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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/12/2025, n. 4552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4552 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. 8690/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 8690/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 10.12.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10 DICEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 8690/2025 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato in Catania, Via Pietro Mascagni 110, presso lo studio dell'Avv.
AB AL dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti
- ricorrente-
CONTRO Controparte_1
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma (RM), (CF: ) in persona
[...] P.IVA_1 del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Maria Rosaria Battiato ed elettivamente domiciliato in Piazza della
Repubblica,26, 95125 Catania presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.09.2025, il ricorrente in epigrafe indicata, precisava che a seguito di involontaria cessazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato veniva ammesso alla fruizione dell'indennità di disoccupazione NASpI e che, nel corso dell'anno
2024, al fine di integrare il proprio reddito nel pieno rispetto dei limiti normativi, ha svolto mere prestazioni di lavoro del tutto occasionali, dalle quali ha percepito un reddito netto complessivo per l'intero anno d'imposta pari a € 3.921,00, come analiticamente documentato nella dichiarazione dei redditi prodotta (cfr. quadro LM, rigo LM 38). Precisava, quindi, che CP_ l' con provvedimento datato 10.03.2025 (prot. .2100.13/03/2025.0200717) gli CP_1 comunicava che, a seguito di non meglio specificate verifiche, risultava a suo carico un'indebita percezione di somme relative alla prestazione NASpI per il periodo dal 01.03.2024 al 31.01.2025, per un importo totale di € 8.639,12 con la seguente causale: "E' stata corrisposta indennità di disoccupazione NASpl parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge".
Precisava, pertanto, che avverso il superiore provvedimento, in data 7.07.2025, aveva proposto in via telematica ricorso amministrativo innanzi al competente Comitato Provinciale
di Catania, deducendo l'assoluta compatibilità dell'attività di lavoro occasionale svolta CP_1 con la percezione della NASpI, richiamando la normativa di riferimento e le stesse circolari esplicative dell' . Precisava, tuttavia, che ad oggi, nessuna pronuncia è intervenuta, in CP_1 merito ricorso e che, anzi, l' gli notificava un successivo sollecito di pagamento datato CP_1
01.09.2025 con il quale si intimava nuovamente il versamento della medesima somma.
Eccepiva, pertanto, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 54- BIS DEL D.L. 24 CP_ APRILE 2017, N. 50 E DEL MESSAGGIO N. 1414 DEL 09.04.2024. ASSOLUTA INSUSSISTENZA
DEL PRESUPPOSTO DELL'INDEBITO: Precisava, a tal riguardo, che la pretesa restitutoria avanzata dall' resistente si fonda su un errore di qualificazione giuridica determinato CP_1 dal fatto di avere assimilato le prestazioni di lavoro occasionale ad una forma di
"rioccupazione" idonea a determinare la decadenza dal beneficio della NASpI. Precisava, a tal riguardo, che tale ricostruzione è radicalmente smentita dal quadro normativo e dalla stessa prassi amministrativa dell'Ente e che l'attività svolta dal ricorrente, è pienamente riconducibile alla fattispecie delle "prestazioni occasionali" disciplinate dall'art. 54-bis del
D.L. n. 50/2017.
Richiamando la superiore norma precisava che la stessa definisce un regime speciale e derogatorio, stabilendo soglie precise per la sua applicabilità: in particolare, per il prestatore, compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000 nel corso di un anno civile e che, come documentalmente provato, il proprio reddito per il 2024 si è attestato ben al di sotto di tale limite.
Richiamava, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo, il quale sancisce che: "I compensi percepiti dal prestatore [...] non incidono sul suo stato di disoccupato..." precisando, quindi, come il Legislatore abbia, dunque, espressamente escluso che la percezione di modesti redditi da lavoro occasionale possa avere alcuna incidenza sulla titolarità delle prestazioni di disoccupazione.
Richiamava, altresì, il Messaggio n. 1414 del 09.04.2024, avente valore di circolare CP_1 esplicativa e vincolante per le proprie sedi territoriali, con cui l' ha statuito che "...le CP_1 prestazioni di lavoro occasionale, di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, [...] sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione NASPI e DIS-
COLL nel limite di 5.000 euro e che, in tale ipotesi, il percettore delle predette indennità non
è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all circa il reddito annuo presunto.". CP_1
Precisava, pertanto, che la propria situazione è perfettamente speculare alla fattispecie descritta e disciplinata dall' , infatti, egli: CP_1
• ha svolto unicamente prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis D.L. n. 50/2017 cit.;
• ha percepito un reddito inferiore alla soglia di legge di € 5.000;
• in virtù di una chiara, espressa e vincolante direttiva dello stesso Istituto, non era tenuto ad effettuare alcuna comunicazione preventiva.
di tal chè la pretesa restitutoria è del tutto infondata, basandosi su una "rioccupazione" giuridicamente inesistente ai fini della disciplina della NASpI.
Concludeva chiedendo: Ritenere e dichiarare l'inesistenza del diritto dell' di procedere CP_1 alla ripetizione, nei confronti del ricorrente, della somma di € 8.639,12 e, per l'effetto, dichiarare che il Sig. nulla deve all' resistente a titolo di indebito per Parte_1 CP_1 la prestazione NASpI relativa al periodo 01.03.2024 - 31.01.2025; per l'effetto, annullare e/o disapplicare integralmente e con ogni conseguenza di legge gli impugnati provvedimenti (nota prot. .2100.13/03/2025.0200717 del 10.03.2025 e sollecito di pagamento del CP_1
01.09.2025). Con vittoria di spese e compensi.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: In via principale, rigettare il ricorso avversario proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, per le motivazioni esposte nella presente memoria. Per l'effetto, accertare e dichiarare che il Sig.
è tenuto alla restituzione in favore dell' della somma indebitamente percepita a Pt_1 CP_1 titolo di indennità NASpI, oltre interessi legali dalla data della domanda di restituzione sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze professionali
Fissata l'udienza di comparizione per l'udienza del 10.12.2025, alla medesima udienza, accertata l'integrità del contraddittorio, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 10 dicembre 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
All'esito della fissata udienza del 10.12.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio la causa è decisa con sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per quanto di ragionr
Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 22/2015 la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.
2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo
1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
Ai fini dell'ottenimento della prestazione in oggetto, la domanda deve essere presentata CP_ all' in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 6 d.lgs. 22/2015).
Dispone, inoltre, l'art. 10 “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale “del d.lgs. 22/2015:
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l' entro un CP_1 mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all' un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività CP_1 lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
L'art. 11 disciplina, infine, i casi di decadenza dalla prestazione, stabilendo, in particolare, che il lavoratore “decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”.
Tanto premesso, nel caso in esame è pacifico che il ricorrente, ammesso alla fruizione della
Naspi, ha instaurato dal 1.3.2024 un nuovo rapporto di lavoro autonomo e occasionale senza CP_ comunicare all tale circostanza;
ricorre, pertanto, l'ipotesi di decadenza dalla prestazione vista dall'art. 11 d. lgs. 22/2015 lett. c), ossia “inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo”, ossia la comunicazione all' dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.
A nulla rileva, pertanto, la durata del rapporto di lavoro, posto che l'indebito deriva non dall'incompatibilità tra la prestazione e la nuova occupazione, ma dalla mancata comunicazione dell'inizio dell'attività lavorativa.
Come affermato dalla Corte di Appello di Roma (sentenza n. 3492/24 “la ratio di tali disposti normativi è quella di ridurre o escludere l'erogazione della Naspi nei confronti dei soggetti che, pur avendo i requisiti amministrativi per beneficiarne, sono o divengono titolari di altri redditi e, a tal fine, viene prescritto ai soggetti, i quali intendono continuare a beneficiarne, CP_ di effettuare specifiche comunicazioni all' entro il termine previsto dalle disposizioni in questione, sanzionando l'eventuale omissione della comunicazione con l'obbligo di restituzione della prestazione già percepita a decorrere dal momento dell'inizio dello svolgimento dell'attività fonte di reddito e con la decadenza della prestazione de qua. In altri termini, le suddette sanzioni vanno applicate nelle ipotesi di semplice omissione della comunicazione, a prescindere dall'idoneità di tale comunicazione ad incidere (o meno) sulla spettanza della Naspi o sulla sola quantificazione della stessa;
ciò che viene sanzionato da tali disposizioni, infatti, è la mera condotta omissiva, e non la condotta omissiva da cui sia poi derivato (o sarebbe potuto derivare) l'evento lesivo, cioè la (indebita) percezione della prestazione al di fuori dei limiti reddituali previsti dalla legge”. Da ultimo V. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 23 febbraio 2025, n. 4740, con la quale la Cassazione ha stabilito che la decadenza dalla NASpI, prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera c), D.Lgs. 22/2015, per l'omessa comunicazione nel termine dell'articolo 10, comma 1, non sanziona solo l'omissione formale, bensì l'impossibilità di consentire una verifica della compatibilità reddituale, tant'è che nell'articolo 10, comma 1, seconda parte, si prevede che la presentazione della dichiarazione reddituale e i dati in essa ricavabili incidano sul trattamento in corso di erogazione. Inoltre, poiché lo scopo di tale aiuto è finalizzato ad assicurare temporaneamente una forma di assistenza ai lavoratori che non possono disporre di altre forme di reddito a causa della fine del loro rapporto di lavoro, tale sostegno viene revocato se il lavoratore comunica in ritardo la sua nuova occupazione, rendendolo responsabile delle conseguenze per la mancata notifica.
Parte ricorrente con le proprie note depositate il 27.11.2025 ha insistito sulla natura occasionale delle prestazioni svolte - insussistenza dell'obbligo di comunicazione (art. 54-bis d.l. 50/2017) affermando tra l'altro che il reddito netto conseguito nell'anno 2024 è stato pari a € 3.921,00 e tuttavia tale affermazione è smentita dalla stessa documentazione da lui prodotta. Egli, invero, ha prodotto la dichiarazione dei redditi 2025, Periodo d'Imposta 2024, dalla quale, nella sezione relativa ai contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/1995, (cfr. quadro RR4) risulta un reddito pari ad €. 5.304,00; così come anche nella comunicazione di avvenuto ricevimento
(art.3 co.10 D.P.R. 322/98). Dirimente su tutto appare, pertanto, tale circostanza rilevata CP_ dall'
Quanto alla ripetibilità dell'indebito, si osserva che secondo l'insegnamento della S.C. “la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale” (cfr. Cass., sez. lav., n. 11659 del 30 aprile 2024).
Ne segue la piena ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso, essendo incorsa la parte ricorrente in decadenza per la mancata comunicazione di inizio di un'attività lavorativa autonoma, con diritto dell'Istituto di ripetere i ratei erogati senza titolo.
La parte ricorrente, pur soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n.
326.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8690/2025 R.G. così statuisce:
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 19 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 8690/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 10.12.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10 DICEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 8690/2025 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato in Catania, Via Pietro Mascagni 110, presso lo studio dell'Avv.
AB AL dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti
- ricorrente-
CONTRO Controparte_1
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma (RM), (CF: ) in persona
[...] P.IVA_1 del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Maria Rosaria Battiato ed elettivamente domiciliato in Piazza della
Repubblica,26, 95125 Catania presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.09.2025, il ricorrente in epigrafe indicata, precisava che a seguito di involontaria cessazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato veniva ammesso alla fruizione dell'indennità di disoccupazione NASpI e che, nel corso dell'anno
2024, al fine di integrare il proprio reddito nel pieno rispetto dei limiti normativi, ha svolto mere prestazioni di lavoro del tutto occasionali, dalle quali ha percepito un reddito netto complessivo per l'intero anno d'imposta pari a € 3.921,00, come analiticamente documentato nella dichiarazione dei redditi prodotta (cfr. quadro LM, rigo LM 38). Precisava, quindi, che CP_ l' con provvedimento datato 10.03.2025 (prot. .2100.13/03/2025.0200717) gli CP_1 comunicava che, a seguito di non meglio specificate verifiche, risultava a suo carico un'indebita percezione di somme relative alla prestazione NASpI per il periodo dal 01.03.2024 al 31.01.2025, per un importo totale di € 8.639,12 con la seguente causale: "E' stata corrisposta indennità di disoccupazione NASpl parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge".
Precisava, pertanto, che avverso il superiore provvedimento, in data 7.07.2025, aveva proposto in via telematica ricorso amministrativo innanzi al competente Comitato Provinciale
di Catania, deducendo l'assoluta compatibilità dell'attività di lavoro occasionale svolta CP_1 con la percezione della NASpI, richiamando la normativa di riferimento e le stesse circolari esplicative dell' . Precisava, tuttavia, che ad oggi, nessuna pronuncia è intervenuta, in CP_1 merito ricorso e che, anzi, l' gli notificava un successivo sollecito di pagamento datato CP_1
01.09.2025 con il quale si intimava nuovamente il versamento della medesima somma.
Eccepiva, pertanto, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 54- BIS DEL D.L. 24 CP_ APRILE 2017, N. 50 E DEL MESSAGGIO N. 1414 DEL 09.04.2024. ASSOLUTA INSUSSISTENZA
DEL PRESUPPOSTO DELL'INDEBITO: Precisava, a tal riguardo, che la pretesa restitutoria avanzata dall' resistente si fonda su un errore di qualificazione giuridica determinato CP_1 dal fatto di avere assimilato le prestazioni di lavoro occasionale ad una forma di
"rioccupazione" idonea a determinare la decadenza dal beneficio della NASpI. Precisava, a tal riguardo, che tale ricostruzione è radicalmente smentita dal quadro normativo e dalla stessa prassi amministrativa dell'Ente e che l'attività svolta dal ricorrente, è pienamente riconducibile alla fattispecie delle "prestazioni occasionali" disciplinate dall'art. 54-bis del
D.L. n. 50/2017.
Richiamando la superiore norma precisava che la stessa definisce un regime speciale e derogatorio, stabilendo soglie precise per la sua applicabilità: in particolare, per il prestatore, compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000 nel corso di un anno civile e che, come documentalmente provato, il proprio reddito per il 2024 si è attestato ben al di sotto di tale limite.
Richiamava, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo, il quale sancisce che: "I compensi percepiti dal prestatore [...] non incidono sul suo stato di disoccupato..." precisando, quindi, come il Legislatore abbia, dunque, espressamente escluso che la percezione di modesti redditi da lavoro occasionale possa avere alcuna incidenza sulla titolarità delle prestazioni di disoccupazione.
Richiamava, altresì, il Messaggio n. 1414 del 09.04.2024, avente valore di circolare CP_1 esplicativa e vincolante per le proprie sedi territoriali, con cui l' ha statuito che "...le CP_1 prestazioni di lavoro occasionale, di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, [...] sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione NASPI e DIS-
COLL nel limite di 5.000 euro e che, in tale ipotesi, il percettore delle predette indennità non
è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all circa il reddito annuo presunto.". CP_1
Precisava, pertanto, che la propria situazione è perfettamente speculare alla fattispecie descritta e disciplinata dall' , infatti, egli: CP_1
• ha svolto unicamente prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis D.L. n. 50/2017 cit.;
• ha percepito un reddito inferiore alla soglia di legge di € 5.000;
• in virtù di una chiara, espressa e vincolante direttiva dello stesso Istituto, non era tenuto ad effettuare alcuna comunicazione preventiva.
di tal chè la pretesa restitutoria è del tutto infondata, basandosi su una "rioccupazione" giuridicamente inesistente ai fini della disciplina della NASpI.
Concludeva chiedendo: Ritenere e dichiarare l'inesistenza del diritto dell' di procedere CP_1 alla ripetizione, nei confronti del ricorrente, della somma di € 8.639,12 e, per l'effetto, dichiarare che il Sig. nulla deve all' resistente a titolo di indebito per Parte_1 CP_1 la prestazione NASpI relativa al periodo 01.03.2024 - 31.01.2025; per l'effetto, annullare e/o disapplicare integralmente e con ogni conseguenza di legge gli impugnati provvedimenti (nota prot. .2100.13/03/2025.0200717 del 10.03.2025 e sollecito di pagamento del CP_1
01.09.2025). Con vittoria di spese e compensi.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: In via principale, rigettare il ricorso avversario proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, per le motivazioni esposte nella presente memoria. Per l'effetto, accertare e dichiarare che il Sig.
è tenuto alla restituzione in favore dell' della somma indebitamente percepita a Pt_1 CP_1 titolo di indennità NASpI, oltre interessi legali dalla data della domanda di restituzione sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze professionali
Fissata l'udienza di comparizione per l'udienza del 10.12.2025, alla medesima udienza, accertata l'integrità del contraddittorio, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 10 dicembre 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
All'esito della fissata udienza del 10.12.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio la causa è decisa con sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per quanto di ragionr
Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 22/2015 la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.
2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo
1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
Ai fini dell'ottenimento della prestazione in oggetto, la domanda deve essere presentata CP_ all' in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 6 d.lgs. 22/2015).
Dispone, inoltre, l'art. 10 “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale “del d.lgs. 22/2015:
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l' entro un CP_1 mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all' un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività CP_1 lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
L'art. 11 disciplina, infine, i casi di decadenza dalla prestazione, stabilendo, in particolare, che il lavoratore “decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”.
Tanto premesso, nel caso in esame è pacifico che il ricorrente, ammesso alla fruizione della
Naspi, ha instaurato dal 1.3.2024 un nuovo rapporto di lavoro autonomo e occasionale senza CP_ comunicare all tale circostanza;
ricorre, pertanto, l'ipotesi di decadenza dalla prestazione vista dall'art. 11 d. lgs. 22/2015 lett. c), ossia “inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo”, ossia la comunicazione all' dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.
A nulla rileva, pertanto, la durata del rapporto di lavoro, posto che l'indebito deriva non dall'incompatibilità tra la prestazione e la nuova occupazione, ma dalla mancata comunicazione dell'inizio dell'attività lavorativa.
Come affermato dalla Corte di Appello di Roma (sentenza n. 3492/24 “la ratio di tali disposti normativi è quella di ridurre o escludere l'erogazione della Naspi nei confronti dei soggetti che, pur avendo i requisiti amministrativi per beneficiarne, sono o divengono titolari di altri redditi e, a tal fine, viene prescritto ai soggetti, i quali intendono continuare a beneficiarne, CP_ di effettuare specifiche comunicazioni all' entro il termine previsto dalle disposizioni in questione, sanzionando l'eventuale omissione della comunicazione con l'obbligo di restituzione della prestazione già percepita a decorrere dal momento dell'inizio dello svolgimento dell'attività fonte di reddito e con la decadenza della prestazione de qua. In altri termini, le suddette sanzioni vanno applicate nelle ipotesi di semplice omissione della comunicazione, a prescindere dall'idoneità di tale comunicazione ad incidere (o meno) sulla spettanza della Naspi o sulla sola quantificazione della stessa;
ciò che viene sanzionato da tali disposizioni, infatti, è la mera condotta omissiva, e non la condotta omissiva da cui sia poi derivato (o sarebbe potuto derivare) l'evento lesivo, cioè la (indebita) percezione della prestazione al di fuori dei limiti reddituali previsti dalla legge”. Da ultimo V. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 23 febbraio 2025, n. 4740, con la quale la Cassazione ha stabilito che la decadenza dalla NASpI, prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera c), D.Lgs. 22/2015, per l'omessa comunicazione nel termine dell'articolo 10, comma 1, non sanziona solo l'omissione formale, bensì l'impossibilità di consentire una verifica della compatibilità reddituale, tant'è che nell'articolo 10, comma 1, seconda parte, si prevede che la presentazione della dichiarazione reddituale e i dati in essa ricavabili incidano sul trattamento in corso di erogazione. Inoltre, poiché lo scopo di tale aiuto è finalizzato ad assicurare temporaneamente una forma di assistenza ai lavoratori che non possono disporre di altre forme di reddito a causa della fine del loro rapporto di lavoro, tale sostegno viene revocato se il lavoratore comunica in ritardo la sua nuova occupazione, rendendolo responsabile delle conseguenze per la mancata notifica.
Parte ricorrente con le proprie note depositate il 27.11.2025 ha insistito sulla natura occasionale delle prestazioni svolte - insussistenza dell'obbligo di comunicazione (art. 54-bis d.l. 50/2017) affermando tra l'altro che il reddito netto conseguito nell'anno 2024 è stato pari a € 3.921,00 e tuttavia tale affermazione è smentita dalla stessa documentazione da lui prodotta. Egli, invero, ha prodotto la dichiarazione dei redditi 2025, Periodo d'Imposta 2024, dalla quale, nella sezione relativa ai contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/1995, (cfr. quadro RR4) risulta un reddito pari ad €. 5.304,00; così come anche nella comunicazione di avvenuto ricevimento
(art.3 co.10 D.P.R. 322/98). Dirimente su tutto appare, pertanto, tale circostanza rilevata CP_ dall'
Quanto alla ripetibilità dell'indebito, si osserva che secondo l'insegnamento della S.C. “la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale” (cfr. Cass., sez. lav., n. 11659 del 30 aprile 2024).
Ne segue la piena ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso, essendo incorsa la parte ricorrente in decadenza per la mancata comunicazione di inizio di un'attività lavorativa autonoma, con diritto dell'Istituto di ripetere i ratei erogati senza titolo.
La parte ricorrente, pur soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n.
326.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8690/2025 R.G. così statuisce:
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 19 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011