Articolo 10 della Legge 24 novembre 1999, n. 468
Articolo 9Articolo 11
Versione
30 dicembre 1999
Art. 10. (Richiesta di trasferimento e concorso di domande) 1. Dopo l' articolo 10-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374 , introdotto dall'articolo 9 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 10-ter. _ (Richiesta di trasferimento e concorso di domande). _ 1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico.
2. Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di nomina da parte di soggetti gia' dichiarati idonei al termine del tirocinio, queste ultime hanno priorita'. Qualora concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al tirocinio presentate ai sensi dell'articolo 4, il Consiglio superiore della magistratura valuta a quale accordare priorita".
Entrata in vigore il 30 dicembre 1999
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