TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 4089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4089 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 562/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 562/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a CAPODRISE (CE) il 09/04/1971 rappresentato e difeso dall'avv. CUTILLO CIRO, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv.
RESISTENTE
OGGETTO: abusiva reiterazione dei contratti a termine
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 15/01/2025 l'epigrafato ricorrente ha dedotto:
- di essere docente precario e di avere svolto servizio dall'A.S. 2017/2018 all'attualità (da ben otto anni di servizio!) in favore dell'Amministrazione resistente giusta copia contratti di servizio a tempo determinato che si esibiscono e depositano in atti;
- che dal predetto anno scolastico, continua ad espletare servizio presso diversi Istituti scolastici a favore dell'Amministrazione resistente con vari contratti di lavoro a tempo determinato su posto libero senza mai ricevere alcuna trasformazione del rapporto di lavoro/contrattuale a tempo indeterminato con contestuale mancata stabilizzazione e relativa progressione di carriera (abuso reiterato di utilizzo di contratti a tempo determinato su posto vacante o comunque privo di titolare!);
1 - che all'attualità parte esplicita attività lavorativa come docente su posto libero presso I.C. “D'Auria-
Nosengo” di Arzano, giusta copia contratti scolastici che pure si esibiscono e depositano in atti;
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “accertarsi e dichiararsi il diritto del Prof. ad Parte_1 usufruire del beneficio economico (indennizzo per docenti precari storici per abuso di utilizzo dei contratti a tempo determinato ex Lege n. 166 del 14.11.2024 – D.L. 131/2024), per tutti gli anni scolastici in premessa;
- conseguentemente, condannarsi il al riconoscimento dell'indennizzo Controparte_1 stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in merito (indennizzo quantificato dalle 4 alle 24 mensilità) in favore del docente ricorrente per tutti i suddetti anni scolastici , oltre a interessi o rivalutazione
, ai sensi dell'art . 22 , comma 36 , della l . n . 724 del 1994 , dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
condannarsi, inoltre il , al pagamento della Controparte_1 ulteriore somma di € 500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art . 1218 del c.c . ; - Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del procuratore anticipatario.”
Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e insuscettibile di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto, sulla questione dell'illegittima reiterazione dei contratti a termine e delle conseguenze risarcitorie dell'abuso non possono che condividersi i principi affermati dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 22552 del 2016, alle cui argomentazioni il Tribunale si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
Dopo aver richiamato le pronunce intervenute in materia della Corte di Giustizia (sentenza del 26.11.2014,
e altri) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 187/2016), la Corte di Cassazione ha in particolare Per_1 avuto modo di osservare quanto segue: “118. La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che a essa attribuisce un connotato di specialità.
119. Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge
3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
120 Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
2 rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie a esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
122 Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico e amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
123 Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015
n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico e amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle
SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124 Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016. a sanare l'illecito, apprestando, con previsione rigorosa di tempi, la strada satisfattiva della immissione in ruolo. 82. Si tratta, al contempo, di una sanzione e, sotto il versante del beneficiario, di una riparazione in linea di principio la più ragionevole e soddisfacente tanto per lo Stato - che vede assicurata la indispensabile provvista di docenti stabili - quanto per il richiedente, in quanto gli attribuisce il bene della vita, la cui certezza di acquisizione era stata lesa dalla condotta inadempiente realizzata dalla Amministrazione. 83. In siffatta prospettiva deve ritenersi che la "stabilizzazione" disposta dal legislatore del 2015 rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente (…) 89. E tale idoneità - relativamente alla fascia di applicazione della nuova normativa - sussiste tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015”.
Con la pronuncia del 26.11.2014 e altri, richiamata dalla Corte di Cassazione, la Corte di Giustizia Per_1 aveva enunciato il seguente principio: ““la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”.
La Corte di Giustizia ha dunque correlato il comportamento illecito dello Stato Italiano anche alla mancanza di tempi certi per l'espletamento delle procedure concorsuali, ciò con riferimento ad una situazione
(precedente all'intervento del legislatore con la L. 107/2015) caratterizzata dal protrarsi della copertura dei posti vacanti tramite stipulazione di contratti a tempo determinato, in luogo dell'espletamento di procedure concorsuali per la copertura delle stesse con contratti a tempo indeterminato.
Il Legislatore è successivamente intervenuto al fine di porre rimedio al rilevato contrasto con il diritto eurounitario, tramite la L. 107/2015.
In particolare, oltre a prevedere una procedura concorsuale straordinaria finalizzata all'assunzione dei docenti precari (introducendo una forma di risarcimento in forma specifica del danno patito dai docenti interessati dal sopra evidenziato abuso), è intervenuto altresì modificando l'art. 400, co .1 D.Lgs. 297/1994 come segue: “I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi
è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
4 Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, venendo al caso di specie, risulta documentalmente comprovato che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze del resistente, in CP_1 forza di contratti a tempo determinato dall'A.S. 2017/2018 all'attualità.
Il , nel dettaglio, prima del perfezionamento della fattispecie illecita in capo alla docente e nello CP_1 specifico prima dell'impiego della stessa in forza di contratti a tempo determinato per supplenze su organico di diritto per un periodo superiore a 36 mesi, ha puntualmente offerto alla ricorrente di accedere ad un impiego a tempo indeterminato, ciò necessariamente per il tramite di apposita procedura concorsuale nel rispetto del principio di cui all'art. 97 Cost.
A fronte di ciò, la mancata assunzione a tempo indeterminato della docente è dipesa esclusivamente dal mancato superamento delle prove selettive da parte della stessa.
Al riguardo, si richiama di seguito quanto condivisibilmente osservato anche dal Tribunale di Milano, in relazione ad una fattispecie analoga alla presente: “Come si è visto, con la nuova normativa è stato predisposto un insieme di misure corrispondenti ai requisiti richiesti dal diritto sovranazionale. In particolare, in applicazione della disciplina vigente, il convenuto ha indetto più concorsi, rispettando il termine triennale. Pertanto, come giustamente sottolineato nella sentenza resa dal Tribunale di Pavia nella causa n. 989/21, “La mancata copertura di quel posto è dipesa non già dall'inerzia o da una deficienza strutturale dello Stato, cui questo ha posto rimedio avvalendosi indebitamente del ricorso ai contratti a termine, bensì dall'incontestata mancanza di candidati da immettere in ruolo per quel posto e dalla conseguente necessità di nominare supplenti [cfr. doc. 12 ss. MI]. In questo quadro, il ricorso ai contratti a termini si è reso inevitabile e necessario in ragione del fatto che, malgrado i diversi concorsi banditi, la cattedra è rimasta vacante e disponibile. Ciò conduce a ritenere che la stipulazione di questi contratti trovi una giustificazione obiettiva e non configuri un abuso dell'amministrazione”. Ne consegue che la reiterata assunzione del ricorrente con contratto a termine deriva soltanto dalla mancata partecipazione del ricorrente ai concorsi o dal mancato superamento degli stessi” (Tribunale di Milano, sent. n. 3800/2024).
Del resto, anche la Corte di Cassazione, seppur in relazione alla peculiare fattispecie dei docenti di religione cattolica, ha avuto modo di evidenziare condivisibilmente quanto segue: “(…) ritenere ora che sia in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti
“annuali” comunque esistenti, sarebbe solo di danno ai lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di
«vegliare» su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela. Tale salvaguardia delle utilità esistenti - nell'impossibilità di conversione, su cui si tornerà e nell'insussistenza di misure di stabilizzazione straordinarie – è impossibile, se non escludendo che la prosecuzione dei rapporti ed il loro rinnovo automatico, in qualunque forma essa avvenga, sia in sé ragione di illegittimità. (…) 8.1 Vi è dunque intanto da verificare se ed a quali condizioni tali connotati di persistente precarietà possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in un illegittimo abuso verso tali docenti. L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo (…) Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari. (…) In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore”
(Cass., sent. n. 18698 del 2022).
5 Sulla scorta di quanto sinora osservato, deve dunque conclusivamente ritenersi che l'indizione di procedure selettive ordinarie per il reclutamento dei docenti con contratto a tempo indeterminato, nel rispetto della periodicità triennale normativamente prevista, come avvenuto nel caso di specie, precluda in radice il configurarsi della fattispecie abusiva invocata in ricorso.
Con riferimento, poi, all'aspetto specifico dei concorsi, è necessario differenziare:
-da un lato, il concorso ordinario e selettivo di cadenza triennale, l'indagine in ordine al cui espletamento attenendo alla verifica della sussistenza di profili di abusività nella reiterazione dei contratti a termine
(abuso da ritenersi sussistente solo in caso di omessa indizione con periodicità almeno triennale dei concorsi ordinari), non anche al differente e logicamente successivo profilo del ristoro del danno relativo all'abuso accertato (risarcimento del danno rispetto al quale tale ultima tipologia di concorso deve ritenersi del tutto ininfluente, v. Cass., sent. n. 14815 del 2021, richiamata da parte ricorrente);
-dall'altro lato, il concorso straordinario (privo di prove selettive o comunque connotato da automaticità, in relazione all'assenza di punteggi minimi per l'inserimento in graduatoria) finalizzato all'immissione in ruolo CP_ dei docenti i quali abbiano prestato più 36 mesi di attività lavorativa alle dipendenze del in assenza di indizione di concorsi selettivi almeno triennali, docenti in relazione ai quali sia dunque configurabile la fattispecie abusiva di cui si controverte;
concorso straordinario la cui scelta in ordine all'indizione rientra nella discrezionalità del legislatore e che, ove espletato, costituisce senz'altro misura risarcitoria efficace e
“ben più satisfattiva di quella per equivalente (…) tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento” (v. Cass., sent. n.
22552 del 2016).
Del resto, la differente prospettazione interpretativa fornita dalla ricorrente, ossia della configurazione della fattispecie abusiva con il solo superamento dei trentasei mesi di impiego a tempo determinato per supplenze su organico di diritto e dunque a prescindere dall'offerta del della possibilità di CP_1 accedere ad un posto di lavoro a tempo indeterminato tramite l'indizione di apposito concorso periodico triennale, non potrebbe che comportare l'inaccettabile risultato del prodursi di una situazione deteriore in capo alla ricorrente rispetto a quella in concreto goduta dalla stessa - ciò in contrasto con quanto indicato dalla Corte di Giustizia;
nello specifico: decorso il primo triennio di impiego a tempo determinato per supplenze su organico di diritto e a seguito della prima partecipazione ad un concorso selettivo finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato, tuttavia senza esito positivo, la docente si troverebbe esclusa dalla possibilità di accedere a ruoli di insegnamento in ambito pubblico per supplenze su organico di diritto in attesa del successivo concorso periodico, in quanto rimarrebbe precluso (poiché abusivo, aderendo a tale interpretazione) un ulteriore impiego a tempo determinato della docente per supplenze su organico di diritto – tuttavia unica forma di impiego pubblico possibile in relazione a posti su organico di diritto e dunque con contratto sino al 31.08, in attesa del successivo concorso per l'assunzione a tempo indeterminato da bandirsi nel rispetto della periodicità triennale di legge.
In conclusione, sulla scorta di quanto complessivamente ritenuto e osservato, il ricorso è infondato e va respinto.
La peculiarità del caso trattato e le controvertibilità delle questioni giuridiche allo stesso sottese giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.rigetta il ricorso;
6 2.compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Aversa, 26/10/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
121 Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge
3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
125 Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su
"organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”.
La Corte ha quindi posto in luce che un fenomeno di abuso di contratti di lavoro a termine, di durata complessiva ultratriennale, può essere in termini generali configurabile solo in caso di supplenze c.d. su organico di diritto, non invece in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto o per le supplenze temporanee, salva specifica allegazione e prova da parte del lavoratore in ordine a concrete circostanze significative nel caso specifico di un uso improprio e distorto delle supplenze su organico di fatto ovvero temporanee.
Inoltre, la Corte ha evidenziato che “La legge n. 107 del 2015, come affermato dalla sentenza 187 della
Corte Costituzionale, ha senz'altro cancellato l'illecito comunitario perché, per il futuro, ha previsto le misure idonee ad evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola ( c. 131 ) nella quale la Corte di Giustizia ha ravvisato l'illecito stesso (…)” ed ulteriormente che “il rilievo che deve essere attribuito alle disposizioni transitorie contenute nell'art. 1 c. 95 della L. 107/2015, consegue dal fatto che l'ordinamento nazionale ha inteso, in tal modo, adottare una misura – al contempo puntualmente attuativa del dictum eurounitario ma espressiva dell'ampio margine di autonomia che tale dictum ha lasciato - idonea
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 562/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a CAPODRISE (CE) il 09/04/1971 rappresentato e difeso dall'avv. CUTILLO CIRO, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv.
RESISTENTE
OGGETTO: abusiva reiterazione dei contratti a termine
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 15/01/2025 l'epigrafato ricorrente ha dedotto:
- di essere docente precario e di avere svolto servizio dall'A.S. 2017/2018 all'attualità (da ben otto anni di servizio!) in favore dell'Amministrazione resistente giusta copia contratti di servizio a tempo determinato che si esibiscono e depositano in atti;
- che dal predetto anno scolastico, continua ad espletare servizio presso diversi Istituti scolastici a favore dell'Amministrazione resistente con vari contratti di lavoro a tempo determinato su posto libero senza mai ricevere alcuna trasformazione del rapporto di lavoro/contrattuale a tempo indeterminato con contestuale mancata stabilizzazione e relativa progressione di carriera (abuso reiterato di utilizzo di contratti a tempo determinato su posto vacante o comunque privo di titolare!);
1 - che all'attualità parte esplicita attività lavorativa come docente su posto libero presso I.C. “D'Auria-
Nosengo” di Arzano, giusta copia contratti scolastici che pure si esibiscono e depositano in atti;
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “accertarsi e dichiararsi il diritto del Prof. ad Parte_1 usufruire del beneficio economico (indennizzo per docenti precari storici per abuso di utilizzo dei contratti a tempo determinato ex Lege n. 166 del 14.11.2024 – D.L. 131/2024), per tutti gli anni scolastici in premessa;
- conseguentemente, condannarsi il al riconoscimento dell'indennizzo Controparte_1 stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in merito (indennizzo quantificato dalle 4 alle 24 mensilità) in favore del docente ricorrente per tutti i suddetti anni scolastici , oltre a interessi o rivalutazione
, ai sensi dell'art . 22 , comma 36 , della l . n . 724 del 1994 , dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
condannarsi, inoltre il , al pagamento della Controparte_1 ulteriore somma di € 500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art . 1218 del c.c . ; - Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del procuratore anticipatario.”
Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e insuscettibile di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto, sulla questione dell'illegittima reiterazione dei contratti a termine e delle conseguenze risarcitorie dell'abuso non possono che condividersi i principi affermati dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 22552 del 2016, alle cui argomentazioni il Tribunale si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
Dopo aver richiamato le pronunce intervenute in materia della Corte di Giustizia (sentenza del 26.11.2014,
e altri) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 187/2016), la Corte di Cassazione ha in particolare Per_1 avuto modo di osservare quanto segue: “118. La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che a essa attribuisce un connotato di specialità.
119. Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge
3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
120 Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
2 rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie a esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
122 Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico e amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
123 Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015
n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico e amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle
SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124 Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016. a sanare l'illecito, apprestando, con previsione rigorosa di tempi, la strada satisfattiva della immissione in ruolo. 82. Si tratta, al contempo, di una sanzione e, sotto il versante del beneficiario, di una riparazione in linea di principio la più ragionevole e soddisfacente tanto per lo Stato - che vede assicurata la indispensabile provvista di docenti stabili - quanto per il richiedente, in quanto gli attribuisce il bene della vita, la cui certezza di acquisizione era stata lesa dalla condotta inadempiente realizzata dalla Amministrazione. 83. In siffatta prospettiva deve ritenersi che la "stabilizzazione" disposta dal legislatore del 2015 rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente (…) 89. E tale idoneità - relativamente alla fascia di applicazione della nuova normativa - sussiste tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015”.
Con la pronuncia del 26.11.2014 e altri, richiamata dalla Corte di Cassazione, la Corte di Giustizia Per_1 aveva enunciato il seguente principio: ““la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”.
La Corte di Giustizia ha dunque correlato il comportamento illecito dello Stato Italiano anche alla mancanza di tempi certi per l'espletamento delle procedure concorsuali, ciò con riferimento ad una situazione
(precedente all'intervento del legislatore con la L. 107/2015) caratterizzata dal protrarsi della copertura dei posti vacanti tramite stipulazione di contratti a tempo determinato, in luogo dell'espletamento di procedure concorsuali per la copertura delle stesse con contratti a tempo indeterminato.
Il Legislatore è successivamente intervenuto al fine di porre rimedio al rilevato contrasto con il diritto eurounitario, tramite la L. 107/2015.
In particolare, oltre a prevedere una procedura concorsuale straordinaria finalizzata all'assunzione dei docenti precari (introducendo una forma di risarcimento in forma specifica del danno patito dai docenti interessati dal sopra evidenziato abuso), è intervenuto altresì modificando l'art. 400, co .1 D.Lgs. 297/1994 come segue: “I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi
è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
4 Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, venendo al caso di specie, risulta documentalmente comprovato che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze del resistente, in CP_1 forza di contratti a tempo determinato dall'A.S. 2017/2018 all'attualità.
Il , nel dettaglio, prima del perfezionamento della fattispecie illecita in capo alla docente e nello CP_1 specifico prima dell'impiego della stessa in forza di contratti a tempo determinato per supplenze su organico di diritto per un periodo superiore a 36 mesi, ha puntualmente offerto alla ricorrente di accedere ad un impiego a tempo indeterminato, ciò necessariamente per il tramite di apposita procedura concorsuale nel rispetto del principio di cui all'art. 97 Cost.
A fronte di ciò, la mancata assunzione a tempo indeterminato della docente è dipesa esclusivamente dal mancato superamento delle prove selettive da parte della stessa.
Al riguardo, si richiama di seguito quanto condivisibilmente osservato anche dal Tribunale di Milano, in relazione ad una fattispecie analoga alla presente: “Come si è visto, con la nuova normativa è stato predisposto un insieme di misure corrispondenti ai requisiti richiesti dal diritto sovranazionale. In particolare, in applicazione della disciplina vigente, il convenuto ha indetto più concorsi, rispettando il termine triennale. Pertanto, come giustamente sottolineato nella sentenza resa dal Tribunale di Pavia nella causa n. 989/21, “La mancata copertura di quel posto è dipesa non già dall'inerzia o da una deficienza strutturale dello Stato, cui questo ha posto rimedio avvalendosi indebitamente del ricorso ai contratti a termine, bensì dall'incontestata mancanza di candidati da immettere in ruolo per quel posto e dalla conseguente necessità di nominare supplenti [cfr. doc. 12 ss. MI]. In questo quadro, il ricorso ai contratti a termini si è reso inevitabile e necessario in ragione del fatto che, malgrado i diversi concorsi banditi, la cattedra è rimasta vacante e disponibile. Ciò conduce a ritenere che la stipulazione di questi contratti trovi una giustificazione obiettiva e non configuri un abuso dell'amministrazione”. Ne consegue che la reiterata assunzione del ricorrente con contratto a termine deriva soltanto dalla mancata partecipazione del ricorrente ai concorsi o dal mancato superamento degli stessi” (Tribunale di Milano, sent. n. 3800/2024).
Del resto, anche la Corte di Cassazione, seppur in relazione alla peculiare fattispecie dei docenti di religione cattolica, ha avuto modo di evidenziare condivisibilmente quanto segue: “(…) ritenere ora che sia in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti
“annuali” comunque esistenti, sarebbe solo di danno ai lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di
«vegliare» su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela. Tale salvaguardia delle utilità esistenti - nell'impossibilità di conversione, su cui si tornerà e nell'insussistenza di misure di stabilizzazione straordinarie – è impossibile, se non escludendo che la prosecuzione dei rapporti ed il loro rinnovo automatico, in qualunque forma essa avvenga, sia in sé ragione di illegittimità. (…) 8.1 Vi è dunque intanto da verificare se ed a quali condizioni tali connotati di persistente precarietà possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in un illegittimo abuso verso tali docenti. L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo (…) Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari. (…) In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore”
(Cass., sent. n. 18698 del 2022).
5 Sulla scorta di quanto sinora osservato, deve dunque conclusivamente ritenersi che l'indizione di procedure selettive ordinarie per il reclutamento dei docenti con contratto a tempo indeterminato, nel rispetto della periodicità triennale normativamente prevista, come avvenuto nel caso di specie, precluda in radice il configurarsi della fattispecie abusiva invocata in ricorso.
Con riferimento, poi, all'aspetto specifico dei concorsi, è necessario differenziare:
-da un lato, il concorso ordinario e selettivo di cadenza triennale, l'indagine in ordine al cui espletamento attenendo alla verifica della sussistenza di profili di abusività nella reiterazione dei contratti a termine
(abuso da ritenersi sussistente solo in caso di omessa indizione con periodicità almeno triennale dei concorsi ordinari), non anche al differente e logicamente successivo profilo del ristoro del danno relativo all'abuso accertato (risarcimento del danno rispetto al quale tale ultima tipologia di concorso deve ritenersi del tutto ininfluente, v. Cass., sent. n. 14815 del 2021, richiamata da parte ricorrente);
-dall'altro lato, il concorso straordinario (privo di prove selettive o comunque connotato da automaticità, in relazione all'assenza di punteggi minimi per l'inserimento in graduatoria) finalizzato all'immissione in ruolo CP_ dei docenti i quali abbiano prestato più 36 mesi di attività lavorativa alle dipendenze del in assenza di indizione di concorsi selettivi almeno triennali, docenti in relazione ai quali sia dunque configurabile la fattispecie abusiva di cui si controverte;
concorso straordinario la cui scelta in ordine all'indizione rientra nella discrezionalità del legislatore e che, ove espletato, costituisce senz'altro misura risarcitoria efficace e
“ben più satisfattiva di quella per equivalente (…) tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento” (v. Cass., sent. n.
22552 del 2016).
Del resto, la differente prospettazione interpretativa fornita dalla ricorrente, ossia della configurazione della fattispecie abusiva con il solo superamento dei trentasei mesi di impiego a tempo determinato per supplenze su organico di diritto e dunque a prescindere dall'offerta del della possibilità di CP_1 accedere ad un posto di lavoro a tempo indeterminato tramite l'indizione di apposito concorso periodico triennale, non potrebbe che comportare l'inaccettabile risultato del prodursi di una situazione deteriore in capo alla ricorrente rispetto a quella in concreto goduta dalla stessa - ciò in contrasto con quanto indicato dalla Corte di Giustizia;
nello specifico: decorso il primo triennio di impiego a tempo determinato per supplenze su organico di diritto e a seguito della prima partecipazione ad un concorso selettivo finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato, tuttavia senza esito positivo, la docente si troverebbe esclusa dalla possibilità di accedere a ruoli di insegnamento in ambito pubblico per supplenze su organico di diritto in attesa del successivo concorso periodico, in quanto rimarrebbe precluso (poiché abusivo, aderendo a tale interpretazione) un ulteriore impiego a tempo determinato della docente per supplenze su organico di diritto – tuttavia unica forma di impiego pubblico possibile in relazione a posti su organico di diritto e dunque con contratto sino al 31.08, in attesa del successivo concorso per l'assunzione a tempo indeterminato da bandirsi nel rispetto della periodicità triennale di legge.
In conclusione, sulla scorta di quanto complessivamente ritenuto e osservato, il ricorso è infondato e va respinto.
La peculiarità del caso trattato e le controvertibilità delle questioni giuridiche allo stesso sottese giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.rigetta il ricorso;
6 2.compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Aversa, 26/10/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
121 Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge
3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
125 Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su
"organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”.
La Corte ha quindi posto in luce che un fenomeno di abuso di contratti di lavoro a termine, di durata complessiva ultratriennale, può essere in termini generali configurabile solo in caso di supplenze c.d. su organico di diritto, non invece in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto o per le supplenze temporanee, salva specifica allegazione e prova da parte del lavoratore in ordine a concrete circostanze significative nel caso specifico di un uso improprio e distorto delle supplenze su organico di fatto ovvero temporanee.
Inoltre, la Corte ha evidenziato che “La legge n. 107 del 2015, come affermato dalla sentenza 187 della
Corte Costituzionale, ha senz'altro cancellato l'illecito comunitario perché, per il futuro, ha previsto le misure idonee ad evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola ( c. 131 ) nella quale la Corte di Giustizia ha ravvisato l'illecito stesso (…)” ed ulteriormente che “il rilievo che deve essere attribuito alle disposizioni transitorie contenute nell'art. 1 c. 95 della L. 107/2015, consegue dal fatto che l'ordinamento nazionale ha inteso, in tal modo, adottare una misura – al contempo puntualmente attuativa del dictum eurounitario ma espressiva dell'ampio margine di autonomia che tale dictum ha lasciato - idonea
3