Art. 1124.
(Delitti colposi).
Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 1112 a 1115 e' commesso per colpa, le pene sono ridotte della meta'.
(Delitti colposi).
Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 1112 a 1115 e' commesso per colpa, le pene sono ridotte della meta'.