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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/04/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 7075/2023 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: ““Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità- Fondo ristori”
VERTENTE
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Diego Cremona Parte_1
-Ricorrente- E
REPUBBLICA Controparte_1
-Convenuta contumace- E
e Controparte_2 [...]
, rappresentati e difesi Controparte_3 dall'Avvocatura dello Stato di Firenze
-Convenuta-
pagina 1 di 20
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 21.6.2023,
[...]
evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale la REPUBBLICA Pt_1
FEDERALE di GERMANIA, la ITALIANA, in persona del CP_4
Presidente del Consiglio e il CP_2 Controparte_3
, in persona del chiedendone la condanna in
[...] CP_5
solido tra loro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.l. 36 del 30.4.2022 conv. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. 198 del 29.12.2022 conv. con modd. dalla L. 14 del 24.2.2023, al risarcimento del danno non patrimoniale, subito iure proprio e iuere hereditatis per la perdita del padre a seguito della sua deportazione nel campo Persona_1
di concentramento di Mauthausen in data 8 marzo 1944, ove aveva perso la vita dopo nove mesi di agonie.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che nel marzo del
1944 lavorava come autista e viveva a Montelupo Fiorentino con Persona_1
la moglie e il loro figlio di tre anni, odierno Controparte_6 Pt_1
ricorrente.
A cavallo tra la fine del febbraio e i primi giorni del marzo del 1944, i sentimenti di rivolta alla guerra della popolazione italiana si erano intensificati e avevano portato a grandi scioperi in tante importanti città, tra cui Milano,
Torino, Genova, Savona e Firenze.
In particolare, il 4 marzo 1944, nella provincia di Firenze, sia a Prato che nell'empolese, si era registrata una manifestazione di protesta con una massiccia partecipazione, soprattutto degli operai delle vetrerie di Empoli, che avevano aderito allo sciopero nazionale avanzando richieste di aumenti salariali e invocando la fine della guerra.
pagina 2 di 20 La grande mobilitazione non era passata inosservata, tanto che il regime nazista, per decisione diretta del Führer, aveva organizzato un'operazione di rastrellamento in rappresaglia.
L'ordine prevedeva che il 20% degli scioperanti venisse immediatamente deportato in e messo a disposizione del per essere CP_1 Controparte_7
avviato al lavoro.
Il 7 marzo 1944 l'incarico di eseguire l'operazione era stato affidato al
Generale la cattura degli operai che avevano partecipato alle Per_2
manifestazioni avrebbe dovuto estendersi alle aziende in sciopero, anche nelle località di provincia.
A Montelupo Fiorentino la stessa notte tra il 7 e l'8 marzo 1944, poco dopo la mezzanotte, uomini della milizia nazifascista si erano presentati alle porte delle abitazioni di oltre venti famiglie e di alcune fabbriche.
Il piano prevedeva che le pattuglie si muovessero dalle case della periferia al centro del paese.
Aggiungeva che non aveva simpatie fasciste tanto che già nel Persona_1
1938, in occasione della visita di a Firenze, era stato arrestato per Per_3
sospetta attività cospirativa, per poi essere rilasciato esaurita la visita del
Führer.
Probabilmente questo precedente gli era valso l'inserimento nel novero di coloro che dovevano essere arrestati a Montelupo Fiorentino a seguito delle manifestazioni dei giorni precedenti.
Fu così che nel cuore di quella notte, un “polizei” e due carabinieri, bussarono anche a casa in cerca di e di suo fratello, Per_1 Per_1 Per_4
La richiesta era di presentarsi alla caserma dei Carabinieri dove li attendeva il
Maresciallo Per_5
Nello stesso stabile, ad un piano inferiore, venne catturato un vicino amico di il BA . Per_1 Persona_6
pagina 3 di 20 Mentre il fratello, era riuscito a fuggire dal tetto Persona_7
dell'abitazione, pur ritenendo singolare che il Maresciallo lo aspettasse a Per_1
quell'ora, si era lasciato condurre in caserma senza opporre resistenza.
Sua moglie e suo figlio non lo avrebbe rivisto mai più.
Al termine delle operazioni, oltre a erano stati condotti in Persona_1
caserma altri 21 uomini.
Da lì erano stati portati a Firenze, prima presso Villa Triste, sede della sezione di polizia politica tedesca, poi in Piazza Santa Maria Novella, presso le Scuole
Leopoldine, nei cui locali era stato istituito il centro di raccolta della
Wehrmacht “Sammellager Platzkommandantur Florenz – Standortoffizier”.
Erano stati quindi tutti trasferiti alla vicina Stazione ferroviaria di Firenze ed assieme ad un centinaio di altri sventurati caricati in un vagone bestiame.
Il primo pomeriggio dell'8 marzo aveva inizio la deportazione.
Dal binario 6 della Stazione di Santa Maria Novella partiva il trasporto denominato “Firenze - n. 32”, con destinazione Mauthausen.
l'11 marzo 1944, era giunto al campo di concentramento di Persona_1
Mauthausen, per essere poi destinato ad . P_
Il castello di risulta tristemente noto per essere stato una delle sedi in P_
cui fu applicato il programma di eutanasia nazionalsocialista, oltre che per il sospetto che al suo interno si conducessero aberranti esperimenti genetici sui deportati. morirà il 7 dicembre 1944. Persona_1
Il 4 ottobre precedente, sempre ad , era morto assassinato l'amico P_
. Persona_6
Evidenziava, inoltre, parte arte ricorrente come la famiglia sin Per_1
dall'arresto di fosse precipitata in una difficile situazione economica. Per_1
Con la mancanza del 'capofamiglia', infatti, era venuta meno anche l'unica fonte di sostentamento.
pagina 4 di 20 Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti in ordine alla deportazione de quo e conseguentemente dichiarato il diritto dell'odierno ricorrente a ricevere ristoro per i seguenti importi:
«- iure hereditatis, il risarcimento del danno subìto dal padre per la violenta e ingiusta privazione della libertà personale, l'assoggettamento a lavori forzati senza limiti di tempo né periodi di riposo, né compenso, per trattamenti contrari alla dignità umana, per tutte le privazioni subite, circostanze tutte che incidono su diritti fondamentali dell'uomo, alfine per la sua uccisione (…) periodo di detenzione 8.3.1944 – 7.12.1944, complessivi 274 giorni, moltiplicati per 235,82 euro al giorno - euro 64.614,68 (da dividere tra gli eredi coniuge e figlio 1/2 ciascuno);
- iure proprio, il danno direttamente subìto per la violenta e ingiusta privazione della figura paterna all'età di 3 anni e mezzo, e per aver vissuto anche di riflesso il dolore dei suoi congiunti (…) € 370.150,00;
- iure hereditatis, il danno subito da sua madre, per la violenta e ingiusta privazione del marito (…) € 349.960,00».
Per l'effetto chiedeva la condanna della Repubblica Federale di Germania in solido con la Repubblica Italiana, al pagamento degli importi sopra indicati, oltre interessi di legge sulle somme dall' 1 gennaio 1947 e rivalutate.
Si costituivano la e il Controparte_2
i quali, contestando Controparte_3
quanto ex adverso dedotto, chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
L'Avvocatura dello Stato, in primo luogo, osservava il difetto di legittimazione ad agire da parte dell'odierno ricorrente iure hereditatis per intervenuta prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per mancanza di prova dei fatti costitutivi dell'illecito.
Concludeva quindi affinché venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania, la sua estromissione dal pagina 5 di 20 presente giudizio e comunque che venisse rigettata ogni domanda nei suoi confronti.
Non si costituiva la REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA della quale, pertanto, veniva dichiarata la contumacia.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7.1.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
1) Sulla giurisdizione dello Stato italiano
In via preliminare- ancorché non sia stata oggetto di eccezione da parte convenuta- va affermata la giurisdizione dello Stato italiano in ordine ai giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'1 Settembre 1939 e l'8 Maggio
1945.
E' noto come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014, ha affermato una regola derogatoria alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii, nel senso che di tale norma non vi è l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona. pagina 6 di 20 Ha affermato, testualmente, la Corte con la predetta sentenza che «l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24
Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili».
Con tale pronuncia è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), anche quest'ultimo - per quanto risulta chiaramente dalla motivazione - nella parte concernente il suddetto obbligo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati non possono esservi dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della CP_1
ribadita dalla Suprema Corte la quale, difatti, ha avuto modo di osservare che
«l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n.
238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. SS.UU. n. 20442/2020) e, ancora, che pagina 7 di 20 «la proponibilità, contro la Repubblica Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24
Cost.» (Cass. n. 3642/2024).
Affermata la giurisdizione dello Stato italiano, si vedrà infra quale dovrà essere la statuizione nei confronti della Repubblica Federale di Germania qualora il fatto illecito allegato da parte ricorrente quale causa petendi della sua pretesa risarcitoria sia sussumibile tra i crimini di guerra e contro l'umanità e la responsabilità del fatto sia ascrivibile alla Repubblica Tedesca: ovverosia se il contenuto del provvedimento decisorio debba essere di accertamento o di condanna.
In ogni caso, quanto sin qui affermato esclude la fondatezza del difetto di legittimazione passiva della sollevata dall'Avvocatura, trattandosi di CP_1
Stato estero evocato in giudizio nello Stato italiano per crimini commessi dalle sue truppe militari.
2)La vicenda storica posta a fondamento della domanda risarcitoria e il diritto dei congiunti al risarcimento per perdita del rapporto parentale
L'ampia produzione documentale di parte ricorrente- unitamente alla sostanziale non contestazione specifica da parte della resistente, ai sensi dell'art. 115 cpc- consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi della pretesa risarcitoria. pagina 8 di 20 Innanzi tutto, risultano storicamente provate sia la cattura che la deportazione di in data 8 marzo 1944 ad opera delle forze del Terzo Reich, il Persona_1
suo arrivo al campo di concentramento di Mauthausen l'11 marzo 1944, il successivo trasferimento presso il castello di , nonché, dopo lunghe P_
agonie, la sua morte.
La presenza di tra i deportati dell'8 marzo 1944 e la sua morte Persona_1
durante la prigionia a Mauthausen, la si ricava dai seguenti documenti:
- certificato e estratto di morte Persona_1
- scheda biografica Persona_1
- ordine del Comando nazista in Firenze – Platzkommandantur Florenz –
Standortoffizier, nella persona del Tenente Colonnello del 2 marzo Per_8
1944;
- foto lapide collocata alla testa del binario 6 presso la Stazione Santa Maria
Novella di Firenze;
- documento “ITS – International Tracing Service” in Bad Arolsen del
1.12.2010, prot. T/D – 297 690, attestante che n. 26.12.1910 a Persona_1
Montelupo, è giunto l'11 marzo 1944 nel campo di concentramento
Mauthausen, matricola 56926; è morto il 7 dicembre 1944 ed era stato inserito nella Categoria degli internati per “fermo precauzionale”;
- estratto da Registro “Arrivi” (Zugansbuch, redatto a Mauthausen l'11 marzo
1944) e da Registro “Stazione di Posta” di Mauthausen (Standbuch der
Postselle, che aggiungeva rispetto al primo registro informazioni sul mestiere del deportato) recanti identificazione e generalità e con prima attribuzione del numero matricolare, il 56926;
- prima Carta del Prigioniero (Häftlingskarte) con cui il deportato è indicato solo con un numero di matricola 56926;
- estratto da Registro trasferimenti a Ebensee;
- registro di morte del 7 dicembre 1944 recante il nominativo e la P_
matricola di Persona_1
pagina 9 di 20 - foto targa commemorativa posta sulla facciata del palazzo comunale di
Montelupo F.no;
- foto cippo posto presso il cimitero di Montelupo F.no;
- foto monumento di fronte alla scuola “Baccio da Montelupo” con pietra proveniente dalla cava di Ebensee, uno dei luoghi delle deportazioni.
La deportazione è da annoverare tra i crimini di guerra e contro l'umanità, integranti illecito doloso- le cui conseguenze devono essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 cc- compiuti dai militari tedeschi del Terzo Reich e, come tali, imputabili alla Germania in forza del rapporto organico esistente.
Ed invero, l'art. 6 secondo comma, lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare
Internazionale di Norimberga (istituito l'8 Agosto 1945) annovera tra i 1) crimini di guerra «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati,
o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare»; tra 2) i crimini contro
l'umanità, «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi...».
La cattura di avvenuta a Montelupo Fiorentino l'8 marzo 1944, la Persona_1
conseguente deportazione presso il campo di concentramento di Mauthausen
e quindi la sua successiva morte presso , integra pertanto crimine di P_
guerra.
L'odierno ricorrente ha quindi diritto al risarcimento iure proprio del danno derivante da perdita del rapporto parentale- nella fattispecie del padre- ai sensi dell'art 2043 cc evidenziando che la giurisprudenza di legittimità lo ha elaborato descrivendolo come «quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della pagina 10 di 20 presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti» (Cass. n. 9196/2018).
In definitiva, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva, il che ha determinato lo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché una sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. n.
23469/2018; Cass. 901/2018; Cass. n. 7513/2018).
Ai fini probatori va aggiunto che «in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. n. 9010/2022), con la precisazione che «l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur").
Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato
pagina 11 di 20 pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. n. 22397/2022; Cass. n.
3767/2018).
Tali rapporti di indifferenza o odio non sono stati oggetto neppure di allegazione da parte della convenuta, sì che nel caso di specie troverà piena applicazione la presunzione suddetta.
Tanto precisato in ordine alla sussistenza del diritto, si procederà alla quantificazione del danno risarcibile.
Ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale si farà ricorso alle tabelle integrate a punto del Tribunale di Milano del 2024, ove il
'valore punto' è pari, per la perdita di genitori, figli, coniugi e assimilati, come nel caso in questione, ad € 3.911.
Va così tenuto conto, ai fini risarcitori, dei parametri contenuti nelle predette tabelle e, precisamente: 1) l'età del danneggiato primario, 2) l'età del danneggiato secondario, 3) la convivenza, 4) la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, 5) la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Si valuteranno i rapporti tra vittima primaria e congiunto attore mettendo in rilievo tuttavia, quanto al requisito previsto supra sub n. 5), che per la brutalità del fatto come sopra ricostruito, per la improvvisa e sconvolgente perdita del padre che il congiunto ha patito- soprattutto in considerazione della sua giovane età- per il vuoto che tale sottrazione e poi uccisione ha lasciato nella sua vita e, soprattutto, per la intensità della relazione affettiva assolutamente piena tra un padre e il figlio di età di 3 e anni e mezzo, nella 'forbice' prevista dalle citate tabelle tra 0 e 30, si riconoscerà il valore massimo.
Risarcimento dovuto a quale figlio del de cuius, in Parte_1 Persona_1
termini di punti.
pagina 12 di 20 -Età della vittima primaria, 33 anni: 22 punti.
-Età della vittima secondaria, 4 anni: 28 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: 1 congiunti (la madre): 14 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figlio.
Totale punti: 110, pari ad € 391.103,00.
Trattandosi di importo espresso in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. civ. sentenza n. 3131/2010; Cass. civ. sentenza n. 16237/2005).
Alla parte attrice spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla soma integralmente rivalutata, mada epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e pagina 13 di 20 dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. n.
20742/2004; Cass. n. n. 3871/2004 e Cass. n. 11712/2002).
Tuttavia tale data intermedia, nella fattispecie, non può essere esattamente individuata nel tempo a metà tra la morte di e la presente Persona_1
decisione, poiché il ritardato pagamento del risarcimento in favore della vittima superstite va ancorato ad epoca successiva all'istituzione del Fondo ristori di cui all'art. 43 d.l. n. 36/2022, allorquando l'obbligo risarcitorio è divenuto esigibile, sì che tali interessi- che comunque assolvono ad una funzione risarcitoria- andranno computati dalla data della proposizione della domanda e, quindi, dalla data del deposito del ricorso.
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 13.6.2023 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
3)Individuazione del soggetto tenuto al pagamento del risarcimento e relative statuizioni da adottare nel presente procedimento
L'unico soggetto tenuto al pagamento dei danni reclamati dalle ricorrenti è il presso cui è stato istituito, con d.l. n. 36/2022, il c.d. 'Fondo ristori'.
Ed invero, l'art. 43 del citato d.l. n. 36/2022 è così rubricato: «Istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945»
Esso, inoltre, prevede:
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini pagina 14 di 20 italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di
Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n.
1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_10
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il CP_10
pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento
e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 pagina 15 di 20 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1…».
Inoltre, l'art. 2 co 2 del decreto interministeriale del 28 Giugno 2023- che ha introdotto una normativa sub-primaria autorizzata proprio dall'art. 43- prevede che è «a carico del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94».
In definitiva, dalle previsioni normative primarie e sub-primarie richiamate si ricava che 1) il diritto all'accesso al Fondo spetta a chi è munito di titolo divenuto definitivo che contenga l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra compiuti da Terzo Reich, 2) l'obbligo di pagamento grava solo ed esclusivamente sul in forza della dotazione monetaria prevista CP_10
dall'art. 43, 3) l'unico soggetto tenuto quindi al pagamento è il presso cui il predetto Fondo è stato istituito, con esclusione quindi di ogni possibile condanna della Controparte_2
Quanto appena affermato sub 2)- in ordine al pagamento a carico esclusivo del con provvista proveniente dal Fondo- esclude che vi possa essere una condanna della Repubblica Federale di Germania.
Le norma richiamate, infatti, sono inequivoche nello stabilire che i diritti risarcitori possano essere fatti valere solo sul 'Fondo ristori' con obbligo al pagamento da parte del pagina 16 di 20 D'altra parte, che non vi possa essere condanna della si ricava dallo CP_1
stesso incipit dell'art. 43 là dove afferma l'istituzione del Fondo, «assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1961, n. 1263»: il che evidenzia la volontà, da parte del Legislatore, di chiudere definitivamente ogni questione risarcitoria nei confronti della già definita negli accordi di CP_1
Bonn del 1961, di cui uno recepito dal DPR n. 1263/1961, tenendo indenne la e facendosi «carico- con una norma virtuosa, anche se onerosa - del 'ristoro' CP_1
dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo
Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani»(Corte Cost. n.
159/2023).
Conferma, infine, la conclusione cui si è giunti in ordine alla non assoggettabilità della ad un pronuncia di condanna l'ulteriore CP_1 previsione prevista dall'art. 43 co 3 ove si prevede che «Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della per il risarcimento di CP_1
danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti», tanto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 159/2023, ha avuto modo di affermare, per quel che riguarda la fase esecutiva di sentenze di condanna della che l'accesso al Fondo CP_1
configura «una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una nuova». CP_1
Tanto renderebbe giuridicamente inutile una sentenza di condanna della
Germania quando, poi, essa non sarebbe eseguibile esecutivamente.
4)Le statuizioni di rigetto
pagina 17 di 20 Non possono essere accolte le domanda risarcitorie proposte dal ricorrente iure hereditatis per la perdita del rapporto parentale e del danno tanatologico patito dal de cuius poiché, sebbene astrattamente predicabile, a fronte dell'accezione dell'Avvocatura che ha eccepito la prescrizione decennale ai sensi dell'art. 480 cc del diritto dei ricorrenti di accettare l'eredità, egli non può essere qualificato erede.
E' stato precisato, al riguardo, che «un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione» (Cass. n.
12646/2020).
Ebbene, nella fattispecie l'Avvocatura ha eccepito puntualmente la prescrizione e ha evidenziato, al riguardo, che: «In ordine alla azione esercitata iure hereditatis, si contesta la qualità di erede dell'odierno attore, tenuto a fornire la prova dell'avvenuta accettazione dell'eredità del defunto Sign. da parte sua e della madre, Per_1
e di seguito l'avvenuta accettazione dell'eredità della madre alla morte Controparte_6
di quest'ultima.
Tale accettazione deve intervenire, ai sensi dell'art. 480 c.c., entro 10 anni dall'apertura della successione, avvenuta il giorno della morte del dante causa, il 7.12.1944, e dunque entro il 7.12.1954 per la madre e per il figlio minore o al più entro 10 CP_6 Pt_1
anni dal raggiungimento della sua maggiore età , il 25.09.1958, e dunque entro il
25.09.68.
Occorrerà fornire inoltre la prova dell'avvenuta accettazione dell'eredità della madre
, deceduta il 14.07.1999 entro il termine decennale di prescrizione, venuto a CP_6
maturare il 14.07.2009.
Volendo ritenere la notifica dell'atto introduttivo di lite, eseguita il 28.09.2023, quale atto di accettazione dell'eredità per facta concludentia, si ritiene che il termine decennale di prescrizione per l'accettazione dell'eredità dei defunti Sigg. e Persona_1 CP_6
sia ampiamente decorso».
[...]
pagina 18 di 20 Poiché non risulta alcuna accettazione entro i predetti termini- né espressa né tacita, ai sensi degli artt. 475, 476 e 477 cc- si è maturata la prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità con conseguente preclusioni per il ricorrente di agire iure hereditatis quanto al danno patito dal proprio congiunto, non risultando provato il suo status di erede.
Alla stregua delle considerazioni appena esposte ne discende che le domande iure hereditatis di parte attrice dovranno essere rigettate.
Infine, non può trovare accoglimento la pretesa risarcitoria avente ad oggetto il c.d. 'danno riflesso' in quanto applicabile solo al danno subìto dalle vittime secondarie in caso di lesioni gravi della vittima primaria che abbiano comportato pena e sofferenza nei familiari e sconvolto le loro vite: profili di pregiudizio non economico già affrontati e liquidati iure proprio per la perdita del rapporto parentale.
Una diversa conclusione implicherebbe una inammissibile duplicazione di risarcimento del medesimo danno non patrimoniale.
5)Le spese processuali
Le spese, quanto al rapporto tra il ricorrente ed il seguono Parte_1
la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n.
147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 260.001 ed € 520.000 ed operata una decurtazione del 50% sulla fase istruttoria, posto che sono state depositate le memorie ex art. 281- duodeecies co IV cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcun incombente istruttorio, e sulla fase decisoria consistita nella sola discussione orale della causa.
Quanto al rapporto tra il ricorrente e la Presidenza del Consiglio, le spese possono essere compensate attesa l'assoluta novità delle questioni trattate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, dichiara la REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA responsabile della morte di avvenuta il 7.12.1944 a seguito Persona_1
della sua deportazione;
condanna il al Controparte_3
pagamento, mediante provista proveniente esclusivamente dal Fondo ristori istituito con d.l. n 36/2022, al pagamento, in favore di della Parte_1
somma di € 391.103 oltre alla corresponsione, in favore della predetta parte e sulle somme come sopra determinate, degli interessi compensativi nella misura legale a decorrere dalla data della domanda, 13.6.2023, e sino a quella della presente sentenza oltre, sull'importo come sopra determinato, ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna il alla rifusione, Controparte_3
in favore del ricorrente, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 1.713 per esborsi, € 14.170 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
rigetta ogni domanda proposta dal ricorrente nei confronti della e compensa tra le parti le Controparte_2
spese processuali.
Firenze, 22.IV.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
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