Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del dr. Giovanni Tedesco in funzione di Giudice Unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13363 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: intermediazione finanziaria e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Lupo, Parte_1 C.F._1
Monica Lupo e Roberta Lupo
ATTRICE
E
(c.f. e p.i. , Già CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Arcucci
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno reiterato le conclusioni e le difese svolte nei rispettivi atti di costituzione ed in corso di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'istante ha convenuto in giudizio esponendo di aver intrattenuto un rapporto Controparte_2 di investimento all'esito del cui svolgimento aveva riportato rilevanti perdite.
In particolare ha dedotto di aver acquistato, tra il 2008 ed il 2014, azioni della banca sostenendo un costo complessivo di Euro 25.785,85 e che dall'ultimo rendiconto risultava essere titolare di n. 2504 azioni per con controvalore prossimo allo 0 e con sostanziale perdita del 100% del capitale investito.
L'istante ha innanzitutto lamentato di non aver sottoscritto né il contratto quadro né i singoli ordini di acquisto – perciò invocando la nullità per difetto di forma - ed ha, in corso di causa, disconosciuto la propria sottoscrizione relativamente alla documentazione in originale esibita dalla banca convenuta.
All'esito della istanza di verificazione formulata dalla banca è stata disposta CTU grafologica.
Le conclusioni del CTU (cfr. relazione in atti) rese all'esito di un ragionamento idoneamente motivato
(conclusioni non specificamente contestate ed anzi sostanzialmente accettate dalla difesa attorea) sono univoche nel ritenere l'autografia delle numerose firme disconosciute fatta eccezione per un'unica firma (la “firma X9-2”) in relazione alla quale, per altro, il CTU non ne ha affermato la non autenticità ma si è limitato a dichiarare di non poter escludere che la stessa sia il risultato di un tentativo di imitazione.
L'istante, poi, lamenta la violazione, da parte della banca, delle regole di comportamento di cui al
Dlgs 24-02-1998 n. 58 e al regolamento CONSOB n. 16190 del 29-10-2007 e ne chiede la condanna al risarcimento dei danni commisurati alle perdite effettivamente subite per la gestione patrimoniale.
Al fine del corretto inquadramento della fattispecie, si osserva che la vicenda in esame deve essere ricondotta nell'ambito dell'attività di negoziazione degli strumenti finanziari, la quale si svolge su due livelli: quello a monte, del contratto quadro tra cliente e intermediario (nel quale vengono definite le regole di disciplina dei successivi contratti), e quello a valle, dei singoli ordini di acquisto che sono impartiti dal cliente in esecuzione del contratto quadro.
Nell'ambito di tale attività, un ruolo fondamentale è svolto dagli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, in particolare dagli artt. 21 TUF nonché artt. 28-29 regolamento Consob n.
11522/1998, art. 35 cod. cons., art. 56 regolamento Consob n. 16190/2007 e Comunicazione Consob del 2.3.2009.
In generale, la disciplina dettata dal TUF e dai successivi regolamenti Consob, pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato, l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, che si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato individuato direttamente dal cliente.
Più in particolare, l'art 21 del TUF prevede - tra gli altri criteri e obblighi generali - che, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati (lettera a), acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (lettera b).
Sulla base delle informazioni raccolte dal cliente, l'intermediario è tenuto inoltre ad effettuare: la valutazione di adeguatezza (art. 39-40 Reg. 16190/2007), con riferimento ai servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli ovvero la valutazione di appropriatezza (artt. 41-
41 Reg. 16190/2007), con riferimento agli altri servizi di investimento, ad eccezione di quelli di mera esecuzione o ricezione di ordini (c.d. "execution only"), per cui gli intermediari sono esonerati anche dall'esecuzione della valutazione di appropriatezza purché ricorrano determinati condizioni espressamente indicate dal regolamento.
Le norme che si assumono violate dalla banca convenuta (dettate dagli artt. 21 d. lgs. 58/98 e
Regolamenti CONSOB 1152/98 e 16190/2007) contengono prescrizioni relative agli obblighi di comportamento che l'intermediario è tenuto a rispettare tanto nella fase che precede la stipula del contratto di intermediazione finanziaria (c.d. contratto quadro), quanto nella fase esecutiva dello stesso, fase (quest'ultima) durante la quale l'intermediario compie per conto del cliente una serie di operazioni che possono a loro volta consistere in atti di natura negoziale. Gli obblighi che le norme in questione pongono a carico dell'intermediario sono, in sostanza, una specificazione di quelli più generali di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. la cui violazione – ove non sia altrimenti stabilito dalla legge – non incide sulla genesi del contratto sì da provocarne la nullità, integrando piuttosto gli estremi della responsabilità precontrattuale e/o dell'inadempimento contrattuale con conseguente diritto del cliente ad ottenere il risarcimento del danno che a tali violazioni sia conseguito e, nel caso di inadempimento, la risoluzione del contratto.
La norma sopra riportata (l'art 21 del TUF) impone all'intermediario l'adozione di regole comportamentali consistenti in una serie di doveri invero non solo informativi, coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo unitario: il perseguimento del miglior interesse del cliente (c.d. best execution).
Si tratta di obblighi peculiari, la cui previsione sottende la consapevolezza, da parte del legislatore, dello squilibrio tra le posizioni dei contraenti - intermediario ed investitore (ed in particolare intermediario ed investitore c.d. retail, cioè il risparmiatore non professionale) - pur se non manifestato secondo il tradizionale modello lavoristico e consumeristico della disparità di potenza economico-negoziale tra le parti, bensì articolato sulla scorta della asimmetria informativa e conoscitiva in ordine ai prodotti finanziari oggetto degli obiettivi d'investimento del cliente.
Ai sensi del successivo art. 28 è, altresì, previsto che, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio, mentre l'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo
30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore.
Sempre a norma dell'art. 28, poi, “Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”.
Deve inoltre aversi riguardo, a livello di legislazione nazionale, a quanto prescritto dall'art. 21 Tuf, nella parte in cui impone agli intermediari di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, dall'art. 31 Tuf comma 1 che prescrive agli intermediari di fornire ai clienti sia una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, sia l'illustrazione delle caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate ed infine dall'art. 31 comma 2 Tuf che, nella descrizione dei rischi include, oltre alla volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi, anche il rischio di perdita totale dell'investimento.
Sul tema degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario in applicazione del D.Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58, art. 21, in combinato disposto con gli artt. 28 e 29 del regolamento Consob
n. 11522 del 1998 ed artt. 27, 28, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 46 e 58 Reg. Consob n. 16190/2007 con particolare riguardo alla problematica della latitudine degli obblighi informativi, non v'è dubbio che essi - all'infuori dell'ipotesi di cliente che sia effettivamente operatore qualificato, ove ne ricorrano le condizioni individuate da Cass. n. 18702/2016 - siano particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti in generale a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (Cass. n. 14884/2017; esclusa, ma nel quadro del successivo regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, l'ipotesi della cd. execution only: Cass. n.
14884/2017; cfr. inoltre Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8733 del 2016 per cui «quando la diffusione di strumenti finanziari presso il pubblico avvenga mediante la prestazione di "servizi di investimento" - art. 1, comma 5, t.u.f. - cioè attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell'acquirente e del momento in cui l'operazione è eseguita, la tutela del cliente è affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 26 ss. del reg. Consob n. 11522 del
1998»), sicchè, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie (Cass. n. 8619/2017),
l'intermediario deve esemplificativamente rendere edotto l'investitore del rating, della eventuale offering circolar e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato (Cass. n. 8619/2017), di eventuali situazioni di grey market (Cass. n. 8314/2017), e se del caso finanche del rischio di default dell'emittente, sempre che resti apprezzabile da esso intermediario (Cass. n. 12544/2017, e, riassuntivamente, Cass. n. 1376/2016), senza che un deficit informativo si possa giustificare sulla base della dimensione locale dell'intermediario medesimo e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli (Cass. n. 8619/2017).
Dunque i menzionati obblighi informativi non sono certo soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, nè da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato, ovvero dalla semplice sottoscrizione, da parte del cliente, della formula
"operazione non adeguata per tipologia", così come dalla previsione, da parte della banca, di una clausola "rischio paese" (Cass. n. 8314/2017), od altresì dall'indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto (Cass. n. 8089/2016).
Insomma, l'investitore deve ricevere una vera informazione, sicché gli intermediari devono dal canto loro fornire ai clienti - per usare la chiara formula adottata dal già citato regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, art. 27 - "in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole".
Il dovere di clare loqui, siccome indefettibilmente strumentale alla effettuazione di consapevoli scelte di investimento, si colloca a monte rispetto alla valutazione di adeguatezza/appropriatezza della operazione. (cfr. Cass. 11466/2016)
L'eventuale violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario assume inoltre rilevanza non solo in relazione alla stipula del contratto quadro d'intermediazione, che costituisce soltanto la cornice contrattuale delle successive operazioni di investimento, ma anche nella successiva fase applicativa: con la conseguenza che l'inadempimento degli obblighi informativi facenti capo all'intermediario può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro che dei singoli ordini di investimento e disinvestimento impartiti alla banca. Infatti, gli adempimenti relativi agli obblighi informativi nei confronti del cliente posti a carico dell'intermediario finanziario prevalentemente nella fase anteriore all'effettuazione delle singole operazioni di investimento, costituiscono soltanto un aspetto particolare del più generale obbligo di informazione che la legge pone a carico dell'intermediario stesso ed alla cui osservanza è informato l'intero svolgimento del rapporto, dalla fase anteriore alla stipula del contratto quadro fino all'esecuzione delle singole operazioni di investimento (Cass. n. 16820/2016; Cass. n. 12937/2017; da ult. v. Cass. 9 febbraio
2018, n. 3261).
Con specifico riguardo poi alla segnalazione di inadeguatezza di cui all'art. 29 del Regolamento
Consob n. 11522 del 1998, vale osservare che la Suprema Corte ha già avuto modo di segnalare che anche detto scrutinio si colloca entro l'ambito della pluralità degli obblighi informativi facenti capo agli intermediari finanziari (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere), tutti convergenti verso un fine unitario, consistente per l'appunto nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere
(Cass. n. 1376/2016, ove viene analiticamente individuato il contenuto della segnalazione di inadeguatezza).
Il citato art. 29, che pone la c.d. suitability rule, ossia la regola che impedisce agli intermediari di porre in essere operazioni inadeguate al profilo di rischio dell'investitore, si colloca in collegamento con la c.d. know your customer rule, dal momento che l'intermediario in tanto può verificare l'adeguatezza dell'operazione, in quanto abbia precedentemente acquisito le informazioni concernenti il cliente. Ciascuna operazione di negoziazione, secondo la disposizione menzionata, può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, ed ognuno di tali eventuali profili di inadeguatezza, ove sussistente, deve essere - con diverso approfondimento in dipendenza dell'attività prestata dall'intermediario, secondo si tratti di attività di gestione, ovvero di mera negoziazione o ricezione - trasmissione di ordini - indicato e spiegato all'investitore al menzionato fine di consentirgli in proposito una scelta consapevole. In particolare, l'inadeguatezza per tipologia ed oggetto va verificata in relazione alle caratteristiche proprie dello strumento finanziario, le quali si riflettono sul coefficiente di rischio dell'operazione; il profilo dell'adeguatezza per dimensione o frequenza riguarda invece il rapporto tra l'entità dell'investimento ed il portafoglio del cliente (in questi termini Cass. n. 17353/2016).
Siffatte regole di comportamento sono state ulteriormente precisate dalla Consob, dopo il recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva Comunitaria 2004/39/CE (cd. MiFID - 'Market in Financial
Instruments Directive') con D.Lgs. 17 settembre 2007 n. 164, con l'ulteriore regolamento 29 ottobre
2007 n. 16190, che ha sostituito il precedente. Tale regolamento ha introdotto un'accentuata modularità dei servizi di investimento che si concretizza in un differenziato assetto delle regole di conoscenza del cliente (know your costumer rule) e di valutazione dell'operazione adeguata ed appropriata all'informazioni raccolte;
ha cioè differenziato le regole da applicare a seconda del servizio di investimento e della tipologia di cliente, imponendo ampi obblighi di informazione attiva e di conoscenza del cliente - a cui corrisponde una valutazione di adeguatezza dell'operazione - per i servizi di consulenza e di gestione di portafogli, obblighi più ridotti - cui corrisponde una valutazione di appropriatezza - per tutti gli altri servizi di investimento e la disapplicazione di tali prescrizioni in caso di servizi di trasmissione e ricezione degli ordini in modalità di execution only, purché in presenza di determinate condizioni. Così, in particolare, da un lato il regolamento ha introdotto la valutazione della 'appropriatezza' dell'operazione, consistente nel fatto che gli intermediari devono verificare che 'il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta' (art. 42 comma 1) e previsto che gli intermediari lo avvertano quando non raggiunga tale livello o quando i dati a tal fine necessari non siano stati forniti non siano sufficienti;
dall'altro il medesimo regolamento ha specificato la valutazione della 'adeguatezza' dell'operazione (art. 39 e 40), chiarendo che l'operazione deve soddisfare 'i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio'. Ancora, il regolamento ha specificamente previsto che il primo dovere dell'intermediario finanziario è quello di raccogliere informazioni dal cliente (c.d. know your customer rule), disponendo, all'art. 39, che 'al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento', con l'ulteriore specificazione che 'Quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi'; poi, il regolamento ha previsto altresì che i medesimi intermediari devono fornire al cliente (art. 31) 'una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale … in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate': infatti, il dovere di un intermediario, in quanto operatore professionale e quindi soggetto dotato di una competenza e di conoscenze superiori alla media, è la corretta informazione, evidentemente concernente le caratteristiche di un investimento posto in essere da un risparmiatore;
in particolare, il compito dell'intermediario è quello di colmare il 'gap' informativo esistente con il risparmiatore, spiegandogli in maniera completa e sufficientemente chiara, anche tenuto conto delle sue conoscenze, le caratteristiche dello specifico investimento
Il Reg. Consob 16190/2007 distingue dunque:
- la valutazione di appropriatezza (c.d. appropriateness test – art. 42 Reg. Consob 16190/2007) ha la funzione di appurare che il cliente abbia compreso i rischi e la complessità insiti nell'investimento e che possa contare su una misura adeguata di esperienza e consapevolezza per farlo;
- la valutazione di adeguatezza (c.d. suitability test – artt. 39-40 Reg. Consob 16190/2007) aggiunge agli aspetti precedenti anche la verifica che l'investimento sia allineato agli obiettivi del risparmiatore, alla sua capacità di sopportare i rischi e al suo orizzonte temporale.
Ora, proprio per la maggiore ampiezza di questo secondo tipo di valutazione, il medesimo regolamento prevede che tale valutazione sia necessaria solo nel caso in cui l'intermediario renda una attività di consulenza finanziaria.
Non c'è dubbio dunque che il contenuto della segnalazione di inadeguatezza debba essere sufficiente in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (così Cass. n. 20178/2014; Cass. n.
18140/2013; Cass. n. 22147/2010).
Dinanzi al rifiuto dell'investitore di fornire informazioni concernenti il suo profilo, poi, l'intermediario non è esonerato dalla valutazione di adeguatezza, che deve essere eseguita sulla base delle informazioni in suo possesso, quale ad esempio l'età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazione di mercato (Cass. n. 18039/2012;
Cass. n. 5250/2016).
La segnalazione di inadeguatezza è inoltre dovuta anche se il cliente abbia in precedenza acquistato altri titoli a rischio, perchè ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob (Cass. n. 17340/2008). Ed ancora, ove pure l'investitore reso consapevole dalle informazioni ricevute insista per l'esecuzione dell'ordine, l'intermediario non è per ciò solo vincolato ad adempiere, potendo recedere "in presenza di ordini chiaramente rischiosi, idonei ad integrare gli estremi della giusta causa di recesso, ai sensi dell'art. 1727 c.c., comma 1" (cfr. Cass.
n. 7922/2015; Cass. n. 12262/2015).
L'obbligo informativo decade solo se il cliente è operatore qualificato ex art. 31 Regolamento Consob.
L'autodichiarazione dell'investitore non è sufficiente a classificarlo come "investitore qualificato", infatti, gli investitori persone fisiche rientrano nella categoria degli «operatori qualificati» ove
«documentino il possesso dei requisiti di professionalità» stabiliti per gli esponenti aziendali delle società di intermediazione mobiliare.
L'art. 29 in discorso non pone un requisito di forma concernente il contenuto delle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornire all'investitore in ordine alle ragioni di inadeguatezza della disposizione di investimento (Cass. n. 18140/2013). La norma non richiede la forma scritta con riguardo alla motivazione dell'inadeguatezza, la quale, considerato il principio generale della libertà di forme, ben può essere fornita verbalmente: ed anzi nel quadro di applicazione di detta norma - a seguito del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 le informazioni, come si è accennato,
"possono essere fornite in formato standardizzato" - discenderà di regola da un individualizzato colloquio verbale, mirato ad un'effettiva spiegazione e reale comprensione dei termini e delle ragioni dell'inadeguatezza rilevata dall'intermediario (Cass. n. 17353/2016).
Nondimeno la segnalazione di non adeguatezza, come quella di non appropriatezza, non è in sé idonea ad esonerare la banca dall'obbligo di sottoporre al cliente il corredo informativo che deve essere associato all'operazione o al servizio di investimento. In particolare, la somministrazione dei pertinenti elementi conoscitivi circa la natura e i rischi di una specifica operazione assume un rilievo autonomo, in vista di razionali scelte di investimento o disinvestimento, e non è esclusa dalla rappresentazione della non adeguatezza o non appropriatezza di quell'operazione (nel quadro del giudizio che l'intermediario è tenuto a formulare a seconda che l'attività da compiersi consista, o meno, nel raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio). Da tale autonomia discende il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui l'intermediario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, circa la natura di essi e i caratteri propri dell'emittente, restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza - o, può qui aggiungersi, di appropriatezza - dell'investimento (cfr. Cass. 18 giugno 2018, n. 15936, che infatti sottolinea come l'assenza di una tale attività esplicativa integri una specifica e distinta ragione di inadempimento dell'intermediario).
L'esistenza dell'inadempimento, quanto all'informativa sullo strumento finanziario, non può escludersi nemmeno in presenza di una segnalazione di non adeguatezza o di non appropriatezza.
La giurisprudenza di legittimità si è già espressa nel senso che l'assolvimento degli obblighi informativi non possa essere desunta in via esclusiva dalla sottoscrizione dell'avvenuto avvertimento dell'inadeguatezza dell'operazione in forma scritta, essendo invece necessario che l'intermediario, a fronte della sola allegazione contraria dell'investitore sull'assolvimento degli obblighi informativi, fornisca la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca: prova che può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori, ma non può essere desunta soltanto da essi (cfr. Cass. 3 agosto 2017, n. 19417, resa in fattispecie ricadente nella vigenza del reg. Consob n. 11522/1998).
E' da osservare, sul punto, che la disciplina sull'obbligo informativo quanto allo strumento finanziario
è finalizzata a consentire scelte di investimento consapevoli, in modo che gli investitori possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi (art. 27, comma 2, reg. Consob n. 16190/2007); nel medesimo senso è orientata, del resto, la regola, dettata in materia di consulenza, dall'art. 18, comma
2, reg. Consob n. 17130/2.010, secondo cui, prima di fornire una raccomandazione riguardo ad una o più operazioni relative a un determinato strumento finanziario, i consulenti finanziari debbono illustrare al cliente le caratteristiche di esso strumento, oltre che i rischi propri del medesimo e delle strategie di investimento consigliate che ad esso si correlano: detti ragguagli devono consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.
L'informativa riguardo allo strumento finanziario ha, così, una sua precisa autonomia e deve mantenersi distinta dalle valutazioni che l'intermediario è tenuto a compiere in punto di appropriatezza e adeguatezza: la prima deve porre l'investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l'operazione presenta in sé, avendo riguardo, tra l'altro, e per quanto qui rileva, alle caratteristiche dello strumento finanziario da negoziare;
le seconde si basano sulla relazione tra la tipologia dell'investimento e il flusso informativo proveniente dal cliente (al livello di esperienza e di conoscenza dello stesso, per l'appropriatezza; al grado di esperienza e conoscenza e, in più, agli obiettivi di investimento e alla capacità finanziaria, per l'adeguatezza).
Ben si intende, allora, come la segnalazione dell'intermediario, il quale sconsigli l'operazione per aspetti concernenti la generica non congruità dell'operazione rispetto al profilo del cliente, senza dar conto delle specifiche caratteristiche dello strumento finanziario e della sua intrinseca rischiosità - elementi, questi untimi, indispensabili per consentire una consapevole scelta di investimento - non escluda affatto l'inadempimento del detto soggetto (cfr. Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, (ud.
31/01/2022, dep. 05/05/2022), n.14208).
Passando all'esame dell'aspetto riguardante l'atteggiarsi del riparto degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale, occorre anzitutto richiamare la regola secondo cui, nei giudizi di risarcimento del danno, è onere dell'intermediario provare di avere agito con la diligenza richiestagli, ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, norma che, lungi dal comportare un'inversione dell'onere probatorio altrimenti discendente dall'art. 2697 c.c., si pone in perfetta armonia e continuità con la regola generale stabilita dall'art. 1218 c.c., che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova della sua non imputabilità (Cass. n. 17138/2016), non trovando applicazione tale norma solo al di fuori del campo della responsabilità contrattuale, ove il danneggiato intenda far valere la responsabilità extracontrattuale dell'intermediario per fatto altrui (Cass. n. 16616/2016).
Ciò detto, con particolare riferimento agli obblighi informativi merita sottolineare che nessuna deroga sussiste rispetto alla regola generale che impone al creditore il quale agisca per l'inadempimento della controparte di allegare - ma certo non di provare - l'inadempimento. Con riguardo al riparto dell'onere di deduzione e probatorio, soffermandosi sul significato dell'art. 23 citato, la Corte di Cassazione ha affermato che, in materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorchè risulti necessario accertare la responsabilità contrattuale per danni subiti dall'investitore, va accertato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonchè, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (Tuf) e prima ancora dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nonchè dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonchè fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito
"con la specifica diligenza richiesta" (Cass. n. 3773/2009).
Spetta dunque in primo luogo all'investitore dedurre l'inadempimento consistente nella violazione degli obblighi informativi ai quali l'intermediario finanziario è tenuto, con conseguente collocazione a carico dello stesso intermediario finanziario dell'onere probatorio di avere esattamente adempiuto, nei termini previsti dalla normativa applicabile ed in relazione all'inadempimento così come dedotto.
Dopo di che grava sul cliente investitore l'onere della prova del nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno: onere della prova la cui osservanza, versandosi in ipotesi di causalità omissiva, va scrutinata, in ossequio alla regola del "più probabile che non", attraverso l'impiego del giudizio controfattuale, e, cioè, collocando ipoteticamente in luogo della condotta omessa quella legalmente dovuta, sì da accertare, secondo un giudizio necessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma, giudizio che ben può muovere dalla stessa consistenza dell'informazione omessa (Cass. n. 12544/2017), riguardata attraverso la lente dell'id quod plerumque accidit, se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole. Tale giudizio per sua natura non si presta alla prova diretta, ma solo a quella presuntiva, occorrendo desumere (nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza previsto dall'art. 2729 c.c.) dai fatti certi emersi in sede istruttoria se l'investitore avrebbe tenuto una condotta, quella consistente nel recedere all'investimento, ormai divenuta nei fatti non più realizzabile
(Cass. n. 17194/2016).
Va tuttavia precisato che nei giudizi risarcitori promossi dagli investitori contro gli intermediari, nel caso di mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'intermediario della diligenza richiesta dall'art. 21 TUF sotto il profilo degli obblighi informativi, al riscontro dell'inadempimento consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso causale tra detto inadempimento ed il danno patito dall'investitore. Il nesso causale tra il danno patito dall'investitore e l'inadempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, sussistente in via presuntiva in forza della disciplina di settore, non è interrotto da alcun giudizio di carattere controfattuale volto a dimostrare, sulla base della propensione al rischio dell'investitore, l'ininfluenza di tale inadempimento rispetto alla scelta di quest'ultimo, dovendo escludersi che egli possa accettare anche i profili di rischiosità dell'operazione che gli sono ignoti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 28 Febbraio 2018, n. 4727).
Sotto tale ultimo aspetto, la Suprema Corte ha decisamente censurato ogni valutazione presuntiva tesa all'esonero della responsabilità dell'intermediario che si basi sulla esclusione della rilevanza causale dell'inadempimento dell'obbligo informativo derivanti dalle scelte pregresse o successive di investimento del cliente, o, ancor più genericamente, della loro dichiarazione di propensione al rischio
(cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I - 17/04/2020, n. 7905) trattandosi di circostanze del tutto prive di valore inferenziale ai fini del giudizio controfattuale presuntivo. Un tale ragionamento, spiega la
Corte, ignora la funzione specifica dell'obbligo posto a carico dell'intermediario, preordinato a colmare l'handicap informativo e la dissimmetria consequenziale nelle cognizioni delle parti e in tal modo a consentire all'investitore una scelta consapevole e razionale.
Tali principi sono stati ancora assai recentemente ribaditi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 28314 del 4/11/2019, in cui viene descritto lo squilibrio, di carattere prevalentemente conoscitivo- informativo, nella posizione delle parti, fondato sull'elevato grado di competenza tecnica richiesta a chi opera nell'ambito degli investimenti finanziari, che è oggetto dell'intervento correttivo del legislatore, attuato anche attraverso la previsione di un rigido sistema di obblighi informativi a carico dell'intermediario.
La Corte ha precisato che alla stregua del sistema normativo delineato dal D.Lgs. n. 58 del 1998, artt.
21 e 23 (TUF) e dal Reg. Consob n. 11522 del 1998, l'inadempimento dei doveri informativi da parte della banca intermediaria costituisce di per sè un “fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento e ingenera una presunzione di riconducibilità alla banca intermediaria della responsabilità dell'operazione finanziaria”.
Tale condotta omissiva, pertanto, viene considerata normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, il che, tuttavia, non esclude la possibilità di una prova contraria da parte dell'intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze capaci di “deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa” (Sez. 1, n. 3914 del 16/02/2018, Rv. 647234-01).
Non si può trascurare, tuttavia, che nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente;
di conseguenza, l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne lo specifico coefficiente di rischio.
I predetti obblighi d'informazione impongono così la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno (Sez. 1, n. 12544 del 18/05/2017).
La prova del nesso causale non è eliminata, quindi, dal mero rilievo di elementi generici, come il profilo speculativo o l'elevata propensione al rischio dell'investitore: si deve infatti escludere che il cliente possa accettare anche i profili di rischiosità del prodotto finanziario che gli sono ignoti e sono invece conosciuti o prevedibili da parte dell'intermediario finanziario.
Sia l'adeguatezza dell'operazione al profilo di rischio del cliente, sia la buona conoscenza del mercato finanziario da parte sua sono totalmente privi di valore inferenziale quanto alla circostanza che il cliente stesso, se informato, avrebbe comunque proceduto all'acquisto. Il fatto che un investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie, infatti, che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie appunto alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli o altrimenti reperite. Parimenti, la buona conoscenza del mercato finanziario è indizio, semmai, della capacità di distinguere tra investimenti consigliabili e sconsigliabili, sempre che, però, si disponga delle necessarie informazioni sullo specifico prodotto oggetto dell'operazione, che dunque si ha tutto l'interesse a ricevere (Sez. 1, n. 8333 del 04/04/2018)
L'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può infatti che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità (Sez. 1, n. 4727 del 28/02/2018).
Pertanto all'investitore è rimesso il potere decisionale di stabilire il grado di aleatorietà dell'investimento che intende sostenere, a condizione che l'investimento corrisponda al suo profilo personale, desumibile dalle informazioni assunte sulla tipologia di propensione all'investimento finanziario e soprattutto sia frutto di una scelta informata e consapevole in concreto del rapporto tra rischio e rendimento, in relazione alla peculiarità del prodotto e alla sua effettiva rischiosità, quest'ultima con particolare riferimento al pericolo della perdita del capitale investito. Queste prescrizioni derivanti dal sistema integrato costituito dall'art. 21 T.U.F. e dagli artt. 26 - 28 del Reg.
Consob n. 11522 del 1998, si completano con il regime giuridico, anch'esso imperativo, dell'onere della prova in sede di azione risarcitoria.
L'obbligo positivo specifico di provare il puntuale adempimento degli obblighi informativi a carico dell'intermediario sarebbe sostanzialmente vanificato se si ritenesse che verso un investitore impropriamente qualificato "speculativo" l'intermediario sia esonerato dal fornire le informazioni relative al grado di rischio di perdita del capitale derivante dalla tipologia specifica del prodotto proposto ed acquistato. Al contrario, si deve ritenere che il grado di rischio sia direttamente proporzionale al livello di puntualità delle informazioni (Sez. 1, 28/02/2018, n. 4727; Sez. 1, n. 12544 del 18/05/2017, citate). La presunzione di sussistenza del nesso causale così delineata, pur suscettibile di prova contraria, scaturisce dalla funzione assegnata dal sistema normativo all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, che è preordinato al riequilibrio dell'asimmetria strutturale del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta di investimento realmente consapevole. A tale presunzione, anche se non espressamente prevista dalla legge, deve riconoscersi natura legale ex artt. 2727 e 2728 c.c., come si è detto juris tantum, in quanto essa discende complessivamente dal sistema normativo e in particolare dalla funzione specifica degli obblighi accollati dalla legge all'intermediario finanziario.
La presunzione è costituita da una argomentazione logica che permette di risalire da un fatto noto a un fatto ignorato;
è legale allorchè è "stabilita" (art. 2728, art. 2729, comma 1, a contrario) dalla legge e dispensa da qualunque prova coloro a favore dei quali è prevista. La previsione di una presunzione legale, tuttavia, può non essere esplicita e può derivare, in modo implicito ma inequivocabile, da una disposizione normativa o da un complesso sistematico di disposizioni di legge, che la implichino in modo logicamente e giuridicamente necessario.
Deve quindi presumersi, nell'ambito del giudizio controfattuale diretto alla valutazione della serie causale alternativa, non perturbata dall'omissione informativa da parte dell'intermediario, che l'investitore, puntualmente avvertito dei rischi connessi alla sua scelta, non l'avrebbe posta in essere: salva, beninteso, la possibilità di prova contraria con la quale l'intermediario dimostri, sulla base di elementi univocamente concludenti, che il cliente, pur avendo ricevuto la specifica informazione omessa, avrebbe confermato comunque la scelta.
Elementi questi che non possono consistere in una generica propensione al rischio, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perchè anche l'investitore, speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi, deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato e alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (cfr. Cassazione civile sez. I - 17/04/2020, n. 7905).
Così riassunto il panorama normativo e giurisprudenziale in materia e passando alla fattispecie dedotta in giudizio, va rilevato che la banca convenuta – su cui incombeva il relativo onere - non ha fornito prova univoca di aver adeguatamente e correttamente informato la parte istante in ordine alle transazioni mobiliari oggetto del presente giudizio, tanto più considerando che le stesse erano relative ad operazioni in palese conflitto di interessi avendo la collocato azioni ed obbligazioni emessi CP_1
dalla banca medesima.
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, per altro, la ha eccepito la prescrizione ex art. CP_1
2946 cc dell'azione di risarcimento del danno e/o di ripetizione proposta dalla parte attrice.
Tale eccezione risulta parzialmente fondata. Innanzitutto va affrontato in via preliminare il problema della individuazione della decorrenza della prescrizione.
Orbene chi scrive è consapevole di un “tradizionale” orientamento giurisprudenziale secondo cui il dies a quo della prescrizione andrebbe individuato non già nel momento della conclusione delle operazioni ma nel momento successivo in cui la produzione del danno (da individuarsi nella differenza tra il maggior importo addebitato al momento dell'investimento ed il minor importo accreditato al momento del disinvestimento) si è manifestato all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (cfr. Cass. n. 8703 del 2016).
Deve tuttavia darsi conto di un più recente orientamento dalla giurisprudenza di merito (cfr. le sentenze citate dalla difesa della banca convenuta) che ritiene che allorchè, come nel caso di specie, venga dedotta la violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario al momento della sottoscrizione del contratto quadro o del conferimento degli ordini di acquisto il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione non può che coincidere con il momento dell'inadempimento a sua volta coincidente con il compimento delle operazioni di investimento contestate. In effetti la data delle operazioni di investimento è l'unica in grado di offrire una certezza;
se la data di decorrenza della prescrizione coincidesse con il momento in cui l'investitore abbia avuto consapevolezza della minusvalenza dei prodotti finanziari acquistati o con il momento in cui tali prodotti sono stati disinvestiti cristallizzando le perdite non vi sarebbe alcuna certezza e, poiché i prodotti finanziari subiscono periodiche oscillazioni in positivo o in negativo, si rimetterebbe sostanzialmente all'arbitrio dell'investitore l'individuazione della data di decorrenza della prescrizione. In altre parole nelle azioni di risarcimento del danno derivanti da operazioni di intermediazione finanziaria non è mai agevole individuare il momento in cui si è effettivamente prodotto il danno nella sfera patrimoniale dell'investitore e ciò in quanto tali operazioni hanno ad oggetto strumenti o prodotti finanziari la cui valorizzazione, per loro stessa natura, è soggetta a costanti variazioni di valore al rialzo o al ribasso in base all'andamento del mercato. Far coincidere la decorrenza della prescrizione con scelte meramente discrezionali dell'investitore contrasta fortemente con la stessa ratio dell'istituto della prescrizione finalizzato a garantire la certezza dei rapporti giuridici. Per altro deve ritenersi che la lesione della sfera giuridica dell'investitore – il quale non si è potuto determinare in maniera consapevole nelle proprie scelte di investimento (trattasi in sostanza di una lesione della libertà negoziale) - si verifica già nel momento in cui l'operazione di investimento viene eseguita in violazione degli obblighi informativi incombenti sull'intermediario.
Pur aderendo a tale impostazione deve però ritenersi che il credito risarcitorio azionato è solo in parte prescritto atteso che nel caso di specie è applicabile non già, come invocato in via principale dalla convenuta, il termine quinquennale di prescrizione ma quello ordinario decennale (pure in subordine invocato) certamente decorso solo con riferimento agli acquisti dei titoli del 27-10-2008 e del 6-03-
2009 e non già con riferimento agli acquisti successivi tra il 4-05-2012 ed il 30-12-2014 (cfr. documentazione esibita).
Invero a partire dalla sentenza n. 14188/2016 la Suprema Corte ha ricondotto la responsabilità precontrattuale (anche per violazione degli obblighi informativi) nell'alveo della responsabilità contrattuale da contatto sociale con correlativa applicazione della disciplina propria a tale tipo di responsabilità ivi compreso il termine di prescrizione (decennale e non quinquennale).
Il danno subito dalla parte istante non può certamente quantificarsi nella misura pari agli importi investiti (la richiesta nelle conclusioni della citazione introduttiva del presente giudizio è pari, appunto, agli interi importi investiti per complessive Euro 25.785,85) ma va quantificato – ed in tale senso la domanda è stata ridotta in Euro 18.145,68 dalla stessa parte attrice nelle note di trattazione scritta di conclusioni - in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della proposizione della domanda risarcitoria (cfr. Cass. n.
16939/2016). In particolare deve tenersi conto della circostanza, dedotta dalla stessa parte istante in corso di causa, che delle n. 3151 azioni acquistate tra il 2008 ed il 2009 n. 2980 azioni sono state già vendute nel 2011. Con riferimento alle residue azioni ancora in portafoglio dell'istante in numero di
2504 per un valore complessivo di acquisto pari a Euro 18.145,68 n. 171 azioni di queste sono state acquistate però in data tra il 2008 ed il 2009 e ricadono perciò tra gli acquisti per i quali si applica la prescrizione decennale eccepita dalla banca. Per cui dal valore complessivo di Euro 18.145,68 va detratta la somma di Euro 1.419,30 (Euro 8,30 x 171 azioni). Va inoltre detratto il valore attuale delle azioni quantificato dalla parte istante in Euro 150,20 (importo non contestato dalla banca convenuta).
Il danno emergente (da perdita del capitale investito) può perciò essere quantificato, in relazione alle azioni acquistate, al momento della proposizione della domanda risarcitoria, in complessive Euro
16.576,18 (18.145,68 – 1.419,30 – 150,20).
Per quanto attiene al lucro cessante non è condivisibile qualsiasi ragionamento che porti a stimare il flusso cedolare che sarebbe stato accreditato alla parte istante nel caso in cui non si fosse verificato il default della banca e la conversione forzosa dei titoli.
In effetti poiché è presumibile che l'istante, ove la convenuta avesse diligentemente adempiuto ai suoi obblighi informativi, si sarebbe astenuto dall'operare l'investimento oggetto di causa e poiché non è dato sapere per quale tipo di investimento alternativo si sarebbe orientato lo stesso istante, appare equo parametrare il lucro cessante al rendimento medio dei titoli dello Stato Italiano per il periodo nel quale la banca non ha più provveduto al pagamento delle cedole sulle obbligazioni.
Tenuto conto delle sopra esposte considerazioni e considerando l'importo iniziale dell'investimento
(detratto quanto oggetto di prescrizione) e tenuto conto delle cedole incassate pari a Euro 1.298,58 (circostanza incontestata dall'istante) – pur in assenza di calcoli specifici - il danno da lucro cessante subito dall'istante può essere equitativamente quantificato in Euro 4.000,oo
In definitiva la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di Euro 20.576,18 (16.576,18 + 4.000,oo) oltre interessi legali dalla data di notifica della citazione introduttiva del presente giudizio.
Deve ritenersi la sussistenza dei gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite restando a carico di entrambe in uguale misura, in conformità a quanto disposto nel decreto di liquidazione emesso in corso di causa, le spese di CTU.
Invero deve tenersi conto non solo della circostanza che la domanda attorea è stata accolta soltanto in parte rispetto alle conclusioni originariamente rese con l'atto di citazione introduttivo del giudizio ma – e soprattutto – della circostanza che l'unica attività istruttoria espletata (CTU grafologica) è stata conseguenza dell'infondato disconoscimento da parte dell'attore delle autografie delle sottoscrizioni dei documenti esibiti dalla banca.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: in parziale accoglimento della domanda condanna la convenuta al pagamento in favore CP_1 dell'istante , a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 20.576,18 oltre Parte_1
interessi legali dalla notifica della citazione introduttiva del presente giudizio al soddisfo;
rigetta per il resto la domanda attorea;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Napoli lì 3 gennaio 2025
Il G.U. dott. Giovanni Tedesco