Articolo 1124 del Codice della navigazione
Articolo 1123Articolo 1125
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21 aprile 1942
Art. 1124.
(Delitti colposi).

Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 1112 a 1115 e' commesso per colpa, le pene sono ridotte della meta'.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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