Sentenza 15 aprile 1998
Massime • 1
Con la legge 24 novembre 1981, n. 689 il legislatore ha modificato l'art. 334 c.p. intendendo mantenere nell'ambito di operatività della norma solo quelle fattispecie, perseguibili d'ufficio, che trovano fondamento nella violazione di vincoli di natura penale o amministrativa, scorporando da tale disposizione e trasferendo nel testo degli artt. 388 e 388 bis quelle ipotesi che trovano il loro fondamento in violazioni di vincoli di natura privatistica, perseguibili a querela, quale quella che attiene alle cose sottoposte a pignoramento, istituto che non perde la sua natura anche se creditore pignorante è lo Stato o altro ente pubblico. Ne consegue che, mentre sono perseguibili d'ufficio i reati il cui scopo è di tutelare il vincolo del sequestro disposto dal magistrato nel corso di un procedimento penale o dalla pubblica amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela (artt. 334 e 335 c.p.), è perseguibile a querela il reato di sottrazione del compendio pignorato (art. 388 c.p.), la cui funzione è quella di garantire un vincolo di natura civilistica.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/1998, n. 6879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6879 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 15.4.1998
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " GO AN " N. 559
3. " Nicola Milo (rel.) " REGISTRO GENERALE
4. " RI De PA " N. 38126/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari, nel procedimento a carico di SC FR, nata a [...] il [...], e AG IA, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza 18-9-1997 del Pretore di Lucera - Sez. Vico del Gargano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. N. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Fulvio Uccella che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza nei confronti del AG e per il rigetto del ricorso quanto alla posizione della SC;
Il difensore non è comparso.
Fatto e diritto
Il Pretore di Lucera - Sez. Vico del Gargano -, con sentenza 18- 9-1997, a norma degli art. 444 e ss. C.P.P., applicava, su richiesta delle parti, a FR SC la pena, condizionalmente sospesa, di mesi tre di reclusione e L. 60.000 di multa e a IA AG quella di un mese, giorni dieci di reclusione e L. 50.000 di multa, con conversione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente di L. 3.000.000, in concorso - per entrambi gli imputati - delle circostanze attenuanti generiche e previa unificazione, sotto il vincolo della continuazione, delle due ipotesi delittuose ascritte alla SC.
OS era stata chiamata a rispondere dei reati di cui all'art. 334, 1^ e 2^ co., C.P., perché, nella qualità di custode di beni pignorati per il mancato pagamento di spese di giustizia dovute dal AG, aveva sottratto, in due distinte occasioni, esattamente il 20- 10-1993 e il 20-6-1994, detti beni. Al AG, quale proprietario dei beni, si era addebitato il concorso nel secondo episodio illecito. Avverso la pronuncia del Pretore, ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'Appello di Bari e ha denunciato il vizio della violazione della legge penale, sotto i seguenti profili: a) erronea qualificazione giuridica del secondo episodio illecito (ascritto in concorso ad entrambi gli imputati), che doveva essere inquadrato nella previsione di cui al primo comma dell'art.334 C.P. e non già in quella di cui al secondo comma dello stesso articolo;
b) conseguente illegalità della pena inflitta al AG, la quale, come base di partenza, non poteva essere determinata in misura inferiore al minimo edittale di mesi 6 di reclusione e L. 100.000 di multa;
c) erronea valutazione dell'aumento di pena per la continuazione, quanto alla SC, in conseguenza sempre dell'erronea qualificazione giuridica del secondo episodio illecito ascrittole.
All'odierna udienza pubblica, assente il difensore degli imputati, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
Pur non potendosi condividere, per le ragioni che si andranno a esporre, le doglianze di cui al ricorso, la sentenza impugnata va - comunque - annullata senza rinvio, ex art. 129/1^ C.P.P.. L'obbligo del giudice di rilevare, previa esatta qualificazione giuridica dei fatti, la mancanza della condizione di procedibilità di cui è cenno nella citata norma e di pronunciare la conseguente sentenza di proscioglimento sussiste in ogni stato e grado del processo, non esclusa quindi nemmeno la fase del ricorso per cassazione avvero la sentenza emanata ai sensi dell'art. 444 C.P.P., costituendo quella verifica una delle condizioni di legittimità della pronuncia di applicazione della pena concordata, come prescrive l'art. 444/2^ C.P.P.
La tesi seguita dal Pretore e, con le esposte puntualizzazioni, dal P.G. ricorrente, secondo la quale la sottrazione di beni pignorati su istanza dello Stato va ad integrare le varie ipotesi delittuose di cui all'art. 334 C.P., non è condivisibile, anche se va dato atto che la stessa tesi trova conforto in un ripetuto orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, affermatosi nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge n. 689/81, che, con gli art. 86-87-88, ha modificato notevolmente la disciplina delle figure criminose di cui agli art. 334, 335, 388 C:P: (cfr. Cass. Sez. VI, 20-3-1992, Macaluso;
Sez. VI 17.6.1985, Marucchini;
Sez. VI 28-5-1986, Cegna;
Sez. VI 16.3.1988, Valentini;
Sez. VI 2-3-1989, Marasà; Sez. VI 26-3-93, Giarolli;
Sez. VI 2-7-1994, Gulino;
Sez. VI 17-6-1995, Sbaraglia). Va, però, rilevato che, da ultimo, questa Corte, avversando l'avversando l'indirizzo consolidatosi in modo tralaticio, ha affermato il principio secondo cui "la sottrazione di cose pignorate su istanza dell'Autorità amministrativa integra il reato di cui all'art. 388 C.P., perseguibile a querela di parte, e non l'ipotesi di reato di cui all'art. 334 C.P." (cfr. Cass. Sez. VI 2.4.1996, Bellavia;
Sez. VI 28-11-1996, Marcioletti;
Sez. VI 3-12-1996, Moscone).
A tale ultimo orientamento intende uniformarsi questo collegio, in considerazione del fatto che la tesi sostenuta è sorretta da elementi interpretativi, rivenienti dall'esegesi delle norme, di indubbia valenza e che non lasciano ragionevolmente spazio a soluzioni diverse.
L'indirizzo ermeneutico che ha fatto testo per oltre un decennio riposa sostanzialmente su affermazioni apodittiche e, nella pretesa d'individuare una piattaforma organica di esclusione della perseguibilità a querela in tutti i casi di reati commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, finisce con l'attuare un'arbitraria trasposizione di fattispecie criminose da una norma all'altra, sconvolgendo l'impianto sistematico e la relativa disciplina dettati dal legislatore del 1981, che ha ridisegnato gli illeciti previsti nell'originaria formulazione degli art. 334 e 335 C.P.. L'indirizzo che qui non si condivide, per supportare la tesi sostenuta, fa leva, come riferimento normativo "sintomatico", sulla disposizione contenuta nell'art. 97 della legge n. 589/81 (inserita nel codice penale come art. 639 bis), che, in deroga a quanto previsto dai precedenti articoli 94-95-96, mantiene la perseguibilità d'ufficio dei reati di usurpazione (art. 531 C.P.), di deviazione di accuse e modificazione dello stato dei luoghi (art.632 C.P.), di introduzione e abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 C.P.) e di invasione di terreni ed edifici (art. 633 C.P.), qualora si tratti di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati a uso pubblico. Si veda, al riguardo, la decisione della Sez. VI di questa Corte 9-2-1982, ric. Macaluso. In tale decisione, si pone in evidenza che il reato di cui all'art, 633, 1^ co., C.P. era, prima della riforma del 1981, sempre punibile a querela, anche se si trattava di terreni o edifici pubblici e che il criterio generale limitativo della perseguibilità a querela è stato quindi applicato non solo ai reati per i quali è stata, con la riforma, estesa la perseguibilità a querela, ma anche ai reati già punibili a querela secondo la normativa precedente;
si è, quindi, da ciò inferito che il legislatore del 1981 ha inteso coordinare in un sistema organico le norme precedenti e le nuove, "escludendo la perseguibilità a querela quanto persona offesa è lo Stato", con l'effetto che la sottrazione di cose sottoposte a pignoramento ad istanza di una Pubblica Amministrazione deve inquadrasi nello schema delittuoso dell'art. 334 C.P., perseguibile d'ufficio, "nonostante l'incompleta dizione, dovuta o un difetto tecnico di coordinamento, che il legislatore dovrebbe al più presto correggere". È chiaro il vizio di fondo di tale ragionamento, che ha natura assertiva e generalizzante, fino al punto da essere costretto a "integrare", con un qualche imbarazzo, la fattispecie legale delineata dall'art. 334 C.P., così come novellato. Si è costretti, infatti, a dare onestamente atto "della incompleta dizione" di tale norma, del "difetto tecnico di coordinamento", della necessità di un intervento legislativo chiarificatore.
La verità è che dalla disposizione dell'art. 97 della legge n.589/81 (ora art. 639 bis C.P.) non può enuclearsi il principio generale della perseguibilità d'ufficio di tutti i reati commessi a danno dello stato o di altro Ente pubblico, considerato che la detta norma attiene esclusivamente alle ipotesi di reato tassativamente previste e non offre alcun elemento che possa indurre, sul piano di una ragionevole ermeneutica, a inquadrare la sottrazione in danno della P.A. di beni pignorati nel paradigma dell'art. 334 C.P., piuttosto che in quello di cui all'art. 388, 3^ co. e ss., C.P. D'altra parte, reati commessi in danno della P.A. e perseguibili a querela sono rinvenibili nel vigente sistema penale: si pensi all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose di una P.A. (art. 392 C.P.), alla falsità in scrittura privata relativa a contratti con soggetti pubblici (art. 485 C.P.), alla turbata libertà di un'industria pubblica (art. 513 C.P.), al deturpamento ed imbrattamento di cose della P.A. (art. 639 C.P.) ecc. La tesi che qui si privilegia è confortata dalla semplice messa a confronto del testo degli art. 334, 335, 388, 388 bis C.P., così come modificati, integrati e introdotti dalla legge n. 689/81. La legge di riforma, tenuto conto dell'equilibrio faticosamente raggiunto dal codice Rocco, non ha inciso sulla struttura dei reati, ma, prendendo spunto dalla diversa natura del vincolo imposto sui beni, si è limitata a scorporare dagli art. 328, 334 e 335 C.P. le fattispecie concernenti il vincolo fondato sulle leggi civili, inserendole tra le ipotesi, previste dagli art. 388 e 388 bis C.P., di mancata esecuzione dolosa (o colposa) di un provvedimento del giudice e rendendole, dopo di ciò, perseguibili a querela. La riforma risponde così a criteri di giustizia sostanziale e all'esigenza di una migliore collocazione sistematica della materia. Ed invero, gli art. 334 e 335 - ricompresi nel capo dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. - riguardano, ora, solo la tutela del vincolo del sequestro disposto nel corso di un procedimento penale (ved. Artt. 253, 316, 321, 355 C.P.P.) o dalla Autorità amministrativa nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela (art. 13 della legge n. 689/81; artt. 1 e 16 legge n. 283/62, concernenti il sequestro di sostanze alimentari da parte dell'Autorità sanitaria;
i sequestri previsti dagli art. 101, 126, e 141 T.U. leggi sanitarie del 1934 ecc.); nessun riferimento i richiamati articoli fanno alla sottrazione o al danneggiamento delle cose sottoposte a pignoramento.
L'art. 87 della legge di riforma ha, invece, inserito nel vecchio testo dell'art. 388 C.P. - ricompreso nel capo dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie - le stesse fattispecie da previste nell'art. 334 C.P., ma con esclusivo riferimento alle cose sottoposte a vincolo di natura civile, vale a dire a pignoramento, a sequestro giudiziario o a sequestro conservativo. La stessa norma, inoltre, completa l'articolo con l'aggiunta del comma 5^, che scorpora dalla previsione dell'art. 328 C.P. l'ipotesi del custode dello staggito che indebitamente rifiuta,
omette o ritarda un atto del proprio ufficio.
L'art. 88 della legge di riforma completa, infine, il sistema, introducendo nel codice penale l'art. 388 bis, che punisce, sempre a querela di parte, come per le ipotesi del precedente articolo, la violazione colposa dei doveri di custodia inerenti alle cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo.
Dall'esposto quadro normativo, è fin troppo chiaro che la riforma del 1981 ha deliberatamente voluto tenere distinte le ipotesi originariamente previste dall'art. 334 C.P. e, sotto il profilo sistematico, ha inteso escludere la perseguibilità d'ufficio per i casi di sottrazione di beni pignorati o sottoposti a provvedimenti cautelari civili, proprio perché, come già rilevato, con l'art. 97, ha riservato la perseguibilità d'ufficio solo per alcuni reati in danno della P.A. espressamente previsti. Si sono, quindi, mantenute negli art. 334 e 335 C.P. quelle ipotesi di reato, perseguibili d'ufficio, che trovano il loro fondamento in vincoli di natura penale o amministrativa e si sono scorporate da essi e trasferite nel testo degli art. 388 e 388 bis C.P. quelle ipotesi a fondamento civile, quale indubbiamente è quella che attiene alle cose sottoposte a pignoramento, istituto questo di natura squisitamente civilistica, anche se creditore pignorante è una Pubblica Amministrazione. L'opposto indirizzo si pone in netto contrasto con tale quadro normativo, effettua una non consentita trasposizione di una fattispecie legale da una norma (art. 388 C.P.) ad un'altra (art. 334 C.P.), viola il principio di legalità perché finisce per rendere obbligatorio l'esercizio dell'azione penale a causa del P.M. fuori dei casi consentiti, e ciò in contrasto con le previsioni dell'art. 50, 2^ e 3^ co., C.P.P., correlato all'art. 112 Cost. (cfr. in senso conforme Cass. Sez. VI 19.2.1997, Carrà). Alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, la condotta illecita scritta agli imputati, concretatosi nella sottrazione di cose pignorate per il mancato pagamento di spese di giustizia e posta in esser dal custode al solo scopo di favorire il proprietario (col concorso di quest'ultimo nel secondo episodio), va inquadrata nel paradigma criminoso di cui all'art. 388, 4^ co. seconda parte, C.P.. Considerato che difetta la condizione di procedibilità in ordine a tale ipotesi delittuosa, non risultando essere stata mai proposta querela, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la formula corrispondente.
P.Q.M.
Qualificati i fatti come reati di cui agli art. 110, 388, 4^ co, 2^ parte, C.P., annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. Così deciso in Roma, il 15 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 1998