013, lo stesso procedimento si è concluso in data 6/4/2016, con la sentenza n. 843/2016, che ha di chiarato di non doversi procedere poiché il falso in scrittura privata è stato oggetto di depenalizzazione dall'art.1 de l D.Lvo n.7/2016. A partire dunque dal 6/4/2016, alcun impedimento poteva essere più addotto in ordine alla richiesta, da parte della società della restituzione degli Controparte_1 originali delle fatture e dei DDT, oggetto del giudizio civile. Né ha alcuna rilevanza la denuncia di furto sporta in data 24/9/2021, dove si fa riferimento, genericamente, a documentazione contabile. Anche le dichiarazioni rese dai testimoni sia di parte opponente che di parte opposta sono in contrasto tra loro e non hanno consentito di desumere utili elementi ai fini della risoluzione della presente controversia. Le dichiarazioni dei testi di parte opposta sono infatti assolutamente generiche e non in grado di provare l'effettuazione delle prestazioni delle quali viene richiesto il pagamento. Il ES , infatti, pur confermando l'esecuzione di prestazioni da Testimone_1 parte di nei confronti di tra il 2011 e il 2012 (costruzioni di CP_1 Pt_1 parti meccaniche per aerei), ha dichiarato di non ricordare il contenuto specifico delle prestazioni indicate nelle fatture;
il ES , dipendente della Testimone_2 [...]
nel 2008 e nel 2009, ha genericamente riferito che la Officine Raiola ha CP_1 effettuato lavori per consistiti nella realizzazione e fornitura di alberi, flange, Pt_1 cassette, buchi e in generale componenti di disegni sui quali vi era scritto ditta Salvagnini e che a ritirare la merce veniva il sig. della ditta , ma di non Per_1 Pt_1 aver mai visto fatture e documenti di trasporto e di non saper riferire nulla in ordine ai prezzi. Anche il ES , fratello di , amministratrice della società Testimone_3 Parte_4
, e dipendente della predetta società, pur avendo dichiarato che tra il CP_1
2009 e il 2013 vi sono stati rapporti commerciali tra e l'ing. CP_1 Pt_1 non ha saputo so indicare quante e quali fatture siano state emesse.
[...]
L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte - “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (Ordinanza n. 19948/2023)-, non sussistono elementi univoci per ritenere il carattere temerario della resistenza dei convenuti nel
N.R.G.5503/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 presente giudizio e pertanto la richiesta ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5503/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
[...]
ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1208/2013, notificato in data 16/10/2013;
3. condanna in persona del legale rapp.te p.t. pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t. pro tempore, delle spese di
[...] giudizio che si liquidano in € 741,00 per spese ed € 29103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 29/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G.5503/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5