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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/07/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3403/2019 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019,avente ad oggetto responsabilità professionale e vertente
T R A
, C.F. , nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
IG (AV), , C.F. , nata il Parte_2 CodiceFiscale_2
16.09.1948 a IG (AV), , C.F:. , Parte_3 CodiceFiscale_3
nato il [...] a [...], , C.F.: Parte_4 [...]
, nata il [...] ad [...] , tutti in proprio e quali congiunti della C.F._4
SI.ra , nata il [...] a [...] e deceduta in Castel Persona_1
Volturno (CE) il 26.06.2015, C.F. , rappresentati e difesi CodiceFiscale_5
dall'Avv. Guerino Gazzella giusta mandato in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliati come in atti
ATTORI
E
, C.F.: , nata il [...] ad Controparte_1 CodiceFiscale_6
VE , in proprio e nella qualità di erede della SI.ra Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Guerino Gazzella, C.F.: , in CodiceFiscale_7
virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di intervento volontario, elettivamente domiciliati come in atti
TERZA INTERVENTRICE C O N T R O
, (società incorporante la , P.Iva Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1
in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall' avv. Giuseppe Stellato( C.F.: ) e CodiceFiscale_8
dall'avv. Steve Fucci,(C.F.: ) , elettivamente domiciliati CodiceFiscale_9
come in atti
CONVENUTO
E
Controparte_4
, C.F.: e Partita
[...] P.IVA_2
IVA: in persona del suo procuratore speciale, avv. P.IVA_3 Controparte_5
rappresentata e difesa anche in via disgiuntiva, giusta procura speciale alle liti apposta in calce e unita telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Massimiliano Scipioni (CF: ) e dall'avv. Ferruccio Fiorito CodiceFiscale_10
(CF: ), elettivamente domiciliati come in atti CodiceFiscale_11
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 15/01/2025,previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa , nella Persona_2
fase della precisazione delle conclusioni.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i SIg.ri , Parte_1 Pt_2
e , rispettivamente coniuge, EL,
[...] Parte_3 Parte_5
TE e PO ex filio della SI.ra nelle indicate qualità, Persona_1
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di VE, la TE
esponendo che la de cuius in data 16/6/2015 si ricoverava presso la
[...] CP_7
per sottoporsi ad intervento chirurgico di tiroidectomia in quanto affetta
[...]
da gozzo colloido-cistico, effettuato il giorno successivo. L'intervento aveva inizio alle ore 9,30 per terminare alle 18,30. All'uscita dalla sala operatoria la paziente appariva lucida ma presentava problemi respiratori per cui i familiari chiedevano spiegazione al chirurgo il quale riferiva che la paziente aveva riportato uno spasmo tracheale comunque risolto. Poiché il problema permaneva, i familiari chiedevano l'intervento dei sanitari che attribuivano tale difetto di respirazione ad uno stato di ansia della paziente per cui, sulle continue insistenze dei familiari, venivano somministrati alla paziente degli ansiolitici. Il 18/06/2015 la SI.ra entrava in come e veniva Per_1
trasferita presso la clinica dove veniva sottoposta a TC cerebrale che CP_2
evidenziava la presenza di edema cerebrale esteso. In data 26/06/2015 la paziente decedeva.
La SI.ra , IG della sporgeva querela sia durante il Controparte_1 Per_1
ricovero della madre presso sia all'atto del decesso nei confronti della CP_3
. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, TE
disponeva l'esame autoptico da cui si desumeva che il decesso fosse attribuibile a colpa del medico anestesista/ rianimatore nella gestione del post-operatorio non avendo lo stesso provveduto all'adeguata ventilazione con supporto artificiale, mediante intubazione tracheale e successiva tracheotomia. Il procedimento penale veniva trasferito per competenza territoriale presso il Tribunale di VE e vedeva indagato il dott. anestesista, con la costituzione di parte civile di Persona_3 CP_1
[...] Ritenuta quindi sussistere la responsabilità della struttura sanitaria nell'evento, così concludevano:
“Accertare e dichiarare che per la esclusiva responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta per la condotta negligente, imprudente ed imperita nonché inosservante delle linee guida e buone pratiche mediche, tenuta dal personale medico e paramedico in occasione del ricovero della SI.ra presso la Clinica Persona_1
Villa Esther di VE ed a causa delle inadeguate cure ricevute, per i fatti narrati nella premessa dell'atto introduttivo e risultanti dalla documentazione sanitaria versata in atti da questa difesa, la stessa riportava notevoli danni patrimoniali e non patrimoniali, subiva lesioni personali con postumi invalidanti e pativa inutili sofferenze protrattesi oltremodo nel tempo, che ne determinarono il decesso;
- Accertare e dichiarare che gli attori, in proprio e nella spiegata qualità, nonché in qualità di eredi e congiunti della SI.ra a causa della esclusiva responsabilità della convenuta per Per_1
i fatti narrati in premessa, riportavano notevoli danni patrimoniali e non patrimoniali, subivano lesioni personali con postumi invalidanti e pativano inutili sofferenze protrattesi oltremodo nel tempo, consistenti in quelli descritti nell'atto introduttivo e rinvenibili nella documentazione versata in atti ed alla quale integralmente ci si riporta;
Accertata la responsabilità della struttura sanitaria in ordine a tutti i danni patiti dagli attori, accertare e dichiarare il diritto degli stessi, ognuno a proprio titolo e per le rispettive quote, in proprio e nelle spiegate qualità e per quanto di ragione, ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti, così come meglio descritti in premessa.
Per l'effetto: - Condannare la convenuta a risarcire agli attori, ciascuno per la propria quota e nella rispettiva qualità, sia iure proprio che iure successionis, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per i fatti narrati nella premessa del presente atto, da liquidarsi nella misura di Euro 690.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio, oltre spese di CTP, interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo;
Vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la TE
in qualità di società incorporante la , che contestava la Controparte_8
genericità dell'atto introduttivo. La convenuta sosteneva che nella fattispecie de qua erano state seguite le linee guida previste per quella tipologia di intervento, eccependo in ogni caso, che alcuna responsabilità fosse imputabile alla struttura sanitaria, e ciò in quanto i presidi medici applicati erano avvenuti con l'ordinaria diligenza e senza che potesse essere addebitabile al presidio ospedaliero alcun tipo di responsabilità. La convenuta infine rappresentava di essere assicurata, per la responsabilità civile, con la
, chiedendone la chiamata in Controparte_4
causa e così concludendo:
“In via preliminare ed in rito differirsi, ex art. 269 c.p.c., la prima udienza onde consentire, alla comparente-istante, di poter chiamare in causa e garanzia la
[...]
con Controparte_4
sede in Milano/Corso Italia 13 nel rispetto dei termini dell'art.163 bis c.p.c.;
Nel merito in via principale, rigettarsi l'avverso ricorso ex art. 696 c.p.c. perchè inammissibile ed improcedibile, oltre che infondato in fatto e in diritto;
in via gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda e di accertamento della responsabilità professionale, dichiararsi la terza chiamata
[...]
tenuta a garantire e mantenere indenne la comparente, Controparte_4
da ogni responsabilità e/o esborso. vittoria di spese e competenze professionali.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio anche la
[...]
eccependo Controparte_9
preliminarmente la nullità della citazione per chiamata in causa priva della notifica del provvedimento di autorizzazione del giudice ex art. 269 c.p.c.. Ancora in via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per l'inoperatività della polizza n.2017RCG00121-645707 ai sensi e per effetti di cui all'art.
2.1. delle
“Esclusioni” previste dal contratto in relazione alle richieste di risarcimento ovvero a fatti noti intervenute/i in epoca antecedente la stipula del contratto e mai denunciati. Evidenziava che a seguito della querela sporta dai congiunti della SI.ra Per_1
il 26.06.2015, veniva disposto il sequestro della cartella clinica. Tale
[...]
circostanza rappresentava la prima richiesta di risarcimento valida secondo i termini di polizza che non veniva denunciata alla Compagnia, né in via cautelativa durante la vigenza del precedente contratto , né all'atto della stipula del contratto successivo ,né infine alla stipula dell'ultimo contratto n. 2017RCG00121-645707, risalente alla data del 01.01.2017, e ciò in spregio dell' art.
2.1 della sezione “Esclusioni”della polizza .
Sosteneva che le uniche richieste di risarcimento denunciate dalla struttura al broker, e da questi alla Compagnia, per il sinistro in oggetto, erano le due richieste di risarcimento e messa in mora notificate dai congiunti della SI.ra alla Per_1 CP_6
rispettivamente in data 31.01.2017 ed in data 5.11.2018. Eccepiva altresì la violazione dell'obbligo di collaborazione cooperazione nonché di salvataggio nei confronti della
Compagnia da parte della NE la quale aveva omesso del tutto di richiedere CP_6
l'accertamento della eventuale corresponsabilità dei medici/sanitari coinvolti durante e dopo l'intervento eseguito sulla SI.ra presso la Villa Esther Srl ed, in Per_1
particolare, dei dottori e , direttamente Persona_3 CP_10 CP_11
coinvolti nell'assistenza chirurgica ed anestesiologica prestata alla paziente e inoltre la mancata copertura assicurativa dei medici liberi professionisti come previsto dall'art.
2.2. delle “Esclusioni” . Eccepiva infine la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda e dell'oggetto, l'improcedibilità del giudizio per mancata convocazione al tentativo obbligatorio di mediazione. Contestava la domanda attorea, proposta iure hereditatis per la mancanza di prova della qualità di eredi e nel merito riteneva la domanda infondata in fatto ed in diritto in assenza di responsabilità della struttura sanitaria e così concludeva:
“in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della chiamata in causa notificata a mezzo PEC in quanto totalmente mancante del provvedimento di autorizzazione del giudice ex art. 269 c.p.c., con conseguente nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa notificato e della relativa domanda di garanzia ivi formulata;
in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare, il difetto di legittimazione passiva di , e conseguente inammissibilità/improcedibilità della chiamata in CP_4
causa, stante l'inoperatività della polizza n. 2017RCG00121-645707, ai sensi e per effetti di cui all'art.
2.1. delle “Esclusioni” previste dal contratto in relazione alle richieste di risarcimento ovvero ai fatti noti prima della stipula del contratto e mai denunciati alla Compagnia e, per l'effetto, provvedere all'estromissione della
Compagnia dal giudizio;
in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , e conseguente CP_4
inammissibilità/improcedibilità della chiamata in causa, stante la mancanza di copertura assicurativa della polizza n. 2017RCG00121-645707 per violazione degli obblighi di collaborazione e cooperazione ex artt.
3.2. lett. (d) e 4.3. lett. (b) e lett. (a) nonché di salvataggio a carico della Causa di Cura nelle difese formulate in comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo secondo le previsioni dell'art.
4.3 del contratto, con conseguente immediata estromissione della Compagnia dal giudizio;
in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della chiamata in causa nei confronti di stante la mancanza di copertura medici liberi professionisti ai CP_4
sensi dell'art. 11 delle “Definizioni” e 2.2. delle “Esclusioni” di polizza. In caso di insussistenza ovvero di inoperatività delle polizze personali dei medici liberi professionisti, dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.
4.3 del contratto e conseguente difetto di legittimazione passiva di;
CP_4
in via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione originario notificato dagli attori alla NE GR (in quanto incorporante la , per indeterminatezza della domanda e dell'oggetto, ai CP_3
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163, terzo comma, nn. 3 e 4 e 164 c.p.c..
Con conseguente nullità derivata dell'atto di citazione per chiamata di terzo notificato dalla odierna convenuta;
Controparte_12 Controparte_4
in via ulteriormente preliminare/pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per mancata convocazione della
[...] ai due tentativi di mediazione di cui all'art. 5 D.Lgs n. Controparte_9
28/2010, promossi dagli istanti nei confronti della , rispettivamente nel 2017 e CP_6
nel 2018; in via ulteriormente preliminare/pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'odierno giudizio con riguardo alle domande svolte iure hereditatis stante la mancanza di prova della qualità di eredi della SI.ra da parte degli istanti. Persona_1
NEL MERITO, In via principale - accertato e dato atto che le deduzioni in fatto di cui alla citazione introduttiva del presente giudizio, oltre che inammissibili, carenti ed incomplete, appaiono infondate sia in fatto sia in diritto, - accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità in capo ai medici ed alla convenuta ovvero a CP_7
titolo di solidarietà tra gli stessi non avendo parte attrice fornito a riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato alla predetta struttura sanitaria;
- respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili, le domande tutte formulate dagli attori nei confronti della CP_7
ed assolvere interamente la medesima da ogni domanda e, conseguentemente, respingere la domanda di garanzia assicurativa svolta dalla nei confronti CP_7
della odierna deducente Controparte_9
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree e ciò nei confronti della “ e della terza chiamata TE
, - accertare l'inesistenza del danno (patrimoniale e non Controparte_4
patrimoniale) in quanto non provato e, comunque, richiesto senza che ricorrano i presupposti o sia stata fornita adeguata prova;
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del dr. nonché, eventualmente, del dr. e Persona_3 CP_10
che hanno eseguito l'intervento del 17.06.2015 e che hanno altresì seguito il CP_11
post-operatorio presso la tenuto conto delle coperture dovute dalle proprie CP_3
assicurazioni personali e, conseguentemente, escludere la copertura della
[...]
per l'intero ovvero, in subordine, escludere ogni Controparte_9
copertura limitatamente all'eventuale quota di responsabilità del medico libero professionista dr. e dr. ai sensi dell'art. 11, 2.2. e 4.3. CP_13 CP_10 di polizza e ridurre, per l'importo relativo alle eventuali quote di corresponsabilità del medico dipendente dr. ovvero degli eventuali altri sanitari dipendenti CP_11
coinvolti, secondo quanto previsto sia dall'art.
4.4.2 della polizza Controparte_4
e dall'art. 1910 cod. civ.. Ed, in ogni caso, laddove sia accertata la mancanza ovvero l'inoperatività delle polizze assicurative personali dei medici liberi professionisti, dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo previsto dalla polizza ai sensi CP_4
dell'art.
4.3. e 4.3. lett. (a) del contratto;
- accertare e dichiarare tenuta, la odierna comparente a prestare la copertura assicurativa nei limiti dei Controparte_4
precisi accordi negoziali assunti tra e Assicurazione, con particolare Parte_6
riguardo alla limitazione del risarcimento dovuto dalla al Controparte_4
massimale previsto dalla polizza, tenuto conto dell'esistenza di SIR pari ad Euro
275.000,00 riconosciuta e da applicarsi per ciascuna richiesta risarcitoria per il sinistro di specie e della responsabilità dei medici, unitamente alle loro coperture assicurative personali ovvero alla copertura a II rischio della polizza in relazione alle CP_4
eventuali altre polizze che la “Parte Contraente” convenuta, ovvero la CP_7
abbia stipulato con altre compagnie di assicurazioni;
- accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 cod. civ., le diverse responsabilità e gradazioni di colpa, della convenuta e dei medici dottori Controparte_14
e oltre ad eventuali terzi a qualsiasi titolo coinvolti nella Per_3 CP_10 CP_11
fattispecie de qua , presso la nonché presso la NE GR, con CP_3
conseguente condanna risarcitoria graduata della convenuta con riferimento alla eventuale diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio per . Controparte_4
…….In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014”.
Alla prima udienza di comparizione venivano concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. . Nella prima memoria istruttoria, alla luce delle avverse difese, gli attori precisavano le proprie conclusioni come di seguito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: -Accertare e dichiarare che per la esclusiva responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta per la condotta negligente, imprudente ed imperita nonché inosservante delle linee guida e buone pratiche mediche, tenuta dal personale medico e paramedico in occasione del ricovero della SI.ra Persona_1
presso la Clinica Villa Esther di VE ed a causa delle inadeguate cure ricevute, per i fatti narrati nella premessa dell'atto introduttivo e risultanti dalla documentazione sanitaria versata in atti da questa difesa, la stessa riportava notevoli danni patrimoniali e non patrimoniali, subiva lesioni personali con postumi invalidanti e pativa inutili sofferenze protrattesi oltremodo nel tempo, che ne determinarono il decesso;
-
Accertare e dichiarare che gli attori, in proprio e nella spiegata qualità, nonché in qualità di eredi e congiunti della SI.ra a causa della esclusiva responsabilità Per_1
della clinica convenuta per i fatti narrati nella premessa dell'atto introduttivo, riportavano notevoli danni patrimoniali e non patrimoniali, subivano lesioni personali con postumi invalidanti e pativano inutili sofferenze protrattesi oltremodo nel tempo, consistenti in quelli descritti nell'atto introduttivo e rinvenibili nella documentazione versata in atti ed alla quale integralmente ci si riporta;
-Accertata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta in ordine a tutti i danni patiti dagli attori, accertare e dichiarare il diritto degli stessi, ognuno a proprio titolo e per le rispettive quote, in proprio e nelle spiegate qualità e per quanto di ragione, ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti, così come meglio descritti in premessa. Per l'effetto: -Condannare la convenuta (società incorporante la ) in plrpt e la TE Controparte_3
terza chiamata in causa Controparte_4
in plrpt, in solido tra loro, a risarcire agli attori, ciascuno
[...]
per la propria quota e nella rispettiva qualità, sia iure proprio che iure successionis, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per i fatti narrati nella premessa dell'atto introduttivo e precisati nella presente memoria, da liquidarsi nella misura di Euro €
1.522.354,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio, oltre spese di CTP, interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo, -Vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie veniva disposta CTU medico-legale al fine di accertare le cause del decesso di . Depositata la relazione Persona_1
peritale e ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 27/09/2023. Nelle more si costituiva in data
20/09/2023 con comparsa di intervento volontario la quale, Controparte_1
riassunti i fatti di causa evidenziava che a seguito di querela sporta dalla stessa veniva incardinato procedimento penale presso il Tribunale di VE, proc. n. 1983/2017
RGNR – n. 2587/2017 RGT – n. 521/2018 RGP – e disposto il rinvio a giudizio del dott. , medico anestesista rianimatore della Casa di Cura “Villa Ester” di Persona_3
VE, in ordine al reato ex art. 589 c.p.. Nell'ambito del suddetto procedimento penale si costituiva parte civile la SI.ra . Il Tribunale con sentenza Controparte_1
N. 1149/22 del 13.05.2022 assolveva l'imputato dal reato a lui ascritto Persona_3
perché il fatto non costituisce reato, con conseguente preclusione dell'esame della costituzione di parte civile.
A tal fine interveniva ex art. 105 c.p.c. nel presente procedimento in quanto IG della SI.ra e in quanto tale avente diritto al riconoscimento e al Persona_1
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Dunque seguendo i criteri di calcolo sanciti nella tabella milanese così quantificava il danno da perdita del rapporto parentale nella misura di € 302.850,00. Chiedeva altresì il danno non patrimoniale iure hereditatis atteso che aveva subito un danno biologico, inteso come Persona_1
danno alla salute patito dalla vittima, sopravvissuta quodam tempore e poi deceduta a causa della gravità delle lesioni psico-fisiche che quantificava per Danno biologico risarcibile in € 564.542,00 , per Danno non patrimoniale risarcibile € 846.813,00 , per
Danno biologico temporale € 198,00 e così in totale € 847.011,00 o totale con personalizzazione massima € 988.147,00 .Il tutto da attribuirsi pro-quota per una somma pari ad € 494.073,50. Chiedeva altresì la liquidazione del danno biologico
“terminale” - danno c.d. “catastrofale nella misura di € 37.000,00: Euro 30.000,00 per i primi due giorni ed Euro 7.000,00, sempre pro-quota, per i giorni successivi di sopravvivenza fino al nono, coincidente con il decesso della SI.ra Per_1
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare legittimo e ammissibile lo spiegato intervento;
2) accertare e dichiarare che per la esclusiva responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta per la condotta negligente, imprudente ed imperita nonché inosservante delle linee guida e buone pratiche mediche, tenuta dal personale medico e paramedico in occasione del ricovero della SI.ra presso la Clinica Persona_1
Villa Esther di VE ed a causa delle inadeguate cure ricevute, per i fatti di cui è causa e risultanti dalla documentazione sanitaria versata agli atti da questa difesa nel giudizio RG n. 3403/2019, la stessa riportava notevoli danni patrimoniali e non patrimoniali, subiva lesioni personali con postumi invalidanti e pativa inutili sofferenze protrattesi oltremodo nel tempo, che ne determinarono il decesso;
3) accertare e dichiarare che , in qualità erede della SI.ra a Controparte_1 Per_1
causa della esclusiva responsabilità della clinica convenuta riportava notevoli danni patrimoniali e non patrimoniali;
4) accertare e dichiarare il diritto di , in proprio e nella spiegata Controparte_1
qualità e per quanto di ragione, ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti, così come meglio descritti in premessa, a causa della responsabilità della struttura sanitaria convenuta;
Per l'effetto: 5) condannare la convenuta (società incorporante la TE
) in p.l.r.p.t. e la terza chiamata in causa Controparte_3 [...]
in p.l.r.p.t., in solido tra Controparte_4
loro, a risarcire alla SI.ra , in proprio e nella qualità di erede, tutti Controparte_1
i danni non patrimoniali patiti per i fatti di cui è causa e precisati con il presente intervento, da liquidarsi nella misura di Euro 815.423,50
(ottocentoquindicimilaquattrocentoventitre/50) o in quella diversa somma, maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dall'evento e fino all'effettivo e definitivo saldo;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Intervenuta nelle more l'assegnazione del presente fascicolo alla scrivente, all'udienza del 21/03/2025, la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
In via preliminare va disattesa, siccome infondata, l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per assunta incertezza e genericità del “petitum” e della “causa petendi”.
Invero, dall'esame complessivo della citazione e dei documenti ad essa allegati appare evincibile, con sufficiente determinatezza, sia l'identificazione dell'oggetto che della causa della domanda nonché del risultato cui tende parte attrice, anche alla luce della documentazione versata in atti in occasione dell'instaurazione del giudizio tanto da porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Va altresì disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto della SI.ra CP_1
La questione centrale da affrontare concerne la fondatezza dell'eccezione di
[...]
prescrizione sollevata dalla convenuta clinica nei confronti della parte intervenuta.
È principio pacifico in diritto che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ai sensi dell'art. 2947, comma 1, c.c. Tuttavia, in caso di danno derivante da reato, il termine di prescrizione
è lo stesso stabilito per il reato, se il reato si estingue per prescrizione in un tempo più lungo (art. 2947, comma 3, c.c.).
Nel caso di specie, la parte intervenuta si era già costituita parte civile nel processo penale, come risulta dalla sentenza n. 1149/22 resa dal Tribunale di VE e depositata in atti. L'assoluzione del medico "perché il fatto non costituisce reato" implica che non è stata accertata la commissione di un fatto penalmente rilevante in capo al singolo professionista. Tale pronuncia, tuttavia, non esclude in radice la possibilità di una responsabilità civile della struttura sanitaria, la quale opera su un piano diverso e autonomo rispetto alla responsabilità penale individuale del medico.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla clinica si fonda sul presupposto che il termine quinquennale sia decorso dalla data del fatto o dalla sua conoscenza. Occorre tuttavia considerare l'effetto della costituzione di parte civile nel processo penale e le sue ricadute sulla prescrizione dell'azione civile.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la costituzione di parte civile nel processo penale ha l'effetto di interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, e tale interruzione perdura per tutta la durata del processo penale, con un nuovo termine che inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza penale diviene irrevocabile. Nel caso specifico, la sentenza penale ha assolto il medico perché il fatto non costituisce reato. Questa formula assolutoria, sebbene non implichi un accertamento della responsabilità civile del medico, consente comunque alla parte lesa di agire in sede civile. Il dies a quo per la decorrenza del nuovo termine di prescrizione deve essere individuato nella data del passaggio in giudicato della sentenza penale.
L'intervento volontario della parte già parte civile nel giudizio promosso dai familiari contro la clinica costituisce una nuova manifestazione della volontà di far valere il proprio diritto al risarcimento. Tale intervento, nel caso di specie, è avvenuto entro il termine quinquennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
E' difatti principio consolidato in giurisprudenza che l'assoluzione in sede penale del singolo medico non esclude automaticamente la responsabilità della struttura sanitaria.
Sempre in via preliminare, circa la legittimazione attiva degli attori, va affermato che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. Avendo gli attori affermato di essere titolari del diritto al risarcimento dei danni da morte del proprio congiunto, non può essere accolta la censura di difetto di legittimazione attiva proposta dai convenuti dovendosi peraltro osservare che, dimostrata o, come nella specie, incontestata la relazione familiare con la de cuius, l'atto di citazione in cui l'attore si dichiari anche erede, in quanto proveniente da un soggetto che si deve considerare certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, va considerato come atto di accettazione tacita dell'eredità e, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione (V., fra le tante Cass. 21288/2011; 14081/2005; 13384/2007).
Orbene, nel caso di specie non è mai stato contestato specificamente in causa il rapporto parentale con il de cuius, quale allegato dagli attori in citazione, con ogni conseguente effetto ai sensi di cui in premessa ed anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 115
c.p.c. Inoltre parte attrice ha prodotto certificato di stato di famiglia storico all'origine della famiglia;
certificato di stato di famiglia storico all'origine Parte_1
della famiglia;
certificato integrale di stato di famiglia della famiglia Persona_4
, certificato di assenza di atti di rinuncia all'eredità della de cuius Persona_5
presso la V.G. del Tribunale di VE , certificato delle iscrizioni del Registro
Generale dei Testamenti da cui non risulta alcuna iscrizione relativamente alla SI.ra e infine dichiarazione di successione presentata da e Per_1 Parte_1
in data 03.05.2016. Controparte_1
Passando all'esame della vicenda, quanto alla natura contrattuale o extracontrattuale delle domande risarcitorie occorre distinguere fra le domande svolte iure hereditatis e iure proprio.
In relazione alla prima, il richiamo all'art. 2043 c.c. operato da parte convenuta, è, nel caso di specie, del tutto irrilevante poiché tale previsione espressamente concerne la responsabilità del medico e non della struttura sanitaria, qui unica evocata in causa, con assorbimento di ogni ulteriore questione interpretativa, essendo, invero, pacifico ed incontestabile che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale e ciò in forza dello specifico contratto atipico di spedalità che necessariamente si instaura fra paziente ed ente ospedaliero al momento in cui il primo è accettato nella struttura del secondo (Cfr.
Cass. 21090/2015; 19658/2014; 1620/2012; 577/2008; 8826/2007), con ogni conseguente effetto quanto ai danni pretesi iure hereditatis. Diversamente quanto alla domanda risarcitoria dei danni sofferti iure proprio per il decesso del congiunto, poiché i parenti sono estranei al contratto di spedalità, che intercorre unicamente fra la struttura sanitaria e il paziente, mentre la pretesa iure proprio attiene ad un diritto al risarcimento autonomo e diverso, da inquadrarsi certamente nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (Cass. 5590/2015;
6914/2012).
E' ovvio che le conseguenze sono diverse, oltre che in punto al termine di prescrizione, anche sotto il profilo probatorio, laddove, in tale ultimo caso il danneggiato è gravato anche di fornire dimostrazione dell'elemento soggettivo della responsabilità.
Diversamente, peraltro, quanto al nesso di causalità, che anche nell'ambito della responsabilità contrattuale è a carico del danneggiato, il quale, dunque, oltre alla prova dell'esistenza del contratto e della situazione patologica deve, altresì, fornire dimostrazione del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari (sia pure secondo il criterio ispirato alla regola della normalità causale del “più probabile che non” – Cass. 975/2009), restando a carico di questi ultimi la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (fra le tante Cass.
12362/2006).
Nel caso in esame gli attori hanno dedotto la responsabilità della struttura convenuta in ordine al decesso della loro congiunta. Orbene, dalle allegazioni delle parti, nonché dalla consulenza tecnica esperita in corso di causa – le cui risultanze possono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici e comunque svolta nel contraddittorio delle parti – la fattispecie può essere ricostruita in questi termini.
A tal proposito, deve evidenziarsi che per la sussistenza della responsabilità professionale del medico ospedaliero, a seguito di intervento chirurgico, è necessario preliminarmente, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che la parte attorea dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della salute del paziente e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute sia connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al personale sanitario. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. 17 gennaio 2008, n.
867; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico - razionale. Quanto al nesso di causalità tra il decesso della SI.ra e la dedotta condotta negligente ed imperita dei Per_1
sanitari della di cura convenuta, deve valutarsi, alla luce delle leggi scientifiche CP_7
della specifica disciplina e alla stregua del criterio causale del “più probabile che non”, se la dipartita della de cuius si sarebbe ugualmente verificata anche nell'ipotesi in cui i sanitari avessero compiuto tutti gli accertamenti, trattamenti e terapie atti ad escludere o prevenire, secondo le guide linea generalmente condivise, l'exitus. Sul punto, deve affermarsi che dalle risultanze processuali risulta accertato il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e il decesso della SI.ra A tale conclusione può pervenirsi Per_1
tramite la lettura della CTU espletata nel presente giudizio. In primo luogo, il Collegio
Peritale , circa le patologie da cui era affetta la de cuius al momento del ricovero, afferma quanto alla storia clinica della SI.ra che: “dall'esame della Persona_1
documentazione in atti risulta che la dell'età di a. 64 all'epoca dei fatti, non Per_1
fumatrice, modesta bevitrice di vino ai pasti, buona mangiatrice, avesse già precedentemente subìto remoti interventi di colecistectomia, appendicectomia, stripping safena ed un taglio cesareo. All'atto del ricovero riferì di essere affetta da ipercolesterolemia ed ipertensione arteriosa, trattate con TI e TA
(assumeva anche UT per la patologia tiroidea). All'ingresso apparve in buone condizioni generali e con sensorio integro. Venne segnalata “obesità” non meglio precisata (dati staturo-ponderali non riportati). Non altri dati di rilievo ai fini della presente emergono dalla documentazione disponibile”.
Quanto alla necessità dell'intervento i Periti sostengono: “non si riscontra nell'operato dei sanitari un'erronea valutazione delle condizioni preoperatorie della paziente.
Furono adeguate alla fattispecie l'anamnesi, l'esame obiettivo e gli esami bioumorali preliminari. Il gozzo multi nodulare che motivò il ricovero risultò ampiamente documentato, così come corretta fu la scelta terapeutica” e ancora :” l'intervento chirurgico fu praticato nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche clinico- assistenziali” e infine : “l'intervento, di difficoltà moderata, comportò, come spesso accade, l'isolamento del nervo laringeo destro inglobato tra il tessuto ghiandolare e un nodulo del parenchima tiroideo mediante un'accurata dissociazione. Non si ravvisano condotte colpose a carico dei sanitari”.
Dunque, con specifico riguardo al nesso di causalità tra la condotta avuta dai sanitari della Struttura convenuta e il decesso della SI.ra avvenuto durante il secondo Per_1
ricovero in data 26/06/2015, i CCTTUU affermano che: “riagganciandoci alla storia clinica, è del tutto verosimile che proprio in quella fase, ovvero tra l'inizio della crisi respiratoria con laringospasmo ed il confezionamento della “breccia tracheotomica”, si instaurò una sofferenza celebrale acuta con danni irreversibili. Manifestatasi con la comparsa di clonie diffuse già alle h: 6,36 del 19\6 (quindi prima del trasferimento al
“NE GR Hospital”), essa fu senza dubbio la vera causa di morte della Per_1
innescando una cascata di eventi, ivi compresa una grave infezione polmonare, che portarono inesorabilmente al decesso della La condotta osservata nel post- Per_1
operatorio è da ritenersi erronea ed omissiva. Se la decisione di estubare la paziente può essere considerata una opzione terapeutica possibile, essa doveva essere supportata da una costante valutazione emogasanalitica che avrebbe consentito di prevenire il laringospasmo e la secondaria ipo-osSIenazione cerebrale. In definitiva, il decesso della è causalmente ricollegabile alla condotta omissiva di cui sopra, non Per_1 conforme alle regole dell'arte medica”. A tali conclusioni peraltro perveniva anche la CTU disposta dalla Procura della Repubblica di VE.
Quanto infine al danno riportato dalla paziente osservano:” il danno biologico terminale ha avuto nella fattispecie una durata di gg. 9 (giorni nove). Il danno da lucida agonia può riconoscersi con decorrenza dall'immediato post-operatorio (17/6) alla crisi violenta di laringospasmo (18/6, h: 20,06). La maggior durata dell' inabilità temporanea risarcibile può valutarsi in gg. 7 (sette). Non sono ravvisabili periodi di inabilità temporanea parziale”.
Orbene, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, può ragionevolmente condividersi la valutazione dei periti che in modo chiaro e logico hanno ritenuto sussistere un nesso causale tra la condotta del personale sanitario operante nella
Struttura Sanitaria convenuta e il decesso della SI.ra ; gli elementi Persona_1
probatori a sostegno del nesso eziologico nonché a sostegno della stessa condotta negligente avuta dal personale sanitario sono sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità della convenuta, avendo inoltre raggiunto lo standard CP_7
probatorio del “più probabile che non”, da utilizzarsi in sede civile (ex multis Cass. civ., 17 settembre 2013, n. 21255).
Venendo all'esame delle varie voci di danno richieste, nel caso di specie i ricorrenti hanno richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatis, nonché del danno patrimoniale conseguente alla perdita del loro congiunto.
E' pacifico che, nel caso di danno da perdita del rapporto parentale, occorra procedere ad una valutazione equitativa complessiva che tenga conto del peculiare rapporto del danneggiato con la vittima primaria, della situazione familiare, della presenza di altri congiunti, della convivenza o meno con la vittima, dell'età di quest'ultima e quindi della durata presumibile del periodo in cui la stessa sarebbe rimasta in vita e di ogni altra circostanza utile ai fini una di corretta quantificazione del danno non patrimoniale, da compiersi in base al principio dell'integrale ristoro ma senza duplicazioni e quindi unitariamente considerato. Il danno da perdita del rapporto parentale è, invero, "quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara…provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra TE e TE, nel non poter fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra superstiti (cfr. Cass.
n.9196/2018).
In definitiva, esso si concreta nella lesione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente protetti, in particolare "il diritto all'esplicazione della propria personalità, mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita protetto dal combinato disposto degli artt. 2,29 e 30
Costituzione" (cfr. Cass n. 907/2018).
Per il principio dell'unitarietà e onnicomprensività del danno non patrimoniale, il danno da perdita del rapporto parentale, inteso come innanzi, cioè come stravolgimento dell'esistenza, comprende in sé ogni tipo di danno non patrimoniale e non consente la liquidazione a parte, né del danno esistenziale, né di liquidazioni ulteriori che costituirebbero un'inammissibile duplicazione.
Con riguardo agli attori , , , Parte_1 Controparte_1 Parte_3
e , rispettivamente marito, IG, TE, EL e Parte_2 Parte_5
PO della SI.ra , l'esistenza del danno deve ritenersi provata in Persona_1
base alla natura del vincolo familiare degli stessi con la vittima, che giustifica la presunzione della sussistenza del danno in oggetto ex art. 2727 c.c.. Per la concreta liquidazione del danno non patrimoniale sofferto per la perdita di un congiunto, si terrà conto delle ultime tabelle del Tribunale di Milano rappresentano idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, poiché si basano su un sistema a puntie applicabili al caso di specie in quanto vigenti al momento al momento della decisione e riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione quale adeguato parametro di riferimento in quanto elaborate su presupposti in fatto apprezzabili, non ritenendosi ammissibile una valutazione equitativa pura.
Orbene, è deceduta all'età di anni 64 e il danno è lamentato dai Persona_1
cinque più stretti suoi familiari. La prova del legale parentale e della convivenza degli attori con la paziente è stata fornita in via documentale (cfr. certificati degli stati di famiglia storici della de cuius e degli attori rilasciato in data 17/10/2018).
Deve darsi atto che i congiunti appartenenti al nucleo familiare allargato sono cinque e che quindi essi, potendo ragionevolmente fare conto l'uno sull'altro, ricevono ausilio nella sofferenza della perdita e ciò è apprezzabile ai fini di liquidazione del danno. La perdita parentale in esame è stata, ad ogni modo, sicuramente SInificativa e fortemente dolorosa nel vissuto dei congiunti.
Ciò posto, dall'unico interesse leso e cioè quello alla conservazione del vincolo familiare, discende l'unica perdita concretamente apprezzabile dal giudicante nel caso di specie e precisamente riconducibile alla sofferenza patita sia in modo transeunte sia in modo più duraturo in relazione alla morte della congiunta.
Avuto, pertanto, riguardo all'intensità del vincolo affettivo, si stima equo liquidare a titolo di danno in favore del coniuge la somma di € 230.749,00; in Parte_1
favore della IG , non convivente e non risultante abitare nello Controparte_1
stesso stabile laddove dagli atti emerge che la de cuius risiedeva in IG alla via
Pagliara n. 258 mentre la risiede in IG alla via Pagliara n. 192, la somma CP_1
di € 207.283,00; in favore del TE , non convivente, la somma di Parte_3
€ 59.430,00; in favore della EL , non convivente e considerata la Parte_2
minima intensità della relazione con la vittima tenuto conto della residenza fuori regione, la somma di € 33.960,00; in favore della PO ex filio , non Parte_5
convivente, la somma di € 76.410,00,00, liquidata all'attualità, considerati lo stretto legame parentale, la non eSIua composizione del nucleo familiare e l'età non eccessivamente avanzata dei congiunti al momento dell'evento, che rendeva consistente la relazione parentale perduta. Le predette somme devono essere maggiorate degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino alla data della presente sentenza, prendendo a base di calcolo la somma liquidata, prima devalutata fino alla data dell'evento dannoso e poi anno per anno rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ST (v. Cass., SS.UU., 5.4.2007 n. 8521).
In ordine ai danni azionabili iure hereditatis, gli attori hanno chiesto il danno biologico terminale e il danno morale terminale.. Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, mentre non è possibile risarcire il c.d. danno tanatologico o da morte
(cfr. da ultimo Sez. Un., sent. n. 15350 del 22/07/2015), inteso quale lesione definitiva ed immediata del diritto alla vita (diverso in quanto tale dal diritto alla salute), è però ammesso il risarcimento del cd. danno terminale o catastrofale, ossia del danno che è maturato in capo alla vittima (trasmissibile agli eredi) ove la morte della stessa non sia seguita immediatamente alle lesioni ma tra l'infortunio e la morte sia intercorso un apprezzabile lasso temporale, ancorché minimo (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 gennaio
2009. n. 458: Cass. civ., sez. III. 17 gennaio 2008. n. 870). Pertanto, ove sia fornita la prova del decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra il verificarsi dell'evento lesivo ed il sopraggiungere della morte, nella sfera patrimoniale del de cuius sorge una posta risarcitoria come tale trasmissibile iure successionis ai suoi eredi. Nel caso in cui invece la morte segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza psichica patita dalla vittima integra un danno che deve essere qualificato, e risarcito iure hereditatis come danno morale e non come danno biologico, giacché una tale sofferenza, di massima intensità anche se di durata contenuta, non è suscettibile, in ragione del limitato intervallo temporale tra lesione e morte, di degenerare in patologia (cfr. Cass. civ., 12 febbraio
2010, n. 3357). Tuttavia, affinché possa riconoscersi tale pregiudizio, detto anche danno morale “catastrofico” e come tale trasmissibile iure hereditatis, la giurisprudenza
è unanime nel richiedere la prova che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, lucidamente assistendo allo spegnersi della propria vita, dovendosi escludere la risarcibilità del danno morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso (cfr. Cass. civ., 28 novembre 2008, n. 28423; Cass. civ., 24 ottobre
2007 n. 22338: Cass. civ., 28 agosto 2007 n. 18163). È stato peraltro sottolineato in tali pronunce la ineludibile rilevanza del profilo probatorio, dovendo risultare provato, anche documentalmente attraverso le risultanze del referto medico, lo stato di coscienza della vittima prima del decesso: invero, affinché possa riconoscersi solo la sofferenza morale, indipendentemente dal danno biologico, deve essere accertato lo stato di coscienza e lucidità della vittima in grado di percepire e, quindi, soffrire, in conseguenza di siffatta percezione, l'approssimarsi della morte. In relazione alla fattispecie in esame, va evidenziato che la SI.ra è stata in condizioni Persona_1
di percepire, sul piano soggettivo, l'incombenza e l'ineluttabilità dell'evento morte.
Tanto discende dalle considerazioni della CTU che in risposta alle osservazioni sul punto del CTP di parte convenuta così afferma:” Quanto al danno da lucida agonia, premesso che la “conditio sine qua non” per un siffatto riconoscimento è la lucidità del danneggiato con integrità dello stato di coscienza, gli elementi probanti la consapevolezza di morte imminente nella fattispecie sono agevolmente deducibili dalla cronologia degli eventi nell'intervallo temporale indicato. A circa sette ore dall'intervento la lucida e cosciente, presentava obiettivamente “tirage Per_1
respiratorio” cui corrisponde, soggettivamente, una sensazione di fame d'aria certamente non rassicurante, specie se in esito ad un intervento praticato in elezione proprio per risolvere fenomeni compressivi nella regione anteriore del collo da gozzo multinodulare. Né poteva ritenersi rassicurante per la la somministrazione di Per_1
osSIeno, in maschera prima e con occhialini nasali poi, nonché la successione ravvicinata di indagini strumentali (due laringoscopie nel giro di qualche ora) e l'intuibile avvicendarsi di personale medico e paramedico al suo capezzale. Tant'è che nel diario clinico è annotata l'agitazione della paziente. Il tutto in costanza del disturbo respiratorio di fatto mai completamente regredito (h: 22,30, “…persiste tirage…”; h:
10,28 del giorno successivo, cioè circa 24 ore dopo l'intervento: “...condizioni cliniche leggermente migliorate e sostanzialmente stabili…”). Pur tacendo quanto di lì a poco si sarebbe verificato in costanza di lucidità (h: 20,05: “La pz si presenta agitata e dispnoica per improvviso tirage laringeo. Tachipnoica…. pratica osSIeno. Sibili su tutto l'ambito polmonare... trasporto in sala operatoria per il persistere del distress respiratorio e del laringospasmo ingravescente…..”), è difficile disconoscere che la paziente abbia sperimentato la paura di “poter morire” e che abbia avuto la percezione dell'avvicinarsi della morte”
Alla luce di tali evidenze, deve essere pertanto riconosciuta fondata la richiesta di condanna per la voce di danno terminale. È, infatti, sufficiente per la risarcibilità del danno terminale la sola “lucidità” della vittima nello spatium temporis tra le lesioni e la morte, dal momento che, se la sua lucidità viene manifestata, va riconosciuta la risarcibilità della sofferenza patita, anche solo per pochi minuti, nel percepire consapevolmente la gravità delle proprie condizioni di salute, l'approssimarsi della propria fine e l'abbandono dei propri congiunti (Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2018,
n.32372). Passando ai criteri di liquidazione, va notato che la sofferenza è stata di sole
24 ore e l'età del soggetto era di 64 anni. Si può, dunque, sulla base delle ultime Tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea determinare il danno subito in € 42.131,00, liquidati all'attualità. Tale somma deve essere maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino alla data della presente sentenza, prendendo a base di calcolo la somma liquidata, prima devalutata fino alla data dell'evento dannoso e poi anno per anno rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ST .
Venendo al danno patrimoniale, lo stesso non è provato dagli attori che hanno allegato la richiesta in modo generico e senza offrire prova degli effettivi esborsi.
Quanto alla posizione della Compagnia di Assicurazione chiamata in causa dalla convenuta si osserva.
Eccepisce la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo CP_4
stante la mancata notifica del provvedimento di autorizzazione del giudice ex art. 269 c.p.c.. ,peraltro non rinvenibile nel fascicolo telematico. L'eccezione è priva di fondamento atteso che alcun obbligo normativo è previsto a carico del notificante di allegare il provvedimento di autorizzazione alla chiamata in causa essendo sufficiente la sua indicazione nell'atto di citazione. Peraltro il provvedimento ex art. 269 c.p.c. del
13/01/2020 risulta allegato al fascicolo di ufficio.
L'Assicurazione eccepisce la mancata chiamata in causa, da parte della , dei CP_6
medici direttamente coinvolti nel decesso della paziente, asserendo che ai sensi dell'art. 2055 c.c. la avrebbe dovuto agire in regresso nei confronti dei corresponsabili. CP_6
L'art. 2055 c.c. disciplina la responsabilità solidale tra più soggetti che hanno concorso a cagionare un danno, prevedendo il diritto del danneggiato di agire contro uno qualsiasi dei responsabili e il diritto del condebitore che ha risarcito il danno di regresso nei confronti degli altri.
Tuttavia, la mancata chiamata in causa di altri presunti corresponsabili da parte del convenuto non inficia la validità del processo nei confronti del convenuto originario e non costituisce di per sé motivo per escludere la sua responsabilità o quella del suo assicuratore. La chiamata in causa di terzi è una facoltà processuale del convenuto, volta a estendere il contraddittorio, ma non un obbligo la cui omissione determini l'inammissibilità o l'infondatezza della domanda principale o di manleva.
La , in quanto struttura sanitaria, risponde autonomamente per l'operato dei CP_6
propri preposti e, più in generale, per l'organizzazione e la gestione dei servizi sanitari offerti. L'eventuale responsabilità dei singoli medici può essere oggetto di un separato giudizio di regresso, o comunque non pregiudica il diritto del danneggiato ad agire nei confronti della struttura né il diritto di quest'ultima di essere manlevata dal proprio assicuratore nei limiti della polizza.
Pertanto, anche questa eccezione deve essere rigettata.
L'Assicurazione eccepisce altresì l'inoperatività della polizza per tardività della denuncia in quanto già in data 26.06.2015, la subiva il Controparte_7
sequestro della cartella clinica della SI.ra da parte della Polizia Persona_1
Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale di VE. L'assunto trascura tuttavia che, come espressamente riportato dalla terza chiamata la
“Richiesta di Risarcimento” la polizza sopra citata intende qualsiasi “Richiesta di
Indennizzo” avvenuta nei confronti dell' , in corso di vigenza di polizza, tra Parte_6
cui risultano ricomprese: “(a) azione legale o amministrativa nei confronti dell'assicurato; (b) qualsiasi mandato o ingiunzione nei confronti dell'assicurato; (c) qualsiasi notifica nei confronti dell .Per tutto quanto previsto dai punti (a) Parte_6
– (c) di cui sopra, quando una terza parte manifesta all'assicurato la propria intenzione di considerare l responsabile del Danno, oppure trasmette Parte_6
richiesta di indennizzo formale” , col termine “sinistro”, agli effetti del contratto, deve intendersi la richiesta di risarcimento fatta per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di durata dell'assicurazione. L'inoperatività della polizza non può allora estendersi ad ogni fatto, suscettibile di generare una pretesa risarcitoria nei propri confronti, di cui la avesse avuto conoscenza, senza aver però ricevuto, CP_7
anteriormente alla sottoscrizione della polizza, qualsivoglia richiesta di ristoro dei danni. La querela e il successivo procedimento penale non ha visto coinvolta l'assicurata a cui la prima richiesta di danno è stata inoltrata il 31/01/2017 in costanza di copertura assicurativa.
L'eccezione sollevata dall'assicurazione della , fondata sulla natura di liberi CP_6
professionisti dei medici che hanno operato nel caso concreto, non può trovare accoglimento. La polizza assicurativa della clinica è destinata a coprire la responsabilità contrattuale della struttura per l'attività complessiva di erogazione delle prestazioni sanitarie. Se la clinica è responsabile dell'operato dei medici (anche liberi professionisti) che si avvale per l'adempimento della propria prestazione contrattuale nei confronti del paziente, allora la polizza assicurativa della clinica deve coprire tale responsabilità. Eventuali clausole limitative della copertura per l'operato dei liberi professionisti sarebbero state vessatorie o comunque inidonee a escludere la copertura per la responsabilità propria della struttura, salvo che non fossero state espressamente e specificamente pattuite e non contrastassero con l'oggetto tipico dell'assicurazione per la responsabilità civile di una struttura sanitaria. In assenza di specifiche pattuizioni che escludano chiaramente e legittimamente tale copertura, l'assicurazione è tenuta a garantire la clinica per la responsabilità accertata. Dall'esame della polizza non risulta che il contraente abbia sottoscritto tali clausole. Inoltre all'art.
2.2. della polizza si legge “Qualsiasi richiesta di risarcimento determinata da medici liberi professionisti, con l'eccezione di qualsiasi responsabilità dell'assicurato emergente dal comportamento di tali medici liberi professionisti”. Con conseguente dell'assicurato per i fatti derivanti dai liberi professionisti, allorquando, derivi la responsabilità dell'assicurato per tale comportamento.
Neppure v'è spazio per l'applicabilità dell'art. 1910 c.c. il cui presupposto è che per il medesimo rischio siano contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, circostanza non verificatasi nella fattispecie de qua.
Infine l'Assicurazione eccepisce l'applicazione della franchigia fissa per sinistro di €
275.000,00 e della franchigia aggregata annua pari ad € 1.000.000,00 previste nel contratto di assicurazione. Tuttavia, in considerazione della comprensibile necessità, sia per l'assicurata che per l'impresa assicuratrice, di attendere il momento della liquidazione dell'indennizzo per la verifica dell'avvenuta erosione o meno dello scoperto contrattuale , si giustifica l'adozione di una statuizione di condanna condizionata nei termini di cui al dispositivo.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale per lo scaglione ricompreso tra €
520.000,01 e € 1.000.000,00, in uno con le spese sostenute per la consulenza tecnica d'ufficio. Quanto alla chiamata di terzo della NE GR S.P.A. s.r.l. nei confronti della le spese di lite possono essere compensate a cagione CP_9
dell'effettivo (non univoco e particolarmente svantaggioso) contenuto delle clausole di polizza che si prestavano ad un'obbiettiva incertezza interpretativa.
P. Q. M.
Il Tribunale di VE – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1)Accoglie la domanda proposta dagli attori nei confronti della CP_7
convenuta;
2) condanna conseguentemente la convenuta, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento delle seguenti somme a titolo di risarcimento del danno a favore degli attori, maggiorate degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino alla data della presente sentenza, prendendo a base di calcolo la somma liquidata, prima devalutata fino alla data dell'evento dannoso e poi anno per anno rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ST: * € 230.749 in favore di
[...]
; *€ 207.283,00 in favore di;
*€ 33.960,00 in favore di Parte_1 Controparte_1
;* € 59.430,00 in favore di;
*€ 76.410,00 in favore di Parte_2 Parte_3
; condanna altresì la convenuta al pagamento della Parte_5 CP_7
somma di € 42.131,00, maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino alla data della presente sentenza, prendendo a base di calcolo la somma liquidata, prima devalutata fino alla data dell'evento dannoso e poi anno per anno rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ST agli attori in solido fra loro quali eredi della SI.ra ed in proporzione alle Persona_1
rispettive quote ereditarie;
3) condanna la Società Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore, a tenere indenne la convenuta di quanto essa sarà tenuta a pagare CP_7
agli attori in dipendenza dell'odierna decisione, per l'importo eccedente la franchigia contrattuale annua e nei limiti del massimale assicurato, come espresso in motivazione;
4) condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_15
p.t. al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 1.713,00 per esborsi ed € 29.193,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione ove richiesto;
5) compensa tra la casa di cura convenuta e la le spese di lite;
CP_9
6) pone le spese di consulenza a definitivo carico di parte convenuta.
Così deciso in VE il 04 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale